Il 24 luglio u.s., si è riunito l’Osservatorio permanente sull’Inclusione Scolastica.

Nel corso dell’incontro, il Ministro Bussetti ha illustrato le bozze di quattro decreti attuativi del D.lgs. 66/2017):

1^I criteri per la definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale;

(articolo 3, comma 4, previsto dalla norma per fine agosto 2017, che dovrebbe invece andare in Conferenza Stato Regioni a fine agosto 2018);

 

2^Gli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica che dovranno essere definiti dall’Invalsi sentito l’Osservatorio (articolo 4, comma 2);

 

3^Le linee guida alle scuole per la predisposizione del Piano per l’inclusione (articolo 8, comma 1)

 

4^Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per il sostegno didattico e l’inclusione         scolastica per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria (articolo 12, comma 5).

Bozze su cui le associazioni faranno pervenire al Ministro le loro osservazioni, avviando un confronto

tecnico specifico.

Un discorso a parte merita però il decreto per dare attuazione all’articolo 14 comma 3

 del decreto legislativo n. 66/2017: quello sulla continuità didattica, che prevede :

il dirigente scolastico, su richiesta della famiglia e valutato l’interesse per l’alunno, può confermare l’insegnante di sostegno supplente per l’anno scolastico successivo.

Qui occorre fare una riflessione e un lavoro più ampio.

Due i nodi da tenere presente nella scrittura del decreto attuativo:

a)il fatto che il Consiglio superiore della pubblica istruzione già nel settembre 2017 aveva espresso

un parere interlocutorio ma critico rispetto a questa possibilità b) il nuovo accordo sindacale del 28 giugno 2018, che all’articolo 7 comma 16 prevede che

«l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per posti di sostegno anche dai docenti sforniti di titolo

di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine,abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno» e che l’assegnazione «è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive»).

Oggi  30 luglio ci sarà un incontro , l’auspicio è che il testo possa essere pronto per ottobre ma l’osservatorio ha sollecitato  il Ministro affinché  siano messe in atto le strategie necessarie per garantire la continuità didattica fin da settembre.

La continuità didattica è un tema che sta molto a cuore agli alunni con disabilità e alle loro famiglie

ma che continua ad essere un punto molto debole  del nostro sistema scolastico.

Nel corso dell’anno, come risulta da un’inchiesta realizzata dall’associazione   Fish:

  • circa l’ 80% degli alunni ha cambiato due insegnanti di sostegno;
  • il 48% ne ha cambiati tre;
  • Il 15% ne ha cambiati 4;
  • il 6% ne ha cambiati 5.

Quanto ai dati relativi alla continuità riguardante più anni scolastici, 9 alunni su 10 hanno cambiato docenti di sostegno da un anno all’altro.

Una misura, che contribuirebbe a risolvere il problema della mancata continuità didattica, è contenuta nel decreto n. 66/2017, il cui articolo 14 così recita:

Al fine di agevolare la continuita’ educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente e l’eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell’avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilita’ dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato … Le modalita’ attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

Il dirigente scolastico, dunque, può rinnovare al supplente l’incarico di sostegno per l’anno scolastico successivo, in seguito alla valutazione dell’interesse dell’alunno disabile e all’eventuale richiesta della famiglia.

La proposta di rinnovo può essere effettuata, fermo restando la disponibilità di posti, dopo le operazioni riguardanti il personale di ruolo e non prima dell’avvio delle lezioni.

Affinché la disposizione succitata sia applicabile è necessario un apposito decreto ministeriale.

Una misura, che può essere applicata già dal 2018/19 e richiamata all’articolo 14 – comma 4 – del D.lgs. 66/2017,è quella prevista dall’articolo 461 del decreto legislativo n. 297/94  secondo cui  non è possibile trasferire o assegnare (per un anno) ad altra scuola il personale docente, dopo 20 giorni dall’inizio dell’anno scolastico, se non per l’anno scolastico successivo (fatti salvi gli effetti giuridici).

