Si informano  tutti i docenti laureati, della scuola dell’infanzia e della primaria, che c’è una grande opportunità per ottenere l’abilitazione e quindi predisporre la domanda di passaggio per insegnare nella scuola secondaria grazie al percorso formativo dei 30 CFU che si possono ottenere, on line, con le Università telematiche con  convenzionate con lo Snals . In settimana sarà possibile iscriversi poiché avremo la modulistica. Tutti coloro che sono interessati possono recarsi in sede provinciale oppure presso le sedi territoriali o anche inviare una mail a info@snalsbari.it Approfittatene ed un forte in bocca al lupo.

 

Il 9 gennaio, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Matteo Zuppi, e il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, hanno firmato l’intesa relativa al concorso ordinario per la copertura del 30% dei posti per l’insegnamento della Religione Cattolica vacanti, previsto dall’articolo 1-bis della Legge 20 dicembre 2019, n. 159. Il nuovo accordo sostituisce integralmente l’intesa del 14 dicembre 2020.

La Legge 159/2019 prevede l’apertura di un nuovo concorso IRC ordinario per l’assunzione di personale nel ruolo di docente di Religione Cattolica. Il Decreto PNRR 2 convertito in Legge ha modificato, poi, il provvedimento prevedendo anche una procedura concorsuale straordinaria per reclutare insegnanti di Religione, riservata ai docenti con almeno 36 mesi di servizio.

Entrambe le procedure serviranno a coprire il 100% dei posti vacanti e disponibili (6.428 in totale) per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi. In base a quanto stabilito dalle misure per la scuola del Decreto PA bis, questi saranno coperti nella quota del 30% tramite il concorso IRC ordinario e del 70% tramite il concorso IRC straordinario.

Il nuovo concorso per insegnanti di Religione Cattolica segna una tappa importante per il mondo scolastico  si terrà a vent’anni dalla prima, e finora unica, procedura bandita nel febbraio 2004 in attuazione della legge 186/03, che istituiva i ruoli per l’insegnamento della Religione Cattolica.

La procedura concorsuale sarà bandita nel rispetto dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell’Intesa tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sottoscritta il 28 giugno 2012, cui è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175;

I titoli di qualificazione professionale per partecipare al concorso sono quelli indicati al punto 4 dell’Intesa del 28 giugno 2012, rilasciati da Facoltà e Istituti elencati dal Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 70 del 24 luglio 2020;

Tra i requisiti è prevista la certificazione dell’idoneità diocesana all’insegnamento della religione cattolica di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente, nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Il concorso si articolerà  in una prova scritta e una orale, e accerterà  la preparazione dei candidati con riferimento alle materie ed alle competenze indicate dalla normativa vigente . L’articolazione, il punteggio ed i criteri delle prove concorsuali e della valutazione dei titoli sono determinate dal bando di concorso, tenendo presente che tutti i candidati sono già in possesso dell’idoneità diocesana, che è condizione per l’insegnamento della Religione Cattolica.

I posti disponibili riguarderanno sia la scuola dell’infanzia e primaria che la scuola secondaria di primo e secondo grado; tuttavia, non sono note  le modalità di scelta tra i gradi di istruzione ed è necessario attendere i bandi per maggiori informazioni in merito.

Dopo un incontro avvenuto il 17 febbraio con i rappresentanti dei sindacati scolastici, sono state delineate le direttive per i futuri concorsi previsti nel 2024.

La procedura non presenta limiti di età.

Con il nuovo accordo fra CEI e Ministero firmato a Gennaio , sono stati riconfermati i titoli di qualificazione professionale elencati nell’Intesa del 2012.

Innanzitutto, è necessario possedere uno dei seguenti titoli:

– Baccalaureato e licenza in teologia (con le sue varie specializzazioni);

– Attestato di compimento del corso di teologia in un seminario maggiore;

– Laurea magistrale in scienze religiose;

– Licenza in scienze bibliche o sacra scrittura;

– Licenza in scienze dell’educazione con specializzazione in educazione e religione;

– Laurea magistrale in scienze dell’educazione con specializzazione in pedagogia e didattica della religione e in catechetica e pastorale giovanile;

– Licenza in missiologia.

