- Riduzione della pressione fiscale (art.1, co.2)
Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 – Attuazione del primo modulo di
riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui
redditi –aveva ridotto a tre le aliquote IRPEF, ma solo per il 2024.
La nuova norma, contenuta nella legge di bilancio 2025, rende strutturale la
riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF.
Con il 2025, dunque, si conferma il passaggio da 4 a 3 scaglioni di reddito con altrettante aliquote:
23% – 1^ scaglione – redditi fino a 28.000 euro,
35% – 2^ scaglione – redditi da 28.000 a 50.000 euro,
43% – 3^ scaglione – redditi oltre i 50.000 euro.
La lettera b) del medesimo comma 2 eleva da 1.880 euro a 1.955 euro le detrazioni
per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000
euro.
- Il taglio del cuneo fiscale (art.1 co. 4-9)
Con la manovra 2025 è definitiva la norma che rende strutturale il taglio del
cuneo fiscale, sono confermati gli aumenti di stipendio già corrisposti nel 2024, è
introdotto un nuovo meccanismo.
Fino a quest’anno i dipendenti con un reddito al di sotto dei 35mila euro
annuali erano esentati dal versare una parte dei contributi per la pensione. La somma
restava in busta paga e lo Stato compensava la differenza per evitare l’effetto
negativo sui futuri assegni pensionistici.
Il nuovo meccanismo non sarà più un taglio del cuneo contributivo, anche se, nella
sostanza, il risultato non cambierà per la maggior parte dei dipendenti.
Dal 2025 ci saranno due gruppi con meccanismi diversi:
- chi ha un reddito di lavoro dipendente reddito complessivo annuo non superiore a
20.000 euro,
- chi ha un reddito complessivo annuo dai 20mila ai 40mila euro.
Con il primo meccanismo è riconosciuta un’indennità automatica inserita
direttamente in busta paga. È una somma calcolata in percentuale decrescente per
scaglioni al crescere del reddito, che non concorre alla formazione del reddito. Si
determina applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la
percentuale corrispondente di seguito indicata:
7,1 %, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
5,3 %, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma
non a 15.000 euro;
4,8 %, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Per i dipendenti in questa fascia non dovrebbero esserci grandi differenze nello
stipendio rispetto al 2024.
Si tratta di cifre che oscillano dai 47 euro circa agli 80 euro per i dipendenti che hanno
un reddito, rispettivamente, di 8mila euro e di 20mila.
- Non sono soldi in più rispetto allo stipendio percepito nel 2024 ma rispetto alla
paga ‘base’ che si sarebbe avuta se non ci fosse stato il taglio del cuneo.
Ai soli fini dell’individuazione della percentuale, il reddito di lavoro dipendente è
rapportato all’intero anno.
Con il secondo meccanismo è riconosciuto una detrazione Irpef (uno sconto sulle
tasse da versare) dal valore decrescente:
- un contributo in cifra fissa pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro,
- un importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro e fino a 40.000
euro, fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro.
In altri termini per i redditi tra 32.000 euro e 40.000 euro l’importo riconosciuto è
progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 euro attribuiti fino alla soglia dei
32.000 euro, per azzerarsi (decalage) una volta raggiunta la soglia dei 40.000 euro.
Qualche esempio: fino a 32mila euro di reddito, 1.000,00 euro di detrazione in un
anno equivalgono a 83,30 euro al mese di aumento. Con un reddito da 35mila euro
all’anno la detrazione sarà di 52 euro al mese; con 39mila euro la detrazione sarà di
12 euro circa al mese.
Due informazioni conclusive:
Con le nuove norme sono inclusi negli aumenti coloro che hanno un reddito tra i
35mila e i 40mila euro annui lordi, che lo scorso anno erano esclusi.
Con il nuovo sistema per misurare il reddito, nel reddito complessivo sono
considerati lo stipendio e altre fonti di reddito, come l’affitto di un’abitazione o altri
lavori autonomi ma non il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze.
- Contrasto alla povertà alimentare a scuola (art.1, co. 105-106)
È istituito il Fondo per il contrasto della povertà alimentare a Scuola, destinato ai
comuni individuati con un successivo decreto interministeriale. È finalizzato
all’erogazione di contributi a favore di nuclei familiari che, a causa di condizioni
oggettive di impoverimento durante l’anno scolastico, non riescono a pagare le rette
per fruire del servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria.
La dotazione del fondo è di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1
milione di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
- 4. Trattamenti accessori del personale (art. 1, co. 123)
Il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è incrementato di 93,7 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2025 per il personale docente.
