Premessa
Mediante l’accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022 e con l’Ordinanza ministeriale è stato previsto
quanto segue:
– introduzione della preferenza di SEDE intesa come Istituzione scolastica indicata puntualmente;
– introduzione delle deroghe di cui all’art.34, comma 8, del CCNL 2019/2021 sui vincoli ai trasferimenti
previsti;
– allargamento ulteriore del concetto di caregiver che ricomprende non solo i disabili gravi e quelli con
invalidità personale superiore ai 2/3 ma anche le situazioni tutelate dall’art.2, commi 2 e 3, della Legge
118/1971 (soggetti con disabilità di almeno 1/3);
– uniformità dei vincoli previsti dall’art.58 del D.L.73/2021 nei confronti di coloro che ottengono un
trasferimento interprovinciale;
– abilitazioni ex D.M. n. 255 del 22/12/2023: con la pubblicazione del decreto l’abilitazione per una delle
classi di concorso oggetto di accorpamento consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata
(coloro che hanno conseguito l’abilitazione con gli ultimi concorsi nelle classi di concorso coinvolte si
considerano abilitati anche per l’ulteriore classe di concorso accorpata).
o Per le operazioni di mobilità per il 2024/25
1) per quanto riguarda i vincoli:
• si applicano ai docenti che abbiano ottenuta la mobilità per gli anni 2022/23 e 2023/24:
– su preferenza puntuale di SEDE (istituzione scolastica) in qualunque fase dei movimenti;
– su preferenza con codice di distretto sub comunale nella prima fase dei movimenti;
– su preferenza con codice di distretto sub comunale da sostegno a posto comune e viceversa nel
medesimo comune;
– su preferenza con codice di distretto sub comunale nelle operazioni di passaggio nel medesimo
comune;
Pertanto il vincolo derivante da mobilità interprovinciale ottenuta nel 22/23 o nel 23/24 con preferenza di
Comune, Distretto o Provincia viene eliminato poiché con questo accordo il vincolo scatterà solo per le
preferenze puntuali di sede anche nel movimento interprovinciale.
• non possono partecipare alla mobilità 2024/25:

– I docenti assunti su sostegno da GPS I fascia con contratto a tempo determinato 23/24
finalizzato alla successiva trasformazione in contratto a tempo indeterminato;
– I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art.59, comma 9-bis
(contingente 2023/24), D.L.73/2021 assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2023/24
nonchè quelli assunti a tempo determinato 23/24.
2) per quanto riguarda le deroghe a tutti i vincoli provinciali ed interprovinciali per tutti i docenti e
Dsga valgono le seguenti condizioni:
– Genitori con figli minori di 12 anni;
– Personale in situazione di handicap grave o che svolge assistenza a persona con handicap grave;
– docenti che utilizzano il congedo ex art. 42 D.Lgs 151/01 (congedo straordinario biennale riservato
ai conviventi del disabile);
– docenti che siano coniuge o figlio di persona affetta da patologie di cui al D.L. 118/1971 art. 2,
comma 1, terzo e quarto periodo (invalidità superiore 1/3)
▪ Chi può presentare domanda:
– i docenti assunti in ruolo entro il 2022/2023 che non abbiano ottenuto movimento con preferenza
puntuale nel biennio precedente oppure, in caso di movimento ottenuto su preferenza puntuale, rientrino
nelle deroghe previste dal comma 3-bis dell’art.2 del CCNI;
– i docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2023/24 che rientrano in una delle deroghe previste
comma 3-bis dell’art.2 del CCNI;
– i docenti che per l’anno scolastico 2023/24 hanno ottenuto trasferimento interprovinciale (su preferenza
sintetica);
– i docenti che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale, anche su preferenza puntuale, che siano
beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII nel caso in cui
abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale per il quale vale la
precedenza;
– i docenti trasferiti d’ufficio;
– i docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art.59, comma 9-bis D.L.73/2021 assunti a
tempo indeterminato nell’a.s.2022/23;
– i docenti di sostegno di cui all’art.5-ter del D.L.228/21 assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2023/24 con
retrodatazione giuridica a.s.2022/23.

ACCORDO DI INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CCNI 2022-2025
(sottoscritto in data 21 febbraio 2024 riguarda l’integrazione del contratto per il solo anno scolastico
2024/2025)
> Le principali novità introdotte con l’accordo:
1) per la mobilità interprovinciale, il vincolo scatterà solo nel caso della scelta puntuale di scuola, non per
l’indicazione di comuni o distretti;
2) deroghe al vincolo triennale di mobilità in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 34, comma 8, del
CCNL ISTRUZIONE E RICERCA 2019/2021, in base al quale è garantita la partecipazione alle procedure di
mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver, con la
persona con disabilità da assistere.
• In merito al punto 2) è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo
svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo e di personale
inquadrato nell’area dei DSGA:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
nell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia
l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il
raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che
rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei
soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30
marzo 1971, n.118.

> Alcuni Focus:
o Sono mutilati o invalidi civili i soggetti:
– affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici
per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e
funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo
o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della
loro età.
> Le medesime disposizioni di deroga al blocco sulla sede sono garantite ai DSGA nominati da
procedura concorsuale.
– I docenti soggetti al vincolo che in forza delle deroghe sono ammessi alle operazioni di mobilità, all’atto
della compilazione della domanda, riceveranno un avvertimento dal sistema. Detto avviso servirà ad
informare che la domanda verrà accettata solo nel caso in cui sia certificato il diritto derivante da una delle
predette deroghe previste dal CCNI. Pertanto le istanze dei predetti soggetti devono essere corredate
dalle dichiarazioni predisposte dal MIM , allegato G (dichiarazione docenti beneficiari deroghe) e allegato
G Ata (DSGA) (dichiarazione DSGA beneficiari deroghe), oltre alla relativa certificazione.
Ordinanza Ministeriale sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA
per l’anno scolastico 2024/25
> Le principali novità introdotte con l’O.M.
• Equiparazione della parte dell’unione civile
In tutte le parti del CCNI sulla mobilità 2022/2025 in cui viene citato il coniuge le medesime disposizioni si
intendono estese anche alla parte dell’unione civile e al convivente di fatto ai sensi dell’art.1, commi 36 e
37 della Legge 76/2016.
• Richiesta puntuale di sede si intende la richiesta puntuale di scuola
Art. 1, c. 2: Si precisa che per richiesta puntuale di sede, di cui al primo periodo del presente comma, si
intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica, come da articolo 9, comma 2, lett. a), della presente
ordinanza.
• Vincolo ex art. 13, c. 5, d.lgs. 59/2017 ora vigente, e a chi si applica
Art. 1, c. 4: Ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59, sostituito dall’art. 44, comma 1, lettera g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dell’art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, come da ultimo sostituito dall’art. 5, comma 20, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e

secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a
decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, permangono presso
l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso,
per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. Il vincolo triennale di cui al presente comma non si
applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle
istanze per la partecipazione al relativo concorso.
• Vincolo dei docenti assunti a t.d. ex art. 5, c. 10, del dl 44/2023
Art. 1, c. 5: I docenti assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 5, comma 10, del decreto-legge 23aprile
2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, non partecipano alle operazioni
di mobilità per l’a.s. 2024/2025.
• Docenti della procedura straordinaria ex art. 59 c. 4, D.L. 73/2021 e di sostegno di cui all’art. 5 ter
d.l. 228/2001 assunti a t.i. nell’a.s. 2023/2024 con decorrenza giuridica dall’a.s. 2022/2023 non
hanno il vincolo
Art. 1, c. 6: I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021,
ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la
legge 25 febbraio 2022 n. 15, che sono stati assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24 con
decorrenza giuridica dall’a.s. 2022/23, non sono assoggettati al vincolo triennale di cui all’art. 13, comma 5,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
• I docenti della procedura ex art. 59, c. 9-bis, dl 73/2021 assunti a t.i. nell’a.s. 2023/2024 hanno il
vincolo. Nel triennio si conta anche l’a.s. svolto a t.d.
Art. 1, c. 7 I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L.
73/2021, assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24, sono assoggettati al vincolo di permanenza
triennale di cui al precedente comma 4. Nel triennio di permanenza si computa l’anno scolastico in cui il
servizio è stato prestato con contratto a tempo determinato.
> Il contenuto dell’Accordo di integrazione e modifiche al CCNI 2022 del 21/02/2024
viene riportato nell’O.M.
Art. 1, c. 9 : Ai sensi dell’articolo 2, comma 3-bis, del CCNI 2022, e dell’art. 34, comma 9-bis, del CCNI 2022,
come introdotti dall’Accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022 sottoscritto in data 21 febbraio 2024,
in deroga a quanto previsto nei commi 2, 4, 7 e 8 del presente articolo, nonché nel primo periodo del
comma 5 del successivo art. 24, è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo
svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo e di personale
inquadrato nell’area dei DSGA:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31
dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari,
qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non
oltre il raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5
febbraio 1992, n. 104;

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che
rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei
soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo
1971, n.118.
> Abrogazione per i neo immessi in ruolo della presentazione di domanda di mobilità per ottenere
la sede definitiva da cui decorre il vincolo triennale.
Art. 1, c. 10: A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59 non trova applicazione l’articolo 2, comma 7, del CCNI 2022.
▪ Sedi indisponibili per le operazioni di mobilità a.s. 2024/25 in caso di contrazione di organico a
livello di istituzione scolastica o di provincia
Art. 1, c. 11: Con riguardo alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità di cui all’articolo 8 del CCNI
2022, sono altresì indisponibili per le operazioni di mobilità a.s. 2024/25:
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente in possesso del titolo di
specializzazione, destinati all’immissione in ruolo del personale docente assunto a seguito della
procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la
Legge 23 luglio 2021 n. 106, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s. 2022/23 o avendolo
differito, lo ha ripetuto nell’a.s. 2023/24 ai sensi dell’art. 59, comma 8, decreto-legge n. 73/2021;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, i posti di sostegno per il personale docente in possesso del titolo di specializzazione, destinati
all’immissione in ruolo del personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui
all’art. 59, comma 4 del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106,
prorogata dall’art. 5 ter del D.L.228/2021 che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s.
2022/23 o avendolo differito, lo ha ripetuto nell’a.s. 2023/24 ai sensi dell’art. 59, comma 8, decretolegge n. 73/2021;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, le cattedre destinate al personale docente da assumersi a tempo indeterminato con
decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024, all’esito della procedura concorsuale

straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23
luglio 2021 n. 106, e non conferite a tempo determinato nell’a.s. 2022/23;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, le cattedre destinate al personale docente da assumersi a tempo indeterminato all’esito
della procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021,
convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s.
2022/23 o avendolo differito, lo ha ripetuto nell’a.s. 2023/24;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, i posti di sostegno destinati al personale docente da assumersi a tempo indeterminato con
decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024, all’esito della procedura straordinaria di cui
all’art. 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge n. 44/2023, convertito con la Legge 21 giugno 2023 n. 74;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, i posti destinati al personale docente da assumersi a tempo indeterminato all’esito della
procedura straordinaria di cui all’art. 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge n. 44/2023, convertito con
la Legge 21 giugno 2023 n. 74, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s. 2023/24 o
avendolo differito, è tenuto a svolgerlo nell’a.s. 2024/25;
> Precisazioni in merito alla precedenza di coloro che assistono un parente disabile grave dopo
l’eliminazione del referente unico ex art. 3 del d.lgs. 105/2022
Art. 1, c. 12: L’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l’art. 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell’assistenza. Pertanto,
ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 1, punto IV, e dall’art. 40, comma 1, punto IV, del
CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza,
si precisa quanto segue:
– qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave
perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i
genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, appartenenti al personale docente o ATA, in grado di prestare
assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità
giudiziaria competente, esercita tale tutela;
– successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge o alla parte dell’unione
civile o al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76
purché in quest’ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica e,
limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase
dei trasferimenti, viene riconosciuta la precedenza ai figli, appartenenti al personale docente o ATA,
che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
– si precisa che ai figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità la precedenza
viene riconosciuta unicamente in presenza della seguente condizione: aver chiesto di fruire
periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno 1 dei 3 giorni
di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42
comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 2, e dall’art. 40, comma 2, del CCNI
2022, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza, tutti

i figli di genitore disabile in situazione di gravità e tutti i fratelli e le sorelle di soggetto disabile in situazione
di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo del presente comma non sono
inseriti nella graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
》 Si ribadisce che ai fini del calcolo del punteggio relativo all’anzianità di servizio continuano ad
applicarsi le regole delle tabelle allegate al CCNI pertanto l’anno scolastico è considerato come
intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni ovvero se il servizio è stato prestato
ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni compresi gli scrutini finali
Art. 3, c. 16: Ai fini del computo dell’anzianità di servizio dei docenti di cui alle tabelle di valutazione allegate
al CCNI 2022, continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di
ruolo prestato a decorrere 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di
almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine
delle operazioni di scrutinio finale di cui all’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, così come
testualmente indicato nelle sopracitate tabelle di valutazione.
》 Viene esplicitato il contenuto dell’Accordo di integrazioni e modifiche e che gli interessati devono
allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione
legittimante le certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità
Art. 4, c. 27: Le categorie di docenti e di DSGA di cui al superiore articolo 1, comma 9, devono allegare la
dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, di trovarsi in una
delle seguenti condizioni:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età
del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento
della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che
rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei
soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio del soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo
1971, n.118.

> Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma, gli interessati devono allegare, in modo
analogo a quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, la documentazione/certificazione
comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative
all’invalidità e/o alla disabilità).
> Informativa esiti delle operazioni di mobilità/Privacy
Art. 7, c. 3: Nel rispetto degli obblighi d’informazione nelle relazioni sindacali, sarà cura
dell’Amministrazione comunicare alle organizzazioni sindacali gli esiti analitici delle operazioni di mobilità
nelle date previste dalla presente ordinanza per la pubblicazione dei movimenti. Le organizzazioni sindacali
tratteranno i predetti dati osservando la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.
> Passaggio di ruolo in applicazione del D.M. 22 dicembre 2023, n.255
Art. 14, c. 3: Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o
delle idoneità previste dal contratto sulla mobilità CCNI 2022 e che abbia superato il periodo di prova nel
ruolo di appartenenza. L’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del
decreto del Ministro dell’istruzione del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del
22 dicembre 2023, n.255, consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata.
> Passaggio di ruolo in applicazione delle procedure di cui ai D.D. 21 aprile 2020 n.499 e 23 aprile
2020 n.510.
Art. 14, c. 5: possono chiedere il passaggio di ruolo anche gli abilitati a seguito del superamento delle
procedure di cui ai D.D. 21 aprile 2020 n.499 e 23 aprile 2020 n.510 (procedura straordinaria per titoli ed
esami anno 2020).
> Ex LSU del concorso nazionale entrati di ruolo il 1/12/2023 in rapporto part-time
Art. 24, c. 4: Non partecipa alle operazioni di mobilità volontaria e/o d’ufficio il personale di cui ai
precedenti commi 2 e 3 immesso in ruolo a tempo parziale.
> DSGA soggetto al vincolo di permanenza dettato dall’art. 35 comma 5 bis del D.lgs. 165/01 e
deroghe
Art. 24, c. 5: Il personale DSGA è soggetto al vincolo di permanenza dettato dall’art. 35 comma 5 bis del
D.lgs. 165/01 e pertanto non partecipa alle procedure di mobilità volontaria per un triennio dall’immissione
in ruolo. In caso di sopravvenuta indisponibilità della sede di prima destinazione, detto personale può
scegliere, nell’ambito della provincia di assegnazione, una diversa sede tra le sedi vacanti e gli anni svolti
nella sede di nuova assegnazione si cumulano con quelli svolti nella precedente sede. In attuazione
dell’articolo 34, comma 8, del CCNL e dell’articolo 34, comma 9-bis, del CCNI, ai DSGA che si trovino in una
delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 9, della presente ordinanza, è garantita la partecipazione alle
procedure di mobilità.

Domanda docenti

 

Presentazione domande mobilità (docenti di tutti i gradi di istruzione): dal 26 febbraio al 16 marzo 2024

Comunicazione al SIDI dei posti disponibili: il termine ultimo è il 18 aprile 2024

Comunicazione al SIDI delle domande di mobilità: il termine ultimo è il 23 aprile 2024

Pubblicazione movimenti (docenti di tutti i gradi di istruzione): 17 maggio 2024

Modalità

Le domande volontarie di trasferimento e passaggio, da parte del personale docente (e anche ATA), si presentano tramite Istanze Online (i docenti dichiarati soprannumerari, oltre i suddetti termini di presentazione delle istanze, presentano le domande utilizzando i moduli messi a disposizione dal MIM nell’apposita sezione del sito, da inviare digitalmente).

I docenti, che intendono chiedere sia il trasferimento che il passaggio di ruolo/cattedra (ai passaggi dedicheremo un apposito articolo), presentano una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti (nel caso di passaggio per la scuola secondaria, infatti, è possibile chiedere il passaggio per più classi di concorso), fermo restando che il passaggio può essere chiesto per un solo ruolo (o per la scuola dell’infanzia o per la scuola primaria o per la secondaria di primo grado ovvero per la secondaria di secondo grado).

Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso di quanto dichiarato nel modulo domanda, documentazione da allegare all’istanza online.

La mobilità  si articola in tre fasi:

I fase: Trasferimenti all’interno del comune;

II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale (passaggio di cattedra/ruolo) Ai trasferimenti interprovinciali 25% dei posti e 25% ai passaggi di cattedra/ruolo

I docenti, che presentano domanda per partecipare alla fase interprovinciale (la terza), possono  esprimere nella stessa (domanda) preferenze relative a una o più province.

Preferenze

Le preferenze esprimibili nelle domande di mobilità sono in totale quindici e possono essere indifferentemente le seguenti:

  1. a) sede/istituzione scolastica (preferenza puntuale);
  2. b) distretto (preferenza sintetica);
  3. c) comune (preferenza sintetica);
  4. d) provincia (preferenza sintetica).

E’ possibile, dunque, esprimere tutte scuole oppure scuole e comuni oppure scuole, comuni e distretti o ancora comuni e province … Il solo limite è quello per cui le preferenze possono essere al massimo quindici.

