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È stata firmata oggi l’Intesa tra le Organizzazioni sindacali ed il MIM che proroga per la mobilità annuale per il 23/24 quanto previsto dal CCNI dell’8 luglio 2020.

L’intesa permetterà l’assegnazione provvisoria anche ai docenti assunti a seguito della procedura straordinaria art. 59, comma 4, della procedura straordinaria art. 59, comma 9 bis e della procedura straordinaria art. 5 ter, che, dopo il periodo di prova, saranno assunti con contratto a tempo indeterminato dal prossimo anno scolastico 2023/2024.

L’Intesa stabilisce anche che in sede di contrattazione regionale possano essere previste specifiche disposizioni per i territori colpiti da terremoti o alluvioni.

Il testo sarà trasmesso agli uffici territoriali insieme ad una nota con i termini per la presentazione delle domande. In merito, la proposta del MIM prevede un periodo dal 15 giugno al 4 luglio.

La delegazione dello Snals-Confsal ha chiesto di posticipare le date e di prevedere termini diversi per le istanze dei docenti e degli ATA. L’Amministratore si è riservata di decidere.

I docenti sopra indicati presenteranno le domande in formato cartaceo, poiché non ancora inseriti come docenti di ruolo nel sistema POLIS. Il modello di domanda da utilizzare sarà pubblicato sul sito del Ministero. Anche gli IRC, il personale educativo ed il personale ATA produrranno le domande in formato cartaceo.

Non appena disponibili, pubblicheremo il testo dell’Intesa e la Nota con le date di presentazione delle domande.

 

Ipotesi di CCNL sui principali aspetti del trattamento economico
del personale del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 20192021



Il giorno 11 Novembre 2022 alle ore 14:00 ha avuto luogo l’incontro tra l’A.Ra.N. e le
Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e ricerca.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata ipotesi di CCNL sui principali aspetti del
trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca relativi al triennio 2019
2021.





Ipotesi di

CCNL sui principali aspetti del trattamento
economico del personale del

comparto Istruzione e ricerca


Triennio 20192021


INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI …………………………..…………………………..……………….. 2

Art. 1 Campo di applicazione e definizioni …………………………..………………………….... 2

Art. 2 Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto …………………………..…………………………..…………………………..………. 3

TITOLO II TRATTAMENTO ECONOMICO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED
EDUCATIVE …………………………..…………………………..…………………………..…………………………... 5

Art. 3 Incrementi degli stipendi tabellari …………………………..…………………………..…… 5

Art. 4 Effetti dei nuovi stipendi …………………………..…………………………..……………….. 5

Art. 5 Incrementi delle indennità fisse …………………………..…………………………..……… 6

TITOLO III TRATTAMENTO ECONOMICO UNIVERSITÀ …………………………..………….. 7

Art. 6 Incrementi degli stipendi tabellari …………………………..…………………………..…… 7

Art. 7 Effetti dei nuovi stipendi …………………………..…………………………..……………….. 7

Art. 8 Incrementi dell’indennità di Ateneo …………………………..………………………….... 8

TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO ENTI DI RICERCA …………………………..…. 9

Art. 9 Incrementi degli stipendi tabellari …………………………..…………………………..…… 9

Art. 10 Effetti dei nuovi stipendi …………………………..…………………………..……………… 9

Art. 11 Incrementi dell’indennità di Ente e dell’indennità di Valorizzazione
professionale…………………………..…………………………..…………………………... 10

TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO AFAM…………………………..……………………… 11

Art. 12 Incrementi degli stipendi tabellari …………………………..………………………….... 11

Art. 13 Effetti dei nuovi stipendi …………………………..…………………………..……………. 11

Art. 14 Incrementi delle indennità fisse …………………………..…………………………..….. 12

TABELLE …………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…. 13

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 …………………………..…………………………..………………………… 37

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto
indicate all’art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione
collettiva nazionale del 3 agosto 2021.

2. Con la locuzione “istituzioni scolastiche ed educative” vengono indicate: le scuole
statali dell’infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro
tipo di scuola statale.

