, , , ,

Formazione docenti e loro arruolamento : le proposte del ministro Bianchi

Tanto tuonò che piovve e così sul futuro della scuola italiana dopo tanti annunci da parte del ministro Bianchi oggi è arrivata la pioggia  nell’articolo 16-ter del  decreto legge relativo al così detto PNRR2 per  il quale la commissione europea ha approvato per l’Italia il primo acconto pari a 21 miliardi di euro. Decreto che a breve approderà in Gazzetta Ufficiale, con il Parlamento che avrà da quel momento 60 giorni di tempo per apporre le sue eventuali modifiche e approvarlo in via definitiva .Nel testo del decreto attraverso significative modifiche al D.Lgs n.59 del 13 aprile 2017 si ridisegna il percorso  per accedere alla docenza e le modalità di formazione dei docenti sia in ingresso che durante l’attività lavorativa .E’ quindi evidentemente confermato il collegamento tra formazione iniziale degli insegnanti ed università.

L’art. 16-ter si occupa  quindi di formazione iniziale e continua  ed arruolamento dei docenti. Chiariamo subito che si tratta di due macro ambiti formativi.

 

Il ministro afferma :   “Oggi facciamo un ulteriore passo avanti per dare stabilità al sistema d’Istruzione . Prevediamo un percorso chiaro e definito per l’accesso all’insegnamento e per la formazione continua dei docenti lungo tutto l’arco della loro vita lavorativa. Puntiamo sulla formazione come elemento di innovazione e di maggiore qualificazione di tutto il sistema”.
“Prevediamo, poi, entro il 2024, 70.000 immissioni in ruolo, attraverso concorsi che saranno banditi con cadenza annuale. Gli insegnanti sono il perno dei nostri istituti e devono avere un quadro strutturato di inserimento, il giusto riconoscimento professionale e strumenti che consentano un aggiornamento costante, indispensabile per svolgere il loro compito di guida delle nuove generazioni. Al centro di questa riforma c’è un’idea precisa di una scuola aperta e inclusiva, che stiamo costruendo con le risorse del PNRR a disposizione e con il dialogo con tutti gli attori coinvolti”.

Vediamo adesso “COME” intende realizzare tutto questo .

 

La formazione iniziale e l’abilitazione per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria

Sono previsti:

  • Un percorso universitario abilitante di formazione iniziale (corrispondente ad almeno 60 crediti formativi), con prova finale
  • Un concorso pubblico nazionale con cadenza annuale
  • Un periodo di prova in servizio di un anno con valutazione conclusiva

Il percorso di formazione abilitante si potrà svolgere dopo la laurea oppure durante il percorso formativo in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo. È previsto un periodo di tirocinio nelle scuole. Nella prova finale è compresa una lezione simulata, per testare, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari, la capacità di insegnamento.

L’abilitazione consentirà l’accesso ai concorsi, che avranno cadenza annuale per la copertura delle cattedre vacanti e per velocizzare l’immissione in ruolo di chi vuole insegnare. I vincitori del concorso saranno assunti con un periodo di prova di un anno, che si concluderà con una valutazione tesa ad accertare anche le competenze didattiche acquisite dal docente. In caso di esito positivo, ci sarà l’immissione in ruolo.

In attesa che il nuovo sistema vada a regime, per coloro che già insegnano da almeno 3 anni nella scuola statale è previsto l’accesso diretto al concorso. I vincitori dovranno poi conseguire 30 crediti universitari e svolgere la prova di abilitazione per poter passare di ruolo.

Durante la fase transitoria, coloro che non hanno già un percorso di tre anni di docenza alle spalle ma vogliono insegnare potranno conseguire i primi 30 crediti universitari, compreso il periodo di tirocinio, per accedere al concorso. I vincitori completeranno successivamente gli altri 30 crediti e faranno la prova di abilitazione per poter passare di ruolo.

La formazione continua e la Scuola nazionale
La formazione in servizio dei docenti diventa continua e strutturata in modo da favorire l’innovazione dei modelli didattici, anche alla luce dell’esperienza maturata durante l’emergenza sanitaria e in linea con gli obiettivi di sviluppo di una didattica innovativa previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La formazione sulle competenze digitali e sull’uso critico e responsabile degli strumenti digitali sarà parte della formazione già obbligatoria per tutti e si svolgerà nell’ambito dell’orario lavorativo.

