Si comunica che venerdì 8 maggio la sede provinciale di Bari non sarà operativa
in occasione della festa patronale di San Nicola .
Il Ministero ha comunicato agli Uffici Scolastici che la domanda per l’iscrizione negli elenchi regionali sarà disponibile dal 6 al 25 maggio MA SI ASPETTA LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Chi può iscriversi negli elenchi regionali
Possono presentare domanda di iscrizione agli elenchi regionali i candidati che, congiuntamente:
- hanno partecipato a una delle procedure concorsuali per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado bandite a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di seguito elencate, la cui graduatoria sia stata pubblicata entro il 31 agosto 2025, ovvero tra il 1° settembre
2025 ed entro il 10 dicembre 2025 concorso ordinario n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, incluse le classi di concorso di cui al decreto dipartimentale n. 826 dell’11 giugno 2021 [concorso ordinario 2020 + STEM 1];
procedure concorsuali bandite con il decreto direttoriale n. 252 del 31 gennaio 2022 [STEM 2];
procedura concorsuale bandita con il decreto direttoriale n. 1330 del 4 agosto 2023 [ed. motoria primaria];
procedure concorsuali bandite con i decreti direttoriali n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023 [PNRR1];
procedure concorsuali bandite con i decreti direttoriali n. 3059 e n. 3060 del 10 dicembre 2024 [PNRR2].
- hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, quantificato nelle procedure di cui alla lettera a) in 70 punti. Per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali la procedura concorsuale ha previsto lo svolgimento della prova pratica nell’ambito della prova orale, il punteggio di riferimento è dato dalla media aritmetica della valutazione della prova pratica e del colloquio;
- non sono in possesso di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo.
- Possono altresì presentare domanda di iscrizione agli elenchi regionali coloro che, avendo partecipato alle procedure concorsuali bandite con decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova scritta, quantificato in 56 punti, e non sono in possesso di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo.
Si sceglie una sola regione
I candidati possono partecipare distintamente per ciascuna delle procedure concorsuali cui hanno titolo, per un’unica regione di destinazione.
Qualora il candidato abbia titolo all’iscrizione negli elenchi regionali maturato nell’ambito di più procedure concorsuali per la medesima classe di concorso o tipologia di posto, la posizione sarà determinata avendo riguardo alla procedura temporalmente precedente.
All’interno della singola classe di concorso o tipologia di posto, gli aspiranti sono graduati sulla base dell’ordine cronologico della procedura concorsuale cui hanno titolo,con riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando.
Ogni elenco regionale ha due sezioni
Gli aspiranti appartenenti alla medesima procedura concorsuale sono graduati in due sezioni, da cui si attinge nel seguente ordine:
- la prima, costituita dagli aspiranti che hanno svolto il concorso nella regione nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco;
- la seconda, costituita dagli aspiranti che hanno svolto il concorso in una regione diversa da quella nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco.
All’interno di ciascuna sezione, gli aspiranti sono graduati sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova scritta e nella prova orale
Gli aspiranti del concorso straordinario 2020 sono graduati sulla base del punteggio conseguito nella prova scritta.
Unica riserva la legge 68/99
Sono fatti salvi i diritti di coloro che appartengono alle categorie di cui alla Legge n. 68 del 1999.
Presentazione della domanda
I candidati potranno presentare istanza di iscrizione negli elenchi regionali a partire dalle ore 9.00 del giorno di pubblicazione di un apposito avviso su InPAe fino alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
Quanti candidati ancora in graduatoria
Gli USR dovranno pubblicare la consistenza numerica delle graduatorie relative alle assunzioni a tempo indeterminato ancora vigenti, tenuto conto delle operazioni di reclutamento già effettuate e delle cancellazioni previste. Ecco i prospetti per regione
Pubblicazione elenchi regionali
Ciascun USR pubblica gli elenchi regionali, suddivisi per classe di concorso e tipologia di posto, sul proprio sito istituzionale, nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali.