Ulteriori Requisiti:

– Certificazione dell’idoneità diocesana (diversa dall’idoneità all’insegnamento) rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano entro 90 giorni prima della presentazione della domanda;

– Per i precari: oltre al titolo di accesso e all’idoneità, è necessario aver svolto almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione;

Considerato come servizio utile per un anno scolastico: servizio di almeno 180 giorni o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino alla conclusione delle operazioni di scrutinio finale.

Entrambe le procedure dovrebbero essere per titoli ed esami.

La procedura del Concorso IRC ordinario prevede :

solo prova orale didattico-metodologica  semplificata

– Presenza dei docenti di religione di ruolo nelle commissioni;

– Estrazione della traccia oggetto della prova 24 ore prima della prova del candidato così da permettere in modo professionale la preparazione della lezione simulata;

– Ripartizione del punteggio in modo tale che al servizio sia assegnata la metà del totale.

Il concorso IRC straordinario, invece, dovrebbe prevedere l’espletamento di una prova orale e la valorizzazione dell’esperienza e della professionalità dei docenti, senza una soglia minima di idoneità per consentire lo scorrimento della graduatoria fino al suo totale esaurimento.

Saranno i bandi a definire quali titoli saranno valutabili e i relativi punteggi.

Cosa succede dopo il concorso?

Dopo la chiusura dei concorsi per insegnanti di Religione Cattolica, saranno formate due graduatorie distinte. Queste resteranno valide nel triennio successivo alla loro pubblicazione, proseguendo fino all’esaurimento dei candidati o fino all’annuncio di un successivo bando di concorso.

Come si partecipa?

Per poter inoltrare la domanda di partecipazione al Concorso Insegnanti Religione Cattolica, è necessario attendere l’uscita del bando. Inoltre, la domanda potrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica. Non  è possibile presentare  domanda di partecipazione alla procedura straordinaria o a quella ordfinaria  in più Regioni o in più diocesi. La scelta dovrà essere per una sola Regione e una sola diocesi.

Quando saranno pubblicati i bandi?

Originalmente previsto per il 31 dicembre 2021, il bando per il concorso ordinario di Religione Cattolica era stato posticipato prima al 31 dicembre 2022 e poi, con l’introduzione del decreto milleproroghe 2023, al 31 dicembre 2023.

Tuttavia, i concorsi sono slittati al 2024, per via del Decreto Proroghe, che ne ha prorogato l’uscita.  Saranno banditi contestualmente (lo stabilisce l’art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre2019, n.159, come sostituito dall’art.47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79 e, successivamente, modificato dall’art. 20, comma 6, lett. b), del decreto legge 22 giugno2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112).Chiaramente, una volta pubblicati i due bandi, le due procedure avranno un iter diversamente veloce: l’ordinario con la prova scritta e la prova orale selettivi avrà tempi lunghi, mentre la procedura straordinaria con la solo prova orale didattico-metodologica avrà un iter molto veloce. Chiunque partecipi alla procedura straordinaria potrà liberamente partecipare al concorso ordinario con la prova scritta selettiva e orale selettiva. Chiaramente tale opportunità dovrebbe essere colta da coloro che hanno un numero di anni di servizio poco numerosi.La procedura straordinaria riguarderà anche gli idr precari in servizio in diocesi che non hanno disponibilità di posti nella quota del 70%. Ricordiamo che la procedura straordinaria produrrà una graduatoria ad esaurimento pertanto tutti gli idr precari che parteciperanno e saranno graduati, prima o poi saranno chiamati in ruolo.

In base a quanto emerso durante l’incontro tra il Ministero e i sindacati, il primo bando in uscita sarà quello straordinario, riservato agli insegnanti di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado. Il bando è previsto per Febbraio 2024.

 

Le tipologie sono due:

 

il concorso ordinario per coloro che non hanno maturato il requisito dei 36 mesi di servizio;

la procedura straordinaria per coloro che hanno svolto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, almeno trentasei mesi di servizio anche non consecutivi nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali (art.47, comma 9, D.L. 36/2022, convertito in legge n.79del 29 giugno 2022).

