Sul sito InPA è stato pubblicato il calendario delle prove scritte del concorso di educazione motoria alla scuola primaria. La prova si svolgerà il giorno 15 dicembre 2023 dalle ore 9.00 alle ore 10.40.

Le operazioni di identificazione avranno inizio dalle ore 08.00.

Le prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali competenti per territorio. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli Uffici scolastici regionali presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet.

Il concorso si articola in tre fasi principali:

Prova scritta: Composta da 50 quesiti a risposta multipla, con un punteggio minimo di superamento fissato a 70/100.

Prova orale: Rivolta all’accertamento della preparazione del candidato, con una durata massima di 30 minuti.

Valutazione titoli: Ulteriore fase di valutazione per i candidati.

Prova scritta computer-based

La durata della prova è pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e di cui all’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

La prova scritta è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:

  1. quaranta quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato;
  2. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e
  3. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; ciascuna risposta esatta comporta l’attribuzione di 2 punti; ciascuna risposta errata o mancante comporta l’attribuzione di 0 punti. L’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non  ci sarà  la previa pubblicazione dei quesiti.

 

 

La scadenza fissata per il 20 novembre per il collaudo delle postazioni informatiche viene prorogata, con nota  del ministero del 20/11, al 30 novembre 2023. I concorsi scuola con prove attesi a breve sono: il concorso educazione motoria primaria, concorso docenti infanzia e primaria e secondaria, concorso dirigenti scolastici, concorso Dsga, concorso per insegnanti di religione cattolica, il concorso per dirigenti tecnici.

I Responsabili tecnici d’aula designati:

 

dovranno accedere alla piattaforma per confermare la presa visione dell’informativa sulla privacy, necessaria per poter accedere ai passaggi successivi; l’accesso deve essere effettuato esclusivamente tramite il proprio SPID;

in caso di indisponibilità di postazioni informatizzate inserirà n. postazioni = 0 senza dover effettuare ulteriori operazioni;

in caso di disponibilità di postazioni informatizzate, ne effettueranno il collaudo, a prescindere dall’eventuale utilizzo per le procedure concorsuali, secondo le modalità indicate sulla piattaforma. Le operazioni di collaudo saranno attive solo dopo l’avvenuto inserimento in piattaforma dell’aula e del nominativo di almeno un Responsabile tecnico d’aula;

 

 

Il MIM con una nota ha annunciato per oggi 23 novembre la pubblicazione del calendario per la prova scritta relativa alla procedura concorsuale sia sul sito istituzionale del Ministero che sui portali degli Uffici scolastici regionali.

Le prove scritte si terranno nelle regioni dove i candidati hanno inoltrato la loro domanda di partecipazione. Gli Uffici scolastici regionali hanno il compito di individuare le sedi esatte per lo svolgimento delle prove. È importante sottolineare che l’elenco delle sedi, incluse le specifiche ubicazioni e le assegnazioni dei candidati, sarà comunicato da ciascun Ufficio scolastico regionale.

La comunicazione avverrà almeno quindici giorni prima della data fissata per le prove, attraverso un avviso pubblicato sugli albi ufficiali e sui siti internet di ogni Ufficio. Tale avviso assume valore di notifica ufficiale.

Un aspetto importante da evidenziare è che tutti i candidati, esclusi quelli che ricevono una comunicazione ufficiale di esclusione, sono tenuti a presentarsi alle prove scritte.

Per l’ammissione alla prova, è necessario essere muniti di un documento di riconoscimento valido e del proprio codice fiscale. È fondamentale, quindi, per ogni candidato verificare lo stato della propria candidatura e conoscere la sede assegnata per la prova.

Concorso ordinario e riservato per dirigenti scolastici: il Ministero è stato autorizzato ad avviare le procedure

È stato pubblicato il 20 novembre 2023 in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 3 ottobre 2023 con cui viene autorizzato  il MiM, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, ad avviare le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria per titoli ed esami, ex articolo 29 del D. Lgs. 165/2001, e la procedura di reclutamento riservata, prevista dall’articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14.   Ora l’emanazione  del bando di concorso per la procedura ordinaria e dell’avviso per la procedura straordinaria è davvero imminente. Il contingente di 979 posti non ha subito modifiche rispetto a quanto precedentemente comunicato dallo stesso Ministero. Con la nota  ministeriale del  2 marzo 2023, prot. n. 28204,  era stata richiesta, per il suddetto triennio, l’autorizzazione ad assumere complessivamente 1.140 unità di personale dirigenziale per coprire il fabbisogno nazionale. Da quel numero  sono state sottratte le immissioni in ruolo avvenute il primo settembre 2023 riguardanti gli idonei in graduatoria del concorso nazionale, bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017, gli idonei del concorso bandito con D.D.G.  13 luglio 2011 e alcuni ricorrenti con contenziosi risolti a loro vantaggio.  E’ necessario considerar per la definizione del contingente necessario a coprire i posti che si renderanno vacanti e disponibili nel triennio 2023/2026  anche  il dimensionamento scolastico. Il numero complessivo, tuttavia, non è stato rivisto rispetto alla tabella trasmessa con il Decreto Interministeriale n. 127 del 30 settembre 2023,  a firma dei ministri Giuseppe Valditara e Giancarlo Giorgetti, contenente i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA per i prossimi anni.

