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Elezioni europee: riposi compensativi del personale impegnato nei seggi.La normativa di riferimento

Il personale impegnato nella scuola che parteciperà a vario titolo a queste elezioni, in particolare nei ruoli di Presidente, scrutatore nel seggio o rappresentante di lista hanno diritto al riposo compensativo post elettorale.

 

Assenza è giornata lavorativa

Normativa di riferimento: art. 119 del T.U. n. 361 del 30/3/1957, come modificato dall’art 11 della legge n. 53 del 21/3/1990, e dell’art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69.

A tutti i dipendenti (con contratto a tempo indeterminato e determinato anche temporaneo) è riconosciuto il diritto di assentarsi per la durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.

 

Riposi compensativi

Ai sensi della C.M. n. 132 del 29 aprile 1992, prot. 16888/740/MS. gli interessati hanno diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero compensativo: due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo)

 

LEGGE 29 gennaio 1992, n. 69

 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

 

Art. 1.

 

  1. Il comma 2 dell’articolo 119 del testo unico delle leggi recantinorme per la elezione della Camera dei deputati, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, comesostituito dall’articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n.53, vainteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dellostessoarticolo 119 hanno diritto al pagamentodi   specifiche   quoteretributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovveroa  riposi  compensativi,  per  i  giorni  festivi  o  non  lavorativieventualmente  compresi  nel  periodo di svolgimento delle operazionielettorali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi’ 29 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente delConsiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

 

 

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato e’ stato redatto ai sensi   dell’art.  10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla    promulgazione delle leggi,sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e’ operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l’efficacia.

 

Nota all’art. 1:

–  L’art.  119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,approvato con D.P.R.  n.361/1957, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 53/1990, e’cosi’ formulato:

“Art. 119. – 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonche’, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

  • I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attivita”lavorativa”.

 

 

 

 

 

Circolare ministeriale n. 132 del 29 aprile 1992 prot. n. 16888/740/MS
Personale chiamato ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali.
Legge 29 gennaio 1992, n. 69

Sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 36 del 13 febbraio 1992 è stata pubblicata la legge 29 gennaio 1992, n. 69, il cui art. 1 – comma 1 – sancisce:

“Il comma 2 dell’art. 119 del Testo Unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall’art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”.

Circa l’applicazione della su riportata disposizione al personale dipendente statale lo scrivente ha chiesto chiarimenti al Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – IGOP -, il quale, con telegramma n. 122748 del 3 aprile 1992, ha precisato quanto segue:

“Codesto Ministero ha chiesto di conoscere modalità applicative articolo 1 legge 29 gennaio 1992, numero 69, recante interpretazione autentica, comma 2, articolo 119, D.P.R. 30 marzo 1957, numero 361, come sostituito da articolo 11 legge 21 marzo 1990, numero 53, secondo cui per lavoratori impegnati in operazioni elettorali est previsto pagamento specifiche quote retributive ovvero riposo compensativo per giorni festivi aut non lavorativi compresi in periodo svolgimento suddette operazioni. Proposito, premesso che previgente normativa aveva dato adito at dubbi interpretativi ambito settore privato, ritienesi che per quanto riguarda dipendenti civili Stato sia tuttora valida, et ciò anche in presenza nuova normativa recata da citata legge numero 69, circolare Presidenza Consiglio Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica 8 maggio 1990 numero 50.556/10.0.235 che prevede sia per domenica sia per sabato, caso articolazione orario di servizio settimanale su cinque giorni, diritto at riposo compensativo con esclusione, pertanto, possibilità opzione per pagamento quote retributive attesa fra altro mancata previsione conseguente onere aggiuntivo”.

 

Circolare telegrafica Ministero della Funzione Pubblica n. 75 del 18 marzo 1992
Circolare telegrafica del Ministero della Funzione Pubblica n. 75 del 18 marzo 1992

Questa Presidenza Consiglio Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, di intesa con ufficio coordinamento amministrativo medesima Presidenza et Ministero Tesoro – Ragioneria Generale Stato – I.G.O.P. – stante imminenza elezioni politiche 5 e 6 aprile p.v. et at fine consentire esercizio diritto voto at pubblici dipendenti che non habent trasferito residenza anagrafica nel Comune sede servizio, comunica che at medesimi debet essere concesso, in via eccezionale, congedo straordinario di cui at art. 37 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 nei limiti temporali indicati dal Ministero Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. – nella circolare telegrafica n. 23 del 10 marzo 1992.

Conseguentemente congedo straordinario suddetto potest essere usufruito da interessati entro seguenti limiti temporali, comprensivi tempo occorrente viaggio andata e ritorno sede servizio, un giorno se località sunt distanti da 350 a 700 chilometri et due giorni per distanze superiori a 700 chilometri aut per spostamenti da isole, esclusa Sicilia, in altre località del territorio nazionale, compresa Sicilia, et viceversa.