- Rinnovi contrattuali per i trienni 2025-2027 e 2028-2030
(art. 1, co.128-131)
Per il triennio 2025-2027, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la
contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale
della PA sono complessivamente determinati in:
- 1.755 milioni di euro per l’anno 2025,
- 3.550 milioni di euro per l’anno 2026,
- 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
Per il triennio 2028 – 2030 sono fissati:
- 1.954 milioni di euro per il 2028,
- 4.027 milioni di euro per il 2029,
- 6.112 milioni di euro annui a decorrere dal 2030.
Nelle more della definizione dei CCNL o dei provvedimenti negoziali relativi al triennio
2025-2027 (in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia) è
disposta l’erogazione, a valere sulle risorse a copertura dei suddetti oneri, dell’indennità
di vacanza contrattuale (IVC), la copertura economica che costituisce un’anticipazione
dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale.
La misura percentuale dell’IVC, rispetto agli stipendi tabellari, è pari, allo 0,6 % dal 1°
aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dell’1%a decorrere dal 1° luglio 2025.
- 6. Misure in materia di trattenimento in servizio (art.1, co.
161)
È previsto un incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di
lavoratori dipendenti, pubblici e privati. I requisiti per il trattamento pensionistico
anticipato sono:
il conseguimento, da parte di un lavoratore dipendente, pubblico o privato,
entro il 31 dicembre 2025, dei requisiti inerenti alla cosiddetta quota 103, che
possono essere maturati entro il 31 dicembre 2025;
il requisito di anzianità contributiva previsto in via generale per il
riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall’età
anagrafica (questo requisito è attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).
- Limiti massimi di età per proseguire il servizio (art.1, co.
162-165)
Il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio per la pensione di
vecchiaia è fissato 67 anni. Per il personale scolastico tale limite rimane a 41 anni e 10
mesi per le donne e 42 e 10 mesi per gli uomini, ma l’età anagrafica per la pensione
d’ufficio dal 2025 sale a 67 anni.
Abrogato l’obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al
compimento dell’attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente),
possano fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato (co.162-
163).
È abrogata la norma che consente alla pubblica amministrazione di risolvere in via
unilaterale il rapporto di lavoro con un dipendente che possa già fruire della
liquidazione del trattamento pensionistico anticipato (co. 164).
La pubblica amministrazione ha la possibilità di concordare con un dipendente il
trattenimento in servizio oltre il suddetto limite di 67 anni (co. 165).
- Opzione donna (art.1, comma 173)
Hanno diritto a Opzione donna anche le lavoratrici che abbiano maturato entro
il 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) un’anzianità contributiva pari o
superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ferma restando la
ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa in materia.
È posticipato al 28 febbraio 2025 il termine (attualmente previsto per il 28 febbraio
2024) entro cui il personale a tempo indeterminato del comparto scuola può
presentare domanda di cessazione dal servizio, con effetti dall’inizio,
rispettivamente, dell’anno scolastico.
- Quota 103 (art. 1, co. 174)
La norma estende anche per il 2025 la quota 103, fattispecie che costituisce una
possibilità alternativa rispetto alle altre ipotesi per le quali è riconosciuto il diritto
alla pensione anticipata.
L’estensione temporale concerne i soggetti che conseguono i requisiti della quota 103
– costituiti dal possesso di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità
contributiva di almeno 41 anni – nel corso dell’anno 2025.
- 10. Ape sociale (art.1, co.175 e 176)
Fino al 31 dicembre 2025 si applicano le disposizioni in materia di APE sociale
in favore dei soggetti che si trovino, al compimento dei 63 anni e 5 mesi, in una delle
seguenti condizioni: disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave,
riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori
usuranti.
Il beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, salvo
quelli che derivino da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi
annui.
- 11. Bonus per le nuove nascite (art. 1, co. 206-208)
Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il sostegno di ogni
figlio, nato o adottato dal 1° gennaio 2025, è introdotto un assegno una tantum pari a
1.000 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF e che è
erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.
È riconosciuto dall’INPS su domanda, è subordinato alle condizioni che il nucleo
familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non
superiore a 40.000 euro annui, che il genitore richiedente sia residente in Italia e
rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame
familiare.
Il relativo onere è valutato in 330 milioni di euro per l’anno 2025 e in 360 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2026.
- 12. Misure per il supporto al pagamento di rette per la
frequenza di asili nido (art. 1 co. 209-211)
I commi da 209 a 211 recano alcune modifiche della disciplina sul buono per il pagamento di
rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto
domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche.
