Oggi è stata pubblicata l’Ordinanza n. 27 del 16 febbraio 2026 e le tabelle titoli.

Le operazioni possibili sono:primo inserimento, aggiornamento, permanenza, cambio provincia

Questa è l’unica possibilità  per l’inserimento in  seconda fascia.

Per la prima fascia è possibile iscriversi con riserva e si potrà sciogliere la riserva per titolo conseguito entro il 30 giugno 2026.

La presentazione della domanda avverrà: dalle ore 12.00 del 23 febbraio 2026 alle ore 23.59 del 16 marzo 2026.

Come si presenta la domanda

La domanda sarà presentata attraverso il Portale INPA www.inpa.gov.it oppure dal Servizio Istanze online.

Le graduatorie provinciali di supplenza e di istituto serviranno, a partire  dal prossimo anno scolastico, per jncarichi di  supplenze:fino al 31 agosto,fino al termine delle attività didattiche 30 giugno,fino all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio

Per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno vengono utilizzate le GPS (cosiddetto algoritmo). La domanda per la scelta delle max 150 preferenze sarà da compilare in estate.

Per le supplenze temporanee, brevi o anche lunghe fino a max ultimo giorno di lezione, si attingerà dalle graduatorie di istituto (si DOVRANNO scegliere fino a venti scuole per ciascuna classe di concorso entro il 16 marzo DURANTE LA PROCEDURA DELLE GPS ).

Le graduatorie di istituto saranno utilizzate anche per eventuali supplenze al 31 agosto o 30 giugno, da attribuire se le GPS saranno esaurite.

La prima fascia GPS sostegno sarà altresì utilizzata, prima delle supplenze, per nomine finalizzate al ruolo se residueranno posti dopo lo scorrimento di GPS, concorsi ed elenchi regionali.

Primo inserimento?  Cambiare provincia nell’aggiornamento per AVERE PU’ POSSIBILITA’ DI LAVORO?

Serve una scelta ponderata   in base a esigenze soprattutto  individuali.

Il Ministero ha pubblicato una applicazione in cui è possibile visualizzare il numero di iscritti per fascia e classe di concorso in ogni regione.

La provincia da scegliere è valida per tutte le classi concorso per cui ci si inserisce, sia per supplenze su posto comune che sostegno, sia per infanzia primaria che secondaria.

La scelta deve essere indirizzata in modo da puntare ad avere la supplenza almeno per una classe di concorso.

Verificare sui siti degli usp se è una provincia in cui sono state attribuite anche supplenze al 31 agosto e quante al 31 agosto NON BASTA attenzione : La prima fascia  potrebbe sfoltirsi grazie alle immissioni in ruolo, MA  bisogna tenere in conto i passaggi da elenco aggiuntivo a prima fascia o da seconda fascia a prima fascia grazie al conseguimento dell’abilitazione.

RIFLETTERE SUL PROPRIO PERSONALE OBIETTIOVO PRINCIPALE : si  cambia provincia  per : solo supplenze al 31 agosto/30 giugno? Solo ruolo da GPS sostegno? Si è  disponibili a spostarsi sulla base delle chiamate, anche brevi?

Considerare  le spese di alloggio,viaggio ,trasferimenti giornalieri per raggiungere la sede di lavoro e GLI ONERI DI mantenimento lontano da casa  Immaginare lo scenario peggiore NON E’ SBAGLIATO : AD ES NIENTE SABATO LIBERO E SOPRATTUTTO : Non sarà possibile cambiare provincia nel 2027/28.:

 

Nelle scorse ore è stata firmata l’ordinanza ministeriale relativa all’aggiornamento delle GPS 2026-2028.

In vista dell’aggiornamento delle GPS 2026-2028, il MIM ha convocato tutte le organizzazioni sindacali per venerdì 20 febbraio alle ore 10.00, al fine di svolgere un incontro tecnico dedicato all’utilizzo e al funzionamento della nuova piattaforma che disciplinerà la presentazione delle domande.

La riunione, che si terrà in presenza presso la sede di viale Trastevere, rappresenta un passaggio preliminare all’avvio della procedura. L’attivazione delle istanze è quindi attesa a breve, indicativamente tra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo, e comunque dopo lo svolgimento dell’incontro tecnico.