3. Con il termine “AFAM” si indicano: le Accademie di belle arti, l’Accademia
nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per
le industrie artistiche ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi
musicali.

4. Con il termine “università” si intendono le amministrazioni di cui all’art. 5, comma
1, punto III del CCNQ 3 agosto 2021.

5. Con il termine “enti di ricerca” si intendono gli enti/amministrazioni di cui all’art. 5,
comma 1, punto IV, V e VI del CCNQ 3 agosto 2021.

6. Nel presente CCNL con il termine “amministrazioni” si intendono tutte le pubbliche
amministrazioni indicate nei commi 2, 3, 4 e 5.

7. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così indicati:

a) CCNL 7/10/1996, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del comparto
delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per quadriennio
normativo 19941997, biennio economico 19941995” sottoscritto il 7 ottobre
1996;

b) CCNL 21/02/2002, biennio 20002001, con cui si intende il “CCNL relativo al
personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
per il biennio economico 20002001” sottoscritto il 21 febbraio 2002;

c) CCNL 16/02/2005, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del
comparto delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale per il quadriennio normativo 2002 2005 e il biennio economico 2002
2003” sottoscritto il 16 febbraio 2005;

d) CCNL 28/03/2006, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del
comparto università per il biennio economico 20042005” sottoscritto il 28
marzo 2006;

e) CCNL 11/04/2006, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del
comparto delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale per il biennio economico 2004 2005” sottoscritto l’11 aprile 2006;

f) CCNL 29/11/2007, con cui si intente il “CCNL relativo al personale del
Comparto Scuola per il quadriennio normativo 20062009 e biennio economico
20062007” sottoscritto il 29 novembre 2007;

g) CCNL 16/10/2008, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del
comparto università per il quadriennio normativo 20062009 e il biennio
economico 20062007” sottoscritto il 16 ottobre 2008;

h) CCNL 19/04/2018, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del
comparto Istruzione e ricerca triennio 20162018” sottoscritto il 19 aprile
2018.

8. Per quanto concerne il personale scolastico delle province autonome di Trento e
Bolzano, si applicano le disposizioni in materia previste dai decreti legislativi
24/07/1996, nn. 433 e 434, quest’ultimo come integrato dal d.lgs. n. 354/1997.

9. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 165/2001.

10. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare
applicazione, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001, le disposizioni contrattuali del CCNL
19/04/2018 e dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione nonché le specifiche
norme di settore, ove compatibili e non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e
dalle norme legislative.

Art. 2
Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Ferma restando l’unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro, il presente
contratto regola alcuni aspetti del trattamento economico relativi al CCNL triennio
20192021, di cui fa parte integrante. Il negoziato, pertanto, proseguirà con riguardo
agli ulteriori aspetti del trattamento economico e a tutte le materie oggetto della
trattativa.

2. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 31 dicembre 2021.

3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza

delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

4. Gli istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico sono
applicati dalle amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di
cui al comma 2.

5. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta a mezzo pec entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino
a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.


TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED
EDUCATIVE

Art. 3
Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 35 del CCNL 19/04/2018, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata
Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del
comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall’allegata
Tabella B1.

3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione
del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum di cui all’art. 37 (elemento
perequativo) del CCNL 19/04/2018 e di cui all’art. 1, comma 440, lett. b) della legge
n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato
nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C1.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione
di cui all’art. 47bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1,
comma 440, lett. a) della legge n. 145/2018.

Art. 4
Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 3 (Incrementi degli stipendi
tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere
economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo
stipendio tabellare.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 3 (Incrementi degli
stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti,
alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A1, nei confronti del personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti,
nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e
dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli
aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il
conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