Continueremo a seguire con attenzione gli sviluppi del dialogo fra il Miur e l’osservatorio sull’inclusione scolastica e a darne tempestiva informazione.

Per finire : una nuova versione del ‘Portale per l’inclusione scolastica’, dovrebbe essere messo  online prossimamente diventando punto di riferimento per tutte le informazioni sull’argomento, dalla formazione dei docenti,alle buone pratiche, alla normativa in materia.

 

 Il Miur ha diramato la nota n. 23732 del 25/07/2018, dedicata ai corsi formativi in materia di privacy con cui  chiede di confermare la disponibilità ad organizzarli agli Snodi Formativi Territoriali presenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.

La conferma da parte di questi ultimi va data entro il 3 agosto p.v., all’indirizzo email:

dgefid.ufficio4@istruzione.it, specificando nell’oggetto “Corso privacy”.

L’organizzazione della succitata attività formativa è prevista dal nuovo Regolamento UE 2016/679 entrato in vigore come è noto a maggio 2018  (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento ed alla libera circolazione dei dati personali e che tante importanti novità contiene rispetto alle regole precedenti.

L’attività formativa va erogata entro il 28 novembre 2018.

Possono essere coinvolti   un massimo di cinque partecipanti per ciascuna scuola, tra cui necessariamente il dirigente scolastico, il collaboratore  vicario e il DSGA.

 

personale ata

 

Probabilmente gli aspiranti che hanno presentato domanda di aggiornamento o ancor meglio di primo inserimento in III fascia A.T.A cominciano a  temere  che i ritardi nella realizzazione e pubblicazione delle graduatorie A.T.A III fascia possano avere ripercussioni sull’ attribuzione delle supplenze anche per l’a.s. 2018/19.

I precedenti provvedimenti:

La validità delle graduatorie A.T.A III fascia del triennio 2014/17 sono state prorogate per l’a.s. 2017/18 come conseguenza  di circa 2 milioni di domande presentate entro il 30 ottobre 2017 . Vista  la complessità della valutazione delle stesse, le segreterie non avrebbero potuto svolgere il lavoro necessario in tempi utili per assicurare le nuove graduatorie nel corso dell’anno scolastico.

Stato dell’arte:

Agosto 2018 è alle porte  e difficoltà tecniche hanno inceppato la produzione delle nuove  graduatorie provvisorie valide per il triennio 2018/21. Gli uffici di segreteria stanno lavorando alla loro elaborazione e alcune proroghe dei contratti fino al 31 agosto per gli assistenti amministrativi sono stati conferiti proprio per lavorare alle produzione di esse.

ATTENZIONE:

Bisogna ricordare che il nuovo Contratto Istruzione e ricerca 2016/18 ha introdotto una novità per le supplenze:

Non potranno infatti più essere conferiti contratti “fino all’avente diritto”, di conseguenza le supplenze dovranno avere una data certa di termine

Auspichiamo che  l’anno scolastico possa avviarsi serenamente  anche per il personale ATA.

 

 

 

 Pubblicato in G.U. il Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, e raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Entrerà in vigore l’11/8/2018 -Buon lavoro a tutti i colleghi degli istituti professionali per questa nuova esperienza

 

 

Il bonus di 500 euro per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, relativo all’a.s. 2016/17, può essere speso sino al 31 agosto 2018,

salvo interventi del Miur che sembrerebbe intenzionato a renderlo disponibile anche per il prossimo anno scolastico.

La somma relativa al  2017/18può essere spesa sino al 31/08/2019.

