7 LUGLIO 2025 SCADENZA INOLTRO RICHIESTA CONSOLIDAMENTO POSIZIONE PRIMA FASCIA CON TITOLO ESTERO +TITOLO ITALIANO
L’USP di Bari ha pubblicato la circolare il cui testo è riportato di seguto. Chi si trova in prima fascia con titolo di sostegno conseguito all’estero e ha successivamente conseguito il titolo italiano conserva la posizione in graduatoria con la richiesta di consolidamento da inviare entro 7 luglio così come indicato nella circolare .
Circolare usp BARI
OGGETTO: istanze di consolidamento della posizione in I fascia GPS biennio 2024/2026.
Applicazione articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71,
recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità,
per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”, convertito
con modificazioni dalla legge. 29 luglio 2024, n. 106.Indicazioni operative.
Si fa seguito alla nota prot. AOODGPER n. 140431 del 20.06.2025, del Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Uff. III
, ed al fine di fornire riscontroalle richieste di “consolidamento” già pervenute
nonché utili indicazioni operative, si rappresenta quanto segue.
La nota succitata sancisce che: “Com’è noto, l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge in oggetto
prevede che“coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno superato,
presso un’università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo
abilitato all’interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso
di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell’Unione europea,
un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità e hanno pendente, oltre i termini di legge,
il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale
per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi
ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall’INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, e definiti dal decreto di cui al comma 3, se,
contestualmente all’iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno”.
Il comma 2-bis del medesimo articolo prevede altresì che “La rinuncia all’istanza di riconoscimento
di cui al comma 1 non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall’articolo 7,
comma 4, lettera e), dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito n. 88 del 16 maggio 2024
né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero
e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al predetto comma 1. Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia,
anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento,
è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente,
nell’ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato,
con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all’estero di cui al comma 1”.
Al fine di consentire allo scrivente Ufficio l’adozione degli atti di competenza, come specificati dalla stessa
nota prot. AOODGPER n. 140431 del 20.06.2025, i candidati interessati vorranno trasmettere
all’indirizzo uspba@postacert.istruzione.it apposita istanza di consolidamento della posizione ricoperta in I fascia GPS in virtù del titolo di accesso conseguito all’estero, corredata da:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il conseguimento della specializzazione presso Ente italiano, effettuata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e ss. del DPR n. 445/2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Si richiamano le sanzioni penali previste dall’articolo 76 DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci;
- copia di un documento di identità in corso di validità.
Si coglie l’occasione per sottolineare che le disposizioni richiamate si limitano a prevedere il mero
“consolidamento” della posizione ricoperta dal candidato già presente in I fascia GPS per il biennio 2024/2026 con riserva per titolo di accesso alla graduatoria conseguito all’estero, ovverosia il mero scioglimento della suddetta riserva.
La procedura in esame, pertanto, non è utile per la sostituzione dei titoli già dichiarati in domanda con titoli
conseguiti successivamente alla data di chiusura delle procedure di aggiornamento delle GPS per il biennio
2024/2026, né per l’inserimento di ulteriori titoli conseguiti ex novo e non dichiarati entro il medesimo termine, al fine di conseguire un maggior punteggio ed una migliore posizione in graduatoria.
Resta valida la procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito 16 maggio 2024, n. 88, di cui al decreto prot. AOOGABMI n. 26 del 19.02.2025, per i candidati che non si trovino nelle condizioni per il consolidamento della posizione già ricoperta con riserva in I fascia GPS del biennio 2024/2026, o che – per qualsivoglia ragione – non intendano usufruirne.
Le istanze di consolidamento della posizione in I fascia GPS biennio 2024/2026 dovranno pervenire allo scrivente Ufficio, secondo le modalità suindicate, entro e non oltre il 07/07/2025.
IL DIRIGENTE
Giuseppina Lotito