Come si legge sul quotidiano Il Sole 24 ore, a partire dal 25 gennaio 2019 è possibile far ricorso al finanziamento di Intesa San Paolo che consente agli studenti di investire sul proprio futuro ed avere un sostegno economico nel corso degli studi.

Oltre 1,6 milioni di studenti italiani potranno chiedere il prestito. Durerà cinque anni e servirà per pagare i propri studi. Si chiama “per Merito”, ed è il finanziamento di Intesa Sanpaolo. Non servono garanzie personali o familiari, ma una sola condizione: essere in regola con gli studi. Lo studente dovrà sostenere almeno 20 crediti formativi a semestre. Tradotto: l’80% degli esami previsti nel piano ogni sei mesi. Il problema del prestito d’onore è anche capire quando restituirli, specie se dopo la laurea si fatica a trovare lavoro. La restituzione partirà da due anni dopo la laurea. Un periodo ponte in cui lo studente potrà trovare lavoro. E dopo 24 mesi potrà restituire la somma nell’arco di 15 anni con una rata mensile bassa e un tasso fisso concordato durante la sottoscrizione del prestito.

Anche gli studenti di enti di alta formazione post diploma come l’AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) o un master potranno accedere a “Per Merito”. E dal secondo trimestre 2019 sarà estesa la possibilità anche a chi frequenta gli ITS – Istituti Tecnici Superiori e altri enti formatori post diploma secondario, così come agli studenti che sono interessati a partecipare o estendere il periodo all’estero dell’Erasmus.

Il prestito può essere richiesto sul sito www.intesasanpaolo.com, sezione Giovani, offre una linea di credito fino a 5.000 euro l’anno per i fuori sede e 3.000 euro per chi studia in sede, fino a cinque anni, per coprire spese di studio, mobilità, residenza e periodi formativi all’estero. Per università all’estero, master o caratteristiche particolari del corso di studi si può arrivare fino a un massimo di 50.000 euro.

Il finanziamento ha un tasso fisso, più basso di quello previsto per i prestiti personali. Per soluzioni analoghe sul mercato, definito al momento della sottoscrizione della linea di credito, il tasso fisso, e pari oggi al 2%. Si paga solo il denaro che si utilizza. Il conto corrente usato per la linea di credito è gratuito, né sono previste spese accessorie. L’istruttoria è della massima semplicità e immediatezza. La linea di credito può essere usata in tutto o parzialmente, subito o nel tempo in base alle esigenze emerse durante gli studi.

Non ci sono vincoli di utilizzo: rette universitarie, PC, materiale scolastico, affitto per un alloggio per chi studia fuori sede o altro.

L’Istat certifica, nella Rilevazione 2017 che la laurea conviene in termini di tasso di occupazione (laureati 72% vs diplomati 63%). Conviene anche in termini di reddito medio: un adulto laureato guadagna il 55% più di uno senza titolo, il 39% più di un diplomato delle medie e il 25% più di un diplomato delle superiori. L’Italia è al penultimo posto in Europa per numero di laureati su cittadini fra 25 e 34 anni (27% vs Ue 38% e Ocse 44%).

Comunicato stampa

Pensioni. Confsal: “Bene Quota 100,  purché vada nella direzione  di riformare la legge Fornero”.

Roma, 25 feb. 2019 – La delegazione Confsal – guidata dal Vice segretario generale Bruno Mariani, con Vincenzo Di Biase ed Alfredo Mancini – ha partecipato insieme agli altri sindacati, al tavolo col Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon sul tema delle pensioni

In  quanto ai contenuti del provvedimento all’esame del parlamento  la Confsal   ha sollevato diverse  questioni, quali: rendere immediatamente  fruibile il Trattamento di fine rapporto, rendere permanenti “Opzione donna” e “Ape sociale”,  prevedere finestre per i lavori gravosi.

Alla luce dell’incontro odierno, il Segretario generale della Confsal Margiotta ha dichiarato: “Bene l’impegno del Governo a ripristinare le commissioni miste Ministero-parti sociali; prendiamo atto della disponibilità a recepire proposte emendative e siamo pronti a fornire il nostro contributo.  Sosteniamo, però, che,  occorre, al di là dei correttivi al decreto Quota 100, mettere mano a un’ampia riforma del sistema pensionistico, a una riscrittura della Legge Fornero,  rivedendo ad esempio il  coefficiente di trasformazione che è determinante per un  equo trattamento, e migliorando i requisiti di accesso alla pensione per le nuove generazioni.