 

In caso di preferenza sintetica:

 

– l’aspirante può essere assegnato (in caso sia soddisfatto nel movimento) in una qualsiasi scuola compresa nel distretto, nel comune o nella provincia. Nello specifico, è assegnato nella prima scuola con cattedra/posto disponibile (all’interno del distretto, comune o provincia), secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche; qualora la prima scuola sia stata richiesta con preferenza puntuale da un altro docente anche con punteggio inferiore, la stessa è assegnata a tale docente, mentre all’aspirante che ha espresso la preferenza sintetica sarà assegnata un’altra istituzione scolastica (questo perché, sebbene abbia un punteggio superiore, con la preferenza sintetica si chiedono indifferentemente tutte le scuole in essa presenti). Quanto detto, soltanto se nella preferenza sintetica in questione vi sia più di una disponibilità. Viceversa, ossia nel caso in cui vi sia una sola disponibilità (la scuola indicata puntualmente dall’aspirante con un punteggio inferiore), questa è assegnata al docente con maggior punteggio, anche se ha espresso la preferenza sintetica;

– possono essere scelte  le seguenti preferenze:

istruzione degli adulti (che comprende: corsi serali degli istituti di secondo grado; centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti);

sezioni carcerarie ove esprimibili;

sezioni ospedaliere;

licei europei.

Riguardo sempre alle preferenze, nello specifico quelle sintetiche comprendenti comuni isolani,  nell’OM leggiamo qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l’ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura “isole della provincia”;chi intende chiedere tutti i comuni isolani della provincia, può farlo indicando lo specifico distretto.

In tal modo, dunque, si dà la possibilità di esprimere preferenze relative a distretti graditi per i comuni, che ne fanno parte, esclusi quelli (comuni) isolani.

 

Chi può presentare domanda

La domanda di mobilità può essere presentata da tutti i docenti che non hanno vincolo triennale di permanenza (tutti i docenti assunti nel 2022 sono liberi da vincoli) nella sede di assunzione  o che si trovano nelle condizioni previste dall’Integrazione del 21 febbraio:

  1. a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
  2. b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  3. c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

  1. d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”

I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, che sono stati assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24 con decorrenza giuridica dall’a.s. 2022/23 non hanno vincolo triennale.

Sono stati “svincolati” i docenti che negli anni precedenti hanno ottenuto trasferimento interprovinciale su preferenza sintetica (fermo restando che chi ha avuto trasferimento su scuola potrebbe averne diritto per figlio entro i 12 anni, caregivers, disabilità)

 

Chi non può presentare la domanda

1) Il docente che, nel 2022/23 o nel 2023/24, nel ha ottenuto la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo, a meno che non rientri in uno dei casi previsti dall’Integrazione del 21 febbraio. Si specifica che sede = istituzione scolastica.

N.B. Il vincolo triennale non si applica:

  1. a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni previste dal suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
  2. b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

 

2) Docenti Neoassunti dal 2023/24 in scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a meno che non rientrino in uno dei casi previsti dall’Integrazione e modifica del 21 febbraio (figlio minore di 12 anni, caregivers, disabilità)

 

N.B. Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

3) docenti destinatari di nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo, da GPS sostegno oppure da concorso straordinario bis.

Confermata la tabella titoli del CCNI 2022/245.

l’anno scolastico sarà ancora valutato come intero se sono stati svolti 180 giorni di servizio o servizio è

prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni compreso gli scrutini finali (non si tiene conto cioè delle modifiche inserite nel Decreto Infrazioni).

 

NOVITA’ Classi di concorso accorpate

In base al Decreto n. 255 del 22 dicembre 2023  l’abilitazione già conseguita per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento consente il passaggio di cattedra/ruolo sull’altra classe di concorso accorpata.

Ecco  di seguito quali sono le classi di concorso accorpate

 

A-01 e A-17: fusione di Arte e Disegno con Storia dell’arte diventa A-01 Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado

A-12 e A-22: unione delle Discipline letterarie con Italiano, Storia e Geografia diventa A-12 Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado

A-24 e A-25: integrazione delle Lingue e culture straniere con l’Inglese o seconda lingua comunitaria diventa A-22 Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado

A-29 e A-30: aggregazione di Musica nei diversi gradi di istruzione secondaria diventa A-30 Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado

A-48 e A-49: combinazione delle Scienze motorie e sportive diventa A048 Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado

A070 e A072 diventa A-70 Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia

A-7 e A-3 diventa A-71 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia

 

Referente unico

L’Ordinanza ha recepito la modifica introdotta dal Decreto legislativo 105/2022, che ha eliminato il concetto di “referente unico” nell’assistenza a soggetto con disabilità.

Pertanto la precedenza sarà assicurata a ciascuno dei soggetti beneficiari della norma, e questo dovrà avvenire anche nella graduatoria interna di istituto

Si informano  tutti i docenti laureati, della scuola dell’infanzia e della primaria, che c’è una grande opportunità per ottenere l’abilitazione e quindi predisporre la domanda di passaggio per insegnare nella scuola secondaria grazie al percorso formativo dei 30 CFU che si possono ottenere, on line, con le Università telematiche con  convenzionate con lo Snals . In settimana sarà possibile iscriversi poiché avremo la modulistica. Tutti coloro che sono interessati possono recarsi in sede provinciale oppure presso le sedi territoriali o anche inviare una mail a info@snalsbari.it Approfittatene ed un forte in bocca al lupo.

 

Il 9 gennaio, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Matteo Zuppi, e il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, hanno firmato l’intesa relativa al concorso ordinario per la copertura del 30% dei posti per l’insegnamento della Religione Cattolica vacanti, previsto dall’articolo 1-bis della Legge 20 dicembre 2019, n. 159. Il nuovo accordo sostituisce integralmente l’intesa del 14 dicembre 2020.

La Legge 159/2019 prevede l’apertura di un nuovo concorso IRC ordinario per l’assunzione di personale nel ruolo di docente di Religione Cattolica. Il Decreto PNRR 2 convertito in Legge ha modificato, poi, il provvedimento prevedendo anche una procedura concorsuale straordinaria per reclutare insegnanti di Religione, riservata ai docenti con almeno 36 mesi di servizio.

Entrambe le procedure serviranno a coprire il 100% dei posti vacanti e disponibili (6.428 in totale) per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi. In base a quanto stabilito dalle misure per la scuola del Decreto PA bis, questi saranno coperti nella quota del 30% tramite il concorso IRC ordinario e del 70% tramite il concorso IRC straordinario.

Il nuovo concorso per insegnanti di Religione Cattolica segna una tappa importante per il mondo scolastico  si terrà a vent’anni dalla prima, e finora unica, procedura bandita nel febbraio 2004 in attuazione della legge 186/03, che istituiva i ruoli per l’insegnamento della Religione Cattolica.

