In riferimento a precedente richiesta e all’incontro svoltosi al MIUR lo scorso 18 settembre, abbiamo inviato la seguente nota:

 

Roma, 28 settembre 2018
Prot. 328-SEGR/ES/Richiesta_Incontro_Chinè_IRC

 

Egregio dott. Giuseppe Chiné
Capo di Gabinetto dell’On. Ministro
MIUR

 

Oggetto: richiesta incontro per la definizione della procedura di assunzione dei docenti precari di religione di scuola infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.

Gent.mo dott. Chinè

la scrivente Organizzazione Sindacale, alla luce della richiesta già fatta all’Amministrazione in sede di informativa sindacale e considerata la necessità di bandire in tempi stretti una procedura concorsuale riservata più snella di quella di cui al concorso ordinario ex legge 186 del 2003 per l’assunzione di migliaia di docenti precari di religione di scuola infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, chiede alla S.V. un incontro urgente al fine di trovare le soluzioni più idonee.

In attesa di un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
Elvira   Serafini

Si rende noto che è stata emanata la circolare Miur prot-3769 del 14-09-2018 avente ad oggetto: Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello (D.M. 279 del 10/04/2018) A.S. 2018-2019.

Come è noto il D.M. 279 del 10/04/2018, emanato in attuazione dell’art.1, comma 7 lettera g) della Legge n.107/2015, ha fornito l’opportunità alle istituzioni scolastiche interessate di prendere parte ad “[…] una sperimentazione didattica per una formazione di tipo innovativo, anche supportata dalle tecnologie digitali, destinata agli studenti -atleti di alto livello […], iscritti agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale. Il programma sperimentale ha come obiettivo il superamento delle criticità che possono riscontrarsi durante il percorso scolastico degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà che questi incontrano in termini di regolare frequenza delle lezioni […]”

Il suddetto DM ha integrato ed implementato quanto disposto dell’art. 4 del D.P.R. 275/99:

“[…] nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune […]”.

L’obiettivo del programma di sperimentazione indicato in oggetto, per il prossimo anno scolastico 2018/2019, è quello di implementare il sostegno ed il supporto alle scuole nella programmazione di azioni efficaci che permettano di promuovere concretamente il diritto allo studio e il successo formativo anche degli studenti praticanti un’attività sportiva agonistica di alto livello.

Le adesioni sono riservate agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari dove siano frequentanti studenti-atleti di alto livello che rientrino nelle tipologie riportate nell’ALLEGATO 1.

Si invitano, pertanto, tutte le istituzioni scolastiche che hanno tra i loro iscritti gli studenti- atleti di cui sopra, ad aderire attraverso la presentazione di un’apposita richiesta di ammissione, secondo la procedura indicata dalla circolare.

Si ricorda che la scadenza per l’inoltro delle richieste è prevista per il giorno 30 ottobre 2018. Potranno comunque essere esaminate, dalla Commissione Ministeriale, eventuali richieste di adesione inoltrate oltre i termini previsti, esclusivamente per quegli studenti-atleti che avessero maturato i requisiti dopo il 30 ottobre 2018.

pensioni

In attesa di conoscere il contenuto reale della riforma preannunciata, le cui notizie ci pervengono dai media, cerchiamo di analizzare le notizie di dominio pubblico circa la proposta di pensionamento. Le possibilità di un prepensionamento in alternativa alla Legge Fornero al momento sembrano essere:

  • Quota 41: anzianità di 41 anni di servizio utile a pensione indipendentemente dall’età anagrafica.
  • Quota 100: età anagrafica minima 62 anni e anzianità minima di servizio 38 anni. La somma deve essere pari o almeno 100.

Quindi gli abbinamenti possibili sarebbero:

38 e 62, 38 e 63, 38 e 64, 38 e 65, 38 e 66

39 e 62, 39 e 63, 39 e 64, 39 e 65 ,39 e 66

40 e 62, 40 e 63, 40 e 64, 40 e 65, 40 e 66

Si parla di una penalizzazione sull’importo pensionistico ancora da definire che sarà legata all’età, ovvero agli anni mancanti per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, che per il 2019 e il 2020 è fissata a 67 anni.