Angelo Raffaele Margiotta

La nota Miur del 20 febbraio 2019 prot. n.4939 fornisce indicazioni circa le nuove regole contabili alle istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse derivanti da fondi comunitari (ovvero fondi a valere su FSC – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), per adeguare le proprie attività di acquisto di beni e servizi alle disposizioni del nuovo regolamento amministrativo-contabile (D.I. n. 129/2018).

Le modifiche rispetto asl precedente impianto normativo sono le seguenti:

  • la soglia entro cui il dirigente scolastico può ricorrere in autonomia all’affidamento diretto viene innalzata da € 2.000 a € 10.000;
  • viene eliminato l’obbligo per il dirigente scolastico di procedere alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate, qualora l’importo posto a base dell’acquisto di beni e servizi fosse superiore a € 2.000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d’istituto;
  • rimane ferma la possibilità di effettuare affidamenti diretti al di sopra di € 10.000 fino a € 40.000, con la precisazione che il Consiglio d’istituto deve preventivamente adottare una delibera che definisca i criteri ed i limiti di tali affidamenti.

Le istituzioni scolastiche ed educative che ancora non abbiano provveduto sono invitate ad adottare il prima possibile le delibere previste, al fine di adeguare la propria regolamentazione interna alla nuova disciplina. In attesa dell’adozione delle nuove delibere continueranno a trovare applicazione, in via transitoria, i provvedimenti regolatori del Consiglio d’istituto adottati sotto la vigenza del D.I. 44/2001.

Il termine per l’approvazione del programma annuale 2019 da parte del Consiglio d’istituto è stato prorogato al 15 marzo 2019.

Le risorse finanziarie relative ai progetti PON/FSC non ultimati nell’esercizio precedente sono confluite nell’avanzo di amministrazione. Al fine di consentire il loro immediato utilizzo è necessario procedere ad un’operazione di riporto nell’esercizio finanziario 2019.

Ciascuna Istituzione scolastica deve procedere alla corretta codificazione dei progetti in questione, al fine di garantire la rappresentazione omogenea dei fatti contabili ed il regolare andamento della separatezza di gestione da altri finanziamenti fino alla conclusione degli stessi.

La tabella allegata, Allegato1, alla nota MIUR n.4939 del 20.02.19 indica, per ogni progetto PON/FSC non ancora concluso la corrispondenza con la nuova classificazione per aggregati al terzo livello di destinazione da riportare nella scheda illustrativa finanziaria.

 

Con riferimento al TFA sostegno, il MIUR, come preannunciato nell’art.2 comma 2 del decreto n.92 del 08/02/2019 circa le “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”, ha emanato il successivo decreto con il quale autorizza le Università, che hanno validamente presentato la propria offerta formativa potenziale, ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione sul sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

I posti hanno un limite prefissato per ogni sede autorizzata di cui alla tabella A, parte integrante del decreto.

A ogni grado di istruzione sarà attribuito un relativo percorso.

Le prove di accesso (test preliminare, una o più prove scritte ovvero pratiche e prova orale) sono predisposte dagli atenei secondo l’art. 4 decreto 08/02/2019, n.92.

Le date di svolgimento dei test preliminari sono fissate nei giorni 28 e 29 marzo 2019, con le modalità di seguito indicate:

  • mattina del 28 marzo 2019 prove scuola dell’infanzia, pomeriggio del 28 marzo 2019 prove scuola primaria;
  • mattina del 29 marzo 2019 prove scuola secondaria I grado, pomeriggio del 29 marzo 2019 prove scuola secondaria II grado.

In deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali, entro il mese di febbraio 2020 e non più entro il 30 giugno dell’anno accademico di riferimento.

Infine, si suggerisce che, in relazione ai titoli di accesso al corso per il sostegno, la laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato debba essere coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso. In altre parole deve trattarsi di titolo idoneo all’insegnamento.

L’argomento è stato trattato anche nel precedente articolo al seguente link: https://www.snalsbari.it/corso-sostegno-decreto-miur-per-titoli-di-accesso-e-prova-di-selezione/

In allegato il decreto con la tabella A: DECRETO

La nota Miur del 18 febbraio 2019 n. 3380 chiarisce in maniera definitiva le novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 per l’attività di alternanza scuola lavoro prevista per le scuole secondarie di II grado dalla legge n. 107/2015, che viene rinominata “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.

