Ecco finalmente le date

11-24/ luglio 2024 per i docenti

8-19/ luglio 2024 personale ata

Per cui i tempi di pubblicazione delle graduatorie provvisorie sono collocati nella prima settimana di agosto, le graduatorie definitive, calcolati i tempi dei reclami e delle loro valutazioni, potranno essere pubbliche dopo Ferragosto. Le nomine delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie rischiano di arrivare negli ultimi giorni di agosto.

Ed ecco le regole:

Chi può e chi non può fare domanda.

  1. A) DOCENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO SU OGNI TIPOLOGIA DI POSTO NEI SEGUENTI ANNI SCOLASTICI:

a.s. 2022/2023 o precedenti, compresi gli assunti da GPS di I fascia con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2021/22 o 2022/23 e a tempo indeterminato l’1/9/2022 o l’1/9/2023, possono presentare domanda di:

a)Utilizzazione  e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza senza vincoli;

  1. b) Assegnazione provvisoria in altra provincia senza vincoli.
  2. B) DOCENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO SU OGNI TIPOLOGIA DI POSTO NEI SEGUENTI ANNI SCOLASTICI:

a.s.. 2023/2024, compresi gli assunti dal concorso straordinario bis a tempo determinato l’1/9/22 e a tempo indeterminato l’1/9/2023, possono presentare domanda di:

  1. a) Assegnazione provvisoria ed utilizzazione solo nell’ambito della provincia di assegnazione della sede all’atto della nomina
  2. b) Assegnazione provvisoria in altra provincia solo se rientrano in specifiche categorie di docenti, con determinati requisiti, in tale circostanza usufruiscono di deroghe ai vincoli di permanenza nella sede scolastica assegnata
  3. C) DOCENTI ASSUNTI DA CONCORSO STRAORDINARIO BIS OPPURE DALLA GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NELL’A.S. 2021/22 O 2022/23 CHE HANNO RINVIATO O RIPETUTO IL PERIODO DI PROVA NELL’A.S. 2023/24
  4. a) possono presentare domanda di Utilizzazione e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza senza vincoli;

b)possono produrre domanda di Assegnazione provvisoria in altra provincia solo  solo se rientrano in specifiche categorie di docenti con determinati requisiti; in tale circostanza  usufruiscono di deroghe ai vincoli di permanenza nella sede scolastica assegnata all’atto del conferimento della nomina a tempo determinato

  1. D) DOCENTI ASSUNTI DALLE GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DAL 1.9.2023 E CHE ABBIANO IN OGNI CASO SUPERATO IL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA NEL PREDETTO A.S. 2023/24
  2. a) possono presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza e in altra provincia solo se hanno requisiti per rientrare nelle deroghe ai vincoli di permanenza nella sede di assegnazione
  3. b) se in possesso dei requisiti che appresso indicheremo, potranno produrre domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale ma vengono collocati in coda rispetto a tutti gli altri docenti che richiedono utilizzazione e assegnazione provvisoria su posto di sostegno
  4. c) nelle assegnazioni provvisorie interprovinciali sono collocati in coda rispetto a tutti gli altri docenti che richiedono assegnazione provvisoria su posto di sostegno in possesso del titolo, mentre precedono i docenti titolari su posto comune che stanno per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o che, in subordine, hanno maturato almeno un anno di servizio sul sostegno, e che richiedono anche posti di sostegno
  5. d) in ogni caso, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto.

QUALI SONO I REQUISITI PER OTTENERE LE DEROGHE ALL’IMPOSSIBILITA’ DI CHIEDERE L’UTILIZZAZIONE O ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:                                                                                                                                                                                                                              a) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;                                                            b) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti indicati  al punto a) precedente                                                                                                                                                                                                              c) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto b;

  1. d) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto c); e) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui a punti precedenti                                                                                                                                                                                                        – Possono altresì presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria se risultano in esubero sulla provincia.