Qual è la tipologia di prova per la procedura straordinaria?

Il comma 2 dell’art.1bis della legge 159/2019 prevede una sola prova orale didattico-metodologica, cioè una lezione simulata inserita ovviamente in una UDA. Non è previsto un punteggio minimo per il superamento della prova.

 

Quale validità avranno le graduatorie dei concorsi per docenti di Religione Cattolica 2024?

Le graduatorie delle procedure straordinarie saranno utilizzate fino a totale esaurimento. Invece quelle del concorso ordinario avranno valore solo triennale.

 

Il requisito dei 36 mesi per accedere alla procedura straordinaria sono da considerarsi quelli di effettivo servizio.

 

Per partecipare al concorso straordinario NON   sono validi i servizi prestati nella scuola privata come indicato nel  comma 2 dell’art.1bis della legge 159/2019

Il requisito dell’idoneità all’insegnamento di religione cattolica rimane una prerogativa peculiare dell’ordinario diocesano. Tale idoneità va rilasciata in occasione delle procedure di assunzione, ordinario e straordinario.

 

E’ possibile partecipare alla procedura straordinario con il solo diploma di scuola magistrale: in questo caso il candidato che partecipa con il solo diploma di scuola magistrale, conseguito entro l’a.s.2001/2002, viene individuato in graduatoria con apposita indicazione e la sua posizione è utile ai fini della nomina a tempo indeterminato solo nella scuola dell’infanzia.

 

 

 

 

 

Prova scritta: computer-based,. Durata: 100 minuti. Voto minimo: 70/100.

La prova scritta si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda.

50 quesiti a risposta multipla

40 quesiti su conoscenze e competenze in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico:

10 quesiti di ambito pedagogico

15 quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione

15 quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione

5 quesiti sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento

Peculiarità della  prova scritta :

Uguale  per tutte le classi di concorso e tipologie di posto all’interno della stessa procedura (infanzia/primaria o secondaria).

Non distingue tra posto comune e sostegno.

I quesiti sono somministrati in ordine casuale.

Non sono pubblicati in anticipo.

Prova orale

Diversa per ogni classe di concorso e tipologia di posto.

La prova orale (comprensiva della prova prativa, per quelle classi di concorso che la prevedono) si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda oppure, in caso di aggregazioni territoriali, nella regione individuata come responsabile della procedura.

Valuta la preparazione del candidato sulla specifica disciplina e le sue capacità di insegnamento

I posti messi a bando

Per la secondaria i candidati sono 437.351 per quasi 25mila posti.

Primaria posto comune: 55.346 candidati per 3.882 posti.

Infanzia posto comune: 43.640 candidati per 973 posti.

Per il sostegno:

su 14.627 posti di sostegno messi a concorso dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di I grado a livello nazionale ben 11.161 posti di sostegno non potranno essere assegnati per mancanza di candidati. L’incrocio della domanda e dell’offerta sulle singole Regioni evidenzia che :

Nelle Regioni del nord sono banditi 12.649 posti ma i candidati sono solo 1.756. Se anche tutti passeranno il concorso resteranno 10.893 posti vacanti .

Nel Mezzogiorno: I posti a concorso sono solo 632, mentre i candidati sono 23.150: il 97% dei candidati non potranno accedere al ruolo.

Nel dettaglio per ordine di scuola a livello nazionale :

Per la scuola dell’infanzia 583 dei 1.037 posti a concorso, pari al 56%, non potranno essere assegnati a causa del numero insufficiente di candidati nelle regioni coinvolte.

Per la scuola primaria 7.990 dei 9.348 posti a concorso, pari all’85%, non potranno essere assegnati a causa del numero insufficiente di candidati nelle regioni coinvolte.

Per la scuola secondaria di I grado, dove 2.588 dei 4.242 posti di sostegno a concorso, pari al 61%, non potranno essere assegnati a causa del numero insufficiente di candidati nelle regioni coinvolte.

Complessivamente, tra infanzia, primaria e secondaria di I grado, saranno coperti, al massimo, soltanto 3.466 dei 14.627 posti di sostegno a concorso, pari circa al 24%.