Le modifiche sono contenute nei commi 784 e 787 dell’art. 1 della legge 2018/145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021)

Viene ridefinito per ogni tipologia di scuola l’ammontare minimo delle ore destinate ai percorsi in oggetto e precisamente:

  1. a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
  2. b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
  3. c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

La revisione delle ore minime dei percorsi permette alle istituzioni scolastiche in indirizzo, a partire dal corrente anno scolastico, di rimodulare la durata dei percorsi già progettati anche in un’ottica pluriennale, laddove, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, gli Organi Collegiali preposti alla programmazione didattica ne ravvedano la necessità.

La legge in esame prevede, inoltre, la definizione di Linee guida in merito ai suddetti percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, da emanare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Dette Linee guida, attualmente in fase di predisposizione da parte del Miur , troveranno applicazione a partire dal prossimo anno scolastico, per i progetti che avranno inizio, ovvero saranno in corso, a tale epoca.

L’Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato comunicherà le indicazioni relative alla breve relazione o all’elaborato multimediale che i candidati dovranno presentare al colloquio.

Per quanto concerne le risorse finanziarie, si precisa che in attuazione della predetta disposizione normativa (Legge di Bilancio 2019) occorre ridurre per ciascuna istituzione scolastica, in misura proporzionale alla revisione delle ore minime dei percorsi, la risorsa finanziaria comunicata in sede di assegnazione preventiva relativamente al periodo gennaio-agosto 2019 (nota Direzione generale per le risorse umane e finanziarie prot. 19270 del 28 settembre 2018).

Entro il corrente mese di Febbraio si provvederà a comunicare definitivamente le risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche per le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento per il periodo gennaio-agosto 2019, con effetto anche nei confronti dei soggetti terzi.

Riportiamo il comunicato del nostro Ufficio legale inerente le Azioni nn.: 16, 17, 18, 19, 20 e 27 del 2018 relative al concorso straordinario reclutamento personale docente scuola dell’infanzia e primaria:

 

 

Roma lì 18 febbraio 2019

 

 Oggetto: azioni nn.: 16, 17, 18, 19, 20 e 27 del 2018.

 

         Si comunicano i numeri di ruolo dei ricorsi presentati al Tar del Lazio avverso il bando del concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell´infanzia e primaria (pubblicato sulla G.U. n. 89 del 09.11.2018):

         Si ricorda che lo stato dei ricorsi è visualizzabile sul sito internet del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato all’indirizzo www.giustizia-amministrativa.it

         Per visualizzare lo stato dei ricorsi al TAR:

         cliccare su “Tribunali amministrativi regionali” della pagina principale del sito internet, cliccare su “Tar Lazio”, sede Roma, cliccare su “ricorsi” ed inserire anno e numero di ruolo.

         Cordiali saluti.

SNALS CONFSAL 

F.to Elvira Serafini

Nella mattinata del 19 febbraio 2019, il Segretario generale, Elvira Serafini ha rilasciato un’intervista a Radio Radicale, realizzata da Valeria Manieri, della durata di 13 min. circa, riguardante la Scuola e le riforme possibili:

  • cosa resta della riforma della buona scuola;
  • come costruire un sistema integrato tra territorio, scuola, politiche attive del lavoro.

Nel corso dell’intervista ha trattato i temi: Autonomia, Governo, Istruzione, Riforme, Scuola, Sindacato.

L’intervista è ascoltabile al link: https://www.radioradicale.it/scheda/566330

L’articolo 23 del decreto legge sul reddito di cittadinanza e pensioni prevede la possibilità per i dipendenti pubblici che accedono al pensionamento con quota 100 (62 anni e 38 anni di contribuzione) o con pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini) di presentare richiesta di finanziamento per percepire un anticipo sul TFS/TFR spettante, in ragione di € 30.000.

Tale richiesta andrà inoltrata alle banche e agli istituti finanziari che aderiranno ad un apposito accordo.

Ad oggi le modalità, i tassi d’interesse, i tempi di erogazione non sono conosciuti, in quanto le convenzioni dovranno essere stipulate entro 60 giorni dall’uscita del decreto.

