L’UFFICIO LEGALE STA PROMUOVENDO UN RICORSO EX ART. 700 C.P.C. DINANZI AL TRIBUNALE Ordinario-giudice del lavoro FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO DEL VALORE ABILITANTE ALL’INSEGNAMENTO E al conseguente INSERIMENTO NELLA PRIMA FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE NELLE PROCEDURE DI CUI ALL’O.M. 60/2020 DEL 10/7/2020 E  DEL SUCCESSIVO DECRETO DIPARTIMENTALE N. 858 DEL 21/7/2020 dei possessori dei seguenti titoli : DIPLOMA/LAUREA UNITO AL POSSESSO DEI 24 CFU.

(LAUREA+24 CFU, DIPLOMA AFAM+24 CFU, DIPLOMA ITP+24 CFU, TITOLO CONSEGUITO ALL’ESTERO E NON RICONOSCIUTO IN ITALIA).

 Costo dell’azione riservata SOLO agli iscritti Snals  è di 90,00 € da versare a mezzo bonifico bancario con la seguente suddivisione:

Bonifico n. 1

€ 65,00 in favore dell’avv. Anna Chiara Vimborsati

Causale: ricorso laurea/diploma+24 cfu

Estremi per il pagamento:

It 88 n 030 15032 0000000 5954743

 

Bonifico n. 2

€ 25,00 in favore di segreteria provinciale Snals Bari

Causale: ricorso laurea/diploma+24 cfu

Iban

IT 67 P0760 1040000000 10325702

 

 

 

COME ADERIRE : inviando all’indirizzo snalsbari@gmail.com  la documentazione

 di seguito indicata compilata, firmata e in formato pdf  con una mail avente per oggetto:  “ricorso prima fascia_titolo+4 cfu”

QUANDO ?

 Improrogabilmente FINO AL 16 AGOSTO 2020  compreso.

NON SARA’ possibile prendere IN CONSIDERAZIONE LE ADESIONI  PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE per tempi tecnici.

La modulistica necessaria è in allegato a questo avviso.

 

 Documentazione richiesta:

  1. Procura alle liti in duplice copia, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata;
  2. Scheda di adesione;
  3. Scheda informativa sulla privacy;
  4. Domanda cartacea di inserimento in prima fascia e ricevute di invio (racc. A.R. e/oPec)
  5. Copia del certificato di laurea e/o del titolo abilitante all’accesso alla seconda fascia relativamente alla classe di concorso di riferimento;
  6. Copia del certificato conseguimento 24 cfu;
  7. Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale;
  8. Copia dell’istanza di inserimento in seconda fascia depositata tramite “istanze on line”;
  9. Copia della richiesta di inserimento in prima fascia cartacea secondo il modello che sarà fornito dalla segreteria provinciale.

 

Per comunicare SOLO l’adesione al ricorso inviare una mail all’indirizzo: rosariadematteis@virgilio.it indicando un numero di telefonia fissa o cell a cui si vuole essere richiamati per concordare giorno ed ora della consegna della copia cartacea  della documentazione presso la segreteria provinciale  in Bari , Via DE Romita n. 8 a partire dal 24 agosto quando la sede riprenderà l’attività  dopo la pausa estiva sempre nel rispetto della normativa di sicurezza anticovid19  dal lunedì al giovedi dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Domanda cartacea inserimento 1^ fascia

MANDATO in calce 24 cfu

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SCHEDA DI ADESIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

 

 

 

Riceviamo e pubblichiamo  un importantissimo avviso dell’ufficio legale nazionale

Azione n. 22 – Ricorso al TAR del Lazio per essere inseriti in prima fascia delle graduatorie provinciali (G.P.S.).

 

 

Con l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, in riforma della precedente normativa che disciplinava le Graduatorie di Istituto, è possibile richiedere l’inserimento nelle Graduatorie provinciali:

–           prima fascia (per i docenti in possesso di abilitazione);

–           seconda fascia (per i docenti in possesso del titolo di accesso + 24 CFU, oppure diploma ITP o che costituisca valido titolo di accesso).

