Beneficiari di precedenze, Legge 104/92, nella scelta sede
Di seguito la nota del Segretario provinciale, Prof. Vito Masciale, inviata all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio III, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Prot. n. 2858/Segr_Ba/VM Bari, 08 agosto 2018
Spett.le
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, n. 178/f 70125 – BARI
PEC: uspba@postacert.istruzione.it
Oggetto: Beneficiari di precedenze, Legge 104/92, nella scelta sede.
Questa segreteria provinciale, plaude all’operato di codesta Dirigenza, nel derogare a quanto più volte indicato nelle note pubblicate sul sito istituzione precisamente con Prot. N° AOOUSPBA 13108 e 13111 del 07/08/2018 e N° AOOUSPBA 13165 del 08/08/2018, nella parte in cui si è stabilito che “potranno far valere le precedenze della legge 104/92 esclusivamente gli aspiranti ai quali le stesse siano già state riconosciute in sede di aggiornamento delle GAE ai sensi del D.M. 506 del 19 giugno 2018”.
Considerato, infatti, che la L. n. 104/1992 è finalizzata a garantire diritti umani
fondamentali, deve ritenersi che, anche in relazione all’assegnazione del posto di lavoro, il diritto del disabile all’assistenza – tutelato tramite l’assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro sito nel luogo il più vicino possibile al domicilio dell’assistito – sia un diritto assoluto, la cui tutela è garantita anche da norme sovranazionali (art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009, la cui applicazione nell’ordinamento interno è garantita dal meccanismo del recepimento automatico in forza dell’art. 10, co. I, della Costituzione).
Ciò posto, tale sensibilità non può che ricevere il consenso di questa segreteria provinciale, la quale invita Codesta Amministrazione a rendere pubblico l’orientamento assunto al fine di garantire una effettiva parità di trattamento nel conferimento degli incarichi a T.I. ed, a breve, a T. D., che si trovano o si dovessero trovare nella condizione di potere rivendicare il diritto ad essere assegnati quanto più vicino possibile al domicilio dei familiari che assistono.
Tanto si chiede per ribadire il principio che la P. A. ed il sindacato sono preposti a alla tutela degli interessi (diritti) generali attraverso i quali si tutelano senza ombra di dubbio quello delle singole situazioni.
Con viva cordialità e si resta in attesa di un relativo atto.
Prof. Vito Masciale
Segretario provinciale Snals-Confsal