Rappresentante di lista e riposi compensativi: ecco quando spettano una o due giornate non lavorate
Quanti giorni di recupero si devono avere per chi è impegnato nella funzione di rappresentante di lista alle elezioni?
Normativa di riferimento
Ai sensi dell’art. 119 del DPR 30/3/1957 n. 361 e dell’art. 1 della Legge 29/1/1992 n. 69 al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti; al rientro il dipendente dovrà produrre l’attestazione dell’avvenuto assolvimento delle funzioni.
Recupero delle giornate
I riferimenti sono la C.M. 14 giugno 1990, n. 160 e n. 132 del 29 aprile 1992 e la Corte Costituzionale, sentenza n. 452 del 13 dicembre 1991, per cui si ha diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero compensativo nel periodo immediatamente successivo ad esse (o comunque concordati con il dirigente):
due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo)
un giorno successivo (se il sabato è lavorativo).
Conclusione
A completamento quindi di quanto esposto e schematizzando ulteriormente, si possono verificare queste due situazioni:
- Orario di servizio su 5 giorni lavorativi con sabato giornata non lavorativa e domenica festivo
Sabato e domenica: si ha diritto a due giornate di riposo compensativo.
lunedì: si ha diritto ad assentarsi dal lavoro e a percepire la piena retribuzione;
martedì: si ha diritto ad assentarsi dal lavoro anche per questa giornata e a percepire la piena retribuzione, se le operazioni di scrutinio si prolungano oltre le ore 24 del lunedì.
- Orario di servizio su sei giorni lavorativi con sabato giornata lavorativa e domenica festivo
Sabato: si ha diritto ad assentarsi dal lavoro e a percepire la piena retribuzione. Domenica: si ha diritto a una giornata di riposo compensativo.
lunedì: si ha diritto ad assentarsi dal lavoro e a percepire la piena retribuzione.
martedì: si ha diritto ad assentarsi dal lavoro anche per questa giornata e a percepire la piena retribuzione, se le operazioni di scrutinio si prolungano oltre le ore 24 del lunedì.