Nella determinazione ISEE per l’attribuzione del buono, finalizzato al
pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati (cosiddetto
Bonus asili nido), va escluso l’assegno unico e universale per i figli a carico.
Per questo intervento il limite di spesa del bonus nido è incrementato di 5 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2025 (co. 209).
La legge di bilancio 2024 era già intervenuta sulla misura esistente (legge n.
232/2016) e aveva disposto, per i nuclei familiari con un valore dell’ISEE fino a 40.000
euro e nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni,
l’elevazione dell’incremento del buono a 2.100 euro.
La nuova norma, relativo al buono per il pagamento delle rette degli asili nido,
sopprime la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci
anni per il riconoscimento della maggiorazione (di euro 2.100) del buono (co. 210).
- 13. Congedi parentali (art. 1, commi 217 e 218)
Le modifiche introdotte rendono permanente l’elevazione, all’80% della
retribuzione, dell’indennità corrisposta per il congedo parentale di due mesi fruito, in
alternativa dai genitori, entro il sesto anno di vita del bambino (a legislazione
vigente, per la Scuola, è prevista la percentuale al 100% per il primo mese e all’80%
per il secondo mese, ma per il solo 2024).
Inoltre, è previsto il potenziamento dei congedi parentali, per la durata massima di
un ulteriore mese (il terzo) fino al sesto anno di vita del bambino, all’80% della
retribuzione. L’indennità del congedo parentale all’80%della retribuzione è fruibile
per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino.
La formulazione del testo del comma 218 chiarisce che le modifiche si applicano
rispettivamente ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo
di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al
31 dicembre 2024.
Le modifiche comportano due tipologie di intervento:
- per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o
paternità a partire dal 1° gennaio 2024 è messa a regime, dal 2025, l’elevazione all’80% della
retribuzione dell’indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del
bambino, in luogo dell’elevazione al 60% prevista dalla legge di bilancio 2024;
- per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o
paternità a partire dal 1° gennaio 2025 è prevista, dal 2025, l’elevazione all’80% della
retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del
bambino.
Una circolare INPS dovrà rendere chiare le modalità di attuazione.
- Sostegno dell’attività sportiva agonistica svolta dagli
studenti della scuola secondaria di 2^grado (art.1, co.254-260)
Sono disciplinate le modalità di realizzazione del “Progetto studenti atleti di alto
livello”, per consentire agli studenti atleti, iscritti alle scuole secondarie di secondo
grado, di conciliare l’impegno agonistico con quello scolastico.
Lo studente membro del Programma studente-atleta che, alternativamente, sia
membro di un Corpo Sportivo delle Forze Armate o delle Forze dell’Ordine, ovvero
sia riconosciuto «atleta di interesse nazionale», ha diritto a ricevere una borsa di
studio.
I relativi oneri sono quantificati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2025.
- 15. Fondo Dote per la famiglia (art.1, co.270-272)
È istituito il Fondo Dote per la famiglia, con una dotazione di 30 milioni di euro
per l’anno 2025. È destinata a corrispondere i contributi per le prestazioni sportive e
ricreative erogate in favore dei minori tra i 6 e i 14 anni di età, in periodi extra
scolastici, da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche e degli enti del
Terzo settore.
Il riconoscimento dei contributi è previsto in favore di nuclei familiari con un valore
di ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 15.000 euro.
- 16. Incremento del bonus psicologico (art. 1, co. 344)
La disposizione incrementa le risorse attualmente previste a legislazione
vigente dal 2024 destinate al bonus psicologico, pari a 8 milioni di euro annui. Si
passa, così, a 9,5 mln per il 2025, a 8,5 mln per il 2026, a 9 mln per l’anno 2027.
Si ricorda che il servizio è stato introdotto con la legge 15/2022 (art. 1-quater, comma 3, del
D.L. n. 228/2021 poi L. n. 15/2022) che ha originariamente impegnato i servizi sanitari delle
regioni e delle province autonome ad adottare, entro il 31 maggio 2022, un programma di
interventi volto al potenziamento dell’assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale, con
particolare riferimento all’ambito semiresidenziale.
Tale programma è rivolto ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del
neurosviluppo nonché alle persone con disturbi mentali. Inoltre, per facilitare l’assistenza
indirizzata al benessere psicologico individuale e collettivo, e per fronteggiare situazioni di
disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress, la norma consente che l’accesso ai
servizi di psicologia e psicoterapia possa avvenire anche in assenza di una diagnosi di disturbi
mentali.
- Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti (art. 1, co. 345-347)
È istituito il Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti,
con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2025 e di 18,5 milioni di euro a
decorrere dal 2026. È finalizzato all’attivazione, in via sperimentale, di presìdi
territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche per fornire il
servizio di sostegno psicologico agli studenti.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto ministeriale,
sono individuate le modalità di erogazione del servizio di sostegno psicologico, in
raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, con lo scopo
di individuare le situazioni familiari, personali o di contesto che possano recare
disagio allo studente.
- Fondo valorizzazione del sistema scolastico (art. 1, co. 565)
È istituito il fondo per la valorizzazione del sistema scolastico nell’ambito del
Programma 1.1 “Programmazione e coordinamento dell’istruzione”, Azione
“Supporto alla programmazione e al coordinamento dell’istruzione scolastica”, di
competenza del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione
digitale.
Dispone di una dotazione di 122 milioni di euro per l’anno 2025, 189 milioni di euro
per l’anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
- 19. Fondo per la promozione dei campus della filiera
formativa tecnologico-professionale (art. 1, comma 566)
È incrementato il Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa
tecnologico-professionale per 15 milioni di euro. Le risorse sono utilizzate non solo per
la progettazione, ma anche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali
correlati agli accordi istitutivi dei campus, misura che intende favorire l’integrazione
tra la scuola e l’impresa.
Per l’assegnazione delle risorse, le candidature devono prevedere la partecipazione
degli ITS Academy, delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e di altri soggetti privati finanziatori, e devono indicare la
disponibilità dell’area ove realizzare i medesimi interventi.
- Incremento dei posti di sostegno (art.1, co. 567)
Per garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, la norma
incrementa l’organico di sostegno di 1.866 posti dall’a.s.2025-2026 e di 134 posti
dall’a.s.2026-2027.
Gli oneri sono pari a 24,99 milioni di euro per l’anno 2025, a 87,50 milioni di euro per
l’anno 2026, a 89,17 milioni di euro per l’anno 2027, a 88,98 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 91,72 milioni di euro per l’anno 2032, a 92,97
milioni di euro per l’anno 2034 e a 93,05 milioni di euro annui a decorrere dal 2034.
Con riguardo alla determinazione dell’organico dei posti di sostegno, si segnala, per
completezza, la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010 che ha sancito
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 413, della legge n. 244 del 2007, nella
parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e
dell’articolo 2, comma 414, della medesima legge 244, nella parte in cui escludeva la
possibilità (legge n. 449 del 1997) di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in
cui sono presenti studenti con disabilità grave, una volta utilizzati gli strumenti di tutela
previsti dalla normativa vigente.
- 21. Reclutamento di 101 unità di personale non dirigenziale
da destinarsi agli Uffici scolastici regionali (art.1, co.568-569)
Gli Uffici Scolastici Regionali (UU.SS.RR.) aumenteranno gli organici di 101
unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area dei funzionari, a
decorrere dal 2025. È per garantire il supporto alle Scuole nello svolgimento delle
attività di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, anche
se agiscono come stazioni appaltanti.
- Carta del docente (art. 1, co. 572-574)
La legislazione vigente prevede che il beneficio della Carta docente spetti ai
docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato. Ai docenti con contratto di
supplenza annuale al 31 agosto su posto vacante e disponibile, il beneficio è spettato
solo per l’anno 2023.
La nuova norma dispone l’estensione della Carta, in via permanente e non solo per il
2023, anche al personale docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e
disponibile (cioè al 31 agosto).
Per questi scopi l’autorizzazione di spesa è incrementata di 60 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2025, che si aggiungono al finanziamento della Carta che, per il
2025, ammontava a 335.936.321 euro.
La norma interviene anche sull’importo (per tutti) perché stabilisce che sarà
determinato annualmente con un decreto ministeriale e potrà raggiungere un
ammontare fino a 500 euro che, quindi, non è più fisso a 500 euro.
L’intervento legislativo in commento, mirante a rendere strutturale l’estensione del beneficio
anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, è volto ad adattare l’ordinamento
nazionale rispetto a quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con
l’ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21 in sede di rinvio pregiudiziale ex
art. 267 TFUE. La pronuncia in parola, in particolare, ha ritenuto non compatibile con il
diritto europeo – e in particolare, con l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, nonché con i principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione – la
limitazione del beneficio della Carta elettronica ai soli docenti di ruolo, e non anche ai docenti
non di ruolo o comunque a tempo determinato, in considerazione dell’analogia di situazione
in cui le due categorie versano rispetto alla specifica esigenza di aggiornamento e formazione
continua che lo strumento è teso a soddisfare.
