Pubblichiamo di seguito una scheda di lettura relativa ai “PERCORSI UNIVERSITARI DI FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE DEI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO (D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023) – ANNO ACCADEMICO 2025/26”, a cura della Segreteria Generale, degli Uffici e dei Coordinatori
ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA E DIFFIDA AD ADEMPIERE
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e ss. c.c.)
Spett.le
ISTITUTO SCOLASTICO
[Indicare nome e indirizzo completo dell’Istituto/i presso cui si è prestato servizio]
A mezzo PEC: [indirizzo PEC dell’istituto]
Spett.le
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma
A mezzo PEC: uffgabinetto@postacert.istruzione.it
Oggetto: Atto di costituzione in mora e diffida al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute – Sig./Sig.ra [Nome e Cognome], C.F. [Codice Fiscale].
Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome], nato/a a [Luogo di nascita] il [Data di nascita] e residente in [Indirizzo completo], C.F. [Codice Fiscale], in qualità di [Docente / Personale ATA] con la presente,
PREMESSO CHE
Ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito in forza di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, come di seguito specificato:
Anno Scolastico [es. 2022/2023]: presso l’Istituto [Nome Istituto], dal [data inizio] al [data fine], per un totale di n. [numero] giorni di servizio;
Anno Scolastico [es. 2023/2024]: presso l’Istituto [Nome Istituto], dal [data inizio] al [data fine], per un totale di n. [numero] giorni di servizio;
[Continuare l’elenco per tutti gli anni scolastici per cui si fa richiesta, entro il termine di prescrizione decennale].
In virtù dei suddetti rapporti di lavoro, ha maturato il diritto a un totale di n. [Numero totale] giorni di ferie e n. [Numero totale] giorni di festività soppresse.
Di tali giorni, non ha potuto godere, per ragioni non imputabili alla propria volontà, di un residuo di n. [Numero] giorni di ferie e n. [Numero] giorni di festività soppresse.
Durante i periodi di sospensione delle lezioni (es. vacanze natalizie e pasquali), lo/la scrivente non è stato/a formalmente collocato/a in ferie, né ha mai ricevuto da parte del Dirigente Scolastico un formale e specifico invito a fruire delle ferie maturate, con l’espresso avvertimento che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita del diritto e della relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.
La normativa vigente, ed in particolare l’art. 1, commi 54 e 55, della Legge n. 228/2012, che ha modificato l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, deve essere interpretata in conformità ai principi del diritto dell’Unione Europea (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e art. 31 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE), come costantemente affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dalla Corte di Cassazione italiana.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, con orientamento consolidato (cfr. ex multis, sentenze n. 14268/2022, n. 16715/2024, n. 28587/2024), ha stabilito che il personale docente a tempo determinato ha diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non godute, a meno che il datore di lavoro non dimostri di averlo formalmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita del diritto in caso di mancata fruizione. L’onere di tale prova incombe esclusivamente sul datore di lavoro.
La giurisprudenza ha chiarito che il docente non può essere considerato “automaticamente” in ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, in assenza di una sua richiesta o di un esplicito provvedimento del dirigente scolastico, preceduto dal suddetto invito e avvertimento.
Il diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute si prescrive nel termine ordinario decennale, trattandosi di un credito di natura retributiva e risarcitoria.
Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a, come sopra identificato/a,
INTIMA E DIFFIDA
le Amministrazioni in indirizzo, ciascuna per le proprie competenze, a provvedere, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente, al pagamento in proprio favore dell’indennità sostitutiva per i giorni di ferie e festività soppresse maturati e non goduti, come sopra quantificati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
AVVERTE
che, in difetto di riscontro e di integrale pagamento entro il termine suindicato, si vedrà costretto/a, senza ulteriore preavviso, ad adire la competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti, con conseguente aggravio di spese a Vostro esclusivo carico.
La presente vale a tutti gli effetti di legge come formale atto di costituzione in mora, con efficacia interruttiva di ogni termine di prescrizione e decadenza.
Distinti saluti.
Luogo, [data]
Firma
[Nome e Cognome]
Carta del docente: sarà erogata entro fine febbraio,dopo il via libera del MEF, per circa 400 euro
Di certo l’importo annuale non sarà più di 500 euro. L’accredito è previsto entro la fine di febbraio,
una volta ottenuto il via libera del Ministero dell’Economia.
Accanto alla somma individuale, si prevede un canale parallelo per l’accesso agli strumenti di lavoro,
con un coinvolgimento diretto delle scuole:infatti una parte degli acquisti di Pc, tablet e altri dispositivi
non passerà più dalla Carta personale. Le scuole potranno comprare direttamente le dotazioni e metterle
a disposizione degli insegnanti in comodato d’uso. Si tratta di una modalità aggiuntiva, non sostitutiva:
il comodato non elimina il diritto all’acquisto diretto tramite bonus, che resta valido secondo le regole previste.
L’obiettivo dichiarato è semplificare l’accesso agli strumenti e alleggerire la gestione individuale degli acquisti,
spostando una parte delle operazioni a livello di istituto.
In sintesi, riepilogando ecco le principali novità già decise fin’ora :
- importo annuale ridotto a circa 400 euro;
- erogazione prevista entro la fine di febbraio, subordinata al via libera del Mef;
- possibilità per le scuole di acquistare dispositivi digitali da concedere in comodato d’uso ai docenti;
- comodato d’uso che non sostituisce l’acquisto diretto tramite Carta daparte degli stessi;
- acquisto di hardware e software consentito alla prima erogazione e poi con cadenza quadriennale;
- utilizzo del bonus esteso ai servizi di trasporto di persone;
- ampliamento dei destinatari, inclusi i docenti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno;
- stanziamento di fondi aggiuntivi alle scuole per dotazioni e gestione amministrativa.























