Le allarmanti notizie, che la discordanza tra il calcolo solare applicato dai Provveditorati agli Studi e il calcolo effettuato, come anno commerciale, dall’INPS, per il personale della scuola avrebbe comportato una perdita di circa 200 giorni nella vita lavorativa, sono state chiarite in un comunicato dell’INPS del 12 luglio c.a..

L’INPS, ha tenuto a precisare che la diversità di calcolo adattata può comportare esclusivamente limitate differenze relative ai periodi pre-ruolo, computo, riscatto e ricongiunzioni, riconosciuti con provvedimenti del MIUR.

Si chiarisce che il passaggio dell’attività di certificazione, garantendo la piena certezza del diritto, assicura la coerenza tra diritto verificato in anticipo e diritto in sede di liquidazione della pensione, superando il problema dei disallineamenti. Come riportato nel messaggio n. 1894 del 5.5.2017, occorre considerare che esistono provvedimenti di computo, ricongiunzione ecc..ecc.., emessi dalle Amministrazioni statali che nella valutazione del periodo utilizzano criteri diversi da quelli dell’Istituto. Può accadere, pertanto, che in alcuni provvedimenti emessi dalle Amministrazioni statali venga riconosciuto un periodo, che quando viene inserito dall’operatore INPS, supera la capienza di giorni consentita, in quanto il periodo riconosciuto è superiore alla sua collocazione temporale. In tal caso, se il provvedimento non è ancora diventato definitivo, l’Amministrazione che lo ha emesso dovrà correggerlo facendo riferimento all’anno commerciale di 360 giorni. In presenza di un provvedimento divenuto definitivo, l’operatore INPS, se esiste capienza, forzerà il sistema in passweb riconoscendo quanto computato dall’Amministrazione statale. Qualora la capienza non fosse sufficiente, inserirà gli ulteriori periodi come maggiorazioni a quantità fissa che saranno utili sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

In Allegato il Comunicato_stampa_INPS-12luglio2018 e il Messaggio_1894_INPS.

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Dopo l’incontro con i sindacati sui vaccini dei giorni scorsi il Miur ha comunicato che si terranno una serie di confronti tecnici tesi a garantire un regolare inizio dell’anno scolastico e affrontare i temi generali e propri del mondo scuola.

Le parti torneranno ad incontrarsi la prossima volta  il 29 agosto alle ore 10.00.

L’o.d.g. ha i seguenti punti:

  • avvio anno scolastico 2018/2019
  • legge di bilancio 2019

Nel corso dei succitati incontri  non si potrà fare a meno di  parlare anche del rinnovo contrattuale, considerando  che:

  • il CCNL 2016-18 scade il 31/12/2018
  • i sindacati hanno già inviato formale disdetta all’Aran come previsto all’articolo 2, comma 4, del Contratto il 28 giugno u.s.
  • per il rinnovo del CCNL sono necessarie le risorse per mantenere gli aumenti stipendiali ottenuti servono risorse che devono essere inserite  nella legge di Bilancio 2019.

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20924/2018 ha deciso che il diritto al riscatto della laurea decade dopo 10 anni dall’invio della domanda amministrativa.

Il contenzioso ha dato ragione all’INPS nei confronti di un lavoratore che aveva presentato il ricorso a 26 anni dalla domanda originaria.

Ai sensi dell’art. 47 D.P.R n. 639/1970 sulla revisione degli ordinamenti pensionistici la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso

dell’INPS nei confronti di un amministrato che chiedeva si desse corso alla pratica di riscatto della laurea ben 26 anni dopo la domanda amministrativa.

Il Tribunale di Roma si era già espresso in maniera negativa per il lavoratore, che aveva presentato ricorso  e in appello  la Corte di Roma  aveva condannato l’Inps a comunicare all’appellante l’ammontare della riserva matematica in relazione alla domanda di riscatto del 29.1.1983 e ad assegnargli il termine per l’adempimento.”

L’INPS è ricorsa in Cassazione ritenendo che il termine di decadenza di 10 anni sia applicabile in quanto il riscatto di laurea è una prestazione previdenziale.

La Corte ha dato ragione all’INPS, ribadendo che “E’, quindi, evidente che nel caso di specie si è verificata la suddetta decadenza, dal momento che, a fronte della domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea del 29.1.1983, che non era stata poi definita, l’assicurato propose il ricorso per l’accertamento di tale diritto in sede giurisdizionale solo in data 3.2.2009, cioè notevolmente dopo la scadenza del termine di prescrizione  di dieci anni previsto dal citato art. 47 del D.P.R n. 639/70.”