Quando vengono utilizzati gli elenchi regionali
Distintamente per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, in caso di esaurimento delle graduatorie dei vincitori e dei relativi idonei, integrate secondo la normativa vigente (elenco 30%) e sulla base dell’ordine indicato nell’annuale decreto che disciplina le procedure assunzionali. Quindi in caso di posti ancora vacanti dopo le assunzioni ordinarie da GaE e concorsi (fino all’elenco del 30% del concorso PNRR3).
5 giorni di tempo per accettare la proposta
Gli aspiranti individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato – ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo se non ancora in possesso di abilitazione – tramite lo scorrimento dell’elenco regionale sono tenuti ad accettare esplicitamente o a rinunciare alla sede scolastica entro cinque giorni dall’assegnazione stessa.
RICEVIAMO DALL’UFFICIO LEGALE E PUBBLICHIAMO
Il Compenso Individuale Accessorio è una voce retributiva fissa e continuativa prevista dal Contratto Collettivo Nazionale per il personale ATA.
Spetta a tutto il personale ATA, indipendentemente dal tipo di contratto.
In molti casi il CIA non viene corrisposto ai supplenti brevi e saltuari, nonostante la giurisprudenza abbia riconosciuto che il compenso spetta anche a loro, come al personale di ruolo.
Si possono attivare gli arretrati fino a 5 anni oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
Il diritto al recupero si prescrive dopo 5 anni ed è possibile bloccare i termini di prescrizione.
Occorre controllare i cedolini stipendiali.
- Personale ATA di ruolo
- Supplenti annuali al 30/6 o al 31/8
- Supplenti brevi e saltuari che abbiano lavorato senza ricevere il CIA durante le supplenze brevi.
- Copia di un documento di riconoscimento;
- Procura alle liti (vedi allegato);
- Privacy (vedi allegato);
- Dichiarazione di esenzione per il pagamento del contributo unificato (vedi allegato) in caso si superi il reddito la dichiarazione non dovrà essere compilata;
- Copia di tutti i contratti di lavoro a tempo determinato del periodo di riferimento:
- Copia di tutte le buste paga del periodo di riferimento.
MANDATO ALLE LITI
Io sottoscritto/a Sig./Sig.ra (c.f.: ), nato/a a _____________ ( ) il e residente , informato/a ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto nonché della possibilità di ricorrere, ai sensi dell’art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge, delego a rappresentarmi e difendermi, nel giudizio di primo grado nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito – M.I.M., Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di tutti i controinteressati e per gli eventuali giudizi di secondo e terzo grado, anche per la fase esecutiva e relative opposizioni, ovvero per eventuali ricorsi ex art. 700 c.p.c. ed eventuali impugnazioni, l’avv. Francesco Greco (c.f.: GRCFNC73D17Z133O) con ogni facoltà, comprese quella di rinunziare, transigere, esigere, quietanzare, nominare e sostituire procuratori; previa informazione ex art. 13-14 Reg. Ue 2016/679, autorizzo il ridetto procuratore ed i suoi collaboratori e/o sostituti ad utilizzare e diffondere i miei dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio e dell’eventuale componimento bonario.
Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell’incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico.
Eleggo domicilio presso lo studio dell’avv. Francesco Greco sito in Bari alla Via Rodolfo Redi n. 3.
Sig./Sig.ra
È autentica
Avv. Francesco Greco
Informativa ai sensi degli artt.12 e 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679, in relazione ai dati personali di cui lo Studio dell’Avv. Francesco Greco, entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue:
- Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è l’Avv. Francesco Greco, nato a Ginevra (Svizzera) il 17.4.1973, c.f.: GRCFNC73D17Z133O, con studio professionale sito in Bari alla via Rodolfo Redi n. 3, telefono 080-5042014, e-mail avvfrancescogreco@fastwebnet.it, PEC greco.francesco@avvocatibari.legalmail.it.
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Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.
- Modalità del trattamento dei dati.
- a) Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
- b) il trattamento è svolto dal titolare, dai responsabili e/o dagli incaricati del trattamento.