Gli aspiranti presenteranno istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento/permanenza, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle classi di concorso/posti di insegnamento e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti, e per la prima fascia delle graduatorie di istituto per le quali abbiano i requisiti previsti.

Gli aspiranti presentano istanza unicamente in modalità telematica.

Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

 

ATTENZIONE:

 

il titolo di accesso alla seconda fascia deve essere in possesso entro la data di scadenza per la presentazione della domanda (no riserva);

il titolo di accesso alla prima fascia deve essere in possesso entro la data di scadenza per la presentazione della domanda oppure l’aspirante può richiedere l’inserimento con riserva (sia posto comune che sostegno).

Tutti gli aspiranti già inseriti nelle GPS 2024 possono cambiare provincia. Si sceglie una sola provincia. La scelta della provincia avrà valore per il 2026/27 e 2027/28.

 

Ma vediamo alcune indiscrezioni

L’aggregazione di ore

Una prima novità riguarda l’aggregazione di ore. La bozza delle GPS contiene una novità.  Una volta abbinate le operazioni di immissioni in ruolo e quelle destinate alle assunzioni in ruolo, i dirigenti scolastici che dovessero avere ancora disponibili frazioni di posti o frazioni di cattedra, i famosi spezzoni superiori alle 6 ore o comunque se inferiori alle 6 ore, attualmente questi spezzoni prima devono essere offerti al personale interno in possesso di abilitazione e specializzazione. Con la nuova ordinanza  gli spezzoni che residuano vengono immediatamente comunicati all’ambito territoriale, il quale quest’anno procederà all’aggregazione delle ore.   L’aggregazione è  finalizzata alla creazione di posti orari con una disponibilità di ore maggiore e quindi una migliore economicità.

Le modalità con le quali gli ambiti territoriali andranno a integrare questi spezzoni saranno  quelle utilizzati per la creazione delle cattedre orarie esterne e cioè scuole viciniori prima di tutto, non più di tre scuole e soprattutto non più di due comuni. Quindi restano le regole consolidate per quello che riguarda la determinazione degli organici.

Il completamento orario

Il completamento orario nella precedente versione dell’ordinanza ministeriale poteva avvenire senza spezzare i posti. D’ora in poi almeno dalle graduatorie di istituto, i dirigenti scolastici potranno anche spezzare le disponibilità per offrirle per appunto ai supplenti già impegnati, ma non su orario completo. Questo dovrebbe anche consentire, per appunto una migliore economicità dei posti e minori rinunce agli stessi.

Il ripescaggio: la grande novità

Fino all’anno corrente c’era il fenomeno delle rinunce collegate al numero delle sedi o di classe di concorso che i docenti andavano ad indicare nella propria istanza delle 150 scuole. E’ stato  modificato l’algoritmo in modo che se all’esito del turno di nomina in cui ciascun aspirante sarà interessato, l’aspirante stesso dovesse uscire senza alcuna supplenza, piuttosto che essere considerato rinunciatario, perché per esempio c’era ancora un posto, ma l’aspirante stesso non l’avesse  indicato  come propria preferenza,  il nome dell’aspirante verrà ripreso in considerazione nel turno successivo e questo farà sì che insieme alle aggregazioni dei posti, delle ore, degli spezzoni che determinano evidentemente una crescita  dei posti insieme alla possibilità di frazionamento per quello che riguarda le graduatorie di istituto e insieme  a questo meccanismo del ripescaggio, i docenti quest’anno potranno contare su un algoritmo meno ostile, un po’ più amichevole in modo da venire incontro alle esigenze anche personali nelle scelte  delle scuole.

Alcune domande

Le graduatorie di istituto già scelte restano valide oppure occorre effettuare una nuova selezione delle scuole?

 

È necessario effettuare una nuova scelta. All’interno della domanda di aggiornamento delle GPS sarà presente un’apposita sezione dedicata alle graduatorie di istituto, nella quale occorrerà indicare nuovamente fino a 20 scuole per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto. Le precedenti scelte non vengono confermate automaticamente.

 

Chi sta svolgendo l’anno di prova a seguito di immissione in ruolo da GPS deve presentare domanda di aggiornamento?