Le nuove G.P.S. già con l’avvio del nuovo anno scolastico dovranno essere utilizzate per l’attribuzione degli incarichi annuali fino alla fine dell’anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 4167 del 30 giugno 2020 ha riconosciuto a coloro che abbiano maturato un servizio pari a 36 mesi (o 180 giorni x 3 anni scolastici) il diritto all’equiparazione giuridica all’abilitazione all’insegnamento.

Pertanto, lo Snals ritiene di poter proporre la seguente azione giudiziaria a favore tutti i docenti che abbiano maturato 36 mesi di servizio (o 180 giorni x 3 anni scolastici), sia su posto comune che su sostegno; tanto nella scuola statale che in quella paritaria, senza limite temporale, per vedersi riconoscere il diritto all’inserimento nelle Graduatorie provinciali di Prima fascia (GPS) riservate ai docenti in possesso di abilitazione.

Ovviamente, l’eventuale accoglimento del ricorso implicherebbe anche l’inserimento dei ricorrenti nella II Fascia delle Graduatorie di istituto di nuova formulazione.

Per poter aderire al ricorso è necessario che gli interessati trasmettano per posta (con racc. A.R. 1) all’Ufficio Legale Snals, all’indirizzo Via Leopoldo Serra n. 5 – 00153 Roma – entro e non oltre il 24.08.2020 (in formato A4, non fronte/retro, e soprattutto i documenti non devono essere spillati) i documenti indicati nella scheda di adesione relativa all’az.22/2020 (ad es. copia contratti, oppure certificato di servizio, copia certificato attestato 24 CFU) che dovrà essere scaricata e compilata on line, disponibile sul sito dello SNALS nell’area Ufficio Legale.

La documentazione andrà anticipata come di consueto all’indirizzo email legale@snals.it indicando in oggetto il numero dell’azione.

Gli interessati dovranno presentare la domanda di inserimento in prima fascia entro i termini stabiliti in formato cartaceo (predisposta dall’Ufficio Legale e scaricabile dall’area Ufficio Legale – azione 22) con racc. a.r. atteso che la procedura telematica non consentirà l’inserimento in prima fascia delle G.P.S..

Il contributo per il ricorso è di €. 150,00, da ripartirsi nella misura del 50% tra le segreterie provinciali e la segreteria nazionale; pertanto, all’Ufficio Legale nazionale andrà corrisposta la somma di €. 75,00 con le consuete modalità indicando nella causale “numero di azione, provincia di appartenenza, numero adesioni”, sul seguente conto corrente: IT 09Z0311103210000000003483.

Verranno attivati i ricorsi con un numero minimo di 20 ricorrenti.

Infine, si ricorda che  tutte le informazioni inerenti il ricorso saranno disponibili sul sito internet del sindacato all’indirizzo www.snals.it, nell’area Ufficio Legale (RICORSI proposti dall’Ufficio legale SNALS CONFSAL – Riepilogo per l’anno 2020), sul sito di giustizia amministrativa.

Cordiali saluti.

SNALS  CONFSAL

F.to Elvira Serafini

 

 

Lo Snals-Confsal, preso atto della volontà del Ministero dell’Istruzione di destinare i posti resisi disponibili per i cd pensionamenti “quota 100” 2018/19 e alle immissioni in ruolo relative al contingente 2019/2020 sottraendoli alle operazioni di mobilità

COMUNICA

di aver già predisposto le necessarie azioni giudiziarie avverso il provvedimento ministeriale al fine di garantire la priorità, legislativamente prevista, dei docenti che hanno presentato domanda di mobilità con l’indicazione della preferenza sui posti resisi disponibili in relazione alle cessazioni indicate.

Infatti, con  Decreto n. 12 del 18.05.2020 il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado (pari a 4.500 posti) stabilendo che le stesse sono da effettuarsi a valere sull’anno scolastico 2019/20 in applicazione dell’art. 1, comma 18-quater, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in quanto ascrivibili alle cessazioni dal servizio cd quota 100 e considerata l’effettiva disponibilità di aspiranti nelle graduatorie vigenti.

