personale ata

RICEVIAMO  DALL’UFFICIO LEGALE E PUBBLICHIAMO

Il Compenso Individuale Accessorio è una voce retributiva fissa e continuativa prevista dal Contratto Collettivo Nazionale per il personale ATA.
Spetta a tutto il personale ATA, indipendentemente dal tipo di contratto.
In molti casi il CIA non viene corrisposto ai supplenti brevi e saltuari, nonostante la giurisprudenza abbia riconosciuto che il compenso spetta anche a loro, come al personale di ruolo.

Il ricorso darebbe la possibilità di recuperare circa 60-70 euro al mese fino a circa 100 euro per ogni mese di servizio (a seconda del profilo collaboratore, ass. amministrativo).
Si possono attivare gli arretrati fino a 5 anni oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
Il diritto al recupero si prescrive dopo 5 anni ed è possibile bloccare i termini di prescrizione.
Occorre controllare i cedolini stipendiali.
La voce “Compenso Individuale Accessorio” deve comparire in busta paga con l’indicazione di un importo mensile compreso, in media, tra 66 e 74 euro.
Se tale voce non compare, significa che il CIA non è stato erogato e potresti avere diritto al rimborso.
Il ricorso è gratuito per gli iscritti, salvo il versamento del contributo unificato da versare al Ministero della Giustizia, calcolato in base al reddito del ricorrente e al valore della causa.

Possono aderire:

  • Personale ATA di ruolo
  • Supplenti annuali al 30/6 o al 31/8
  • Supplenti brevi e saltuari che abbiano lavorato senza ricevere il CIA durante le supplenze brevi.
Per la redazione del ricorso occorrono:
  • Copia di un documento di riconoscimento;
  • Procura alle liti (vedi allegato);
  • Privacy (vedi allegato);
  • Dichiarazione di esenzione per il pagamento del contributo unificato (vedi allegato) in caso si superi il reddito la dichiarazione non dovrà essere compilata;
  • Copia di tutti i contratti di lavoro a tempo determinato del periodo di riferimento:
  • Copia di tutte le buste paga del periodo di riferimento.
N.B. i documenti inviati via mail devono essere in formato digitale PDF nativo (cioè il documento cartaceo deve essere scannerizzato e trasformato in PDF), non possono essere inviati documenti in formato JPG (foto) in quanto non ammessi dalle regole di funzionamento del processo telematico. Devono essere nominati correttamente in base al contenuto del documento stesso e allegati singolarmente alla mail e non scansionati e inviati come unico file.
ALLEGATI:

MANDATO ALLE LITI

 

Io sottoscritto/a Sig./Sig.ra                                        (c.f.:                          ), nato/a a _____________                                                              ( ) il            e residente                                          , informato/a ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto nonché della possibilità di ricorrere, ai sensi dell’art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge, delego a rappresentarmi e difendermi, nel giudizio di primo grado nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito – M.I.M., Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di tutti i controinteressati e per gli eventuali giudizi di secondo e terzo grado, anche per la fase esecutiva e relative opposizioni, ovvero per eventuali ricorsi ex art. 700 c.p.c. ed eventuali impugnazioni, l’avv. Francesco Greco (c.f.: GRCFNC73D17Z133O) con ogni facoltà, comprese quella di rinunziare, transigere, esigere, quietanzare, nominare e sostituire procuratori; previa informazione ex art. 13-14 Reg. Ue 2016/679, autorizzo il ridetto procuratore ed i suoi collaboratori e/o sostituti ad utilizzare e diffondere i miei dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio e dell’eventuale componimento bonario.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell’incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico.

Eleggo domicilio presso lo studio dell’avv. Francesco Greco sito in Bari alla Via Rodolfo Redi n. 3.