- Promozione della Settimana nazionale delle discipline
STEM (art. 1, co. 575-576)
Si incrementa di 2 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2025, il Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Lo scopo è la realizzazione delle
iniziative previste nell’ambito della Settimana nazionale delle discipline scientifiche,
tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM).
Per la copertura dei relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, già finanziato con
2 mln di euro per il 2024 ed oggi appositamente rifinanziato per il 2025.
Si ricorda che la legge n. 187 del 2023, che istituisce la Settimana nazionale delle discipline
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), stabilisce (articolo 2) che la
citata Settimana nazionale è volta a promuovere l’orientamento, l’apprendimento, la
formazione e l’acquisizione di competenze nell’ambito di tali discipline, necessarie a favorire
l’innovazione e la prosperità della Nazione (comma 1).
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 2, le iniziative da realizzare nell’ambito della
Settimana nazionale perseguono le seguenti finalità:
- a) attivare percorsi stabili di orientamento post-scolastico che coinvolgano gli studenti e le
istituzioni pubbliche, compresi le università, le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, le imprese private e gli ordini professionali, volti a favorire la conoscenza
delle discipline STEM e che indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi studenti
verso tali discipline;
- b) valorizzare e consolidare le esperienze nell’ambito delle discipline STEM nel curriculum
dello studente;
- c) promuovere campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l’interesse, la scelta e
l’apprendimento delle discipline STEM le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori
opportunità lavorative;
- d) supportare la didattica, sin dai primi gradi di istruzione, verso l’acquisizione di
competenze nelle discipline STEM;
- e) promuovere corsi di formazione con modalità innovative sulle discipline STEM per il
personale docente al fine di favorire lo sviluppo delle competenze STEM negli alunni e negli
studenti;
- f) valorizzare gli strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato
attraverso la costituzione e lo sviluppo di start-up innovative e la promozione di
collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico
nell’ambito delle discipline STEM;
- g) sostenere iniziative, anche extrascolastiche, per gli studenti della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l’apprendimento delle discipline STEM;
- h) promuovere l’organizzazione di incontri, giornate di orientamento e altre attività similari
per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado indirizzate all’approfondimento delle
conoscenze e delle competenze nelle discipline STEM;
- i) promuovere percorsi di studio, formazione o ricerca nelle discipline STEM, anche attraverso
la previsione di borse di studio, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), per gli studenti che
decidano di intraprendere tali percorsi;
- l) attivare percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito
scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti
promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle
donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere;
- m) promuovere iniziative finalizzate all’applicazione delle competenze STEM in ambito
giuridico.
- Misure in materia di salute sessuale e educazione
sessuale e affettiva (art.1, co. 578)
La norma, che reca misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e
affettiva, incrementa di 500.000 euro per l’anno 2025 il Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità. Ha lo scopo di promuovere, nei piani triennali dell’offerta
formativa (PTOF), interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado sulle tematiche della
salute sessuale e dell’educazione sessuale e affettiva.
- 25. Riduzione organici docenti e ATA (art.1, co. 828)
Il comma stabilisce – a decorrere dall’a.s.2025/2026 – la riduzione di 5.660 posti
dell’organico docenti.
Con un decreto interministeriale saranno rivisti i criteri e i parametri per la definizione
degli organici ATA, in modo da conseguire, a decorrere dall’a.s.2026/2027, una riduzione
di 2.174 unità posti.
Inoltre, con un DPCM, sarà possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell’organico
dell’autonomia e del personale ATA, garantendo l’invarianza finanziaria.
La disposizione citata ha stabilito che le consistenze dell’organico dell’autonomia del personale
docente, con esclusione dei docenti di sostegno, siano pari a 669.075 posti nell’anno scolastico
2026/2027, a 667.325 posti nell’anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti nell’anno scolastico
2028/2029, a 663.825 posti nell’anno scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell’anno scolastico
2030/2031 e a 660.325 posti dall’anno scolastico 2031/2032.
La stessa disposizione ha infatti istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, un
Fondo per l’incentivo alla formazione, i cui oneri complessivi sono coperti, innanzitutto, con i
risparmi che saranno accertati in relazione all’adeguamento dell’organico dell’autonomia del
personale docente conseguente all’andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, a
partire dall’anno scolastico 2026/2027 e sino all’anno scolastico 2031/2032, nell’ambito delle
cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti
capitoli relativi al personale cessato