Art. 5
Incrementi delle indennità fisse

1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina
prevista nel CCNL 29/11/2007 e sono incrementate come di seguito indicato:

a) la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 83 del CCNL 29/11/2007, come
rideterminata dall’art. 38, comma 1, lett. a) del CCNL 19/04/2018, è incrementata con
la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata
Tabella D1.1;

b) la parte fissa dell’indennità di direzione dei DSGA di cui all’art. 56, comma 2 del
CCNL 29/11/2007, come rideterminata dall’art. 38, comma 1, lett. b) del CCNL
19/04/2018, è incrementata con la decorrenza e dell’importo lordo annuo indicato
nell’allegata Tabella D1.2;

c) il compenso individuale accessorio per il personale ATA di cui all’art. 82 del CCNL
29/11/2007, come rideterminato dall’art. 38, comma 1, lett. c) del CCNL 19/04/2018,
è incrementato con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilità
indicati nell’allegata Tabella D1.3.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dagli incrementi di cui al comma 1 si provvede
come segue:

a) gli incrementi di cui al comma 1 lett. a) sono finanziati mediante l’utilizzo delle
risorse di cui all’art. 1, c. 606, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (L.B. per il 2022) in
misura pari a 89,4 milioni di Euro (lordo oneri riflessi) e corrispondente riduzione del
Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa a cui le stesse sono destinate; per la
restante parte non coperta dalle predette risorse, si provvede con risorse a carico del
presente rinnovo contrattuale;

b) gli incrementi di cui al comma 1 lett. b) e c) sono finanziati mediante l’utilizzo delle
risorse di cui all’art. 1, c. 604, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (L.B. per il 2022), in
misura pari a 14,8 milioni di Euro (lordo oneri riflessi); per la restante parte non coperta
dalle predette risorse, si provvede con risorse a carico del presente rinnovo contrattuale.

TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO UNIVERSITÀ

Art. 6
Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 60 del CCNL 19/04/2018, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata
Tabella A2, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del
comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall’allegata
Tabella B2.

3. Al personale docente incaricato esterno di cui all’art. 15 del DPR 3 agosto 1990 n.
319, sono corrisposti incrementi mensili della retribuzione, nelle misure ed alle
decorrenze previste per la posizione economica EP 2 dal comma 2.

4. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione
del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum di cui all’art. 62 (elemento
perequativo) del CCNL 19/04/2018 e di cui all’art. 1, comma 440, lett. b) della legge
n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato
nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C2.

5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione
di cui all’art. 47bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1,
comma 440, lett. a) della legge n. 145/2018.

Art. 7
Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 6 (Incrementi degli stipendi
tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere
economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo
stipendio tabellare.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 6 (Incrementi degli
stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti,
alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A2, nei confronti del personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente contratto. Agli effetti dell’indennità di anzianità o altri analoghi trattamenti,
nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e

dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli
aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.










 
































1





















 

 







Lo SnalsConfsal firma l’ipotesi di contratto collettivo nazionale del Comparto

Istruzione e Ricerca per la parte economica.

Serafini: “È un primo, importante traguardo. Ma noi non
molliamo Ora avanti con le trattative”.


Roma, 11 novembre 2022 A seguito dell’accordo politico raggiunto nella serata di ieri

tra il
Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e lo SnalsConfsal,

le trattative per
il rinnovo contrattuale del Comparto Istruzione e Ricerca hanno avuto

oggi un primo epilogo
con la firma all’ARAN di una ipotesi di contratto collettivo nazionale

riguardante i principali aspetti della parte economica dell’articolato.
Soddisfazione dello SnalsConfsal, che, con perseveranza e tenacia, ha perseguito
l’obiettivo di non chiudere la parte economica del contratto con le “solite briciole”, ma ha
preteso aumenti dignitosi e rispettosi del lavoro svolto dal personale del Comparto
Istruzione e Ricerca. Con l’accordo odierno la maggior parte delle risorse contrattuali (95%
del totale) potranno essere attribuite al personale delle istituzioni scolastiche, delle
università, degli enti pubblici di ricerca e dell’alta formazione artistica e musicale fin dal
mese di dicembre, compresi gli arretrati relativi al triennio contrattuale 20192021.