 

Si terranno a partire da lunedì 11 marzo le prove scritte dei concorsi ordinari per l’assunzione in ruolo dei docenti su posto comune e su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.

Le prove si terranno nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione e, sulla base del numero dei candidati, potranno svolgersi in più sessioni mattutine e pomeridiane.

 

11-12 marzo: prove relative alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria

13-19 marzo: prove per la scuola secondaria (5 giorni, sono esclusi sabato e domenica)

Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 8.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9.00 alle 10.40 e il turno pomeridiano dalle 14.30 alle 16.10.

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale

Il candidato, dal Portale Unico del reclutamento, potrà accedere tramite link all’area “Graduatorie” della Piattaforma “Concorsi e Procedure selettive” con le stesse modalità di accesso descritte all’articolo 10, comma 3, e visualizzare/salvare il documento relativo alla propria convocazione. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

 

Sindacato SNALS ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom.

 

Argomento: Assemblea provinciale SNALS Bari

Ora: 28 feb 2024 12:00 AM Roma

 

Entra Zoom Riunione

https://bit.ly/Assemblea280224

 

ID riunione: 837 7340 6714

Codice d’accesso: 2802

Entro e non oltre il 15 marzo p.v. per  il personale Docente ed ATA incaricato a tempo indeterminato, scade il termine di presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa (O.M. n. 55 del 13/02/1998).Le domande vanno presentate al dirigente scolastico della sede di servizio che le esaminerà , ne accerterà la compatibilità dell’orario prescelto dagli interessati e provvederanno all’inserimento nel PORTALE SIDI utilizzando il percorso: fascicolo personale Scuola → Personale Scuola → Personale Comparto Scuola→ Gestione Posizione di Stato → Acquisizione domanda e’ importante l’orario del part time che corrisponde alle ore richieste es.: 12/18- le ore richieste saranno 6 mentre quelle di effettivo servizio risulteranno 12.
Il personale Docente ed ATA avrà cura di segnalare, nell’allegata scheda se trattasi di una nuova
richiesta di lavoro a tempo parziale e/o modifica, oppure rientro a full time per consentire il
tempestivo aggiornamento dello stato matricolare del Personale Docente ed Ata nel sistema
informativo del M.I.U.R.
Le predette istanze saranno inoltrate, per il tramite delle istituzioni scolastiche e firmate dal
Dirigente Scolastico, entro il 25 marzo, all’indirizzo (solo ed esclusivamente) di p.e.:
parttime.aptba@gmail.com, specificando nell’oggetto RICHIESTA PART-TIME oppure
RICHIESTA RIENTRO A TEMPO PIENO, DOC/ATA, COGNOME NOME, ai fini degli
adempimenti consequenziali previsti dall’art. 5 dell’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 e dall’art. 3 della
citata O.M. n. 55/98.
Si ricorda, infine, che il contratto di rapporto di lavoro a tempo parziale ha durata
obbligatoria di due anni scolastici, ma che si intende prorogato automaticamente.
Tutte le istanze di part-time si intendono accolte nel limite massimo del 25%, della dotazione
organica provinciale del personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o
di ciascun ruolo per ogni singola classe di concorso, sul personale in servizio. Le richieste
dovranno essere trasmesse all’ Ufficio Scolastico Territoriale, solo se corredate dal parere
favorevole del Dirigente Scolastico (art. 73 DL 112/08 convertito in Legge 133 del 06 agosto
2008).
E’ competenza dell’ufficio scolastico territoriale redigere gli elenchi previsti dalla normativa vigente in materia e darne comunicazione, tramite il sito istituzionale www.uspbari.it, ai fini della tempestiva redazione e stipula del contratto di variazione del rapporto di lavoro con decorrenza 1 settembre 2024 da parte dei dirigenti scolastici .
I dirigenti Scolastici trasmetteranno i predetti contratti alla competente Ragioneria