Sig./Sig.ra

 

 

È autentica

Avv. Francesco Greco

 

Informativa ai sensi degli artt.12 e 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679

Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679, in relazione ai dati personali di cui lo Studio dell’Avv. Francesco Greco, entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue:

  1. Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è l’Avv. Francesco Greco, nato a Ginevra (Svizzera) il 17.4.1973, c.f.: GRCFNC73D17Z133O, con studio professionale sito in Bari alla via Rodolfo Redi n. 3, telefono 080-5042014, e-mail avvfrancescogreco@fastwebnet.it, PEC greco.francesco@avvocatibari.legalmail.it.

  1. Finalità del trattamento dei dati.

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.

  1. Modalità del trattamento dei dati.
  2. a) Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
  3. b) il trattamento è svolto dal titolare, dai responsabili e/o dagli incaricati del trattamento.
  4. Conferimento dei dati.

Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 2.

  1. Rifiuto di conferimento dei dati.

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 2.

  1. Comunicazione dei dati.

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 2 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2.

Il Trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

  1. Diffusione dei dati.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

  1. Trasferimento dei dati all’estero.

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità di cui al punto 2.

  1. Diritti dell’interessato.

A norma degli artt. 15 (Diritto di accesso), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati) e 21 (Diritto di opposizione) del Regolamento UE 2016/679, l’interessato può in ogni momento richiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, inoltrando comunicazione scritta al Titolare del Trattamento.

L’interessato può proporre altresì reclamo all’Autorità di controllo dello stato in cui risiede o lavora.

Si fa presente che anche ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio i dati, relativi alle prestazioni rientranti nella predetta disciplina legislativa, verranno in quanto previsto per Legge conservati per dieci anni dall’ultimazione della prestazione.

  1. Consenso al trattamento dei dati

Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE n. 2016/679, con l’apposizione della firma in calce alla presente informativa manifesta il consenso al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità sopra richiamate.

In particolare esprime il Suo consenso per l’acquisizione dei dati personali e la comunicazione dei dati a terzi, così come indicati nella presente informativa. Tale consenso vale fino a revoca scritta da far pervenire tramite PEC ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per ricevuta comunicazione rilasciato consenso.

Luogo e data                                                                                                                                                    Firma

________________                                                                                      ____________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

 ex art. 9 comma 1-bis D.P.R. 115/2002

 

AL GIUDICE DEL LAVORO DI

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________nato/a a___________________________ il_________ residente in ______________________________________________________ prov.______ via/piazza____________________________________ n°______ C.F.____________________________,  avendo proposto azione giudiziaria per conseguire prestazioni o benefici previdenziali o assistenziali, come risulta dal ricorso cui la presente dichiarazione viene allegata e di cui fa parte integrante, consapevole delle responsabilità di legge derivanti da dichiarazioni false o reticenti:

DICHIARA

– che (oltre al sottoscritto) i propri familiari conviventi sono i seguenti:

1) _______________________________________________, Cod.Fisc.___________________________, nato a ____________________________________________________ il _________________________,

2) _______________________________________________, Cod.Fisc.___________________________, nato a ____________________________________________________ il _________________________,

3) _______________________________________________, Cod.Fisc.___________________________, nato a ____________________________________________________ il _________________________,

4) _______________________________________________, Cod.Fisc.___________________________, nato a ____________________________________________________ il _________________________,

che sussistono le condizioni di reddito previste per l’esenzione dal pagamento del CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO ex art. 9 comma 1 bis D.P.R. 30.05.2002 n° 115  in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare conseguito nell’ultimo anno d’imposta dichiarato/dichiarabile, risulta inferiore al limite fissato per la concessione del beneficio (ovvero il triplo dell’importo previsto dal combinato disposto degli artt. 76 e 77 D.P.R. 30.05.2002 n° 115), determinato secondo la legge 111/2011 (conversione del DL 98/2011), ed attualmente (dall’11.07.2025) pari a € 40.978,92;

AUTORIZZA

l’Avv. ___________________ a riportare tale autocertificazione nell’atto introduttivo del giudizio e dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 L. 675/96 e succ. mod. ed integr., che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto

 

lì ______________                                                          

 

______________________

 

 

L’ufficio legale dello Snals –Bari su input del segretario provinciale Vito Masciale ha rappresentato  con successo il diritto di un assistente amministrativo iscritto Snals a rimanere nella stessa sede di servizio dove era operativo prima che la miope applicazione regionale del dimensionamento scolastico desse vita alla confluenza di due istituti in una nuova realtà scolastica .I giovani funzionari dell’ufficio scolastico provinciale avevano interpretato la normativa destinando l’assistito Snals ad un istituto diverso da quello di titolarietà. Ringraziamo l’iscritto Snals che ha avuto piena fiducia nel suo sindacato e ha evidenziato quello che gli era stato comunicato. La lunga esperienza del segretario Vito Masciale ha subito individuato l’errore che era stato commesso nell’interpretazione della norma  contenuta nell’all. A del vigente contratto sulla mobilità che recita chiaramente “in caso di soggetto non perdente posto e di contestuale disponibilità presso la sede di servizio, consegue la naturale conferma del medesimo presso la sede di titolarità.” e l’ufficio legale ha rappresentato con successo in dibattimento il diritto dell’iscritto rappresentato. La sentenza del giudice del lavoro ha dato ragione al ricorrente e l’iscritto Snals tornerà a lavorare nella sede di provenienza dove operava prima del dimensionamento. “Prima di adire le vie legali , come nello modus operandi  dello Snals , si era percorsa inutilmente  la via del  confronto e del dialogo costruttivo ma purtroppo senza esito positivo” precisa il segretario provinciale Vito Masciale” E allora come nello spirito Snals che sostiene i suoi iscritti nella tutela dei loro diritti in tutti i modi legittimi e leciti il sindacato ha dato mandato al suo ufficio legale che ha rappresentato al meglio l’assistito e portato a  casa il giusto risultato. Conclude il segretario Vito Masciale “  Si sarebbero potuto risparmiare tempo ed energie ma non importa quel che conta è che il diritto legittimo sia stato riconosciuto e tutelato. Da anni negli uffici scolastici provinciali si assiste ad una sistematica diminuzione di risorse umane. Chi va in pensione non viene sostituito: come le scuole così anche questi uffici sono sotto organico con grandi carichi di lavoro per chi ci opera. Far funzionare bene o almeno al meglio con le risorse  umane disponibili la scuola di terra di Bari  è sicuramente obiettivo comune di questo sindacato con chi dirige l’Uffico scolastico provinciale  e siamo tutti d’accordo che la continuità del servizio migliora l’efficienza e l’efficacia sia che si tratti di  docenti che di personale ATA. Per questo ribadiamo la disponibilità totale dello Snals ad una collaborazione futura serena e produttiva basata sul dialogo, sul confronto anche quotidiano per il bene ed il benessere della scuola di terra di Bari e Bat.”

 

L’aula della Camera con 154 voti favorevoli, 97 contrari e 7 astenuti ha approvato il Ddl sulla valutazione degli studenti. Il provvedimento, già approvato dal Senato, è legge.

Diventano legge, pertanto, le modifiche alla valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie contenute nel DDL riguardante la “Revisione della disciplina in materia di valutazione degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”.

Ecco cosa prevede per la Primaria.

Secondo quanto approvato oggi in Parlamento, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della scuola Primaria dovrà essere espressa con giudizi sintetici  (ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente)  che dovranno essere accompagnati dalla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti.

Valutazione con giudizi che investe anche l’Educazione civica e il voto di comportamento.

I giudizi sintetici  affiancheranno quindi  la descrizione del percorso umano e pedagogico dei bambini.