“Si tratta di un primo, importante risultato concreto ha dichiarato Elvira Serafini, Segretario
Generale dello SnalsConfsal che viene incontro alle difficoltà economiche sperimentate
in questo frangente anche dai lavoratori del nostro comparto. Inoltre, il Ministro Valditara ha
accolto le nostre richieste di reperire ulteriori risorse. È significativo che nel Consiglio dei
Ministri di ieri sera siano stati stanziati, come promesso, altri 100 milioni per la scuola e che
ci sia l’impegno a trovare una soluzione concreta, in un prossimo provvedimento normativo,
per sopperire alla grave mancanza di risorse per la valorizzazione del personale degli enti
di ricerca non vigilati dal MUR, sancita dalla scorsa legge di bilancio”.

Il riferimento ai 100 milioni una tantum accordati per il 2022 nel Consiglio dei Ministri nella
serata di ieri è inserito anche nel testo della dichiarazione congiunta che chiude l’accordo
firmato oggi.

L’ipotesi di contratto sottoscritta contiene le tabelle degli incrementi stipendiali che
permettono di individuare gli aumenti per ogni lavoratore del Comparto.

La parte economica del contratto sarà completata attraverso la prosecuzione del confronto
e con l’approvazione della manovra di bilancio (legge di bilancio e decreti collegati) che
dovrà garantire al personale della scuola la disponibilità di ulteriori 300 milioni nella
retribuzione fissa dei docenti oltre al reperimento di risorse aggiuntive per gli altri Settori del
Comparto.

La trattativa sul contratto proseguirà senza ritardi anche sulla parte normativa (mobilità e
superamento dei vincoli, nuove e migliori condizioni sui permessi, revisione delle norme
disciplinari e riconoscimento ai precari degli stessi diritti dei colleghi a tempo indeterminato,
relazioni sindacali e lavoro agile ), sulla riforma di vari ordinamenti professionali (Ata,
Università, Enti di ricerca, Afam) e sull’allocazione delle risorse residue. A questo scopo
l’Aran ha già convocato le OO.SS. per il 15 novembre (Ata), il 21 novembre (Afam) e il 23
novembre (Università e Enti di ricerca).

“Siamo pronti a proseguire con l’analisi di tutto ciò che ancora manca conclude Serafini.
La soddisfazione per la firma di oggi non ci fa dimenticare che si tratta solo di una prima
tappa, seppur significativa, di un percorso articolato.”


Il Segretario Generale

(Elvira Serafini)

CCNL 19/21 – RISORSE INSUFFICIENTI. PER LO SNALS-CONFSAL NON CI SONO LE
CONDIZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE

Le risorse disponibili comunicate dall’Aran alle organizzazioni
sindacali nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL consentono un aumento
effettivo lordo delle retribuzioni dei docenti pari a circa 80 euro medi mensili. Per la
valorizzazione del personale docente sono previsti ulteriori 270 milioni di euro.
Per la revisione dei profili professionali del personale ata sono stati previsti circa 36
milioni di euro mentre per il salario accessorio sono previsti ulteriori 14 milioni di euro.
La mobilitazione dello Snals-Confsal e delle altre organizzazioni sindacali ha
sicuramente determinato un incremento delle risorse stanziate che comunque sono
ancora insufficienti per garantire un adeguato riconoscimento del lavoro di tutto il
personale della scuola.
Per lo Snals-Confsal resta imprescindibile l’adeguamento delle retribuzioni dei docenti
a quelle medie europee. Un punto di partenza accettabile potrebbe essere
l’allineamento degli stipendi del personale della scuola alla media retributiva degli altri
settori pubblici, per realizzare interventi in grado di valorizzare la professionalità
docente, assicurare una formazione di qualità per tutta la categoria, consentire un
innalzamento e qualificazione dei profili ATA.
Non va dimenticato che il DL 36 non ha rappresentato solo una violenta sottrazione di
materie alla contrattazione ma ha comportato anche una notevole riduzione delle
risorse contrattuali destinate al MOF e delle risorse destinate alla formazione del
personale gestita direttamente dalle scuole.
Per avviare le trattative per il rinnovo del CCNL verso la strada della sottoscrizione
occorrono nuove risorse ed un segnale concreto di una nuova attenzione per la
comunità scolastica.
Come già annunciato più volte, lo Snals-Confsal avvierà dalle prime settimane di
settembre una mobilitazione del personale della scuola. Siamo intenzionati a non
cedere alle vuote promesse ed agli impegni generici. Solo fatti concreti, nuove risorse
e il rispetto dei patti sottoscritti potranno determinare una svolta positive nelle relazioni
sindacali.