Nella pagina del sito Miur- Carta del docente, è stato comunicato che dal 31 luglio al 9 agosto 2018 potrebbero

esserci delle interruzioni del servizio per problemi tecnici. dalle ore 7.00 alle ore 8.00

 

NOTIZIARIO SINDACALE
n. 29 del 27 luglio 2018
Ai Segretari Nazionali delle Federazioni Confsal
Ai Segretari Regionali e Provinciali Confsal
LORO SEDI
❖ Lettera di ringraziamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte

Qui il pdf

pensioni

Ai pensionati dovrebbero essere stati già pagati gli arretrati degli aumenti stipendiali per il servizio effettivamente prestato nel triennio. I ricalcoli verranno fatti d’ufficio dall’INPS dopo che i tecnici avranno predisposto un idoneo programma informatico.

Il nuovo Contratto 2016/2018, all’art. 36, comma 2, prevede che gli incrementi retributivi previsti per il triennio 2016/2018 sono computati ai fini “previdenziali” secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tab. A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del suddetto contratto.

Agli effetti dell’indennità di buonuscita (TFS), o altri analoghi trattamenti (Indennità mancato preavviso, ecc. ecc.), nonché del trattamento di fine rapporto (TFR), si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L’art. 37 al comma 2 prevede che l’elemento perequativo, di cui al comma 1, invece, non è computato agli effetti dell’art. 36 comma 2.

Pertanto, i lavoratori del Comparto Scuola collocati in pensione dal 1° gennaio 2016 e coloro che vi verranno collocati il 1° settembre 2018, potranno beneficiare di un aumento del trattamento pensionistico che tenga conto degli aumenti contrattuali a regime, secondo le decorrenze previste dal contratto (1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017 e 1 marzo 2018) e degli eventuali arretrati maturati.

Ai pensionati dovrebbero essere stati già pagati gli arretrati degli aumenti stipendiali per il servizio effettivamente prestato nel triennio.

Il pensionato non deve fare alcuna domanda, solo aspettare con pazienza.

I ricalcoli verranno fatti d’ufficio dall’INPS dopo che i tecnici avranno predisposto un idoneo programma informatico.

 

 

Si è svolto il giorno 24 c.m. presso l’ufficio V della D.G.S.P. del MAECI un incontro alla presenza del Capo ufficio Cons. Roberto Nocella e le OO.SS. SNALS CONFSAL, FLC CGIL, UIL SCUOLA e ANP riguardante per primo punto all’o.d.g. il contingente del personale della scuola all’estero per l’anno scolastico 2018/2019.

Ha aperto i lavori il Cons. Nocella che ha evidenziato i 7 posti da sopprimere nelle scuole statali e nei corsi e i 7 posti da istituire a compensazione.

A seguito di tale chiarimento, lo SNALS CONFSAL e le OO.SS. presenti hanno rimarcato la graduale diminuzione dei posti statali nei confronti della scuola paritaria, situazione che provocherebbe forti e pressanti pericoli in futuro.

Oltre a ciò si è chiesto, nuovamente, come si intende risolvere il problema degli spezzoni e delle conseguenziali sostituzioni  da parte dei dirigenti scolastici. Lo SNALS  ha inoltre ricordato che nei precedenti periodi, l’Amministrazione per tali situazioni  si è servita anche dell’invio, per alcuni mesi,  del personale comandato oppure attingendo dai posti di potenziamento, proposta già suggerita numerose volte.

Contemporaneamente si è anche chiesto di accelerare i tempi per la firma del contingente, visto l’iter che prevede l’invio del decreto interministeriale prima al MIUR e MEF e poi alla Corte dei Conti.

In merito al secondo punto sui trasferimenti estero per estero il MAECI ha fatto riferimento alla trasmissione nelle sedi della circolare n. 5 del 3 agosto 2017, in cui vengono riportate le istruzioni relative alle modalità ed ai tempi di presentazione delle domande di trasferimento, ai termini di pubblicazione dei movimenti ed alle indicazioni per il ricorso ai mezzi di tutela.

Nella succitata circolare nuovamente si è data la possibilità solo per i trasferimenti di ufficio, per i trasferimenti a domanda per i posti vacanti delle scuole europee ma non per i trasferimenti a domanda dalle sedi particolarmente disagiate.

