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Il giudice del lavoro del  Tribunale di Bari , in data 20 febbraio 2023,ha emesso sentenza contestuale al dibattimento sul ricorso presentato nel 2022 contro il Miur e l’USR Puglia  da una docente  assistita dal nostro ufficio legale,ricorso  contro  il decreto di ricostruzione di carriera del 2011 elaborato dal la scuola, all’epoca sede di servizio, decreto in cui  le  venivano  riconosciuti, in sede di ricostruzione della carriera, solamente 5 anni, 11 mesi e 19 giorni anziché 8 anni, 3 mesi e 19 giorni ossia quelli effettivamente prestati nel ruolo della scuola dell’infanzia applicando  il l meccanismo della temporizzazione (art.6 del DPR 345/1983).

La sentenza ha ribadito il principio  secondo il quale  al docente di scuola superiore deve essere pienamente riconosciuta, in sede di ricostruzione di carriera, l’anzianità di servizio nella scuola materna purché maturata durante il ruolo, non applicando, pertanto, il cosiddetto criterio della “temporizzazione” facendo riferimento ad una precedente sentenza del Tribunale di Bari, la N. 6632/2013 e   alla  sentenza N. 2037/2013 della Corte di Cassazione in cui  la suprema corte  affermava il principio che  “in tema di personale docente, se in passato gli art. 1 e 2, dl 370/1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l’art. 57 L312/1980 e l’art.83 dPR 417/1974, introducendo diverse tipologia di mobilità che consentono di computare per intero l’anzianità pregressa, realizzano un’osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti.”

La docente, pertanto, avrà diritto al riposizionamento nella ricostruzione di carriera e a cinque anni di arretrati, quelli che vanno dal 2017 al 2022. Sugli arretrati precedenti si applica la prescrizione, come previsto dal Codice civile.

Il segretario  Vito Masciale, ha espresso grande soddisfazione per  l’esito positivo del ricorso  dimostrazione ancora una volta  della professionalità del team di avvocati convenzionati con lo SNALS  che  come sindacato  si conferma punto di riferimento nella difesa dei diritti dei lavoratori della scuola

Ricorso giurisdizionale da presentare innanzi al TAR Lazio avverso l’illegittima esclusione per mancato superamento della prova scritta del Concorso Ordinario cd S.T.E.M. indetto con D.M. n. 826/21.

L’Ufficio Legale, presa visione dell’ingente numero dei bocciati e dei numerosi posti che rimarranno vacanti, ha avviato la raccolta delle adesioni per il ricorso giurisdizionale da presentare innanzi al TAR Lazio avverso l’illegittima esclusione per mancato superamento della prova scritta del Concorso Ordinario  cd  S.T.E.M. indetto con D.M. n. 826/21.

Scopo dell’azione legale è quello di far dichiarare illegittimo il Bando nella parte in cui prevede  una soglia minima per il superamento della prova scritta (70 pt) ben superiore alla sufficienza.

Si rende noto che al momento non abbiamo pronunce positive su tale tipologia di ricorsi.

L’adesione al ricorso dovrà avvenire esclusivamente tramite le Segreterie Provinciali di appartenenza.

Dovrà essere trasmessa per posta (con racc. A.R. 1) all’Ufficio Legale Snals, all’indirizzo Via Leopoldo Serra n. 5 – 00153 Roma – entro e non oltre il 30.07.2021 – in formato A4, non fronte/retro, e i documenti, che non devono essere spillati, indicati nella scheda di adesione la seguente documentazione:

1.    copia domanda di partecipazione al concorso;

2.    copia graduatoria pubblicata dall’Ufficio Scolastico Regionale;

3.    copia del proprio elaborato e della griglia di valutazione;

4.     documento di riconoscimento;

5.    mandato alle liti che dovrà essere scaricato e compilata on line,  clicca qui per la compilazione

 

Tutta la documentazione dovrà essere consegnata alle segreterie provinciali di competenza.

Il ricorso, suddiviso per categorie omogenee (in base alla regione e al punteggio conseguito),verrà attivato con un numero minimo di 20 ricorrenti.

 

scarica qui il fac simile della istanza di accesso agli atti. 

 

Lo stato dei ricorsi è visibile  sul sito del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato all’indirizzo www.giustizia-amministrativa.it

 

Riceviamo e pubblichiamo  un importantissimo avviso dell’ufficio legale nazionale

Azione n. 22 – Ricorso al TAR del Lazio per essere inseriti in prima fascia delle graduatorie provinciali (G.P.S.).

