In data 24 luglio 2024 presso il MIM è avvenuto l’incontro per l’Informativa su:

–              decreto ministeriale disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025 con istruzioni operative;

–              istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA a.s. 2024/25.

Per l’Amministrazione erano presenti il Direttore generale del Personale dott. Filippo Serra e il Dott. Luca Volontè.

Decreto ministeriale disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025 con istruzioni operative

Il decreto dispone il contingente di assunzioni per il personale docente, definito in coerenza con l’effettiva possibilità di assunzione degli aspiranti presenti nelle procedure di reclutamento rispetto alla consistenza dei posti vacanti. Le immissioni in ruolo sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, registrati al sistema informativo al termine delle operazioni di mobilità, nel limite del contingente  nazionale autorizzato di n. 45.124 posti così ripartito tra le regioni.

Distribuzione regionale dei contingenti

Regione               Contingente assegnato

Abruzzo               577

Basilicata             342

Calabria               1.415

Campania           3.106

Emilia Romagna               3.286

Friuli Venezia Giulia        1.004

Lazio      5.192

Liguria   1.299

Lombardia          11.287

Marche                735

Molise  175

Piemonte           3.890

Puglia    2.181

Sardegna            1.549

Sicilia     1.846

Toscana               2.367

Umbria 459

Veneto 4.414

Lo Snals-Confsal ha chiesto  quale sia stato il criterio di ripartizione dei posti tra le regioni. L’Amministrazione ha risposto che è stato calcolato sulle previsioni della DGSIS con proiezioni che tengono conto degli aspiranti nelle graduatorie (per i posti di sostegno anche delle GPS 1fascia) e della loro effettiva possibilità di assunzione. A tal fine sono stati chiesti i dati comprovanti tali proiezioni.

Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento.

Con riferimento alla scuola primaria e dell’infanzia la norma ha previsto che il contingente destinato alle graduatorie concorsuali sia coperto annualmente mediante scorrimento, preliminarmente, delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali del concorso indetto con DDG n. 105 e n. 107 del 23 febbraio 2016. Qualora, a seguito dell’esaurimento delle predette graduatorie, residuino ulteriori posti vacanti, il 50% dei posti così residuati è destinato all’immissione in ruolo dalla procedura straordinaria di cui al DDG del 7 novembre 2018, n. 1546 (comprensiva della fascia aggiuntiva). L’ulteriore 50% dei posti vacanti e disponibili – e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello scorrimento della graduatoria della procedura straordinaria è destinato ai vincitori del concorso ordinario bandito con dd del 21 aprile 2020, n. 498, e, a seguire, ai vincitori della procedura concorsuale bandita con DDG n. 2576 del 6 dicembre2023.

Con riferimento alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, la norma ha previsto che il contingente destinato alle graduatorie concorsuali sia coperto annualmente mediante scorrimento, preliminarmente, delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali indette con DDG n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016, e successivamente – a seguito dell’esaurimento delle predette graduatorie – delle graduatorie di merito del concorso indetto con il DDG 1° febbraio 2018, n. 85, comprensivo della fascia aggiuntiva, per l’anno scolastico 2024/2025 nel limite del 40% dei posti residui. Completata l’immissione in ruolo degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell’eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all’immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario è destinato il 50 per cento dei posti così residuati. Pertanto, gli Uffici Scolastici regionali attingeranno, per il 50%, dalle graduatorie di cui al dd 23 aprile 2020, n. 510, e succ. modificazioni.  Per il restante 50%, incrementato con i posti rimasti vacanti a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso straordinario, attingeranno dalla graduatoria dei vincitori del concorso ordinario di cui al dd 21 aprile 2020, e succ. modificazioni e, a seguire, dalla graduatoria del concorso ordinario di cui al DDG 2575 del 6 dicembre 2023.

Per quanto riguarda le discipline “STEM”, all’assunzione dei vincitori del concorso bandito con dd n. 826 del 2021 segue l’assunzione dei vincitori del concorso bandito con DDG n. 252 del 2022.