Viene poi introdotto un sistema di aggiornamento e formazione con una pianificazione su base triennale che consentirà agli insegnanti di acquisire conoscenze e competenze per progettare la didattica con strumenti e metodi innovativi. Questa formazione sarà svolta in orario diverso da quello di lavoro e potrà essere retribuita dalle scuole se comporterà un ampliamento dell’offerta formativa. I percorsi svolti saranno anche valutati con la possibilità di accedere, in caso di esito positivo, a un incentivo salariale.

I percorsi di formazione continua saranno definiti dalla Scuola di alta formazione che viene istituita con la riforma e si occuperà non solo di adottare specifiche linee di indirizzo in materia, ma anche di accreditare e verificare le strutture che dovranno erogare i corsi, per garantirne la massima qualità. La Scuola, che fa parte delle riforme del Pnrr, si occuperà anche dei percorsi di formazione di dirigenti e personale Ausiliario, Tecnico e Amministrativo.

Questo in sintesi  il testo adesso proviamo a fare una prima analisi :

Ore obbligatorie

Il primo contesto formativo si svolgerà “nell’ambito dell’orario di lavoro” e sarà incentrato su “una formazione obbligatoria” con argomenti “sulle competenze digitali e sull’uso critico e responsabile degli strumenti digitali”. L’impegno non sarà da poco: “nell’ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell’infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado”.

Ore facoltative

Il secondo ambito formativo, invece, si comporrà di “un sistema di formazione e aggiornamento permanente degli insegnanti articolato in percorsi di durata almeno triennale su base volontaria per potenziare “l‘innovazione didattica“: al termine del periodo, dopo verifiche periodiche sulle competenze acquisite, si procederà con l’assegnazione di incentivi forfettari

Faranno “parte integrante di detti percorsi di formazione” (definiti dalla Scuola di alta formazione dell’istruzione) “anche attività di progettazione, mentoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obbiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche che il docente settimanalmente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste a normativa vigente”.

Tali ore, “ove siano funzionali all’ampliamento dell’offerta formativa”, potranno essere retribuite “a valere sul fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfetaria”.

L’accesso a tali percorsi di formazione avverrà su “base volontaria”, mentre sarà “obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all’adeguamento del contratto ai sensi del comma 9 e in ogni caso non prima dell’anno scolastico 2023/2024”.

“Al fine di incentivarne l’accesso è previsto un meccanismo di incentivazione salariale per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado del sistema scolastico”.

MA ATTENZIONE !!!

Solo la metà dei richiedenti potrà accedere al “premio”: l’Allegato A specifica infatti  che “l’attribuzione dell’incentivo salariale selettivo” potrà “essere riconosciuto a non più del 50 per cento di coloro che ne abbiano fatto richiesta”.

Inoltre, l’incentivo scatterà solo “al superamento di ogni percorso di formazione” e la consistenza della somma sarà “stabilita dalla contrattazione nazionale nei limiti e secondo le modalità previste”.

Durante la formazione volontaria triennale, si attueranno “verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull’insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale” (affidata al “comitato per la valutazione” interno ad ogni singola scuola, come previsto dal Testo Unico del 1994) “nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi”.

Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione della scuola e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento della verifica annuale o conclusiva la prova può essere ripetuta l’anno successivo.

Sarà la Scuola di Alta formazione, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, sentito l’INVALSI, ad avviare dall’anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio PTOF, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente.

Nella verifica dei docenti alla fine della formazione obbligatoria sarà il comitato di valutazione a tenere anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori prefissati.

 

 

QUINDI poiché i corsi non potranno iniziare prima del 2024 prima verifica finale  e i compensi che ne deriveranno verrà portata a termine solo nel 2027. Sempre se la riforma diventerà legge.

INOLTRE  negli sviluppi di carriera prefigurati nella bozza del decreto, mancano riferimenti   delle elevate professionalità, mentre si legano  la valutazione e la valorizzazione dei docenti ai soli percorsi formativi. Pertanto  non  si fa riferimento  alle funzioni di sistema che rappresentano , nei fatti, la struttura dei cosi detti “quadri” e riduce il processo di incentivazione del personale docente solo ad una  incentivazione salariale agganciata a percorsi formativi almeno triennali. Inoltre , se nel testo  si ribadisce  costantemente la volontarietà della formazione e dall’altra si limitano la valutazione dei percorsi formativi alla sola domanda dell’interessato e la conseguente erogazione di incentivi economici ad una parte dei richiedenti. Non c’è quindi collegamento fra  tale impianto formativo con le attività d’aula per  misurare  il livello e la qualità del servizio .

