Il CCNL del comparto “istruzione e ricerca” 2019/2021, siglato definitivamente il 18 gennaio 2024, all’art. 35,  precisa che ANCHE  al personale assunto con contratto annuale (termine al 30 giugno o al 31 agosto) “ si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato ”.E’ una importante  novità che  interessa  buona parte del personale a tempo determinato che si vede finalmente riconosciuto il diritto a usufruire per ciascun anno scolastico, di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari, documentati anche mediante autocertificazione  così come i colleghi  di ruolo.

La richiesta di questo diritto NON trova limite nella  “Discrezionalità” del dirigente.

La disposizione stabilisce il diritto del dipendente e il dirigente deve semplicemente accertare la correttezza formale della domanda e dell’eventuale certificazione allegata. Detto principio è stato confermato da diverse sentenze e da orientamenti applicativi dell’ARAN.

L’autocertificazione è una semplice dichiarazione autografa del dipendente che chiarisce sommariamente, sotto la propria responsabilità, le motivazioni per cui richiede il permesso e che non necessita di documentazione allegata.

Ai permessi retribuiti sono in genere equiparati, per il personale docente, sei giorni di ferie in costanza di servizio scolastico, da richiedere con le medesime modalità dei permessi suddetti la cui fruizione, in toto o frazionata, è però subordinata alla possibilità di sostituzione con altro personale in modo tale da non causare oneri aggiuntivi per lo Stato.

Il c. 14 dell’art. 35 del nuovo CCNL prevede permessi non retribuiti per la partecipazione a concorsi ed esami per il personale con contratto annuale.

Per i docenti  supplenti temporanei con contratto di supplenza breve e saltuaria nulla è variato: possono soltanto fruire fino a un massimo di sei giorni di permessi non retribuiti per anno scolastico

Si informano gli iscritti che è stata inviata alle scuole la circolare informativa con le indicazioni per la compilazione del Bonus Mamme 2024. Le interessate dovranno produrre domanda tramite il SIDI entro il giorno 8 Aprile. Hanno diritto le lavoratrici con contratto a tempo indeterminato con 3 figli di cui il più piccolo con meno di 18 anni. Per il solo anno 2024 in fase sperimentale anche le lavoratrici con2 figli di cui il più piccolo con meno di dieci anni. Il bonus è massimo di 3000 euro annui riparametrato su base mensile. La domanda verrà inserita dalla interessata tramite spid. Per ulteriori informazioni  scrivere a:  dmpatronato@libero.it

Si assicura pronto riscontro.

 

Si comunica che in occasione delle vacanze pasquali la sede provinciale di Bari e le sedi territoriali resteranno chiuse da giovedì 28 marzo al 2 aprile compreso. La consulenza in presenza riprenderà mercoledì 3 aprile Per le emergenze si chiede di inviare una mail all’indirizzo info@snalsbari.it .Si assicura sollecito riscontro.