Qualora le procedure concorsuali bandite con DD.DD.GG n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023 non terminassero in tempo utile per poter procedere alle assunzioni da effettuarsi entro il 31 agosto 2024, si procederà ai relativi accantonamenti, nel numero dei posti a bando o, se inferiore, nel numero dei candidati ammessi alle prove orali.

Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva. Le operazioni di individuazione dei destinatari dell’assunzione a tempo indeterminato sono effettuate ordinariamente tramite procedure informatizzate, con il supporto del sistema informativo del MlM.

Gli esiti dell’individuazione sono comunicati a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale ai docenti e alle scuole interessate; degli esiti dell’individuazione viene altresì data pubblicazione da parte degli Uffici all’albo on line, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Lo Snals-Confsal ha chiesto:

–              una maggior chiarezza nell’attribuzione dei posti a seguito di tutte le riserve;

–              di attenzionare la destinazione dei posti di sostegno qualora non ci siano aspiranti nella graduatoria dei concorsi;

–              i criteri per l’accantonamento nel numero dei posti a bando per le graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto;

–              di attenzionare le compensazioni delle disponibilità presenti in altra classe di concorso.

A tal fine ha chiesto di inserire nel testo le acquisizioni delle informazioni previa informativa sindacale.

L’Amministrazione ha comunicato che a breve si apriranno le funzioni INR per le immissioni in ruolo.

Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA a.s. 2024/25.

Per quanto riguarda il secondo punto, la nota recante le istruzioni operative ha evidenziato le procedure per la presentazione delle istanze per il conferimento degli incarichi a T. D. finalizzati al ruolo per i posti di sostegno e in seconda battuta per le istanze della Call veloce e, per queste ultime,  lo Snals-Confsal ha chiesto la pubblicazione di un unico file con le disponibilità in tutte le province d’Italia al fine di avere per l’aspirante il quadro generale delle disponibilità su scala nazionale.

Nel periodo compreso tra il 26 luglio (h. 9,00) ed il 5 agosto 2024 (h. 14,00), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura per le attribuzioni delle supplenze annuali e supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.  L’Amministrazione ha anticipato che nella scelta delle preferenze, la cui procedura informatizzata sarà illustrata in apposito incontro nella mattinata di domani, sarà possibile inserire anche il codice sintetico dell’intera PROVINCIA.

Lo Snals-Confsal e le altre OO.SS. hanno chiesto tempi più distesi visto che tale periodo comprende due sabati e due domeniche. L’Amministrazione si è mostrata disponibile a posticipare di qualche giorno la data di scadenza e la renderà nota nella giornata del 25 luglio.

La nota prevede, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniori, a norma dell’articolo 13, comma 23, dell’Ordinanza ministeriale, il dirigente scolastico pubblica sul sito dell’istituzione scolastica specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente – con modalità stabilite a livello locale – che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione.Per ogni classe di concorso/tipologia di posto, il relativo avviso dovrà contenere specifici elementi essenziali.

Infine

In relazione alla coincidenza della data inizio dell’anno scolastico con la giornata domenicale, la nota prevede che la decorrenza da assegnare ai contratti stipulati entro il 31 agosto 2024 è quella del 1°settembre, data di inizio dell’anno scolastico 2024/2025; la circostanza che tale data coincida con la domenica e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali

 

Il Decreto Sport e Scuola (dl 71/2024) è diventato Legge : manca solo  la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e fra le varie novità ne annovera una molto importante per chi volesse acquisire il titolo di docente di sostegno e sia in possesso di determinati requisiti.

Percorso ordinario:

TFA Sostegno IX Ciclo: 60 CFU e un anno di impegno

Si sono svolte da maggio le prove di accesso al IX ciclo del TFA sostegno finalizzate all’ottenimento della specializzazione per insegnare sui posti di sostegno. Un percorso impegnativo di 60 CFU che dura non meno di 8 mesi (conclusione prevista entro giugno 2025). Il prossimo ciclo sarà il X, per il quale il Ministero dovrà stabilire l’apposito finanziamento.

La novità dell’anno accademico 2023/24 è stata la riserva del 35% dei posti autorizzati ai soggetti “individuati dal comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59”, ossia docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.”