Per la definizione della penalizzazione sembra si stia lavorando su due possibilità:

  1. un taglio dell’1% o del 1,5% per ogni anno di anticipo rispetto ai 67 anni attualmente richiesti che si tradurrebbe per chi va in pensione con 62 anni di età e 38 di contribuzione di un taglio che potrebbe variare dal 5% al 7,5%. (ricorda quanto già proposto dall’allora ministro Cesare Damiano)
  2. una penalizzazione a chi va in pensione con quota 100 o quota 41 consistente nell’applicazione del calcolo contributivo in ogni caso a partire dal 1.1.1996. L’applicazione di questa penalizzazione comporterebbe una penalizzazione intorno al 10%/15% (per la scuola comunque per effetto del lungo blocco dei contratti e quindi della mancata crescita delle retribuzioni il differenziale tra il calcolo retributivo fino al 2011 e il calcolo retributivo fino al 31.12.1995 si è molto ridotto e quindi la penalizzazione ipotizzata del 10%-15% sarà sicuramente inferiore).

Resta comunque da verificare se le suddette penalizzazioni restino applicate per tutta la durata della pensione o una volta raggiunti i 67 anni vengano abolite. Nel 2019 la penalizzazione del calcolo contributivo a partire dal 1.01.1996 riguarderebbe solo chi va in pensione con meno di 42 anni di servizio.

Dal 2021, infatti, tutti i pensionati avranno il calcolo della pensione con il sistema contributivo perché chi aveva 18 anni di anzianità al 31.12.1995, al 31.12.2021 ne avrà 44.

Nell’a.s. 2018/19 entra in vigore il nuovo esame di Stato per la scuola secondaria di II grado. Il Ministro Bussetti aveva anticipato l’intenzione di comunicare le modifiche entro il mese di settembre e in effetti durante un’intervista all’AGI ha ribadito “stiamo per dare indicazioni precise”.

Poiché in molte scuole superiori già nei primi collegi è stato affrontato il tema relativo al nuovo esame di stato, si riporta quanto segue al fine di agevolare il dibattito e le scelte più adeguate.

Le modifiche già note: Con il decreto milleproroghe sono state cancellate:

  1. svolgimento della prova Invalsi come requisito di accesso all’esame
  2. obbligo svolgimento alternanza scuola-lavoro come requisito di accesso all’esame.

Questi requisiti sono stati rinviati al 2019/20.

L’intenzione è invece quella di ridare centralità all’esame sulle materie di competenza. Gli studenti infatti arrivano all’esame dopo un percorso di scuola superiore, e quindi devono essere in grado di dimostrare tali competenze.

E l’agenzia AGI ribadisce “L’alternanza non sarà requisito di accesso. Non può essere centrale nell’esame finale. Il rinvio sull’Invalsi ci consente di affinare il quadro sulla maturità, di mettere a punto un esame che sia rispettoso della preparazione e del percorso dei ragazzi”.

Devono essere confermate ancore le seguenti modifiche (si presume entro fine settembre):

CREDITO SCOLASTICO – Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti. I 40 punti sono così distribuiti: massimo 12 punti per il terzo anno; massimo 13 punti per il quarto anno; massimo 15 per il quinto anno.

PROVA INVALSI – La prova sarà svolta, ma non sarà requisito di accesso all’esame.

COMMISSIONE D’ESAME – La Commissione d’esame non cambia composizione, per cui continua ad essere costituita da: tre membri interni, tre membri esterni e un presidente esterno. In ogni Istituto viene costituita una commissione ogni due classi.

AMMISSIONE ALL’ESAME – Per essere ammessi all’esame di Stato, gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
  2. partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alla prova Invalsi (eliminata)
  3. svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso (eliminata)
  4. aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina (o in un gruppo di discipline che insieme esprimono un voto).
  5. aver conseguito la sufficienza in condotta. L’ammissione con l’insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline, che insieme esprimono un solo voto, incide sull’attribuzione del credito scolastico. L’insufficienza nella condotta determina, invece, la non ammissione all’esame.

PROVE – L’esame si articola in due prove scritte (prima e seconda prova) e una orale.

Prima prova: è volta ad accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica, nonché le capacità espressive, logico linguistiche e critiche del candidato; consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.

