Si comunica che  gli uffici Snals di Bari e delle sedi territoriali della provincia di Bari  saranno chiusi  dal 27 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023  .

Le attività riprenderanno lunedì  9 gennaio  dalle 15.30.

Per urgenze si invita ad inviare una mail all’indirizzo: info@snalsbari.it.

Sarà dato pronto riscontro.

Grazie per la collaborazione e auguri di serene vacanze di fine anno a tutti

Care amiche e cari amici della grande famiglia SNALS,
un anno è trascorso e fra poco sarà di nuovo Natale. In questi giorni che
ognuno di noi si augura possano essere sereni e circondati dall’affetto delle
persone a cui vogliamo e che ci vogliono bene, la parola “auguri” vola di
bocca in bocca e l’aria che ci circonda è piena di auguri.
Ma cosa ci auguriamo? Ricchezza?
 Arthur Schopenhauer scriveva:
“Colui che ha una grande ricchezza in se stesso è come una stanza pronta
per la festa di Natale, luminosa, calda e gaia in mezzo alla neve e al
ghiaccio della notte di dicembre”.
Ecco care amiche e cari amici della grande famiglia SNALS io voglio
augurare a ciascuno di voi e a me stesso di non dimenticare che siamo noi
stessi la ricchezza più grande. Noi imperfetti ed unici così come siamo con
i nostri limiti le nostre debolezze le nostre delusioni e disillusioni ma
anche la nostra passione per il lavoro unico faticoso e bellissimo che
abbiamo scelto, il bene che facciamo ogni giorno dedicando il nostro
tempo alle generazioni future, l’impegno nel difendere i nostri diritti, le
nostre ragioni e i nostri ideali non negoziabili e non in vendita.
Ci auguriamo un Natale felice?
Sono d’accordo e penso lo sarete anche voi con Freya Stark che scriveva
“Il Natale non è un evento esterno, ma un pezzo di casa che ciascuno porta
nel proprio cuore”.
La nostra vita moderna ha ritmi sempre più veloci e le lucine del Natale si
accendono anche da ottobre ma la luce del Natale che è dentro di ognuno
di noi, vi auguro e mi auguro di averla accesa tutto l’anno.
Ci auguriamo un Natale di solidarietà?
Questo era anche il pensiero del grande maestro Gianni Rodari
“Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto
l’anno”.
Tantissimi auguri care amiche e cari amici della grande famiglia SNALS
 Vuto Masciale
Segretario provinciale Snals Bari

Si comunica che domani 6 dicembre in occasione della festa del santo patrono San Nicola la sede provinciale di Bari resterà chiusa .

Buon San Nicola a tutti .

Ministero dell’Istruzione,
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI
Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti

Ai Direttori degli Uffici Scolastici
Regionali
Ai Dirigenti degli Uffici per la
Formazione presso gli Uffici Scolastici
Regionali

e p.c. All’Ufficio di Gabinetto
SEDE

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione
SEDE

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole
capofila di ambito
LORO SEDI

Oggetto: periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2022-2023.
L’immissione in ruolo di un consistente numero di personale docente, avvenuto all’inizio dell’anno scolastico 2022-2023, rappresenta un’importante opportunità per il nostro sistema educativo e un arricchimento complessivo in termini di risorse umane e professionali. Per il raggiungimento delle finalità di tale intervento, è necessario che le conseguenti iniziative di formazione e di supporto accompagnino significativamente i docenti in periodo di formazione e di prova in servizio nella comunità professionale di
prima assegnazione, la quale opportunamente possa accoglierli e valorizzarli favorendone il pieno inserimento.

1. Modello di formazione per l’a.s. 2022-2023
Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 16 agosto 2022, n. 226 disciplina il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, nonché le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del personale docente in periodo di prova.

Il percorso formativo è articolato in 4 distinte fasi:
1. incontri propedeutici e di restituzione finale;
2. laboratori formativi;
3. peer to peer ed osservazione in classe;
4. formazione on line

Si conferma determinante il ruolo del docente tutor nel suo compito precipuo di affiancamento del docente neoassunto durante tutto il percorso di formazione e di prova, con compiti di collaborazione e supervisione professionale.
Significative risultano, altresì, le attività che i neoassunti sono chiamati a svolgere sulla piattaforma INDIRE, fra le quali si richiamano: l’elaborazione di un proprio bilancio di competenze iniziale e conclusivo, l’analisi e la riflessione sulle fasi esperienziali dell’attività metodologico-didattica confluenti nel portfolio professionale finale, la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un Piano di sviluppo professionale.
Il percorso ha una durata di 50 ore di impegno complessivo, che si espletano attraverso le attività formative sincrone volte alla valorizzazione di una didattica laboratoriale; l’osservazione reciproca dell’azione docente, supportata anche da mirata strumentazione operativa; la rielaborazione delle competenze professionali guidata da specifiche sezioni di contenuti e strumenti che saranno forniti da INDIRE nell’ambiente on line.
Si ripropone la possibilità del visiting a scuole innovative che, laddove sperimentata, ha registrato risultati positivi e che prevede, anche per il corrente anno scolastico, la partecipazione di un contingente ridotto di docenti (su domanda) e di scuole caratterizzate da un contesto professionale operativo innovativo.
La limitazione numerica di partecipazione appare opportuna per mantenere il carattere sperimentale che denota questa metodologia formativa e per acquisire ulteriori elementi di valutazione in considerazione di un’eventuale futura estensione.
Infine, i laboratori formativi potranno essere incentrati su tematiche considerate prioritarie, suggerite più avanti (paragrafo 2), adottando forme organizzative che salvaguardino la flessibilità insita nelle metodologie e nelle diverse azioni didattiche nel rispetto dei necessari tempi di attuazione.
Si fornisce, di seguito, un sintetico riepilogo della ripartizione del monte ore complessivo per le attività di formazione, ai sensi del succitato Decreto del Ministro dell’Istruzione n.226/2022.
Tali attività sono da intendersi aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle iniziative di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della Legge 107/2015, e rivestono carattere di obbligatorietà.

