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Riportiamo una scheda sintetica sui permessi elettorali:

 

 

Lavoratori che si recano a votare in un comune diverso da quello ove prestano servizio ·         Non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare in un comune diverso da quello dellasede di servizio, a meno che il dipendente non risulti trasferito nell’approssimarsi dell’elezione o del referendum e, pur avendo provveduto entro il termine prescritto di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali nel nuovo comune di servizio.

·         In questo caso i permessi sono retribuiti e sono concessi secondo i seguenti criteri:

·         un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;

·         due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

·         In tutti gli altri casi sussiste il diritto del dipendente a chiedere ed ottenere permessi o ferie per raggiungere il proprio comune di residenza e precisamente:

  • Il personale a tempo indeterminato può usufruire dei permessi retribuiti di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL 29.11.2007 (i tre giorni per motivi personali e familiari);
  • il personale docente, se ha esaurito i 3 giorni, può usufruire anche dei 6 giorni di ferie di cui all’art. 13, comma 9.
  • Il personale a tempo determinato può usufruire dei 6 giorni di permesso non retribuito di cui all’art. 19, comma 7, del CCNL 29.11.2007;
  • il personale docente a tempo determinato, se ha esaurito i 6 giorni di permesso, può usufruire anche dei 6 giorni di ferie di cui all’art. 13, comma 9.
Per adempiere alle funzioni di componente il seggio elettorale ·         A tutto il personale a tempo indeterminato o a tempo determinato (anche supplente temporaneo) spettano i giorni occorrenti per le operazioni di voto e di scrutinio.

·         Per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali spettano anche riposi compensativi.

·         Il beneficio spetta a tutti i componenti il seggio elettorale: presidente, scrutatore, segretario, rappresentanti di lista o dei promotori del referendum.

·         Poiché l’attività prestata presso i seggi elettorali è equiparata ad attività lavorativa, il dipendente, nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, è esonerato da eventuali obblighi di servizio anche se collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi (es. in servizio al sabato mattina e impegnato al seggio nel pomeriggio: ha diritto di assentarsi per tutta la giornata di sabato).

·         Secondo l’orientamento della Corte Costituzionale, il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive o non lavorative, destinate alle operazioni elettorali, nel periodo immediatamente successivo alle stesse.

 

Il personale impegnato nella scuola che parteciperà a vario titolo a queste elezioni, in particolare nei ruoli di Presidente, scrutatore nel seggio o rappresentante di lista hanno diritto al riposo compensativo post elettorale.

 

Assenza è giornata lavorativa

Normativa di riferimento: art. 119 del T.U. n. 361 del 30/3/1957, come modificato dall’art 11 della legge n. 53 del 21/3/1990, e dell’art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69.

A tutti i dipendenti (con contratto a tempo indeterminato e determinato anche temporaneo) è riconosciuto il diritto di assentarsi per la durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.

 

Riposi compensativi

Ai sensi della C.M. n. 132 del 29 aprile 1992, prot. 16888/740/MS. gli interessati hanno diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero compensativo: due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo)

 

LEGGE 29 gennaio 1992, n. 69

 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

 

Art. 1.

 

  1. Il comma 2 dell’articolo 119 del testo unico delle leggi recantinorme per la elezione della Camera dei deputati, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, comesostituito dall’articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n.53, vainteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dellostessoarticolo 119 hanno diritto al pagamentodi   specifiche   quoteretributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovveroa  riposi  compensativi,  per  i  giorni  festivi  o  non  lavorativieventualmente  compresi  nel  periodo di svolgimento delle operazionielettorali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi’ 29 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente delConsiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

 

 

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato e’ stato redatto ai sensi   dell’art.  10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla    promulgazione delle leggi,sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e’ operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l’efficacia.

 

Nota all’art. 1:

–  L’art.  119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,approvato con D.P.R.  n.361/1957, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 53/1990, e’cosi’ formulato:

“Art. 119. – 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonche’, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

  • I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attivita”lavorativa”.

 

 

 

 

 

Circolare ministeriale n. 132 del 29 aprile 1992 prot. n. 16888/740/MS
Personale chiamato ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali.
Legge 29 gennaio 1992, n. 69

Sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 36 del 13 febbraio 1992 è stata pubblicata la legge 29 gennaio 1992, n. 69, il cui art. 1 – comma 1 – sancisce:

“Il comma 2 dell’art. 119 del Testo Unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall’art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”.