Territo Rapporto di lavoro a tempo parziale per l’A.S. 2024/25 – Personale Docente ed
ATA incaricato a tempo indeterminato. Indicazioni operative del’usp Bari .
Entro e non oltre il 15 marzo p.v. il personale Docente ed ATA incaricato a tempo indeterminato, scade il termine di presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa (O.M. n. 55 del 13/02/1998).Le domande vanno presentate al dirigente scolastico della sede di servizio che le esaminerà , ne accerterà la compatibilità dell’orario prescelto dagli interessati e provvederanno all’inserimento nel PORTALE SIDI utilizzando il percorso: fascicolo personale Scuola → Personale Scuola → Personale Comparto Scuola→ Gestione Posizione di Stato → Acquisizione domanda e’ importante l’orario del part time che corrisponde alle ore richieste es.: 12/18- le ore richieste saranno 6 mentre quelle di effettivo servizio risulteranno 12.
Il personale Docente ed ATA avrà cura di segnalare, nell’allegata scheda se trattasi di una nuova
richiesta di lavoro a tempo parziale e/o modifica, oppure rientro a full time per consentire il
tempestivo aggiornamento dello stato matricolare del Personale Docente ed Ata nel sistema
informativo del M.I.U.R.
Le predette istanze saranno inoltrate, per il tramite delle istituzioni scolastiche e firmate dal
Dirigente Scolastico, entro il 25 marzo, all’indirizzo (solo ed esclusivamente) di p.e.:
parttime.aptba@gmail.com, specificando nell’oggetto RICHIESTA PART-TIME oppure
RICHIESTA RIENTRO A TEMPO PIENO, DOC/ATA, COGNOME NOME, ai fini degli
adempimenti consequenziali previsti dall’art. 5 dell’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 e dall’art. 3 della
citata O.M. n. 55/98.
Si ricorda, infine, che il contratto di rapporto di lavoro a tempo parziale ha durata
obbligatoria di due anni scolastici, ma che si intende prorogato automaticamente.
Tutte le istanze di part-time si intendono accolte nel limite massimo del 25%, della dotazione
organica provinciale del personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o
di ciascun ruolo per ogni singola classe di concorso, sul personale in servizio. Le richieste
dovranno essere trasmesse all’ Ufficio Scolastico Territoriale, solo se corredate dal parere
favorevole del Dirigente Scolastico (art. 73 DL 112/08 convertito in Legge 133 del 06 agosto
2008).
E’ competenza dell’ufficio scolastico territoriale redigere gli elenchi previsti dalla normativa vigente in materia e darne comunicazione, tramite il sito istituzionale www.uspbari.it, ai fini della tempestiva redazione e stipula del contratto di variazione del rapporto di lavoro con decorrenza 1 settembre 2024 da parte dei dirigenti scolastici .
I dirigenti Scolastici trasmetteranno i predetti contratti alla competente Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari, nonché all’ufficio scolastico territoriale all’indirizzo (solo ed
esclusivamente) parttime.aptba@gmail.com, specificando nell’oggetto CONTRATTO,
DOC/ATA, COGNOME NOME.
E’ importante ricordare che :
• il termine di scadenza del 15 marzo non è soggetto a proroga (le istanze prodotte
dopo tale data non saranno considerate, unica eccezione il personale scolastico che sarà
assunto dopo tale data).
• Entro la data del 25 marzo i Dirigenti Scolastici sono tenuti all’inoltro delle domande di part
time all’indirizzo (solo ed esclusivamente) parttime.aptba@gmail.com.
• il personale in assegnazione provvisoria in provincia di Bari, ma titolare in altra provincia,
dovrà inoltrare la richiesta di part-time all’UST della provincia di titolarità.
• Non è consentito il lavoro a tempo parziale tra due Amministrazioni Pubbliche
riale Rapporto di lavoro a tempo parziale per l’A.S. 2024/25 – Personale Docente ed
ATA incaricato a tempo indeterminato. Indicazioni operative del’usp Bari .
