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Avviso pubblico per la costituzione del gruppo di supporto per il PNRR presso il MI e gli USR. scadenza domande 4 luglio 2022 ore 12.00

Il Ministero dell’istruzione ha indetto una procedura selettiva pubblica per titoli, esperienze professionali e colloquio finalizzata a individuare un numero di 85 docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando per 4 anni scolastici consecutivi presso il Ministero dell’istruzione e gli Uffici scolastici regionali. Unità di missione del PNRR – Prot. n. 53715 del 21 giugno 2022 – Scadenza domande: 4 luglio 2022, ore 12,00.
Di seguito il teso integrale dell’avviso
Ministero dell’Istruzione
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienz
Avviso pubblico per la selezione di docenti e assistenti amministrativi
per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR
ART. 1 – OGGETTO
1. L’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, attualmente in corso di
conversione, prevede l’indizione di una procedura selettiva pubblica mediante comparazione
per titoli, esperienze professionali e colloquio, finalizzata a individuare, per 4 anni scolastici
consecutivi, ovvero per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, un
numero di 85 docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso
l’Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali.
2. I docenti e gli assistenti amministrativi in posizione di comando costituiranno il Gruppo di
supporto alle scuole per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e sono assegnati
presso le rispettive articolazioni del Ministero dell’istruzione, secondo quanto previsto nella
tabella A, allegata al presente avviso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Il personale scolastico comandato costituisce il Gruppo di supporto alle scuole per il Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e assicura, unitamente alle équipe formative
territoriali, un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli
investimenti del PNRR, finanziati dall’Unione europea – Next Generation EU –, con il
coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR.
4. Sono definite graduatorie regionali distinte per le posizioni di comando dei docenti e degli
assistenti amministrativi presso gli Uffici scolastici regionali. Parimenti, sono definite due
graduatorie per le selezioni relative alle posizioni di comando presso il Ministero
dell’istruzione, distinte per docenti e assistenti amministrativi.
ART. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. Alla presente procedura selettiva sono ammessi a partecipare i docenti e gli assistenti
amministrativi di ruolo e in servizio, a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di
prova.
2. I candidati presentano la domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione
esclusivamente attraverso il portale “Istanze on-line”, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in
considerazione.
3. Il personale candidato può presentare la propria istanza esclusivamente per una sola sede, a
pena di esclusione.
4. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità e
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) il cognome e il nome;
b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e
il codice fiscale;
c) di aver superato, con esito positivo, il periodo di prova;
d) la tipologia di selezione per la quale presenta la candidatura (comando con indicazione della
sede – Ministero dell’istruzione o Ufficio scolastico regionale – per il quale si candida, di

cui alla tabella A, allegata al presente avviso);
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni richieste;
f) di possedere i requisiti e i titoli previsti dal presente avviso. I titoli devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
g) l’indirizzo, il numero telefonico, il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata
presso cui si chiede di ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione. Il
candidato si impegna a far conoscere tempestivamente qualsiasi variazione tramite il portale
“Istanze on-line”;
h) copia del documento di identità in corso di validità, che sarà altresì utilizzato per
l’identificazione, in caso di ammissione al colloquio in videoconferenza;
i) se, nel caso in cui si tratti di persona con disabilità, abbia l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistita durante il colloquio in
videoconferenza, indicando, in caso affermativo, l’ausilio necessario e le eventuali misure di
privacy in relazione alla propria disabilità;
j) il consenso al trattamento dei dati personali per la presente procedura per le finalità e con le
modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE n. 679/2016.
5. Nella medesima domanda di partecipazione on line il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i titoli
posseduti e le esperienze professionali documentate, di cui rispettivamente alla tabella B per i
docenti e alla tabella C per gli assistenti amministrativi, allegate al presente avviso.
6. La presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso non è incompatibile con
la presentazione di analoghe istanze per posizioni di comando presso altro Ufficio
dell’Amministrazione centrale o periferica né con la collocazione in posizione di comando o di
semiesonero quale componente delle équipe formative territoriali. Resta fermo che, in caso di
collocamento in posizione utile, ai fini del conferimento del comando, è necessario indicare la
posizione prescelta.
7. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti per la
partecipazione alla procedura selettiva vengono autocertificati tramite le dichiarazioni rese dai
partecipanti in occasione della compilazione della domanda stessa. Tali requisiti e condizioni
devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione alla presente procedura selettiva. In qualsiasi momento l’Amministrazione può
procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione esibita, nonché
sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.
8. I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione rese ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 76 del citato decreto del
Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale
per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
9. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più
l’accesso. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta
iscrizione alla selezione che il candidato deve stampare e presentare all’atto dell’identificazione
il giorno dell’eventuale colloquio in videoconferenza.
10. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di successivo accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione e dei titoli. In caso di carenza degli stessi, il Ministero dell’istruzione
dispone l’esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento della procedura selettiva,
anche a seguito dell’eventuale posizionamento utile in graduatoria. L’esclusione è disposta con
provvedimento motivato di cui è data comunicazione agli interessati.
11. L’esclusione dalla selezione è disposta, in qualunque momento, per difetto dei requisiti o per
intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta a pena di
decadenza.
12. Il Ministero dell’istruzione non è responsabile delle mancate comunicazioni dipendenti da
inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta
elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo di posta
elettronica rispetto a quello indicato nella domanda di partecipazione, nonché in caso di
eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
ART. 3 – TERMINE PER INOLTRO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. Le domande di partecipazione del personale interessato devono essere presentate, a partire
dalle ore 12.00 del giorno 22 giugno 2022 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 4 luglio
2022, unicamente tramite il sistema informativo POLIS Istanze on line, utilizzando il modello
previsto. Si precisa che non saranno prese in considerazione le domande che dovessero
pervenire in altre modalità e oltre il suddetto termine di scadenza.
2. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato caricamento delle
domande derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
ART. 4 – REQUISITI RICHIESTI
1. I candidati devono dimostrare adeguata conoscenza delle misure previste nel settore
dell’istruzione all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del relativo quadro di
riferimento europeo, possedere specifiche competenze nella progettazione, realizzazione,
monitoraggio, valutazione, rendicontazione e controlli di progetti nazionali ed europei, al fine
di fornire accompagnamento alle scuole, aver maturato significative esperienze nel settore
dell’innovazione didattica e digitale e degli ambienti di apprendimento innovativi delle scuole.
ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE
1. La valutazione dei candidati per entrambe le selezioni è effettuata da una o più commissioni
appositamente costituite, attraverso la valutazione di:
– titoli culturali e scientifici: max 20 punti;
– esperienze professionali: max 30 punti;
– colloquio tecnico-motivazionale sulla base dei requisiti richiesti dall’art. 4: max 50 punti.
2. La commissione di valutazione ovvero le commissioni di valutazione attribuiranno un
punteggio complessivo massimo di 100 punti suddivisi secondo quanto previsto
rispettivamente dalla tabella B per i docenti e dalla tabella C per gli assistenti amministrativi,
allegate al presente avviso, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. La commissione ovvero le commissioni, al termine della valutazione dei titoli e delle esperienze
professionali dichiarate secondo la tabella C, redigono una graduatoria per titoli per ciascuna
articolazione del Ministero dell’istruzione di cui alla tabella A.

ART. 6 – COLLOQUIO
1. Per la selezione dei docenti e degli assistenti amministrativi in posizione di comando è
ammesso a sostenere il colloquio tecnico-motivazionale un numero di docenti e assistenti
amministrativi pari a cinque volte i posti disponibili presso ciascun Ufficio scolastico regionale
e presso il Ministero dell’istruzione, così come indicati nella tabella A, allegata al presente
avviso, sulla base del più alto punteggio conseguito, fatti salvi eventuali candidati che abbiano
conseguito punteggi pari merito.