 

 

INCONTRI PROPEDEUTICI E DI RESTITUZIONE FINALE 6 ORE COMPLESSIVE MASSIME
LABORATORI FORMATIVI/VISITE A SCUOLE INNOVATIVE 12 ORE
PEER TO PEER 12 ORE
FORMAZIONE ON LINE 20 ORE

2. Percorso formativo per i docenti in periodo annuale di prova in servizio
a) Incontri propedeutici e di restituzione finale
Gli incontri potranno essere organizzati su diversa scala territoriale, secondo la programmazione stabilita dagli Uffici Scolastici Regionali o dagli Uffici territoriali, d’intesa con le Scuole polo.
Il tempo da dedicare agli incontri è pari a 6 ore complessive massime.
È opportuno che gli incontri iniziali di carattere informativo e di stimolo culturale per i docenti neoassunti siano calendarizzati in ogni ambito territoriale, anche prevedendo incontri specifici per gruppi differenziati. In tali contesti saranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione e saranno illustrati i materiali di supporto per la successiva gestione delle attività. Le informazioni dovranno aiutare i docenti ad inserirsi pienamente nelle dinamiche della vita professionale anche con indicazioni di carattere
operativo e funzionale.
Per quanto riguarda gli incontri di restituzione finale, si suggerisce di organizzare riunioni di carattere professionale privilegiando il coinvolgimento, e la testimonianza, dei diretti protagonisti degli eventi formativi (ad es. docenti partecipanti al visiting o a laboratori particolarmente motivanti, tutor, dirigenti scolastici), nonché l’eventuale partecipazione di esperti per lo sviluppo professionale. Potranno comunque essere adottate formule organizzative flessibili, in presenza, al fine di evitare generiche e improduttive assemblee
plenarie.
b) Il patto per lo sviluppo professionale e i laboratori formativi

Il DM 226/2022, all’art.5, comma 3, testualmente recita: “Il Dirigente scolastico e il docente in periodo di prova, sulla base del bilancio delle competenze sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni dell’istituzione scolastica, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere
attraverso le attività formative di cui all’articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole”.
E al comma 4 dello stesso articolo: “Al termine del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio, il docente in periodo di prova, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare”.

Si evince, dunque, la stretta connessione che intercorre fra il Patto professionale, enunciazione teorica del percorso da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi finali, e i laboratori formativi, espressione concreta dell’azione formativa. Entrambi concorrono alla realizzazione del percorso di formazione in servizio, che parte da un’analisi critica attenta delle competenze possedute per giungere al concreto risultato di registrazione dei progressi di professionalità nel nuovo bilancio di competenze raggiunte. Si sottolinea l’importanza della personalizzazione del percorso formativo, al fine di consentire a ciascun docente in periodo di prova di avvalersi pienamente di tutta l’offerta formativa in modo coerente e concretamente impattante sul proprio sviluppo
professionale.
A tal fine, si raccomanda che il suddetto patto sia incentrato su azioni formative mirate al
raggiungimento di quelle competenze non possedute dal docente in anno di prova, evitando di includere la ripetizione di laboratori con percorsi esperienziali già espletati precedentemente. Si auspica, di contro, che con il docente in prova si concordi opportunamente un percorso formativo che colmi le lacune e potenzi le competenze possedute per un gratificante apporto professionale, una volta completato il percorso.
La struttura dei laboratori formativi (incontri a piccoli gruppi, con la guida operativa di un tutor-formatore) implica complessivamente la fruizione di 12 ore di formazione. Le attività si articolano, di norma, in 4 incontri in presenza della durata di 3 ore. Sulla base dei contenuti offerti, del livello di approfondimento, della dimensione operativa, potranno essere adottate soluzioni differenziate, con durata variabile dei moduli.
L’art.8, comma 4, del DM 226/2022 individua le aree trasversali utili alla strutturazione dei laboratori formativi, fermo restando che altri temi potranno essere inseriti in considerazione dei bisogni formativi di ogni contesto territoriale e delle diverse tipologie di insegnamento.
Durante questo anno scolastico appare comunque di particolare interesse dedicare una specifica attenzione ai seguenti temi:
• gestione della classe e delle attività didattiche in situazioni di emergenza,
• tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo;
• ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti;
• inclusione sociale e dinamiche interculturali;
• bisogni educativi speciali;
• innovazione della didattica delle discipline e motivazione all’apprendimento
• buone pratiche di didattiche disciplinari;
• gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e cyberbullismo, discriminazioni;
• percorsi per competenze relazionali e trasversali;
• contrasto alla dispersione scolastica;
• attività di orientamento;
• insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo;
• valutazione didattica degli apprendimenti;

  • valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);
    • educazione alla sostenibilità.Al fine di ampliare l’esperienza formativa collegabile ai laboratori, ulteriori materiali riferibili alle sopra citate tematiche saranno resi disponibili durante l’anno attraverso l’ambiente on line della Biblioteca dell’Innovazione di INDIRE, a supporto della progettazione e della documentazione delle attività didattiche collegate ai temi dei laboratori stessi.
    Inoltre, si evidenziano iniziative nazionali promosse dal Ministero dell’Istruzione (anche in
    collaborazione con altri Enti pubblici e di formazione), che possono fornire un ulteriore ausilio alle attività di formazione dei docenti neoassunti, e tra le quali si citano:
    o Piattaforma eTwinning: www.etwinning.net