Le immissioni in ruolo verranno disposte sulle sedi resisi libere con decorrenza 1° settembre 2019 ledendo così il principio che tutte le sedi resisi disponibili in organico devono “passare prima dai trasferimenti” mentre le nuove nomine in ruolo vanno fatte sulle sedi residue.

In forza della disposizione di cui all’art. 3 del comma 6 del predetto decreto, recante la disciplina della “sequenza delle operazioni” è disposto infatti che “l’assegnazione delle sedi ai soggetti immessi in ruolo ai sensi dell’articolo 1 avverrà con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021”.

Tale disposizione è adottata sulla base della previsione di cui all’art. 1 comma 18 quater della legge n. 159 del 20.12.2019 secondo cui “In via straordinaria, nei posti dell’organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021”.

Tali disposizioni sono lesive della competenza riservata alla contrattazione sindacale in materia di ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo così come specificamente previsto dalla disposizione di cui all’art. 470 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante la disciplina della “Mobilità professionale” secondo cui

1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilita professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

  1. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie”.

Ne consegue che la sottrazione di tale competenza alla contrattazione sindacale è illegittima come recentemente stabilito dal Consiglio di Stato (nell’Ordinanza del 22.07.2019): l’art. 470 del d.Lgs. 297/1994 prevede una riserva di negoziazione e in base alla sua attuale formulazionela priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi all’esito delle operazioni di mobilità.

Lo Snals-Confsal pertanto, ha predisposto l’az. N.18/2020 disponibili sul sito internet del sindacato all’indirizzo www.snals.it, nell’area ufficio legale per la relativa adesione.

Per aderire al ricorso gli interessati dovranno compilare la scheda di adesione online e trasmettere per posta (con racc. A.R. 1) all’Ufficio Legale Snals, all’indirizzo Via Leopoldo Serra n. 5 – 00153 Roma – entro e non oltre il 30.06.2020 (in formato A4, non fronte/retro, e soprattutto i documenti non devono essere spillati) i documenti che saranno indicati in piattaforma.

Il tutto dovrà essere anticipato all’indirizzo email legale@snals.it indicando in oggetto il numero dell’azione.

 

Il contributo per il ricorso è di €. 100,00.

Si precisa che  verranno attivati i ricorsi con un numero minimo di 20 ricorrenti.

 

Infine, si ricorda che  tutte le informazioni inerenti i ricorsi sono sempre disponibili sul sito internet del sindacato all’indirizzo www.snals.it, nell’area ufficio legale (RICORSI proposti dall’Ufficio legale SNALS CONFSAL – Riepilogo per l’anno 2020), sul sito di giustizia amministrativa.

 

Cordiali saluti.

SNALS  CONFSAL

F.to Elvira Serafini

 

Roma 10 aprile 2020

Mobilità e vincolo quinquennale per docenti ex FIT immessi in ruolo nell’anno scolastico 2019/2020

Ai sensi dell’OM del 23.03.2020 per i trasferimenti del personale della scuola per l’a.s. 2020/21 i docenti neoimmessi in ruolo nell’a.s. 2019/2020 da Graduatoria di merito del concorso DDG 85/18 (cd e FIT) sono soggetti al vincolo quinquennale, così come quelli individuati dal Decreto Ministeriale 631/10 e assunti con decorrenza giuridica ed economica dall’anno scolastico 2019/2020 Tali docenti sono pertanto tenuti a restare presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri 4 anni, tranne che si verifichi il caso di sovrannumero o esubero o l’applicazione dell’articolo 33, commi 5 e 6, della legge 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti dopo il termine di presentazione delle domande per il concorso. Diversa, invece, la situazione per i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2018/2019 sia pure dalla stessa procedura. Infatti, secondo quanto indicato dalla legge N. 145 del 30 dicembre 2018 (art. 1, comma 795), ai soggetti avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell’anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni preesistenti. Ne deriva che solo quest’ultimi possono presentare domanda di mobilità volontaria; mentre per i primi tanto viene precluso evidenziando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a Docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2019/2020 dalla stessa procedura concorsuale. Lo SNALS CONFSAL, a tutela di tali docenti, si è battuto su tutti i tavoli di confronto perché tale disparità venisse eliminata. A procedura avviata, tuttavia, permane tale situazione di pregiudizio per la quale la Segreteria Generale, tramite il proprio Ufficio Legale, ha ritenuto di proporre azione giudiziaria per la tutela degli interessi lesi, presentando in prima persona un ricorso al TAR del Lazio al fine di tutelare il personale docente che a causa del vincolo quinquennale non può partecipare alla mobilità. Si fa presente la possibilità dell’eccezione di competenza che il giudice amministrativo potrebbe esperire, date precedenti pronunce in tema di mobilità. Ciononostante si ritiene opportuno procedere con una azione giudiziale di respiro politico.  Eventuali interessati potranno aderire gratuitamente al ricorso nazionale secondo le modalità di adesione che verranno fornite successivamente dall’Ufficio Legale direttamente alle segreterie interessate.. I Segretari Provinciali si preoccuperanno di informare gli interessati della competenza del GdL e che tale iniziativa è tesa solo a rafforzare la posizione del sindacato nei confronti dei comportamenti del Miur in tema di relazioni sindacali. Per dichiarare l’interesse al ricorso gli interessati dovranno far pervenire l’adesione entro e non oltre il 30 maggio 2020

