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Rappresentante di lista e riposi compensativi: ecco quando spettano una o due giornate non lavorate

 

Quanti giorni di recupero si devono avere per chi è impegnato nella funzione di rappresentante di lista alle elezioni?

 

Normativa di riferimento

Ai sensi dell’art. 119 del DPR 30/3/1957 n. 361 e dell’art. 1 della Legge 29/1/1992 n. 69 al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti; al rientro il dipendente dovrà produrre l’attestazione dell’avvenuto assolvimento delle funzioni.

 

Recupero delle giornate

I riferimenti sono la C.M. 14 giugno 1990, n. 160 e n. 132 del 29 aprile 1992 e la Corte Costituzionale, sentenza n. 452 del 13 dicembre 1991, per cui si ha diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero compensativo nel periodo immediatamente successivo ad esse (o comunque concordati con il dirigente):

due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo)

un giorno successivo (se il sabato è lavorativo).

Conclusione

A completamento quindi di quanto esposto e schematizzando ulteriormente, si possono verificare queste due situazioni:

  1. Orario di servizio su 5 giorni lavorativi con sabato giornata non lavorativa e domenica festivo

Sabato e domenica: si ha diritto a due giornate di riposo compensativo.

lunedì: si ha diritto ad assentarsi dal lavoro e a percepire la piena retribuzione;

martedì: si ha diritto ad assentarsi dal lavoro anche per questa giornata e a percepire la piena retribuzione, se le operazioni di scrutinio si prolungano oltre le ore 24 del lunedì.

  1. Orario di servizio su sei giorni lavorativi con sabato giornata lavorativa e domenica festivo

Sabato: si ha diritto ad assentarsi dal lavoro e a percepire la piena retribuzione. Domenica: si ha diritto a una giornata di riposo compensativo.

lunedì: si ha diritto ad assentarsi dal lavoro e a percepire la piena retribuzione.

martedì: si ha diritto ad assentarsi dal lavoro anche per questa giornata e a percepire la piena retribuzione, se le operazioni di scrutinio si prolungano oltre le ore 24 del lunedì.