Circa l’applicazione della su riportata disposizione al personale dipendente statale lo scrivente ha chiesto chiarimenti al Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – IGOP -, il quale, con telegramma n. 122748 del 3 aprile 1992, ha precisato quanto segue:

“Codesto Ministero ha chiesto di conoscere modalità applicative articolo 1 legge 29 gennaio 1992, numero 69, recante interpretazione autentica, comma 2, articolo 119, D.P.R. 30 marzo 1957, numero 361, come sostituito da articolo 11 legge 21 marzo 1990, numero 53, secondo cui per lavoratori impegnati in operazioni elettorali est previsto pagamento specifiche quote retributive ovvero riposo compensativo per giorni festivi aut non lavorativi compresi in periodo svolgimento suddette operazioni. Proposito, premesso che previgente normativa aveva dato adito at dubbi interpretativi ambito settore privato, ritienesi che per quanto riguarda dipendenti civili Stato sia tuttora valida, et ciò anche in presenza nuova normativa recata da citata legge numero 69, circolare Presidenza Consiglio Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica 8 maggio 1990 numero 50.556/10.0.235 che prevede sia per domenica sia per sabato, caso articolazione orario di servizio settimanale su cinque giorni, diritto at riposo compensativo con esclusione, pertanto, possibilità opzione per pagamento quote retributive attesa fra altro mancata previsione conseguente onere aggiuntivo”.

 

Circolare telegrafica Ministero della Funzione Pubblica n. 75 del 18 marzo 1992
Circolare telegrafica del Ministero della Funzione Pubblica n. 75 del 18 marzo 1992

Questa Presidenza Consiglio Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, di intesa con ufficio coordinamento amministrativo medesima Presidenza et Ministero Tesoro – Ragioneria Generale Stato – I.G.O.P. – stante imminenza elezioni politiche 5 e 6 aprile p.v. et at fine consentire esercizio diritto voto at pubblici dipendenti che non habent trasferito residenza anagrafica nel Comune sede servizio, comunica che at medesimi debet essere concesso, in via eccezionale, congedo straordinario di cui at art. 37 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 nei limiti temporali indicati dal Ministero Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. – nella circolare telegrafica n. 23 del 10 marzo 1992.

Conseguentemente congedo straordinario suddetto potest essere usufruito da interessati entro seguenti limiti temporali, comprensivi tempo occorrente viaggio andata e ritorno sede servizio, un giorno se località sunt distanti da 350 a 700 chilometri et due giorni per distanze superiori a 700 chilometri aut per spostamenti da isole, esclusa Sicilia, in altre località del territorio nazionale, compresa Sicilia, et viceversa.

Il MIUR ha pubblicato la banca dati di 4.000 quesiti per la prova preselettiva del concorso per il reclutamento di 2.004 Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi per le Istituzioni scolastiche statali (D.d. 2015 del 20 dicembre 2018).

La prova preselettiva si svolgerà nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2019 nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali; avrà una durata massima di 100 minuti e consisterà nella somministrazione di 100 quesiti a risposta multipla, riguardanti le discipline previste per le prove scritte.

Alla pagina https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicata-la-banca-dati-dei-quesiti-per-la-prova-preselettiva-del-concorso-dsga  è possibile scaricare i quesiti per la prova preselettiva suddivisi per materie.

Su reclutamento e precariato servono subito risposte concrete

La questione del reclutamento, con particolare riguardo all’obiettivo di dare stabilità al lavoro dei moltissimi precari della scuola con più di tre anni di servizio, compresi i facenti funzione di DSGA, è stata affrontata anche a margine dell’incontro di ieri sui temi del rinnovo contrattuale.
La scorsa settimana è stata presentata al riguardo al MIUR una dettagliata proposta unitaria, in linea con le indicazioni e gli impegni assunti a Palazzo Chigi con l’intesa del 24 aprile. Ora è indispensabile una risposta in merito agli atti normativi con cui dare seguito alla proposta dei sindacati e portarla a concreta attuazione. La campagna elettorale in atto non può essere la giustificazione di un ritardo che non è rispettoso dei tempi della scuola, ormai alla conclusione dell’anno scolastico.