2. I docenti e gli assistenti amministrativi, che abbiano validamente presentato la propria
candidatura entro i termini previsti dall’avviso e che abbiano concorso per la posizione di
comando presso il Ministero dell’istruzione, nonché presso uno degli Uffici scolastici regionali,
la cui posizione da Direttore generale risulta allo stato vacante, potranno verificare, dopo
l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione, l’esito della fase di valutazione dei titoli
e delle esperienze, accedendo al portale “Istanze on line”, inserendo le proprie credenziali di
accesso e selezionando l’istanza di cui al presente avviso. Ciascun candidato visualizzerà il
punteggio conseguito, la posizione nella graduatoria e, in caso di ammissione al colloquio, la
data e l’orario di svolgimento del colloquio nonché il link per il collegamento tramite sistema di
videoconferenza. La pubblicazione di tali dati sul portale “Istanze on line” ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
3. I docenti e gli assistenti amministrativi, che abbiano validamente presentato la propria
candidatura entro i termini previsti dall’avviso e che abbiano concorso per la posizione di
comando presso uno degli Uffici scolastici regionali, riceveranno apposita comunicazione
sull’indirizzo di posta istituzionale circa l’esito della fase di valutazione dei titoli e delle
esperienze con il punteggio conseguito e, in caso di ammissione al colloquio, la data e l’orario
di svolgimento del colloquio nonché il link per il collegamento tramite sistema di
videoconferenza, predisposto per l’Ufficio scolastico regionale di riferimento, o altra modalità
di svolgimento del colloquio. L’invio di tali dati sull’indirizzo di posta elettronica istituzionale
del candidato ha valore di notifica a tutti gli effetti.
4. L’avviso relativo alla data e all’orario di inizio dei colloqui verrà pubblicato, almeno cinque
giorni prima dell’inizio degli stessi, sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e degli
Uffici scolastici regionali a seconda della posizione di comando per la quale si concorre. La
pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Il colloquio si svolgerà in modalità di videoconferenza tramite apposita piattaforma. Per i
candidati alla selezione presso il Ministero dell’istruzione, nonché presso uno degli Uffici
scolastici regionali, la cui posizione da Direttore generale risulta allo stato vacante, le modalità
tecniche di svolgimento dell’esame saranno rese visibili ai candidati sul portale “Istanze on line”,
secondo la procedura indicata al comma 3, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla
data fissata per il colloquio. Per i candidati alla selezione presso gli Uffici scolastici regionali, le
modalità tecniche di svolgimento dell’esame saranno comunicate tramite l’indirizzo di posta
elettronica del candidato.
6. La presentazione della candidatura ai sensi del presente avviso implica l’accettazione delle
modalità per lo svolgimento del colloquio in videoconferenza.
7. Ogni candidato nella data e nell’ora in cui inizia il colloquio in videoconferenza dovrà trovarsi
in una stanza senza altre persone, dotandosi, a proprio carico, delle necessarie attrezzature
digitali per il collegamento in videoconferenza (computer, microfono e videocamera) e
dell’adeguata connettività a Internet, nonché del documento di identità, che deve essere il
medesimo documento allegato in sede di candidatura.
8. Durante il colloquio, il candidato dovrà tenere sempre accesa la videocamera senza uso di
sfondi virtuali; è fatto divieto al candidato di utilizzare durante il colloquio cuffie, auricolari,
telefono fisso o mobile.
9. Il Ministero dell’istruzione non è responsabile di eventuali problematiche tecniche o di
connettività, che impediscano al candidato di poter svolgere il colloquio in videoconferenza.
10. I candidati per la selezione presso il Ministero dell’istruzione, nonché presso uno degli Uffici
scolastici regionali, la cui posizione da Direttore generale risulta allo stato vacante, ammessi al
colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente avviso devono caricare
il curriculum vitae in formato europeo e la documentazione attestante il possesso dei titoli
dichiarati in sede di candidatura sul portale “Istanze on line”, riaccedendo all’istanza di
candidatura, almeno 3 giorni prima dell’inizio del colloquio stesso.
11. I candidati per la selezione presso gli Uffici scolastici regionali, ammessi al colloquio con
riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente avviso, devono inviare il curriculum
vitae in formato europeo e la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati in sede
di candidatura all’indirizzo PEC di posta istituzionale degli Uffici scolastici regionali.
