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ART. 58 DISEGNO DI LEGGE BILANCIO 2019 “SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI SCOLASTICI”

Come è noto il disegno di legge di bilancio è in discussione al Parlamento per la sua approvazione e precisamente come Atto Camera 1334 alla Commissione Bilancio per poi passare al Senato. L’adozione dell’articolazione del bilancio in missioni e programmi conferisce evidenza alle funzioni e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni). I programmi costituiscono le unità di voto parlamentare e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione di politiche definite nell’ambito delle missioni. A partire dal disegno di legge di bilancio 2017-2019 sono state, inoltre, introdotte le azioni quali aggregati sottostanti i programmi di spesa ed è stato realizzato l’affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Il Disegno di Legge è articolato in 34 missioni e 176 programmi.

Le azioni sottostanti i programmi di spesa sono 713, ovvero 574 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma. La struttura per missioni e programmi vede diversi cambiamenti rispetto all’esercizio 2018. Per consentire una maggiore confrontabilità tra le previsioni a legislazione vigente del nuovo triennio e quelle precedenti, è stata effettuata una riclassificazione delle singole unità gestionali del bilancio (i capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari 2017 e 2018 allineando queste ultime alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2019-2021.

Tra le missioni che sono interessate da un più rilevante aumento degli stanziamenti di competenza a legislazione vigente nel 2018 c’è la Missione 22: Istruzione Scolastica che vede un aumento degli stanziamenti di competenza del 3,5 per cento rispetto all’assestamento 2018 (4,2 per cento sulle previsioni iniziali). Tale missione è condizionata dall’evoluzione della spesa destinata al personale e dalla firma nell’aprile 2019 del rinnovo contrattuale del comparto scuola. Aumenta anche la dotazione complessiva del Programma 22.1 “Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica” in relazione alle risorse stanziate sul Fondo per l’autonomia scolastica (+100 milioni) e sul Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (circa 700 milioni).

Nell’ambito della missione Istruzione scolastica le risorse per l’alternanza scuola-lavoro, nonché per la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro passano dal programma 22.8 “Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio” gestito dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione al programma 22.18 “Istruzione del secondo ciclo” gestito dal dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Inoltre, il programma 22.19 “Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l’istruzione”, precedentemente privo delle risorse per le retribuzioni del personale impegnato nell’attuazione del programma, ha acquisito una nuova azione dedicata alle spese per il personale:

  • Azione 4 “Spese di personale per il programma” L’amministrazione ha individuato il personale dedicato esclusivamente, o prevalentemente, al raggiungimento delle finalità del programma consentendo una rappresentazione delle stesse in un’apposita azione, come richiesto dai criteri generali di individuazione delle azioni.”

Nel capitolo V la relazione alla sezione prima del disegno di legge del bilancio è composta da una relazione illustrativa suddivisa in due parti; nella prima parte sono elencati 90 articoli suddivisi per dieci titoli.

L’art. 58 (Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e altre disposizioni in materia di revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici) enuncia quanto segue.

La norma intende rimediare ad alcune difficoltà che l’opera di ascolto dei portatori di interesse ha permesso di evidenziare, con riferimento all’attuazione del decreto legislativo n. 59 del 2017 e alla riforma da esso recata del modello di reclutamento e di formazione iniziale per i docenti della scuola secondaria. Difficoltà, peraltro, emerse anche durante i lavori di predisposizione dei regolamenti e decreti attuativi. Si tratta, in particolare, di:

  • lunghezza eccessiva del percorso di formazione iniziale, pari a ben tre anni;
  • ridondanza del percorso, per i soggetti già abilitati che decidano di partecipare, superandoli, ai concorsi ordinari. In particolare, a detti soggetti si richiede, sostanzialmente, di ripetere il percorso universitario di abilitazione all’insegnamento;
  • assoggettamento dei vincitori del concorso, dopo l’anno che assolve le funzioni di prova, all’istituto dell’individuazione per competenze, con conseguente mutamento nella sede di lavoro e soluzione della continuità didattica;
  • compenso, per i candidati frequentanti l’anno di specializzazione, di ridotta entità;
  • ridotta compatibilità del percorso di specializzazione con altre attività di docenza, con conseguente impatto negativo per la continuità reddituale, in particolare, dei candidati già iscritti nelle graduatorie di istituto;
  • eccessiva lunghezza dell’iter di approvazione dei regolamenti e decreti attuativi.

