A sostegno delle famiglie con figli minori, all’art. 1, commi 217 e 2018 della Legge di Bilancio 2025 sono state introdotte nuove misure per i congedi parentali, che apportano alcune modifiche significative all’articolo 34, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgvo 26.03.2001 n. 151).

Ecco  le principali novità introdotte :

  • Retribuzione dell’indennità del congedo per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino:

la norma introduce una misura strutturale a partire dal 2025, che prevede l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo. Questa modifica riguarda il secondo mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, sostituendo la precedente elevazione al 60% fissata a regime. L’aumento all’80%, inizialmente previsto solo per il 2024, diventa così permanente;

  • Elevazione della retribuzione del terzo mese di congedo di maternità o paternità:

la norma innalza la retribuzione dal 30% all’80% per il terzo mese di congedo di maternità o paternità, sempre entro il sesto anno di vita del bambino.

Il personale scolastico gode già di una norma contrattuale di miglior favore, prevedendo che il primo mese di congedo parentale sia retribuito per intero. Ne consegue che per  i lavoratori della scuola  nel 2025, spetta la seguente retribuzione del congedo parentale:

  • primi 30 giorni retribuiti al 100% fino ai 12 anni del bambino;
  • 2 mesi retribuiti all’80% solo se fruiti entro i 6 anni del bambino (se fruiti dai 7 ai 12 anni sono, invece, retribuiti al 30%);
  • per i restanti 6 mesi sono pagati è al 30% fino ai 12 anni del bambino.

 

 

Il testo legislativo  indica in maniera dettagliata  i termini di applicazione delle novità introdotte.

Le modifiche si riferiscono ai lavoratori che hanno terminato o termineranno il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, così come elencato di seguito:

CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITÀ SE CONCLUSO Entro il 31/12/2023

1° mese 100% entro il 12° anno del bambino

2° mese 30%

Se concluso nel corso del 2024

1° mese 80% se usufruito entro il 6° anno del bambino

2° mese 80% se usufruito entro il 6° anno del bambino

Se concluso dopo il 31/12/2024

1° mese 100% entro il 12° anno del bambino

2°e 3° mese 80% se usufruito entro il 6° anno del bambino altrimenti al 30%

30% se usufruito dopo il 6° anno del bambino

Alla luce delle recenti modifiche normative i periodi indennizzabili di congedo parentale  pertanto risultano essere  i seguenti:

  • alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Pertanto a ciascun genitore spetta un periodo indennizzabile pari a 3 mesi non trasferibile all’altro genitore. In totale si arriva a 9 mesi di congedo (3 mesi per ciascun genitore per un totale di sei mesi, più ulteriore periodo di tre mesi, per un solo genitore).

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione. La novella normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio. Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23 del T.U. nonché art.34 CCNL 18/01/2024 comparto Istruzione e ricerca.

 

“Con una serie di artifici retorici, per altro mal riusciti, l’assessore Leo sposta il focus del problema per non entrare nel merito dei rilievi che gli sono stati posti. Ritengo doveroso, a questo punto fare delle precisazioni anche a beneficio dei lettori e dei lavoratori della scuola

È la risposta del segretario regionale di Snals/Confsal Puglia, Vito Masciale, alle affermazioni dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, contenute nell’intervista rilasciata nei giorni scorsi al quotidiano “L’Edicola” sul Piano di dimensionamento scolastico 2025/26 appena approvato dalla giunta Emiliano.

“Le proteste di chi in questo momento non approva le decisioni assunte sbagliano destinatario perché dovrebbero essere rivolte a chi ci ha costretto ad assumerle (il Governo n.d.r.)”, dice Leo, sottolineando che nel 2023 la Puglia aveva presentato ricorso al Tar Lazio sul dimensionamento, perdendolo.