Grazie per la collaborazione

La mobilità 2024/2025 delle province di Bari, Bat e Foggia vedrà l’applicazione dell’art. 18 bis del“Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativoed A.T.A., per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024,25” – da ora indicato
come CCNI – alle procedure di trasferimento in corso, alla luce del costituendo Ufficio Scolastico Provinciale di Barletta.
La predetta norma testualmente recita:
Art. 18 bis – mobilità tra province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza
1. I trasferimenti a domanda verso e dalle scuole e gli istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto delle aree territoriali di competenza sono disciplinati con i criteri di seguito
definiti.
Per consentire l’eventuale rientro nella provincia di precedente titolarità del personale la cui titolarità è stata assegnata a provincia diversa per effetto delle modifiche di cui sopra, le relative
operazioni di mobilità sono disposte secondo l’ordine e con le priorità previste nei successivi commi.
In presenza di procedimenti di dimensionamento di istituzioni scolastiche situate nei comuni di cui sopra, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 18, 45 e 46 del presente CCNI.
2. Personale docente
A) I trasferimenti a domanda del personale docente di cui al precedente comma, negli 8 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, detratti i posti corrispondenti al numero
delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e del personale eventualmente in soprannumero.
B) I predetti trasferimenti sono disposti, nel rispetto delle precedenze previste dal presente CCNI fino
alla concorrenza del totale dei posti e delle cattedre disponibili individuati con le modalità di cui alla precedente lettera A).
C) Il personale trasferito d’ufficio nell’ottennio antecedente al presente CCNI in o da un comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente titolarità, mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall’art. 13, comma 1, punto II e V del presente CCNI.
L’applicazione dell’art. 18 bis comporta che i docenti interessati vengano trattati nella c.d. “seconda fase”, ossia come trasferimenti da un comune all’altro della provincia, secondo le regole previste dal
CCNI alla sezione “effettuazione della seconda fase” lettera h-bis.
In ragione di ciò, al fine di consentire agli Uffici interessati la trattazione corretta di tutte le domande pervenute a sistema ed alla luce dell’intervento informatico posto in essere sulla
piattaforma, i docenti CHE ABBIANO GIÀ PRESENTATO DOMANDA DI TRASFERIMENTO nei tempi e modi previsti dall’O.M. n. 30 del 23/02/2024, che intendano far
valere le precedenze disciplinate dall’art. 13, co. 1, punti II, IV, V del CCNI e che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) Docente titolare su BAT a partire dall’a.s. 2024/2025 che ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale nelle province di BARI o FOGGIA;
b) Docente titolare su BARI che ha presentato domanda di   trasferimento interprovinciale nella provincia BAT;
c) Docente titolare su FOGGIA che ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale nella provincia BAT
Potranno far pervenire ai seguenti indirizzi pec
– uspba@postacert.istruzione.it per i docenti titolari nelle province di BARI e BAT;
– uspfg@postacert.istruzione.it per i docenti titolari nella provincia di FOGGIA;
la seguente documentazione:
– Autodichiarazione concernente il trasferimento d’Ufficio negli ultimi otto anni ai fini del rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità, ex art 13 co. 1 punti II e V, precisando
NOME, COGNOME, CODICE FISCALE e DATA di NASCITA, CLASSE DI CONCORSO, SETTORE, ISTITUZIONE SCOLASTICA DI PRECEDENTE TITOLARITÀ;
– Tutta la documentazione riguardante l’assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità, ex art 13 co. 1 punto IV.
Si prega di indicare nell’oggetto: ART. 18-BIS CCNI, NOME, COGNOME, DATA di NASCITA.
Si precisa che la documentazione incompleta e non rispondente alle premesse qui fatte non verrà presa in considerazione, stante l’impossibilità per l’Ufficio di poter attivare il soccorso istruttorio alla luce dei tempi ristretti di valutazione delle istanze.
Tale documentazione dovrà pervenire agli indirizzi indicati entro e non oltre le ore 23.59 di SABATO 23 MARZO 2024. Tutta la documentazione che giungerà oltre il termine indicato non
verrà presa in carico.
Si precisa che I docenti che hanno presentato domanda di trasferimento interprovinciale nelle province di BARI,
BAT e FOGGIA, che sono titolari in una delle predette province ma che NON USUFRUISCONO delle precedenze disciplinate dall’art. 13 co. 1 punti II, IV, V del CCNI, NON DEVONO INVIARE
ALCUNA DOCUMENTAZIONE AGLI UFFICI INTERESSATI, in quanto le loro posizioni verranno autonomamente gestite dal sistema secondo le disposizioni dell’art. 18 bis CCNI.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
IL DIRIGENTE
Giuseppina Lotito

Si comunica che mercoledì 3 aprile alle ore 16,30 in via Abbrescia 92 in Bari nel salone annesso alla parrocchia Maria Immacolata si terrà la presentazione degli incontri di approfondimento in presenza in vista della prova orale e a seguire subito dopo nella stessa giornata il primo incontro di approfondimento  . In quella occasione verrà illustrato  il calendario  del corso nel dettaglio , sarà possibile completare l’iscrizione al corso   e anche effettuare l’iscrizione al sindacato per i nuovi iscritti.