L’articolo 23 stabilisce che il pagamento dell’indennità di fine servizio sia “corrisposta al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione stessa” secondo quanto stabilito dall’articolo 24 del Decreto Legge n. 201, del 6 dicembre 2011.

Poiché i requisiti a cui si fa riferimento sono, attualmente, 67 anni per la pensione di vecchiaia, 41 anni e 10 mesi (donne) o 42 anni e 10 mesi (uomini) per la pensione anticipata, molti sperano che si possa ottenere l’anticipo del TFS/TFR al raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità.

Purtroppo, i pensionandi potranno raggiungere solo il requisito dei 67 anni, a meno di ulteriori interventi normativi.

L’unica certezza è che sia coloro che usufruiranno di questo anticipo che quelli che non ne volessero usufruire, andando in pensione con quota 100, quindi pensione anticipata, percepiranno il pagamento del TFS/TFR alla decorrenza del raggiungimento dell’età pensionabile, 67 anni di età, con applicazione della tempistica dei 24 mesi (+3) di attesa per la prima quota lorda di € 50.000 euro e il differimento all’anno seguente la seconda e in alcuni casi la terza dopo un ulteriore anno dalla seconda

Verrà applicata la tempistica dei 24 mesi (+3) di attesa per la prima quota lorda di € 50.000 euro, il differimento della seconda quota all’anno seguente e, in alcuni casi, il differimento della terza dopo un ulteriore anno dalla seconda.

Poiché alcuni iscritti, allettati dalla possibilità di percepire anticipatamente i 30.000 euro, sembrano intenzionati a chiedere il pensionamento con quota 100, è stato preparato un prospetto riepilogativo.

Lo schema evidenzia la data in cui si percepirà il TFS (buonuscita) sia nel caso in cui si utilizzi quota 100 nel 2019, sia nel caso in cui si utilizzi il pensionamento anticipato secondo la legge Fornero.

Schema Pagamento TFS/TFR con pensionamento al 2019, quota 100, e pensione anticipata  alla maturazione legge Fornero.

Il prospetto che segue intende evidenziare la data in cui si percepirà il TFS (buonuscita) utilizzando il pensionamento con quota 100  e la data in cui si percepirà il TFS, rimanendo in servizio e andando in pensione anticipata secondo la legge Fornero, la stessa.

Differimento pagamento TFS/TFR

Pensionamento con quota 100 e pensione anticipata nel 2019 .

Bisognerà attendere i 67 anni

Ipotesi  pagamento con  pensionamento aspettando i requisiti per la pensione anticipata Legge Fornero per coloro che hanno

almeno 38 anni di contribuzione al 2019.

Età alla

data del pensiona

mento

Compi mento

67 anni

Pagamen

to prima quota dopo 24 mesi

Pagamento Seconda quota TFS/TFR

Contri buti al 31.12.

2019

Data in cui si sarebbe percepita la prima quota  TFS/TFR, tenuto conto dei 24 mesi dalla maturazione dei  41 anni e 10 mesi donna e 42 anni e 10 mesi uomo

Seconda quota

TFS/TFR dopo 1 anno

      Donna Uomo Donna Uomo

62 anni

2024 2026 2027 38 2023 2025 2024 2026 2026

2027

63 anni

2023 2025 2026 39 2022 2024 2023 2025 2025

2026

64 anni

2022 2024 2025 40 2021 2023 2022 2024 2024

2025

65 anni

2021 2023 2024 41 2020 2022 2021 2023 2023

2024

66 anni

2020 2022 2023 42 2020 2022

2022

A cura del referente pensionati snals ‐ Salvatore Di Battista  18.02.2019

 

Un appello dei sindacati scuola e del mondo dell’associazionismo per fermare la regionalizzazione del sistema di istruzione

I sindacati scuola e il mondo dell’associazionismo, con l’appello che di seguito si riporta, esprimono il loro più netto dissenso riguardo alla richiesta di ulteriori e particolari forme di autonomia in materia di istruzione avanzata dalle Regioni Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, a cui sono seguite quelle di altre regioni. Si tratta di un’ipotesi che pregiudica la tenuta unitaria del sistema nazionale in un contesto nel quale già esistono forti squilibri fra aree territoriali e regionali. I diritti dello stato sociale, sanciti nella Costituzione in materia di sanità, istruzione, lavoro, ambiente, salute, assistenza vanno garantiti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.