LE MOTIVAZIONI PER LE QUALI E’ CONSENTITO PARTECIPARE ALLE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA (QUINDI QUANDO E’ POSSIBILE E PRODURRE DOMANDA).

Sono indicati dagli  art. 7 (Docenti) e 17 (ATA) del CCNI 2019/22, come di  seguito riportati:

ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto;

ricongiungimento a parenti e agli affini conviventi purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

ricongiungimento al genitore (anche non convivente).

Non vi è prescrizione circa il soggetto familiare per il quale richiedere l’assegnazione provvisoria, infatti il personale sceglie liberamente a quale familiare ricongiungersi tra quelli sopra indicati.  Il personale scolastico, anche se coniugato può anche scegliere di ricongiungersi ad un altro familiare (es. figli o genitore).

Inoltre, ai fini del ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile, genitore o figlio non è necessaria la convivenza. Il requisito della convivenza è, invece, obbligatorio, per il ricongiungimento al convivente di fatto o ad altri parenti o affini (es. nonna, zio ecc.).

In ogni caso, pur in presenza dei sopra citati motivi, non è possibile richiedere assegnazione provvisoria:

  1. per scuole ubicate all’interno del comune di titolarità (eccetto per i comuni divisi in più distretti sub-comunali – Roma, Milano, etc per esempio – e solo se si ha diritto ad una delle precedenze previste dagli artt. 8 (docenti) e 18 (ATA) del CCNI 2019/21 (es. assistenza al genitore con 104/92, mandato amministrativo, genitore con figlio fino a 6 anni ecc.
  2. personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l’1/9/24 (prossime immissioni in ruolo)
  3. per più province;
  4. per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza se non è stato superato con esito positivo il percorso annuale di formazione iniziale e prova.(docenti)

Il personale docente assunto a tempo indeterminato presenta la domanda attraverso il sistema POLIS.

 

Il personale docente assunto a tempo determinato nell’a.s.2023/24, il personale educativo, gli Insegnanti di Religione Cattolica e il personale ATA presenta la domanda in modalità cartacea utilizzando il modello di domanda pubblicato sul sito del Ministero nella sezione  mobilità annuale.

Per inviare la domanda compilata in modalità cartacea, bisogna convertire la domanda e i relativi allegati in un file pdf e inviarla, per come verrà indicato dai vari Ambiti Territoriali provinciali attraverso posta elettronica certificata.

 

DETTAGLI IMPORTANTI

  1. per richiedere il ricongiungimento al genitore non è richiesta la convivenza;
  2. i docenti che potranno produrre domanda in virtù delle deroghe previste dal CCNI, in particolare quella prevista dall’art.33 commi 3 e 5- per l’assistenza ai soggetti  con disabilità, non dovranno dimostrare  il requisito della convivenza con tale soggetto  (questo però ai soli fini di ottenere la deroga ma non ai fini di ottenere la precedenza nell’assegnazione per la quale resta il requisito della convivenza)
  3. le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite negli specifici percorsi di protezione di cui al D.Lgs. n.80/2015 ovvero in presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione può presentare domanda di assegnazione provvisoria per una provincia o comune diverso da quello di residenza, salvo per i comuni con più distretti sub-comunali ovvero, nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune del luogo di lavoro;
  4. possono presentare domanda di assegnazione i Dsga neoassunti in ruolo dal concorso ordinario;
  5. può presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo anche il personale ATA ex LSU stabilizzato con contratto a tempo pieno e part-time

