E’ aumentata la soglia Isee per ottenere l’esenzione del pagamento delle tasse scolastiche. Infatti, per essere esonerati totalmente dal pagamento, gli studenti del quarto e quinto anno della scuola superiore dovranno essere in possesso di un Isee (di tutto il nucleo familiare) pari o inferiore a 20mila euro.

Lo scorso anno la soglia era di 15.748,79 euro. E’ in emanazione un decreto del Miur che individua la nuova soglia Isee per l’esonero dal pagamento, sancito in un’intesa in Conferenza Unificata del 24/1/2019.

Questa disposizione, contenuta nel Decreto Miur, si applicherà a decorrere dall’a.s. 2018-2019 per le studentesse e gli studenti iscritti alle quarte classi della scuola secondaria di II grado e a decorrere dal 2019-2020 per gli iscritti alle quarte e quinte classi.

Con il nuovo Isee perciò la platea dei beneficiari aumenta: sarebbero 463.173 gli studenti che ne dovrebbero usufruire, per un costo valutato in oltre 11 milioni.

Le tasse scolastiche sono quattro, sono obbligatorie e vanno versate nel corso dell’anno scolastico:

1.  la tassa d’iscrizione ammonta a 6,04 euro e viene richiesta dalla scuola al momento di iscrivere lo studente all’anno successivo;

2.   la tassa di frequenza è una tassa annuale dal valore di 15,13 euro. Va devoluta per intero e non è prevista la restituzione nel caso in cui lo studente decide di non proseguire più con l’anno scolastico. Ha validità universale per tutto l’anno, quindi non è necessario pagarne un’altra nel caso in cui lo studente si trasferisca in un altro istituto;

3.   la tassa d’esame ammonta a 12,09 euro. Viene pagata al momento in cui si presenta la domanda per partecipare all’esame di Stato o di idoneità.

4.  la tassa di diploma: costa 15,13 euro e anche questa va pagata in un’unica soluzione. Il pagamento avviene quando si fa richiesta per avere il Diploma.

Il giorno 18 gennaio, presso il MAECI, si è tenuto l’incontro tra il Consigliere Nocella, la Preside Maggi, le dott.sse Clerici, Ricci, il Rappresentante del MIUR dott.ssa Busceti e le OO.SS. presenti.

All’apertura dei lavori, il Consigliere Nocella ha evidenziato alcuni punti sulla Ipotesi d’Intesa per l’a.s. 2018/2019 e sui criteri per l’attivazione dei progetti per l’a.s. 2018/2019.

Ipotesi d’Intesa: dall’importo disponibile di euro 964.841,00 sono detratti gli importi corrispondenti fino ad un massimo di 60 funzioni strumentali (ognuna delle quali di importo lordo dipendente pari ad euro 1.549,37 per un totale lordo Stato di euro 115.459,05) da distribuire a tutte le sedi in cui opera un collegio dei docenti.

La parte restante, pari ad euro 849.381,95, è così ripartita:

  • un terzo, corrispondente ad euro 283.127,32, per i progetti finalizzati all’integrazione di alunni diversamente abili iscritti con certificazione e all’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali nelle scuole statali nonché a quelli programmati nell’ambito di formali accordi con le autorità locali. Per ciascuno di questi la quota è di euro 1.500,00.
  • i due terzi di euro 566.254,63, lordo stato, sono ripartiti sulla base del numero di personale con contratto a tempo indeterminato in servizio presso i posti di cui all’art. 1 dell’Ipotesi d’Intesa.

Conseguentemente viene definito un parametro fisso pari ad euro 1.008,67, lordo dipendente, determinato sulla base del numero totale dei posti suddetti per un totale di 452 unità.

Criteri per l’attivazione dei progetti:

  • i progetti potranno caratterizzarsi sia come attività di miglioramento sia come attività di ampliamento dell’offerta formativa;
  • le scuole statali potranno ricorrere ai progetti MOF per le attività di recupero degli apprendimenti;
  • le ore di insegnamento e/o di non insegnamento necessarie alla realizzazione di ciascun progetto dovranno svolgersi in aggiunta all’orario di servizio del docente e oltre l’ordinario orario scolastico degli studenti;
  • nel caso di progetti specifici, rivolti all’integrazione di alunni disabili, le ore di insegnamento potranno svolgersi nell’ordinario orario scolastico degli studenti e in aggiunta al regolare orario di servizio dei docenti coinvolti nel progetto;
  • non è possibile retribuire frazioni di ore di insegnamento e/o di non insegnamento con riferimento al totale delle ore effettuate;
  • il coordinamento necessario alla realizzazione dei progetti sarà considerato come orario aggiuntivo di non insegnamento;
  • i docenti dovranno garantire la presenza in servizio nella sede fino a completamento del progetto;
  • il supporto degli assistenti amministrativi, in rapporto alla complessità e al numero dei progetti, dovrà espletarsi oltre il regolare orario di servizio e dovrà essere dettagliatamente documentato;
  • l’importo totale corrispondente alle ore (di insegnamento e/o di non insegnamento) del singolo progetto non potrà superare a consuntivo, quanto comunicato e autorizzato in fase di preventivo.