E’ un appello alla mobilitazione rivolto al mondo della scuola e alla società civile per fermare un disegno politico disgregatore dell’unità e della coesione sociale del Paese.

L’appello sarà oggetto di discussione in tutti i luoghi di lavoro e si definiranno anche modalità di raccolta delle adesioni per quanti, singoli o associazioni, intendessero sottoscriverlo.

Contro la regionalizzazione del sistema di istruzione

Come è noto, le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto hanno, tra l’altro, chiesto al Governo forme ulteriori e condizioni specifiche di autonomia in materia di istruzione e formazione.

L’obiettivo è quello di regionalizzare la scuola e l’intero sistema formativo tramite una vera e propria “secessione” delle Regioni più ricche, che porterà a un sistema scolastico con investimenti e qualità legati alla ricchezza del territorio. Si avranno, come conseguenza immediata, inquadramenti contrattuali del personale su base regionale; salari, forme di reclutamento e sistemi di valutazione disuguali; livelli ancor più differenziati di welfare studentesco e percorsi educativi diversificati. Di fatto viene meno il ruolo dello Stato come garante di unità nazionale, solidarietà e perequazione tra le diverse aree del Paese; ne consegue una forte diversificazione nella concreta esigibilità di diritti fondamentali.

La proposta avanzata dalle Regioni si basa sulle previsioni contenute nell’art. 116 della Costituzione, modificato dalla riforma del Titolo V approvata nel 2001, che consente a ciascuna Regione ordinaria di negoziare particolari e specifiche condizioni di autonomia. Fino ad oggi quelle disposizioni non erano mai state applicate, essendo peraltro già riconosciute alle Regioni potestà legislativa regionale esclusiva e concorrente in molte materie; ora invece, nelle richieste avanzate da Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, gli effetti dell’autonomia regionale ulteriormente rinforzata investono l’intero sistema dell’istruzione con conseguenze gravissime. Vengono meno principi supremi della Costituzione racchiusi nei valori inderogabili e non negoziabili contenuti nella prima parte della Carta costituzionale, che impegnano lo Stato ad assicurare un pari livello di formazione scolastica e di istruzione a tutti, con particolare attenzione alle aree territoriali con minori risorse disponibili e alle persone in condizioni di svantaggio economico e sociale.

La scuola non è un semplice servizio, ma una funzione primaria garantita dallo Stato a tutti i cittadini italiani, quali che siano la regione in cui risiedono, il loro reddito, la loro identità culturale e religiosa.

L’unitarietà culturale e politica del sistema di istruzione e ricerca è condizione irrinunciabile per garantire uguaglianza di opportunità alle nuove generazioni nell’accesso alla cultura, all’istruzione e alla formazione fino ai suoi più alti livelli.

Forte è la preoccupazione che l’intero percorso venga gestito con modalità che non consentono un’approfondita discussione di merito, dal momento che le Camere potrebbero essere chiamate non a discutere e a valutare, ma unicamente a pronunciarsi su ciò che le Regioni richiedenti e il Governo avranno precedentemente sottoscritto; tutto ciò con vincoli giuridici decennali.

Con l’introduzione dell’autonomia differenziata, che destruttura il modello configurato dalla Costituzione Repubblicana, si portano a compimento scelte politiche che più volte negli ultimi anni hanno indebolito le condizioni di vita delle persone e della società.

A nulla valgono le rassicurazioni circa il fatto che alcune Regioni richiedenti non avrebbero in termini finanziari niente di più di quello che oggi spende lo Stato per i servizi trasferiti. Quelle   Regioni insistono in realtà nel voler stabilire i trasferimenti di risorse sulla base della riduzione del cosiddetto “residuo fiscale”, cioè la differenza fra gettito fiscale complessivo dei contribuenti di una regione e restituzione in termini di spesa per i servizi pubblici.

Sarà quindi inevitabile l’aumento del divario tra nord e sud e tra i settori più deboli e indifesi della società e quelli più abbienti. In tale contesto, dunque, una scuola organizzata a livello regionale sulla base di specifiche disponibilità economiche, rappresenta una netta smentita di quanto sancito dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione a fondamento del principio di uguaglianza, cardine della nostra democrazia, e lede gravemente altri principi come quello della libertà di insegnamento.

La scuola della Repubblica, garante del pluralismo culturale e preposta a rimuovere ogni ostacolo economico e sociale è, e deve essere, a carico della fiscalità generale nazionale, semplicemente perché esprime e soddisfa l’interesse generale.

