In data 29 Gennaio 2025 è stato sottoscritto l’ipotesi di contratto sulla mobilità per gli anni scolastici 2025/26 –2026/27 e 2027/28 . Con apposita OM verranno stabilite le date per la presentazione delle domande.
Una delle principali novità è che dall’anno scolastico 2025/26 , il personale ATA, compreso quello in attesa di ottenere la sede definitiva, presenta un’unica domanda di trasferimento e può chiedere sedi della provincia di titolarità o sedi di altre province fino ad un massimo di 15 preferenze complessive.
La mobilità del personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola per l’anno scolastico 2025/2026 è regolata dall’art. 34 del CCNI 2025/28.
I termini per la presentazione delle domande di mobilità saranno stabiliti dalla annuale Ordinanza Ministeriale di prossima pubblicazione.
Per tutto il personale che intende presentare domanda di trasferimento e/o domanda di passaggio di profilo è obbligatorio l’invio tramite il portale ISTANZE ON LINE del MIUR.
MOBILITA’ TERRITORIALE (art. 34 CCNI)
Può presentare domanda:
– Tutto il personale Ata appartenente al ruolo provinciale con incarico a tempo indeterminato.
– Il personale con incarico a tempo indeterminato che deve acquisire la sede definitiva con le operazioni di mobilità;
– Il personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’art. 70 del CCNL 2019/21;
– Il personale docente inidoneo e appartenente alle ex classi di concorso B-32(ex C555) e B-33 ( ex C999) transitato nei ruoli del personale Ata;
– il personale ex LSU immesso in ruolo a tempo pieno;
– il personale ex Co.Co.Co immesso in ruolo a tempo pieno nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno;
– personale che cessa dal collocamento fuori ruolo e chiede il rientro e personale che chiede la restituzione al ruolo di provenienza.
Il personale ATA a Tempo Indeterminato e in attesa di titolarità definitiva deve presentare domanda di mobilità.
In caso di mancata presentazione della domanda nella provincia di titolarità, il personale viene trasferito con punteggio zero.
Quali e quante domande possono essere presentate:
– Unica Domanda di trasferimento nella quale possono essere espresse quindici preferenze, indicando le scuole, ovvero un codice sintetico sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale ; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province;
– Domanda di passaggio di profilo (massimo 3 profili della stessa qualifica) per la Provincia di Titolarità + Altre Province
La domanda di passaggio ad altro profilo nell’ambito della provincia di titolarità prevale rispetto alla domanda di trasferimento per la provincia di titolarità;
La domanda di passaggio ad altro profilo per provincia diversa da quella di titolarità prevale rispetto alla domanda di trasferimento interprovinciale
Nella domanda di passaggio di profilo le esigenze di famiglia non vengono valutate ( ART. 47 comma 3).
FUNZIONARI DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – VINCOLI E DEROGHE
Non possono presentare domanda di mobilità – se non in possesso delle deroghe previste dal CCNI – i dipendenti inquadrati nell’area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione per un triennio della assegnazione della sede definitiva di titolarità di prima destinazione ( art. 34 comma 6).
DEROGHE AI VINCOLI (comma 7)
Il comma 7 dell’art. 34 prevede che a tutti i funzionari vincolati è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle seguenti categorie:
- a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1 ° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si
presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (disabilità personale e assistenza al familiare disabile);
- c) coloro che fruiscono del congedo biennale per assistenza al familiare disabile secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 42 comma 5 del D.L.gs. 151/01;
- d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.1182;
- e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
OBBLIGHI DA RISPETTARE PER FRUIRE DELLA DEROGA
- a) Dichiarazioni da allegare contestualmente alla domanda di mobilità
I Funzionari EQ beneficiari delle deroghe devono allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate nonché, nei casi di cui superiori lettere b), c) e d), allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità), secondo le ndicazioni riportate nell’ 0.M. che regola la mobilità.
- b) Prima preferenza da esprimere nel modulo domanda
Deroga per assistenza ai familiari, ricongiungimento al figlio fino ai 16 anni e al genitore ultrassessantacinquenne.
I Funzionari appartenenti ad una delle predette categorie beneficiano della deroga a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il comune, o distretto subcomunale in caso di comuni con più distretti, ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere (prima del predetto comune o distretto sub comunale è possibile indicare una o più istituzioni scolastiche comprese in essi).
Il comune di residenza degli assistiti, dei figli minori di sedici anni o del genitore ultrasessantacinquenne può essere indicato a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’O.M. sulla mobilità, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa.