La procedura concorsuale sarà bandita nel rispetto dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell’Intesa tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sottoscritta il 28 giugno 2012, cui è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175;

I titoli di qualificazione professionale per partecipare al concorso sono quelli indicati al punto 4 dell’Intesa del 28 giugno 2012, rilasciati da Facoltà e Istituti elencati dal Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 70 del 24 luglio 2020;

Tra i requisiti è prevista la certificazione dell’idoneità diocesana all’insegnamento della religione cattolica di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente, nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Il concorso si articolerà  in una prova scritta e una orale, e accerterà  la preparazione dei candidati con riferimento alle materie ed alle competenze indicate dalla normativa vigente . L’articolazione, il punteggio ed i criteri delle prove concorsuali e della valutazione dei titoli sono determinate dal bando di concorso, tenendo presente che tutti i candidati sono già in possesso dell’idoneità diocesana, che è condizione per l’insegnamento della Religione Cattolica.

I posti disponibili riguarderanno sia la scuola dell’infanzia e primaria che la scuola secondaria di primo e secondo grado; tuttavia, non sono note  le modalità di scelta tra i gradi di istruzione ed è necessario attendere i bandi per maggiori informazioni in merito.

Dopo un incontro avvenuto il 17 febbraio con i rappresentanti dei sindacati scolastici, sono state delineate le direttive per i futuri concorsi previsti nel 2024.

La procedura non presenta limiti di età.

Con il nuovo accordo fra CEI e Ministero firmato a Gennaio , sono stati riconfermati i titoli di qualificazione professionale elencati nell’Intesa del 2012.

Innanzitutto, è necessario possedere uno dei seguenti titoli:

– Baccalaureato e licenza in teologia (con le sue varie specializzazioni);

– Attestato di compimento del corso di teologia in un seminario maggiore;

– Laurea magistrale in scienze religiose;

– Licenza in scienze bibliche o sacra scrittura;

– Licenza in scienze dell’educazione con specializzazione in educazione e religione;

– Laurea magistrale in scienze dell’educazione con specializzazione in pedagogia e didattica della religione e in catechetica e pastorale giovanile;

– Licenza in missiologia.

Ulteriori Requisiti:

– Certificazione dell’idoneità diocesana (diversa dall’idoneità all’insegnamento) rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano entro 90 giorni prima della presentazione della domanda;

– Per i precari: oltre al titolo di accesso e all’idoneità, è necessario aver svolto almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione;

Considerato come servizio utile per un anno scolastico: servizio di almeno 180 giorni o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino alla conclusione delle operazioni di scrutinio finale.

Entrambe le procedure dovrebbero essere per titoli ed esami.

La procedura del Concorso IRC ordinario prevede :

solo prova orale didattico-metodologica  semplificata

– Presenza dei docenti di religione di ruolo nelle commissioni;

– Estrazione della traccia oggetto della prova 24 ore prima della prova del candidato così da permettere in modo professionale la preparazione della lezione simulata;

– Ripartizione del punteggio in modo tale che al servizio sia assegnata la metà del totale.

Il concorso IRC straordinario, invece, dovrebbe prevedere l’espletamento di una prova orale e la valorizzazione dell’esperienza e della professionalità dei docenti, senza una soglia minima di idoneità per consentire lo scorrimento della graduatoria fino al suo totale esaurimento.

Saranno i bandi a definire quali titoli saranno valutabili e i relativi punteggi.

Cosa succede dopo il concorso?

Dopo la chiusura dei concorsi per insegnanti di Religione Cattolica, saranno formate due graduatorie distinte. Queste resteranno valide nel triennio successivo alla loro pubblicazione, proseguendo fino all’esaurimento dei candidati o fino all’annuncio di un successivo bando di concorso.

Come si partecipa?

Per poter inoltrare la domanda di partecipazione al Concorso Insegnanti Religione Cattolica, è necessario attendere l’uscita del bando. Inoltre, la domanda potrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica. Non  è possibile presentare  domanda di partecipazione alla procedura straordinaria o a quella ordfinaria  in più Regioni o in più diocesi. La scelta dovrà essere per una sola Regione e una sola diocesi.

Quando saranno pubblicati i bandi?

Originalmente previsto per il 31 dicembre 2021, il bando per il concorso ordinario di Religione Cattolica era stato posticipato prima al 31 dicembre 2022 e poi, con l’introduzione del decreto milleproroghe 2023, al 31 dicembre 2023.

Tuttavia, i concorsi sono slittati al 2024, per via del Decreto Proroghe, che ne ha prorogato l’uscita.  Saranno banditi contestualmente (lo stabilisce l’art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre2019, n.159, come sostituito dall’art.47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79 e, successivamente, modificato dall’art. 20, comma 6, lett. b), del decreto legge 22 giugno2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112).Chiaramente, una volta pubblicati i due bandi, le due procedure avranno un iter diversamente veloce: l’ordinario con la prova scritta e la prova orale selettivi avrà tempi lunghi, mentre la procedura straordinaria con la solo prova orale didattico-metodologica avrà un iter molto veloce. Chiunque partecipi alla procedura straordinaria potrà liberamente partecipare al concorso ordinario con la prova scritta selettiva e orale selettiva. Chiaramente tale opportunità dovrebbe essere colta da coloro che hanno un numero di anni di servizio poco numerosi.La procedura straordinaria riguarderà anche gli idr precari in servizio in diocesi che non hanno disponibilità di posti nella quota del 70%. Ricordiamo che la procedura straordinaria produrrà una graduatoria ad esaurimento pertanto tutti gli idr precari che parteciperanno e saranno graduati, prima o poi saranno chiamati in ruolo.

In base a quanto emerso durante l’incontro tra il Ministero e i sindacati, il primo bando in uscita sarà quello straordinario, riservato agli insegnanti di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado. Il bando è previsto per Febbraio 2024.

 

Le tipologie sono due:

 

il concorso ordinario per coloro che non hanno maturato il requisito dei 36 mesi di servizio;

la procedura straordinaria per coloro che hanno svolto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, almeno trentasei mesi di servizio anche non consecutivi nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali (art.47, comma 9, D.L. 36/2022, convertito in legge n.79del 29 giugno 2022).

Qual è la tipologia di prova per la procedura straordinaria?

Il comma 2 dell’art.1bis della legge 159/2019 prevede una sola prova orale didattico-metodologica, cioè una lezione simulata inserita ovviamente in una UDA. Non è previsto un punteggio minimo per il superamento della prova.

 

Quale validità avranno le graduatorie dei concorsi per docenti di Religione Cattolica 2024?