Entro e non oltre il 15 marzo p.v. il personale Docente ed ATA incaricato a tempo indeterminato, scade il termine di presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa (O.M. n. 55 del 13/02/1998).Le domande vanno presentate al dirigente scolastico della sede di servizio che le esaminerà , ne accerterà la compatibilità dell’orario prescelto dagli interessati e provvederanno all’inserimento nel PORTALE SIDI utilizzando il percorso: fascicolo personale Scuola → Personale Scuola → Personale Comparto Scuola→ Gestione Posizione di Stato → Acquisizione domanda e’ importante l’orario del part time che corrisponde alle ore richieste es.: 12/18- le ore richieste saranno 6 mentre quelle di effettivo servizio risulteranno 12.
Il personale Docente ed ATA avrà cura di segnalare, nell’allegata scheda se trattasi di una nuova
richiesta di lavoro a tempo parziale e/o modifica, oppure rientro a full time per consentire il
tempestivo aggiornamento dello stato matricolare del Personale Docente ed Ata nel sistema
informativo del M.I.U.R.
Le predette istanze saranno inoltrate, per il tramite delle istituzioni scolastiche e firmate dal
Dirigente Scolastico, entro il 25 marzo, all’indirizzo (solo ed esclusivamente) di p.e.:
parttime.aptba@gmail.com, specificando nell’oggetto RICHIESTA PART-TIME oppure
RICHIESTA RIENTRO A TEMPO PIENO, DOC/ATA, COGNOME NOME, ai fini degli
adempimenti consequenziali previsti dall’art. 5 dell’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 e dall’art. 3 della
citata O.M. n. 55/98.
Si ricorda, infine, che il contratto di rapporto di lavoro a tempo parziale ha durata
obbligatoria di due anni scolastici, ma che si intende prorogato automaticamente.
Tutte le istanze di part-time si intendono accolte nel limite massimo del 25%, della dotazione
organica provinciale del personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o
di ciascun ruolo per ogni singola classe di concorso, sul personale in servizio. Le richieste
dovranno essere trasmesse all’ Ufficio Scolastico Territoriale, solo se corredate dal parere
favorevole del Dirigente Scolastico (art. 73 DL 112/08 convertito in Legge 133 del 06 agosto
2008).
E’ competenza dell’ufficio scolastico territoriale redigere gli elenchi previsti dalla normativa vigente in materia e darne comunicazione, tramite il sito istituzionale www.uspbari.it, ai fini della tempestiva redazione e stipula del contratto di variazione del rapporto di lavoro con decorrenza 1 settembre 2024 da parte dei dirigenti scolastici .
I dirigenti Scolastici trasmetteranno i predetti contratti alla competente Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari, nonché all’ufficio scolastico territoriale all’indirizzo (solo ed
esclusivamente) parttime.aptba@gmail.com, specificando nell’oggetto CONTRATTO,
DOC/ATA, COGNOME NOME.
E’ importante ricordare che :
• il termine di scadenza del 15 marzo non è soggetto a proroga (le istanze prodotte
dopo tale data non saranno considerate, unica eccezione il personale scolastico che sarà
assunto dopo tale data).
• Entro la data del 25 marzo i Dirigenti Scolastici sono tenuti all’inoltro delle domande di part
time all’indirizzo (solo ed esclusivamente) parttime.aptba@gmail.com.
• il personale in assegnazione provvisoria in provincia di Bari, ma titolare in altra provincia,
dovrà inoltrare la richiesta di part-time all’UST della provincia di titolarità.
• Non è consentito il lavoro a tempo parziale tra due Amministrazioni Pubbliche
dello Stato di Bari, nonché all’ufficio scolastico territoriale all’indirizzo (solo ed
esclusivamente) parttime.aptba@gmail.com, specificando nell’oggetto CONTRATTO,
DOC/ATA, COGNOME NOME.
E’ importante ricordare che :
• il termine di scadenza del 15 marzo non è soggetto a proroga (le istanze prodotte
dopo tale data non saranno considerate, unica eccezione il personale scolastico che sarà
assunto dopo tale data).
• Entro la data del 25 marzo i Dirigenti Scolastici sono tenuti all’inoltro delle domande di part
time all’indirizzo (solo ed esclusivamente) parttime.aptba@gmail.com.
• il personale in assegnazione provvisoria in provincia di Bari, ma titolare in altra provincia,
dovrà inoltrare la richiesta di part-time all’UST della provincia di titolarità.
• Non è consentito il lavoro a tempo parziale tra due Amministrazioni Pubbliche