 

 

Con l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, in riforma della precedente normativa che disciplinava le Graduatorie di Istituto, è possibile richiedere l’inserimento nelle Graduatorie provinciali:

–           prima fascia (per i docenti in possesso di abilitazione);

–           seconda fascia (per i docenti in possesso del titolo di accesso + 24 CFU, oppure diploma ITP o che costituisca valido titolo di accesso).

Le nuove G.P.S. già con l’avvio del nuovo anno scolastico dovranno essere utilizzate per l’attribuzione degli incarichi annuali fino alla fine dell’anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 4167 del 30 giugno 2020 ha riconosciuto a coloro che abbiano maturato un servizio pari a 36 mesi (o 180 giorni x 3 anni scolastici) il diritto all’equiparazione giuridica all’abilitazione all’insegnamento.

Pertanto, lo Snals ritiene di poter proporre la seguente azione giudiziaria a favore tutti i docenti che abbiano maturato 36 mesi di servizio (o 180 giorni x 3 anni scolastici), sia su posto comune che su sostegno; tanto nella scuola statale che in quella paritaria, senza limite temporale, per vedersi riconoscere il diritto all’inserimento nelle Graduatorie provinciali di Prima fascia (GPS) riservate ai docenti in possesso di abilitazione.

Ovviamente, l’eventuale accoglimento del ricorso implicherebbe anche l’inserimento dei ricorrenti nella II Fascia delle Graduatorie di istituto di nuova formulazione.

Per poter aderire al ricorso è necessario che gli interessati trasmettano per posta (con racc. A.R. 1) all’Ufficio Legale Snals, all’indirizzo Via Leopoldo Serra n. 5 – 00153 Roma – entro e non oltre il 24.08.2020 (in formato A4, non fronte/retro, e soprattutto i documenti non devono essere spillati) i documenti indicati nella scheda di adesione relativa all’az.22/2020 (ad es. copia contratti, oppure certificato di servizio, copia certificato attestato 24 CFU) che dovrà essere scaricata e compilata on line, disponibile sul sito dello SNALS nell’area Ufficio Legale.

La documentazione andrà anticipata come di consueto all’indirizzo email legale@snals.it indicando in oggetto il numero dell’azione.

Gli interessati dovranno presentare la domanda di inserimento in prima fascia entro i termini stabiliti in formato cartaceo (predisposta dall’Ufficio Legale e scaricabile dall’area Ufficio Legale – azione 22) con racc. a.r. atteso che la procedura telematica non consentirà l’inserimento in prima fascia delle G.P.S..

Il contributo per il ricorso è di €. 150,00, da ripartirsi nella misura del 50% tra le segreterie provinciali e la segreteria nazionale; pertanto, all’Ufficio Legale nazionale andrà corrisposta la somma di €. 75,00 con le consuete modalità indicando nella causale “numero di azione, provincia di appartenenza, numero adesioni”, sul seguente conto corrente: IT 09Z0311103210000000003483.

Verranno attivati i ricorsi con un numero minimo di 20 ricorrenti.

Infine, si ricorda che  tutte le informazioni inerenti il ricorso saranno disponibili sul sito internet del sindacato all’indirizzo www.snals.it, nell’area Ufficio Legale (RICORSI proposti dall’Ufficio legale SNALS CONFSAL – Riepilogo per l’anno 2020), sul sito di giustizia amministrativa.

Cordiali saluti.

SNALS  CONFSAL

F.to Elvira Serafini

 

AVVISO – Presentazione istanze on line per l’iscrizione nelle fasce aggiuntive di cui al D.M. 40 del 27 giugno 2020, previste in attuazione dell’art. 1 comma 18-bis del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159. – Scadenza 17 luglio 2020

Prot. n. avv_gabmi_2020

 

Lo Snals-Confsal, preso atto della volontà del Ministero dell’Istruzione di destinare i posti resisi disponibili per i cd pensionamenti “quota 100” 2018/19 e alle immissioni in ruolo relative al contingente 2019/2020 sottraendoli alle operazioni di mobilità

COMUNICA

di aver già predisposto le necessarie azioni giudiziarie avverso il provvedimento ministeriale al fine di garantire la priorità, legislativamente prevista, dei docenti che hanno presentato domanda di mobilità con l’indicazione della preferenza sui posti resisi disponibili in relazione alle cessazioni indicate.

Infatti, con  Decreto n. 12 del 18.05.2020 il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado (pari a 4.500 posti) stabilendo che le stesse sono da effettuarsi a valere sull’anno scolastico 2019/20 in applicazione dell’art. 1, comma 18-quater, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in quanto ascrivibili alle cessazioni dal servizio cd quota 100 e considerata l’effettiva disponibilità di aspiranti nelle graduatorie vigenti.