GLI INCONTRI di approfondimento in presenza, come richiesto dalla parte generale del programma contenuto nell’ALLEGATO A al bando forniranno  ai candidati strumenti (informazioni, strategie operative, modelli progettuali, consigli) che possano aiutarli a trattare in modo didatticamente adeguato, ricco di riferimenti pedagogici, psicopedagogici, metodologici, valutativi, progettuali, ecc., l’argomento individuato dalla Commissione perché sarà  di particolare importanza non solo presentare le proprie scelte didattico-metodologiche, ma anche saperle motivare in modo argomentato, anche sulla base della propria conoscenza delle dinamiche dell’apprendimento e delle componenti psicologiche di tipo affettivo e motivazionale che al processo di apprendimento sono inevitabilmente associate.

Saranno svolti 9 incontri di 2 ore ciascuno(dalle 16.30 alle 18.30) per un totale di 18 ore: 3-4-5-8-9-11-12-15 -17 .

Le tematiche : Macro e Microprogettazione: definizioni, riferimenti normativi,saper progettare un’unità di apprendimento , schema di lezione simulata  con spiegazione delle scelte operate, in base a possibili richieste della commissione e riferimenti a modelli teorici ,tempi di realizzazione,metodologie da utilizzare,attività e contenuti,modalità di verifica e valutazione.Esercitazione pratica in gruppi  divisi  per ordini di scuola .

L’INIZIATIVA è destinata agli iscritti Snals. Chi fosse interessato ,qualora non lo avesse già fatto ,deve inviare una mail all’indirizzo info@snals.it per ricevere la scheda di iscrizione.

 

Premessa

Le   Pubbliche   amministrazioni   possono   ricorrere

all’utilizzo   di   contratti   a   tempo determinato per

rispondere ad esigenze di carattere temporaneo ed

eccezionale.

Tuttavia, uno degli aspetti più controversi relativi

alle assunzioni alle dipendenze della P.A. mediante

la stipula di contratti a tempo determinato riguarda

l’abuso del loro utilizzo.

La   reiterazione   dei   contratti   a   termine,   infatti,

è   consentita   solo   in   presenza   di “ragioni   oggettive”

idonee   a   soddisfare   esigenze   di   carattere   “provvisorio”

dell’amministrazione datoriale.

In difetto, per giurisprudenza ormai costante

(Cons. di Stato, sentenza n. 5206/2021 –

Corte   di   Cassazione   n.   6493/2022),

al   dipendente   pubblico   vittima   di   illegittima

precarizzazione del rapporto di impiego per l’abusivo

ricorso al contratto di lavoro a tempo   determinato

da   parte   della   Pubblica   Amministrazione,

spetta   il   diritto   al  risarcimento del danno.

I lavoratori della scuola ?

Tale   diritto   spetta   anche   al   personale   scolastico

precario   (docenti,   personale educativo ed A.T.A) che

abbia svolto – in scuole pubbliche – servizio per almeno 36

mesi su posti vacanti e disponibili.

Tutto il predetto personale che abbia prestato servizio

su posti vacanti e disponibili per un minimo di 3 anni

mediante la sottoscrizione di contratti a tempo

determinato, può avviare ricorso dinanzi al Giudice

del Lavoro competente al fine di

chiedere ed ottenere il risarcimento del danno.

L’azione giudiziaria è di natura INDIVIDUALE  e

non collettiva,  ed è finalizzata alla

quantificazione   del   danno   subito   dal   personale

precario   individuato   in   maniera reiterata a svolgere

il ruolo di “supplente” su posti vacanti e disponibili.

L’utilizzo abusivo dei contratti di supplenza deve

superare la soglia minima di 36 mesi (tre anni) su posto

vacante e disponibile, al fine di dimostrare che l’utilizzo di

detto   strumento   contrattuale   non   è   stato   determinato

da   fattori   “temporanei   ed occasionali”,   come   sarebbe

invece   avvenuto   in   caso   vi   fosse   stata   l’esigenza   di

sostituire personale temporaneamente assente.

La   quantificazione   del   danno   risarcibile   è

commisurata  al  numero  di   contratti   a tempo

determinato stipulati per le supplenze

(al 30 giugno o al 31 agosto) ed è altresì

parametrata allo stipendio percepito nel periodo di

riferimento, potendo così variare da un minimo di 2,5

mensilità ad un massimo di 12 mensilità.

Alla luce di quanto innanzi, con il patrocinio dello

Studio Legale convenzionato, lo Snals

Provinciale di Bari  ha ritenuto doveroso avviare

una campagna di ricorsi finalizzati al riconoscimento

del diritto al   risarcimento   del   danno   per   l’abuso

di   contratti   a   termine,   rivolto   a   tutto   il personale

precario della scuola (docente, educativo ed A.T.A.).