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza del soggetto.
L’indicazione della preferenza per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto sub comunale di residenza per comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria.
La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell’Ufficio competente.
Per i beneficiari degli artt. 21 e 33, comma 6, legge n. 104/1992 (disabilità personale)
In questo caso è obbligatorio esprimere come prima preferenza il proprio comune, o distretto subcomunale in caso di comuni
con più distretti, di residenza (è possibile esprimere prima del predetto comune o distretto sub comunale una o più istituzioni scolastiche comprese in esso).
Il comma riporta le categorie dei Funzionari i quali, nonostante siano sottoposti al vincolo triennale, possono comunque inoltrare domanda di mobilità.
Il diritto alla deroga è vincolato alla prima preferenza da esprimere nel modulo domanda.
PERSONALE EX LSU, APPALTI STORICI ED EX CO.CO.CO.
Le disposizioni previste per la mobilità del personale ATA ( Titolo III del CCNI ) si applicano anche ad ex LSU, appalti storici ed ex co.co.co., purchè internalizzati a tempo pieno.
Rimane escluso, invece, sia dalla mobilità volontaria che da quella d’Ufficio il personale di cui sopra, fino a quando non intervenga la conversione a tempo pieno del rapporto di lavoro.
Per loro, esclusivamente ai fini della mobilità, il punteggio è riconosciuto per i servizi di pulizia e ausiliari svolti, presso le istituzioni scolastiche ed educativi statali, in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.( lettera C tabella di valutazione nota g – punti 1 per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi di servizio ) .
Al personale in questione non compete, invece, il punteggio per la continuità anche per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di dipendente delle imprese di pulizia.
Le fasi della mobilità sono tre (art. 37):
– I fase comunale: nell’ambito del comune di titolarità;
– II fase provinciale: nell’ambito di comuni diversi da quello di titolarità ma della stessa provincia;
– III fase movimenti territoriali interprovinciali e mobilità professionale.
Le operazioni di mobilità per altra provincia avvengono sul 50 % dei posti destinati alla mobilità territoriale provinciale, sui
posti residuati dopo le prime due fasi della mobilità e dopo aver accantonato i posti per eventuali soprannumerari provinciali.
Si possono esprimere fino ad un massimo di 15 preferenze.
Le preferenze possono essere del seguente tipo :
– Scuola
– Distretto
– Comune
– Provincia
– Istruzione degli adulti
Nell’ambito della scelta per comuni, distretti e provincie, è ininfluente inserire il codice con lettere iniziali EE, MM o SS poiché vengono prese in esame tutte le istituzioni scolastiche che risultano essere inserite nel bollettino ufficiale pubblicato annualmente dal MIUR partendo dalla scuola primaria, poi la secondaria di primo grado ed infine la secondaria di secondo grado. Qualora si desideri venga preso in considerazione un ordine diverso o siano escluse scuole di un certo tipo, si devono compilare le apposite caselle del modulo domanda indicando l’ordine di trattazione dei vari tipi di scuola.
SISTEMA DELLE PRECEDENZE ( art. 40 )
Le precedenze sono inserite secondo l’ordine di priorità, nelle sequenze operative delle tre fasi della mobilità territoriale.
In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
I – DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Nel contesto delle procedure di mobilità ed indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta al personale Ata che si trovi nell’ordine:
– personale non vedente ( art. 3 della legge 28/03/91 n. 120 );
– personale emodializzato ( art. 61 della legge 270/82 ).
II – PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI
PRECEDENTE TITOLARITA’. ( PRIMA L’ARCO TEMPORALE ERA DI 8 ANNI )
Il personale ATA trasferito a domanda condizionata o d’ufficio per non aver prodotto domanda, ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora il relativo posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del decennio successivo.
Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno del decennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio o preferenze sintetiche ( comune o distretto ) comprensive di tale scuola.
III – PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE. Nell’ambito di ciascuna delle tre fasi delle procedure di mobilità, viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale Ata che si trovi nelle seguenti condizioni:
1 – DISABILI DI CUI ART. 21 – Devono essere in possesso di certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92 e di certificazione di invalidità superiore ai 2/3 o di minorazione iscritta alla categoria 1^, 2^ e 3^ della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648. Il personale ha diritto ad usufruire della precedenza per la prima fase dei movimenti, mentre nella seconda e terza fase mantiene il diritto alla precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
2 – PERSONALE (NON NECESSARIAMENTE DISABILE) CHE HA BISOGNO PER GRAVI PATOLOGIE DI PARTICOLARI CURE A
CARATTERE CONTINUATIVO – Deve essere prodotta idonea documentazione, rilasciata dall’ASL di competenza, dalla quale risulti chiaramente l’’assiduità della terapia e l’istituto dove viene praticata. Detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune (o distretti o scuole in esso ubicati) in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera anche nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune.