RICAPITOLIAMO CHI PUO’ PRODURRE DOMANDA DI UTILIZZAZIONE:

docenti trasferiti quali soprannumerari d’ufficio o a domanda condizionata nei nove anni scolastici precedenti che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nella istituzione di precedente titolarità.  N.B.: Occorre prima di tutto indicare la scuola di precedente titolarità e, poi, in subordine, indicare scuole del distretto sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili, le scuole del comune viciniore. L’indicazione dell’intero comune (o del distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune;

docenti in esubero su provincia;

docenti restituiti ai ruoli, compresi i docenti rientrati oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità che hanno avuto una  sede di titolarità diversa tra quelle espresse a domanda;

docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;

docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo per altre classi di concorso per cui hanno titolo o su posto di sostegno  anche se privi di specializzazione;

docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso della specializzazione sul sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che chiedono l’utilizzo su tale tipologia di posti nell’ambito dello stesso grado di istruzione;

docenti della primaria di posto comune che chiedono l’utilizzo su posto lingua avendone titolo;

docenti che abbiano superato corsi di riconversione per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno nel medesimo ordine di scuola;

docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti dei Corsi Serali della scuola secondaria di II grado;

docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo in altra classe di concorso per la quale posseggono i titoli validi per i per i passaggi;

docenti, anche non in esubero, che, avendone i requisiti, chiedono di essere utilizzati per la diffusione della cultura e della pratica cultura e della pratica musicale, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete;

N.B.: I docenti nella domanda dovranno indicare il punteggio attribuito dalla scuola nella graduatoria per l’individuazione del personale soprannumerario aggiungendo i punti relativi all’anno scolastico in corso.

COME VENGONO EFFETTUATE LE UTILIZZAZIONI

Il movimento relativo alle utilizzazioni avviene rispettando le preferenze espresse dal personale interessato Ai fini delle utilizzazioni del personale docente in esubero su provincia, è prevista una graduatoria formulata secondo le tabelle di valutazione dei titoli di cui al CCNI sulla mobilità.

L’utilizzo negli Uffici Tecnici degli ITP appartenenti a classi di concorso in esubero è effettuata a domanda prioritariamente tra i docenti titolari della stessa scuola o in subordine tra i docenti in esubero provinciale tenendo conto del punteggio a loro assegnato

Dopo aver coperto tutte le disponibilità, il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, ancora senza sede di servizio, può  essere utilizzato, a domanda, nella ex scuola di titolarità per eventuali progetti del PTOF nonché per posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico

ARTICOLAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

 

Il movimento di assegnazione provvisoria è disposto utilizzando tutti i posti dell’organico delle scuole (vacanti e disponibili o solo di fatto disponibili per l’intero anno scolastico) sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni compatibili.

Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

 

Il CCNI ha previsto che la domanda di assegnazione provvisoria può essere prodotta da  tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato, ivi compreso quello che ha ottenuto, con le operazioni di mobilità, una nuova sede per l’anno scolastico 2024/25.

Ricordiamo che :

In presenza delle condizioni indicate nel CCNI, oltre a tutti i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici precedenti il 2023/24 (che partecipano alle operazioni senza alcuna limitazione), possono produrre domanda di assegnazione provvisoria provinciale:

 

i docenti  assunti   con   contratto   a   tempo   indeterminato nell’a.s.2023/24;

i docenti assunti con contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 2023/24 a seguito delle procedure di cui all’art.59, commi 4 e 9-bis del Decreto-Legge 73/2021 nonché ai sensi dell’art.5-ter del L.228/2021 all’esito del superamento positivo dell’anno di prova;

i docenti assunti con contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 2023/24 a seguito della procedura di cui agli artt.5 e6 del Decreto-Legge 44/2022 (posto sostegno) all’esito del superamento positivo dell’anno di prova se rientranti nelle condizioni previste dalle deroghe di cui all’art.34 del CCNL;

Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, tenendo conto dei requisiti previsti dal CCNI, oltre ai docenti assunti in ruolo negli anni scolastici precedenti (che partecipano senza limitazioni), tutti gli assunti in ruolo (con contratto a tempo indeterminato o determinato) che rientrino nelle deroghe previste dall’art.34 del CCNL 2019/21. Si evidenzia che  il personale assunto a tempo determinato deve aver superato il periodo di prova. TALI DOCENTI PRESENTANO DOMANDA IN FORMATO CARTACEO IL CUI MODELLO E’ RINVENIBILE NEL PORTALE DEL MINISTERO -SEZIONE MOBILITA’. L’UST verificherà che il predetto docente abbia superato il periodo di formazione iniziale e prova

 

Per il sopra indicato personale, il movimento di assegnazione provvisoria avverrà, tenendo conto delle fasi previste dal CCNI, PRIMA DELLA FASE 41 E DOPO LA FASE 40.