–è annoverata tra gli strumenti che gli Stati possono adottare a sostegno delle azioni didattiche per lo sviluppo delle competenze chiave.
Questa opportunità unica per il mondo della scuola, consente ai docenti di tutta Europa di
confrontarsi, collaborare, sviluppare progetti e condividere idee in modo semplice e sicuro,
sfruttando le potenzialità del web. L’obiettivo è quello di perfezionare l’offerta formativa dei
sistemi scolastici europei attraverso l’internazionalizzazione e l’innovazione dei modelli
didattici e di apprendimento, favorendo lo sviluppo di una dimensione comunitaria.
o Piattaforma ELISA: www.piattaformaelisa.it

– il Progetto ELISA nasce grazie a una collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo studente – e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università di Firenze. La piattaforma dota le scuole e i docenti di strumenti per intervenire efficacemente sul tema del cyberbullismo e del bullismo.
Le Scuole Polo per la formazione, cui verranno assegnati i fondi dedicati, potranno delegare l’organizzazione dei laboratori ad altre scuole dell’ambito, alle quali è riconosciuta una esperienza consolidata nel percorso di formazione dei docenti neoassunti o particolarmente esperte nella formazione su specifiche tematiche (es.: inclusione, sostenibilità, innovazione didattica, ecc.), fermo restando che l’esercizio di
rendicontazione dovrà essere comunque assolto dalla Scuola Polo.

a) Visite a scuole innovative
A domanda degli interessati e per un massimo di 2170 docenti saranno programmate, a cura degli Uffici Scolastici Regionali, visite in presenza di docenti neoassunti, singolarmente o organizzati in piccoli gruppi, presso le scuole di accoglienza che si caratterizzano per una consolidata vocazione all’innovazione organizzativa e didattica. Le visite, per il loro carattere esperienziale di immersione nel quotidiano, dovranno
essere capaci di suscitare motivazione, interesse, desiderio di impegnarsi in azioni di ricerca e di miglioramento e sono finalizzate a favorire il confronto, il dialogo e il reciproco arricchimento.

Gli Uffici Scolastici Regionali, a cui compete la compilazione dell’elenco delle scuole disponibili, potranno fare riferimento a istituti scolastici con progetti innovativi riconosciuti o comunque verificati (ad esempio scuole aderenti a Reti di innovazione), al fine di far conoscere ai docenti in periodo di formazione e prova i contesti di applicazioni concrete di nuove metodologie didattiche, di innovazioni tecnologiche, di efficace contrasto alla dispersione scolastica. Risulta determinante la collaborazione della scuola prescelta nel
mettere a disposizione, durante la visita, figure professionali in grado di garantire un’accoglienza e un supporto qualificati.
Si rappresenta che dovranno essere preventivamente resi pubblici, da parte degli USR di competenza, i criteri adottati ai fini dell’individuazione dei docenti neoassunti partecipanti al visiting.
Questa attività dovrà prevedere la durata massima di due giornate di full immersion nelle scuole accoglienti, pari ad un massimo di 6 ore per ognuna delle due giornate ed è considerata sostitutiva, relativamente alla sua durata, del monte-ore dedicato ai laboratori formativi
Laddove, per esigenze connesse alle disposizioni attuali e future in merito alla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2, non sia possibile organizzare l’attività in presenza, l’attività di visiting non sarà realizzata.

b) Attività di peer to peer, tutoraggio e ruolo dei tutor e dei dirigenti scolastici

All’attività di osservazione in classe, disciplinata dall’art.9 del D.M. 226/2022, sono dedicate almeno 12 ore.
Ad ogni docente in periodo di formazione e prova è affiancato un tutor di riferimento, individuato dal Dirigente scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti e che dovrà seguire il docente nel percorso di formazione fin dal suo inizio.
Il docente tutor deve appartenere preferibilmente alla stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra e possibilmente operante nello stesso plesso del docente in periodo di formazione e prova.
Il docente tutor appartiene, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso del docente in periodo di prova a lui affidato, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare.
In nessun caso si potrà superare la quota di tre docenti in percorso di formazione e prova affidati ad un medesimo tutor.

In questo quadro complessivo, la figura del tutor accogliente assume particolare rilievo: assicura il
collegamento con il lavoro didattico sul campo e si qualifica come “mentore” per gli insegnanti neo-assunti, specie di coloro che si affacciano per la prima volta all’insegnamento.
Il docente tutor presenta al Comitato di valutazione le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto.
Al fine di riconoscere l’impegno del tutor durante l’anno di prova e di formazione, le attività svolte
(progettazione, confronto, documentazione) potranno essere attestate e riconosciute dal Dirigente scolastico come iniziative di formazione previste dall’art. 1 comma 124 della L.107/2015. Inoltre, apposite iniziative di formazione per i docenti tutor saranno organizzate dagli Uffici Scolastici Regionali, utilizzando la quota parte dei finanziamenti per attività regionali. Le iniziative organizzate, anche con la collaborazione di strutture universitarie o di enti accreditati, metteranno al centro la sperimentazione di strumenti operativi e di metodologie di supervisione professionale (criteri di osservazione reciproca in classe, peer review, documentazione didattica, coaching, ecc.).
I Dirigenti scolastici avranno cura di prospettare ai tutor gli impegni da affrontare, secondo quanto
previsto dal D.M. 226/2022, tenendo conto altresì degli ulteriori impegni formativi complessivi previsti per il personale.
Anche per i docenti che devono ripetere il periodo di formazione e prova è prevista la nomina di un
docente tutor, possibilmente diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio.
Si conferma ancora una volta il ruolo significativo e l’impegno attivo del Dirigente scolastico nel proporre le attività formative ai docenti in periodo di formazione e prova, con particolare riferimento alla stipula del Patto formativo di sviluppo professionale, punto di incontro e snodo fra le esigenze delle nuove professionalità in ingresso e il piano per la formazione docenti a livello di istituto, nonché nell’osservazione e nella visita alle classi in cui i docenti neoassunti prestano servizio. Si confida, pertanto, in un contatto frequente tra Dirigente scolastico e tutor.
Ai sensi del D.M. 226/2022, per ogni docente in periodo di formazione e prova il Dirigente scolastico presenta al Comitato di valutazione una relazione, comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.
c) Formazione on line sulla piattaforma INDIRE
L’apertura dell’ambiente on line, predisposto da INDIRE, avverrà entro il mese di novembre 2022, al fine di garantire una più ampia disponibilità della piattaforma ai docenti neoassunti. Le attività on line vedranno alcune variazioni e semplificazioni di carattere editoriale, per assicurare il migliore collegamento tra le varie sequenze di attività che confluiscono nel portfolio professionale finale e le attività sincrone in presenza e online