Per risolvere tutte le difficoltà di cui sopra, la norma in questione, che novella il decreto legislativo n. 59 del 2017 intende ridurre la durata del percorso, incrementare la continuità didattica, far venir meno il percorso sottopagato, di specializzazione e, infine, agevolare l’iter dei regolamenti e decreti attuativi. Tutte queste misure comportano la possibilità di tornare a un sano sistema di reclutamento basato su concorsi ordinari, nonché, incidentalmente, una considerevole riduzione di spesa, a favore di altri settori del sistema di istruzione.

Riflessioni:

L’articolo 58 ridefinisce il percorso per l’accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno. In particolare, sostituisce il percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) con un percorso annuale di formazione iniziale e prova, cui si continua ad accedere previo superamento di un concorso, all’esito del quale, però, si consegue già l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso per cui si è partecipato e si è immessi in ruolo. Il docente, concluso positivamente l’anno di formazione iniziale e prova, deve rimanere nella stessa scuola, negli stessi tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni. Infine, dispone che, dall’a.s. 2019/2020, ai docenti non è più attribuita la titolarità su ambito territoriale. Si torna, dunque, alla titolarità del docente in una singola scuola.

In base al d.lgs. 59/2017, che si intende modificare, il percorso di formazione iniziale e accesso nei ruoli era articolato in:

  • un concorso pubblico nazionale, per esami e titoli, indetto su base regionale o interregionale con cadenza biennale, per la copertura dei posti previsti vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l’espletamento delle prove concorsuali;
  • un successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, destinato a tutti i vincitori del concorso, previa sottoscrizione di un contratto triennale retribuito (FIT).

Nel primo anno di contratto, il titolare deve frequentare il corso di specializzazione e, previo superamento dell’esame finale, conseguire il diploma di specializzazione. Nel secondo anno, sulla base di incarichi, e fermi restando gli altri impegni formativi, deve effettuare supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni. Nel terzo anno – al quale si accede previo superamento della valutazione intermedia alla fine del secondo anno – deve effettuare supplenze su posti vacanti e disponibili. Il tirocinio, diretto e indiretto, è parte integrante e obbligatoria del percorso FIT.

La frequenza è obbligatoria. Il terzo anno si conclude con una valutazione finale:

  • l’accesso ai ruoli, a tempo indeterminato. In particolare, il titolare del contratto, in caso di valutazione finale positiva al termine del terzo anno del percorso FIT (che assolve anche l’obbligo dell’anno di prova), è assegnato all’ambito territoriale presso il quale ha prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli è attribuito un incarico triennale.

In breve sintesi, si prevede ora che il percorso di formazione iniziale e accesso ai ruoli si articoli, invece, in:

  • un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, all’esito del quale si consegue l’abilitazione all’insegnamento;
  • un percorso annuale di formazione iniziale e prova, cui accedono i vincitori del concorso;
  • l’accesso ai ruoli per i vincitori del concorso e l’assunzione a tempo indeterminato degli stessi, previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova.

Il Ministro Bussetti ha dichiarato recentemente di voler dare ordine al reclutamento attivando i concorsi in base al numero dei docenti da assumere e l’assunzione avverrà solo attraverso concorsi. I 24 CFU, crediti conseguiti in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche, sono alla base della formazione dei docenti per affrontare le prove concorsuali. Ne dovrebbero essere esonerati dal conseguimento i docenti con tre anni di servizio.

Come già precisato in altre sedi lo Snals evidenzia alcune questioni principali:

  • l’eliminazione del FIT non garantisce l’attivazione di percorsi formativi in grado di accompagnare in maniera valida la formazione iniziale, mentre l’introduzione dei concorsi abilitanti sacrifica la decennale esperienza di raccordo del mondo della scuola con la ricerca e l’università con notevole pregiudizio della ricerca educativa e della elevazione della professionalità docente. Inoltre, l’introduzione dell’obbligo di permanenza nella scuola di prima immissione in ruolo per cinque anni comprime i diritti sindacali e le prerogative della contrattazione integrativa;
  • il prossimo anno resteranno vacanti e disponibili più di 100.000 posti e cattedre per i quali i concorsi in atto, anche a causa del contenzioso, non assicureranno le relative coperture, in modo particolare per il sostegno;
  • la mobilità professionale va sostenuta con percorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione per i docenti di ogni ordine di scuola in possesso del corrispondente titolo di studio per insegnare su altri posti e classi di concorso e senza l’obbligo di possesso dei CFU;
  • il concorso riservato per il personale con tre anni di servizio prestato in qualsiasi scuola del sistema nazionale di istruzione va indetto per un’aliquota superiore a quella prevista del 10%.