Concludendo almeno per il momento:

Il Ministro dell’Istruzione è rimasto indietro di due contratti da rinnovare, quello 2019-2021 scaduto da ben 40 mesi e quello 2022-2024 che sarebbe dovuto entrare in vigore dall’1 gennaio 2022 ma che per adesso vede solo l’esordio nel cedolino di aprile della seconda voce di indennità di vacanza contrattuale. Nessun atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale, ma soltanto, come abbiamo suddetto, due indennità di vacanza contrattuale a partire dal cedolino di aprile, i codici di riferimento nel cedolino sono 118/k78 e 119/k78, il primo si riferisce al mancato contratto 2019-2021 e il secondo al contratto 2022-2024.

Nella migliore tradizione dei suoi predecessori, anche il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, pensa di modificare per legge la mancanza di contratti e di accordi con i sindacati.

Qui di seguito la bozza del decreto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Riforma PNRR su formazione iniziale e continua e reclutamento degli insegnanti

Prima novella al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59

ART. 1
(Novella al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 in materia di formazione iniziale e
continua degli insegnanti delle scuole secondarie)
[…]
Capo I
Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso

Art. 1.
(Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti)
1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie
basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni
dell’alta formazione artistica musicale e coreutica e le scuole, idoneo a sviluppare
coerentemente le competenze necessarie per l’esercizio della professione di insegnante, nonché
per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale
e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole
secondarie di primo e secondo grado.
2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l’obiettivo di
sviluppare e di accertare nei futuri docenti:
a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle
dell’inclusione, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli
studenti;
b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali,
valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari
nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;
c) la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli
studenti da promuovere nel contesto scolastico, al fine di favorire l’apprendimento critico e
consapevole e l’acquisizione delle competenze da parte degli studenti;
d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con
l’organizzazione scolastica e la deontologia professionale.
3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all’articolo
16-ter degli insegnanti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un
sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale,
volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali. Per la
realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell’istruzione di cui all’articolo

2
16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle
attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione
iniziale degli insegnanti.

Art. 2.
(Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli)
1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruoli a tempo indeterminato si articola in:
a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale
corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nel quale sono
acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano
nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
nonché con la formazione continua incentivata di cui all’articolo 16-ter, e consta di un percorso
universitario e accademico specifico finalizzato all’acquisizione di elevate competenze
linguistiche e digitali nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo
sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti della pedagogia e delle
metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline
volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell’inclusione e dell’eguaglianza.
Detti percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova
scritta ed una lezione simulata. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un
concorso pubblico nazionale che ha cadenza annuale per la copertura dei posti vacanti e
disponibili dell’organico dell’autonomia.
[…]
Capo I-bis
Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione alla docenza
per le scuole secondarie

Art. 2-bis
(Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale)
1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è organizzato ed è impartito
dalle università ovvero dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma
aggregata, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Nel decreto di cui
al comma 4 sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in
modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità
di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le

3
modalità in cui detti percorsi sono organizzati per realizzare una stretta relazione con il sistema
scolastico.
2. Il Ministero dell’istruzione stima e comunica al Ministero dell’università e della ricerca il
fabbisogno per il sistema nazionale di istruzione di docenti per tipologia di posto e per classe
di concorso nel triennio successivo affinché il sistema di formazione iniziale degli insegnanti
generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati
sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su
specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il
sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.
3. Si può accedere all’offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione
iniziale degli insegnanti anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea
magistrale a ciclo unico, secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso
di cui al presente comma, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale
per l’insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea
triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri
dell’istruzione e dell’università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti
precisati all’articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell’offerta
formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la
formazione iniziale, comprendente un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno
indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici, e in modo che vi sia
proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa.
5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, sono stabilite le competenze professionali che
devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova
finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione
simulata, e la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque
presente un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale di riferimento, che la presiede,
e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante.
6. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di
concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle
finanze, è stabilito il contingente di cui al precedente periodo nonché la sua ripartizione tra le
università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di
selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor.

Art. 2-ter
(Abilitazione all’insegnamento)
1. L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si
consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione
iniziale di almeno 60 crediti formativi universitari o accademici e del superamento della prova
finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell’articolo 2-bis.

 

 

 

 

.

Continua sul sito ANP