Le graduatorie delle procedure straordinarie saranno utilizzate fino a totale esaurimento. Invece quelle del concorso ordinario avranno valore solo triennale.

 

Il requisito dei 36 mesi per accedere alla procedura straordinaria sono da considerarsi quelli di effettivo servizio.

 

Per partecipare al concorso straordinario NON   sono validi i servizi prestati nella scuola privata come indicato nel  comma 2 dell’art.1bis della legge 159/2019

Il requisito dell’idoneità all’insegnamento di religione cattolica rimane una prerogativa peculiare dell’ordinario diocesano. Tale idoneità va rilasciata in occasione delle procedure di assunzione, ordinario e straordinario.

 

E’ possibile partecipare alla procedura straordinario con il solo diploma di scuola magistrale: in questo caso il candidato che partecipa con il solo diploma di scuola magistrale, conseguito entro l’a.s.2001/2002, viene individuato in graduatoria con apposita indicazione e la sua posizione è utile ai fini della nomina a tempo indeterminato solo nella scuola dell’infanzia.

 

 

 

 

 

Prova scritta: computer-based,. Durata: 100 minuti. Voto minimo: 70/100.

La prova scritta si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda.

50 quesiti a risposta multipla

40 quesiti su conoscenze e competenze in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico:

10 quesiti di ambito pedagogico

15 quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione

15 quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione

5 quesiti sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento

Peculiarità della  prova scritta :

Uguale  per tutte le classi di concorso e tipologie di posto all’interno della stessa procedura (infanzia/primaria o secondaria).

Non distingue tra posto comune e sostegno.

I quesiti sono somministrati in ordine casuale.

Non sono pubblicati in anticipo.

Prova orale

Diversa per ogni classe di concorso e tipologia di posto.

La prova orale (comprensiva della prova prativa, per quelle classi di concorso che la prevedono) si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda oppure, in caso di aggregazioni territoriali, nella regione individuata come responsabile della procedura.

Valuta la preparazione del candidato sulla specifica disciplina e le sue capacità di insegnamento

I posti messi a bando

Per la secondaria i candidati sono 437.351 per quasi 25mila posti.

Primaria posto comune: 55.346 candidati per 3.882 posti.

Infanzia posto comune: 43.640 candidati per 973 posti.

Per il sostegno:

su 14.627 posti di sostegno messi a concorso dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di I grado a livello nazionale ben 11.161 posti di sostegno non potranno essere assegnati per mancanza di candidati. L’incrocio della domanda e dell’offerta sulle singole Regioni evidenzia che :

Nelle Regioni del nord sono banditi 12.649 posti ma i candidati sono solo 1.756. Se anche tutti passeranno il concorso resteranno 10.893 posti vacanti .

Nel Mezzogiorno: I posti a concorso sono solo 632, mentre i candidati sono 23.150: il 97% dei candidati non potranno accedere al ruolo.

Nel dettaglio per ordine di scuola a livello nazionale :

Per la scuola dell’infanzia 583 dei 1.037 posti a concorso, pari al 56%, non potranno essere assegnati a causa del numero insufficiente di candidati nelle regioni coinvolte.

Per la scuola primaria 7.990 dei 9.348 posti a concorso, pari all’85%, non potranno essere assegnati a causa del numero insufficiente di candidati nelle regioni coinvolte.

Per la scuola secondaria di I grado, dove 2.588 dei 4.242 posti di sostegno a concorso, pari al 61%, non potranno essere assegnati a causa del numero insufficiente di candidati nelle regioni coinvolte.

Complessivamente, tra infanzia, primaria e secondaria di I grado, saranno coperti, al massimo, soltanto 3.466 dei 14.627 posti di sostegno a concorso, pari circa al 24%.

 

Si terranno a partire da lunedì 11 marzo le prove scritte dei concorsi ordinari per l’assunzione in ruolo dei docenti su posto comune e su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.

Le prove si terranno nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione e, sulla base del numero dei candidati, potranno svolgersi in più sessioni mattutine e pomeridiane.

 

11-12 marzo: prove relative alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria

13-19 marzo: prove per la scuola secondaria (5 giorni, sono esclusi sabato e domenica)

Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 8.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9.00 alle 10.40 e il turno pomeridiano dalle 14.30 alle 16.10.

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale

Il candidato, dal Portale Unico del reclutamento, potrà accedere tramite link all’area “Graduatorie” della Piattaforma “Concorsi e Procedure selettive” con le stesse modalità di accesso descritte all’articolo 10, comma 3, e visualizzare/salvare il documento relativo alla propria convocazione. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

 

Sindacato SNALS ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom.

 

Argomento: Assemblea provinciale SNALS Bari

Ora: 28 feb 2024 12:00 AM Roma

 

Entra Zoom Riunione

https://bit.ly/Assemblea280224

 