In relazione ai dirigenti scolastici i 7 posti scoperti  verranno assegnati a seguito di una specifica selezione mentre i 10 posti di sostegno, non saranno coperti dai docenti di sostegno in quanto non esiste una specifica graduatoria.

Per quanto attiene al terzo punto sulla proroga delle graduatorie per la destinazione all’estero del personale della scuola, i sindacati sono stati informati della approvazione in data 24 c.m., da parte del consiglio dei ministri, del decreto-legge proroga termini. In tale norma all’art. 6 (proroga di termini in materia di istruzione e università) comma 3 “All’art. 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 le parole ” dall’anno scolastico 2018/19 sono sostituite dalle seguenti: “dall’anno scolastico 2019/2020. La validità delle graduatorie vigenti per l’anno scolastico 2017/2018 è prorogata per l’anno 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all’art 24 e per le destinazioni all’estero sui posti che si rendono disponibili nell’ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35 comma 2. Conseguentemente l’art. 12 (Entrata in vigore) riporta che il presente decreto entra in vigore successivamente alla sua pubblicazione nella G.U. e sarà presentato alle camere per la conversione in legge. Questo provvedimento, proposto varie volte anche dalle Organizzazioni sindacali, darà la possibilità al Ministero di fruire delle attuali graduatorie che ora vengono prorogate per a.s. 2018/2019 in attesa del bando per la destinazione.

 

In merito al quarto punto maggiorazione per spese abitazione del personale della scuola all’estero il Cons. Nocella ha chiarito che delle 250 iniziali posizioni non completate sarebbero rimaste circa 20 o 30 casi da risolvere.

Nello stesso tempo, ha evidenziato che non è fattibile a tutti gli interessati ridare le somme con il cedolino del mese di novembre.

I

 

 

Il Miur ha oggi fornito un’ulteriore informativa ai sindacati sulle immissioni in ruolo per l’a.s. 2018/19,

confermando i numeri già comunicati, in attesa degli ultimi controlli del MEF ai fini dell’autorizzazione

del contingente 57322 assunzioni divise fra 13329 posti di sostegno e 43993 posto comune

ha completato l’informazione indicando  la distruzione dei posti tra i vari ordini e gradi di istruzione.

         scuola dell’infanzia – 4.988 di cui 1.143 sul sostegno;

         scuola primaria 12.410 di cui 4.396 sul sostegno;

         scuola secondaria di I grado 20.999 di cui 6143 sul sostegno;

         scuola secondaria di II grado 18925 di cui 1647 sul soste

 

Dal punto di vista geografico il 18% al centro,22% al sud,59% al Nord.

 

I posti destinati alle assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo sono  77.

 

 

“Abbiamo appreso dal Ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che la flat tax sarà implementata a partire dalla prossima legge di bilancio, secondo un cronoprogramma graduale il cui contenuto di dettaglio è allo studio. Per questo la CONFSAL si appella al Governo per fare in modo che la flat tax non penalizzi in alcun modo i contribuenti con minore reddito portando vantaggi tangibili solamente alle fasce di reddito medio-alte”. E’ questo l’appello lanciato da Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generale della CONFSAL, al Governo Conte, in merito all’applicazione della flat tax.

“Nel corso della campagna elettorale e in occasione delle trattative sul contratto di Governo, le forze politiche di maggioranza hanno concordato su un nuovo regime fiscale con due aliquote fisse al 15 e al 20% per persone, famiglie e imprese e una no tax area per i cittadini a basso reddito. Da parte nostra vigileremo con attenzione che i contribuenti meno abbienti vengano effettivamente tutelati e che non accada, come ipotizzato da alcuni studi teorici sull’applicazione della flat tax, che risultino penalizzate le famiglie con circa 20.000 euro di reddito annuo e due o più figli a carico, che sarebbero costrette a pagare una IRPEF ben più salata di quella prevista dall’attuale regime fiscale”, ha concluso Margiotta.