 

Dopo l’informativa ministeriale  dei giorni scorsi sulle due bozze dei bandi dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado (20.575 posti) e dell’infanzia e primaria (9.641 posti), su posto comune e di sostegno, si è tenuta ieri al Ministero una riunione tecnica sulla procedura informatica per la compilazione della domanda di partecipazione ai medesimi concorsi.

Le domande di partecipazione possono essere presentate in una sola regione per tutte le tipologie di posto per le quali si ha titolo. La tempistica di presentazione prevede 30 giorni di tempo a partire dalle ore 14 della data di pubblicazione dei bandi e fino alle 23,59 del 29° giorno successivo a quello di apertura della funzione. La domanda deve essere presentata on line mediante la piattaforma Concorsi e procedure selettive sul sito www.miur.gov.it oppure sul sito www.inpa.gov.it.

E’ previsto per la partecipazione un contributo di euro 10,00 per ogni tipologia di posto per la quale si presenta domanda. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante  la funzione “Pago in rete” e dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta.

 

 

Decreto interministeriale di revisione delle classi di concorso
Si è svolto il 16 novembre il confronto tra Ministero dell’Istruzione e del Merito e sindacati sul decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso. Ecco il resoconto fornito dalla delegazione Snals
L’Amministrazione ha illustrato il percorso seguito nella redazione del provvedimento motivando la scelta di tempi così limitati con gli impegni assunti con la Commissione europea per l’attuazione della riforma del reclutamento richiesta dal PNRR. A tutto ciò va aggiunto che il Dlgs 59/2017 richiede un intervento che vada nella direzione di una razionalizzazione delle classi di concorso, che ha come finalità quella di favorire l’interdisciplinarietà in vista delle prossime procedure di reclutamento.
Durante la riunione l’Amministrazione ha comunicato di aver accolto molte considerazioni e osservazioni avanzate dallE OO.SS in merito sia alle conseguenze legate all’accorpamento di classi di concorso di gradi diversi sia di modifica/correzione da apportare sulle tabelle per molte classi di concorso.
In particolare nel decreto è stato precisato, per quanto riguarda l’accorpamento delle classi di concorso, che resta ferma nelle procedure concorsuali la formulazione delle graduatorie di istituto distinte per i due ruoli di appartenenza e ugualmente si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l’attribuzione delle supplenze.
Inoltre è stato aggiunto che i docenti soprannumerari o in esubero qualora, ai sensi della contrattazione integrativa nazionale sulla mobilità, siano utilizzati nel grado inferiore, mantengono il trattamento giuridico ed economico loro spettante in riferimento al ruolo di titolarità.
Viene precisato altresì nel decreto che coloro i quali, all’entrata in vigore del decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del DPR 19/2016, come modificato e integrato dal DM 259/2017, con particolare riferimento all’art.5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione al concorso, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazione sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.
Lo Snals-Confsal e le altre OO.SS. hanno richiesto e ottenuto che tale ultima precisazione fosse inserita anche nella nota generale ad inizio della Tabella A per evitare contenzioso e fornire una più agevole lettura, non solo nel decreto, ma anche nella Tabella di consultazione relativa alle classi di concorso.
Nella logica della razionalizzazione richiesta il MIM ha provveduto ad abbinare le discipline che prevedono titoli di accesso omogenei, accorpando le seguenti classi di concorso:
• A-01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) e A-17 (Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado); Aggiunta la laurea specialistica 54/S in pianificazione urbanistica ambientale per l’accesso alle classi A-01 (che con il nuovo decreto comprenderà anche la A-17), A-37 e A-54.
• A-12 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-22 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado);
• A-24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-25 (Lingua inglese o seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado);
• A-29 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-30 (Musica nella scuola secondaria di I grado);
• A-48 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado).

Per quanto riguarda le correzioni/integrazioni relative alle classi di concorso nella tabella A allegata allo schema di decreto è stato precisato che:
– per la classe di concorso A 20 è stata eliminata nella colonna note la nota numero 5;
– per la classe di concorso A 27 è stata eliminata nella colonna titoli di accesso decreto ministeriale 39 del 1998 la parola “congiuntamente”;
– per la classe di concorso A 30 è stata eliminata nella colonna note la dicitura “classe di concorso ad esaurimento”;
– per la classe di concorso A 57 è stata inserita nella colonna indirizzi di studio la dizione ad esaurimento accanto alla voce Storia della danza 2° biennio e 5° anno;
– per la classe di concorso A058 è stato inserito tra gli indirizzi di studio la dizione “ad esaurimento” accanto alla voce Storia della danza 2° biennio e 5° anno.

