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Nuovo regolamento di contabilità. Alcune riflessioni

Il 16 novembre è stato pubblicato (G.U. n. 267) il nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche.

Cominciamo l’analisi del testo con alcuni   chiarimenti circa l’interpretazione da fornire all’articolo 39,rubricato come “Manutenzione degli edifici scolastici”, che sta suscitando perplessità e allarme.

Innanzi tutto , trattandosi di fonte normativa di rango secondario, il regolamento non può in alcun modo modificare le disposizioni impartite con norme primarie e, nello specifico, con la legge 23/1996 (“Masini”).

Inoltre, si fa riferimento sempre e solo a “possibilità” e non a “obblighi”, per cui sono ingiustificate le preoccupazioni che vedono in questo articolo la fonte di ulteriori responsabilità per i ds, fermo restando che queste come già detto potrebbero discendere solo da disposizioni legislative primarie.

Il primo comma dell’articolo 39 del D.I. 129/2018 riporta pedissequamente il contenuto del terzo comma dell’articolo 4 della legge 23.

Il DS ha quindi facoltà (non obbligo) di chiedere all’ente locale di essere delegato a provvedere alla sola manutenzione ordinaria, ovviamente con i fondi erogati da quest’ultimo.

Il secondo comma fa riferimento alla possibilità di disporre l’effettuazione di interventi “indifferibili ed urgenti”anticipando i relativi fondi – se  tali fondi esistano – e chiedendo poi all’ ente locale di restituirli.

Questo comma, a ben vedere, tutela l’operato dei numerosi ds  che, a fronte di ritardi ed inadempienze dell’ente, hanno deciso di intervenire per garantire il servizio e per eliminare fonti di pericolo.

L’ente locale è adesso più chiaramente tenuto a rifondere le spese anticipate.

Lo Snals è a completa disposizione per assistenza  nell’attività di recupero di tali crediti.

Il terzo comma riguarda i rarissimi casi di scuole proprietarie dei loro immobili e prevede che la relativa manutenzione sia effettuata con fondi propri, naturalmente se questi esistono.

Il quarto comma, infine, riguarda la manutenzione straordinaria e appare in contrasto con la fonte primaria (legge 23/1996, art. 4) poiché tale forma di manutenzione non risulta delegabile alla scuola neanche dietro accordo con l’ente proprietario.

In ogni caso si tratta, anche qui, di una facoltà e non di un obbligo. L’art.39 quindi  nella sostanza  specifica  norme già esistenti.

Ancora una volta si scrive  su chi possa fare le cose e non con quali mezzi le possa fare.

Le scuole non hanno fondi disponibili, le più fortunate ne hanno comunque molto pochi. Gli enti locali versano in situazioni altrettanto difficili.

Servirebbe inserire nella legge di bilancio più risorse per la sicurezza delle scuole.

Questa è l’unica strada da percorrere .