L’adesione ai ricorsi, a condizioni agevolate per tutti

gli iscritti, sarà possibile a decorrere dal 18 marzo 2024

inviando una mail all’indirizzo info@snalsbari.it .

Si assicura celere riscontro .

 

A pochi giorni dalle elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione , è fondamentale capire e sapere tutte le procedure elettorali che porteranno al rinnovo del CSPI 2024.

Data e Orario delle Elezioni

Le operazioni di voto sono programmate per il 7 maggio 2024, dalle ore 8:00 alle 17:00. In situazioni eccezionali, in cui la chiusura delle scuole o sospensione delle attività didattiche renda impossibile lo svolgimento delle elezioni, la data è prorogata al primo giorno utile non festivo successivo al 7 maggio.

Chi può votare?

Possono votare tutto il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche statali. Il personale Docenti e ATA con contratto a tempo determinato può votare a condizione che la nomina avvenga entro il giorno antecedente le votazioni e la durata del contratto sia fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale.

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o sospeso cautelarmente in attesa di procedimento, è escluso dal diritto di voto.

Dove si vota?

il personale docente e ATA, indipendentemente se assente per motivi sindacali o aspettativa per motivi familiari, personali, di lavoro, o studio, vota presso l’istituzione scolastica di servizio. I docenti con incarico di presidenza votano nella scuola in cui sono inseriti nell’organico.

Il personale educativo e ATA dei convitti nazionali, degli educandati femminili e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale vota presso la scuola primaria più vicina, insieme al personale di tale grado di scuola.

I dirigenti scolastici votano presso le istituzioni scolastiche individuate dagli Uffici scolastici regionali.

Modalità di Voto

Il voto avviene attraverso una croce sul numero romano di identificazione della lista e l’indicazione del cognome del candidato. I docenti votano separatamente per ciascun grado di scuola. Il personale educativo dei convitti nazionali vota per la componente docente della scuola primaria.

Quante preferenze?

Il numero di preferenze corrisponde al numero di rappresentanti eleggibili per ciascuna componente, differenziato per ogni categoria di personale.

Docenti Scuola Infanzia: 1 preferenza

Docenti Scuola Primaria: 4 preferenze

Docenti Scuola Primo Grado: 4 preferenze

Docenti Scuola Secondo Grado: 3 preferenze

Dirigenti Scolastici: 2 preferenze

Personale ATA: 1 preferenza

Scuole di Lingua Tedesca: 1 preferenza

Scuole di Lingua Slovena: 1 preferenza

Scuole della Valle d’Aosta: 1 preferenza

 

La procedura per l’elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, da attivare obbligatoriamente presso tutte le istituzioni scolastiche, così come disciplinata dall’Ordinanza ministeriale n. 234 del 2023

Termini e modalità per la presentazione delle liste

Le liste devono essere presentate, da uno dei firmatari, a decorrere dal 2 aprile ed entro le ore 14:00 del 5 aprile p.v., tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: elezionicspi@postacert.istruzione.it.

Non è necessaria la trasmissione delle liste mediante pec nominativa del presentatore, purché il soggetto (es. l’organizzazione sindacale) che si occupa della trasmissione sia stato appositamente delegato (cfr. articolo 26, comma 4, O.M.).

Entro il 6 aprile p.v. le liste dei candidati verranno pubblicate nel sito web istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito.

Candidabilità dei dirigenti scolastici

Per quanto riguarda la composizione della commissione elettorale di istituto, con riferimento alle ipotesi di reggenze o di altri rilevanti impedimenti (ad esempio la volontà di candidarsi), il dirigente scolastico potrà nominare all’interno della stessa un suo sostituto tra gli appartenenti all’istituzione scolastica, nell’ottica del pieno e più ampio esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo (cfr. articolo 24, comma 11, O.M. 234/2023).

Dirigenti scolastici all’estero e Dirigenti scolastici fuori ruolo

Il personale in servizio all’estero, al pari del personale comandato o collocato fuori ruolo, può esercitare il proprio diritto di voto presso la sede di ultima titolarità in Italia, salvo che presenti domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all’albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori (cfr. articolo 10, comma 2, O.M.).