(incontri iniziali e finali, laboratori, attività peer to peer). Sarà inoltre disponibile l’ambiente on line pubblico a supporto dei diversi soggetti impegnati nella formazione, in modo da assicurare un’interazione tra i partecipanti alla formazione e le strutture responsabili dell’organizzazione.
Le attività on line, della durata di 20 ore complessive, si configurano in modo strettamente connesso con le attività in presenza, consentendo di documentare il percorso, riflettere sulle competenze acquisite, dare un “senso” coerente all’agire complessivo. La presentazione del portfolio professionale al Comitato di valutazione sostituisce l’elaborazione di ogni altra relazione.
d) La valutazione del percorso di formazione e di prova in servizio.
L’art.13 del DM 226/2022 stabilisce le procedure per la valutazione del percorso di formazione e fissa le scadenze temporali in cui queste dovranno svolgersi.
Una tra le novità più rilevanti del percorso è rappresentata dall’allegato A, che struttura i momenti di osservazione in classe da svolgersi da parte del Dirigente scolastico e del Tutor, evidenziando in maniera oggettiva le caratteristiche dell’attività didattica del docente neo-immesso. Le schede, debitamente compilate, entrano a far parte del materiale sottoposto al Comitato di valutazione.
Nello specifico, il Comitato di valutazione, convocato dal Dirigente scolastico, compie la verifica delle competenze didattiche pratiche del docente in prova, traduzione delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche secondo quanto riportato nel Piano di sviluppo professionale, per l’espressione del parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio attraverso il colloquio, nell’ambito del quale è svolto il test finale, che consiste, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Decreto, “nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova”.
Il colloquio: Il docente lo sostiene innanzi al Comitato. Il colloquio prende avvio dalla presentazione
delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio
professionale e nelle schede di cui all’Allegato A, già in possesso del Dirigente scolastico e trasmessi preliminarmente (almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio) allo stesso Comitato. Si suggerisce di attenzionare particolarmente, in questa fase, tutti gli elementi contestuali che in qualche modo hanno influito sul percorso esperienziale del docente in valutazione, della sua partecipazione alla vita della scuola, delle forme di tutoring e di ogni altro elemento utile a chiarire la personalizzazione del percorso formativo compiuto, invitando il docente stesso a “raccontare” e a “raccontarsi” al Comitato; dall’altro lato, vanno considerate le evidenze della capacità didattica, utilizzando gli indicatori e i descrittori dell’Allegato A
come griglia di verifica del pieno possesso ed esercizio dello standard professionale.
Nella sua formulazione, il test verterà sulle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria compiuta dal tutor accogliente e nella relazione del Dirigente scolastico, e riguarderà espressamente la verifica dell’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso formativo. Il test finale, elemento di novità rispetto alle scorse procedure di valutazione dei percorsi formativi dei periodi di prova in servizio, concorre, insieme con il colloquio, alla valutazione del percorso di formazione del docente in anno di prova.

5. Personale docente tenuto al periodo di prova e di formazione
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del DM 226/2022, sono tenuti al periodo di
formazione e prova:
o I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo
conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
o I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non
abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo
comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte
integrante del servizio in anno di prova;
o I docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono
ripetere il periodo di formazione e prova;
o I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
o I docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano
ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019 n. 59 e ss.mm., che
si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
o I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da
comma 4 a comma 9, del decreto legge 25/05/2021, n. 73. Qualora il personale interessato
abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado,
sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59.
o I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59,
comma 9-bis, del decreto legge 25/05/2021, n. 73.

Ai sensi del D.M n. 226/2022, il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo
svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, al superamento del test finale e alla valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio. Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

I termini indicati per la validità del periodo di prova trovano applicazione anche nei confronti dei

vincitori della procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, così come già indicato nella nota di questa Direzione Generale, prot. 0030998 del 25/08/2022.
Come riportato nella Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 1585/2020, per il periodo di permanenza delle disposizioni connesse alle misure di contenimento dell’emergenza pandemica, si evidenzia che per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, per cause connesse alle ipotesi previste nella citata circolare, è disposto il rinvio del periodo di prova, laddove l’eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.
Infine, si ricorda che non devono svolgere il periodo di prova i docenti:
• che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
• che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di
formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
• già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
• che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del
medesimo grado;
• che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.
6. L’organizzazione delle attività e le risorse finanziarie disponibili
Al fine di garantire una maggiore efficacia nell’attuazione delle iniziative territoriali si suggerisce di
utilizzare, per le azioni di coordinamento, lo staff regionale per la formazione già operante presso ogni Ufficio Scolastico Regionale.
Sarà cura di questo ufficio comunicare, con successiva nota, l’ammontare delle assegnazioni
finanziarie a livello regionale sulla base del numero dei docenti effettivamente nominati.

n considerazione dell’obbligatorietà a norma di legge di quanto sopra declinato, si invitano i soggetti titolari

delle azioni formative a procedere alla sollecita programmazione e progettazione delle iniziative.
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Filippo SERRA

 

 

 

 

Il secondo capoverso dell’art. 3 della costituzione italiana recita “E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. “ e all’art. 34” La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.