Inoltre, ove il titolo di accesso richieda la laurea più il titolo congiunto, sono stati previsti SSD o SSA che possano sostituire il titolo congiunto.
Grande semplificazione è stata fatta sull’insegnamento dello strumento musicale.
Ulteriori interventi hanno riguardato classi come la A028, dove sono stati abbassati i requisiti di CFU necessari.
Per la A061 è stata abolita la valutazione di titoli professionali.
Sono state inoltre accolte alcune correzioni proposte su molte altre classi di concorso tra cui A001, A028, Novità anche per la Laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85 bis) che darà accesso anche alla classe A-23 se accompagnata dalla specifica abilitazione per Italiano L-2 e da tre anni di insegnamento nei percorsi di alfabetizzazione per adulti stranieri .
Da segnalare anche significative integrazioni sulla validità della laurea in Conservazione dei Beni Culturali e il chiarimento – necessario alla luce dell’accorpamento – che solo la classe A-29 (Musica II grado) sia ad esaurimento e non la A-30 che le riunirà entrambe.A055 ecc.
Per la Tab. B è stata operata una semplificazione delle classi di concorso e sono stati inseriti anche i diplomi di nuovo ordinamento.
Resta ferma la nostra critica per non aver coinvolto per la modifica di un aspetto importante del mondo della scuola fin dal primo momento chi ogni giorno affronta le problematiche legate alle classi di concorso.

 

PUGLIA
Posti Comuni Infanzia: 147
Riserva 30% (ex art. 13, cc. 9 e 10, DM): 44
Posti Comuni Primaria: 83
Riserva 30% (ex art. 13, cc. 9 e 10, DM): 24
Posti di Sostegno Infanzia: 9
Riserva 30% (ex art. 13, cc. 9 e 10, DM): 2
Posti di Sostegno Primaria: 124
Riserva 30% (ex art. 13, cc. 9 e 10, DM): 36

 

Si è svolto ieri  presso la Direzione generale per il personale scolastico del MIM l’incontro di informativa sulle due bozze dei bandi dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado (20.575 posti) e dell’infanzia e primaria (9.641 posti), su posto comune e di sostegno.

Il testo riprende il decreto interministeriale già illustrato alle organizzazioni sindacali. Restano ancora fuori 14mila posti per i quali si attende la registrazione della Funzione Pubblica. Questi posti, non appena disponibili, integreranno quelli già banditi senza la riapertura delle eventuali domande di partecipazione al concorso già presentate.

La pubblicazione dovrebbe arrivare entro la fine del corrente mese, ma per il momento non vi è alcuna certezza al riguardo.

Durante l’incontro lo Snals   ha evidenziato i seguenti punti di criticità:

–              TFA Sostegno: serve  permettere la partecipazione con riserva dei docenti che stanno conseguendo il TFA sostegno, anche alla luce della carenza dei docenti specializzati e del fatto che la procedura con riserva viene comunque concessa a chi ha conseguito il titolo all’estero in attesa di riconoscimento;

–              numero dei posti ancora vacanti: manca  una tabella analitica riepilogativa aggiornata;

–              parità di genere: abbiamo chiesto di chiarire come viene collocata all’interno delle preferenze.Il MIM  ha reso noto che viene considerata per ogni classe di concorso e Regione per Regione ed applicata prima di quella relativa alla minore età anagrafica;

–              DPCM corsi abilitanti: sono necessarie specifiche note di chiarimento sulle varie procedure di acquisizione dei CFU;

–              partecipazione al secondo concorso PNRR:  bisogna dare  la possibilità dei partecipanti al primo concorso PNRR di partecipare anche al secondo concorso da bandire entro il 2024;

–              Commissari d’esame:  aumentarne i compensi dei commissari  per evitare le difficoltà  a costituire le commissioni manifestatesi nei passati concorsi.

Ricordiamo i requisiti di accesso al primo concorso PNRR:

  • Laurea di accesso alla classe di concorso + abilitazione;
  • diploma per ITP della tabella B del DPR 19/2016 (o abilitazione). Il requisito è valido fino al 31 dicembre 2024;
  • laurea di accesso alla classe di concorso + 3 anni di servizio negli ultimi cinque, svolti nella scuola statale anche non continuativi di cui uno specifico per la classe di concorso;
  • laurea di accesso alla classe di concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

I vincitori (corrispondenti al numero dei posti a bando) privi di abilitazione sottoscriveranno un contratto annuale a tempo determinato e acquisiranno i crediti mancanti, rispettivamente, di 30 e 36 CFU/CFA attraverso la frequenza dei percorsi di formazione iniziale.