Voto in condotta

Si riferirà a tutto l’anno scolastico e, come ovvio, nella valutazione peseranno anche comportamenti violenti e aggressioni nei confronti di docenti, studenti e in generale tutto il personale della scuola.  Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi. Con il 5 in condotta quindi si è   bocciati. In caso di voto pari al  6, lo studente dovrà essere coinvolto in attività di cittadinanza attiva e solidale. Se si è alle Superiori, scatterà un debito scolastico in educazione civica da recuperare a settembre.  Il  consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. Un elaborato la cui presentazione e valutazione è legata all’ammissione alla classe successiva. Infatti, la mancata presentazione prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione all’anno scolastico successivo. Per gli studenti di quinta, l’elaborato dovrà essere trattato all’esame di Stato

L’importanza del voto in condotta aumenta il suo peso anche per quanti superano la sufficienza, un sette può non bastare se lo studente punta a voti alti. Infatti, il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale potrà essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi .

 

Revisione dello statuto degli studenti e delle studentesse

Le modifiche apportate dal DDL approvato contemplano la revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

I principi elencati riguardano la riforma dell’istituto dell’allontanamento degli studenti dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:

l’allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

l’allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell’ambito degli elenchi predisposti dall’amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo princìpi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

Votazione in decimi

La riforma, inoltre, istituisce la necessità di prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione in tutte le discipline di studio.

Multe fino a 10mila euro per chi offende personale scolastico

In caso di sentenza di condanna per reati connessi a danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni viene predisposta una multa da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa oltre all’eventuale risarcimento dei danni

Da quando in vigore?

Il Ministro ha dichiarato  che una parte della complessa riforma che include anche la modifica della valutazione alla Primaria avrà attuazione da quest’anno scolastico. Sarà una Ordinanza ministeriale a fornire le indicazioni dettagliate su modalità e tempistiche di attuazione.

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Si comunicano i numeri di ruolo dei ricorsi concorso DS depositati al TAR Lazio:

–              RG 8655 del 2024 –punteggio superiore alla sufficienza (azione 1);

–              RG 8648 del 2024 –  punteggio inferiore alla sufficienza (azione 2).

 

Ad oggi non si conosce la data dell’udienza relativa alla sospensiva.

Si ricorda che  tutte le informazioni inerenti il ricorso saranno disponibili sul sito internet del sindacato all’indirizzo www.snals.it, nell’area Ufficio Legale (RICORSI proposti dall’Ufficio legale SNALS CONFSAL – Riepilogo per l’anno 2024), e sul sito di Giustizia Amministrativa.

 

 

In questa  estate rovente per la scuola italiana  , non solo dal punto di vista meteo , in perfetta coerenza con quanto è nel DNA  dello Snals” essere sempre al fianco dei propri iscritti” la sede provinciale e le sedi territoriali sospenderanno la consulenza in presenza  SOLTANTO dal 13 agosto e la riprenderanno dal 19 agosto .

Buon ferragosto a tutta la grande famiglia Snals

 

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO con sentenza n. 16715/2024 pubblicata il 17/06/2024 ha riconosciuto ai docenti SUPPLENTI fino al 30 giugno il diritto al pagamento delle ferie non espressamente richieste durante i giorni di sospensione dell’attività didattica. Si possono  recuperare  le ferie non godute a partire d all’a.s. 2013/14 non essendo ancora intervenuta la prescrizione decennale. Quindi si può chiedere il pagamento delle ferie non godute per tutti i contratti al 30 giugno stipulati dall’anno scol.2013/14 al 2023/24. Sempre la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020, ha statuito che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che indennitaria

Cosa ha stabilito la sentenza n. 16715/2024 della Corte di Cassazione

  1. a) Nessuna collocazione in ferie d’ufficio. I docenti assunti fino al 30 giugno non possono essere collocati in ferie d’ufficio, ossia in assenza di una loro esplicita richiesta, durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali;
  2. b) Obblighi di informazione del Dirigente Scolastico: In nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, se non dopo essere stato invitato dallo stesso Dirigente Scolastico per iscritto a goderne, con “apposito” avviso – sempre per iscritto – della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed all’indennità sostitutiva.
  3. c) Hanno diritto all’indennità tutti i docenti con contratto fino al 30 giugno per le ferie non espressamente richieste e quindi non godute durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.
  4. d) Il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie si prescrive in dieci anni.