12. La mancata presentazione o partecipazione al colloquio in videoconferenza sarà considerata
rinuncia alla partecipazione alla selezione qualunque sia la causa.
13. Qualora le commissioni rilevino, durante il colloquio, condotte in violazione delle vigenti
normative e delle disposizioni contenute nel presente avviso, poste in essere da un candidato, la
stessa può procedere ad annullare il colloquio e ad attribuire il punteggio minimo previsto.
14. L’avviso di cui al comma 4 del presente articolo contiene altresì le indicazioni per la richiesta di
accesso alla stanza virtuale di svolgimento dei colloqui in qualità di uditore ad altri candidati al
colloquio. Sarà dato accesso soltanto ai primi 10 uditori richiedenti in ordine cronologico di
richiesta per ciascuna giornata di svolgimento dei colloqui. Gli Uffici scolastici regionali
possono disporre l’ammissione degli eventuali uditori alle selezioni regionali anche con altre
modalità.
15. Tutti gli uditori invitati a seguito di accettazione della richiesta dovranno, per tutta la durata
della sessione, tenere spento il microfono, senza interagire tramite chat. In caso di
comportamento non conforme dell’uditore, la commissione può procedere ad espellere
l’uditore dalla sessione.
16. È fatto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi
tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza e di diffondere dati o
informazioni ottenuti in virtù di tale accesso. I comportamenti non conformi a quanto
prescritto saranno perseguiti in termini di legge.
17. Gli Uffici scolastici regionali possono stabilire altre tipologie di svolgimento del colloquio, che
saranno previamente comunicate ai rispettivi candidati ammessi.
ART. 7 – COMPOSIZIONE E COMPITI DELLE COMMISSIONI. CONDIZIONI OSTATIVE ALL’INCARICO
DI PRESIDENTE E COMPONENTE DI COMMISSIONE
1. È costituita una o più commissioni di valutazione per le candidature alle posizioni di comando
presso il Ministero dell’istruzione e una commissione di valutazione per le candidature alle
posizioni di comando presso ciascun Ufficio scolastico regionale. In caso di vacanza del posto
da Direttore generale presso uno o più Uffici scolastici regionali, la selezione verrà effettuata
dalla commissione ovvero dalle commissioni di valutazione nazionale istituite presso il
Ministero dell’istruzione – Unità di missione per il PNRR.
2. Le commissioni di valutazione, composte da tre membri, sono nominate con apposito decreto
del direttore dell’Unità di missione del PNRR per le posizioni di comando presso il Ministero
dell’istruzione o presso uno degli Uffici scolastici regionali, la cui posizione da Direttore
generale risulta allo stato vacante, e con apposito decreto del direttore dell’Ufficio scolastico
regionale per le posizioni di comando presso il rispettivo Ufficio. I componenti delle
commissioni sono individuati tra coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti nel
presente articolo.
3. Le commissioni di valutazione per la presente selezione pubblica possono essere composte da
dirigenti amministrativi e funzionari del Ministero dell’istruzione ovvero da professori o
ricercatori universitari, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti.
4. A ciascuna commissione è assegnato un segretario.
5. Le commissioni, sulla base delle valutazioni di cui all’art. 5, procedono a redigere le graduatorie
di cui all’art. 8.
6. I provvedimenti di nomina delle commissioni possono indicare anche i componenti supplenti,
scelti secondo i medesimi requisiti previsti dal presente articolo.
7. Le commissioni possono validamente riunirsi anche con sistemi di videoconferenza, secondo le
modalità previste dal decreto di nomina.
8. Ai membri delle commissioni, ordinari e supplenti, e ai segretari non spettano compensi,
gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati.
9. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni, rinunciatari o decaduti dalla
nomina, si provvede con analogo decreto.
10. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici devono essere in possesso dei
seguenti requisiti generali:
a) non devono aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
b) non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi dell’articolo 55 e seguenti del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro (per i
dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i docenti), e del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592
(per i professori e i ricercatori universitari);
c) non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei
rispettivi ordinamenti;
d) non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver superato il
settantesimo anno di età alla data di indizione della presente procedura selettiva;
e) a partire da un anno precedente alla data di indizione della presente procedura, non essere
componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non ricoprire carriere o
incarichi politici e non essere rappresentanti sindacali, ivi comprese le Rappresentanze
sindacali unitarie, o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali;
f) non avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con
uno o più candidati.