 

 

Requisiti di ammissione al concorso per l’infanzia e la primaria

 

Per i posti comuni

I candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

  1. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
  2. diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:

b.1. per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;

b.2. per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

 

Per i posti di sostegno con riferimento alle procedure distinte per la scuola dell’infanzia o per la scuola primaria

I candidati in possesso – congiuntamente a uno dei titoli di cui sopra – dello specifico titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell’istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui sopra, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

 

 

 

Il MIM ha emesso un decreto  adottato ai sensi dell’art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14per definire la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata a tutti coloro che, avendo partecipato al concorso di cui al DDGMn. 1259/2017, non abbiano superato una delle prove concorsuali e abbiano un ricorso pendente avverso tali esiti alla data di entrata in vigore della legge n.4/2023 ovvero vi siano stati ammessi in virtù di misure cautelari successivamente caducate superandole e ottenendo l’inserimento con riserva nella graduatoria finale di merito.  Coloro che  superano la prova di ammissione,frequentano il corso di formazione  e sostengono la prova finale sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al DDG del 23 novembre 2017,n. 1259. . Per l’espletamento di questa  procedura  concorsuale  il Ministero dell’istruzione e del merito si avvale della collaborazione di Formez PA.

CHI RIGUARDA:

Tutti coloro che, avendo partecipato al concorso di cui al DDGMn. 1259/2017, non abbiano superato una delle prove concorsuali e abbiano un ricorso pendente avverso tali esiti alla data di entrata in vigore della legge n.4/2023 ovvero vi siano stati ammessi in virtù di misure cautelari successivamente caducate superandole e ottenendo l’inserimento con riserva nella graduatoria finale di merito;

QUANTO COSTA la partecipazione a questa procedura concorsuale riservata:

Il MIM PRESO ATTO dei costi per l’espletamento della procedura selettiva ha  determinato la quota del contributo individuale da porre a carico di ciascun candidato  che viene ammesso a partecipare al corso intensivo di formazione in maniera tale da coprire integralmente  i costi della procedura selettiva e dell’attività di formazione che  sono integralmente a carico dei partecipanti  Non sono previsti rimborsi delle quote versate per la partecipazione alla procedura  ma  eventuale  conguaglio a carico dei candidati in caso di mancata copertura integrale dei costi.

Di seguito i punti salienti del regolamento

Art. 2

Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:

  1. a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;
  1. b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
  1. c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.

Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato.

Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per:

  1. a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta;
  1. b) l’annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all’esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale;
  1. c) l’annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale;
  1. d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte.

Non rilevano, ai fini della partecipazione alla presente procedura come disciplinata dal presente articolato, i ricorsi esperiti innanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

Con esclusione dei soggetti di cui al comma 1 lettera b), sono requisiti indispensabili, ai fini della inclusione nella platea dei destinatari, la pendenza, alla data del 28 febbraio 2023, del giudizio congiuntamente alla tempestiva proposizione del ricorso promosso.

Accedono, altresì, alla prova i candidati che hanno formalizzato rinuncia al ricorso, per i quali non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice amministrativo, ovvero, quando restituita, tempestivamente gravata dall’interessato, con conseguente giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023.

Articolo 3

(Modalità di presentazione delle istanze di partecipazione, contenuto e termini)

Coloro che intendono partecipare alla procedura di cui al presente decreto devono produrre istanza, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, esclusivamente attraverso la piattaforma appositamente dedicata, il cui indirizzo sarà fornito con successivo avviso della Direzione generale per il personale scolastico, che sarà pubblicato sul portale INPA e sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Dalla data di pubblicazione del medesimo avviso decorreranno trenta giorni per presentare l’istanza.

La data di presentazione della domanda di partecipazione alla prova è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l’accesso.

Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione alla procedura che il candidato deve stampare e presentare all’atto dell’identificazione il giorno della prova unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento del primo versamento di cui al successivo articolo 4, comma 1.

Nella domanda di ammissione il candidato, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità,consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare deve:

– confermare il possesso dei requisiti generali e dei titoli specifici di ammissione già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso bandito con DDG n. 1259/2017 entro la data del 9 dicembre 2017 e anche la lingua straniera scelta già indicata, senza possibilità di modificare le dichiarazioni rese nella originaria domanda di partecipazione;

-dichiarare, con possibilità di modificare quanto precedentemente reso nella originaria domanda di partecipazione:

  1. a) il cognome, il nome;
  2. b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e il codice fiscale;
  1. c) il possesso della cittadinanza italiana;
  2. d) il godimento dei diritti civili e politici. Il candidato deve, altresì, dichiarare il comune nellecui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalleliste medesime;
  1. e) l’idoneità fisica alla partecipazione alla procedura e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente scolastico;
  1. f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti in Italia e all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
  1. g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego;
  1. h) il possesso dei titoli previsti dall’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. Il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 4, numero 18, e comma 5, lettera a), l’amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente decreto;
  1. i) il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso e l’eventuale numero telefonico. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le ulteriori variazioni intervenute successivamente alla presentazione della domanda. L’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore;
  1. j) se abbiano l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando, in caso affermativo, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché gli eventuali tempi aggiuntivi necessari. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria pubblica da inviare almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC

corsoconcorsods@postacert.istruzione.it

o mediante lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata a “Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direzione Generale per il personale scolastico, Ufficio II, Viale Trastevere n. 76/a – 00153 Roma”.

