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Proposte della Confsal per la normativa emergenziale legata al COVID-19

NORMATIVA EMERGENZIALE
PROPOSTE DELLA CONFSAL
1. Obbligo, anche nei comparti della Pubblica Sicurezza, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, di un protocollo di sicurezza anti-contagio, di prevenzione e protezione, individuale e collettiva, concordato con i rappresentanti dei lavoratori.
2. Controlli diagnostici covid-19 per tutti i lavoratori a rischio, con il potenziamento del sistema nazionale di testing attraverso il coinvolgimento di tutte le strutture sanitarie idonee, pubbliche e private, sull’intero territorio nazionale.
3. Riconoscimento del lavoro svolto nel periodo emergenziale: a) indennità di rischio commisurata alla pericolosità dell’attività svolta; b) equiparazione delle infermità derivanti dal virus a malattia professionale; c) il decesso del lavoratore deve essere considerato morte sul lavoro
4. Riconoscimento dei costi sostenuti per la dotazione di dispositivi di protezione individuale, sia per le aziende, sia per i singoli lavoratori che provvedono in modo autonomo.
Ai medici di famiglia riconoscere anche i costi sostenuti per gli assistiti.
5. Regolamentazione Trasporto pubblico: a) sanificazione quotidiana dei mezzi; b) potenziamento nelle fasce orarie legate al lavoro; c) regolamentazione delle condizioni di accesso;
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TEST DIAGNOSTICI OBBLIGATORI PER LE CATEGORIE A RISCHIO
Il lavoratore impegnato nell’erogazione di servizi al pubblico, e quindi maggiormente esposto al rischio del contagio, ha il diritto-dovere di conoscere la propria condizione di salute rispetto al nuovo virus, per poter tutelare la propria salute e quella altrui.
E’ dovere del Governo garantire il diritto alla conoscenza dello status di salute dei lavoratori disponendo un obbligo di controlli diagnostici per il covid-19, e a tal fine potenziando la capacità nazionale di testing attraverso il coinvolgimento di tutte le strutture sanitarie abilitate, sia pubbliche che private, in raccordo anche con i medici del lavoro.
Obbligo. Al fine di rilevare eventuale contagio da covid-19, è fatto obbligo di effettuare un esame di controllo diagnostico a tutti i lavoratori, sia dei comparti pubblici che dei settori privati, sia dipendenti che autonomi, che nello svolgimento del proprio lavoro offrono servizi a diretto contatto con i cittadini.
Tale controllo sarà periodicamente ripetuto nei modi previsti dai protocolli di sicurezza, secondo i tempi stabiliti dalle autorità sanitarie territoriali.
Potenziamento del sistema diagnostico. Al fine di determinare un’adeguata capacità nazionale di testing, tutte le strutture sanitarie, pubbliche o private, accreditate presso le competenti autorità sanitarie e dotate di idoneo laboratorio diagnostico, sono autorizzate con effetti immediati ad eseguire i test covid-19.
Gli elenchi delle strutture disponibili saranno tempestivamente pubblicati e aggiornati, affinché le amministrazioni pubbliche e i titolari di aziende private possano avanzare direttamente ad esse la richiesta di controllo per il personale dipendente.
Allo scopo di limitare gli spostamenti delle persone, i prelievi saranno effettuati da personale specializzato sui luoghi di lavoro, fermo restando la facoltà del lavoratore di recarsi presso un laboratorio di sua scelta, sia volontariamente sia se è in condizione di smart worker.
Sarà realizzato un opportuno raccordo con il medico del lavoro, reintroducendo anche la figura del medico scolastico.
Categorie di lavoratori. In via prioritaria saranno considerate le seguenti categorie di lavoratori:
• medici di famiglia, operatori della sanità e dei servizi socio-sanitari;
• operatori dei servizi di Pubblica Sicurezza, del Soccorso Pubblico E Difesa Civile (Polizia Di Stato, Vigili Del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Polizia Municipale);
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• personale preposto ai servizi al pubblico di poste e banche, uffici statali, comunali e regionali;
• conducenti di mezzi di trasporto collettivo pubblico e privato;
• personale addetto ai servizi di cassa e di banco negli esercizi commerciali.
• docenti e personale scolastico;
• altre categorie individuate dai Ministeri competenti.
Costi. Considerata l’attuale situazione di assoluta emergenza, nonché l’alta valenza di carattere preventivo, i test saranno a carico del SSN, senza oneri né per i lavoratori, né per i datori di lavoro.