11. Il decreto con il quale sono costituite la commissioni è pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’istruzione per le posizioni presso l’Amministrazione centrale o dell’Ufficio scolastico
regionale competente per le posizioni presso gli USR.
ART. 8 – GRADUATORIE
1. Le graduatorie, relative alle selezioni per posizioni di comando distinte per docenti e assistenti
amministrativi e per Ufficio di assegnazione di cui all’allegata tabella A, sono approvate per le
posizioni relative al Ministero dell’istruzione e per gli Uffici scolastici regionali, la cui posizione
da Direttore generale risulta allo stato vacante, con apposito decreto del direttore dell’Unità di
missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, per le posizioni relative agli Uffici
scolastici regionali, con apposito decreto del direttore dell’Ufficio scolastico regionale
competente.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno validità per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024,
2024-2025 e 2025-2026.
3. Le graduatorie sono redatte sulla base della somma dei punteggi riportati nella valutazione dei
titoli, delle esperienze e del colloquio.
4. Il punteggio minimo per il superamento dell’intera selezione, dato dalla somma dei punti per la
valutazione dei titoli, delle esperienze professionali e del colloquio, deve essere pari ad almeno
35 punti. In caso di parità di punteggio, precede il candidato più giovane per età.
5. Conseguono il comando i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al
numero dei posti disponibili per ciascun Ufficio e per ciascuna posizione di cui all’allegata
tabella A, che abbiano comunque riportato un punteggio complessivo, calcolato in base a
quanto previsto dal comma 4, pari o superiore a 35 punti. La rinuncia al comando comporta la
decadenza dalla relativa graduatoria.
6. In caso di eventuale incremento del contingente per il Gruppo di supporto al PNRR, ovvero in
caso di rinunce, si potrà procedere allo scorrimento delle graduatorie.
7. Gli Uffici scolastici regionali trasmettono all’Unità di missione del PNRR gli esiti della
procedura selettiva e le relative graduatorie per le posizioni di comando.
8. Nel caso in cui, per carenza di candidature o di candidati idonei, non sia possibile coprire uno o
più posti previsti per ciascuna figura (docente o assistente amministrativo), così come indicati
nella tabella A allegata al presente avviso, il Ministero dell’istruzione e l’Ufficio scolastico
regionale competente possono attingere per il conferimento del comando alla graduatoria
dell’altra figura in cui vi siano altri candidati idonei. Nel caso in cui le graduatorie siano
comunque esaurite e residuino dei posti ancora da assegnare, il Ministero dell’istruzione o
l’Ufficio scolastico regionale competente possono espletare una nuova e autonoma procedura
selettiva.
ART. 9 – INQUADRAMENTO, TRATTAMENTO E FORMAZIONE
1. I docenti selezionati per la posizione di comando sono assegnati agli uffici di cui all’allegata
tabella A, che provvedono alla gestione giuridico-amministrativa del personale loro assegnato
in comando, per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR e per lo svolgimento di
azioni accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli investimenti del
PNRR, con il coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR per la durata di 4
anni scolastici, dall’anno scolastico 2022/2023 e fino all’anno scolastico 2025/2026.
2. L’attività svolta nel Gruppo di supporto al PNRR per le finalità di cui all’articolo 1, comma 3,
del presente decreto è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
3. Il personale docente e amministrativo in posizione di comando è assegnato presso gli uffici di
cui all’allegata tabella A. La sede di servizio è presso gli uffici dell’Amministrazione centrale o
presso gli Uffici scolastici regionali di assegnazione. Non è previsto lo svolgimento del servizio
ad orario parziale. Si specifica che in caso di assegnazione dell’incarico continuerà ad essere
corrisposta la retribuzione in godimento secondo le vigenti disposizioni contrattuali di
riferimento.