Si tratta di una valutazione prudenziale. Chi sta svolgendo l’anno di prova ha buone probabilità di ottenere la conferma in ruolo, ma finché non vi è la trasformazione definitiva del contratto a tempo indeterminato non esiste una certezza assoluta. Per questo motivo può essere opportuno presentare comunque la domanda di aggiornamento delle GPS.

Va però ricordato che, ad esempio, i docenti immessi in ruolo da prima fascia GPS sostegno sono soggetti a un vincolo triennale particolarmente restrittivo e, anche dopo il superamento dell’anno di prova, non possono accettare supplenze. In tal caso, pur aggiornando la posizione in graduatoria, non si compilerà successivamente la domanda delle 150 preferenze.

Chi ha  conseguito l’abilitazione a dicembre ed  è  inserito in seconda fascia. Per passare in prima fascia deve reinserire tutti i titoli e i servizi?

Chi consegue l’abilitazione deve inserirsi per la prima volta in prima fascia. In questo caso è necessario reinserire i titoli culturali, poiché la tabella di valutazione dei titoli in prima fascia è diversa da quella della seconda fascia.

Per quanto riguarda i servizi già dichiarati, non è necessario reinserirli: la valutazione del servizio è identica nelle diverse fasce, quindi i servizi già caricati saranno automaticamente valutati anche nella nuova fascia.

Eventuali nuovi servizi andranno inseriti una sola volta e saranno validi per tutte le fasce di inclusione.

 

 

Conseguendo i 60 CFU per l’abilitazione in questo periodo, si accede subito alla prima fascia o bisogna attendere settembre?

Chi ha già conseguito l’abilitazione al momento della presentazione della domanda può inserirsi direttamente in prima fascia a pieno titolo.

Chi invece è già immatricolato a un percorso abilitante ma non ha ancora concluso il percorso può iscriversi in prima fascia con riserva. La riserva potrà essere sciolta positivamente se l’abilitazione verrà conseguita entro il 30 giugno stabilito dall’ordinanza. In tal caso, l’inserimento in prima fascia avverrà a pieno titolo e con il punteggio “a pettine”, come per gli altri candidati.

Se invece il titolo non verrà conseguito entro il termine previsto, la riserva non potrà essere sciolta positivamente e l’iscrizione in prima fascia decadrà. Per questo motivo è fortemente consigliato, in caso di inserimento con riserva in prima fascia, iscriversi contestualmente anche in seconda fascia a pieno titolo, così da mantenere comunque una posizione valida qualora la riserva venga sciolta negativamente.

Le graduatorie oggetto di aggiornamento avranno validità a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento e non produrranno effetti prima di tale data.

 

 

 

  E’possibile inserirsi in prima fascia con riserva in attesa del completamento del percorso con Indire?

 Se si è già immatricolati al percorso di specializzazione con Indire, è possibile inserirsi in prima fascia con riserva in attesa del conseguimento del titolo .Se invece non si è ancora immatricolati, l’eventuale inserimento con riserva può avvenire solo in relazione a un titolo estero in attesa di riconoscimento, che costituisce una diversa tipologia di riserva.

 

Se a marzo inizia un percorso abilitante, è possibile inserirlo nella domanda GPS per accedere alla prima fascia?

Sì. Chi è regolarmente immatricolato a un percorso abilitante al momento dell’apertura della procedura può iscriversi in prima fascia con riserva.

Docente a tempo indeterminato dopo concorso. Se a giugno supera l’anno di prova, a settembre puo accettare una supplenza su altro grado? Ci sono svantaggi economici?

Una volta superato l’anno di prova, è possibile accettare una supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), purché si tratti di:

altra classe di concorso o diversa tipologia di posto;

incarico su cattedra intera (non sono consentiti spezzoni orari).

Fanno eccezione le immissioni in ruolo da prima fascia GPS sostegno, soggette a vincolo triennale più restrittivo, che limita questa possibilità.

Dal punto di vista giuridico ed economico, accettando la supplenza si viene inquadrati come supplenti. Ciò comporta alcune conseguenze:

si percepisce lo stipendio previsto per il personale a tempo determinato, quindi senza eventuali scatti di anzianità già maturati nel ruolo;

l’anno svolto in supplenza viene considerato, ai fini della ricostruzione di carriera, come anno di preruolo;

vi sono differenze anche nella disciplina dei permessi, poiché il regime giuridico del personale a tempo determinato non coincide pienamente con quello dei docenti di ruolo.