Seconda prova: può essere scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, verte su una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze, proprie dell’indirizzo di studio, acquisite dallo studente.

Prova orale: è volta ad accertare il conseguimento delle competenze raggiunte. Gli studenti devono analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi affinché la commissione verifichi l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità argomentativa e critica del candidato; devono inoltre esporre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro. La prova, inoltre, accerta le conoscenze e competenze maturate dallo studente nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

ESITI – Il voto finale resta in centesimi e deriva dalla somma di: credito scolastico (max 40 punti); punteggio prima prova (max 20 punti); punteggio seconda prova (max 20 punti); punteggio colloquio (max 20 punti). L’esame è superato con una valutazione minima pari a 60/100.

Il 26 settembre sono proseguite all’ARAN le trattative per il rinnovo del CCNL della dirigenza dell’area istruzione e ricerca. L’Aran ha consegnato una bozza di testo per la parte normativa. Il confronto si è concentrato sulle materie relative al rapporto di lavoro. Lo Snals ha rilevato che, nella bozza, è stato giustamente messo in rilievo il diritto assoluto ed imprescindibile dei dirigenti ad un incarico dirigenziale. Abbiamo poi chiesto che in sede di definizione delle norme specifiche per la scuola venga disciplinata, anche con rinvio alla contrattazione integrativa, la durata ed il rinnovo degli incarichi. E’ stato introdotto uno specifico articolo sulle ferie solidali per cui i dirigenti possono cedere una parte limitata delle ferie ad un altro dirigente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori bisognosi di cure. Lo Snals ha proposto l’estensione di tale possibilità ai dirigenti scolastici che nel testo proposto vengono esclusi. Non vi sono particolari novità sulle ferie rispetto alla precedente disciplina contrattuale e a quella già prevista per la dirigenza delle funzioni centrali. Sulle assenze per malattia e sul loro regime retributivo vi sono particolari novità che aspettano di essere definite più puntualmente, soprattutto per i riflessi sulla retribuzione di risultato. Per la formazione il testo precisa che trattasi di attività obbligatoria su contenuti connessi alla funzione svolta. Abbiamo chiesto di rinviare alla contrattazione integrativa i criteri di svolgimento e di utilizzo delle risorse ed il regime dei rimborsi per attività di aggiornamento svolte singolarmente dal dirigente purché connesse alle funzioni svolte. Sulla retribuzione l’Aran non è stata ancora in grado di fornire assicurazioni sulla nostra richiesta di utilizzare parte del FUN per garantire l’equiparazione della parte fissa della retribuzione di posizione a quella delle altre dirigenze. La riunione è stata aggiornata all’8 ottobre sulle materie della responsabilità disciplinare.

In attesa dell’imminente uscita del bando per il concorso straordinario primaria ed infanzia e su cui si è avviato il confronto tra l’Amministrazione e le OO.SS., lo Snals evidenzia perplessità sulla esclusione dalla partecipazione al concorso straordinario dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 e che sarà fonte di un complesso contenzioso.

Il Bando di prossima pubblicazione non prevede la valutazione come servizio di ammissione al concorso straordinario il servizio delle scuole paritarie. Infatti molti docenti della scuola dell’infanzia e primaria non potranno presentare domanda di ammissione al concorso straordinario benché muniti del titolo abilitante ma non in possesso delle due annualità di servizio presso scuola statale come da disposizione normativa contenuta nell’art. 4 comma 1 quinquies lettera a) della L. 96/2018 di conversione e modificazione del Decreto Dignità. Inoltre i docenti, tra quelli sopra citati, che dopo la sentenza di merito, avranno trasformato il contratto da tempo indeterminato a tempo determinato per motivi di continuità didattica ai sensi dell’art. 4 comma 1 della Legge 96/210188, subiranno un ulteriore danno poiché non solo saranno licenziati ma non potranno avere più la chance della partecipazione al concorso straordinario. Stando così le cose la preoccupazione maggiore per lo Snals è quella che all’uscita del bando ci saranno molti ricorsi e gli uffici legali dovranno affrontare la complessità della motivazione: per quanto sia vero che il bando sarà pubblicato in osservanza di una legge ordinaria dello Stato è altrettanto vero che la stessa legge presenta elementi di incostituzionalità.