Impegno del Miur a reperire le risorse necessarie per un rinnovo del CCNL che preveda aumenti a “tre cifre”, in attuazione dell’intesa Governo e OO.SS. del 24 aprile u.s.

Riportiamo di seguito il Comunicato unitario:

Primo incontro al MIUR in vista del rinnovo del CCNL

In attuazione dell’intesa del 24 aprile 2019 si è svolto ieri, 20 maggio 2019, il primo di una serie di incontri sul prossimo rinnovo del contratto.

In premessa i sindacati hanno richiesto un puntuale impegno al rispetto dell’intesa di palazzo Chigi relativamente al reperimento, nella prossima legge di bilancio, delle risorse necessarie per il pieno recupero del potere d’acquisto dei salari, nonché per assicurare il riconoscimento della dignità professionale e del ruolo sociale dei lavoratori del comparto istruzione e ricerca.

Altri temi di fondamentale importanza risultano la piena fruibilità degli istituti contrattuali, a partire dalla necessaria semplificazione e sistematizzazione, anche in relazione alla complessità generata dalla unificazione in un unico comparto di quattro settori e dei relativi contratti, in precedenza distinti.

Il MIUR ha ribadito l’impegno a reperire le necessarie risorse in ottemperanza a quanto contenuto nell’intesa del 24 aprile scorso. Le parti hanno concordato di proseguire il confronto su tutte le tematiche affrontate attraverso la redazione, da parte del MIUR, di un indice ragionato dei contenuti del prossimo rinnovo, da rendere disponibile entro il 3 giugno, provvedendo solo successivamente a calendarizzare un nuovo incontro.

Tra i temi che dovranno essere affrontati è stato evidenziato dai sindacati, prendendo lo spunto dai fatti di Palermo, quello del ripristino degli organismi di garanzia a tutela della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale nella sua dimensione individuale e collegiale.

Roma, 21 maggio 2019

FLC  CGIL CISL  FSUR UIL SCUOLA RUA SNALS  CONFSAL GILDA  UNAMS

Elvira Serafini, Segretario generale SNALS-Confsal, Massimo Battaglia, Segretario generale Confsal-Unsa, e Giuseppe Carbone, Segretario generale FIALS-Confsal, hanno parlato ad un nutrito gruppo di persone fuori Palazzo Vidoni con lo slogan: “No a 20 euro per il rinnovo del contratto”.

Alle h. 11,00 i Segretari generali sono stati ricevuti dal Capo di Gabinetto alla Funzione Pubblica (v. il comunicato congiunto).

Di seguito, la sintesi dell’intervento del Segretario generale dello SNALS-Confsal, Elvira Serafini:

  • “Non rappresentiamo interessi di parte, ma tutti i lavoratori pubblici. Lo Snals con l’Unsa, la FIALS e la Confsal: tutti qui per chiedere al Ministro Bongiorno di essere ascoltati. Chiediamo l’apertura di un contratto serio, che tenga conto del nostro prezioso lavoro per lo Stato. Non ci accontentiamo di poche centinaia di euro, date senza un progetto serio di equiparazione ai compensi dell’eurozona”.

L’intervento del Segretario generale, Elvira Serafini, è visibile sul canale You Tube al link: https://youtu.be/dPltdWv5nys

CONTRATTI P.A. : BATTAGLIA, CARBONE, SERAFINI, SODDISFATTI DAL SIT-IN A PIAZZA VIDONI, ROMA. MAI PIÙ BLOCCO DEI CONTRATTI, MA RISORSE PER IL PUBBLICO IMPIEGO.

Roma, 19.12.2018. I Segretari Generali di UNSA, FIALS e SNALS esprimono soddisfazione per il sit-in che si è svolto oggi alla Funzione Pubblica.