Al termine della riunione sono stati siglati sia l’Ipotesi d’Intesa sia i criteri per l’attivazione dei progetti dei rappresentanti del MAECI, del MIUR e delle OO.SS. presenti.

Alleghiamo l’Ipotesi d’Intesa e il verbale finale di confronto ai sensi dell’art. 6 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018 del 18/1/19 sui criteri per l’attivazione dei progetti.

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Durante il Congresso Confsal, tenutosi dal 14 al 16 gennaio scorsi, Elvira Serafini, Segretario Generale dello SNALS-Confsal, è stata intervistata da Radio Radicale:

Intervista ad Elvira Serafini sulla manovra del Governo, sul ruolo del sindacato negli ultimi anni e sugli interventi su scuola e pubblico impiego

di Valeria Manieri,  Radio Radicale  – INTERVISTA RADIO – 15 GEN 2019  18:13 – Durata: 7 min 5 sec

Elvira Serafini, Segretario generale SNALS Confsal (autonomi della scuola), presente al nono congresso di CONFSAL, sindacato confederale dei lavoratori autonomi, è stata intervistata da Radio Radicale sui temi: “manovra del governo Lega-Cinque stelle, il ruolo del sindacato negli ultimi anni, gli interventi su scuola e pubblico impiego”.

L’intervista può essere ascoltata al link: https://goo.gl/iuEZHL

L’ennesimo rinvio dell’emanazione del decreto su reddito di cittadinanza e pensioni, che sembra avverrà il 18 p.v., ci permette di analizzare ulteriormente in modo più approfondito il testo della bozza, anche alla luce dei commenti e delle anticipazione fatte sui media dai componenti del governo.

Come già commentato lo scorso 8 gennaio, i punti salienti che riguardano la materia pensionistica, sono esposti nel titolo II dall’art. 14 in poi.

Art. 14

“Pensione quota 100 e altre disposizioni pensionistiche”

Note

1) Durata e requisiti

– In via sperimentale triennio 2019/2021

– 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.

Il requisito anagrafico sarà adeguato all’aspettativa di vita

2) Cumulo contributivo

-Gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, non titolari di trattamento pensionistico, possono ai fini del raggiungimento del requisito dell’anzianità contributiva, cumulare i periodi non coincidenti.

3) Non cumulabilità

con altri redditi

Divieto di cumulo della pensione quota 100 con redditi da lavoro dipendente e autonomo.

Possibilità di cumulare solo redditi da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui.

4) Decorrenza diritto pensione

  • Chi ha maturato i requisiti entro il 31.12.2018 ha diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
  • Chi ha maturato i requisiti entro dal 1° gennaio 2019 ha diritto al trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
 

 

Solo per i dipendenti privati

5) Dipendenti di Pubbliche Amministrazione

Vista la specificità del rapporto di lavoro a questi lavoratori viene applicato quanto riportato ai punti 1) 2) 3).

Per cui le finestre del punto 4) si applicano solo ai dipendenti privati.

Le uscite dei dipendenti pubblici sono cosi regolamentate:

-Chi matura i requisiti entro il 31 marzo 2019 ha diritto alla pensione dal 1° luglio 2019.

-Chi matura i requisiti dal 1° aprile 2019 ha diritto alla pensione trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

-la domanda di pensionamento va presentata all’Amministrazione di appartenenza con 6 mesi di preavviso.

Ai dipendenti Pubblici sono applicabili i punti 1) 2) e 3)

Il punto 4), invece, è riferito per i soli dipendenti privati.

Personale scolastico

Per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Si ricorda il testo del su detto articolo:

“Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.

Sembrerebbe, quindi, che anche per il personale della scuola ci possa essere la possibilità di pensionamento con quota 100 dal 1.09.2019, per coloro che maturino i requisiti entro il 31.12.2019

Attendiamo disposizioni in merito da parte del Miur e dell’INPS una volta che il decreto sia stato ufficializzato.

Norme di salvaguardia -Ai fini della decorrenza della pensione anticipata valgono le disposizioni dell’ultimo ente pensionistico di iscrizione.

– Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli.