E nel solco di quanto previsto dalla nostra carta costituzionale sicuramente si inserisce l’iniziativa dell’assessorato regionale alla formazione e scuola :

L’insegnamento della LIS, la Lingua italiana dei segni, e della LIST, la Lingua dei segni italiana tattile, nelle scuole secondarie di primo grado della Puglia. La sezione competente dell’Assessorato regionale alla Formazione e Scuola ha infatti accolto la mozione che impegna la Giunta regionale pugliese a predisporre, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale della Puglia, bandi per l’organizzazione di tali corsi rivolti agli studenti di scuola media. La suddetta sezione si impegna a proporre all’Ufficio scolastico regionale un apposito accordo coinvolgendo uno o più enti del terzo settore che abbiano esperienza, documentabile, nel campo. Un  ulteriore passo avanti verso l’attuazione di quanto previsto dalla regione Puglia  all’art. 17  della legge regionale  n. 51 del 30/12/2021

Questo provvedimento gode di una copertura finanziaria di 310.000 euro e ha quale obiettivo principale,  quello di rimuovere qualsiasi tipo di barriera alla comunicazione e, quindi, porre tutti i cittadini nelle medesime condizioni di accesso alle attività educative e formative, culturali e di accesso alle informazioni e ai servizi regionali, attraverso il riconoscimento della LIS e della LIST e la loro diffusione nelle pubbliche amministrazioni, nelle strutture socio sanitarie e nei tribunali e, appunto, nelle scuole, per garantire una piena e reale inclusione di tutti i cittadini.

 

 

personale ata

Ieri il Consiglio regionale ha votato all’unanimità una mozione che impegna i vertici della regione Puglia ad attivarsi col governo nazionale in sede di conferenza stato-regioni affinché vengano privilegiati nelle assunzioni di personale gli ATA già in graduatoria, che hanno maturato esperienza svolgendo tale ruolo nel difficile periodo dell’emergenza Covid. Una vertenza che riguarda oltre 2mila lavoratori in tutta la Puglia ma interessa le scuole di tutte le regioni sul territorio nazionale. Lavoratori che hanno svolto compiti di responsabilità e servizio importanti, come organico aggiuntivo, nei due anni della pandemia, e di cui le scuole continuano ad avere grande bisogno. Ma il mancato finanziamento da parte del Governo centrale dell’organico aggiuntivo, di fatto ha bloccato le graduatorie ATA e impedisce che queste professionalità già formate ed esperte possano essere reclutate.
E’ una presa di posizione ufficiale che non può che farci piacere come sindacato in generale e come Snals Confsal in particolare .Come sindacato perché insieme con gli altri da mesi stiamo evidenziando in tutte le sedi opportune a livello nazionale e locale la situazione difficilissima a volte drammatica che stanno vivendo le scuole senza la presenza preziosa e necessaria soprattutto dei collaboratori scolastici assunti col cosi detto organico covid ma licenziati al 31 agosto e anche per il personale amministrativo carente e necessario per svolgere il lavoro puntuale e certosino che le segreterie stanno affrontando onde poter accedere alle risorse del Pnrr. Come Snals confsal in particolare poi proprio pochi giorni fa avevamo denunciato il pericolo che le risorse aggiuntive di personale potessero arrivare alle scuole con l’utilizzo improprio dei PUC (progetti di utilità sociale) che prevedono l’inserimento lavorativo dei percettori di reddito di cittadinanza a scapito delle assunzioni legittime dalle graduatorie. Ancora una volta si conferma la linea di lavoro dello Snals confsal: dialogo con le istituzioni e gioco di squadra perché il buon funzionamento della scuola e i diritti dei lavoratori della scuola sono un problema di tutti. Si ringrazia il promotore dell’iniziativa, i capigruppi e tutto il consiglio regionale per l’attenzione a questo problema sicuri che l’assessore LEO ed il presidente Emiliano sapranno ben onorare il mandato ricevuto dal consiglio al tavolo della conferenza stato-regioni perché si arrivi al più presto alla soluzione legittima della carenza di organico ATA.

Ipotesi di CCNL sui principali aspetti del trattamento economico
del personale del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 20192021



Il giorno 11 Novembre 2022 alle ore 14:00 ha avuto luogo l’incontro tra l’A.Ra.N. e le
Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e ricerca.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata ipotesi di CCNL sui principali aspetti del
trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca relativi al triennio 2019
2021.





Ipotesi di

CCNL sui principali aspetti del trattamento
economico del personale del

comparto Istruzione e ricerca


Triennio 20192021


INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI …………………………..…………………………..……………….. 2

Art. 1 Campo di applicazione e definizioni …………………………..………………………….... 2

Art. 2 Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto …………………………..…………………………..…………………………..………. 3

TITOLO II TRATTAMENTO ECONOMICO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED
EDUCATIVE …………………………..…………………………..…………………………..…………………………... 5

Art. 3 Incrementi degli stipendi tabellari …………………………..…………………………..…… 5

Art. 4 Effetti dei nuovi stipendi …………………………..…………………………..……………….. 5

Art. 5 Incrementi delle indennità fisse …………………………..…………………………..……… 6

TITOLO III TRATTAMENTO ECONOMICO UNIVERSITÀ …………………………..………….. 7

Art. 6 Incrementi degli stipendi tabellari …………………………..…………………………..…… 7

Art. 7 Effetti dei nuovi stipendi …………………………..…………………………..……………….. 7

Art. 8 Incrementi dell’indennità di Ateneo …………………………..………………………….... 8

TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO ENTI DI RICERCA …………………………..…. 9

Art. 9 Incrementi degli stipendi tabellari …………………………..…………………………..…… 9

Art. 10 Effetti dei nuovi stipendi …………………………..…………………………..……………… 9

Art. 11 Incrementi dell’indennità di Ente e dell’indennità di Valorizzazione
professionale…………………………..…………………………..…………………………... 10

TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO AFAM…………………………..……………………… 11

Art. 12 Incrementi degli stipendi tabellari …………………………..………………………….... 11

Art. 13 Effetti dei nuovi stipendi …………………………..…………………………..……………. 11

Art. 14 Incrementi delle indennità fisse …………………………..…………………………..….. 12

TABELLE …………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…. 13

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 …………………………..…………………………..………………………… 37

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto
indicate all’art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione
collettiva nazionale del 3 agosto 2021.