 

I requisiti di accesso al TFA

diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 oppure

laurea in scienze della formazione primaria

Scuola secondaria

laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso)

diploma per ITP

Per l’accesso al percorso relativo all’anno accademico 2023/24, in totale i posti banditi con Decreto n.583 del 29 marzo 2024 sono stati  32.317, con varia distribuzione tra le regioni e i gradi di scuola.

Il DM 30 settembre 2011 prevede che i percorsi di specializzazione si articolino in:

insegnamenti; attività laboratoriali; attività di tirocinio diretto e indiretto; esame finale.

Ciascuna delle attività, compresi i singoli insegnamenti seguiti, è oggetto di valutazione, espressa in trentesimi.

Nuovo percorso sostegno INDIRE da 30 CFU (introdotto dal DL Scuola)

Nel corso delle selezioni per l’accesso al TFA sostegno IX ciclo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 71 del 31 maggio 2024 (DL Scuola) che all’art. 6 prevede speciali percorsi di specializzazione da 30 CFU per docenti con tre anni di servizio su posto di sostegno.

Perché  in contemporanea possano svolgersi due percorsi, uno da 60 CFU e uno da 30?

Il testo del Decreto Legge recita :

“1. Per sopperire all’attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all’ art. 19 comma 1 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111.

L’offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede il conseguimento di almeno 30 crediti formativi. Le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l’INDIRE.

 

  1. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi del presente articolo e relativi al medesimo grado di istruzione del servizio prestato coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.”

Il percorso INDIRE da 30 CFU dunque, a differenza dei requisiti richiesti per l’accesso alla riserva del 35% del TFA sostegno IX ciclo include ESCLUSIVAMENTE  i docenti con tre annualità di servizio specifiche su posto di sostegno.

INDIRE ha già comunicato di essere al lavoro per l’avvio dei percorsi, di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.  Le informazioni relative ai percorsi e alle modalità di partecipazione verranno fornite nelle prossime settimane attraverso il sito www.indire.it e comunicate attraverso i canali ufficiali dell’Istituto.

Da questo doppio canale nasce una domanda :

I docenti con tre anni di servizio specifico ammessi al  TFA sostegno IX ciclo da 60 CFU potranno passare  al percorso da 30 CFU?  E se si come ? E’ il quesito che si pongono i docenti che avrebbero, in base al Decreto Legge i requisiti per l’accesso ai percorsi abilitanti da 30 CFU . Così si libererebbero posti nei corsi tfa sostegno IX ciclo e potrebbero scorrere le graduatorie consentendo a più docenti di acquisire il titolo

 

Percorso straordinario per docenti con titolo acquisito all’estero (introdotto da DL Scuola)

L’articolo 7 introduce dei percorsi straordinari per docenti con titoli per il sostegno acquisiti all’estero. Saranno attivati da INDIRE, o dalle università autonomamente o in convenzione con INDIRE, e vi si potranno iscrivere i docenti che hanno superato un percorso formativo sul sostegno presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso. Chi si iscrive dovrà contestualmente presentare rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul titolo del sostegno acquisito all’estero.

Tutti i corsi garantiranno iscrizione in prima fascia GPS e partecipazione ai concorsi

 

Concorso docenti per la scuola secondaria dell’autunno 2024: è già previsto nel dm n. 205 del 26 ottobre 2023 ma il DL Scuola & Sport approvato anche dal Senato ieri 23 luglio ha apportato delle novità. Nessuna preselettiva, MA QUALCOSA CAMBIA  nei requisiti  e negli esiti delle prove:ecco come si svolgerà la seconda procedura della fase straordinaria PNRR.

I requisiti di accesso richiesti per il secondo concorso fase straordinaria PNRR: è sufficiente possederne uno

posti comuni:

laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + abilitazione per la specifica classe di concorso oppure

laurea coerente con la classe di concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico oppure

laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022

laurea coerente con la classe di concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale.