Cordiali saluti.

SNALS CONFSAL F.to Elvira Serafini

RICORSO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA IN FAVORE DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. DI RUOLO

 

Con la pubblicazione di due importanti pronunce della Suprema Corte di Cassazione (Sentenza n. 31149 del 28/11/2019 e sentenza n. 31150 28/11/2019) è stato autorevolmente affermato che il riconoscimento parziale del servizio prestato dal personale Docente e A.T.A. anteriormente alla immissione in ruolo, in base al meccanismo previsto dagli artt. 485 e 569 del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo unico dell’Istruzione), viola il divieto di discriminazione scolpito nella clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

Secondo la Corte di Cassazione, il servizio prestato in forza di contratti a termine prima della immissione in ruolo deve essere valutato per intero a fini giuridici ed economici.

A seguito delle richiamate pronunce, la Segreteria Provinciale dello S.N.A.L.S. di Bari intende supportare i propri iscritti per impugnare dinnanzi al Giudice del Lavoro, con il patrocinio dello Studio Legale Toscano & Partners di Bari, i decreti di ricostruzione della carriera che non risultino in linea con i principi autorevolmente affermati dalla Suprema Corte di Cassazione.

I ricorsi saranno proposti senza oneri per gli iscritti (fatto salvo l’eventuale contributo unificato) a seguito di valutazione individuale dei decreti di ricostruzione della carriera, purché emessi da non più di dieci anni, da trasmettersi all’indirizzo di posta elettronica snalsbari@gmail.com

Al vaglio preliminare seguirà il deposito del ricorso per il pieno riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio pre-ruolo effettivamente prestato, previa consegna della documentazione necessaria all’avvio del contenzioso.

Il segretario provinciale

Prof. Vito Masciale

 

 

Il TAR per il Lazio, con sentenza n.6233/2019, ha censurato l’operato della “Commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione, con conseguente annullamento in toto della procedura concorsuale”.

La decisione di annullamento della prova scritta  si basa  sulla circostanza per cui alcuni commissari presenti alla seduta in cui si ratificavano i criteri di valutazione avrebbero tenuto dei corsi di preparazione al concorso e un commissario ricopre anche un ruolo politico.

Adesso il Miur deve adire il Consiglio di Stato affinchè si esprima  in via definitiva sulla questione.

Auspichiamo che qualsiasi ulteriore decisione sia  assunta con  tempestività per garantire la certezza del diritto, la tutela dei candidati nonché  il regolare avvio del prossimo anno scolastico.

In allegato il testo della sentenza

sentenza Marone 2 luglio

Ricorso al TAR contro esito prove scritte per avere ammissione alla prova orale

Comunicato ufficio legale

Avverso il bando del concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria (Pubblicato sulla G.U. n. 89 del 09.11.2018) l’ufficio legale SNALS propone al momento le azioni di seguito specificate.

