, , ,

Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A del Ministero

Pubblichiamo di seguito il testo integrale delle istruzioni impartite dal ministero dell’istruzione per il conferimento delle supplenze ai docenti.personale educativo e al personale ATA per il prossimo anno scolastico

OGGETTO: Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di
supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. –
Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022.

In relazione all’oggetto si trasmette in allegato il DM 21 luglio 2022, n. 188,
in corso di registrazione, e si forniscono istruzioni e indicazioni operative in
materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a. s. 2022/23.

1. PERSONALE DOCENTE: CONFERIMENTO DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
FINALIZZATI AL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO
(procedure di cui all’articolo 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
e all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

L’articolo 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto, al fine di
sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli
studenti con disabilità, che l’applicazione della procedura prevista
dall’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sia prorogata per le
assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di
ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti
iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze
riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno,
di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
In attuazione del quadro normativo sopra richiamato, è stato adottato
il D.M. 21 luglio 2022, n. 188, che ad ogni buon fine si allega in copia.
Per effetto di tale decreto ministeriale, gli aspiranti manifestano
la volontà di partecipare alla procedura e attestano, nell’apposita sezione
della piattaforma all’uopo predisposta, il possesso dei requisiti tramite istanza
nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia delle GPS
per posto di sostegno unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione
“Istanze on Line (POLIS)”.
Si rinvia all’apposita Guida operativa predisposta dal gestore del sistema informatico
in merito all’utilizzo della piattaforma e alla modalità di inserimento delle istanze.
L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa.
L’assegnazione dell’incarico preclude il conferimento delle supplenze di cui
all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale n. 112
del 06 maggio 2022, per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto. La
mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione
alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia
per le sedi non espresse. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni.
In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive
procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi classe di concorso
o tipologia di posto, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato
dall’ufficio territorialmente competente.
La mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e
per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure
di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo
2, comma 4, lettere a) e b) dell’O.M. 112/2022
Gli uffici provvedono alla pubblicazione del contingente destinato
all’assegnazione degli incarichi a tempo determinato di cui al DM 21 luglio 2022,
n. 188, all’esito delle procedure di immissione in ruolo di cui al DM n.
184 del 19 luglio 2022, previo accantonamento dei posti destinati ai concorsi ordinari
di cui ai D.D. 21 aprile 2020 n. 498 e 499, qualora le relative procedure non siano ancora concluse.
L’individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato di cui al
DM n. 188 del 21 luglio 2022 è disposta con procedura informatizzata, secondo le seguenti fasi:
– gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili
in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto di sostegno;
– gli USR, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti
alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine
delle tipologie di posto di sostegno indicato e sulla base della posizione
rivestita nella prima fascia delle GPS e delle preferenze espresse. In caso di
indicazione di preferenze sintetiche, l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche
all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico
crescente del codice meccanografico.
Gli esiti dell’individuazione sono comunicati a cura degli uffici territoriali ai docenti
ed alle scuole interessate.
È opportuno segnalare che anche il personale scolastico di ruolo, avendone titolo,
può partecipare alla procedura in esame – nei limiti previsti dagli articoli 36 e 59 del CCNL
del comparto scuola 2006-2009 – nonché all’attribuzione delle supplenze di cui al successivo punto 2.
Si richiama infine l’attenzione in merito a quanto disposto dall’articolo 399, comma 3-bis,
del T.U., nella parte in cui dispone che “l’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo
del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata
alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o
indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie
di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella
di immissione in ruolo.”
Nel periodo compreso tra il 2 agosto (h. 9,00) ed il 16 agosto (h. 14,00),
saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate
alla partecipazione alla procedura di cui al DM n. 188 del 21 luglio 2022 e a quella
di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’OM n. 112/22; dette istanze
potranno essere presentate unicamente in modalità telematica, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite il portale delle “Istanze on line”.
Per quanto attiene alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9 bis,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come sostituito dall’articolo 5,
comma 3 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15,
gli Uffici scolastici regionali procederanno autonomamente a determinare le fasi
di convocazione ai fini dell’assegnazione agli aspiranti della provincia e
della sede, utilizzando il sistema informativo (cosiddetto INR),
dopo aver concluso la procedura di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17 septies,
del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (cosiddetta call veloce).

2. CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Terminate le procedure di cui di cui al DM n. 188 del 21 luglio 2022,
qualora non sia ancora state effettuate le operazioni di conferimento
della nomina relativamente alla citata procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, i dirigenti degli Uffici territorialmente
competenti provvederanno ad accantonare i posti riservati alla stessa,
già resi indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo, in quanto
destinati alle assunzioni a tempo determinato degli aspiranti inseriti
nelle graduatorie di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108.
A seguito di quanto sopra, il conferimento degli incarichi a tempo determinato
per l’anno scolastico 2022/23 sarà disposto secondo le seguenti tipologie:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento,
su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare
con termine al 31 agosto;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura
di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti
ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino
al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a
costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il
giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine
delle attività didattiche;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti,
con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino
al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte
del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di
seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse,
con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento
delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite
in attuazione dell’OM 06 maggio 2022, n. 112.
In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono
a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 dell’O.M. 112/2022.
Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c), si utilizzano
le Graduatorie di Istituto.
L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente
dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione
delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di
utilizzazione delle graduatorie di istituto.
Per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze,
si rimanda integralmente a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell’OM 112/2022 e,
per quanto riguarda le sanzioni, all’articolo 14 della medesima Ordinanza.
Si evidenzia che, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto,
il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato
la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa
o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e
i docenti specializzati;
successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o,
in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo. In ogni caso, le domande
di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per
consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici,
ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di
abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione
esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria
della stessa o di altra provincia. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati
con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi
vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo
14 dell’OM 112/2022.
Si richiama quanto previsto all’articolo 8 dell’Ordinanza: l’istituzione scolastica
ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza
delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle
dichiarazioni presentate. Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che
li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale
convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione
all’interessato.
In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato
i controlli comunica all’Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti
adempimenti richiamati nella medesima ordinanza.

2.1 – PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI
Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento e
nella graduatoria provinciale del personale educativo in possesso del
titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti
speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle
graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità
di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, sono assegnate
contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie provinciali
consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.

2.2 – CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto
all’articolo 2, comma 2, dell’OM 112/2022, in applicazione dell’articolo 22, comma 4,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura
delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non
concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso,
ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione
per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con
contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e,
successivamente al personale con contratto ad orario completo –
prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con
contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore
aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato
possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici
provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le
graduatorie di istituto.

2.3 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA
I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni
del personale di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione
da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il
seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL.
Le ore da considerare per l’adeguamento devono riguardare le sole ore
di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono
rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione
per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un’ora di
programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore.
Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino
ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore
di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio
nella scuola, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti
nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle
graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto in possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 13, comma 17, dell’OM 112/2022.
In proposito, in fase di convocazione dalle graduatorie d’istituto di scuola primaria
ai fini dell’assegnazione dei posti di lingua inglese, sarà precisato che l’aspirante
è convocato per la lingua inglese e, quindi, dovrà essere
in possesso di uno dei titoli indicati nel comma 17 dell’articolo 13 dell’ordinanza ministeriale.
Con riguardo alle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi
di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori,
Pizzigoni e Agazzi, può essere convocato solo il personale in possesso del titolo di
specializzazione nella specifica metodologia didattica iscritto negli appositi
elenchi prodotti dal sistema informativo per le graduatorie ad esaurimento e,
in subordine, il personale iscritto nelle graduatorie provinciali e
nelle graduatorie di istituto.

2.4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO
Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente,
nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo
riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla
magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti
– per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante,
gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce
e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti
del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI.
L’efficacia dell’inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata,
ai fini dell’inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia,
secondo quanto previsto dall’O.M. n. 112/2022, esclusivamente
per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o
in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante.
In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l’aspirante
sia chiamato in dipendenza dell’inserimento con riserva nella relativa g
raduatoria provinciale o d’istituto, dovrà contemplare apposita
clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio
in termini favorevoli all’Amministrazione.
2.5 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA
Si ricorda che dal 01 settembre 2017 è entrato in vigore il sistema
di qualificazione professionale stabilito dall’Intesa di cui al
D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175, che prevede, tra l’altro,
il possesso di titoli di studio ecclesiastici per poter accedere all’insegnamento
della religione cattolica.
Qualora l’Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di docenti
qualificati per soddisfare tutto il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza,
stante l’esigenza prioritaria di assicurare il servizio, si
potrà ricorrere a personale docente non ancora in possesso dei titoli di qualificazione
previsti dal citato D.P.R. 175/12, purché inserito nei previsti percorsi formativi.
Tali docenti, ancorché impiegati su posti effettivamente
vacanti e disponibili, dovranno essere assunti con contratti dal 01 settembre
sino al termine delle lezioni. Ove poi il titolo di studio richiesto sia conseguito
entro il 31 dicembre 2022, potrà darsi corso alla trasformazione
del contratto in incarico annuale. Ove al contrario il titolo sia conseguito
oltre tale data, quest’ultimo potrà
essere fatto valere in termini contrattuali solo a far data dal 01 settembre 2023.

2.6 – LICEI MUSICALI
Nel caso di esaurimento delle GPS o delle graduatorie di istituto delle varie specialità
strumentali della classe di concorso A-55, si ritiene opportuno fornire le seguenti
modalità operative.
1) Esaurimento delle GPS:
a) per gli strumenti presenti anche nella scuola secondaria di I grado (A-56) si utilizzano le
corrispondenti graduatorie GAE e GPS. Si precisa che la graduatoria corrispondente della
classe di concorso AW55 Flauto traverso, è la classe di concorso AG56 Flauto;
b) per gli altri strumenti si utilizzano nell’ordine:
– le graduatorie della A-56 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del
diploma dello specifico strumento
– le graduatorie della A-29 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del
diploma dello specifico strumento
– le graduatorie della A-30 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del
diploma dello specifico strumento.