I lavoratori di tutto il Comparto Istruzione e Ricerca, della Sanità e delle Funzioni Centrali hanno rivendicato non solo le specificità e le criticità dei relativi settori, ma hanno evidenziato il grave attacco portato dal governo al lavoro pubblico e alle retribuzioni dei dipendenti con i 20 euro lordi a testa previsti dalla Legge di Bilancio.

Battaglia, Carbone, Serafini sono stati ricevuti dal Capo di Gabinetto del Ministro Bongiorno, verso il quale esprimono gratitudine per il garbo istituzionale e l’attenzione dimostrata nel corso della riunione riservata. UNSA, FIALS e SNALS hanno chiesto, con polso, le ulteriori risorse mancanti per consentire un avvio delle trattative per il rinnovo del contratto, che dal 1° gennaio 2019 sarà scaduto.

I Segretari Generali hanno dichiarano che non sarà più pensabile e ammissibile un nuovo blocco dei contratti come patito nel settore pubblico dal 2010 al 2016.

Il Capo Gabinetto, Sergio Ferdinandi, ha comunicato l’impegno a nome del Ministro Bongiorno di trovare nel 2019 in legge di bilancio le ulteriori risorse mancanti per consentire l’avvio dei negoziati per la definizione dei contratti di 3 milioni di lavoratori pubblici.

I Segretari Generali di UNSA, FIALS e SNALS dichiarano che verificheranno le mosse del governo e se non ci saranno risposte positive, già con il consenso della Confederazione di appartenenza, la Confsal, sono pronte ad ulteriori forti iniziative fino ad arrivare allo sciopero generale del pubblico impiego.

Si tratta di un provvedimento una tantum, erogabile solo per il periodo marzo-dicembre 2018, dopo di che non sarà più corrisposto.

Con riferimento alle perplessità ed alle critiche avanzate dallo Snals per gli irrisori aumenti retributivi per i docenti previsti nel CCNL 2018, aumenti che sono molto inferiori rispetto alla perdita del potere di acquisto registrata dal 2011, pari al 15%, calcolata nei nove anni di mancato rinnovo contrattuale, si delinea in futuro una ulteriore preoccupazione circa l’elemento perequativo, strumento introdotto nel CCNL 2018 all’art. 37 comma 1 per consentire una tantum ai docenti con retribuzioni più basse un adeguamento dello stipendio, che varia da € 7,00 ad € 28,00 per le posizioni economiche da B1 a D2 .

Si tratta inoltre di un provvedimento una tantum, erogabile solo per il periodo marzo-dicembre 2018, dopo di che non sarà più corrisposto. QUINDI L’INCREMENTO REALE DI QUESTO RINNOVO CONTRATTUALE non è la somma tra l’incremento retributivo e l’elemento perequativo, come alcuni sindacati firmatari hanno cercato di far intendere ai lavoratori.

I cosiddetti incrementi contrattuali, inoltre, spalmati in percentuali sui livelli economici, hanno prodotto come risultato l’aumento della forbice retributiva tra i livelli più bassi e quelli apicali.

Con il CCNL 2016-18, infatti, i dipendenti pubblici hanno ottenuto un incremento stipendiale pari al 3,48%, percentuale questa generalizzata che, di per sé, avrebbe garantito l’aumento di 85 euro medi lordi mensili soltanto a coloro i quali percepiscono stipendi alti.

La preoccupazione dello Snals nasce dal fatto che le risorse “mancanti”, ai fini del raggiungimento dell’aumento di 85 euro, sono state stanziate solo per il 2018 e pare non siano previste per il 2019.

L’elemento perequativo inoltre non è utile ai fini previdenziali, dell’indennità di anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell’indennità in caso di decesso. E’ una sorta di “fuori busta”.

E’ chiaro quindi che l’elemento perequativo deve essere rifinanziato, nella legge di Bilancio 2019, per non far perdere gli aumenti ottenuti ed è chiaro che in sede di rinnovo del CCNL dovrà essere stabilizzato e portato a regime .