Si tratta quindi di una scelta che richiede una valutazione attenta sotto il profilo economico e giuridico.

 

Chi aggiorna le GPS alla riapertura, deve necessariamente compilare anche la domanda delle 150 preferenze in estate? In caso contrario rischia sanzioni?

No, non è obbligatorio compilare la domanda delle 150 preferenze. Tale procedura deve essere presentata solo da chi intende ottenere una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto per l’anno scolastico di riferimento.

Chi non è interessato a ricevere incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche può non presentare la domanda, senza incorrere in alcuna sanzione.

Anzi, occorre prestare particolare attenzione: se si presenta la domanda delle 150 preferenze e si viene assegnati a una sede indicata, la mancata presa di servizio comporta una sanzione molto grave. In tal caso si perde la possibilità di ottenere supplenze al 30 giugno o al 31 agosto per l’intero biennio di validità delle graduatorie e non si può partecipare neppure agli interpelli. La sanzione vale per tutte le classi di concorso.

Le certificazioni inserite nella prima fascia aggiuntiva continueranno a essere valide?

La questione è legata alla novità dell’inserimento ex novo per chi proveniva dagli elenchi aggiuntivi e, soprattutto, al nuovo requisito relativo alle certificazioni informatiche, che saranno valutabili solo se rilasciate da enti accreditati presso Accredia.

Su questo punto occorre attendere indicazioni puntuali nell’ordinanza, poiché si tratta di una novità che potrebbe incidere sulla valutazione delle certificazioni già dichiarate in precedenza.

 

Chi è stato depennato dalle GPS nel precedente aggiornamento può reinserirsi se nel frattempo ha conseguito l’abilitazione?

Sì. Se nel frattempo è stato conseguito il titolo necessario per l’accesso a una determinata fascia, è possibile presentare una nuova domanda di inserimento.

Il punteggio del TFA sostegno conseguito presso università è uguale a quello del percorso Indire?

Secondo quanto comunicato durante gli incontri tra Ministero e organizzazioni sindacali, il punteggio dovrebbe essere equiparato, fino a un massimo di 36 punti, analogamente a quanto previsto per il TFA sostegno universitario.

 

 Iscritta al percorso 60 CFU. Inserita in prima fascia con riserva, è realistico concludere entro giugno?

La conclusione entro giugno dipende soprattutto dal tirocinio diretto, che rappresenta l’aspetto più vincolante del percorso.

Le 180 ore di tirocinio devono essere svolte presso le istituzioni scolastiche e il calendario viene concordato con il tutor scolastico. Anche se il decreto ministeriale è stato pubblicato in tempi più favorevoli rispetto ad altre annualità, il numero di ore richiesto è significativo. Se si riesce a completare il tirocinio entro i termini previsti, sarà possibile sciogliere positivamente la riserva; in caso contrario, l’abilitazione sarà conseguita successivamente.

La sanzione per la rinuncia a una supplenza assegnata tramite 150 preferenze vale solo per una classe di concorso o per tutte?

La sanzione si applica a tutte le classi di concorso e tipologie di posto per cui si è inseriti. La mancata presa di servizio su una supplenza assegnata comporta l’esclusione dalle ulteriori supplenze al 30 giugno e al 31 agosto per l’intero biennio di validità delle graduatorie, oltre all’impossibilità di partecipare agli interpelli.Per questo motivo è fondamentale indicare esclusivamente sedi e incarichi che si è realmente disposti ad accettare.

Quanto vale il punteggio del TFA sostegno ai fini della valutazione su classe di concorso?

 Il TFA sostegno è valutato, secondo le tabelle vigenti, con un punteggio specifico (indicativamente 9 punti su posto comune), ma è sempre opportuno verificare la tabella di valutazione allegata all’ordinanza ministeriale di riferimento per avere conferma aggiornata.

Il servizio in corso può essere inserito con riserva?

Sì. È stato comunicato che sarà possibile dichiarare il servizio prestato nell’anno scolastico in corso con riserva, limitatamente alla parte non ancora svolta al momento della presentazione della domanda ma prevista dal contratto.

Chi non supera per la seconda volta l’anno di prova può inserirsi nelle GPS?

