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ONERI DI RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI: CHIARIMENTI

Molti lavoratori appartenenti al personale della scuola, avendo presentato domanda di riscatto ai fini pensionistici relativi ai servizi prestati in passato e agli anni di laurea, non avendo ancora avuto notizie in merito, si sono allarmati alla lettura del messaggio n. 3190 del 22.08.2018 e, precisamente, al punto 9 che si trascrive:

Sulla pensione liquidata in regime di totalizzazione o cumulo, quale unico trattamento pensionistico pur costituito da vari pro-rata, non sono applicabili le discipline specifiche previste nelle diverse gestioni previdenziali in materia di modalità di versamento degli oneri da riscatto, discipline peraltro divergenti e non omogenee tra loro. In mancanza di una espressa previsione normativa, sulle pensioni da totalizzazione o cumulo non possono quindi essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri per i riscatti che devono,
dunque, essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.
Nella ipotesi di pagamento rateale in corso, affinché il periodo di riscatto sia interamente valutato, i soggetti richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in un’unica soluzione. In caso contrario, i periodi contributivi oggetto di riscatto saranno valutabili per la durata corrispondente all’importo dell’onere effettivamente versato.

Dalla lettura è chiaro che tale procedura riguarda solo le pensioni liquidate in regime di Totalizzazione e Cumulo contributivo.
Per il personale della scuola, invece, la cui pensione non viene liquidata in regime di Totalizzazione o Cumulo, resta valida la procedura in base alla quale i periodi riscattati, per essere valutabili ai fini del raggiungimento dei requisiti necessari richiesti per il collocamento in pensione e per il calcolo del suo ammontare, non necessitano del pagamento dell’onere richiesto ma è sufficiente l’accettazione dell’importo relativo dovuto e le modalità del pagamento.

Ricordiamo che è attualmente in vigore la prassi, speriamo ancora per poco, che le domande di riscatto, pur presentate negli anni 80/90, vengono lavorate dall’Amministrazione al momento della domanda di pensionamento dell’interessato. Viene
poi comunicato al pensionando il decreto di riscatto e l’eventuale importo dovuto sia in unica soluzione che rateizzato. L’interessato, qualora ritiene favorevole il riscatto, potrà accettare quanto comunicato e quindi da quel momento i periodi oggetto del riscatto concorrono sia al raggiungimento dei requisiti pensionistici che all’importo della pensione.