Siamo molto preoccupati per la situazione, ormai siamo quasi a luglio, mancano sessanta giorni all’apertura della scuola e manca un po’ tutto. Già da subito, a marzo, ci siamo resi conto che occorreva programmare l’apertura dell’anno scolastico tenendo presenti le enormi difficoltà che abbiamo davanti”. Elvira Serafini, segretaria generale dello Snals-Confsal, si dice preoccupata per la grave situazione in cui versa la scuola italiana alla fine di un mese di un mese di giugno quasi surreale ma non alla fine di una pandemia che rischia di ripresentarsi in autunno. A settembre, pandemia o meno, la scuola dovrà ripartire.

 

Segretaria Serafini, come vede la situazione dal suo punto di vista?

La situazione è molto preoccupante. Ieri abbiamo avuto l’incontro con ministra Lucia Azzolina che ci ha presentato la sua bozza del piano per la scuola, ma c’è un tutto da costruire. Lei parla di una cassetta degli attrezzi da cui dobbiamo tirar fuori l’attrezzo più idoneo per le varie situazioni. Ma a noi questo non sta bene. E’ vero che c’è l’autonomia ma questo è il momento nel quale si devono dare delle soluzioni e delle indicazioni precise e condivise, dalla sicurezza degli edifici all’adeguamento degli spazi per dare sicurezza agli studenti, al personale Ata, e anche ai dirigenti scolastici”.

 

La patata bollente ce l’hanno loro in questo momento difficile

Se noi lasciamo ai dirigenti scolastici tutta la responsabilità del sistema, i dirigenti saranno caricati di una responsabilità civile e penale inaccettabile e a noi interessa la tutela di tutti. Chiediamo che ci siano delle responsabilità condivise con un piano che dev’essere a propria volta condiviso. E se vogliamo riaprire le scuole si deve assolutamente pensare a nuove risorse”.

 

A chi si rivolge in particolare?

Noi tiriamo in causa tutto il governo. La ministra dell’Istruzione deve sensibilizzare l’intero governo sul tema della scuola. Qui si parla di un miliardo, ma un miliardo non è sufficiente, non si va da nessuna parte con questa cifra. Peraltro, è un miliardo che cambia a seconda della voce: edifici, copertura degli organici. Ma in realtà si tratta sempre di quel miliardo. E ancora: abbiamo bisogno di un organico potenziato, sia per i docenti sia per il personale Ata. Non possiamo immaginare una scuola che a settembre riapra con aule sovraffollate. Quindi occorrerà uno sdoppiamento che richiede nuove assunzioni”.

 

Intanto qualcuno pensa di affidare ai docenti un orario più lungo di lezione ai docenti.

Se sarà chiesto di svolgere ore di lavoro in più, dovremo riaprire il contratto, che non solo non è stato rinnovato ma non prevede orario di lavoro più lungo. Tutto questo potrebbe avvenire solo con l’apertura di una nuova stagione contrattuale. Non è possibile modificare la norma contrattuale con accordi condivisi con varie parti. Questo vale anche per il personale Ata. Di fronte alla prospettiva dello sdoppiamento delle classi e della continua sanificazione degli ambienti occorre ipotizzare un potenziamento del personale Ata. Si pensi all’ingresso alternato degli alunni, con i tempi che si allungano: servono un’organizzazione e una coordinazione precise ed efficaci, affinché nulla sia lasciato al caso”.

 

E se a settembre si chiederà agli insegnanti di dare di più all’avvio dell’anno scolastico che si preannuncia quanto meno impegnativo?

Le attività che escono fuori dal pacchetto orario vanno retribuite”.

 

Nel frattempo siamo quasi a luglio

I tempi sono stretti, in effetti. Mancano 60 giorni alla riapertura della scuola e ancora non abbiamo quantificato il finanziamento necessario per l’adeguamento degli edifici. Segnalo che dal primo momento come Snals abbiamo chiesto che si riprogrammasse l’apertura dell’anno scolastico con le necessità che ci troviamo di fronte. La proposta della ministra quando parla di scuole all’aperto o attivate con il coinvolgimento di altri edifici, come biblioteche e altro, ci lascia perplessi. Sinceramente abbiamo chiesto chi è responsabile della sicurezza in questi casi, poiché è facile immaginare di portare dei minori all’esterno, ma la responsabilità e l’igienizzazione di questi posti a chi viene attribuita? Si parla di androni, di palestre, ma sono spazi sicuri e adeguati per fare scuola? Abbiamo bisogno di persone che ci diano la sicurezza del luoghi dove portiamo i nostri alunni e i nostri operatori. Non vogliamo e non possiamo far ricadere le responsabilità su chi dirige queste scuole”.