La normativa di riferimento LEGGE 9 agosto 2018, n. 96 , articolo 4, c.1-quinquies: Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell’infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purchè i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002, purchè i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. (art 11, c. 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124: Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.)

COSTITUZIONE Articolo 33: L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E` prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

LEGGE 10 Marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”.

IDENTIFICARE, PREVENIRE E GESTIRE FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Ad un anno dall’entrata in vigore della Legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni” e con l’introduzione delle nuove norme introdotte dal GDPR in materia di privacy nuove responsabilità investono educatori e professionisti chiamati a rispondere concretamente ai bisogni di prevenzione, sensibilizzazione e diritto alla cura di bambini e ragazzi coinvolti in episodi di bullismo e cyberbullismo. La replica dell’unico corso con certificazione su questi temi dedicato agli insegnanti si terrà a Milano il 5 e 6 ottobre nella sede di Pepita Onlus di viale Sondrio 7 il 5 e il 6 ottobre 2018; per gli insegnanti sono previsti 2 crediti CFU riconosciuti per la formazione obbligatoria prevista dal MIUR; per gli educatori e per tutte le professioni con obbligo di ECM, sono previsti 17,2 crediti.

Il percorso formativo è stato appositamente studiato per:

  • analizzare gli aspetti giuridici, sociologici, psicologici e tecnici legati ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo
  • approfondire gli aspetti legali e conoscere tutte le novità introdotte dalla L.71/2017 e dall’entrata in vigore del GDPR in materia di Privacy
  • imparare a riconoscere i segnali di disagio
  • applicare nel contesto operativo linee guida d’intervento efficaci per contrastare i fenomeni, sostenere la vittima e responsabilizzare il bullo
  • promuovere un uso corretto delle applicazioni di messaggistica istantanea e dei social network
  • stimolare una responsabilizzazione attiva dei ragazzi.

Al termine dei due giorni è previsto l’esame on line di certificazione CYBERSCUDO Battilbullismo a cura di AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico e Pepita Onlus per attestare le competenze acquisite dai partecipanti durante il corso.

I temi affrontati durante il corso si concentreranno su:

  • Cosa s’intende e quali sono le condizioni affinché si possa parlare di bullismo e di cyberbullismo –Mara Ghidorzi (Afol Metropolitana).
  • La condivisione del proprio corpo sul web: Sexting e Sextortion – Ivano Zoppi (Pepita Onlus – CO.NA.CY).
  • Quali sono le implicazioni legali di un atto di bullismo e cyberbullismo – Marisa Marraffino (Studio Marraffino).
  • Le nuove norme introdotte dal GDPR in materia di privacy – M. Marraffino.
  • Quali novità introduce la Legge 71/2017 contro il cyberbullismo – M. Marraffino
  • Come riconoscere i primi campanelli d’allarme e attivare linee di intervento – Maria Assunta Zanetti (Università di Pavia).
  • L’autolesionismo on line: cosa s’intende, come si diffonde e come aiutare i ragazzi – Maria A. Zanetti.
  • Un Focus sugli aspetti relazionali e comunicativi: come rispondere a situazioni di disagio – I. Zoppi.
  • Conoscere il funzionamento dei principali social network e sistemi di messaggistica utilizzati dai ragazzi – I. Zoppi o Privacy e Identità digitale – I. Zoppi.

Quota di partecipazione: 165€ (IVA Inclusa). Sede del corso: Pepita Onlus, Viale Sondrio 7, 20124 Milano (MM3 Sondrio). Le iscrizioni sono aperte fino al 2 ottobre; è possibile versare la quota di iscrizione tramite bonifico bancario, direttamente online oppure usufruendo della Carta Docente (Piattaforma MIUR Sofia).

Riportiamo di seguito il Comunicato dell’Ufficio legale.

Roma lì 25 settembre 2018
Prot. 324-Segr/ES/Com_ricorsi_FIT

 

Oggetto: Comunicazione appello: azioni n. 1 (A-B-C), 2, 3, 4 e 5 del 2018 – ricorsi al TAR per partecipare al concorso in forma semplificata (cd. FIT).