 

COME  E A QUALI CONDIZIONI E’ POSSIBILE PRODURRE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

 

La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

 

Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

Ricongiungimento al genitore (senza la richiesta del requisito della convivenza).

Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno 3 mesi alla data di presentazione della domanda;

L’età dei figli è riferita al 31 dicembre 2024;

Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni entro il 31 dicembre 2024;

In caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Le domande di assegnazione provvisoria per altra provincia rispetto a quella di titolarità, potrà essere prodotta  in presenza dei requisiti indicati nel CCNI, e cioè da parte dei:

docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché siano stati ammessi ai relativi percorsi TFA sul sostegno;

docenti non specializzati che abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.

Tali assegnazioni avvengono in subordine a quelle del personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle GPS e nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.

I docenti possono chiedere una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti di scuola secondaria.

 

 

 

SI RICORDA  CHE:

 

  1. A) Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie (tale documentazione deve essere precedentemente caricata a sistema attraverso la funzione Altri servizi —> Gestione allegati).

 

  1. B) Il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.

 

  1. C) L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento è obbligatoria ove si intenda  esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune, anche nel caso che nel comune vi sia una scola scuola

 

  1. D) Ove si verifichi la mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di   ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

 

IL SISTEMA DELLE PRECEDENZE: COME FUNZIONANO

 

Rispetto all’a.s. 2023/2024 il sistema delle precedenze è identico e risultano essere, in ordine stretto:

PRECEDENZA ASSOLUTA

Personale docente non vedente (Legge 120/1999, art.3)

Personale docente emodializzato (Legge 270/1982, art.61)

2.DOPO LA PREDETTA PRECEDENZA SI PASSA ALLE PRECEDENZE PER LE UTILIZZAZIONI

 

personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a. s. 2014/2015 e successivi. Dopo l’indicazione della scuola di precedente titolarità è possibile indicare altre scuole appartenenti al medesimo comune/distretto sub- comunale. L’indicazione dell’intero comune (o del distretto sub- comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune.

3.SUCCESSIVAMENTE OPERANO LE PRECEDENZE DI CUI AI PUNTI III- IV- VI- VII DEL CCNI-

Cioè Personale con  disabilità o che necessita di cure,assistenza,coniuge di militare o che ricopre cariche pubbliche in amm.zioni EE.LL

L’indicazione della preferenza sintetica per il comune (o distretto sub- comunale) di precedenza è obbligatoria sempre, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale) di precedenza preclude la possibilità del riconoscimento della precedenza sia per il comune che per le eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

Per il solo personale con disabilità di cui all’art.21 della Legge 104/1992 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie I, II e III della tabella A annessa alla Legge 648/1950 non è obbligatoria l’indicazione del comune

  1. DOPO LE PRECEDENZE DI CUI AL PUNTO 3                                                                 – Personale cessato dal collocamento fuori ruolo;

– Personale che riprende servizio dopo l’aspettativa sindacale

Punteggi

  • Ricongiungimento al familiare:

Docenti: 6 punti

  • Figli fino a 6 anni:

Docenti: 4 punti

  • Figli 6-18 anni:

Docenti: 3 punti

  • Assistenza a familiari disabili:

Docenti: 6 punti

 

 

Si comunica che da lunedì 8 luglio l’orario di consulenza

nella sede provinciale di Bari e nelle sedi territoriali

sarà il seguente :

dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 18.30 .