 

In mezzo a tutto questo, ricordiamo che c’è stata una pandemia, che ha sconvolti tutti e tutto, e la didattica a distanza, che ha rivoluzionato il fare scuola. Il mondo non è più come prima di febbraio

E non ci sarà più quel mondo. Una pandemia è un’omeostasi e si diventa un po’ tutti diversi da come si era prima. La didattica a distanza, da parte sua, ha creato tanti problemi, deve diventare un’attività complementare ma nelle ore extrascolastiche. La scuola è formazione, è contatto umano, è trasmissione di saperi diretti. Va un plauso al mondo della scuola, agli insegnanti, ai dirigenti, al personale Ata, chi aveva i mezzi e chi non li aveva, che dall’oggi al domani, all’improvviso si è trovato a usare piattaforme che non conosceva. Non si può non apprezzare la grande volontà di questo mondo della scuola. Ma dopo cinque, sei mesi… basta! Abbiamo avuto tutto il tempo per adeguare e organizzare. Già da subito, a marzo, ci siamo resi conto che occorreva programmare l’apertura dell’anno scolastico tenendo presenti tutte queste enormi difficoltà. Da subito avevamo chiesto un organico potenziato e adeguati finanziamenti: con questi due assi portanti avremmo sicuramente da marzo a oggi programmato un’apertura in sicurezza dell’anno scolastico”.

 

Molti docenti ora sono alle prese con le ferie e con la richiesta dei dirigenti di non programmarle nell’ultima settimana di agosto prossimo.

Non siamo d’accordo: le ferie sono contrattualizzate. In nessun senso può essere modificata la normativa. Noi stiamo fornendo i modelli per le diffide. Questo succede quando chi programma per gli altri non sempre si trova in una situazione condivisa”.

 

Cosa c’è di certo in questo momento?

Non sappiamo neppure con chiarezza il giorno di apertura dell’anno scolastico. Noi chiediamo alla ministra di essere urgentemente convocati per un tavolo sulle difficoltà dell’avvio dell’attività scolastica. A tutt’oggi, però, non abbiamo ricevuto nessuna risposta”.

 

C’è una categoria di docenti, i diplomati e le diplomate magistrale ante 2001, che denunciano un’accelerazione dell’amministrazione, proprio in questo momento difficile per tutti, sulle procedure di risoluzione del contratto di lavoro, che significa per molti la perdita del ruolo e per altri il depennamento dalle Gae, per tutti un’angoscia e una preoccupazione sul piano economico: non è prevista neppure la Naspi.

L’accelerazione sui Dm è gravissima. Sono 22 mila unità. In questo momento di caos non serve a nessuno creare ulteriore danni al mondo della scuola. Riteniamo che sia necessaria una soluzione politica di questo problema perché è gente che lavora da dieci anni e anche decenni nella scuola, che ha dato tanto, che è passata di ruolo. E’ gente che lavora da decenni ma alla quale oggi si sbatte la porta in faccia, sebbene in momenti difficili queste persone hanno dato il meglio di sé. Occorre una soluzione, insisto. Peraltro non si crea danno a nessuno, abbiamo approfondito la questione e ci siamo resi conto che c’è posto per tutti, che cioè non si creerebbe nessun danno a nessuno, risolvendo la questione di questi nostri insegnanti”.

Il giorno 25 giugno 2020 si è svolto l’incontro per il confronto tra i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e le OO.SS sul concorso straordinario.