Come si legge nell’articolo 3/8 del DM n. 205/23,   l’accesso è previsto non solo a chi avrà già conseguito i 30 CFU/CFA, ma anche a coloro i quali siano iscritti al percorso: in tal caso, la partecipazione al concorso è con riserva, e quest’ultima è sciolta positivamente qualora i 30 CFU/CFA siano conseguiti entro il 30 giugno dell’a.s. antecedente a quello della nomina a tempo determinato (come detto, tali docenti saranno assunti in ruolo dopo il conseguimento dell’abilitazione). Il mancato scioglimento della riserva entro il termine sopra indicato comporta la decadenza dalla graduatoria e l’esclusione dalla nomina a tempo determinato in vista dell’assunzione a tempo indeterminato.

posti di ITP (tabella B del DPR 19/2016):

abilitazione oppure

diploma di accesso alla classe di concorso (il requisito sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024).

posti di sostegno:

titolo di accesso alla classe di concorso + diploma di specializzazione conseguito ai sensi del DM n. 249/2010 per il grado richiesto (il titolo deve essere in possesso entro la scadenza per la presentazione della domanda; è previsto l’inserimento con riserva per chi ha conseguito il titolo estero ed entro la data di scadenza del bando ha presentato anche la domanda di riconoscimento).

Niente preselettiva

Anche per il secondo concorso della fase straordinaria non è prevista la prova preselettiva.

Si comincia con la prova scritta + prova orale (eventuale  prova pratica per le classi di concorso che la prevedono).

Cosa  cambia nella prova scritta

Sarà sempre composta da 50 quesiti a risposta multipla a cui rispondere in 100 minuti così suddivisi:

quaranta quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:

dieci quesiti di ambito pedagogico

quindici quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione;

quindici quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;

cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più  efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Rimane invariato il punteggio minimo richiesto per superare la prova, ossia 70/100

Cambierà il numero di candidati ammessi alla prova orale

Il Decreto Scuola ha posto un limite al numero di candidati che può accedere alla prova orale: ossia per ogni classe di concorso e regione, può accedere alla prova orale  un numero max di candidati pari a tre volte quello dei posti a bando. Sono ammessi all’orale anche i candidati che alla prova scritta conseguiranno lo stesso punteggio dell’ultimo degli ammessi.

Quindi per accedere alla prova orale  bisognerà:

conseguire almeno 70/100 alla prova scritta

rientrare nel numero degli ammessi alla prova orale

Questo significa che, di per sè, raggiungere 70/100 alla prova scritta non assicura il superamento della prova perché bisogna anche collocarsi nel numero dei posti a disposizione.  A determinare il punteggio di accesso sarà quindi “il più bravo”, il candidato che otterrà il punteggio più alto e che determinerà la graduatoria di accesso. Da cui deriva l’importanza di superare la prova scritta con un punteggio alto

Invariata prova orale e valutazione titoli

Il DL Scuola n. 71/2024 non è intervenuto su prova orale e valutazione titoli, che rimangono invariate.

 

C ’è tempo fino al  2 agosto 2024 (ore 23.59) per la presentazione telematica delle istanze finalizzate alla nomina a presidente e componente delle commissioni giudicatrici delle procedure concorsuali straordinarie per docenti IRC nelle scuole di ogni ordine e grado.

I professori universitari, i dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i docenti che intendono proporre la propria candidatura dovranno presentare istanza attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. L’istanza potrà essere presentata attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it dal 16 luglio (ore 09.00) e fino alle ore 23:59 del 2 agosto 2024.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Concorsi e procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it , attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito, con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Nell’istanza gli aspiranti  dovranno dichiarare:

l’USR responsabile della procedura concorsuale per la quale intendono candidarsi;

i propri dati anagrafici, di recapito e residenza;

il ruolo al quale, avendone i titoli, intendono candidarsi (presidente, commissario, componente aggregato di lingua inglese);

la qualifica ricoperta (professore universitario, dirigente scolastico, dirigente tecnico, docente);

lo stato di servizio o di quiescenza;

il possesso di eventuali criteri di precedenza indicati nel decreto;

di non trovarsi in alcuna condizione ostativa indicata nel decreto.

Le commissioni giudicatrici dovranno essere nominate con decreti dei dirigenti preposti ai competenti Uffici Scolastici Regionali, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti dal decreto ministeriale 9 gennaio 2024, n. 9, e secondo quanto previsto dai decreti del Direttore Generale per il personale scolastico 29 maggio 2024, n. 1327 (infanzia e primaria) e n. 1328 (secondaria di I e II grado).