Le modalità di svolgimento delle prove possono essere concordate telefonicamente con la competente amministrazione o soggetto da essa delegato. Dell’accordo raggiunto viene redatto un sintetico verbale che viene inviato tramite email all’interessato per la formale accettazione. I tempi aggiuntivi eventualmente concessi saranno determinati ad insindacabile giudizio della commissione sulla scorta della documentazione prodotta per ogni specifico caso. Il mancato

inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all’Amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. In ogni caso i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non potranno eccedere il limite previsto dalla normativa vigente in materia;

  1. k) la sede e istituto di titolarità e di servizio (i docenti in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo, poiché in servizio all’estero o presso altre amministrazioni dello Stato, indicheranno l’ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonché l’istituzione o l’ufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio);
  1. l) la eventuale conferma dell’incarico di presidenza di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 1 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 4
  2. m) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 497 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Nella medesima domanda i candidati dichiarano i titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017. Sono tenuti a tale dichiarazione anche coloro i quali vi avessero precedentemente provveduto.

– Alla domanda di ammissione il candidato deve, altresì, allegare la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 DPR n. 445/2000, con la quale attesta, a pena delle conseguenze previste dai successivi artt. 75 e 76, la pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli indicati al precedente articolo 2, indicando espressamente:

  1. l’Autorità presso cui il ricorso è pendente;
  2. il numero di ruolo identificativo del ricorso pendente alla data del 28 febbraio 2023;
  3. gli estremi dei provvedimenti impugnati;

d. l’indicazione della data di proposizione del ricorso di cui alla precedente lettera b);

  1. la modalità di svolgimento della prova di ammissione al corso intensivo di formazione (scritta ovvero orale) a cui si chiede di partecipare a seconda se si rientri nella casistica di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero lettera b), ovvero lettera c).

Il candidato deve prestare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.

L’amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti e della veridicità delle dichiarazioni rese fino alla conclusione della procedura di cui al presente decreto. In caso di accertamento negativo, l’amministrazione dispone l’esclusione immediata del candidato in qualsiasi momento della procedura.

Art. 4

(Contributo di segreteria)

Per la partecipazione alla procedura è dovuto il pagamento di un contributo da versare integralmente prima dell’avvio del corso intensivo di formazione. Il predetto contributo è determinato in misura tale da coprire integralmente l’onere della procedura selettiva di cui all’articolo 6 e dell’attività di formazione di cui agli articoli 7 e 8. Il pagamento del contributo di cui al presente comma è distinto in due versamenti come di seguito specificati.

Il primo versamento pari a € 350,00 è finalizzato alla copertura integrale dei costi della procedura selettiva per l’ammissione al corso intensivo di formazione e va effettuato da ciascun candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova di cui all’articolo 3.

Non sono ammessi a partecipare alla prova coloro che non abbiamo effettuato il versamento nei termini e nei modi che saranno indicati con successivo avviso della Direzione generale del personale scolastico. Coloro i quali presentino domanda ed effettuino il primo versamento e poi non sostengano la prova di ammissione al corso intensivo di formazione non hanno diritto ad alcun rimborso.

Il secondo versamento pari a € 1.500,00 è finalizzato alla copertura integrale dei costi dell’attività di formazione di cui ai successivi articoli 7 e 8 e va effettuato da ciascuno dei candidati ammessi a partecipare al predetto corso intensivo di formazione. Con successivo avviso della Direzione generale del personale scolastico sono comunicati termini e modalità di pagamento, che comunque deve avvenire prima dell’avvio del corso. Coloro i quali superino la prova di accesso e chiedano l’ammissione al corso intensivo di formazione ed effettuino il secondo versamento, non hanno diritto ad alcun rimborso nel caso in cui rinuncino al corso o non lo completino.

Articolo 5

(Commissione esaminatrice)

La commissione esaminatrice dei candidati ammessi a sostenere la prova, in modalità scritta ovvero in modalità orale, di ammissione al corso intensivo di formazione è nominata con decreto del Direttore generale del personale scolastico, secondo le modalità e con i requisiti definiti dagli articoli 15 e 16 del decreto del Miur 3 agosto 2017, n. 138.

Articolo 6

(Prova di accesso al corso intensivo di formazione)

I candidati inseriti nell’elenco degli ammessi, sulla base delle dichiarazioni rese e fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3, comma 8, sostengono la prova di accesso al corsointensivo di formazione, secondo una delle modalità di seguito specificate, sulle materie di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), g) e h) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, secondo le relative aree tematiche indicate con i Quadri di riferimento allegati al presente decreto e con riferimento al quadro normativo in essi richiamato aggiornato alla normativa vigente:

  1. a) i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sostengono una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa. La prova scritta ha la durata di 120 minuti e consiste in cento quesiti, forniti da Formez PA e validati dal Comitato tecnico Scientifico di cui all’articolo 13, comma 2, del Decreto 3 agosto 2017, n. 138, quindici per ciascuna delle materie sopra indicate, cinque per la verifica della conoscenza di livello B2 del CEF della lingua straniera prescelta, cinque per la verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.

Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta. Per ogni risposta corretta è attribuito 1 punto; per ciascuna risposta errata o non data è attribuito il punteggio 0;

  1. b) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c), sostengono una prova orale della durata minima di 60 minuti. La prova orale consiste in un colloquio su quesiti predisposti dalla Commissione prima dell’inizio della prova orale, proposti al candidato previa estrazione a sorte. I quesiti sono predisposti in maniera da accertare per ogni candidato la preparazione professionale in ciascuna delle materie sopra indicate e la conoscenza di livello B2 del CEF della lingua straniera prescelta e degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.

La valutazione della prova di cui al precedente comma 1 è effettuata come di seguito specificato sia con riferimento alla tipologia di cui alla lettera a) sia alla tipologia di cui alla lettera b). Perciascuna delle materie indicate al comma 1 sono attribuibili un massimo di 15 punti, esclusivamente con l’utilizzo dei numeri interi. Per la verifica della conoscenza di livello B2 del CEF della lingua straniera prescelta sono attribuibili un massimo di 5 punti esclusivamente con l’utilizzo dei numeri interi. Per la verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche sono attribuibili un massimo di 5 punti esclusivamente con l’utilizzo dei numeri interi. Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100. Il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale, mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato.

Con successivo avviso del Direttore generale per il personale scolastico da pubblicarsi sul portale INPA e sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito almeno venti giorni prima dell’inizio della prova di cui al presente articolo, è resa nota la sede, la data e l’ora di svolgimento della prova stessa. Nello stesso avviso sono indicate le modalità di identificazione previste per la partecipazione alla prova. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 7

(Corso intensivo di formazione)

All’esito della prova di accesso di cui al precedente articolo 6 i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a sei decimi, previo versamento del contributo di cui al precedente articolo 4, comma 3, sono ammessi a partecipare al corso intensivo di formazione, finalizzato all’arricchimento delle competenze professionali e culturali possedute, in relazione alle funzioni proprie del dirigente scolastico, con particolare riguardo alle modalità di direzione della scuola alla luce delle innovazioni previste dalla legge, ai processi, all’innovazione e agli strumenti della didattica, all’organizzazione e alla gestione delle risorse umane e ai legami con il contesto e il territorio.

Il corso intensivo di formazione dirigenziale è organizzato dal Ministero dell’istruzione e del merito con la collaborazione degli Uffici scolastici regionali a livello regionale o interregionale, a seconda del numero di candidati ammessi al corso, anche avvalendosi della collaborazione di Università, e può prevedere sessioni di formazione erogabili anche a distanza.

Il corso intensivo di formazione, a cui partecipano, di regola, non meno di 20 corsisti per regione o raggruppamento di regioni, ha la durata di 120 ore e si compone dei quattro moduli formativi di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto 3 agosto 2017, n. 138.

I docenti del corso sono individuati dall’Ufficio Scolastico Regionale tra i dirigenti di I e di II fascia amministrativi o tecnici e i dirigenti scolastici, ovvero tra professori universitari di I o II fascia o straordinari, magistrati amministrativi o contabili o Avvocati dello Stato, in servizio ovvero in quiescenza, oltre che tra esperti in possesso di qualificate competenze e comprovata esperienza sulle materie oggetto dei quattro moduli formativi di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto 3 agosto 2017, n. 138.

La frequenza del corso intensivo di formazione non comporta per i partecipanti alcun esonero dal servizio. Eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.

Articolo 8

(Prova finale del corso intensivo di formazione)

Sostengono la prova finale del corso intensivo di formazione tutti i candidati che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore di ciascuno dei quattro moduli formativi del corso intensivo di formazione di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto 3 agosto 2017, n. 138. A tal fine il soggetto individuato come Direttore del corso certifica la frequenza da parte del candidato.

La prova finale si svolge dinanzi ad una Commissione composta da docenti del corso frequentato dal candidato e consiste in una esposizione orale da parte del candidato sulla base di una relazione scritta sulle attività formative svolte e di un elaborato di carattere teorico-pratico sulle materie oggetto dei moduli formativi previsti dal precedente articolo 7, comma 3, consegnati alla Commissione.

 

Articolo 9

(Graduatoria finale)

I candidati che sostengono la prova di cui al precedente articolo 8 sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 38/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza. Tale elenco graduato è inserito in coda alla graduatoria di merito del concorso bandito con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 novembre 2017, n. 1259.

I soggetti inseriti nella graduatoria di cui al presente articolo sono immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali precedentemente vigenti.

Le immissioni in ruolo sono effettuate fino al 40 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili attingendo alla graduatoria di cui al presente articolo, successivamente a quelli effettuati dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cuial decreto del Ministro dell’istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, fino al suo esaurimento.

L’eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria.

Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito contestualmente all’autorizzazione assunzionale.

Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria di cui al presente articolo. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.

Nel caso in cui in una o più regioni la procedura di reclutamento ordinaria non sia conclusa, le immissioni in ruolo effettuate attingendo dalla graduatoria finale della procedura di reclutamentodi cui al presente decreto non potranno comunque superare il 40 per cento dei posti a tal fine assegnabili nella medesima regione ed il restante 60 per cento dei posti viene accantonato per i vincitori della procedura ordinaria da completare.