La scadenza delle adesioni è il 10.12.2018. Pertanto, entro il 10.12.2018 tutti gli interessati dovranno far pervenire la documentazione presso la Segreteria Provinciale SNALS CONFSAL di BARI (compresa la scheda di adesione e la procura da compilare e scaricare dal sito) e dove potranno ricevere tutte le informazioni utili o il supporto materiale per la compilazione della documentazione da presentare per il ricorso.

I documenti che occorrono sono:

1. la scheda di adesione sottoscritta in originale (da compilare sul sito e poi da scaricare e firmare);
2. la procura alle liti in duplice copia sottoscritta in originale (da compilare sul sito e poi da scaricare e firmare);
3. copia domanda cartacea di partecipazione al concorso inviata con racc. a.r. oppure a mezzo pec entro e non oltre il 12 dicembre 2018;
4. copia delle ricevute delle raccomandate oppure delle pec;
5. copia del bonifico per partecipare al concorso;
6. copia del titolo di studio o certificazione;
7. copia ulteriori titoli valutabili;
8. copia documento di riconoscimento;
9. copia dei certificati di servizio (scuola statale o paritaria) o autocertificazione.

Si fa presente che non saranno presi in considerazione i ricorsi non completi di documentazione da consegnare in originale alla Segreteria Provinciale SNALS CONFSAL di BARI.

Per aderire al ricorso e ricevere la documentazione da firmare, cliccare sull’azione di riferimento:

  1. Azione n. 16/2018 per i diplomati magistrale ante 2002 senza i due anni di servizio statale;
  2. Azione n. 17/2018 per i diplomati magistrale ante 2002 con due anni di servizio svolto nella scuola paritaria;
  3. Azione n. 18/2018 per i laureati in Scienze della Formazione Primaria senza i due anni di servizio statale;
  4. Azione n. 19/2018 per i laureati in Scienze della Formazione Primaria con due anni di servizio svolto nella scuola paritaria;
  5. Azione n. 20/2018 per l’ammissione al concorso riservato ai diplomati magistrale ante 2002 che concludo i 2 anni di servizio dopo la scadenza di presentazione della domanda e nell’a.s. 2018/2019;
  6. Azione n. 21/2018 per il personale educativo abilitato – a seguito del concorso bandito nel 2000 – senza servizio svolto;
  7. Azione n. 22/2018 per il personale educativo abilitato – a seguito del concorso bandito nel 2000 – con due anni di servizio svolto (nelle scuole statali) nelle classi di concorso PPPP oppure EEEE;
  8. Azione n. 23/2018 per l’ammissione al concorso riservato ai docenti che hanno svolto i 2 anni di servizio prima degli ultimi otto anni;
  9. Azione n. 24/2018 per la valutazione del servizio svolto nelle sezioni primavera ai fini del punteggio e non previsto nella tabella di valutazione dei titoli per il concorso riservato per la scuola primaria e infanzia;
  10. Azione n. 25/2018 per la valutazione del servizio svolto nelle scuole comunali per il computo dei due anni utili per l’accesso al concorso riservato 2018 per la scuola dell’infanzia;
  11. Azione n. 26/2018 per l’ammissione al concorso, infanzia e primaria, per color che hanno prestato 24 mesi di servizio in scuola statale in più di due anni di servizio;
  12. Azione n. 27/2018 per l’esclusione del servizio prestato come insegnati di religione di religione cattolica per il computi dei 2 anni utili per l’accesso al concorso per la scuola primaria;
  13. Azione n. 28/2018 per l’esclusione del servizio svolto dai docenti che  hanno computo i 2 anni utili mediante la partecipazione al progetto “diritti a scuola”.

 

Il 16 novembre è stato pubblicato (G.U. n. 267) il nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche.

Cominciamo l’analisi del testo con alcuni   chiarimenti circa l’interpretazione da fornire all’articolo 39,rubricato come “Manutenzione degli edifici scolastici”, che sta suscitando perplessità e allarme.

Innanzi tutto , trattandosi di fonte normativa di rango secondario, il regolamento non può in alcun modo modificare le disposizioni impartite con norme primarie e, nello specifico, con la legge 23/1996 (“Masini”).