4. L’incarico di docente e assistente amministrativo in posizione di comando è incompatibile con
la contemporanea fruizione di distacchi, comandi o altri incarichi, conferiti da istituzioni scolastiche e altri soggetti, a qualsiasi titolo, per attività finanziate nell’ambito delle linee di investimento per l’istruzione previste nel PNRR.
5. Per la sostituzione del personale docente utilizzato presso il Gruppo di supporto al PNRR, si
provvede con supplenze fino al termine delle attività didattiche da conferire per la durata del
comando ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in corso di
conversione.
6. Per la sostituzione del personale assistente amministrativo utilizzato presso il Gruppo di
supporto al PNRR, si provvede con supplenze annuali da conferire per la durata del comando
ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in corso di
conversione.
7. Per i componenti il Gruppo di supporto al PNRR possono essere previste specifiche sessioni
di formazione.
ART. 10 – ATTIVITÀ
1. I docenti e gli assistenti amministrativi individuati con la selezione in posizione di comando
operano presso le sedi di servizio dell’Amministrazione centrale o presso gli Uffici scolastici
regionali di assegnazione.
2. Le attività e le azioni affidate al Gruppo territoriale di supporto al PNRR saranno coordinate e
monitorate dall’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’istruzione, in
collaborazione con i rispettivi Uffici scolastici regionali, al fine di garantire una effettiva
diffusione sul territorio delle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza e una attività di
supporto e di accompagnamento alle scuole.
3. L’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’istruzione coordinerà a livello nazionale
le azioni di monitoraggio annuale sulle attività svolte dal Gruppo di supporto al PNRR.
4. Ai docenti e agli assistenti amministrativi costituenti il Gruppo di supporto al PNRR possono
essere affidati i compiti di:
a) sostegno e accompagnamento alle istituzioni scolastiche per lo sviluppo di progetti
finanziati con il PNRR per il potenziamento delle competenze e per la transizione digitale
delle scuole per gli aspetti infrastrutturali, didattici e amministrativi;
b) formazione sul raggiungimento dei target e delle milestones delle singole linee di
investimento e mappatura delle azioni realizzate dai soggetti attuatori del PNRR per
l’istruzione e del relativo stato di avanzamento;
c) promozione, supporto e accompagnamento per lo scambio e la diffusione di modelli di
intervento e buone pratiche fra le scuole delle azioni finanziate dal PNRR, l’informazione
e la formazione del personale scolastico sulla gestione dei progetti, l’animazione
territoriale e la partecipazione della comunità;
d) supporto all’implementazione e all’utilizzo degli strumenti digitali in essere per la gestione
delle azioni del PNRR per l’istruzione.
5. L’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’istruzione definisce, con successivi atti,
le modalità di svolgimento delle attività da parte del Gruppo di supporto al PNRR in coerenza
con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
ART. 11 – ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE

1. Fino a quando la procedura selettiva non sia conclusa, l’Amministrazione può disporre il
differimento dell’accesso agli atti al fine di assicurare la riservatezza dei lavori delle
commissioni e la speditezza delle operazioni selettive.
ART. 12 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE n. 679/2016, si informano i candidati
che il trattamento dei dati personali da essi fomiti in sede di partecipazione alla selezione o
comunque acquisiti a tale scopo dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento
della selezione medesima e avverrà con l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a
terzi.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla selezione e
il possesso dei titoli, pena l’esclusione dalla selezione ovvero la mancata valutazione dei titoli
stessi.
3. Ai candidati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente dell’Ufficio di coordinamento
della gestione dell’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’istruzione.
ART. 13 – NORME DI SALVAGUARDIA
1. Il Ministero dell’istruzione si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente avviso di
selezione, sospendere o rinviare lo svolgimento della selezione stessa, nonché le connesse
attività di nomina dei vincitori, di modificare, fino alla data di nomina dei docenti e degli
assistenti amministrativi individuati, il numero dei posti in aumento o in decremento, di
sospendere la nomina degli stessi in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare detti incarichi.
ART. 14 – ONERI
1. Ai maggiori oneri derivanti dal comando del personale docente e assistente amministrativo
costituente il Gruppo di supporto al PNRR, si provvede ai sensi dell’articolo 47, comma 5, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in corso di conversione.
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