Un Paese che voglia innalzare il proprio livello d’istruzione generale deve unificare, anziché separare: unificare i percorsi didattici, soprattutto nella scuola dell’obbligo; garantire, incrementandola, l’offerta educativa e formativa e le possibilità di accesso all’istruzione fino ai suoi livelli più elevati; assicurare la qualità e la quantità dell’offerta di istruzione e formazione in tutto il Paese, senza distinzioni e gerarchie.

Regionalizzare la scuola e il sistema educativo e formativo significa prefigurare istituti e studenti di serie A e di serie B a seconda delle risorse del territorio; ignorare il principio delle pari opportunità culturali e sociali e sostituirlo con quello delle impari opportunità economiche; disarticolare il CCNL attraverso sperequazioni inaccettabili negli stipendi e negli orari dei lavoratori della scuola che operano nella stessa tipologia di istituzione scolastica, nelle condizioni di formazione e reclutamento dei docenti, nei sistemi di valutazione, trasformati in sistemi di controllo; subordinare l’organizzazione scolastica alle scelte politiche – prima ancora che economiche – di ogni singolo Consiglio regionale; condizionare localmente gli organi collegiali. Significa in sostanza frantumare il sistema educativo e formativo nazionale e la cultura stessa del Paese. Questa frammentazione sarà foriera di una disgregazione culturale e sociale che il nostro Paese non potrebbe assolutamente tollerare, pena la disarticolazione di un tessuto già fragile, fin troppo segnato da storie ed esperienze non di rado contrastanti e divisive.

Per questo lanciamo il nostro appello ad un generale e forte impegno civile e culturale, affinché si fermi il pericoloso processo intrapreso e si avvii immediatamente una confronto con tutti i soggetti istituzionali e sociali.

Di fronte ai pericoli della strada intrapresa, intendiamo mobilitarci, a partire dal mondo della scuola, perché si apra un grande dibattito in Parlamento e nel Paese, che coinvolga i soggetti di rappresentanza politica e sociale e tutti i cittadini, come si richiede per una materia di tale importanza per la vita delle persone e dell’intera comunità nazionale.

Contrastare la regionalizzazione dell’istruzione in difesa del principio supremo dell’uguaglianza e dell’unità della Repubblica è un compito primario di tutte le forze politiche, sindacali e associative che rendono vivo e vitale il tessuto democratico del Paese.

Roma, 14 febbraio 2019

ADERISCI!

#RestiamoUniti

 

Promotori :

Sindacati: Flc CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, Gilda Unams, SNALS Confsal, Cobas, Unicobas Scuola e Università.

Associazioni: Associazione Nazionale Scuola per la Repubblica, AIMC, CIDI, MCE, UCIIM, IRASE, IRSEF IRFED, Proteo Fare Sapere, Associazione Docenti Art. 33, CESP, Associazione Unicorno-L’altra Scuola, Link, Lip scuola, Manifesto dei 500, Rete degli studenti medi, Rete della conoscenza, Unione degli Studenti, Uds, Udu.

 

 

 

Entro il 15 marzo 2019 devono essere prodotte, da parte del personale di ruolo interessato, le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’a.s. 2019/20.

L’Amministrazione scolastica può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale per il personale docente ed ATA, sia all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati.

I limiti massimi di accoglimento delle richieste è del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.

Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.

Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l’unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.

Con ordinanza del Miur, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro in part time, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno.

In particolare, con la stessa ordinanza, sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.

In base alla norma vigente, a fronte di un’istanza del lavoratore interessato, l’amministrazione non ha un obbligo di accoglimento, né la trasformazione avviene in maniera automatica. Infatti, la disposizione prevede che la trasformazione “può” essere concessa entro 60 giorni dalla domanda.

La legge fa riferimento a particolari condizioni ostative alla trasformazione, essendo state tipizzate ex ante le cause che precludono l’accoglimento della domanda.

Pertanto, in presenza del posto nel contingente e in mancanza di tali condizioni preclusive [che riguardano il perseguimento dell’interesse istituzionale e il buon funzionamento dell’amministrazione] il dipendente è titolare di un interesse tutelato alla trasformazione del rapporto, ferma restando la valutazione da parte dell’amministrazione relativamente alla congruità del regime orario e alla collocazione temporale della prestazione lavorativa proposti.