OBBLIGO DI PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO NEI COMPARTI DELLA PUBBLICA SICUREZZA, SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE Oltre alla revisione dei due protocolli stipulati da una rappresentanza sindacale incompleta, occorre estendere anche ai comparti della Pubblica Sicurezza, Soccorso Pubblico E Difesa Civile l’obbligo di specifici protocolli di sicurezza anti-contagio, affinché le rispettive amministrazioni vengano indotte a confrontarsi con i rappresentanti dei lavoratori per concordare regole e misure organizzative e preventive, per poter fronteggiare l’emergenza sanitaria con il pieno coinvolgimento e contributo di tutti.
Obbligo. Le amministrazioni dei comparti Pubblica Sicurezza, Soccorso Pubblico E Difesa Civile provvederanno tempestivamente a definire e a stipulare con tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori, rappresentative nel comparto, apposito protocollo anti-contagio, che da un lato regolamenti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione, individuali e collettive, e dall’altro migliori l’organizzazione del lavoro e dei servizi essenziali da garantire ai cittadini.
Il Protocollo regolamenterà altresì le modalità per l’effettuazione dei test diagnostici periodici e della sanificazione dei luoghi di lavoro.
Monitoraggio. Una commissione pariteticamente costituita, anche con articolazioni territoriali, avrà la funzione di monitorare il rispetto del protocollo e di valutare ogni eventuale inadempienza o violazione del protocollo stesso.
RICONOSCIMENTO DEL LAVORO PRESTATO NEL PERIODO DELL’EMERGENZA SANITARIA
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Ripagare il senso di responsabilità e lo spirito di abnegazione che stanno dimostrando i lavoratori tutti, nei settori pubblici e in quelli privati, è un dovere morale e un obbligo istituzionale.
Il riconoscimento dovrà riguardare sia l’aspetto retributivo, sia le garanzie dovute in caso di malattie o infermità permanenti, dovute all’infezione da virus.
Il decesso del lavoratore va equiparato a morte sul lavoro.
Indennità di rischio
Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza sanitaria, è riconosciuta. con oneri a carico dello stato, una maggiorazionedella retribuzione mensile, commisurata ai fattori di rischio connessi all’attività svolta e al settore di appartenenza, secondo parametri definiti con decreto emanato dal Ministero del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Nei settori del lavoro privato l’indennità potrà essere corrisposta anche in sede di mensilità aggiuntiva e sarà oggetto di compensazione ai sensi dell’art 17 del dl.vo n.241/1997.
L’indennità di rischio assorbe e sostituisce il bonus di 100 euro
Riconoscimento malattia professionale. Attesa l’equiparazione dell’infezione da covid-19 a infortunio sul lavoro, nei casi in cui il lavoratore dovesse rimanere afflitto da danni permanenti e comunque da ridotte capacitò lavorative, il medesimo avrà diritto al riconoscimento dell’infermità quale malattia professionale, con i benefici previsti dalla vigente normativa (causa di servizio, pensione privilegiata)
In caso di decesso dovuto all’infezione, l’evento sarà equiparato a morte sul lavoro, con i conseguenti benefici di legge previsti per gli eredi.
REGOLAMENTAZIONE E POTENZIAMENTO TRASPORTO COLLETTIVO
Urge evitare che il trasporto pubblico continui ad essere luogo di propagazione del contagio , come da troppo tempo sta avvenendo. Un settore nevralgico che costituisce una grave falla nel sistema di contenimento dell’epidemia, perché è occasione di alto rischio per le persone che si recano al lavoro, il cui contagio vanifica il sacrificio dei familiari che restano chiusi in casa.
Potenziamento . Saranno potenziate le capacità di trasporto collettivo nelle fasce orarie corrispondenti alle necessità di spostamento dei lavoratori. A tal fine, le aziende di trasporto hanno facoltà di stipulare contratti di collaborazione anche con personale collocato a riposo nell’ultimo biennio.
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Condizioni di accesso. Sarò consentito accedere ai mezzi di trasporto collettivo subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
a) sanificazione quotidiana dei mezzi di trasporto;
b) numero massimo di persone in base alla distanza minima consentita;
c) obbligo per i passeggeri di dispositivo di protezione individuale
d) distanziamento minimo negli spazi adibiti ad attesa del mezzo.
RICONOSCIMENTO DEI COSTI SOSTENUTI PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Non è mai troppo tardi per diffondere in modo sistematico e generale la disponibilità e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale anti-contagio.
Riconoscimento costi. Sono riconosciuti come credito d’imposta i costi sostenti dalle aziende per la dotazione ai propri dipendenti di dispostivi di protezione individuale, tesi a prevenire il contagio covid-19.
Sono altresì riconosciuti, come detrazione d’imposta, i costi sostenuti dal singolo lavoratore , nel caso lo stesso provveda in modo individuale.
Medici di famiglia
Ai medici di famiglia saranno riconosciuti anche i costi sostenuti per fornire i dispositivi di protezione ai propri assistiti, che necessitano di essere visitati.