Ancora una volta lo SNALS  a fianco dei propri iscritti per tutelarne i diritti.

L’ufficio legale ha predisposto un RICORSO GIUDIZIALE  GRATUITO PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA  ISCRITTO ALLO SNALS PER IL RECUPERO DELL’ANNO 2013 AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA

Requisito  per aderire  al ricorso :

AVER AVUTO UN  CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO PRIMA DELL’anno 2013

La  documentazione necessaria da produrre :

Documento di identità

Decreto di ricostruzione della carriera e/o della progressione economica ;

Ultimo cedolino paga;

Stato matricolare.

Si invitano tutti gli iscritti allo Snals interessati all’azione legale GRATUITA a inviare una mail con la manifestazione di interesse a partecipare al ricorso all’indirizzo info@snalsbari.it  entro il prossimo 31 luglio. Si assicura immediato riscontro.

 

 

Firmato stamattina il protocollo d’intesa tra Snals Puglia e l’associazione Gens Nova per prevenire e contrastare episodi di violenza contro il personale della scuola.

“Nell’anno scolastico 2023-24 la violenza contro il personale della scuola è diventata una vera e propria emergenza nazionale. – ha spiegato Vito Masciale, segretario regionale Snals –  Puglia e Calabria risultano essere le regioni più colpite. L’ultimo caso, in provincia di Bari, è del 22 maggio scorso. C’è da dire che una cosa sono i dati ufficiali, quelli denunziati agli uffici scolastici regionali, altra cosa è la realtà.  Dal nostro osservatorio emerge che molti lavoratori non denunciano perché non si sentono sufficientemente supportati e temono di dover sostenere le eventuali spese legali, andando ad attingere ad uno stipendio già misero. In sintesi, non si ha molta fiducia di avere giustizia. Di fronte all’ennesimo episodio che ci è stato segnalato a febbraio, dopo le opportune verifiche, lo Snals ha proposto un tavolo di confronto all’Ufficio Scolastico Regionale. Questo confronto non ci è mai stato concesso ma noi andiamo avanti ugualmente. Gli altri continuino ad esprimere solidarietà attraverso i comunicati stampa. Lo Snals ha studiato e messo a punto, insieme all’avvocato La Scala, fondatore di Gens Nova, un pacchetto di azioni concrete per contrastare il fenomeno e fornire supporto legale ai docenti e a tutto il personale coinvolto.”

Snals è il primo sindacato in Puglia e in Italia a mettere a disposizione delle scuole una serie articolata di interventi che vanno dalla prevenzione all’assistenza legale vera e propria. Tutto questo grazie soprattutto ad un centro studi che processerà le segnalazioni a fini statistici per poter dialogare anche con il MIM ed eventualmente anche con l’Osservatorio istituito dal Decreto legislativo 905/2024. Per docenti, personale ATA e dirigenti lo strumento più importante sarà l’indirizzo mail dedicato e il numero di telefono per gestire le emergenze. Il documento di dieci pagine sottoscritto stamattina dal segretario Masciale e dall’avvocato La Scala prevede anche una capillare campagna di sensibilizzazione rivolta a tutta la popolazione scolastica, genitori compresi. Negli incontri, già calendarizzati per l’anno scolastico 2024-25, sarà La Scala a spiegare quali possono essere le conseguenze in sede civile e penale di uno schiaffo dato ad un docente, di un’aggressione verbale fatta ad un preside oppure di un insulto.

“Questo sindacato è dalla parte dei lavoratori della scuola e non ci sono scuse che tengano quando dobbiamo scendere in campo per dimostrarlo. – ha voluto sottolineare Masciale –  Ogni volta che uno di loro è stato mortificato con comportamenti lesivi della dignità umana e professionale mi sono sentito mortificato e impotente. Ora, finalmente, non è più così. Sono orgoglioso di inaugurare questa nuova stagione con la collaborazione di un’associazione che da dieci anni fa divulgazione nelle scuole pugliesi sui temi del bullismo, cyberbullismo, revenge porn, rischi della rete Internet.”

