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Inaccettabili per lo Snals le misure sulla scuola contenute nel decreto sostegni bis perchè altamente penalizzanti per i lavoratori della scuola

Lo Snals-Confsal continua la sua battaglia contro le misure sulla scuola contenute nel Decreto sostegni bis e invia formale richiesta di audizione, con le altre OO.SS., ai Presidenti delle Commissioni Bilancio e Istruzione di Camera e Senato

Roma, 26 maggio 2021

 

Il decreto Sostegni bis DL n.73 del 25 maggio 2021

(GU serie generale n. 123)

 

Il DL n. 73 del 25 maggio 2021 al titolo VI – GIOVANI, SCUOLA E RICERCA – con gli articoli 58 – Misure urgenti per la scuola – e 59 – Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente introduce misure per la Scuola che stravolgono lo stato giuridico dei docenti e inaccettabili incursioni nella disciplina dei rapporti di lavoro, che è materia contrattuale.

In fase di conversione in legge del decreto lo Snals-Confsal proporrà innovazioni, integrazioni, modifiche e cancellazioni per cui la versione definitiva potrà essere diversa.

Il nostro appello ai tecnici, ai politici, ai legislatori è così sintetizzabile:

incrementare gli organici dei docenti ed Ata e ridurre gli alunni per classe, stabilizzare il precariato (docenti, personale ATA, facenti funzione DSGA), rispettare i ruoli della contrattazione, per scongiurare qualsiasi tentativo di incrementare l’orario di servizio dei docenti, togliere ogni tipo di vincolo sulla mobilità, garantire sicurezza nelle scuola con la riduzione del numero degli alunni per classe e reperire nuovi spazi.

 

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Cosa c’è nei provvedimenti per la Scuola nel decreto Sostegni bis:

1. Aumenta l’orario di servizio e il carico di lavoro dei docenti (art. 58, co.1, lett a-c)

E’ previsto “che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all’inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l’eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

L’obiettivo è obbligare gli insegnanti a svolgere i “corsi di recupero” e le attività concernenti PIA e PAI senza compensi aggiuntivi.

Tentativo maldestro, peraltro già introdotto lo scorso anno (nota 1494 del 26 agosto 2020), ma in aperta violazione delle norme contrattuali vigenti. Non considera, infatti, che il CCNL/2007 prevede che le ore di insegnamento sono dovute “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”. Ma il Ministero ha anticipato l’intenzione di uniformare la data di inizio delle lezioni per l’a.s. 2021/2022, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

La locuzione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” è un ritornello stantìo. Comunque i fondi utilizzati per queste attività sono quelli del FIS, non sono né nuovi né ulteriori (ma rispetto a quali altri oneri?) per cui la locuzione appare vuota.

 

2. Ulteriori vincoli per la mobilità docenti (art. 58, co.2 – lett f)

E’ introdotta una misura ancora più penalizzante rispetto alle disposizioni vigenti. Il vincolo di mobilità triennale si applica non soltanto se con la domanda di trasferimento si è soddisfatti in una delle preferenze analitiche espresse (scuola), ma anche se si ottiene il movimento in una qualunque sede della provincia chiesta.

Quanto meno la norma va chiarita ma soprattutto non può essere introdotta con un decreto. La mobilità è oggetto di contrattazione collettiva integrativa nazionale (CCNI).

 

3. Piano di reclutamento (art. 59, co. 4-9)

a) Le assunzioni in ruolo del personale docente a.s. 2021/22 della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria (primo e secondo grado) avverranno su posti vacanti e disponibili da:

  • – GAE;
  • – concorso 2016;
  • – concorso 2018;
  • – concorso straordinario 2020 di per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

 

Inoltre, il decreto sostegni-bis ha previsto immissioni in ruolo anche per i precari con tre annualità di servizio negli ultimi dieci anni inseriti nelle GSP di 1^ fascia: al termine delle prime 4 operazioni succitate, i posti ancora vacanti e disponibili sono utilizzati, per il solo a.s. 2021/22, per le assunzioni dei precari inseriti nella prima fascia delle GPS, sia docenti abilitati (posto comune) sia specializzati (posto di sostegno).

Alla prima fascia GPS in vigenza potranno iscriversi anche coloro che avranno completato il loro percorso di specializzazione sul sostegno entro il prossimo 31 luglio.

Sul ruolo da GPS sono già emerse molte criticità e tanti dubbi da chiarire.

Innanzitutto è un’operazione residuale, in particolare al Sud, dove le graduatorie sono stracolme. Inoltre, sono richieste tre annualità “oltre l’anno in corso” (o sono 3 o sono 4).

E ancora: l’operazione vale solo per il 2021-2022 e non vale per la seconda fascia GPS . Infine, il servizio deve essere stato prestato solo nelle scuole statali e su qualsiasi classe di concorso? Per tutto il piano di reclutamento, nella migliore delle ipotesi si tratta di 85/90.000 posti da coprire. Mancano tutti quei posti di organico di fatto che, in quanto tali, non possono essere disponibili per le immissioni in ruolo. L’unificazione tra OD e OF e la determinazione degli organici secondo nuovi parametri sono alcune delle richieste che lo Snals Confsal ha sempre avanzato.

Comunque occorre attendere le note autorizzative, i numeri dei posti vacanti e disponibili e le indicazioni operative.

 

b) Nuovi concorsi ordinari (art. 59, co 13, lett. d)

Una norma desta particolare preoccupazione: chi non supera un concorso viene escluso dalla partecipazione al concorso successivo per la stessa classe di concorso: “I candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove”.

E se un aspirante ha un titolo che gli consente di partecipare ad una sola classe di concorso? La norma è inaccettabile, paradossale e non può non essere cambiata in sede di conversione.

 

4. Assunzioni sulle materie scientifiche (materie STEM) (art. 59, co 14-18)

A020 Fisica – A026 Matematica, A027 Matematica e fisica, A041 Scienze e tecnologie. Informatiche.

In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022, le procedure concorsuali ordinarie per le materie scientifiche già bandite si svolgono anche in deroga alla normativa vigente per le materie.

In pratica si tratta dello svolgimento veloce di concorsi banditi nell’aprile 2020 (con le domande entro il 31 luglio) e ancora fermi al palo. Ma le iscrizioni sono ormai chiuse e non ne sono previste di nuove (nel frattempo altri candidati avranno maturato il diritto a parteciparvi) né sarà possibile cambiare classe di concorso.

Diversamente da quanto previsto per i concorsi ordinari, il candidato che non dovesse superare il concorso “smart” per le materie STEM potrà partecipare alla procedura ordinaria successiva, in  deroga – appunto – al divieto imposto di non partecipare al concorso successivo in caso di mancato superamento.

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Il testo del Decreto Sostegni bis è stato approvato il 20 maggio in Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla GU- serie generale n. 123- come Decreto legge n.73 del 25 maggio 2021. Adesso dovrà essere discusso, emendato ed approvato in Parlamento.

In fase di conversione in legge del decreto lo Snals Confsal proporrà innovazioni, integrazioni , modifiche e cancellazioni per cui la versione definitiva potrà essere diversa.

 

Il Segretario Generale

(Elvira Serafini)