“Ad ognuno le sue responsabilità – precisa il segretario  Masciale -. Nessuno ha mai accusato la Regione per il dimensionamento, voluto da una legge nazionale, sebbene dopo il ricorso al Tar si sarebbe potuto fare appello al Consiglio di Stato. Ciò che si contesta è il modo in cui la Puglia ha poi attuato la norma: lo scorso anno gravando quasi esclusivamente sul primo ciclo e quest’anno superando pericolosamente il livello di guardia sui numeri della popolazione scolastica con istituti sovradimensionati.

C’era, inoltre, una questione rimasta in sospeso: a luglio Leo ha dichiarato ad un organo di stampa che, secondo i suoi tecnici, i conteggi del MIM sul numero di autonomie da ridurre per la Puglia erano sbagliati e ha detto di averlo segnalato al ministero. L’errore potrebbe esserci, dal momento che il decreto interministeriale n.127 del 30 giugno 2023 definisce su base triennale i criteri per il contingente organico di DS e DSGA in base al parametro della popolazione scolastica regionale e questo calcolo è basato su proiezioni che, di anno in anno, possono essere smentite dal numero delle effettive iscrizioni alle scuole. Cosa ne è stato di quella segnalazione? Ho posto il quesito all’ultimo tavolo di confronto ma la risposta dell’assessore è stata evasiva. Ho l’impressione che Leo non voglia rogne con Valditara. Sembra che la Regione Puglia, al contrario di altre, abbia smesso di fare pressing per ottenere una riduzione dei tagli alle scuole. Lo spauracchio del commissariamento, procedura a cui vanno incontro le regioni che non approvano il Piano di dimensionamento nei tempi previsti dalla L. 197/2022, non funziona. Solo i profani non sanno che, presumibilmente, il commissario ad acta nominato da Roma sarebbe il DG dell’Ufficio Scolastico Regionale e, quindi, non certamente uno che non conosce le esigenze del territorio (come sostenuto dall’assessore). Scegliere di non approvare il Piano e farsi commissariare è un atto squisitamente politico.”

“Faccio presente, inoltre, che ci sono soluzioni più soft e sono quelle adottate da Emilia Romagna e Toscana. L’Emilia Romagna non procederà agli accorpamenti previsti dalla riforma del dimensionamento scolastico voluta dal Governo, perché basata su conteggi da parte del MIM che non corrispondono ai numeri reali di studenti e studentesse frequentanti gli istituti. Preso atto della discordanza tra previsioni ministeriali e dati effettivi, la Giunta guidata da Michele de Pascale ha deciso, in via cautelativa, su proposta dell’assessore competente, di sospendere gli accorpamenti. La Toscana, invece, ha approvato il Piano per il prossimo anno scolastico ma l’ha congelato, presentando ricorso al Tar per il riconteggio.”

Il segretario Masciale  conclude con un’istanza diretta all’assessore Leo: “Lo Snals/Confsal Puglia chiede di avere contezza della correttezza dei numeri ministeriali e della verifica degli stessi da parte della Regione. Ogni autonomia persa comporta la riduzione di un posto di lavoro da DS e uno da DSGA, oltre che la perdita indiretta di diversi posti di collaboratore scolastico.”

 

Slittano in avanti i termini per iscriversi.
Il Ministero ha informato con nota specifica che in sostituzione del periodo inizialmente fissato dall’8 al 31 gennaio 2025 (nota prot. 47577 del 26 novembre 2024), le iscrizioni per le scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione potranno essere effettuate dal 21 gennaio 2025 alle ore 8:00 fino al 10 febbraio 2025 alle ore 20:00 al fine di permettere alle scuole di svolgere un’ampia attività di orientamento e di concedere alle famiglie maggior tempo per una scelta ponderata.
Ma gli istituti avevano organizzato le attività di orientamento sulle precedenti date (e anche le famiglie) concentrando open day e simili nel periodo pre natalizio.