Inoltre, si fa riferimento sempre e solo a “possibilità” e non a “obblighi”, per cui sono ingiustificate le preoccupazioni che vedono in questo articolo la fonte di ulteriori responsabilità per i ds, fermo restando che queste come già detto potrebbero discendere solo da disposizioni legislative primarie.

Il primo comma dell’articolo 39 del D.I. 129/2018 riporta pedissequamente il contenuto del terzo comma dell’articolo 4 della legge 23.

Il DS ha quindi facoltà (non obbligo) di chiedere all’ente locale di essere delegato a provvedere alla sola manutenzione ordinaria, ovviamente con i fondi erogati da quest’ultimo.

Il secondo comma fa riferimento alla possibilità di disporre l’effettuazione di interventi “indifferibili ed urgenti”anticipando i relativi fondi – se  tali fondi esistano – e chiedendo poi all’ ente locale di restituirli.

Questo comma, a ben vedere, tutela l’operato dei numerosi ds  che, a fronte di ritardi ed inadempienze dell’ente, hanno deciso di intervenire per garantire il servizio e per eliminare fonti di pericolo.

L’ente locale è adesso più chiaramente tenuto a rifondere le spese anticipate.

Lo Snals è a completa disposizione per assistenza  nell’attività di recupero di tali crediti.

Il terzo comma riguarda i rarissimi casi di scuole proprietarie dei loro immobili e prevede che la relativa manutenzione sia effettuata con fondi propri, naturalmente se questi esistono.

Il quarto comma, infine, riguarda la manutenzione straordinaria e appare in contrasto con la fonte primaria (legge 23/1996, art. 4) poiché tale forma di manutenzione non risulta delegabile alla scuola neanche dietro accordo con l’ente proprietario.

In ogni caso si tratta, anche qui, di una facoltà e non di un obbligo. L’art.39 quindi  nella sostanza  specifica  norme già esistenti.

Ancora una volta si scrive  su chi possa fare le cose e non con quali mezzi le possa fare.

Le scuole non hanno fondi disponibili, le più fortunate ne hanno comunque molto pochi. Gli enti locali versano in situazioni altrettanto difficili.

Servirebbe inserire nella legge di bilancio più risorse per la sicurezza delle scuole.

Questa è l’unica strada da percorrere .

 

 

pensioni

Il Miur ha dato inizio alla procedura per la collocazione in pensione  dal 1 settembre 2109 pubblicando gli atti di seguito consultabili:

 

Allegati:

ecreto-ministeriale-727-del-15-novembre-2018-cessazione-servizio-personale-scolastico-dal-1-settembre-2019

nota-50647-del-16-novembre-2018-cessazione-servizio-personale-scolastico-dal-1-settembre-2019

tabella-riepilogativa-requisiti-1decreto-ministeriale-727-del-15-novembre-2018-cessazione-servizio-personale-scolastico-dal-1-settembre-2019

Riepilogando :

Pensione di vecchiaia

A poter presentare domanda solo coloro che hanno almeno 20 anni di contributi, 66 anni e 7 mesi di età.

Dal 1 gennaio 2019, fermo restando il requisito contributivo, l’età anagrafica richiesta per accedere alla prestazione sarà di 67 anni.

Pensionamento d’ufficio

Se il requisito anagrafico viene raggiunto entro il 31 agosto 2019, è previsto il pensionamento di ufficio.

Se il requisito viene raggiunto al 31 dicembre 2019 si può presentare domanda per accedere dal 1 settembre 2019.

Pensione anticipata

Sono necessari 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini.

Dal 1 gennaio 2019, con l’aumento dell’età pensionabile, saranno richiesti 42 anni e 3 mesi di contributi per le donne

e 43 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini.

Pensione di vecchiaia contributiva

Sono necessari almeno 20 anni di contributi (esclusi i figurativi), non possedere contributi versati prima del 1 gennaio 1996, l’assegno pensionistico non deve essere inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale, bisogna avere 63 anni e 7 mesi di età.

Dal 1 gennaio 2019, fermi restando i primi tre punti, l’età anagrafica per accedere alla prestazione sarà aumentata a 71 anni.

Le segreterie territoriali sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario nei singoli casi specifici.