Lo Snals-Confsal e le altre OO.SS. hanno evidenziato che:

  1. Il numero dei quesiti proposto (8 di cui 1 in lingua inglese articolato in ulteriori 5 quesiti) è troppo elevato, anche in rapporto al tempo concesso (150’). Di conseguenza, nel rispetto del dettato legislativo che si limita a prevedere un numero di item “coerente con la proporzione di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto dipartimentale n. 510”, chiedono che il numero venga ridotto a 4 quesiti (di cui 1 in lingua inglese);
  2. Il peso riservato ai singoli quesiti deve essere differenziato, limitando il peso nella valutazione di quello in lingua inglese.
  3. Con riferimento al quesito in lingua è stato richiesto che, in coerenza con quanto il decreto legge 22/2020 (laddove viene prevista la “capacità di comprensione del testo in lingua inglese”), i quesiti le risposte siano in lingua italiana.
  4. Tenuto conto che l’art.13, comma 5, del bando nella nuova versione cita espressamente le griglie di valutazione, la data di pubblicazione delle stesse deve inserita nel testo del bando integrato prevedendola almeno 7 giorni prima della somministrazione delle prove (come già disposto per il concorso ordinario);
  5. In analogia con quanto previsto nella procedura abilitante, in presenza del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa, il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 deve valere per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 deve valere per la A-41;
  6. Preso atto che il programma previsto per la preparazione alla prova concorsuale straordinaria corrisponde in tutto a quello del concorso ordinario, deve essere riconosciuto anche in questo caso l’abilitazione per ambiti orizzontali come previsto dall’allegato D al Decreto Direttoriale nr.499 del 21 aprile 2020.
  7. Vengano rese note al più presto le date entro le quali gli aspiranti potranno presentare la domanda di partecipazione.
  8. Riguardo ai Licei coreutici chiediamo di incrementare le assunzioni a favore del concorso straordinario
  9. Come avvenuto in passato, chiediamo che i docenti AFAM possano svolgere le funzioni di presidente di commissione delle classi di concorso attinenti al settore artistico disciplinare di titolarità.

In seguito al confronto l’amministrazione si è resa disponibile a ridurre il numero dei quesiti in 5 con peso di 15 punti e il quesito in inglese con peso di 5 punti.

Per il quesito in lingua laddove viene prevista la “capacità di comprensione del testo in lingua inglese” l’amministrazione ha rimandato la questione al comitato tecnico scientifico organo deputato a rispondere su questa problematica.

Per le griglie di valutazione, la data di pubblicazione delle stesse sarà prevista almeno 7 giorni prima della somministrazione delle prove.

Per le abilitazioni per ambiti orizzontali si è impegnata a far pervenire una nota di chiarimento sulla problematica.

L’amministrazione si è impegnata, compatibilmente con tutte le procedure in essere in questo periodo, a rendere note al più presto le date entro cui presentare la domanda di partecipazione al concorso straordinario a posti.

Pubblicato il decreto di attuazione delle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica.

Allegati:

MI GABMI DM 35_22-06-2020
ALL. Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI
Parere definitivo sulle Line guida educazione civica1

 

*    PARERE CSPI SEDUTA PLENARIA N. 39 DEL  18/06/2020

Il CSPI ha espresso il seguente parere al DECRETO inerente le “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”, ai sensi dell’art. 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

Il CSPI ha valutato positivamente le finalità espresse con la predisposizione delle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica” ed ha apprezzato il recepimento delle indicazioni contenute nel parere già espresso dal Consiglio in data 11/09/2019 sulla bozza di decreto che istituiva la sperimentazione nazionale per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica in tutte le scuole del I e II ciclo di istruzione del sistema nazionale.

La scuola, per mandato costituzionale, è deputata alla formazione alla cittadinanza consapevole e democratica, luogo di crescita delle nuove generazioni e di promozione dei valori costituzionali e in questo senso il CSPI ha condiviso la scelta di dare centralità e organicità all’insegnamento dell’educazione civica. Da tale enunciata centralità dovrebbero discendere consequenziali scelte di politiche di investimento; mentre il CSPI ancora una volta ha espresso preoccupazioni per interventi sull’esistente e a costo zero.

Pur consapevoli che il testo in esame è coerente con quanto previsto dalla Legge 92/2019, il CSPI ha auspicato che il Ministro si adoperi presso il Parlamento affinché si trovino finanziamenti per l’insegnamento dell’Educazione Civica.