Gens Nova, associazione fondata nel 2004 con sedi in tutta Italia, ora presieduta da Antonio Genchi, fa mediamente in Puglia 150 incontri all’anno nelle scuole per parlare dei fenomeni più diffusi tra i minori. Da tre anni ha un protocollo con l’assessorato al welfare del Comune di Bari per uno sportello su questi temi/reati.

Soddisfatti della stipula del protocollo anche l’avvocato La Scala perché “rappresenta un atto concreto a tutela del corpo docente e del personale amministrativo degli istituti scolastici rispetto alle continue aggressioni verbali e fisiche che ricevono da studenti e genitori.

A febbraio il Senato ha dato il via libera al disegno di legge 905, noto come Ddl Sicurezza, che prevede pene più severe per le violenze contro i docenti, con nuove misure e sanzioni. Introduce un’aggravante specifica per i reati commessi ai danni del personale scolastico anche quando commessi da genitori o tutori degli studenti, riconoscendo la particolare gravità di questi atti.”

L’8 febbraio 2023 il ministro Valditara aveva mandato una comunicazione alle scuole spiegando che da quel momento sarebbe stata l’avvocatura di Stato a difendere il personale scolastico in caso di aggressioni. Secondo il sindacato “l’intenzione era buona ma i passaggi stabiliti dal ministro prevedevano una prima valutazione del caso da parte del DS, che avrebbe poi dovuto segnalare all’Ufficio Scolastico di competenza. Troppa discrezionalità al dirigente. Fino ad oggi i casi trattati sono stati meno di dieci. Roma è lontana e viale Trastevere pure.  I docenti pugliesi hanno bisogno di un riferimento sul territorio. Il nostro protocollo sarà un grande aiuto, anche psicologico, per affrontare con maggiore serenità gli anni scolastici a venire.”

Entro fine agosto la segreteria di Snals Confsal Puglia invierà a tutte le scuole della regione una nota informativa, da portare a conoscenza di tutto il personale, sulle modalità di attivazione del protocollo. Contestualmente sarà avviata una campagna di comunicazione attraverso i media.

14 giugno 3024 no tranquilli non è un errore di battitura dovuta alla stanchezza: nel volervi salutare ed augurarvi sereni giorni di riposo ho riletto il mio augurio di inizio anno scolastico con l’elenco di tutti i problemi che ci aspettavano: dimensionamento miope basato solo sui numeri che snatura il ruolo della scuola pubblica costituzionalmente proclamato, l’autonomia differenziata  che oltraggia lo spirito unitario della nostra Carta costituzionale, i concorsi per docenti ancora in itinere e la cui conclusione non consentirà probabilmente l’assunzione in servizio per il prossimo anno scolastico di nuovi docenti  alimentando ancora una volta il valzer delle supplenze, i concorsi per dirigenti anche loro in corso e chissà se i loro esiti permetteranno le assunzioni dal primo settembre o sarà necessario ricorrere  ancora una volta alle reggenze, i progetti PNRR non completati che tengono col fiato sospeso le amministrazioni scolastiche in attese di proroghe certe anzi no forse  promesse o che forse  potrebbero non arrivare, le nuove regole per l’accesso alla pensione ed il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto.

Ecco se il 14 giugno del 3024 un essere umano venuto da Marte o un alieno leggesse le prospettive di inizio anno scolastico e il resoconto di fine anno forse si chiederebbe: ma questo tempo, questo anno scolastico 23/24 è passato invano?

Non è servito a nulla?

Cosa hanno fatto quest’anno il personale della scuola e i sindacati che li rappresentavano?