Personale docente dichiarato non idoneo alla funzione.

Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione, ma idoneo ad altri compiti (es. servizi di biblioteca scolastica) partecipa all’elezione della componente elettiva del ruolo di appartenenza (quindi: docente), come previsto dall’articolo 10, comma 1, O.M.

Presentazione delle liste.

Non è necessario che le trenta firme, richieste per la presentazione della lista, siano divise equamente per regione (ad esempio, è possibile che le firme siano così suddivise: 27 dalla Regione x, 1 dalla Regione y e 2 dalla Regione z).

Per ragioni logistiche, le trenta firme possono essere raccolte in più allegati (All. 3 – O.M.), purché l’autenticazione delle firme sia contenuta in ciascun allegato (vedi anche risposta al quesito n. 10 della presente nota).

Firmatari delle liste per le scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d’Aosta.

Esclusivamente per le scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d’Aosta non è richiesto il requisito dell’appartenenza dei firmatari ad almeno tre regioni diverse, vista la loro circoscritta presenza sul territorio.

Resta fermo il requisito delle trenta firme, provenienti, possibilmente, da personale di almeno tre diverse scuole.

Commissione elettorale di istituto.

La commissione elettorale d’istituto deve essere costituita ex novo e, quindi, appositamente per le Elezioni CSPI 2024 entro il 22 marzo c.a. L’insediamento della commissione elettorale d’istituto deve avvenire entro il giorno successivo alla sua costituzione, e comunque entro il 23 marzo c.a. Nulla vieta che l’insediamento possa avvenire il medesimo giorno della costituzione. Di norma, presso ciascuna istituzione scolastica è presente un solo seggio che, per semplicità organizzativa, coincide con la commissione elettorale.

Nuclei elettorali territoriali.

I nuclei elettorali territoriali, regionali e provinciali, sono composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale amministrativo (quindi, non personale distaccato del comparto scuola). Sia a livello regionale che provinciale il membro con funzioni di coordinamento può essere anche un funzionario. Non può essere membro un dirigente scolastico distaccato.

Attestazione della qualità di elettore del Dirigente scolastico.

La certificazione attestante la qualità di elettore viene rilasciata dalla commissione elettorale della scuola di appartenenza del Dirigente scolastico (cfr. articolo 20, comma 1, lett. g – O.M.)

Autentica delle firme del presentatore e dei firmatari della lista e dei candidati accettanti. Secondo quanto previsto dall’articolo 25 dell’O.M., le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dai dirigenti scolastici o da funzionari a ciò preposti dagli uffici dell’amministrazione periferica al fine di garantire il minor disagio per tali soggetti.

Per quanto concerne, nello specifico, l’autentica delle firme del Dirigente scolastico, questa può essere effettuata da un Dirigente scolastico delle scuole viciniori.

Per l’autentica delle firme del presentatore e dei firmatari delle liste e dei candidati accettanti potranno essere utilizzati gli allegati 2, 3 e 4 all’O.M. L’autenticazione può essere apposta in calce agli Allegati.

Nello specifico:

l’allegato 2 deve essere compilato dal presentatore della lista e contenere l’autenticazione della sua firma;

l’autentica della firma dei firmatari-sottoscrittori va apposta in calce all’allegato 3;

la firma di ciascun candidato va autenticata all’interno dell’allegato 4.

Per tutti i suddetti soggetti è necessario presentare e allegare la copia di un documento in corso di validità.

Format.

Nelle operazioni elettorali devono essere utilizzati i format posti in allegato all’Ordinanza ministeriale. Infatti, il formato Word dei suddetti file consente di poter operare in modo più snello ed agevola le attività di inserimento dei dati in essi contenuti(ad esempio, nell’allegato 3 possono essere aggiunte le righe per completare l’elenco dei firmatari delle liste, ecc.)

Presentazione dei candidati e dei programmi.

 

Le riunioni per la propaganda elettorale possono essere organizzate anche per gruppi di componente. Ad esempio, presso un istituto comprensivo è possibile tenere la riunione per la lista “X” nella componente infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Non è previsto l’obbligo di partecipazione per i candidati.