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BONUS 150 euro D.Lgs. n. 144 del 23/09/2022 Circolare applicativa INPS n. 116 del 17.10.2022

 

Il D.Lgs. n. 144 del 23/09/2022 (“Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR”), con relativa Circolare applicativa INPS n.116 del 17.10.2022, ha introdotto un’indennità una tantum di 150 euro per i lavoratori dipendenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato o determinato) aventi un rapporto di lavoro in essere nel mese di novembre 2022 ed una retribuzione lorda imponibile previdenziale per il mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro.

Tale indennità è riconosciuta in via automatica, solo a coloro che non godano già dei trattamenti di cui all’art. 19 dello stesso decreto (pensioni, reddito di cittadinanza, ecc. …) (art. 18 D.Lgs. 144/22)

L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore, pur non essendo in servizio, sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS (es. congedi parentali, malattia, ferie). Non spetterà invece, ad esempio, a chi si trovi in aspettativa senza assegni. (Art.18 co.2 D.Lgs. 144/22).

E’ inoltre precisato che “l’indennità nella misura di 150 euro spetta anche nel caso del lavoratore con contratto a tempo parziale” (Circolare INPS 116/22). Potrebbe quindi interessare il personale docente o ATA in servizio per spezzoni di ore o part-time. Il bonus spetta anche a coloro che nel mese di novembre percepiscono l’indennità di disoccupazione (NASPI). Un’ulteriore ipotesi, potrebbe riguardare il personale precario della scuola che non ha attualmente un contratto in essere e non percepisce la disoccupazione: “L’INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti…che nel 2021 hanno svolto la prestazione di almeno 50 giornate lavorative, una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a euro 20.000 per l’anno 2021.” (Art.19 comma 13 D.Lgs 144/22).

Il contributo di 150 euro viene erogato automaticamente dall’INPS a novembre, anche a coloro che risiedono in Italia e sono titolari di uno o più trattamenti pensionistici, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti nonchè di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di un reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto dei contributi, non superiore, per il 2021 a 20.000 euro. L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali (art.18 co.4 D.Lgs.144/22