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Riforma reclutamento docenti: decreto formazione in arrivo

 

Con la conversione in legge del decreto PNRR 2 (decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,

convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) è divenuta legge

anche la riforma del reclutamento dei docenti .

Riguarda il nuovo regolamento per la formazione iniziale e continua

e il reclutamento dei docenti e  introduce anche nuovi requisiti e regole

per il concorso per docenti.  Il nuovo percorso di formazione iniziale, selezione e

prova per diventare docente stabilito dalla riforma della scuola,  sarà articolato in 4 fasi :

laurea magistrale (triennale per ITP);

percorso formativo abilitante da 60 CFU/CFA ;

concorso per insegnanti ;

anno di prova con esame finale e valutazione conclusiva .

Ma per  l’applicazione di una parte delle nuove norme, sono necessari  appositi

decreti attuativi,  per la definizione di modalità, tempistiche

e/o contenuti. Tra queste c’è il percorso formativo abilitante da 60 CFU/CFA, che deve

essere definito tramite un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri  da emanare di concerto con i Ministri dell’Istruzione e dell’Università  e

dovrà definire il percorso universitario e accademico abilitante da 60 CFU/CFA

che i docenti dovranno superare per ottenere l’abilitazione e poter partecipare

ai concorsi a cattedra.

Stato dell’arte del decreto  :

La bozza del decreto è già stata preparata dai Ministri dell’Istruzione e

dell’Università, Giuseppe Valditara e Anna Maria Bernini e sottoposta alla

Commissione europea che ha richiesto specificazioni in merito alle

garanzie di omogeneità del processo di accreditamento dei percorsi e ha

sollevato altre osservazioni che richiedono ulteriori valutazioni ed eventuali

modifiche del provvedimento.

Il testo è stato sottoposto anche alla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università

italiane) . L’attivazione dei corsi dovrebbe avvenire entro l’a.a. 2023/24.

Il nuovo decreto per la formazione previsto dalla riforma del reclutamento

dei docenti dovrà chiarire  nello specifico:

contenuti e strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA,

di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale dei docenti,

comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto per almeno 20 CFU/CFA (non

retribuite), per garantire la proporzionalità tra le diverse componenti dell’offerta

formativa e considerando gli aspetti relativi all’inclusione scolastica e la specificità

delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche.

Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere

inferiore a 12 ore.

E inoltre :

-Il numero di CFU/CFA (crediti formativi universitari o accademici) riservati

alla formazione inclusiva delle persone con disabilità,

-la percentuale di presenza alle attività formative necessaria per accedere alla

prova finale del percorso iniziale di formazione dei docenti,

-gli standard professionali minimi delle competenze che i docenti abilitati devono

possedere,

-le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario

e accademico( una prova scritta e una lezione simulata),

-gli standard per la valutazione omogenea dei partecipanti,

-le regole per la composizione della commissione giudicatrice

per la prova finale(  un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale

di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti

al percorso abilitante e che può essere individuato anche tra i tutor preposti alle

attività di tutoraggio del percorso formativo abilitante),

-il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato,

nel rispetto degli standard professionali minimi stabiliti  dal decreto per la

formazione relativo alla riforma del reclutamento dei docenti e le modalità

per la loro verifica, al fine di tutelare  la coerenza dei

percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con le professionalità

richieste al docente  e agevolare la trasformazione digitale dell’organizzazione

scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento,

-i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale,

per garantirne l’elevata qualità e solidità.

Infine :

-i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione

iniziale, e di svolgimento delle prove finali per il conseguimento dell’abilitazione

all’insegnamento, con oneri a carico dei partecipanti

-criteri e modalità di coordinamento  ed eventuale aggregazione dei percorsi

di formazione, e della loro organizzazione,  per realizzare una collaborazione

strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni  di Alta formazione

artistica, musicale e coreutica).

RESTANO VALIDI I 24 CFU GIA’ CONSEGUITI  IN PRECEDENZA ?

In base a quanto previsto dal decreto PNRR 2 convertito in legge,

è riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale

requisito di accesso al concorso per docenti secondo il previgente ordinamento.

Il nuovo decreto per la riforma del reclutamento

docenti relativo al percorso di formazione abilitante dovrà definire

anche le linee guida per il riconoscimento di eventuali altri crediti

maturati durante gli studi universitari o accademici,

purchè strettamente coerenti con gli obiettivi formativi