La risposta del Capo di Gabinetto, che ha indicato la necessità di procedere a passaggi di verifica politica, rischia di prefigurare tempi che non sono accettabili rispetto all’urgenza del problema. Serve agire con maggiore determinazione, ogni ritardo sarebbe inspiegabile e finirebbe per lasciare irrisolta e aggravata la situazione, che vede da anni un ricorso abnorme al lavoro precario, con grave danno per chi lavora e disagi evidenti per l’andamento del servizio e la qualità del sistema scolastico.

A questo punto spetta alle forze politiche, a partire da quelle di maggioranza, sostenere una soluzione legislativa. Il Capo di Gabinetto si è impegnato a presentare uno schema di decreto, al quale l’Amministrazione sta lavorando in coerenza con la proposta sindacale unitaria, in un prossimo incontro, al fine di dare quelle risposte concrete che tutti si aspettano e alle quali è legata anche la prosecuzione di un proficuo e costruttivo confronto.

FLC  CGIL

CISL  FSUR

UIL SCUOLA RUA

SNALS  CONFSAL

GILDA  UNAMS

Impegno del Miur a reperire le risorse necessarie per un rinnovo del CCNL che preveda aumenti a “tre cifre”, in attuazione dell’intesa Governo e OO.SS. del 24 aprile u.s.

Riportiamo di seguito il Comunicato unitario:

Primo incontro al MIUR in vista del rinnovo del CCNL

In attuazione dell’intesa del 24 aprile 2019 si è svolto ieri, 20 maggio 2019, il primo di una serie di incontri sul prossimo rinnovo del contratto.

In premessa i sindacati hanno richiesto un puntuale impegno al rispetto dell’intesa di palazzo Chigi relativamente al reperimento, nella prossima legge di bilancio, delle risorse necessarie per il pieno recupero del potere d’acquisto dei salari, nonché per assicurare il riconoscimento della dignità professionale e del ruolo sociale dei lavoratori del comparto istruzione e ricerca.

Altri temi di fondamentale importanza risultano la piena fruibilità degli istituti contrattuali, a partire dalla necessaria semplificazione e sistematizzazione, anche in relazione alla complessità generata dalla unificazione in un unico comparto di quattro settori e dei relativi contratti, in precedenza distinti.

Il MIUR ha ribadito l’impegno a reperire le necessarie risorse in ottemperanza a quanto contenuto nell’intesa del 24 aprile scorso. Le parti hanno concordato di proseguire il confronto su tutte le tematiche affrontate attraverso la redazione, da parte del MIUR, di un indice ragionato dei contenuti del prossimo rinnovo, da rendere disponibile entro il 3 giugno, provvedendo solo successivamente a calendarizzare un nuovo incontro.

Tra i temi che dovranno essere affrontati è stato evidenziato dai sindacati, prendendo lo spunto dai fatti di Palermo, quello del ripristino degli organismi di garanzia a tutela della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale nella sua dimensione individuale e collegiale.

Roma, 21 maggio 2019

FLC  CGIL CISL  FSUR UIL SCUOLA RUA SNALS  CONFSAL GILDA  UNAMS

In data 21 maggio 2019, si è svolto questa mattina il previsto incontro di informativa, presso la Direzione Generale per gli Ordinamenti, sulla rendicontazione sociale 2019 e apertura RAV 2019-2022.

Presenti il D.G. Palermo e il Dott. Previtali.

La Dott.ssa Palermo ha illustrato la bozza della nota che il MIUR si appresta a diramare (entro questa settimana) alle scuole, facendo seguito a quella del 16 ottobre 2018 e volta a fornire indirizzi e precisazioni sulla Rendicontazione Sociale che gli istituti dovranno compilare entro il 31 dicembre. La nota contiene anche indicazioni sull’apertura funzioni per la stesura del RAV relativo al triennio 2019-2022. L’Amministrazione ha ribadito l’importanza che assume la R.S. ai fini del piano di miglioramento per il triennio successivo.

E’ quindi intervenuto il Dott. Previtali che, attraverso l’ausilio di una serie di slides, ha illustrato la piattaforma che il MIUR metterà a disposizione delle scuole sia per la compilazione della RS sia per la stesura, nei tempi previsti dalla nota, del RAV 2019/2022.