3 – PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PREVISTE DAL COMMA 6 DELL’ART. 33 LEGGE 104/92 Deve produrre la certificazione di disabilità con situazione di gravità rilasciata dall’ASL ai sensi dell’art. 3 c. 3 della legge 104/92. La precedenza è usufruibile per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza a condizione che sia stato espresso come prima preferenza il comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune.
Per il personale che usufruisce di queste precedenze, nel caso in cui non esistano scuole esprimibili nel comune d’interesse, è possibile indicare una scuola in comune viciniore o in altro comune non viciniore ma che abbia una sede o plesso nel comune di residenza o cura. 10
IV – ASSISTENZA AL CONIUGE, AL FIGLIO CON DISABILITA’, ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’, ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE.
La precedenza è riconosciuta al personale ATA, in ordine di priorità nelle Operazioni a
- A) genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità anche rivedibile o chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità (anche rivedibile).
Fratelli o sorelle conviventi: Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità (anche rivedibile) perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare e assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.
L’impossibilità dei genitori a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità deve essere documentata mediante dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (se ultrasessantacinquenni) o certificazione medica comprovante le patologie invalidanti, secondo le indicazioni riportate nella 0.M. che regola la mobilità.
Tale precedenza è stata modificata rispetto al CCNI precedente solo nella parte in cui la stessa è fruita dai fratelli e dalle sorelle del disabile. In questo caso, per poterne usufruire, basta anche che entrambi i genitori abbiano compiuto i 65 anni di età. Al di sotto di questa età devono, invece, necessariamente avere patologie invalidanti. Resta il vincolo della convivenza con il disabile se si vuole fruire della precedenza con priorità equiparata, quindi, alla precedenza che avrebbe avuto il genitore.
- B) coniuge/parte dell’unione civile, convivente di fatto di disabile in situazione di gravità non rivedibile.
Rispetto al CCNI precedente viene specificato che la precedenza spetta anche al convivente di fatto oltre che al coniuge/parte dell’unione civile.
- C) Figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità non rivedibile.
La precedenza opera anche nei trasferimenti per altra provincia.
La precedenza viene riconosciuta a condizione che il personale ATA abbia prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità di cui all’O.M. relativa ai trasferimenti venga rilasciata successivamente al 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste attestanti il diritto alla fruizione dei giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all’inizio dell’anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità.
Rispetto al CCNI precedente la precedenza per assistenza al genitore disabile spetta anche nei trasferimenti per altra provincia.
Resta l’obbligo di aver prodotto presso la propria scuola la documentazione attestante il diritto a fruire nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
- D) Fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità (anche rivedibile), alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi.
La precedenza viene riconosciuta a condizione che il personale ATA abbia prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità di cui all’O.M. relativa ai trasferimenti venga rilasciata successivamente al 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste attestanti il diritto alla fruizione dei giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all’inizio dell’anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità Rispetto al CCNI precedente viene aggiunta questa precedenza che spetta al fratello e alla sorella del disabile nel caso in cui non convivano con quest’ultimo.
Sostanzialmente la differenza tra la precedenza del punto A e quella del punto D, quando si tratta di fratelli o sorelle, è che per fruire della precedenza del punto A è necessaria la convivenza con il fratello/sorella disabile da assistere, mentre per la precedenza del punto D non è necessaria la convivenza. Altra differenza è che per la precedenza del punto D si aggiunge l’obbligo di aver prodotto presso la propria scuola la documentazione attestante il diritto a fruire nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L.104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001. Taledocumentazione non è, invece, richiesta per la precedenza del punto A.
Per entrambe le precedenze (punto A e D), resta però la condizione che le stesse sono fruibili solo nel caso in cui entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità non rivedibile perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni. 13
OBBLIGO PER POTER FRUIRE DELLE PRECEDENZE DEL PUNTO IV)
Per tutte le precedenze sopra riportate (lettere A, B, C e D) il personale ATA, oltre a dover allegare alla domanda di mobilità tutta la documentazione e le autodichiarazioni necessarie, è anche obbligato ad esprimere come prima preferenza il comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti ove risulti domiciliato il soggetto disabile. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito.
