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COMUNICATO URGENTE – ACCANTONAMENTO POSTI QUOTA “100”  SU ASSUNZIONI – AZIONE N. 18/2020  

 

Lo Snals-Confsal, preso atto della volontà del Ministero dell’Istruzione di destinare i posti resisi disponibili per i cd pensionamenti “quota 100” 2018/19 e alle immissioni in ruolo relative al contingente 2019/2020 sottraendoli alle operazioni di mobilità

COMUNICA

di aver già predisposto le necessarie azioni giudiziarie avverso il provvedimento ministeriale al fine di garantire la priorità, legislativamente prevista, dei docenti che hanno presentato domanda di mobilità con l’indicazione della preferenza sui posti resisi disponibili in relazione alle cessazioni indicate.

Infatti, con  Decreto n. 12 del 18.05.2020 il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado (pari a 4.500 posti) stabilendo che le stesse sono da effettuarsi a valere sull’anno scolastico 2019/20 in applicazione dell’art. 1, comma 18-quater, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in quanto ascrivibili alle cessazioni dal servizio cd quota 100 e considerata l’effettiva disponibilità di aspiranti nelle graduatorie vigenti.

Le immissioni in ruolo verranno disposte sulle sedi resisi libere con decorrenza 1° settembre 2019 ledendo così il principio che tutte le sedi resisi disponibili in organico devono “passare prima dai trasferimenti” mentre le nuove nomine in ruolo vanno fatte sulle sedi residue.

In forza della disposizione di cui all’art. 3 del comma 6 del predetto decreto, recante la disciplina della “sequenza delle operazioni” è disposto infatti che “l’assegnazione delle sedi ai soggetti immessi in ruolo ai sensi dell’articolo 1 avverrà con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021”.

Tale disposizione è adottata sulla base della previsione di cui all’art. 1 comma 18 quater della legge n. 159 del 20.12.2019 secondo cui “In via straordinaria, nei posti dell’organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021”.

Tali disposizioni sono lesive della competenza riservata alla contrattazione sindacale in materia di ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo così come specificamente previsto dalla disposizione di cui all’art. 470 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante la disciplina della “Mobilità professionale” secondo cui

1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilita professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

  1. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie”.

Ne consegue che la sottrazione di tale competenza alla contrattazione sindacale è illegittima come recentemente stabilito dal Consiglio di Stato (nell’Ordinanza del 22.07.2019): l’art. 470 del d.Lgs. 297/1994 prevede una riserva di negoziazione e in base alla sua attuale formulazionela priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi all’esito delle operazioni di mobilità.

Lo Snals-Confsal pertanto, ha predisposto l’az. N.18/2020 disponibili sul sito internet del sindacato all’indirizzo www.snals.it, nell’area ufficio legale per la relativa adesione.

Per aderire al ricorso gli interessati dovranno compilare la scheda di adesione online e trasmettere per posta (con racc. A.R. 1) all’Ufficio Legale Snals, all’indirizzo Via Leopoldo Serra n. 5 – 00153 Roma – entro e non oltre il 30.06.2020 (in formato A4, non fronte/retro, e soprattutto i documenti non devono essere spillati) i documenti che saranno indicati in piattaforma.

Il tutto dovrà essere anticipato all’indirizzo email legale@snals.it indicando in oggetto il numero dell’azione.

 

Il contributo per il ricorso è di €. 100,00.

Si precisa che  verranno attivati i ricorsi con un numero minimo di 20 ricorrenti.

 

Infine, si ricorda che  tutte le informazioni inerenti i ricorsi sono sempre disponibili sul sito internet del sindacato all’indirizzo www.snals.it, nell’area ufficio legale (RICORSI proposti dall’Ufficio legale SNALS CONFSAL – Riepilogo per l’anno 2020), sul sito di giustizia amministrativa.

 

Cordiali saluti.

SNALS  CONFSAL

F.to Elvira Serafini