di seguito il testo del facsimile di domanda

MODELLO DI DOMANDA  – PART-TIME 2024/2025

(da inoltrare a parttime.aptba@gmail.com   per il tramite del Dirigente Scolastico)

 

    l    sottoscritt                                                                     nat      a                                   (prov.          ) il                               titolare presso                                                                                                               in  qualità  di                                                                             , classe di concorso _________incaricato a tempo indeterminato/ determinato a decorrere dal__________________  recapito telefonico presso il quale intende essere contattato:___________________________________,  e-mail___________________________________ai sensi degli articoli 39 e 58 del C.C.N.L. 29/11/2007 – Comparto Scuola – e dell’O.M. n. 446 del 22/7/1997,

CHIEDE

   □ LA TRASFORMAZIONE del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

□ LA MODIFICA del precedente orario di part-time e/o tipologia dell’orario di servizio;

   □ IL RIENTRO a tempo pieno del rapporto di lavoro

a decorrere dal 01 settembre 2024 secondo la seguente tipologia:

A – TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE                                           per n. ore                /             

(articolazione della prestazione del servizio su tutti i giorni lavorativi)

B – TEMPO PARZIALE VERTICALE                                                 per n. ore                 / _______

(articolazione della prestazione del servizio su non meno di tre giorni lavorativi)

C– TEMPO PARZIALE MISTO

(articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lett. A e B)

A tal fine dichiara:

  1. di avere l’anzianità complessiva di servizio: aa mm: gg:       ;
  2. di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza previsti dall’art.7 c. 4 del D.P.C.M. n. 117/88:
    1. portatore di handicap o invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
    2. persone a carico per le quali è riconosciuto l’assegno di accompagnamento di cui alla L.11/2/80, n. 18;
    3. familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico e grave debilitazione psicofisica;
    4. figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola d’obbligo;
    5. familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché genitori con figli minori in relazione al loro numero;
    6. aver superato i 60 anni di età ovvero aver compiuto 25 anni di effettivo servizio;
    7. esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall’Amministrazione di competenza.
    8. Il/la sottoscritt_ ha già usufruito del rapporto di lavoro a tempo parziale nei seguenti  ss.

 

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

    l    sottoscritto/a in caso di trasferimento o di passaggio di profilo si impegna a rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e a confermare la domanda di tempo parziale.

 

 

Data ______________                                                                                               Firma di autocertificazione

DPR 445/2000 -da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

 

Data                                                                          Firma                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

RISERVATO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA: assunta al protocollo della scuola

 

n.________ del___________/__/2024

 

 

 

Si dichiara che la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con la relativa tipologia e il relativo orario, è compatibile con l’organizzazione dell’orario di servizio scolastico.

 

  • Si esprime, pertanto, parere FAVOREVOLE alla trasformazione del rapporto di lavoro del/la richiedente da tempo pieno a tempo parziale

 

  • Si dichiara che la richiesta di modifica dell’attuale rapporto di lavoro a tempo parziale, con la relativa tipologia e il relativo orario, è compatibile con l’organizzazione dell’orario di servizio scolastico.

 

Si esprime, pertanto, parere FAVOREVOLE alla modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale del/la richiedente

 

 

 

Si esprime parere NON FAVOREVOLE alla trasformazione/modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale del/la richiedente per le seguenti ragioni:

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Data, ___/__/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(cognome nome)

 

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Informiamo gli iscritti che con  la nota del 14/02/2024 n. 0004871 l’USP Bari, comunica, al personale scolastico interessato, la possibilità di accedere alla domanda di pensione, tramite le seguenti modalità:

  1. Opzione donna;
  2. Pensione anticipata flessibile;
  3. Ape sociale.

 

NEL DETTAGLIO:

Il legislatore ha introdotto la facoltà di accedere a “opzione donna” in capo alle lavoratrici, che entro il 31 dicembre 2023 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104 oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.

Inoltre, il legislatore ha esteso – in via sperimentale – al 2024 il trattamento di “pensione anticipata flessibile” ( ex quota 103 ), prevedendo la facoltà di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento, nell’anno 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di almeno 41 anni. La norma prevede, altresì, che per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2024 il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo e in ogni caso “il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico”.