Attenzione: L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto sub comunale scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria.
La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Per i comuni composti da più distretti sub comunali sarà sufficiente esprimere il distretto sub comunale del domicilio dell’assistito prima di esprimere preferenze di altri comuni.
V – PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI TITOLARITA’.
(l’arco temporale è stato portato da 8 a 10 anni )
Il personale ATA beneficiario delle precedenze di cui al punto II), ha titolo a rientrare con precedenza nella seconda fase, nell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel comune di precedente titolarità. In caso di mancanza di sedi disponibili in detto comune la precedenza si applica nei comuni viciniori. Per fruire della precedenza nella domanda devono essere indicati il comune e la scuola da cui il personale è stato trasferito d’ufficio.
VI – PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA.
In merito alla documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86 si precisa che, per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 17della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare unaautocertificazione, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d’autorità, nonché una dichiarazione incarta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.
VII – PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMM.NI DEGLI ENTI LOCALI.
Il personale che ricopre cariche pubbliche, durante l’esercizio del mandato, ha diritto alla precedenza nei trasferimenti nella seconda e terza fase, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il mandato amministrativo e l’esercizio del mandato sussista entro i dieci giorni precedenti il termine ultimo di comunicazione a SIDI delle domande. Se in fase di trasferimento si è avvalso della precedenza, al termine del mandato deve rientrare nella scuola di precedente titolarità, e in caso di mancanza di posti, viene individuato soprannumerario.
VIII – PERSONALE CHE RIPRENDE IL SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL CCNQ SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998.
Il personale che rientra in servizio al termine dell’aspettativa sindacale, ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia dove ha svolto attività sindacale e nella quale risulti domiciliato da almeno tre anni. Tale precedenza non si applica alla prima e seconda fase dei trasferimenti e alla mobilità professionale. Il possesso del requisito deve essere documentato tramite autocertificazione.
DECADENZA DAL BENEFICIO DELLE PRECEDENZE
Il Personale beneficiario delle precedenze di cui all’art. 40 è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.
GRADUATORIE D’ISTITUTO AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO
Le graduatorie d’istituto hanno la funzione di individuare il personale in soprannumero, sono distinte per profilo professionale e, per gli assistenti tecnici, sono diverse per le varie aree di appartenenza. Il Dirigente Scolastico ha il compito di pubblicarle all’albo della scuola entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento. Hanno validità annuale e riportano, per ciascun dipendente, i punteggi attribuiti sulla base dei titoli posseduti entro il termine di presentazione delle domande di trasferimento. (anzianità di servizio, esigenze di famiglia, titoli generali).
Qualora l’interessato non abbia dichiarato i titoli posseduti o documentato le situazioni che danno titolo all’esclusione dalla graduatoria (precedenze I, III, IV e VII dell’art. 40) il Dirigente Scolastico provvederà d’ufficio, in base agli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.
Il personale che è entrato a far parte dell’organico dell’istituto con mobilità volontaria dal precedente primo settembre, indipendentemente dal punteggio posseduto, deve essere posizionato negli ultimi posti della graduatoria e sarà preceduto dachi era già titolare nella scuola dagli anni precedenti o che è stato trasferito nella scuola sempre dal primo settembre scorso,ma con mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatto in una delle preferenze espresse (CCNI art. 45 c. 5).
Sono esclusi dalla graduatoria interna d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto i beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) (CCNI art. 40 c. 2):
- I) – disabilità e gravi motivi di salute;
III) – personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;
- IV) – assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con l’interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all’assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione disabilità;
Per il personale di cui al punto IV) l’esclusione dalla graduatoria d’istituto si applica solo se si è titolari o incaricati in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2025/2026, domanda volontaria di trasferimento per il domicilio dell’assistito. Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità o di incarico comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
VII) – personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali.
Per gli amministratori degli Enti Locali tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui esercitano il mandato.
Il Dirigente Scolastico dopo aver pubblicato le graduatorie definitive (entro i quindici giorni successivi alla scadenza delle domande di mobilità), individua gli eventuali soprannumerari, ai quali deve essere notificato il provvedimento, con l’indicazione del relativo punteggio che ha determinato la posizione in graduatoria. Se nel corso dei movimenti, si riforma il posto nella scuola di titolarità, il personale Ata viene automaticamente riassorbito nell’organico dell’istituzione scolastica con conseguente annullamento della sua domanda di trasferimento.