ID riunione: 837 7340 6714

Codice d’accesso: 2802

Entro e non oltre il 15 marzo p.v. per  il personale Docente ed ATA incaricato a tempo indeterminato, scade il termine di presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa (O.M. n. 55 del 13/02/1998).Le domande vanno presentate al dirigente scolastico della sede di servizio che le esaminerà , ne accerterà la compatibilità dell’orario prescelto dagli interessati e provvederanno all’inserimento nel PORTALE SIDI utilizzando il percorso: fascicolo personale Scuola → Personale Scuola → Personale Comparto Scuola→ Gestione Posizione di Stato → Acquisizione domanda e’ importante l’orario del part time che corrisponde alle ore richieste es.: 12/18- le ore richieste saranno 6 mentre quelle di effettivo servizio risulteranno 12.
Il personale Docente ed ATA avrà cura di segnalare, nell’allegata scheda se trattasi di una nuova
richiesta di lavoro a tempo parziale e/o modifica, oppure rientro a full time per consentire il
tempestivo aggiornamento dello stato matricolare del Personale Docente ed Ata nel sistema
informativo del M.I.U.R.
Le predette istanze saranno inoltrate, per il tramite delle istituzioni scolastiche e firmate dal
Dirigente Scolastico, entro il 25 marzo, all’indirizzo (solo ed esclusivamente) di p.e.:
parttime.aptba@gmail.com, specificando nell’oggetto RICHIESTA PART-TIME oppure
RICHIESTA RIENTRO A TEMPO PIENO, DOC/ATA, COGNOME NOME, ai fini degli
adempimenti consequenziali previsti dall’art. 5 dell’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 e dall’art. 3 della
citata O.M. n. 55/98.
Si ricorda, infine, che il contratto di rapporto di lavoro a tempo parziale ha durata
obbligatoria di due anni scolastici, ma che si intende prorogato automaticamente.
Tutte le istanze di part-time si intendono accolte nel limite massimo del 25%, della dotazione
organica provinciale del personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o
di ciascun ruolo per ogni singola classe di concorso, sul personale in servizio. Le richieste
dovranno essere trasmesse all’ Ufficio Scolastico Territoriale, solo se corredate dal parere
favorevole del Dirigente Scolastico (art. 73 DL 112/08 convertito in Legge 133 del 06 agosto
2008).
E’ competenza dell’ufficio scolastico territoriale redigere gli elenchi previsti dalla normativa vigente in materia e darne comunicazione, tramite il sito istituzionale www.uspbari.it, ai fini della tempestiva redazione e stipula del contratto di variazione del rapporto di lavoro con decorrenza 1 settembre 2024 da parte dei dirigenti scolastici .
I dirigenti Scolastici trasmetteranno i predetti contratti alla competente Ragioneria
Territo Rapporto di lavoro a tempo parziale per l’A.S. 2024/25 – Personale Docente ed
ATA incaricato a tempo indeterminato. Indicazioni operative del’usp Bari .
Entro e non oltre il 15 marzo p.v. il personale Docente ed ATA incaricato a tempo indeterminato, scade il termine di presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa (O.M. n. 55 del 13/02/1998).Le domande vanno presentate al dirigente scolastico della sede di servizio che le esaminerà , ne accerterà la compatibilità dell’orario prescelto dagli interessati e provvederanno all’inserimento nel PORTALE SIDI utilizzando il percorso: fascicolo personale Scuola → Personale Scuola → Personale Comparto Scuola→ Gestione Posizione di Stato → Acquisizione domanda e’ importante l’orario del part time che corrisponde alle ore richieste es.: 12/18- le ore richieste saranno 6 mentre quelle di effettivo servizio risulteranno 12.
Il personale Docente ed ATA avrà cura di segnalare, nell’allegata scheda se trattasi di una nuova
richiesta di lavoro a tempo parziale e/o modifica, oppure rientro a full time per consentire il
tempestivo aggiornamento dello stato matricolare del Personale Docente ed Ata nel sistema
informativo del M.I.U.R.
Le predette istanze saranno inoltrate, per il tramite delle istituzioni scolastiche e firmate dal
Dirigente Scolastico, entro il 25 marzo, all’indirizzo (solo ed esclusivamente) di p.e.:
parttime.aptba@gmail.com, specificando nell’oggetto RICHIESTA PART-TIME oppure
RICHIESTA RIENTRO A TEMPO PIENO, DOC/ATA, COGNOME NOME, ai fini degli
adempimenti consequenziali previsti dall’art. 5 dell’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 e dall’art. 3 della
citata O.M. n. 55/98.
Si ricorda, infine, che il contratto di rapporto di lavoro a tempo parziale ha durata
obbligatoria di due anni scolastici, ma che si intende prorogato automaticamente.
Tutte le istanze di part-time si intendono accolte nel limite massimo del 25%, della dotazione
organica provinciale del personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o
di ciascun ruolo per ogni singola classe di concorso, sul personale in servizio. Le richieste
dovranno essere trasmesse all’ Ufficio Scolastico Territoriale, solo se corredate dal parere
favorevole del Dirigente Scolastico (art. 73 DL 112/08 convertito in Legge 133 del 06 agosto
2008).
E’ competenza dell’ufficio scolastico territoriale redigere gli elenchi previsti dalla normativa vigente in materia e darne comunicazione, tramite il sito istituzionale www.uspbari.it, ai fini della tempestiva redazione e stipula del contratto di variazione del rapporto di lavoro con decorrenza 1 settembre 2024 da parte dei dirigenti scolastici .
I dirigenti Scolastici trasmetteranno i predetti contratti alla competente Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari, nonché all’ufficio scolastico territoriale all’indirizzo (solo ed
esclusivamente) parttime.aptba@gmail.com, specificando nell’oggetto CONTRATTO,
DOC/ATA, COGNOME NOME.
E’ importante ricordare che :
• il termine di scadenza del 15 marzo non è soggetto a proroga (le istanze prodotte
dopo tale data non saranno considerate, unica eccezione il personale scolastico che sarà
assunto dopo tale data).
• Entro la data del 25 marzo i Dirigenti Scolastici sono tenuti all’inoltro delle domande di part
time all’indirizzo (solo ed esclusivamente) parttime.aptba@gmail.com.
• il personale in assegnazione provvisoria in provincia di Bari, ma titolare in altra provincia,
dovrà inoltrare la richiesta di part-time all’UST della provincia di titolarità.
• Non è consentito il lavoro a tempo parziale tra due Amministrazioni Pubbliche
riale Rapporto di lavoro a tempo parziale per l’A.S. 2024/25 – Personale Docente ed
ATA incaricato a tempo indeterminato. Indicazioni operative del’usp Bari .
Entro e non oltre il 15 marzo p.v. il personale Docente ed ATA incaricato a tempo indeterminato, scade il termine di presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa (O.M. n. 55 del 13/02/1998).Le domande vanno presentate al dirigente scolastico della sede di servizio che le esaminerà , ne accerterà la compatibilità dell’orario prescelto dagli interessati e provvederanno all’inserimento nel PORTALE SIDI utilizzando il percorso: fascicolo personale Scuola → Personale Scuola → Personale Comparto Scuola→ Gestione Posizione di Stato → Acquisizione domanda e’ importante l’orario del part time che corrisponde alle ore richieste es.: 12/18- le ore richieste saranno 6 mentre quelle di effettivo servizio risulteranno 12.
Il personale Docente ed ATA avrà cura di segnalare, nell’allegata scheda se trattasi di una nuova
richiesta di lavoro a tempo parziale e/o modifica, oppure rientro a full time per consentire il
tempestivo aggiornamento dello stato matricolare del Personale Docente ed Ata nel sistema
informativo del M.I.U.R.
Le predette istanze saranno inoltrate, per il tramite delle istituzioni scolastiche e firmate dal
Dirigente Scolastico, entro il 25 marzo, all’indirizzo (solo ed esclusivamente) di p.e.:
parttime.aptba@gmail.com, specificando nell’oggetto RICHIESTA PART-TIME oppure
RICHIESTA RIENTRO A TEMPO PIENO, DOC/ATA, COGNOME NOME, ai fini degli
adempimenti consequenziali previsti dall’art. 5 dell’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 e dall’art. 3 della
citata O.M. n. 55/98.
Si ricorda, infine, che il contratto di rapporto di lavoro a tempo parziale ha durata
obbligatoria di due anni scolastici, ma che si intende prorogato automaticamente.
Tutte le istanze di part-time si intendono accolte nel limite massimo del 25%, della dotazione
organica provinciale del personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o
di ciascun ruolo per ogni singola classe di concorso, sul personale in servizio. Le richieste
dovranno essere trasmesse all’ Ufficio Scolastico Territoriale, solo se corredate dal parere
favorevole del Dirigente Scolastico (art. 73 DL 112/08 convertito in Legge 133 del 06 agosto
2008).
E’ competenza dell’ufficio scolastico territoriale redigere gli elenchi previsti dalla normativa vigente in materia e darne comunicazione, tramite il sito istituzionale www.uspbari.it, ai fini della tempestiva redazione e stipula del contratto di variazione del rapporto di lavoro con decorrenza 1 settembre 2024 da parte dei dirigenti scolastici .
I dirigenti Scolastici trasmetteranno i predetti contratti alla competente Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari, nonché all’ufficio scolastico territoriale all’indirizzo (solo ed
esclusivamente) parttime.aptba@gmail.com, specificando nell’oggetto CONTRATTO,
DOC/ATA, COGNOME NOME.
E’ importante ricordare che :
• il termine di scadenza del 15 marzo non è soggetto a proroga (le istanze prodotte
dopo tale data non saranno considerate, unica eccezione il personale scolastico che sarà
assunto dopo tale data).
• Entro la data del 25 marzo i Dirigenti Scolastici sono tenuti all’inoltro delle domande di part
time all’indirizzo (solo ed esclusivamente) parttime.aptba@gmail.com.
• il personale in assegnazione provvisoria in provincia di Bari, ma titolare in altra provincia,
dovrà inoltrare la richiesta di part-time all’UST della provincia di titolarità.
• Non è consentito il lavoro a tempo parziale tra due Amministrazioni Pubbliche
dello Stato di Bari, nonché all’ufficio scolastico territoriale all’indirizzo (solo ed
esclusivamente) parttime.aptba@gmail.com, specificando nell’oggetto CONTRATTO,
DOC/ATA, COGNOME NOME.
E’ importante ricordare che :
• il termine di scadenza del 15 marzo non è soggetto a proroga (le istanze prodotte
dopo tale data non saranno considerate, unica eccezione il personale scolastico che sarà
assunto dopo tale data).
• Entro la data del 25 marzo i Dirigenti Scolastici sono tenuti all’inoltro delle domande di part
time all’indirizzo (solo ed esclusivamente) parttime.aptba@gmail.com.
• il personale in assegnazione provvisoria in provincia di Bari, ma titolare in altra provincia,
dovrà inoltrare la richiesta di part-time all’UST della provincia di titolarità.
• Non è consentito il lavoro a tempo parziale tra due Amministrazioni Pubbliche