Le immissioni in ruolo verranno disposte sulle sedi resisi libere con decorrenza 1° settembre 2019 ledendo così il principio che tutte le sedi resisi disponibili in organico devono “passare prima dai trasferimenti” mentre le nuove nomine in ruolo vanno fatte sulle sedi residue.

In forza della disposizione di cui all’art. 3 del comma 6 del predetto decreto, recante la disciplina della “sequenza delle operazioni” è disposto infatti che “l’assegnazione delle sedi ai soggetti immessi in ruolo ai sensi dell’articolo 1 avverrà con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021”.

Tale disposizione è adottata sulla base della previsione di cui all’art. 1 comma 18 quater della legge n. 159 del 20.12.2019 secondo cui “In via straordinaria, nei posti dell’organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021”.

Tali disposizioni sono lesive della competenza riservata alla contrattazione sindacale in materia di ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo così come specificamente previsto dalla disposizione di cui all’art. 470 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante la disciplina della “Mobilità professionale” secondo cui

1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilita professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

  1. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie”.

Ne consegue che la sottrazione di tale competenza alla contrattazione sindacale è illegittima come recentemente stabilito dal Consiglio di Stato (nell’Ordinanza del 22.07.2019): l’art. 470 del d.Lgs. 297/1994 prevede una riserva di negoziazione e in base alla sua attuale formulazionela priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi all’esito delle operazioni di mobilità.

Lo Snals-Confsal pertanto, ha predisposto l’az. N.18/2020 disponibili sul sito internet del sindacato all’indirizzo www.snals.it, nell’area ufficio legale per la relativa adesione.

Per aderire al ricorso gli interessati dovranno compilare la scheda di adesione online e trasmettere per posta (con racc. A.R. 1) all’Ufficio Legale Snals, all’indirizzo Via Leopoldo Serra n. 5 – 00153 Roma – entro e non oltre il 30.06.2020 (in formato A4, non fronte/retro, e soprattutto i documenti non devono essere spillati) i documenti che saranno indicati in piattaforma.

Il tutto dovrà essere anticipato all’indirizzo email legale@snals.it indicando in oggetto il numero dell’azione.

 

Il contributo per il ricorso è di €. 100,00.

Si precisa che  verranno attivati i ricorsi con un numero minimo di 20 ricorrenti.

 

Infine, si ricorda che  tutte le informazioni inerenti i ricorsi sono sempre disponibili sul sito internet del sindacato all’indirizzo www.snals.it, nell’area ufficio legale (RICORSI proposti dall’Ufficio legale SNALS CONFSAL – Riepilogo per l’anno 2020), sul sito di giustizia amministrativa.

 

Cordiali saluti.

SNALS  CONFSAL

F.to Elvira Serafini

 

Con Decreto Dipartimentale del 27.03.2019, il M.I.U.R. ha pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova orale del Concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici.

Si ravvisano motivi di illeceità in merito allo svolgimento delle prove scritte e precisamente:

1. Prova non unica a livello nazionale;
2. Prova non simultanea;
3. Disparità di trattamento tra i concorrenti determinata dalla non univoca interpretazione  dell’espressione “testi di leggi”;
4. Prova scritta strutturata con simulazione di “casi” e non con quesiti aperti;
5. Programma informatico non adeguato, che ha evidenziato le seguenti disfunzioni: funzione “Taglia, copia e incolla” disabilitate, ecc..;
6. Criteri di attribuzione delle commissioni non resi noti

L’Ufficio legale propone un ricorso collettivo dinanzi al TAR Lazio, la documentazione da predisporre è la seguente:

1. scheda di adesione sottoscritta in originale;
2. procura alle liti in duplice copia sottoscritta in originale;

(clicca qui per la compilazione della scheda di adesione e la procura alle liti)

3. copia attestato di partecipazione alla prova scritta;
4. copia degli elaborati scritti;
5. copia dei verbali relativi alle operazioni di correzione e di valutazione degli elaborati;
6. copia documento di riconoscimento.

in merito ai punti 4. e 5. il ricorrente dovrà – inviare instanza di accesso agli atti ai sensi della legge n.241/90 al Miur e all’USR dove è stata svolta la prova (scarica fac-simile).

La documentazione deve essere consegnata in originale entro il 10 Maggio 2019 alla Segreteria Provinciale S.N.A.L.S. di appartenenza, al seguente link le informazioni e orari delle sedi : https://www.snals.it/struttura-territoriale.snals