, , ,

Circolare Miur supplenze 2018/2019- Indicazioni diplomati magistrale e ITP.

Circolare Miur supplenze 2018/2019- Indicazioni diplomati magistrale e ITP.

 

Il Miur ha emanato la circolare sulle supplenze da conferire per l’a.s. 2018/19. Il testo contiene anche le istruzioni  per i diplomati magistrale, derivanti dal Decreto Dignità e le regole per l’esclusione o il mantenimento degli ITP in II fascia delle graduatorie di istituto.

Vediamo nel  dettaglio:

Diplomati magistrali

Come  previsto  dall’art. 4, comma 1bis, della Legge 9 agosto 2018 n. 96, per salvaguardare la continuità didattica per l’a.s. 2018/19, nel momento in cui si procede all’esecuzione delle sentenze sfavorevoli, da effettuarsi ricordiamo entro 120 giorni dalla loro emissione ecco i casi previsti e cosa accadrà:

  • Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà trasformato in contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2019;
  • Il contratto a tempo determinato di durata annuale, diventerà  contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

Rimangono fino alla loro scadenza naturale i contratti conferiti fino al termine delle attività didattiche che come noto è fissata al 30/6.

Per chi è in attesa di Sentenza definitiva ed ancora iscritti nelle G.A.E. con riserva, se in base allo scorrimento delle graduatorie risultino destinatari di un contratto di supplenza annuale verrà conferita la supplenza con apposizione di clausola risolutiva nel contratto.

Una volta pervenuta la Sentenza definitiva, si procede come al punto b dell’art. 4 comma 1 bis della legge 96/2018 .

ITP e  inserimento in II fascia istituto

Il Miur cita le sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018, con cui il Consiglio di Stato ha affermato che

«non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante» e «non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici (omissis) perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo  e di istituto di seconda fascia

Ne consegue che :

  • in primo luogo dovrà essere disposta l’esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d’istituto degli ITP destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva.

L’inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive.

Chi potrà continuare a permanere in II fascia ?

Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà confermare l’inserimento in II fascia delle G.I. “pleno iure”. Nei casi  ancora sub judice, si richiede agli  Uffici di resistere sempre in giudizio, sulla base dell’interpretazione che il Consiglio di Stato ha dato con le sentenze nn. 4503 e 4507 del 2018, della legislazione vigente in tema di abilitazione all’insegnamento, su cui si basano le memorie difensive trasmesse a supporto dall’Ufficio Contenzioso della Direzione ministeriale.

Infine, si dovrà procedere all’inserimento nelle seconde fasce di insegnanti tecnico pratici, solo in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali.

Potrebbe  quindi accadere ancora  che le istituzioni scolastiche interessate debbano conferire incarichi a tempo determinato agli insegnanti tecnico pratici in questione, ma  il relativo contratto di lavoro a tempo determinato deve essere corredato da apposita clausola risolutiva espressa, che lo condiziona alla definizione del giudizio.

Resta ferma, per tutti i restanti ITP, l’iscrizione nelle terze fasce delle graduatorie di circolo e d’istituto in quanto le citate sentenze del Consiglio di Stato hanno confermato la piena legittimità del contenuto  dell’art. 2 del D.M. 374/2017, secondo cui l’inserimento in seconda fascia è riservato solo agli aspiranti in possesso di abilitazione all’insegnamento.

In allegato: Circolare-supplenze-28-08-2018