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Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 2.
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L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 2.
- Comunicazione dei dati.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 2 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2.
Il Trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.
- Diffusione dei dati.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
- Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità di cui al punto 2.
- Diritti dell’interessato.
A norma degli artt. 15 (Diritto di accesso), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati) e 21 (Diritto di opposizione) del Regolamento UE 2016/679, l’interessato può in ogni momento richiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, inoltrando comunicazione scritta al Titolare del Trattamento.
L’interessato può proporre altresì reclamo all’Autorità di controllo dello stato in cui risiede o lavora.
Si fa presente che anche ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio i dati, relativi alle prestazioni rientranti nella predetta disciplina legislativa, verranno in quanto previsto per Legge conservati per dieci anni dall’ultimazione della prestazione.
- Consenso al trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE n. 2016/679, con l’apposizione della firma in calce alla presente informativa manifesta il consenso al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità sopra richiamate.
In particolare esprime il Suo consenso per l’acquisizione dei dati personali e la comunicazione dei dati a terzi, così come indicati nella presente informativa. Tale consenso vale fino a revoca scritta da far pervenire tramite PEC ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per ricevuta comunicazione rilasciato consenso.
Luogo e data Firma
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
ex art. 9 comma 1-bis D.P.R. 115/2002
AL GIUDICE DEL LAVORO DI
Il/La sottoscritto/a __________________________________________nato/a a___________________________ il_________ residente in ______________________________________________________ prov.______ via/piazza____________________________________ n°______ C.F.____________________________, avendo proposto azione giudiziaria per conseguire prestazioni o benefici previdenziali o assistenziali, come risulta dal ricorso cui la presente dichiarazione viene allegata e di cui fa parte integrante, consapevole delle responsabilità di legge derivanti da dichiarazioni false o reticenti:
DICHIARA
– che (oltre al sottoscritto) i propri familiari conviventi sono i seguenti:
1) _______________________________________________, Cod.Fisc.___________________________, nato a ____________________________________________________ il _________________________,
2) _______________________________________________, Cod.Fisc.___________________________, nato a ____________________________________________________ il _________________________,
3) _______________________________________________, Cod.Fisc.___________________________, nato a ____________________________________________________ il _________________________,
4) _______________________________________________, Cod.Fisc.___________________________, nato a ____________________________________________________ il _________________________,
– che sussistono le condizioni di reddito previste per l’esenzione dal pagamento del CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO ex art. 9 comma 1 bis D.P.R. 30.05.2002 n° 115 in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare conseguito nell’ultimo anno d’imposta dichiarato/dichiarabile, risulta inferiore al limite fissato per la concessione del beneficio (ovvero il triplo dell’importo previsto dal combinato disposto degli artt. 76 e 77 D.P.R. 30.05.2002 n° 115), determinato secondo la legge 111/2011 (conversione del DL 98/2011), ed attualmente (dall’11.07.2025) pari a € 40.978,92;
AUTORIZZA
l’Avv. ___________________ a riportare tale autocertificazione nell’atto introduttivo del giudizio e dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 L. 675/96 e succ. mod. ed integr., che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Letto, confermato e sottoscritto
lì ______________
______________________
Il MIM ha diramato la nota ufficiale con cui si invitano gli Uffici Scolastici Regionali a indire i concorsi per soli titoli per il personale ATA.
La procedura è finalizzata alla costituzione e all’aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti per l’anno scolastico 2026/2027, relative ai profili professionali delle ex aree A e B (Collaboratori, Operatori e Assistenti).
La comunicazione, indirizzata agli USR di tutta Italia ad esclusione delle autonomie speciali di Valle d’Aosta, Trento e Bolzano, fissa le scadenze operative e le linee guida per la stesura dei bandi da parte delle direzioni regionali.
Le cosiddette graduatorie ATA 24 mesi, aggiornate annualmente, costituiscono uno strumento centrale per il reclutamento. Vengono utilizzate sia per le immissioni in ruolo sia per il conferimento delle supplenze annuali nelle scuole statali.