La domanda deve essere presentata in modalità cartacea entro cinque giorni dalla notifica della comunicazione di soprannumerarietà.
Se il perdente posto opta per la scelta di partecipare comunque al movimento, evidenziando il ”SI”, parteciperà alla fase di trasferimento a domanda. In tal caso viene meno lo stato di soprannumerario con la perdita del diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità e la valutazione della continuità di servizio.
Se invece intende presentare domanda condizionata, evidenziando il “NO”, mantiene il diritto per dieci anni di rientro con precedenza assoluta nella scuola di precedente titolarità, purché produca ogni anno domanda di trasferimento. La scuola di rientro deve essere indicata come prima preferenza nel modulo domanda. Inoltre l’interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale dell’istituzione scolastica da cui è stato trasferito come soprannumerario e compilare l’autocertificazione relativa alla continuità di servizio (All.E).
Il diritto al rientro con precedenza negli anni successivi pertanto decade quando:
– non viene presentata la domanda di trasferimento anche per un solo anno;
– non viene indicata, come prima preferenza, l’istituzione scolastica in cui si era titolari e nel modulo domanda non si indica la denominazione ufficiale della scuola da dove si è stati trasferiti;
– non si allega la dichiarazione di servizio continuativo (All.E).
L’assolvimento delle predette condizioni o l’eventuale utilizzo in altra scuola, non interrompono la continuità di servizio. Lo stesso avviene per il personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata o rimasto in soprannumero nella provincia, e che ottiene l’assegnazione provvisoria.
ASSISTENTI TECNICI
Il trasferimento degli assistenti tecnici nell’ambito della stessa area professionale di titolarità, può essere disposto per qualsiasitipo di istituto. Il trasferimento da un’area professionale all’altra può essere disposto previo accertamento dei requisiti posseduti. Nella domanda infatti dovranno essere indicati i nuovi titoli che danno accesso ad aree professionali diverse. Oltre a quelli previsti dalla tabella B) del CCNL 29/11/2007, così come modificata dall’art.4 della Sequenza contrattuale del 25/7/2008, possono anche essere indicati quelli previsti dalla tabella B) del CCNL 24/7/2003 e codificati in quanto rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale (CCNI art. 49 c. 2). Il trasferimento da un’area professionale all’altra, è disposto in subordine rispetto alla salvaguardia di posti per eventuali soprannumerari individuati a livello provinciale. Le operazioni inoltre devonoessere effettuate rispettando la precedenza a chi richiede di cambiare area nella stessa istituzione scolastica di titolarità.
Per i posti di laboratorio di “ Informatica “ ( codice T72) appartenenti alla area “ Elettronica ed elettrotecnica “ ( AR02) istituiti presso le scuole del primo ciclo in applicazione dell’art. 1 comma 967 della legge 178/2020 i trasferimenti sono effettuati sulla base dell’ordine indicato nelle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree.
La sede di servizio è quella costituita dalle istituzioni scolastiche ricomprese nella rete di riferimento della scuola polo attribuita in titolarità.
VALUTAZIONE (Nulla è cambiato rispetto al CCNI precedente)
In base alla tabella di valutazione – Allegato E –Tabella A- allegata al CCNI il servizio si valuta fino alla data di scadenza per la presentazione della domanda
Nella mobilità a domanda la valutazione del servizio svolto nella medesima area di appartenenza, di ruolo e pre-ruolo, viene valutato con punti 2 per ogni mese di servizio prestato mentre nella mobilità d’ufficio il servizio pre-ruolo viene valutato ancora con punti 1 per ogni mese.
Viene comunque valutato sempre con punti 1 il servizio di ruolo e non di ruolo prestato in aree diverse.
Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto d’impiego è riconosciuto come servizio pre-ruolo a decorrere dall’1/2/1987, in quanto riconosciuto ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del D.L.vo 297/94 e successive modifiche.
Il servizio prestato come docente nelle scuole statali, anche senza il possesso del prescritto titolo di studio, è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio pre-ruolo.
Il punteggio aggiuntivo di 40 punti viene riconosciuto a chi, dopo aver acquisito il diritto per non avere mai presentato domanda di mobilità per un triennio, a decorrere dalle operazioni per l’a.s. 2000/01 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbia poi ottenuto domanda di trasferimento negli anni successivi.