di seguito il testo del facsimile di domanda

MODELLO DI DOMANDA  – PART-TIME 2024/2025

(da inoltrare a parttime.aptba@gmail.com   per il tramite del Dirigente Scolastico)

 

    l    sottoscritt                                                                     nat      a                                   (prov.          ) il                               titolare presso                                                                                                               in  qualità  di                                                                             , classe di concorso _________incaricato a tempo indeterminato/ determinato a decorrere dal__________________  recapito telefonico presso il quale intende essere contattato:___________________________________,  e-mail___________________________________ai sensi degli articoli 39 e 58 del C.C.N.L. 29/11/2007 – Comparto Scuola – e dell’O.M. n. 446 del 22/7/1997,

CHIEDE

   □ LA TRASFORMAZIONE del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

□ LA MODIFICA del precedente orario di part-time e/o tipologia dell’orario di servizio;

   □ IL RIENTRO a tempo pieno del rapporto di lavoro

a decorrere dal 01 settembre 2024 secondo la seguente tipologia:

A – TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE                                           per n. ore                /             

(articolazione della prestazione del servizio su tutti i giorni lavorativi)

B – TEMPO PARZIALE VERTICALE                                                 per n. ore                 / _______

(articolazione della prestazione del servizio su non meno di tre giorni lavorativi)

C– TEMPO PARZIALE MISTO

(articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lett. A e B)

A tal fine dichiara:

  1. di avere l’anzianità complessiva di servizio: aa mm: gg:       ;
  2. di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza previsti dall’art.7 c. 4 del D.P.C.M. n. 117/88:
    1. portatore di handicap o invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
    2. persone a carico per le quali è riconosciuto l’assegno di accompagnamento di cui alla L.11/2/80, n. 18;
    3. familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico e grave debilitazione psicofisica;
    4. figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola d’obbligo;
    5. familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché genitori con figli minori in relazione al loro numero;
    6. aver superato i 60 anni di età ovvero aver compiuto 25 anni di effettivo servizio;
    7. esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall’Amministrazione di competenza.
    8. Il/la sottoscritt_ ha già usufruito del rapporto di lavoro a tempo parziale nei seguenti  ss.

 

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

    l    sottoscritto/a in caso di trasferimento o di passaggio di profilo si impegna a rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e a confermare la domanda di tempo parziale.

 

 

Data ______________                                                                                               Firma di autocertificazione

DPR 445/2000 -da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

 

Data                                                                          Firma                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

RISERVATO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA: assunta al protocollo della scuola

 

n.________ del___________/__/2024

 

 

 

Si dichiara che la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con la relativa tipologia e il relativo orario, è compatibile con l’organizzazione dell’orario di servizio scolastico.

 

  • Si esprime, pertanto, parere FAVOREVOLE alla trasformazione del rapporto di lavoro del/la richiedente da tempo pieno a tempo parziale

 

  • Si dichiara che la richiesta di modifica dell’attuale rapporto di lavoro a tempo parziale, con la relativa tipologia e il relativo orario, è compatibile con l’organizzazione dell’orario di servizio scolastico.

 

Si esprime, pertanto, parere FAVOREVOLE alla modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale del/la richiedente

 

 

 

Si esprime parere NON FAVOREVOLE alla trasformazione/modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale del/la richiedente per le seguenti ragioni:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data, ___/__/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(cognome nome)

 

_________________________