Ecco se permettete la risposta a quell’ipotetico essere umano venuto da Marte a quell’alieno che leggerebbe nel 3024  la risposta voglio darla io a nome di tutti noi della grande famiglia SNALS: abbiamo svolto un compito quotidiano duro, a volte oscuro ed ignorato ma fondamentale per la sopravvivenza della nostra idea di scuola pubblica, libera da condizionamenti ideologici, unica su tutto il territorio nazionale, con un insegnamento di qualità come da tradizione della cultura italiana: abbiamo fatto ARGINE.

In tutte le forme lecite, legali,   legittime, democratiche abbiamo fatto ARGINE contro l’autonomia differenziata e il dimensionamento, la modifica dei programmi  scolastici. Lo ha fatto il sindacato ma soprattutto lo avete fatto voi:  tutto il personale della scuola facendo ogni giorno il proprio dovere in aule tecnologicamente avanzate sì ma  di istituti privi del certificato di abitabilità  o con sistemi di sicurezza inadeguati, lo avete fatto studiando e preparandovi con sacrificio per sostenere concorsi che potrebbero dare stabilità di insegnamento ai ragazzi.

Si è vero non abbiamo vinto ma non siano stati travolti dalla piena di chi vuole smantellare il sistema pubblico statale o privare i ragazzi del loro diritto costituzionale all’istruzione nei luoghi tempi e modi che non lascino indietro nessuno: siamo ancora lì a fare ARGINE e ci saremo anche a ricominciare da settembre.

Perciò caro essere umano venuto da Marte o alieno venuto dallo spazio la grande famiglia SNALS merita adesso giorni sereni di vacanze perché quest’anno non è passato invano, quest’anno non ci ha visti arretrare di un millimetro dalle nostre posizioni, siano stati ARGINE e continueremo ad esserlo.

Serena estate amiche ed amici della grande famiglia SNALS. Auguri di cuore di giorni leggeri e ridenti perché niente dà più gioia della certezza di aver fatto fino in fondo e con passione il proprio lavoro.

F.to VITO MASCIALE

 

Riportiamo di seguito il Comunicato unitario sui criteri di graduazione delle Istituzioni Scolastiche:

COMUNICATO UNITARIO FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA e SNALS CONFSAL SUI CRITERI DI GRADUAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

30 maggio 2024

 

Le OO.SS. rappresentative dell’Area Istruzione e Ricerca FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA e SNALS CONFSAL esprimono la loro ferma contrarietà alla proposta dell’amministrazione di modificare i criteri per la graduazione delle istituzioni scolastiche finalizzati alla definizione delle fasce di complessità e alla retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti scolastici.

Nonostante la richiesta più e più volte formulata singolarmente e congiuntamente da FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA e SNALS CONFSAL di avviare per tempo il confronto per la verifica dei criteri applicati per la prima volta nel corrente anno scolastico, come peraltro previsto nella dichiarazione congiunta firmata il 31 maggio 2023 a margine della firma del CCNI sulla retribuzione di posizione parte variabile, solo alla vigilia dell’avvio delle operazioni di mobilità e conferimento degli incarichi dirigenziali per il prossimo anno scolastico, senza valutare l’impatto che il dimensionamento avrà sulle istituzioni scolastiche funzionanti nell’a.s. 2024/2025, l’amministrazione ha ritenuto di accogliere e fare propria la proposta formulata dall’ANP che apporta significative modifiche a parametri numerici, modifica i punteggi delle scuole e la loro collocazione nelle fasce di complessità e, in palese violazione delle norme contrattuali vigenti, introduce ulteriori indicatori e parametri non previsti dai CCNL di riferimento e diminuisce drasticamente il numero delle scuole collocate nella prima fascia, determinando un arretramento retributivo per un gran numero di dirigenti scolastici.

FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA e SNALS CONFSAL ritengono inaccettabile tale operazione che penalizza le retribuzioni dei dirigenti scolastici, non valorizza il loro lavoro e non migliora la qualità del servizio scolastico.