La procedura, rispetto al recente passato, appare molto più snella e flessibile, semplificata in molte sue parti e, soprattutto, consente alle scuole di accedere alle varie schede anche modificando il loro contenuto.

Tutte le OO.SS. hanno espresso apprezzamento per lo sforzo fatto dalla Direzione Generale di semplificare e facilitare la produzione dei documenti, che resta comunque un impegno gravoso per le scuole.

Tutti, inoltre, hanno auspicato che vi sia la massima condivisione dei contenuti della R.S e del RAV con le varie componenti della scuola, in primis il Collegio Docenti. E’ stato poi chiesto di non citare nella nota il legame tra il RAV e gli obiettivi assegnati ai dirigenti scolastici nei contratti triennali. Nella fase attuale, che ci vede impegnati a rivedere le procedure di valutazione come concordato nel nuovo CCNL dei dirigenti, sembra prematuro prefissare determinati processi sequenziali.

Il 21 maggio 2019, si è svolto presso la sede dell’Aran il primo incontro della Commissione Paritetica sul sistema di classificazione professionale del Settore Università coordinata dal dott. Mastrogiuseppe.

Alla riunione hanno partecipato la delegazione Snals-Confsal, le delegazioni delle altre OO.SS. e una rappresentanza di Aran, Crui e Codau.

Il dott. Mastrogiuseppe ha introdotto i lavori ricordando i compiti del tavolo tecnico che derivano da quanto stabilito dall’art. 44 del CCNL.

Lo Snals-Confsal ha sottolineato la necessità di un confronto celere considerato il ritardo con cui è partito ed nella prospettiva del rinnovo contrattuale.

La difficoltà dell’impegno è anche dovuta alla visione prospettica che bisognerà avere nell’affrontare il tema della revisione della classificazione del personale e di una ipotetica analisi di aree e profili che dovrà necessariamente prefigurare gli ambiti di sviluppo delle attività del personale universitario di comparto nel prossimo futuro oltre di quelle già in essere.

La delegazione dello Snals ha puntualizzato che è necessario valorizzare le funzioni correlate ai servizi degli studenti, alla ricerca estesa in ambito bibliotecario e alla internalizzazione.

Ciò deve passare anche attraverso la valorizzazione di percorsi di carriera che tengano conto dell’esperienza professionale maturata e dei percorsi formativi sia rispetto alle progressioni orizzontali che a ipotesi di verticalizzazioni.

Nel quadro dei nuovi profili che si stanno affermando, lo Snals ha ribadito la necessità di rafforzare il ruolo dei cosiddetti tecnologi in armonia con il necessario parallelo percorso legislativo.

La nostra O.S., infine, ha ribadito la necessità di creare nuovi percorsi di carriera anche al personale universitario che lavora presso le Aziende ospedaliero-universitarie superando i confini, ormai obsoleti, dell’ex art. 28 del CCNL e creando contemporaneamente percorsi non penalizzanti sul piano retributivo per chi desideri rientrare nell’ambito universitario puro.

A margine, tutte le OO.SS. presenti hanno criticato la recente Circolare del Ministero che non riconosce per il personale universitario di comparto, a differenza del personale docente, l’utilizzo del sistema dei punti organici, qualora le Amministrazioni vogliano sfruttare la quota del 20% per le assunzioni attraverso selezioni del personale in servizio che ne abbia titolo.

personale ata

Si è svolto in data 20 maggio 2019, presso il MIUR, il primo incontro d’informativa sull’organico del personale ATA per l’anno scolastico 2019/2020 ove è stata esaminata la proposta del Miur da presentare al MEF.

Il prossimo a.s. 2019/2020 sarà il primo della dotazione organica triennale. L’Amministrazione ha comunicato che a fronte di un decremento di 70.000 alunni circa non ci saranno soprannumerari né tagli, in quanto la perdita di circa 437 unità di personale assistente amministrativo e di circa 1224 unità di collaboratore scolastico potrà essere assorbita a livello regionale, facendo riferimento al criterio del numero di alunni con disabilità certificata iscritti nelle scuole. Inoltre, ci sarà un aumento di circa 113 posti dovuto al passaggio dal part time al full time di 226 posti di co.co.co.. L’amministrazione ha calcolato una riduzione di circa 77 posti di DSGA dovuta alle nuove scuole sottodimensionate per l’a.s. 2019/2020.