 

 

 

Art. 15

(Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali)

Note
Adeguamento anzianità contributiva all’aspettativa di vita per coloro che conseguono la pensione anticipata -Dal 1° gennaio 2019, i cinque mesi di aumento già preannunciati, non vengono applicati.

Quindi rimangono in vigore, per la pensione di anzianità, i requisiti contributivi richiesti per il 2018 ossia:

– 41 anni e 10 mesi per le donne;

– 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

L’età anagrafica, per la pensione di vecchiaia,invece, viene comunque innalzata dal 2019 a

67 anni.

(66 anni e 7 mesi + 5 mesi)

Ripristino finestre

 

-I soggetti che maturano i requisiti, hanno diritto al pensionamento, trascorsi tre mesi dalla data di maturazione.

– In prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti, dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata del presente decreto, conseguono il trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

Non vi è alcun riferimento alla specificità della scuola:

-di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(unica uscita dall’1.09)

 

Art. 16

(Opzione Donna)

Note
Proroga opzione donna

 

Possibilità di pensionamento, con calcolo contributivo:

– alle lavoratrici dipendenti nate entro il 31.12.1959;

-alle lavoratrici autonome nate entro il 31.12.1958.

-Anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni.

La penalizzazione, derivata dal calcolo contributivo, rispetto a chi ha utilizzato questa tipologia di pensionamento in passato, sarà decisamente minore.

Chi l’ha usata precedentemente, in molti casi, rinunciava al retributivo fino al 2011, adesso al massimo fino al 1995.

Nella bozza del decreto non viene specificato:

– se la proroga è solo per il 2019 o per il triennio come per quota 100;

-se i 35 anni possono essere raggiunti con il cumulo tra diverse gestioni previdenziali.

Confermata invece per l’uscita l’applicazione delle finestre mobili. (art.12 D.L. n.78 del 2010)

Per il personale del comparto scuola, quindi, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

“Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.

 

Art. 18

(Ape sociale)

Note

Norma speculare a quella della legge 232 del 2016

 

Chi matura, dal 1° gennaio al 31.12.2019 i requisiti e le condizioni già richiesti dalla norma che introduceva in via sperimentale l’Ape sociale, ha diritto al pensionamento. Validità dal 1.01.2019 al 31.12.2019

 

Art. 23

(Differimento pagamento TFR/TFS per il personale della Pubblica Amministrazione)

Note

Pagamento per chi usufruirà di quota 100

La liquidazione degli importi dovuti avverrà secondo quanto previsto dalla legge Fornero e successive modifiche attualmente vigenti.

La decorrenza dei periodi di aspettativa per il pagamento inizierà dalla data del raggiungimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, attualmente 67 anni.

Per superare questa situazione si prospetta, da parte del Governo, la possibilità di stipulare una convenzione con gli Istituti Bancari che permetta di anticipare le somme.

Il problema di chi pagherà gli interessi, ad oggi, non è ben chiaro.

Si ricorda che la norma che posticipa, per i dipendenti pubblici, il pagamento fino a 24 mesi, a seguito di un ricorso di incostituzionalità, presentato, già da tempo, dalla Federazione UNSA, facente parte della nostra confederazione CONFSAL, è alla valutazione della Corte Costituzionale che dovrebbe quanto prima dichiararsi.

Schema elaborato in data 10 gennaio 2019 sulla bozza del decreto.

Restiamo in attesa dell’ufficialità del decreto ed eventuali decreti attuativi sia da parte INPS che Miur.

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personale ata

 

  Premesso che la domanda di partecipazione va presentata:

  • per una sola Regione;
  • tramite Polis-Istanze Online;
  • entro il 28 gennaio 2019.

 

si precisa che :

-L’art. 2, comma 2 del bando di concorso stabilisce che “Le procedure concorsuali

si svolgono su base regionale e per un numero di posti messi a concorso per la

singola regione come indicato al successivo comma 8”.

Ciò significa che il candidato potrà concorrere per una sola regione.

Le prove concorsuali si svolgeranno nella regione prescelta , tuttavia, nel caso

in cui i posti disponibili in una regione siano esigui, si procederà ad accorpare

le commissioni .

Le graduatorie ovviamente restano distinte per ogni procedura regionale,

a seconda della scelta espressa dal candidato nella domanda di partecipazione.

 

-Il medesimo anno scolastico di servizio, ai fini dell’attribuzione del punteggio

di cui alla lettera C dell’allegato C del Decreto Ministeriale protocollo 863 del

18 dicembre 2018, può essere valutato una sola volta e in via alternativa.

Spetterà al candidato scegliere se indicare di aver prestato l’anno di servizio

come assistente amministrativo titolare della seconda posizione economica o,

alternativamente, nelle mansioni di DSGA.