Non risultano limitazioni all’inserimento in GPS per chi non abbia superato l’anno di prova. Pertanto, in assenza di specifici provvedimenti di esclusione, l’inserimento è consentito.

Con un’invalidità dell’80% si può  inserire nella domanda GPS l’iscrizione al collocamento mirato, anche se formalizzerò l’iscrizione solo a fine giugno?

Per poter dichiarare la riserva dei posti ai sensi della Legge 68/1999 è necessario risultare iscritti al collocamento mirato al momento della presentazione della domanda.

In alternativa, è possibile far valere una precedente iscrizione se già dichiarata in una precedente procedura concorsuale o graduatoria, indicando gli estremi di tale iscrizione. Se invece l’iscrizione al collocamento mirato avviene solo successivamente alla scadenza della domanda GPS, non sarà possibile far valere la riserva in quella tornata di aggiornamento.

Le supplenze svolte su altro grado di istruzione sono valide ai fini del punteggio GPS?

Il servizio svolto su un grado diverso è valutabile, ma occorre distinguere se sia stato prestato con titolo o senza titolo.

Nel caso della scuola primaria, il servizio è considerato “con titolo” solo se il docente possiede l’abilitazione specifica, ossia:

laurea in Scienze della Formazione Primaria;

diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

Se il servizio è stato svolto senza il possesso del titolo richiesto, non è valutabile ai sensi della nota ministeriale del 22 luglio 2020 e non deve essere inserito in domanda.

È un aspetto particolarmente delicato: il sistema, infatti, attribuisce automaticamente il punteggio come servizio con titolo. In caso di dichiarazione non corretta, al momento dei controlli in occasione della prima supplenza il punteggio verrebbe rettificato con eventuale revoca dell’incarico e perdita di opportunità lavorative.

 

Il tirocinio diretto nei percorsi abilitanti può essere convalidato attraverso il servizio svolto con supplenze?

 La possibilità di convalida dipende dal regolamento del singolo Ateneo. Alcune università possono riconoscere una parte dei crediti di tirocinio diretto a fronte di specifici periodi di servizio già svolti, ma si tratta di una valutazione discrezionale dell’istituzione universitaria.

 

Prima dell’aggiornamento delle GPS sarà possibile conoscere il quadro dei posti disponibili per il ruolo, suddivisi per quota e provincia?

Un quadro completo e definitivo dei posti non può essere disponibile con largo anticipo.

Le immissioni in ruolo avvengono esclusivamente su posti in organico di diritto. L’organico di fatto, invece, non è utilizzabile per le assunzioni a tempo indeterminato. Negli ultimi anni molti posti comuni sono stati trasformati da organico di fatto a organico di diritto, ma restano comunque situazioni variabili.

Su sostegno, ad esempio, permangono numerosi posti strutturali ancora in organico di fatto, pur avendo caratteristiche di stabilità.

Inoltre, molte disponibilità nascono solo dopo l’inizio dell’anno scolastico, per effetto di:

richieste di part-time presentate a settembre;

aspettative annuali;

congedi;

assenze temporanee dei docenti di ruolo.

Per quanto riguarda i ruoli, il quadro si definisce solo dopo:

la determinazione dell’organico di diritto (di norma tra fine aprile e inizio maggio);

la conclusione della mobilità;

la quantificazione delle effettive disponibilità residue.

Di conseguenza, una stima attendibile dei posti per le immissioni in ruolo si ha generalmente a partire da giugno.

 

Chi è già inserito può aggiornare solo il punteggio aggiungendo nuovi titoli e servizi? È possibile eliminare o sostituire titoli già dichiarati?

Chi è già inserito potrà procedere all’aggiornamento. In genere il sistema ripropone la domanda come precedentemente compilata.

Negli aggiornamenti precedenti non era consentito eliminare o sostituire titoli già dichiarati, ma soltanto aggiungere nuovi titoli o nuovi servizi. Occorrerà comunque verificare le specifiche indicazioni contenute nella nuova ordinanza.

Chi aggiorna le GPS ma non presenta la domanda delle 150 preferenze, può ottenere comunque una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto?

No. Le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche vengono assegnate esclusivamente a chi presenta la domanda delle 150 preferenze nella finestra estiva.