Lo SNALS ha ribadito la sua netta contrarietà alla consolidata operazione della determinazione dell’organico basata su vecchie tabelle (da aggiornare con la massima urgenza) e non più corrispondenti agli attuali numeri e, soprattutto, senza tener conto della reale complessità delle Scuole. Ormai siamo stanchi di una politica che si è da tempo cristallizzata con l’obiettivo di ottenere solo tagli, occorre una nuova visione sistemica che possa realmente soddisfare le esigenze delle scuole.

Gli organici ATA devono essere aumentati e resi maggiormente stabili: ad esempio la figura dell’assistente tecnico è da rivedere tenendo in debito conto anche la sua presenza negli istituti comprensivi.

Inoltre, lo Snals ha sottolineato l’urgenza di un organico aggiuntivo di collaboratori scolastici per l’assistenza agli alunni con disabilità e la necessità di nuovi e più efficaci confronti attraverso appositi tavoli tecnici che seguano, però, a tavoli politici.

In allegato la circolare dell’ufficio III dell’USR Puglia area territoriale di Bari

con le indicazioni per la presentazione della domanda di partecipazione come

componente di commissione  ai prossimi esami di stato

circolare provveditorato

C-3-17-5-201allegato circolare provveditorato

In data 17 maggio 2017, durante un incontro al MIUR, la dottoressa Capasso ha illustrato brevemente le diverse fasi della procedura di reclutamento.

Alla prova scritta hanno partecipato complessivamente 9376 candidati.

Alla prova orale sono stati ammessi 3795 candidati.

Le prove orali inizieranno a partire dal 20 maggio e si svolgeranno a livello regionale con abbinamento dei candidati alle commissioni in modalità random, indipendentemente dalla regione di provenienza, seguendo l’ordine alfabetico. Ovviamente i primi a sostenere la prova orale saranno i candidati il cui cognome inizia con la lettera “M”, già sorteggiata durante le prove scritte.

Le prove orali dovrebbero concludersi entro la prima decade di luglio e le graduatorie provvisorie dovrebbero essere pubblicate entro la seconda decade di luglio mentre le definitive entro la fine dello stesso mese, per consentire l’immissione in ruolo dal 1° settembre.

Sulla base dei quadri di riferimento il presidente della commissione principale ha diramato una direttiva alle commissioni con le indicazioni per lo svolgimento della prova orale.

Ciascuna commissione predispone le prove (argomenti, quesiti, testi di lingua straniera, quesiti di informatica) ogni giorno prima dell’inizio di ciascuna sessione in numero pari ai candidati assegnati più due in modo da consentire al candidato, prima dell’inizio del colloquio, la scelta tra una terna di proposte. In sostanza il candidato sceglierà tra 4 terne i contenuti della prova.

La prova orale si articola in:

  • Argomenti sulle materie di esame
  • Quesiti su casi professionali da risolvere con il metodo del problem solving con i parametri del contesto, della descrizione e della proposta risolutiva
  • Testo in lingua straniera di 8 righi da tradurre e con una domanda stimolo da cui partire per la conversazione
  • Quesito di informatica che può prevedere una prova pratica al computer

La prova dura 50 minuti con una oscillazione del 10% in più o in meno.

La commissione dispone di 100 punti di cui 82 per l’argomento ed il quesito, 12 per la lingua straniera e 6 per informatica. La prova si intende superata con un punteggio pari a 70. Per ogni candida sarà compilata una scheda di valutazione che contiene cifre intere.

Lo Snals-Confsal ha espresso le proprie preoccupazioni e perplessità sugli aspetti funzionali ed organizzativi ritenendo tra l’altro che la predisposizione delle prove per ciascuna sessione e per i candidati assegnati giornalmente a ciascuna commissione non garantisce sufficientemente la trasparenza e l’equità della procedura.

Sono previsti ulteriori incontri per l’informativa sui posti da assegnare ai vincitori e sulla loro distribuzione regionale, anche alla luce del confronto che partirà a breve sulla mobilità ed il conferimento degli incarichi dirigenziali.