Chi ha interesse ad attivare la procedura  e  quali sono i vantaggi

Sono interessati i docenti precari che hanno stipulato negli ultimi dieci anni contratti a termine sino al 30 giugno.

La procedura si attiva per gli anni pregressi  con l’invio della diffida per interrompere la prescrizione decennale da inviare al

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

Viale Trastevere, 76/A

00153 Roma

A mezzo PEC personale: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it e urp@postacert.istruzione.it   oppure a mezzo lettera RACC. con A.R.

I vantaggi : Hanno diritto al riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non espressamente richieste durante i giorni di sospensione dell’attività didattica stabiliti dai calendari scolastici regionali. Ricordiamo a tutti che un  giorno di ferie vale NETTI IRPEF circa € 50 (come media) quindi recupere in 1 anno scol. esempio 20 gg di ferie VALE CIRCA € 1.000 per 10 anni si può arrivare a € 10.000

Col dovuto rinvio alla lettura del testo completo dell’Ordinanza, si può sintetizzare che la stessa ha precisato in particolare che:

  • “diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d’ufficio durante il periodo dell’anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine”;

 

  • “Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto; a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo -se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo -in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest’ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l’onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.

Ne deriva , quindi, in maniera inequivocabile, che il periodo di ferie deve essere richiesto dietro volontà del docente, escludendosi quindi la possibilità di collocare in ferie d’ufficio il docente.

Alla luce di quanto sopra, il personale che ha maturato ferie senza fruirne per motivi di carattere oggettivo, conserva il diritto alla relativa indennità sostitutiva, anche per i periodi precedenti all’ultimo rapporto di lavoro.

Per ulteriori informazioni e per assistenza legale gratuita  gli iscritti al sindacato devono inviare una mail a info@snalsbari.it indicando nell’oggetto il motivo della richiesta . Grz per la collaborazione

 

 

 

 

 

Ricordiamo a tutti gli iscritti precari oberati di impegni a cui è sfuggito il precedente avviso pubblicato sul sito già diversi mesi fa che sono ancora in tempo per far valere i propri diritti. Devono solo contattare il sindacato con una mail per chiedere un appuntamento e consegnare la documentazione necessaria.

Tutti i docenti precari che abbiano svolto servizio, anche se con contratti brevI che sommati sono durati 180 giorni ad anno scolastico, hanno diritto al bonus per la formazione (cd. Carta docenti) pari ad euro 500.00 per ciascun anno di servizio a far data dall’anno 2015/2016

Questo hanno stabilito le numerose sentenze dei diversi Tribunali del lavoro .

Pertanto tutti docenti precari hanno la possibilità di rivolgersi al Giudice del Lavoro, per rivendicare la corresponsione del bonus di 500.00 euro per ciascun anno di servizio.

Ricordiamo a tutti gli iscritti Snals che tutte le segreterie territoriali sono a disposizione per assisterli nella presentazione del ricorso GRATUITO .

Ancora una volta lo SNALS  a fianco dei propri iscritti per tutelarne i diritti.

L’ufficio legale ha predisposto un RICORSO GIUDIZIALE  GRATUITO PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA  ISCRITTO ALLO SNALS PER IL RECUPERO DELL’ANNO 2013 AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA

Requisito  per aderire  al ricorso :

AVER AVUTO UN  CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO PRIMA DELL’anno 2013

La  documentazione necessaria da produrre :

Documento di identità

Decreto di ricostruzione della carriera e/o della progressione economica ;

Ultimo cedolino paga;

Stato matricolare.

Si invitano tutti gli iscritti allo Snals interessati all’azione legale GRATUITA a inviare una mail con la manifestazione di interesse a partecipare al ricorso all’indirizzo info@snalsbari.it  entro il prossimo 31 luglio. Si assicura immediato riscontro.