L’aggiornamento o inserimento in GPS non è sufficiente: senza la compilazione delle 150 preferenze non si partecipa alla procedura informatizzata per l’assegnazione degli incarichi al 30 giugno o 31 agosto.

Il servizio civile nazionale attribuisce punteggio in graduatoria?

Il servizio civile nazionale non è valutato come titolo ai fini del punteggio nelle GPS. Può rilevare esclusivamente come titolo di riserva, ove previsto dalla normativa.

 

personale ata

ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA E DIFFIDA AD ADEMPIERE

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e ss. c.c.)

 

Spett.le

ISTITUTO SCOLASTICO

[Indicare nome e indirizzo completo dell’Istituto/i presso cui si è prestato servizio]

A mezzo PEC: [indirizzo PEC dell’istituto]

 

Spett.le

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma

A mezzo PEC: uffgabinetto@postacert.istruzione.it

 

 

Oggetto: Atto di costituzione in mora e diffida al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute – Sig./Sig.ra [Nome e Cognome], C.F. [Codice Fiscale].

 

 

Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome], nato/a a [Luogo di nascita] il [Data di nascita] e residente in [Indirizzo completo], C.F. [Codice Fiscale], in qualità di [Docente / Personale ATA] con la presente,

PREMESSO CHE

Ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito in forza di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, come di seguito specificato:

Anno Scolastico [es. 2022/2023]: presso l’Istituto [Nome Istituto], dal [data inizio] al [data fine], per un totale di n. [numero] giorni di servizio;

Anno Scolastico [es. 2023/2024]: presso l’Istituto [Nome Istituto], dal [data inizio] al [data fine], per un totale di n. [numero] giorni di servizio;

[Continuare l’elenco per tutti gli anni scolastici per cui si fa richiesta, entro il termine di prescrizione decennale].

In virtù dei suddetti rapporti di lavoro, ha maturato il diritto a un totale di n. [Numero totale] giorni di ferie e n. [Numero totale] giorni di festività soppresse.

Di tali giorni, non ha potuto godere, per ragioni non imputabili alla propria volontà, di un residuo di n. [Numero] giorni di ferie e n. [Numero] giorni di festività soppresse.

Durante i periodi di sospensione delle lezioni (es. vacanze natalizie e pasquali), lo/la scrivente non è stato/a formalmente collocato/a in ferie, né ha mai ricevuto da parte del Dirigente Scolastico un formale e specifico invito a fruire delle ferie maturate, con l’espresso avvertimento che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita del diritto e della relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.

La normativa vigente, ed in particolare l’art. 1, commi 54 e 55, della Legge n. 228/2012, che ha modificato l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, deve essere interpretata in conformità ai principi del diritto dell’Unione Europea (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e art. 31 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE), come costantemente affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dalla Corte di Cassazione italiana.

In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, con orientamento consolidato (cfr. ex multis, sentenze n. 14268/2022, n. 16715/2024, n. 28587/2024), ha stabilito che il personale docente a tempo determinato ha diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non godute, a meno che il datore di lavoro non dimostri di averlo formalmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita del diritto in caso di mancata fruizione. L’onere di tale prova incombe esclusivamente sul datore di lavoro.

La giurisprudenza ha chiarito che il docente non può essere considerato “automaticamente” in ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, in assenza di una sua richiesta o di un esplicito provvedimento del dirigente scolastico, preceduto dal suddetto invito e avvertimento.

Il diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute si prescrive nel termine ordinario decennale, trattandosi di un credito di natura retributiva e risarcitoria.

 

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a, come sopra identificato/a,

INTIMA E DIFFIDA

 

le Amministrazioni in indirizzo, ciascuna per le proprie competenze, a provvedere, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente, al pagamento in proprio favore dell’indennità sostitutiva per i giorni di ferie e festività soppresse maturati e non goduti, come sopra quantificati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.

AVVERTE

che, in difetto di riscontro e di integrale pagamento entro il termine suindicato, si vedrà costretto/a, senza ulteriore preavviso, ad adire la competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti, con conseguente aggravio di spese a Vostro esclusivo carico.

La presente vale a tutti gli effetti di legge come formale atto di costituzione in mora, con efficacia interruttiva di ogni termine di prescrizione e decadenza.

Distinti saluti.

 

Luogo, [data]

 

Firma

[Nome e Cognome]