Pertanto, è utile sapere che nel momento in cui si avvia la domanda di ricostruzione carriera, si hanno poi dieci anni di tempo per l’avvio della pratica, decorsi i quali – stabilisce la Cassazione – il diritto decade.

 

 

 

In attesa che  il Miur pubblichi l’annuale circolare per regolare l’attribuzione delle supplenze, anche se il Regolamento principale risale al 2007, dovrebbe contenere alcune importanti novità:

1^ La legge 107/2015, aveva introdotto (comma 131) il divieto di attribuire supplenze su posti vacanti e disponibili (quelle al 31/08) al personale sia docente che ATA che avesse già svolto 36 mesi di  servizio su tale tipologia di posto.

Con la nuova disposizione il divieto è stato eliminato.

 2^ I diplomati magistrale sono in attesa delle sentenze di merito al ricorso proposto per l’inserimento in Gae. Considerato che le sentenze di merito probabilmente saranno negative e arriveranno nel corso dell’anno scolastico 2018/19, il Decreto Dignità ha introdotto delle misure per garantire la continuità didattica:

  • l’esecuzione delle sentenze avverrà entro 120 giorni dalla notifica.
  • diplomati magistrale assunti in ruolo con riserva: dopo l’esecuzione delle sentenze, il loro contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019; 
  • diplomati magistrale con supplenza annuale (al 31/08): dopo l’esecuzione delle sentenze,  il loro contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019.

Per i contratti già stipulati al 30 giugno 2019  si presuppone potranno essere mantenuti per garantire la continuità didattica.

Il docente ammesso al 3° FIT da graduatoria di merito regionale del concorso 2016 avrà una supplenza annuale, ossia sarà ancora un supplente sia dal punto di vista normativo che economico.

Lo stipendio sarà quello di una supplenza al 31 agosto e rientra nella fascia 0-8, poiché ai precari il Miur non riconosce gli scatti di anzianità.

Il nuovo Contratto ha introdotto le seguenti novità per il settore  delle supplenze:

1^ Non potranno più essere conferiti contratti “fino all’avente diritto”, quindi le supplenze dovranno avere una data certa di termine.

2^ Le supplenze nel sostegno saranno  numerose anche per il prossimo anno  scolastico.

Gli U.S.R. stanno infatti assegnando i posti in deroga alle varie province, sui quali saranno stipulati contratti al 30 giugno. Nella provincia di Bari i posti in deroga  saranno 1556 circa. Per quanto riguarda l’attribuzione della supplenza all’insegnante precario dell’anno precedente, la possibile soluzione per realizzarla non è stata ancora trovata.

 3^ È on-line da qualche mese su NoiPa il nuovo self service “Contratti scuola a tempo determinato” che permette  al personale della scuola con contratti a tempo determinato di monitorare sempre autonomamente  la propria situazione amministrativa ed economica il che vuol dire  controllare i diversi stati dei propri contratti e la rata stipendiale, di verificare gli ordini di pagamento e le dichiarazioni TFR inviate a INPS. Sono quattro le funzioni del servizio:

  • Consultazione Contratti;
  • Consultazione Rata , che consente di visualizzare l’elenco delle rate stipendiali (emesse o da emettere);
  • Consultazione Ordini di Pagamento , che consente di visualizzare l’elenco degli ordini di pagamento, fornendo per ciascun  il dettaglio delle voci di cui è composto;
  • Consultazione TFR , che consente di monitorare lo stato di lavorazione delle dichiarazioni  TFR inviate a INPS.

Il pagamento delle supplenze al 30 giugno o 31 agosto avviene mensilmente in concomitanza con quello dei colleghi di ruolo, con esigibilità il 23 del mese. Per le supplenze temporanee NoiPA invece effettua due emissioni speciali ogni mese, una entro il 18 ed un’altra a fine mese in concomitanza con l’emissione ordinaria. Dall’emissione speciale  poi entro 10 giorni lavorativi arriva  l’accredito nella modalità indicata alla segreteria.

