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Riscatto laurea -Diritto decade dopo 10 anni.  

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20924/2018 ha deciso che il diritto al riscatto della laurea decade dopo 10 anni dall’invio della domanda amministrativa.

Il contenzioso ha dato ragione all’INPS nei confronti di un lavoratore che aveva presentato il ricorso a 26 anni dalla domanda originaria.

Ai sensi dell’art. 47 D.P.R n. 639/1970 sulla revisione degli ordinamenti pensionistici la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso

dell’INPS nei confronti di un amministrato che chiedeva si desse corso alla pratica di riscatto della laurea ben 26 anni dopo la domanda amministrativa.

Il Tribunale di Roma si era già espresso in maniera negativa per il lavoratore, che aveva presentato ricorso  e in appello  la Corte di Roma  aveva condannato l’Inps a comunicare all’appellante l’ammontare della riserva matematica in relazione alla domanda di riscatto del 29.1.1983 e ad assegnargli il termine per l’adempimento.”

L’INPS è ricorsa in Cassazione ritenendo che il termine di decadenza di 10 anni sia applicabile in quanto il riscatto di laurea è una prestazione previdenziale.

La Corte ha dato ragione all’INPS, ribadendo che “E’, quindi, evidente che nel caso di specie si è verificata la suddetta decadenza, dal momento che, a fronte della domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea del 29.1.1983, che non era stata poi definita, l’assicurato propose il ricorso per l’accertamento di tale diritto in sede giurisdizionale solo in data 3.2.2009, cioè notevolmente dopo la scadenza del termine di prescrizione  di dieci anni previsto dal citato art. 47 del D.P.R n. 639/70.”

Pertanto, è utile sapere che nel momento in cui si avvia la domanda di ricostruzione carriera, si hanno poi dieci anni di tempo per l’avvio della pratica, decorsi i quali – stabilisce la Cassazione – il diritto decade.