In questo ultimo caso l’anno di servizio dovrà essere ulteriore rispetto ai tre anni

eventualmente utilizzati quale titolo di accesso alla prova concorsuale .

.

Al IX congresso confederale Confsal il segretario provinciale  di Bari

prof. Vito Masciale, la dottssa Annamaria Mastrovito e l’ins.

Maria Rosaria Valentino segretaria provinciale di Lecce  sono stati

eletti  nella segreteria generale della Confsal e nel consiglio nazionale della Confsal.

Nel consiglio nazionale della Confsal sono anche  stati eletti la prof.ssa

Elvira Serafini Segretaria Generale Snals, la dott.ssa Angiuli Teresa,

l’ins. Colelli Concetta  segretaria  provinciale di Foggia,

la dott.ssa De Bernardo Chiara segretaria regionale  Snals  della Puglia ,

il prof. Lozito Vito del consiglio provinciale di Bari, il prof. Schirone Luigi del consiglio

provinciale di Taranto e il prof. Valentino Salvatore del consiglio provinciale di Lecce.

Il cav. Cataldo Roselli del consiglio provinciale di Bari  nel collegio dei sindaci

e la prof.ssa Nunzia Berloco del consiglio provinciale di Bari nel collegio

dei Probiviri, completano la rosa degli eletti  pugliesi.

A tutti loro complimenti e auguri di buon lavoro da tutta la grande famiglia

dello Snals di terra di Puglia.

In attesa della  pubblicazione della guida operativa per l’applicazione del Nuovo regolamento di contabilità, la competente direzione generale (DGRUF) ha provveduto  ad adottare un  nuovo piano dei conti in cui l’articolazione degli aggregati di spesa prevista nel programma annuale è stata modificata per permettere  una rappresentazione omogenea delle finalità di utilizzo delle risorse da parte delle singole scuole  e una possibile lettura integrata da parte dell’Amministrazione.
Nel dettaglio, rispetto ai progetti, è stato aggiunto, come già per gli aggregati “A” e “G”, un ulteriore livello di classificazione, non modificabile, mentre sono state modificate/aggiunte voci all’aggregato “A”.

Ogni  scuola potrà definire e descrivere i singoli progetti/attività come ritiene opportuno ma dovrà classificarli in funzione delle opzioni disponibili previste; è infatti permesso alle scuole di inserire un terzo livello di classificazione.

Non vi sono, quindi, cambiamenti rispetto ai precedenti schemi in relazione alla descrizione dei singoli progetti/attività, ma soltanto  rispetto alla classificazione degli stessi.

Per quel che concerne  le progettualità riferite ai PON, la classificazione delle stesse all’interno del programma annuale dovrà avvenire in funzione della finalità, e non  della fonte di finanziamento. In questa ottica, per individuare la giusta imputazione dei progetti riportati, è necessario conoscere la finalità degli stessi.

Le diverse operazioni gestionali che la scuola effettuerà nel corso dell’esercizio finanziario faranno pertanto riferimento al progetto definito dalla scuola, garantendo una riproduzione dei fatti contabili puntuale con riferimento ad ogni singolo progetto attivato dalla scuola, in continuità rispetto a quanto accade attualmente.
Concludendo, per ogni progetto, fermo restando la necessità di una classificazione di esso, le scuole avranno un apposito schema per la programmazione e la rendicontazione delle risorse  utilizzate, garantendo la trasparenza delle fonti di finanziamento usate.

news

 

 

 

La legge di bilancio 2019 ha modificato il decreto legislativo n. 59/2017 e

quindi il sistema di accesso ai ruoli per i docenti della scuola secondaria di

primo e secondo grado.

Il nuovo sistema si articola in:

concorso; percorso annuale di formazione iniziale e prova;

conferma in ruolo previo superamento del predetto percorso.

Requisiti di accesso :

Per i posti comuni

  • abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
  • laurea (con piano di studio completo per l’accesso a quella classe di concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche oppure
  • abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso richiesta (no 24 CFU) oppure
  • laurea + 3 anni di serviziosvolti negli ultimi otto (no 24 CFU). Si partecipa per una delle classi di concorso per cui si ha  un anno di servizio.

Per i posti di sostegno:

  • requisiti (quelli per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP) più il titolo di specializzazionesu sostegno.

 Requisiti richiesti agli insegnanti tecnico-pratici (ITP)

per partecipare al concorso, distinguendo tra quelli  richiesti sino al 2024/25

e requisiti richiesti dopo tale data.