2. Con la locuzione “istituzioni scolastiche ed educative” vengono indicate: le scuole
statali dell’infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro
tipo di scuola statale.

3. Con il termine “AFAM” si indicano: le Accademie di belle arti, l’Accademia
nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per
le industrie artistiche ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi
musicali.

4. Con il termine “università” si intendono le amministrazioni di cui all’art. 5, comma
1, punto III del CCNQ 3 agosto 2021.

5. Con il termine “enti di ricerca” si intendono gli enti/amministrazioni di cui all’art. 5,
comma 1, punto IV, V e VI del CCNQ 3 agosto 2021.

6. Nel presente CCNL con il termine “amministrazioni” si intendono tutte le pubbliche
amministrazioni indicate nei commi 2, 3, 4 e 5.

7. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così indicati:

a) CCNL 7/10/1996, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del comparto
delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per quadriennio
normativo 19941997, biennio economico 19941995” sottoscritto il 7 ottobre
1996;

b) CCNL 21/02/2002, biennio 20002001, con cui si intende il “CCNL relativo al
personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
per il biennio economico 20002001” sottoscritto il 21 febbraio 2002;

c) CCNL 16/02/2005, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del
comparto delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale per il quadriennio normativo 2002 2005 e il biennio economico 2002
2003” sottoscritto il 16 febbraio 2005;

d) CCNL 28/03/2006, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del
comparto università per il biennio economico 20042005” sottoscritto il 28
marzo 2006;

e) CCNL 11/04/2006, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del
comparto delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale per il biennio economico 2004 2005” sottoscritto l’11 aprile 2006;

f) CCNL 29/11/2007, con cui si intente il “CCNL relativo al personale del
Comparto Scuola per il quadriennio normativo 20062009 e biennio economico
20062007” sottoscritto il 29 novembre 2007;

g) CCNL 16/10/2008, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del
comparto università per il quadriennio normativo 20062009 e il biennio
economico 20062007” sottoscritto il 16 ottobre 2008;

h) CCNL 19/04/2018, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del
comparto Istruzione e ricerca triennio 20162018” sottoscritto il 19 aprile
2018.

8. Per quanto concerne il personale scolastico delle province autonome di Trento e
Bolzano, si applicano le disposizioni in materia previste dai decreti legislativi
24/07/1996, nn. 433 e 434, quest’ultimo come integrato dal d.lgs. n. 354/1997.

9. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 165/2001.

10. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare
applicazione, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001, le disposizioni contrattuali del CCNL
19/04/2018 e dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione nonché le specifiche
norme di settore, ove compatibili e non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e
dalle norme legislative.

Art. 2
Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Ferma restando l’unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro, il presente
contratto regola alcuni aspetti del trattamento economico relativi al CCNL triennio
20192021, di cui fa parte integrante. Il negoziato, pertanto, proseguirà con riguardo
agli ulteriori aspetti del trattamento economico e a tutte le materie oggetto della
trattativa.

2. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 31 dicembre 2021.

3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza

delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

4. Gli istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico sono
applicati dalle amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di
cui al comma 2.

5. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta a mezzo pec entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino
a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.


TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED
EDUCATIVE

Art. 3
Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 35 del CCNL 19/04/2018, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata
Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del
comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall’allegata
Tabella B1.

3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione
del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum di cui all’art. 37 (elemento
perequativo) del CCNL 19/04/2018 e di cui all’art. 1, comma 440, lett. b) della legge
n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato
nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C1.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione
di cui all’art. 47bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1,
comma 440, lett. a) della legge n. 145/2018.

Art. 4
Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 3 (Incrementi degli stipendi
tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere
economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo
stipendio tabellare.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 3 (Incrementi degli
stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti,
alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A1, nei confronti del personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti,
nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e
dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli
aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il
conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

Art. 5
Incrementi delle indennità fisse

1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina
prevista nel CCNL 29/11/2007 e sono incrementate come di seguito indicato:

a) la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 83 del CCNL 29/11/2007, come
rideterminata dall’art. 38, comma 1, lett. a) del CCNL 19/04/2018, è incrementata con
la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata
Tabella D1.1;

b) la parte fissa dell’indennità di direzione dei DSGA di cui all’art. 56, comma 2 del
CCNL 29/11/2007, come rideterminata dall’art. 38, comma 1, lett. b) del CCNL
19/04/2018, è incrementata con la decorrenza e dell’importo lordo annuo indicato
nell’allegata Tabella D1.2;

c) il compenso individuale accessorio per il personale ATA di cui all’art. 82 del CCNL
29/11/2007, come rideterminato dall’art. 38, comma 1, lett. c) del CCNL 19/04/2018,
è incrementato con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilità
indicati nell’allegata Tabella D1.3.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dagli incrementi di cui al comma 1 si provvede
come segue:

a) gli incrementi di cui al comma 1 lett. a) sono finanziati mediante l’utilizzo delle
risorse di cui all’art. 1, c. 606, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (L.B. per il 2022) in
misura pari a 89,4 milioni di Euro (lordo oneri riflessi) e corrispondente riduzione del
Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa a cui le stesse sono destinate; per la
restante parte non coperta dalle predette risorse, si provvede con risorse a carico del
presente rinnovo contrattuale;

b) gli incrementi di cui al comma 1 lett. b) e c) sono finanziati mediante l’utilizzo delle
risorse di cui all’art. 1, c. 604, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (L.B. per il 2022), in
misura pari a 14,8 milioni di Euro (lordo oneri riflessi); per la restante parte non coperta
dalle predette risorse, si provvede con risorse a carico del presente rinnovo contrattuale.

TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO UNIVERSITÀ

Art. 6
Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 60 del CCNL 19/04/2018, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata
Tabella A2, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del
comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall’allegata
Tabella B2.

3. Al personale docente incaricato esterno di cui all’art. 15 del DPR 3 agosto 1990 n.
319, sono corrisposti incrementi mensili della retribuzione, nelle misure ed alle
decorrenze previste per la posizione economica EP 2 dal comma 2.

4. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione
del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum di cui all’art. 62 (elemento
perequativo) del CCNL 19/04/2018 e di cui all’art. 1, comma 440, lett. b) della legge
n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato
nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C2.

5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione
di cui all’art. 47bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1,
comma 440, lett. a) della legge n. 145/2018.

Art. 7
Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 6 (Incrementi degli stipendi
tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere
economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo
stipendio tabellare.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 6 (Incrementi degli
stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti,
alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A2, nei confronti del personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente contratto. Agli effetti dell’indennità di anzianità o altri analoghi trattamenti,
nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e

dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli
aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.










 
































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Lo SnalsConfsal firma l’ipotesi di contratto collettivo nazionale del Comparto

Istruzione e Ricerca per la parte economica.

Serafini: “È un primo, importante traguardo. Ma noi non
molliamo Ora avanti con le trattative”.


Roma, 11 novembre 2022 A seguito dell’accordo politico raggiunto nella serata di ieri

tra il
Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e lo SnalsConfsal,

le trattative per
il rinnovo contrattuale del Comparto Istruzione e Ricerca hanno avuto

oggi un primo epilogo
con la firma all’ARAN di una ipotesi di contratto collettivo nazionale

riguardante i principali aspetti della parte economica dell’articolato.
Soddisfazione dello SnalsConfsal, che, con perseveranza e tenacia, ha perseguito
l’obiettivo di non chiudere la parte economica del contratto con le “solite briciole”, ma ha
preteso aumenti dignitosi e rispettosi del lavoro svolto dal personale del Comparto
Istruzione e Ricerca. Con l’accordo odierno la maggior parte delle risorse contrattuali (95%
del totale) potranno essere attribuite al personale delle istituzioni scolastiche, delle
università, degli enti pubblici di ricerca e dell’alta formazione artistica e musicale fin dal
mese di dicembre, compresi gli arretrati relativi al triennio contrattuale 20192021.

“Si tratta di un primo, importante risultato concreto ha dichiarato Elvira Serafini, Segretario
Generale dello SnalsConfsal che viene incontro alle difficoltà economiche sperimentate
in questo frangente anche dai lavoratori del nostro comparto. Inoltre, il Ministro Valditara ha
accolto le nostre richieste di reperire ulteriori risorse. È significativo che nel Consiglio dei
Ministri di ieri sera siano stati stanziati, come promesso, altri 100 milioni per la scuola e che
ci sia l’impegno a trovare una soluzione concreta, in un prossimo provvedimento normativo,
per sopperire alla grave mancanza di risorse per la valorizzazione del personale degli enti
di ricerca non vigilati dal MUR, sancita dalla scorsa legge di bilancio”.

Il riferimento ai 100 milioni una tantum accordati per il 2022 nel Consiglio dei Ministri nella
serata di ieri è inserito anche nel testo della dichiarazione congiunta che chiude l’accordo
firmato oggi.

L’ipotesi di contratto sottoscritta contiene le tabelle degli incrementi stipendiali che
permettono di individuare gli aumenti per ogni lavoratore del Comparto.

La parte economica del contratto sarà completata attraverso la prosecuzione del confronto
e con l’approvazione della manovra di bilancio (legge di bilancio e decreti collegati) che
dovrà garantire al personale della scuola la disponibilità di ulteriori 300 milioni nella
retribuzione fissa dei docenti oltre al reperimento di risorse aggiuntive per gli altri Settori del
Comparto.

La trattativa sul contratto proseguirà senza ritardi anche sulla parte normativa (mobilità e
superamento dei vincoli, nuove e migliori condizioni sui permessi, revisione delle norme
disciplinari e riconoscimento ai precari degli stessi diritti dei colleghi a tempo indeterminato,
relazioni sindacali e lavoro agile ), sulla riforma di vari ordinamenti professionali (Ata,
Università, Enti di ricerca, Afam) e sull’allocazione delle risorse residue. A questo scopo
l’Aran ha già convocato le OO.SS. per il 15 novembre (Ata), il 21 novembre (Afam) e il 23
novembre (Università e Enti di ricerca).

“Siamo pronti a proseguire con l’analisi di tutto ciò che ancora manca conclude Serafini.
La soddisfazione per la firma di oggi non ci fa dimenticare che si tratta solo di una prima
tappa, seppur significativa, di un percorso articolato.”


Il Segretario Generale

(Elvira Serafini)

Pubblicata dall’Ambito Territoriale per la provincia di Bari – Ufficio III, U.S.R. per la Puglia, la nota n.32144 del 10/11/2022, relativa ai permessi per il diritto allo studio 150 ore per docenti e ATA anno 2023.
La domanda dovrà essere presentata per via gerarchica al Dirigente scolastico dell’attuale sede di servizio entro e non oltre martedì 15 novembre 2022.
Ai sensi del C.I.R. (Contratto Integrativo Regionale) del 3 novembre 2022 sottoscritto dal segretario regionale Vito Masciale, per conto dello SNALS/CONFSAL, può presentare istanza anche il personale con contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni.
Novità, questa, fortemente caldeggiata dallo SNALS/CONFSAL.
Si raccomanda a tutti gli interessati di leggere attentamente la circolare di riferimento e prestare massima attenzione alla compilazione del modello allegato, pubblicati sul sito dell’USP Bari.
L’incompleta compilazione dell’unito schema di domanda non sarà presa in considerazione.
La stesura delle graduatorie, da parte dell’ufficio territoriale competente, seguirà l’ordine di priorità stabilito nell’art.5 del C.I.R. del 3 novembre 2022, permessi per il diritto allo studio 2022-2025.
personale ata