2) Esaurimento delle graduatorie di istituto:
a) i dirigenti scolastici utilizzano le graduatorie dei licei viciniori della provincia;
b) in caso di esaurimento delle graduatorie dei licei viciniori o
di assenza di altri licei musicali nella provincia, i dirigenti scolastici
procedono secondo quanto previsto dal punto 1)
(“Esaurimento delle GPS”).

3. CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA

L’articolo 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430,
dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di
direttore dei servizi generali e amministrativi, che non
sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato,
sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee
sino al termine dell’attività didattica.
Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli
di cui all’articolo 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse,
gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del
D.M. 19.04.2001, n.75.
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti
dei concorsi provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del D.L.vo n. 297/94 e
degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti
ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali,
residue disponibilità sono assegnate,
dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto.
L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche
non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo
professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche,
purché intervenga prima della presa di servizio.
L’articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che,
per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento.
È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto
intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse
disponibilità per posto intero. A tale riguardo, si reputa utile rammentare che il completamento
può operare solo tra posti dello stesso profilo.
Si richiama, infine, l’attenzione sul fatto che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3,
del citato DM, nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante
nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità
di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in
contemporaneità.
Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente,
i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri
e principi contenuti nell’articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.
Si precisa, a tal proposito, che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti
dall’articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note
DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016.
Pertanto i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui
al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:
a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo,
salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno
di tre posti;
b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi
sette giorni di assenza.
Tale divieto è parzialmente derogato dall’articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205,
con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative
statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi
dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione
degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo
giorno di assenza.
E’ prevista la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato
in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo
le condizioni di cui all’articolo 3 del D.M. n. 430/2000,
delle sanzioni di cui all’articolo 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13 dicembre 2000, n. 430),
in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.
Per il profilo di DSGA, infine, la copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti
in sedi normo-dimensionate, si provvede secondo le modalità dell’articolo 14 del
CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli
aa.ss. 2019/20-21/22.
All’esito della procedura selettiva di cui all’articolo 58, comma 5 septies,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, attualmente in corso di espletamento,
laddove dovessero residuare dei posti, verranno fornite specifiche e
separate indicazioni per il conferimento di eventuali supplenze.

4. DISPOSIZIONI COMUNI

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 41 del CCNL, i contratti a tempo
determinato devono recare in ogni caso il termine.
La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le
assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal dirigente
scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende
immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL.
E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa
di servizio per i casi contemplati dalla normativa (a titolo
esemplificativo, maternità, malattia, infortunio).
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri,
senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero,
ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei
riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere
dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Si ricorda inoltre quanto disposto dall’articolo 40, comma 3, e dall’articolo 60,
commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007, secondo cui qualora il titolare
“…si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno
sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni
e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni,
il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza.
Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare,
indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.
Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero
dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo,
sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.
Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario,
si ha ugualmente diritto al pagamento della
domenica ai sensi dell’articolo 2109, comma 1, del codice civile”.

4.1 – CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME
Il C.C.N.L. 2006-2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato
con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’articolo 25,
comma 6, e l’articolo 39, con particolare riguardo
al comma 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44, comma 8,
51 e 58 relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto
conto di quanto stabilito dall’articolo 73 del D.L.
n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008.
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e
non di diritto, vanno coperte
mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale
del personale ATA, possono concorrere, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Regolamento,
alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità
non si creino nella stessa istituzione scolastica.
Si precisa che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi
provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento,
gli elenchi e le graduatorie provinciali ad
esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.
Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate
dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal
D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro
a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.

4.2 – PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA
Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine,
degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92,
si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le
posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla
suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina
su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza
economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che
permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.
In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono
ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano
stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li
precedono in graduatoria.
Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per
la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente
le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo
sulla mobilità del personale scolastico. Con l’occasione si precisa che per sede
deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.
Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale
di cui all’articolo 21, e al comma 6 dell’articolo 33 della legge n. 104/92,
la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati,
nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti
in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio
risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica
da parte dell’Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza
della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

4.3 – ASSUNZIONE PERSONALE AVENTE DIRITTO ALLA RISERVA DEI POSTI
Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010,
artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, opera nei confronti del personale docente ed
educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e
nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.
Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario
delle riserve di cui alla legge n. 68/99, le SS.LL. vorranno tener conto
delle istruzioni emanate nell’allegato A, istruzioni
operative finalizzate alle immissioni in ruolo, punto A7:
“Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le
disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68,
e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale
avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad
esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite,
n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007,
secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere
considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi
della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come
graduatoria unica…”. Analoghe disposizioni valgono per il personale ATA.
Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati
riservisti devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero,
nei limiti della capienza del contingente provinciale.
Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare
alle assunzioni del personale scolastico la
normativa di cui all’articolo 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila,
ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa,
il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa
dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento
di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,
di cui all’articolo 1, c. 2, della L. n. 407/98.

4.4 – CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO
Si rammenta che l’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego
è stato abolito dall’articolo 42 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito,
con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98.
Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano
gli artt. 46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni.

4.5 – PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che le informazioni
riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze siano pubblicate
sul sito istituzionale di ciascun Ufficio.

Il Direttore Generale
Filippo Serra