Sarebbe opportuno, ha rilevato il CSPI, soprattutto in un momento storico in cui, più che mai, risulta indispensabile per i nostri studenti sviluppare capacità critiche, responsabilità sociale e ambientale, solidarietà e senso civico, che le “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica” fossero accompagnate da investimenti e visione di prospettiva, per affidare alla scuola una funzione strategica per il futuro del Paese ridefinendo la dotazione economica ed organica della scuola.

Il CSPI ha ritenuto opportuna la gradualità temporale introdotta che vede la determinazione dei traguardi di competenza e degli obiettivi specifici di apprendimento di tutti i gradi e tipologie di scuola, ma ha rilevato la necessità di estendere di un anno la sperimentazione, considerato che le scuole saranno comunque tenute ad avviare per legge la programmazione del curriculo di Educazione Civica a partire dall’a.s. 2020/2021, anno che si preannuncia estremamente complesso per i Collegi dei Docenti, chiamati innanzitutto a riprogettare le attività.

Di conseguenza pertanto ha proposto che il monitoraggio previsto dall’art. 4, comma 2, del decreto sia meglio definito e traslato agli aa.ss. 2021/22 e 2022/23, auspicando un contributo più attivo delle scuole alla stesura definitiva delle Linee Guida.

Infine, in relazione alle modalità di valutazione, il CSPI ha sottolineato l’opportunità dell’introduzione del giudizio descrittivo in tutti i gradi e tipologie di scuole con il conseguente superamento del voto in decimi, poco plausibile data la trasversalità dell’insegnamento dell’educazione civica.

Si rimanda al testo in allegato per l’analisi dell’articolato e dei suggerimenti proposti.

Sono iniziati i colloqui degli esami di Stato del secondo ciclo. La prima occasione, dopo tanto tempo di isolamento, per ritrovare i luoghi che una forza brutale ha sottratto alla comunità educante. La relazione educativa esige la prossimità e le tecnologie non possono colmare i bisogni educativi dei nostri ragazzi. Ci auguriamo che le commissioni di esame sappiano comprendere anche il disorientamento iniziale dei candidati, ponendoli nelle migliori condizioni per esprimere le loro capacità. La ripresa è vicina e il governo deve compiere ogni sforzo possibile per avviare l’anno scolastico con le migliori garanzie di sicurezza.
Intanto la comunità scolastica sta dimostrando con i fatti che nei momenti difficili riesce a inventarsi dal nulla metodologie mai sperimentate, per le quali non è mai stato realmente formato. Il paese deve dire grazie a coloro che rendono possibile la crescita personale dei nostri figli nelle situazioni più drammatiche, senza mezzi adeguati e senza riconoscimenti professionali ed economici.
Dai primi dati che ci pervengono possiamo dire che grazie allo spirito di servizio ed al senso del dovere di docenti , dirigenti e personale ata, è stato possibile avviare gli esami di stato dopo mesi di sospensione delle attività didattiche in presenza .
Per la ripartenza in presenza di settembre ci aspettiamo investimenti significativi per l’ammodernamento delle strutture e per il potenziamento degli organici per potere
Solo con tali misure sarà possibile riprendere le attività in presenza garantendo nel contempo una reale sicurezza a tutti i protagonisti della comunità educante.
Faccio i migliori auguri di buon lavoro a tutto il personale impegnato nelle operazioni di esame.
Agli alunni rivolgo il mio affettuoso augurio di un continuo progresso nella vita , nello studio e nel lavoro.
Il Segretario Generale
(Elvira Serafini)

                   Comunicato stampa della segreteria nazionale 

 

 

Ci pervengono numerose segnalazioni dal territorio circa incomprensibili ingerenze dei dirigenti scolastici in ordine alle richieste delle ferie del personale docente delle scuole. In sostanza alcuni dirigenti scolastici limitano arbitrariamente il periodo di ferie richiesto escludendo illegittimamente, nella procedura di accoglimento delle istanze, l’ultima settimana di agosto.

Tale atteggiamento ci appare in aperto contrasto con le norme contrattuali.

Ricordiamo in sintesi le disposizioni dell’art 13 del CNNL.