Articolo 10

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla presente procedura o comunque acquisiti a tale scopo dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento della medesima procedura ed avverrà con l’utilizzo anche di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla procedura e il possesso dei titoli, pena rispettivamente l’esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Ministero, titolare del trattamento dei dati.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Ministero.

Art. 11

(Norme di salvaguardia)

Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,

  1. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale scolastica

Allegato – Quadri di riferimento e aree tematiche

Area tematica A – NORMATIVA RIFERITA AL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE E

AGLI ORDINAMENTI DEGLI STUDI IN ITALIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PROCESSI DI RIFORMA

IN ATTO

Le norme generali sul sistema educativo di istruzione e formazione

L’ordinamento degli studi in Italia: scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione

L’ordinamento degli studi in Italia: secondo ciclo di istruzione

L’istruzione per gli adulti e l’apprendimento permanente

La valutazione degli apprendimenti nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, le indagini nazionali ed internazionali sui livelli di apprendimento

I processi di riforma in atto

Cenni sulle competenze dell’Unione Europea e sui principi generali in materia di istruzione e formazione contenuti nel Trattato istitutivo dell’Unione europea

Area tematica C – PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DELLE ISTITUZIONI

SCOLASTICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL PIANO

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA, ALL’ELABORAZIONE DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE

E DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO, NEL QUADRO DELL’AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

E IN RAPPORTO ALLE ESIGENZE FORMATIVE DEL TERRITORIO

Processi di programmazione delle istituzioni scolastiche

Processi di gestione delle istituzioni scolastiche

Processi di valutazione delle istituzioni scolastiche

Processi di miglioramento delle istituzioni scolastiche

Organizzazioni complesse e leadership

Comunicazione interpersonale, pubblica e istituzionale, stakeholder e relazioni Scuola-Famiglia

Area tematica D – ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO, CON PARTICOLARE

RIFERIMENTO ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA, ALL’INNOVAZIONE DIGITALE E AI PROCESSI DI

INNOVAZIONE NELLA DIDATTICA

Organizzazione degli ambienti di apprendimento: principi generali e quadro teorico di riferimento

Organizzazione degli ambienti di apprendimento: inclusione scolastica

Organizzazione degli ambienti di apprendimento: innovazione digitale

Organizzazione degli ambienti di apprendimento: processi di innovazione nella didattica

Area tematica E – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E GESTIONE DEL PERSONALE, CON PARTICOLARE

RIFERIMENTO ALLA REALTÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO

Il rapporto di impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione

La disciplina giuridica del personale scolastico

Dirigente pubblico e dirigente scolastico. Profili generali delle competenze dirigenziali. Funzioni, competenze e valutazione del

dirigente scolastico.

Area tematica G – ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE E AMMINISTRATIVO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO

ALLE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE E ALLE RESPONSABILITÀ TIPICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO,

NONCHÉ DI DIRITTO PENALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE E IN DANNO DI MINORENNI

 

Elementi di diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico

Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico

Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni

Area tematica H – CONTABILITÀ DI STATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE

E GESTIONE FINANZIARIA PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE STATALI E RELATIVE

AZIENDE SPECIALI

Il sistema della contabilità pubblica

La gestione finanziaria e contabile delle Istituzioni scolastiche e la loro rendicontazione

I contratti

 

 

 

Si è tenuto nel pomeriggio l’incontro tra i rappresentanti del Ministero e le forze sindacali riguardo il bando per il reclutamento di nuovi dirigenti scolastici.

La riunione ha visto un’analisi dettagliata della bozza di bando e dell’avviso :  979 posti disponibili: 398 per il riservato , 587 per l’ordinario

La distribuzione di questi posti seguirà una ripartizione regionale, con una specifica tabella su cui ci sono state  richieste di chiarimenti da parte delle organizzazioni sindacali.

I rappresentanti del ministero   hanno  fornito spiegazioni sul calcolo dei posti, effettuato in collaborazione con gli uffici scolastici regionali considerando gli indici di dimensionamento e di pensionamento.

Il tasso di pensionamento è più alto nel Sud rispetto al Nord, influenzando la disponibilità di posti nel triennio. I numeri definitivi tengono conto anche delle assunzioni previste dal concorso 2011 in Campania e del contenzioso risolto in favore dei candidati, oltre alle quote per la mobilità interregionale, che ha la precedenza sulle nuove assunzioni.

Per quanto riguarda la prova preselettiva, verrà determinata come è noto in base alla totalità delle domande ricevute.

i tempi di avvio delle operazioni concorsuali sono stati delineati: per il concorso ordinario, in particolare, occorre un decreto interministeriale che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Per il concorso riservato, invece, è sufficiente un avviso e potrebbe essere pubblicato entro una decina di giorni. Il Ministero ritiene, comunque, di poter avviare entrambe le procedure entro il mese di dicembre. L’Amministrazione, infine, ha confermato che la prova preselettiva si svolgerà in tutte le Regioni se il numero delle domande sarà – a livello nazionale – pari ad almeno tre volte i posti complessivamente messi a concorso.