Si comunica che la VI sezione del Consiglio di Stato con ordinanza del 20.09.2018, pubblicata il 24.09.2018, ha stabilito che al concorso riservato ai docenti abilitati (cd. FIT), non potranno partecipare i docenti in possesso di laurea, ITP, Dottori di ricerca, laureati, AFAM, privi di abilitazione.

Quindi, ad oggi qualsiasi appello avverso le precedenti ordinanze di rigetto emesse dal TAR in data 7 agosto 2018 ed in data 1 agosto 2018 è privo di fondamento e potrebbe comportare la condanna alle spese giudiziarie.

Pertanto, l’Ufficio Legale si riserva di decidere le azioni opportune da intraprendere, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, a cui è stata sollevata la questione da parte del Consiglio di Stato.

Si ricorda che lo stato dei ricorsi è visualizzabile sul sito internet del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato all’indirizzo www.giustizia-amministrativa.it, per visualizzare lo stato dei ricorsi al TAR.

Cordiali saluti.

SNALS CONFSAL 

F.to Elvira Serafini

Riportiamo di seguito il Comunicato dell’Ufficio legale.

 

Roma lì 25 settembre 2018
Prot. 325-Segr/ES/Com_docenti_ITP_II_Fascia

 

Oggetto: DOCENTI ITP LEGITTIMATI A RIMANERE IN II FASCIA.

 

In merito alla permanenza dei docenti ITP in II fascia delle graduatorie di istituto, il MIUR con la circolare n. 37856 del 28/08/2018 ha fornito le seguenti indicazioni:

Vanno inseriti in II fascia delle graduatorie di istituto:

  • gli ITP in possesso di titolo di abilitazione;
  • gli ITP che hanno beneficiato di provvedimenti giurisdizionali favorevoli;

tale inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non passate in giudicato.

Vanno depennati dalla II fascia delle graduatorie di istituto:

  • gli ITP inseriti in base alla presentazione del ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in assenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli;
  • gli ITP la cui posizione è stata oggetto di sentenza TAR o del Consiglio di Stato sfavorevole;
  • gli ITP eventualmente inseriti in relazione a diffide o altre comunicazioni;

in assenza di provvedimento giurisdizionale manca il titolo per l’esecutività, pertanto tali diffide dovranno essere archiviate e gli ITP dovranno essere espunti dalla II fascia delle graduatorie di istituto.

Pertanto, ad oggi, secondo le indicazioni dell’Ufficio Legale solo gli ITP che hanno proposto l’azione 100 atteso che c’è stata una sentenza positiva – anche se appellata – del TAR hanno diritto a permanere in II fascia. L’udienza di merito dinanzi al Consiglio di Stato deve ancora essere fissata (RG 259/18).

Cordiali saluti.

SNALS CONFSAL
F.to Elvira Serafini

Nota n. 41693 del 21-09-2018: chiarimenti sulle attività e sulle modalità di svolgimento del percorso annuale FIT

Il MIUR ha inviato la nota prot. 41693 del 21-09-2018 avente per oggetto: “Percorso annuale FIT di cui all’art.17 comma 5 del Dlgs.59/2017” con la quale fornisce alcuni chiarimenti sulle attività e sulle modalità di svolgimento del percorso annuale FIT, che era stata presentata alle OO.SS. nell’incontro del 20 settembre 2018.

Nel suddetto incontro, la parte pubblica, rappresentata dal dott. D’Amico, ha illustrato la bozza della predetta Circolare, di cui all’art.17 comma 5 del Dlgs.59/2017 che fornisce alcuni chiarimenti sulle attività e sulle modalità di svolgimento del percorso annuale FIT.

Lo Snals e le altre OO.SS. presenti hanno chiesto all’amministrazione di specificare che le 24 ore attività di osservazione a cura del tutor non possono essere tutte in classe perché l’onere per il docente tutor diventerebbe troppo pesante.  Ha chiesto infatti di specificare che tali ore devono riguardare tutte le attività di osservazione del tutor.

Inoltre è stato chiesto di specificare meglio le tutele previste considerando anche i casi di gravi malattie anziché soltanto di “gravi patologie” ai fini dell’assolvimento degli obblighi di servizio (180 giorni di servizio effettivamente prestato, di cui 120 di attività didattica).