Il personale docente deve utilizzare le ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative purché ciò non comporti oneri per l’amministrazione. Il personale ATA ha diritto, compatibilmente alle esigenze di servizio, di usufruire di almeno 15 giorni continuativi di ferie nei mesi di luglio-agosto. In caso di interruzione delle ferie per motivate esigenze di servizio il dipendente ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede e per il ritorno al luogo delle ferie oltre alla diaria per la durata del viaggio stesso. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate.

In sostanza l’art. 13 del CCNL non ammette alcuna limitazione del diritto alle ferie, restando questo nella totale, piena ed esclusiva disponibilità dei docenti.

 

Il Segretario Generale

(Elvira Serafini)

 

 

 

 

 

L’INPS, che attualmente gestisce quello che un tempo si chiamava Ente Nazionale di Assistenza Magistrale, ha pubblicato il bando per i soggiorni estivi, quest’anno ridotti rispetto ai decorso anni.

Il bando, reperibile sul sito INPS, è inserito in area riservata.

Il periodo di possibile fruizione dei soggiorni va dal 1° agosto al 12 settembre 2020.

Possono partecipare ai soggiorni i Docenti di scuola dell’Infanzia o della scuola Primaria, nonché i Dirigenti scolastici in attività negli Istituti scolastici che comprendono tali ordini di scuola in servizio (assoggettati a ritenuta ENAM) oppure in quiescenza e i loro familiari secondo le indicazioni del bando (Art. 1).

 

Le case destinate ai soggiorni estivi sono le seguenti:

  • Casa del Maestro di FIUGGI (Frosinone). I turni sono della durata di 15 giorni (14 notti).
  • Casa del Maestro di LORICA DI PEDACE (Cosenza). I turni sono di 8 giorni (7 notti).
  • Casa del Maestro di Roma. Piazza dei Giochi Delfici – Roma. I turni sono di 8 giorni (7 notti).

Le domande debbono essere presentate in via telematica all’INPS dalle ore 12 del giorno 10 giugno alle ore 12 del 22 giugno.

E’ obbligatoria la presentazione dell’ISEE.

La scelta del soggiorno avverrà, da parte di ciascun richiedente collocato in posizione utile in graduatoria, dopo la pubblicazione delle graduatorie stesse.

Il contributo a carico dei fruitori del soggiorno è regolato dall’Art 10 del Bando.

 

 

 

 

 

 

Pubblichiamo in allegato il bando relativo a soggiorni estivi 2020 presso  le residenze Casa del Maestro  emesso dall’ Inps per tutti gli iscritti alla gestione  assistenza magistrale Bando_Casa_del_Maestro_ESTATE_2020

Pubblichiamo in allegato la nota del MI contenente :

Ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la “valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni  per il recupero degli apprendimenti

MI_Nota 9168 del 9 giugno 2020 

 

 

Riceviamo e pubblichiamo  di seguito la nota della segreteria nazionale in merito alle disposizioni comunicate dal ministero per la pubblicazione degli esiti degli scrutini finali :

 

 

Ad operazioni di scrutinio finale già avviate ed in via di conclusione, con molte scuole che hanno già provveduto a pubblicare gli esiti degli scrutini finali secondo le indicazioni fornite con la nota 8464 del 28 maggio, arriva nella tarda serata di ieri un’altra nota, la n. 9168 della DGOSV, che considera di fatto illegittima la pubblicazione degli scrutini all’albo on line delle scuole, precedentemente raccomandata.

Tale situazione comporterà una duplicazione del lavoro già svolto e l’adozione urgente di altre modalità di pubblicazione che, nel caso di scuole che non utilizzano il registro elettronico, comporteranno notevoli rischi di assembramenti, tra l’altro coincidenti nelle scuole superiori con le prove di esame.

Riteniamo che le indicazioni precedentemente fornite fossero coerenti con le vigenti disposizioni normative sulle modalità di pubblicazione telematiche dei provvedimenti amministrativi di cui alla legge 69/2009 e alle deliberazioni del Garante della privacy.

Lo Snals-Confsal esprime il totale dissenso nei confronti di una pratica amministrativa incoerente, che rimanda alla responsabilità politica di vertice.