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha incontrato oggi al MIUR le Organizzazioni Sindacali rappresentative della dirigenza scolastica

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA

Scuola, Ministro Bussetti incontra i Sindacati

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha incontrato oggi al MIUR le Organizzazioni Sindacali rappresentative della dirigenza scolastica.

Durante la riunione è stato affrontato il tema degli obblighi vaccinali, con specifico ed esclusivo riferimento agli adempimenti a carico dell’Amministrazione scolastica. Il MIUR ha chiarito che eventuali responsabilità connesse ad autocertificazioni non veritiere ricadono esclusivamente sugli autori delle stesse e non sulla dirigenza scolastica.

Il Ministro Bussetti ha garantito e auspicato un confronto costruttivo e costante con le Organizzazioni Sindacali. L’incontro si è svolto in un clima di reciproca collaborazione e ha rappresentato il primo di una serie di confronti tecnici che ci saranno a partire dalla prossima settimana, sia per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, sia per affrontare i temi più generali e specifici del mondo della scuola.

Roma, 23 agosto 2018

 

 Comunicato definitivo_

dd 479 _ 24_5_2017

l’autonomia scolastica per il successo formativo

Il Miur ha pubblicato il dossier “L’Autonomia Scolastica per il Successo Formativo”,

frutto del lavoro del gruppo  istituito con il Decreto Dipartimentale 24/05/2017.

Il dossier mostra  la possibilità di utilizzare scelte strategiche e  organizzative che

permettono  di progettare curricoli inclusivi per personalizzare i percorsi di apprendimento,

e valorizzare  le potenzialità degli studenti, ponendo la valutazione come

una principale  leva per innescare il cambiamento.

E’ un metodo   di lavoro che le istituzioni scolastiche autonome

possono seguire per migliorare i processi di inclusione,

nel pieno rispetto  della normativa vigente

 

Si può sistemare la propria posizione anche dopo il 1° gennaio 2019

 L’INPS ha fornito un chiarimento in merito alla prescrizione dei contributi pensionistici

dovuti alle Gestioni pubbliche, confluite nell’INPS.

L’articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n.335 ha ridotto

il termine di prescrizione  dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni

pubbliche da 10 a 5 anni.

Nella circolare INPS n. 169 del 15 novembre 2017, che ha prorogato i termini

di prescrizione dei contributi al 31/12/2018, inizialmente fissati al 31

dicembre 2017, sono anche fornite istruzioni in merito alla verifica del

proprio “estratto conto INPS/INPDAP”, per controllare

se sia aggiornato con tutti i contributi previdenziali versati.

Adesso l’Inps chiarisce che la posizione assicurativa potrà essere

sistemata anche dopo il 1/1/ 2019.

Ciò che cambierà, a partire dalla 1/1/2019, sarà che l’Amministrazione-

datrice di lavoro- non avrà più la possibilità di regolarizzare i versamenti

mancanti, cosa possibile sino al 31 dicembre 2018 ma dovrà  sostenere

l’onere del trattamento di quiescenza, riferito a periodi di servizio per i quali è

intervenuta la prescrizione.

I dipendenti, pertanto, potranno chiedere la variazione della propria posizione

assicurativa anche dopo il 31 dicembre 2018

La prescrizione dei contributi non influirà sulla pensione,  poichè per i

contributi prescritti,provvederà l’amministrazione.

Si ricordi che per verificare la propria posizione assicurativa, si deve

visionare il proprio estratto conto contributivo accedendo  all’area

riservata (MyINPS) con le proprie credenziali (codice fiscale, PIN o SPID),

Area prestazioni e servizi/Fascicolo previdenziale del cittadino/

Posizione assicurativa/Estratto conto.

In caso di contributi mancanti, si deve segnalare, con domanda on-line RVPA

(richiesta variazione posizione assicurativa), eventuale contribuzione

mancante o anomalie nella propria posizione previdenziale.

Per l’istanza RVPA non è fissato alcune termine perentorio.

L’Estratto conto  riporta i dati anagrafici del lavoratore e, riassunti in una tabella:

– i versamenti previdenziali suddivisi in:periodo di riferimento,

-tipologia di contributi (da lavoro dipendente, artigiano, commerciate, servizio militare ecc.);

-contributi utili espressi in giorni, settimane o mesi, sia per il calcolo della pensione che per

il raggiungimento del diritto;

-retribuzione o reddito;

-riferimenti del datore di lavoro;

-eventuali note riportate alla fine dell’Estratto.