E’ consentita la revoca delle domande di mobilità presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata direttamente all’Ufficio Territoriale competente. Deve essere fatta pervenire entro e non oltre il decimo giorno utile dal termine ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.
Se nella comunicazione non viene chiaramente precisato quale delle domande si intende annullare, trasferimento o passaggio di profilo, la revoca si intende riferita a tutte le domande presentate per la mobilità.
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE INQUADRATO
NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE
ART. 48 BIS – MOBILITÀ DEI DIPENDENTI CHE SULLA BASE DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO PROFESSIONALE ERANO
INQUADRATI NELL’AREA DEI DSGA
I Funzionari che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell’area dei DSGA possono parteciparealle operazioni di mobilità territoriale volontaria solo per le sedi in cui la posizione di lavoro di DSGA è disponibile ai sensidell’art. 43 del presente CCNI con precedenza rispetto agli altri funzionari. Per il personale predetto le operazioni di mobilità sisvolgono con le medesime cadenze, e quindi anche in pendenza di incarico di DSGA, e nel rispetto della medesima disciplinaprevista nel presente Contratto per il restante personale ATA. Alla scadenza dell’incarico, salvo ottenimento di una nuova sededi titolarità mediante presentazione di domanda di mobilità per una sede diversa, detto personale è confermato dall’Ambito territoriale nell’incarico ricoperto presso la sede attuale di svolgimento della funzione.
ART. 48 TER – MOBILITÀ DEL PERSONALE INQUADRATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI
Il personale inquadrato nell’area dei funzionari può partecipare alle operazioni di mobilità territoriale volontaria sulle sedi in cui vi sono posizioni di lavoro disponibili ai sensi dell’art. 43 del presente CCNI relative all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione con le medesime cadenze, e quindi anche in pendenza di incarico di DSGA, e nel rispetto della medesima disciplina prevista nel presente Contratto per il restante personale ATA. Le istanze di trasferimento di questo personale sono trattate, nell’ambito di ciascuna fase delle operazioni e categoria di precedenza, successivamente a quelle del personale di cui al precedente articolo. Il personale neo immesso in ruolo da procedura valutativa o da concorso, al termine del primo anno scolastico in cui ha sostenuto la prova, può confermare la propria sede di servizio al fine di acquisirne la titolarità. In alternativa, partecipa alla mobilità territoriale in II fase.
Detto personale, ottenuta la titolarità su istituzione scolastica definitiva di prima titolarità deve permanere per un periodo non inferiore a tre anni salvi i casi di deroga previsti dall’art. 34 commi 7 e dall’art. 44 comma 5 del presente C.C.N.I. Nel caso in cui confermi la sede l’anno è valido ai fini della maturazione del triennio. A regime, ovvero nel momento in cui i dipendenti inquadrati nell’area saranno in numero maggiore dei posti di funzione individuati, il personale inquadramento nell’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni potrà partecipare alle operazioni di mobilità territoriale volontaria a scelta sia sulle sedi in cui vi sono posizioni di lavoro disponibili relative all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione sia sui posti da DSGA con le medesime cadenze, e quindi anche in pendenza di incarico di DSGA, e nel rispetto alla medesima disciplina prevista nel presente Contratto per il restante personale ATA.
ART. 48 QUATER – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DSGA
Il conferimento degli incarichi di DSGA si svolge da parte degli ambiti territoriali secondo il seguente ordine:
- conferma alla scadenza dell’incarico triennale ai dipendenti che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell’area dei DSGA e non abbiano presentato domanda o presentandola non abbiano ottenuto trasferimento presso altra sede;
- conferimento di nuovo incarico di DSGA ai dipendenti che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell’area dei DSGA e che abbiano ottenuto trasferimento su sede diversa;
- nel caso previsto dal secondo periodo del comma 5 dell’art.55 del CCNL 2019/21 conferma dell’incarico di DSGA in servizio nell’anno scolastico corrente e che non abbia ottenuto trasferimento in altra sede;
- conferimento dell’incarico al personale di cui all’art.48 ter, già titolare di incarico, che abbia ottenuto trasferimento su sede per la quale la posizione di lavoro di DSGA è disponibile;
e. conferimento di nuovo incarico di DSGA al restante personale inquadratonell’area funzionari e dell’elevata qualificazione,sulla base dei criteri e dei requisiti oggetto di confronto tra il Ministero e le OO.SS. firmatarie del CCNL