 

Il Segretario Generale

(Elvira Serafini)

 

 

 

Procedura assunzionale per chiamata di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159.
IL MINISTRO
VISTO l’articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, ed in particolare i commi da 17 a 17-septies,
che stabiliscono, per soggetti inseriti in graduatorie preordinate all’assunzione a tempo indeterminato, una procedura assunzionale per chiamata, volta alla riduzione dei contratti a tempo determinato;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, “Regolamento recante disciplina
in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado”;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”, in particolare l’articolo 11, comma 14;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente,
“Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica” e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a
seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”;
VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” ed in particolare l’articolo 32;
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
VISTA la legge 6 agosto 2013, n 97, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013” e in particolare l’articolo 7;
VISTO il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” e in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera b;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare l’articolo 38, commi 2, 3 e 3-bis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti,
rispettivamente, norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e
181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante “Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018;
VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 29 maggio 2020;
VISTO il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 4 giugno 2020;
RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
RITENUTO di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:
a) in merito alla definizione della procedura assunzionale utilizzata nel
testo del decreto, si ritiene di confermare il termine riassuntivo di
“chiamata”, entrato nel lessico comune, ai fini di una maggiore chiarezza rispetto ai destinatari dell’atto. La formulazione contenuta nel decretolegge n. 126 del 2019 è comunque aggiunta tra le definizioni di cui all’articolo 1;
b) di non accogliere la richiesta di modifica dell’articolo 5, esplicitando che l’inserimento negli elenchi, di cui al comma 1 del suddetto articolo, non fa venir meno il diritto dell’interessato, qualora non ottenga l’immissione in ruolo, ad essere chiamato per l’a.s. 2021/22 dalla graduatoria di provenienza, in quanto tautologica;
RESA l’informativa alle organizzazioni sindacali in data 25 maggio 2020;
DECRETA
Articolo 1
(Oggetto e definizioni)
1. Il presente decreto disciplina, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, la procedura di chiamata per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo sui posti
che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente.
2. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono responsabili dello svolgimento della procedura, le cui tempistiche sono annualmente determinate negli allegati tecnici al decreto del
Ministro dell’istruzione concernente il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo.
3. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Procedura di chiamata: procedura di immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie di appartenenza;
b) Ministro: Ministro dell’istruzione;
c) Ministero: Ministero dell’istruzione;
d) Decreto legge: decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159;
e) Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
f) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
g) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;

h) Testo Unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
i) GAE: le graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del Testo Unico, trasformate in Graduatorie ad esaurimento ai sensi dell’articolo l, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
j) immissioni in ruolo annuali: le assunzioni a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente.
Articolo 2
(Destinatari della procedura)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 17-bis, del Decreto legge, la partecipazione alla procedura disciplinata dal presente decreto riguarda i soggetti inseriti nelle graduatorie utili per
l’immissione in ruolo del personale docente ed educativo ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, in un’altra regione rispetto a quella di pertinenza della medesima graduatoria.
2. I soggetti inseriti nelle GAE possono, in alternativa a quanto disposto al comma 1, presentare istanza per i posti disponibili in altre province della stessa regione rispetto alla provincia dove
risultano collocati. I soggetti inseriti nella I fascia delle GAE, inseriti in due province, scelgono, comunque, una sola regione.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono presentare istanza, per ciascuna graduatoria di provenienza per i posti di una o più province di una sola regione, al fine dell’assunzione a tempo indeterminato in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie di riferimento.
4. Sono esclusi dalla procedura i soggetti già di ruolo ovvero già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato in ciascun anno scolastico di riferimento, stante la finalizzazione della procedura di chiamata, disciplinata dal presente decreto, alla riduzione dei contratti a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 17-bis, primo periodo del Decreto legge.
Articolo 3
(Adempimenti preliminari degli USR)
1. Gli USR provvedono in via preliminare a inserire al sistema informativo le graduatorie afferenti ai loro territori, utilizzando le funzioni informatiche ministeriali e cancellando gli aspiranti
rinunciatari ove presenti, nonché gli aspiranti già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato nel corso delle immissioni annuali.
2. Concluse entro i termini prescritti le operazioni annuali di immissione in ruolo, i predetti uffici comunicano, entro i termini previsti con provvedimento del Ministro, i posti rimasti vacanti e
disponibili mediante pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali al fine di consentire ai soggetti di cui all’articolo 2 di presentare istanza. I predetti posti risultano nella piattaforma di
cui all’articolo 4, comma 1.
3. Nei casi in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, gli uffici accantonano e rendono indisponibili, per la procedura di cui al presente decreto, i posti messi a concorso per
l’anno di riferimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 17-septies del Decreto legge.
4. Gli USR, pubblicate le disponibilità di posti di cui al comma 2, attivano le funzioni per le domande di partecipazione alla procedura secondo le tempistiche indicate nel provvedimento dicui al comma 2.
Articolo 4
(Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione)
1. Tramite apposita piattaforma ministeriale, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, che intendono partecipare alla presente procedura presentano un’unica domanda, con l’indicazione
della regione prescelta. Le domande presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
2. Con la domanda di partecipazione, ciascun aspirante dovrà:

a) scegliere la regione di partecipazione;
b) indicare:
i. la provincia o le province di destinazione, esclusivamente nell’ambito della regione scelta;
ii. le classi di concorso/tipo posto di interesse e le relative graduatorie di inserimento, che costituiscono titolo di accesso alla procedura di chiamata;
iii. nel caso di più province di destinazione, l’ordine di preferenza tra le stesse e, per ciascuna provincia, l’ordine di preferenza tra le classi di concorso/tipo posto per i quali si partecipa;
iv. in caso di un’unica provincia di destinazione, l’ordine di preferenza tra le classi di concorso/tipo posto per i quali si partecipa;
c) indicare la regione/provincia di provenienza e l’USR responsabile della procedura concorsuale nel caso in cui sia stata disposta l’aggregazione territoriale dei concorsi ai sensi dell’articolo 400, comma 02, del Testo Unico.
3. Il punteggio, le preferenze e le precedenze possedute, già registrate al sistema informativo ai sensi dell’articolo 3, sono visualizzate e salvate nella base dati dell’istanza.
4. Per la presentazione delle domande è previsto un termine di 5 giorni dalla data di apertura delle funzioni.
5. L’Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 5
(Termini e modalità per le assunzioni a tempo indeterminato)
1. Gli USR pubblicano gli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base dei punteggi di cui all’articolo 4, comma 3, suddivisi per ciascuna delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo e dispongono, entro il 10 settembre dell’anno scolastico di riferimento, le assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento, dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 che risultano in posizione utile.
2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente decreto riguardano tutte le graduatorie e sono disposte rispettando la ripartizione al cinquanta per cento tra le graduatorie concorsuali,
cui viene comunque attribuito l’eventuale posto dispari, e le GAE. Ai sensi dell’articolo 1, comma 17-quater del Decreto legge, per quanto concerne le graduatorie concorsuali è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:
a) graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi, per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei relativi bandi.
3. Nel caso in cui gli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo, non contengano un numero sufficiente di aspiranti provenienti dalle GAE per la copertura dei relativi posti, si procede all’immissione in ruolo attingendo dalle altre graduatorie e viceversa.
4. I dirigenti dei competenti uffici dell’USR procedono all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’immissione in ruolo.
5. In caso di accettazione o rinuncia sul posto individuato, l’aspirante decade dalle altre procedure di chiamata di cui al presente decreto. In caso di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo scorrimento delle posizioni dai rispettivi elenchi.
6. Al termine della procedura, gli elenchi di cui al comma 1 cessano di avere efficacia.
7. Alle immissioni in ruolo di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 17-sexies del Decreto legge. L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di altre procedure, nelle
quali l’aspirante sia inserito.
Articolo 6
(Disposizione transitoria)
1. Per l’anno scolastico 2020/2021, i termini di cui all’articolo 5, comma 1, sono eventualmente derogati ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera b del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.
Articolo 7
(Ricorsi)
1. Avverso il presente atto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.
Articolo 8
(Norme di salvaguardia)
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e ricerca.
Il Ministro
On. dott.ssa Lucia Azzolina