 

Sono ormai tanti mesi che lo Snals con gli altri sindacati denuncia la grave situazione di insufficienza di personale ATA nelle scuole soprattutto dopo l’eliminazione del cosi detto organico Covid che aveva messo a disposizione delle scuole personale oltre quello previsto in organico normale  soprattutto nella figura  dei collaboratori scolastici. Purtroppo le proteste dei sindacati sono rimaste finora inascoltate e le scuole vivono  in grande difficoltà per assicurare la sorveglianza e la sicurezza ordinaria all’interno degli edifici. Quella appena descritta possiamo definirla una patologia di cui soffre in questo periodo la scuola. La cura : aumentare il personale e fin qui siamo tutti d’accordo. Ma è sul come reclutare il personale in più che se voci di corridoio dovessero concretizzarsi non saremo sicuramente più d’accordo o certamente non sarà d’accordo lo Snals che già da ora grida a gran voce il suo NO.

Qual è la cura su cui non saremo mai d’accordo? Reclutare il personale mancante nel caso in questione i collaboratori scolastici con sistemi e metodi diversi dall’assunzione dalle graduatorie esistenti .E se vi state chiedendo come sarebbe possibile vi illustro il meccanismo che parte da lontano e su cui non si esprime alcuna valutazione politica chiariamo subito. Qualche anno fa è stato introdotto in Italia l’istituto del reddito di cittadinanza. La normativa prevede che i comuni da soli o in associazione con altri enti possono impegnare  i titolari di reddito di cittadinanza in progetti utili alla collettività (PUC).Cosa sono i PUC?  La normativa così recita:

Nell’ambito dei Patti per il lavoro e/o per l’inclusione sociale, i beneficiari Rdc sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività (PUC) nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16.

I Comuni sono responsabili dei PUC e li possono attuare in collaborazione con altri soggetti.

Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività:

  • per i beneficiari, perché i progetti saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l’impiego o presso il Servizio sociale del Comune;
  • per la collettività, perché i PUC dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità locale e dovranno intendersi come complementari, a supporto e integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti.

Le attività messe in campo nell’ambito dei PUC dovranno rispondere ad uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie. Il progetto potrà riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un’attività esistente, ma in nessun caso le attività in esso svolte potranno essere sostitutive di quelle ordinarie né saranno in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo.I progetti sono a titolarità dei Comuni, ferma restando la possibilità di svolgerli in gestione associata. In ogni caso i beneficiari sono tenuti a partecipare ai progetti attuati nel loro comune di residenza. I Comuni, singoli o associati e raccordandosi a livello di Ambito Territoriale, sono responsabili dell’approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti posti in essere, anche con l’apporto di altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale.

È auspicabile il coinvolgimento degli Enti di Terzo Settore mediante una procedura pubblica per la definizione dei soggetti partner e l’approvazione di specifico accordo e dei progetti presentati, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

In via generale, i progetti potranno essere proposti e attuati anche da altri Enti pubblici, partner del Comune. I progetti potranno essere attuati nei seguenti ambiti:

culturale sociale artistico ambientale formativo tutela beni comuni
Sono tenuti ad offrire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività nell’ambito dei Progetti utili alla collettività i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che abbiano sottoscritto un Patto per il Lavoro o un Patto per l’Inclusione Sociale. La concreta declinazione delle procedure, fermo restando il rispetto dei principi in materia di trasparenza e sul procedimento amministrativo, indicati nell’Allegato I al DM 22 ottobre 2019 (II. Chi organizza i PUC – Possibile coinvolgimento di altri Soggetti), è rimessa alla discrezionalità degli enti titolari di Progetto, tenuto conto anche dell’eventuale disciplina regionale, generale e settoriale, applicabile ai PUC e delle eventuali previsioni di interesse, contenute nei regolamenti degli enti medesimi.

Tutto chiaro vero? Però siamo italiani popolo di santi  poeti navigatori artisti e gli artisti si sa sono creativi per definizione perciò rumors dicono che qualche amministrazione comunale stia esercitando questa creatività e  stia contattando le scuole offrendo loro personale aggiuntivo messo a disposizione con progetti PUC quando la normativa precisa che le attività previste dai PUC devono ESSERE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE DELLE ATTIVITA’  ORDINARIE  E SOPRATTUTTO “  non  POSSONO prevedere il coinvolgimento dei beneficiari in lavori e/o servizi in sostituzione di personale dipendente, assente a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro o per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro

Di solito dopo il tuono arriva la pioggia e se i rumors di cui stiamo parlando sono i tuoni non vogliamo e non possiamo come sindacato aspettare che arrivi la pioggia perciò da subito diciamo  NO a questo utilizzo dei PUC  , vigileremo attentamente sul fenomeno se dovesse concretizzarsi e abbiamo già chiesto all’ufficio legale di esaminare tutta la questione. Perché se dovesse piovere il sindacato offrirà l’ombrello a tutti gli aspiranti lavoratori della scuola che hanno rispettato le regole, si sono inseriti nelle graduatorie  e sono in paziente attesa di una convocazione. Perché questo è quello che fa da sempre lo Snals : difende i diritti dei lavoratori della scuola. La collaboratrice scolastica che a Brindisi è stata chiamata in servizio dopo 37 anni in graduatoria se come regola di vita può insegnare che tutto arriva per chi sa aspettare per lo Snals  è solo l’ennesima prova che il sistema di reclutamento và cambiato al più presto non è più procrastinabile , non si possono gestire gli organici ata con regole vecchie di 20 anni . Il ministro dica solo dove e quando e lo Snals ci sarà .