Ricordiamo i requisiti per partecipare alle due procedure concorsuali

 

Concorso ordinario dirigenti scolastici

Per partecipare al concorso Dirigenti Scolastici i requisiti sono :

Far parte del personale docente di una istituzione scolastica statale o del personale educativo di un’istituzione educativa statale.

Avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato con le istituzioni scolastiche o educative statali.

Essere stato già confermato nel  ruolo, quindi aver superato l’anno di prova.

Possedere uno dei seguenti titoli di studio: una laurea magistrale o specialistica, un diploma di laurea secondo gli ordinamenti precedenti al DM n. 509/1999, un diploma accademico di II livello dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un diploma accademico del vecchio ordinamento combinato con un diploma di scuola secondaria superiore.

Avere almeno 5 anni di servizio.

Possedere i requisiti generali per lavorare nelle amministrazioni pubbliche.

È importante notare che i titoli di studio ottenuti all’estero sono validi per l’ammissione al concorso se sono stati riconosciuti equivalenti a quelli universitari italiani secondo le leggi in vigore.

Questi requisiti devono essere soddisfatti entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, la quale non è ancora stata resa nota.

Per i 5 anni di servizio richiesti, è importante sapere che:

Il servizio può essere stato prestato a tempo determinato o indeterminato.

Se il servizio è stato prestato a tempo determinato, deve essere durato almeno 180 giorni o deve essere stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino alla conclusione delle operazioni di scrutinio finale.

Solo il servizio effettivamente prestato viene considerato valido, escludendo i periodi di retrodatazione giuridica.

Il servizio deve essere stato prestato nelle scuole statali (non nelle scuole paritarie).

 

Concorso riservato dirigenti scolastici

Per essere ammessi alla prova d’accesso al corso intensivo di formazione, questi candidati devono rispettare determinati criteri stabiliti dal regolamento.

Al 28 febbraio 2023, i potenziali partecipanti dovevano  trovarsi in una delle seguenti situazioni:

 

I candidati che hanno presentato ricorso, nei tempi stabiliti dalla legge, e che attualmente hanno un contenzioso giuridico in corso a causa del mancato superamento della prova scritta del concorso del 2017 sono ammissibili.

 

Inoltre, i candidati che hanno superato sia la prova scritta che quella orale grazie a un provvedimento giurisdizionale cautelare possono partecipare, anche se tale provvedimento è successivamente decaduto o non è più in vigore.

 

Infine, i candidati che, nei tempi previsti dalla legge, hanno presentato ricorso e attualmente hanno un contenzioso giuridico a causa del mancato superamento della prova orale del concorso del 2017 sono anch’essi ammissibili.

 

La procedura di selezione in questione è sopratutto  rivolta ai candidati del concorso ordinario del 2017. Per essere ammessi alla prova d’accesso al corso intensivo di formazione, questi candidati devono rispettare determinati criteri stabiliti dal regolamento.

L’ 11 agosto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto che disciplina il concorso riservato per i dirigenti scolastici.

In accordo con il DM n. 107/2023, la procedura di selezione  sarà strutturata in varie fasi.

Prova di accesso: Si tratta della fase iniziale dove i candidati vengono valutati attraverso un test.

Corso intensivo di formazione: Dopo aver superato la prova di accesso, i candidati devono partecipare a un corso formativo.

Prova finale del corso intensivo: Al termine del corso, i candidati devono affrontare una prova finale.

Elenco graduato: Basato sui risultati delle prove e altri criteri, viene stilato un elenco graduato. I candidati vengono poi collocati in coda alle graduatorie di merito del concorso ordinario 2017.

Dettagli sulla Prova d’accesso

Materie e aree tematiche: La prova si concentra su diverse materie come normative, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, organizzazione degli ambienti di apprendimento, diritto civile e amministrativo, contabilità di Stato, tra gli altri. Queste materie sono ulteriormente suddivise in specifiche aree tematiche.

Modalità di svolgimento: La modalità di svolgimento della prova varia a seconda della situazione giuridica dei candidati. Alcuni sosterranno una prova scritta mentre altri un colloquio orale.

Prova scritta: Questa prova dura 120 minuti e consiste in 100 quesiti a risposta chiusa. La valutazione tiene conto della correttezza delle risposte, con un punteggio massimo di 100.

Prova orale: Durante questa prova, che ha una durata minima di 60 minuti, i candidati devono rispondere a una serie di domande predisposte dalla commissione.

Valutazione

La valutazione delle prove, sia orali che scritte, viene effettuata considerando diversi criteri. Il punteggio massimo ottenibile è 100, e per superare la prova i candidati devono ottenere almeno 60 punti. Questo punteggio viene poi convertito su base decimale.

Informazioni logistiche

Le informazioni specifiche riguardo la data, il luogo e l’orario della prova saranno fornite in un avviso successivo del MIM, che verrà pubblicato almeno 20 giorni prima dell’inizio delle prove.