Il termine ultimo per la presentazione delle relative istanze di cessazione dal servizio, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico 2024/2024, è fissato al 28 febbraio 2024.

Le relative istanze dovranno essere presentate, tramite il sistema Polis, dal XX al 28 febbraio 2023 utilizzando le funzioni che saranno disponibili nell’ambito della sezione “Istanze Online” del sito.

Si invita la S.V. a prendere visione della circolare ministeriale allegata, con particolare riferimento ai passaggi da seguire ai fini della corretta presentazione della domanda.

Per quanto concerne, invece, “Ape sociale” è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2024, con innalzamento dell’età anagrafica minima prevista a 63 anni e 5 mesi, e sono state confermate le condizioni per l’accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose ovvero anche i “professori di scuola primaria, pre– primaria e professioni assimilate”.

Si precisa, infine, che le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione, e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2024 (cosiddetto 1° scrutinio 2024) potranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall’Inps dell’esito positivo dell’istruttoria a seguito dell’espletamento delle attività di monitoraggio della Conferenza di servizi per l’Ape sociale indetta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

– comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell’Inps la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.

Per ulteriori informazioni e fissare un appuntamento inviare una mail all’indirizzo info@snalsbari.it o dmpatronato@libero.it

La pubblicazione da parte del ministero del numero di candidati per posti di sostegno nei concorsi in via di svolgimento mette in evidenza che : su 14.627 posti di sostegno messi a concorso dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di I grado a livello nazionale ben 11.161 posti di sostegno non potranno essere assegnati per mancanza di candidati. L’incrocio della domanda e dell’offerta sulle singole Regioni evidenzia che :
Nelle Regioni del nord sono banditi 12.649 posti ma i candidati sono solo 1.756. Se anche tutti passeranno il concorso resteranno 10.893 posti vacanti .
Nel Mezzogiorno: I posti a concorso sono solo 632, mentre i candidati sono 23.150: il 97% dei candidati non potranno accedere al ruolo.
Nel dettaglio per ordine di scuola a livello nazionale :
Per la scuola dell’infanzia 583 dei 1.037 posti a concorso, pari al 56%, non potranno essere assegnati a causa del numero insufficiente di candidati nelle regioni coinvolte.
Per la scuola primaria 7.990 dei 9.348 posti a concorso, pari all’85%, non potranno essere assegnati a causa del numero insufficiente di candidati nelle regioni coinvolte.
Per la scuola secondaria di I grado, dove 2.588 dei 4.242 posti di sostegno a concorso, pari al 61%, non potranno essere assegnati a causa del numero insufficiente di candidati nelle regioni coinvolte.
Complessivamente, tra infanzia, primaria e secondaria di I grado, saranno coperti, al massimo, soltanto 3.466 dei 14.627 posti di sostegno a concorso, pari circa al 24%.
Questi cifre fanno emergere un dato importante, significativo e favorevole per chi aspira ad una supplenza nel sostegno poiché i posti non attribuiti col concorso saranno coperti con supplenze e non sono pochi .
A questo dato si aggiungono altri tre aspetti positivi :
la prossima apertura per l’inserimento o la conferma nelle graduatorie provinciali ( una scelta attenta di dove residuano più posti vacanti quando si sceglie la provincia dove inserirsi darà più possibilità di lavoro);
l’affermazione del ministro di nuove disposizioni per assicurare la continuità’ didattica anche ai docenti di sostegno precari;
la possibilità di inserirsi nelle graduatorie di sostegno anche in attesa del conseguimento del titolo ossia mentre si sta frequentando un TFA.
Come accedere al IX ciclo TFA che potrebbe anche essere l’ultimo?
C’è una preselettiva articolata su tre prove: questionario, prova scritta, prova orale
Prepararsi al meglio e per tempo è indispensabile. Essere guidati nello studio anche e per questo lo Snals Bari sempre al fianco dei propri iscritti organizza una serie di incontri pomeridiani di approfondimento. Per maggiori informazioni inviare mail a info@snalsbari.it sarà dato pronto riscontro.