 

personale ata

ECCO IL TESTO DEL DECRETO

 

m_pi_DGPER_0106348_11-07-2024

ECCO LA SCHEDA ESPLICATIVA PREPARATA DALLO SNALS

Nota interna esplicativa Integrazione 24 mesi ATA

 

ED INFINE IL TESTO PER L’AUTOCERTIFICAZIONE

Autodichiarazione-inserimento-24-mesi

 

 

Lo SNALS martedi 25 giugno dalle 15.30 alle 18.30 nella sede provinciale di Bari in via de Romita 8 organizza un pomeriggio di consulenza speciale dedicato a tutti coloro che devono iscriversi al concorso per IRC (Insegnanti di  Religione Cattolica) con la presenza di  esperti del settore per la compilazione della relativa domanda. Una iniziativa che ancora una volta ribadisce lo spirito dello Snals sempre attento ai bisogni dei propri iscritti perché “ nessuno resti indietro” Vi aspettiamo

[pdf-embedder url=”https://www.snalsbari.it/wp-content/uploads/2024/06/Concorso-ordinario-DS-SNALS-BARI.pdf” title=”Concorso ordinario DS SNALS BARI.”]

DI SEGUITO I LINKS  PER POTER CONSULTARE I BANDI PUBBLICATI DAL MIM PER IL CONCORSO DESTINATO AGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

infanzia e primaria IRC – DPIT_1327_29-05-2024.pdf

secondaria I e II grado IRC – DPIT_1328_29-05-2024.pdf

DOCENTI RELIGIONE CATTOLICA: CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO on line

Vi anticipiamo che, sulla piattaforma SNALS Concorsi https://www.snalsconcorsi.com/, verrà predisposto il materiale per la preparazione al concorso per i docenti di religione cattolica per tutti gli iscritti al sindacato .

 

 

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato nei giorni scorsi  due bandi che disciplinano le procedure  per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica (IRC) nella scuola dell’infanzia e primaria e nella scuola secondaria. Si tratta di 1.928 posti, ripartiti tra le due procedure: 927 posti per la scuola dell’infanzia e della primaria e 1.001 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado.A questi si aggiungono altri 4.500 posti destinati alle procedure straordinarie, bandite contestualmente dal Ministero, così ripartiti: 2.164 posti per la scuola dell’infanzia e della primaria e 2.336 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le assunzioni, complessivamente, saranno quindi 6.428.

La selezione si terrà a vent’anni dalla prima, e finora unica, procedura bandita nel febbraio 2004 in attuazione della legge 186/03, che istituiva i ruoli per l’insegnamento della religione cattolica.

I due bandi recepiscono l’Intesa tra il Ministro e il Presidente della CEI n.1 dell’11 gennaio scorso nonché le precedenti Intese sottoscritte. Nel dettaglio:

Le procedure concorsuali ordinarie

Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti specifici: a) certificazione dell’idoneità diocesana, di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n.186, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la diocesi che per il grado di scuola cui la procedura si riferisce; b) possesso di almeno uno dei titoli previsti dal punto 4 dell’Intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012.

Il concorso si articola in una prova scritta (composta da 50 quesiti a risposta multipla computer-based), una prova orale (che comprende anche una lezione simulata) e nella successiva valutazione dei titoli.

Le commissioni esaminatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui 100 per la prova scritta, 100 per la prova orale e 50 per i titoli.

Le procedure concorsuali straordinarie.

Le procedure straordinarie sono finalizzate al reclutamento a tempo indeterminato degli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso congiuntamente: a) di almeno uno dei titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175; b) della certificazione dell’idoneità diocesana, di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n.186, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la diocesi che per il grado di scuola cui la procedura si riferisce c) che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali con il possesso dei prescritti titoli.

La procedura concorsuale si articola in una prova orale didattico-metodologica, alla quale può essere assegnato un punteggio massimo di 100 punti, e nella valutazione dell’anzianità di servizio (fino a 100 punti) e dei titoli di qualificazione professionale (fino a 50 punti).​​​​​​​