Scadenze : pubblicazione bandi e finestra per le domande
Secondo quanto disposto dal MIM, gli Uffici Scolastici Regionali dovranno pubblicare i bandi sui propri siti internet istituzionali e sul Portale InPA entro e non oltre il 21 aprile. Per quanto riguarda la presentazione delle istanze da parte degli aspiranti, la piattaforma “Istanze On Line (POLIS)” sarà attiva dal 28 aprile al 19 maggio. La domanda di ammissione potrà essere presentata unicamente in modalità telematica, a pena di esclusione, tramite il sito del Ministero o il link di rimbalzo sul Portale InPa.
In linea con il CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021 (firmato il 18 gennaio 2024), i bandi dovranno prevedere obbligatoriamente il possesso della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD) per i nuovi inserimenti. L’unica eccezione riguarda il profilo di Collaboratore Scolastico, per il quale tale certificazione non è richiesta.
Riserva del 15% per il Servizio Civile e altre precisazioni
La circolare fornisce una serie di indicazioni per uniformare la valutazione delle domande a livello nazionale:
Riserva posti: Viene confermata una quota del 15% dei posti disponibili per provincia e profilo riservata agli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il Servizio Civile Universale o Nazionale. I candidati dovranno obbligatoriamente specificare il tipo di servizio e allegare l’attestato.
Servizio Civile valutabile: Il servizio civile volontario prestato dopo l’abolizione della leva obbligatoria sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito al servizio prestato presso amministrazioni statali.
Legge 104/92: Si richiama l’attenzione sulla necessità di aggiornare i riferimenti normativi alla luce delle recenti modifiche del d.lgs. 105/2022 e del d.P.R. 82/2023, in particolare per quanto concerne la riconferma delle dichiarazioni relative ai titoli di riserva e alla priorità nella scelta della sede.
Valutazione titoli specifici: Viene chiarito che, per il profilo di Collaboratore Scolastico, vista la mancata attivazione del profilo di Operatore Scolastico per il 2026/2027 (ex DL 19/2026), saranno valutabili come servizio su profilo superiore sia i servizi prestati come Operatore dei servizi agrari sia quelli dell’area Assistenti. Per l’Assistente Amministrativo, invece, sarà valutabile il servizio prestato con incarico di DSGA.
Organizzazione e contenzioso
Sul fronte organizzativo, il Ministero raccomanda la nomina di un’unica commissione per provincia per la valutazione di tutti i profili professionali, in un’ottica di contenimento della spesa pubblica. Viene ricordato che, in base alla normativa vigente, eventuali ricorsi avverso le graduatorie saranno di competenza del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
La scelta delle sedi
la successiva fase di scelta delle istituzioni scolastiche (Allegato G) avverrà in modalità telematica. Tale procedura sarà attivata solo dopo la conclusione delle valutazioni da parte degli Uffici Provinciali e sarà disciplinata da una successiva comunicazione ministeriale.
Graduatorie ATA 24 mesi: requisiti
Titoli di studio per profilo
assistente amministrativo: diploma di maturità + CIAD;
assistente tecnico: diploma coerente con l’area di laboratorio + CIAD;
cuoco: diploma servizi di ristorazione (cucina) + CIAD;
infermiere: laurea in scienze infermieristiche o equipollente + CIAD;
guardarobiere: qualifica operatore della moda + CIAD;
operatore servizi agrari: qualifica triennale agroalimentare + CIAD;
collaboratore scolastico: qualifica o diploma (anche triennale o regionale); CIAD non richiesta.
Requisiti di servizio
almeno 24 mesi di servizio (23 mesi e 16 giorni), anche non continuativi, nelle scuole statali;
servizio svolto nello stesso profilo o in uno dell’area immediatamente superiore;
inserimento nella stessa provincia nelle graduatorie permanenti o di terza fascia.
Il servizio part-time è valutato per intero ai fini del punteggio