Chiedono perciò all’amministrazione di proseguire la contrattazione sulla retribuzione di posizione e risultato per l’a.s. 2024/2025 mantenendo i parametri e gli indicatori degli attuali criteri e di impegnarsi a convocare un tavolo di confronto, già a partire dal prossimo mese di settembre, per la definizione di nuovi criteri corrispondenti all’effettiva complessità delle istituzioni scolastiche, da applicare a partire dall’a.s. 2025/2026.

 

FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL
Roberta Fanfarillo Paola Serafin

 

Rosa Cirillo Giovanni De Rosa

 

 

Di seguito la scheda “LA SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO”, sulla Legge 4 marzo 2024, n. 25 “Modifiche agli articoli 61, 336 e 341 -bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico”, elaborata a cura della Segreteria Generale, degli Uffici e dei Coordinatori,

LA SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO.pdf

Di seguito  la scheda “DECRETO PNRR QUATER”, elaborata a cura della Segreteria Generale, degli Uffici e dei Coordinatori, relativa alla L. 56/2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

DECRETO PNRR QUATER.pdf

 

personale ata

 

Le domande per l’inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di terza fascia ATA si potranno presentare dal 28 maggio fino al 28 giugno. È quanto previsto dal decreto ministeriale del 21 maggio firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara

I DETTAGLI DEL DECRETO:

Tabelle valutazione titoli

L’aggiornamento di quest’anno recepisce le novità introdotte dal CCNL 2029-21 ed entrate in vigore dal 1° maggio.

Requisiti ATA terza fascia PER I VARI PROFILI:

  1. A) Assistente Amministrativo
  • diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale;
  1. B) Assistente Tecnico
  • diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Le specificità sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.
  1. C) Cuoco
  • diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
  1. D) Infermiere
  • laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
  1. E) Guardarobiere
  • diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
  1. F) Operatore dei servizi agrari
  • attestato di qualifica professionale di:
  1. operatore agrituristico;
  2. operatore agro industriale;
  3. operatore agro ambientale;
  4. operatore agro alimentare;

e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

  1. G) Operatore scolastico
  • attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

in alternativa

 

  • diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.
  1. H) Collaboratore Scolastico
  • diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione. Diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

 

Inoltre:

possono essere inseriti  nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie di prima e seconda fascia, corrispondenti al profilo richiesto. Sono validi i titoli di studio richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi.

Inoltre spetta  l’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25 luglio 2008, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto. Sono validi i titoli di studio, in base ai quali è stato legittimamente prestato il servizio richiesto, previsti dall’ordinamento all’epoca vigente.

Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui ai precedenti commi 6 e 7 o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l’accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l’accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purché compresi tra quelli indicati al comma 5, lett. B, ovvero il diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente alla specifica settore professionale

CERTIFICAZIONE INFORMATICA

Un anno di tempo per acquisirla. L’anno di tempo sarà dato a tutti,sia per  primi inserimenti  che per  l’aggiornamento di chi ha o non ha svolto servizio .E’  richiesta come titolo di accesso per i tutti i profili ad esclusione del collaboratore scolastico.

Chi non sarà in possesso di tale certificazione entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda (probabilmente 28 giugno) potrà acquisirla e presentarla entro il 30 aprile 2025. Decorso tale termine gli aspiranti decadono dalle graduatorie.

Tutti potranno svolgere supplenza anche senza certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. L’importante è mettersi in regola entro il termine del 30 aprile 2025.

 

Requisiti generali

Inoltre, gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generali:

  1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero:
  2. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ii. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo; iii. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
  3. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2024;
  4. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
  5. posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato;
  6. per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.

 

Non possono partecipare alla procedura di inserimento:

  1. coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
  2. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  3. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
  4. coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
  5. coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell’articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;
  6. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. Eccezione è la certificazione informatica quale titolo di accesso, per la quale gli aspiranti hanno tempo fino al 30 aprile 2025