Requisiti ITP sino al 2024/2025

L’articolo 22, comma 2, del nuovo  D.lgs. 59/2017 così recita:

I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione
ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad
allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti
previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

Gli insegnanti tecnico pratici, dunque, sino al 2024/2025partecipano

al concorso con il diploma, considerato che la normativa vigente in materia

di classi di concorso prevede che gli ITP accedono alle medesime con il diploma 

Fino a tale data sono esonerati dal conseguimento dei 24 CFU in discipline

antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche.

Requisiti ITP dopo il 2024/2025

I concorsi saranno banditi annualmente per le regioni e per le classi di concorso

con disponibilità. Dopo il 2024/25, gli insegnanti tecnico pratici potranno partecipare

al concorso, se in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso;
  2. laure aoppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
    di primo livello oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le
    classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e 24 CFU nella discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e e tecnologie

 

 

Il concorso per diventare DSGA è ormai avviato : le istanze entro il 28 gennaio 2019

Ricordiamo che possono partecipare al concorso tutti coloro che  possiedono uno

dei seguenti titoli:

  • diploma di laurea in giurisprudenza/scienze politiche/sociali o amministrative/economia e commercio;
  • diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91;
  • lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009.

Possono  partecipare, in deroga ai succitati titoli, gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017 n. 205, abbiano maturato almeno tre interi anni di servizio anche non continuativi  sulla base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore servizi generali ed amministrativi (DSGA). I cosiddetti facenti funzione.

Il bando prevede inoltre  che il 30% dei posti banditi in ciascuna regione siano riservati:

  • agli ATA già di ruolo in possesso di una delle lauree richieste come titolo d’accesso;
  • agli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge n. 205/2017, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, sulla base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di DSGA, anche in mancanza del requisito culturale richiesto,cioè la laurea

Per beneficiare della riserva di posti si devono superare le prove concorsuali con il punteggio minimo previsto.

Di seguito la tabella con i posti banditi  e riservati in ciascuna regione ai succitati candidati:

Con riferimento ai bandi pubblicati sulla G.U. n. 2 dell’8 c.m. – 4 serie speciale concorsi ed esami –, inerenti la selezione del personale docente, ATA e Dirigenti scolastici per la destinazione all’estero, possono partecipare coloro che si trovano in servizio con contratto a tempo indeterminato che, all’atto della domanda, abbiano maturato un servizio effettivo di almeno 3 anni nel ruolo di appartenenza, dopo il periodo di prova.

Non si valuta l’anno scolastico in corso.

Oltre ai tre anni di servizio occorre:

  • possedere una certificazione della conoscenza della lingua straniera per la quale si partecipa, non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le aree linguistiche: inglese, francese, tedesco e spagnolo – mentre per la laurea magistrale in lingua è considerata corrispondente al livello C1;
  • aver partecipato ad almeno un’attività formativa della durata non inferiore a 25 ore, organizzata da soggetti accreditati dal MIUR ai sensi della direttiva 170 del 21 marzo 2016, su tematiche afferenti all’intercultura o all’internazionalizzazione (per i dirigenti scolastici al management);
  • non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all’estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all’interessato/a;
  • non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.

I docenti assegnati alle attività di sostegno devono possedere la relativa specializzazione.

Per i docenti nell’art. 3 comma 2 del bando vengono indicati i titoli utili per l’accesso alla selezione per i vari codici di funzione (SCI, Scuole e iniziative scolastiche – SEU, Scuole Europee – LET Lettorati).

Non sono ammessi alla selezione coloro che:

  • nell’arco dell’intera carriera abbiano svolto due periodi all’estero ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l’effettiva assunzione in servizio, e i due periodi non siano separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.
  • non possano assicurare alla data di pubblicazione del bando a normativa vigente la permanenza in servizio all’estero per sei anni scolastici a decorrere dal 2019/2020. Di anno in anno, in occasione dell’individuazione dei candidati per la destinazione all’estero, saranno successivamente depennati dalle relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza all’estero per i successivi sei anni.

La selezione per i titoli è volta ad individuare i candidati che hanno accesso al colloquio.

I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di servizio previsti dagli allegati 3,4 e 5 del bando.

Saranno ammessi coloro che totalizzeranno almeno 25 punti (15 per il personale ATA).

Al colloquio la Commissione attribuisce un punteggio massimo di 40 punti per ciascuna delle aree linguistiche indicate dal candidato nelle domande di partecipazione.

La valutazione finale si valuta in centesimi ed è determinata dalla somma del punteggio dei titoli (massimo 60 punti) e dal colloquio (massimo 40 punti).

Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la destinazione, non assume servizio, è depennato dalla graduatoria.

(www.snals.it)