Modalità di iscrizione per l’anno scolastico 2025/2026
Le domande di iscrizione per le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale dovranno essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma Unica. Anche le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale che aderiscono al sistema telematico utilizzeranno questa modalità.
Per accedere alla piattaforma sarà necessario utilizzare una delle seguenti credenziali:
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
CIE (Carta d’Identità Elettronica);
CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Rimangono escluse dall’iscrizione telematica alcune tipologie di domanda, che saranno presentate in formato cartaceo direttamente presso le segreterie scolastiche:

Iscrizioni alla scuola dell’infanzia;
Iscrizioni per le scuole situate nelle regioni Valle d’Aosta, Trento e Bolzano;
Specifici percorsi scolastici indicati nella nota ministeriale annuale.
La piattaforma Unica offre strumenti utili per facilitare la scelta della scuola, come la funzione “Cerca la tua scuola” e sezioni dedicate all’orientamento. Questi strumenti mirano a supportare le famiglie e gli studenti nella selezione della scuola più adatta alle proprie necessità e aspirazioni.
Iscrizioni scuola 2025-2026, tasse scolastiche: quando sono previste e quando c’è l’esonero. Le informazioni utili
Con l’avvicinarsi delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, è utile fare chiarezza sulle tasse scolastiche. Innanzitutto, è importante ricordare che nessuna tassa è prevista per la scuola dell’obbligo. Le tasse scolastiche sono dovute solo per la frequenza del quarto e quinto anno delle scuole superiori.
Importi e modalità di pagamento
Gli importi, stabiliti dal DPCM del 18 maggio 1990 e convertiti in euro, sono i seguenti:

Tassa di iscrizione: € 6,04 (una tantum per l’intero ciclo)
Tassa di frequenza: € 15,13 (annuale, rateizzabile)
Tassa per esami: € 12,09 (per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione)
Tassa di diploma: € 15,13 (una tantum al rilascio del diploma)
Il pagamento può essere effettuato tramite:

Bollettino postale sul c/c 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara
Bonifico bancario (IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016)
Modello F24 (con specifici codici tributo)
Scuola, iscrizioni 2025-26: quest’anno il periodo a disposizione è dal 21 gennaio al 10 febbraio
Slittano in avanti i termini per iscriversi.
Il Ministero ha informato con nota specifica che in sostituzione del periodo inizialmente fissato dall’8 al 31 gennaio 2025 (nota prot. 47577 del 26 novembre 2024), le iscrizioni per le scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione potranno essere effettuate dal 21 gennaio 2025 alle ore 8:00 fino al 10 febbraio 2025 alle ore 20:00 al fine di permettere alle scuole di svolgere un’ampia attività di orientamento e di concedere alle famiglie maggior tempo per una scelta ponderata.
Ma gli istituti avevano organizzato le attività di orientamento sulle precedenti date (e anche le famiglie) concentrando open day e simili nel periodo pre natalizio.

Modalità di iscrizione per l’anno scolastico 2025/2026
Le domande di iscrizione per le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale dovranno essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma Unica. Anche le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale che aderiscono al sistema telematico utilizzeranno questa modalità.
Per accedere alla piattaforma sarà necessario utilizzare una delle seguenti credenziali:
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
CIE (Carta d’Identità Elettronica);
CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Rimangono escluse dall’iscrizione telematica alcune tipologie di domanda, che saranno presentate in formato cartaceo direttamente presso le segreterie scolastiche:

Iscrizioni alla scuola dell’infanzia;
Iscrizioni per le scuole situate nelle regioni Valle d’Aosta, Trento e Bolzano;
Specifici percorsi scolastici indicati nella nota ministeriale annuale.
La piattaforma Unica offre strumenti utili per facilitare la scelta della scuola, come la funzione “Cerca la tua scuola” e sezioni dedicate all’orientamento. Questi strumenti mirano a supportare le famiglie e gli studenti nella selezione della scuola più adatta alle proprie necessità e aspirazioni.
Iscrizioni scuola 2025-2026, tasse scolastiche: quando sono previste e quando c’è l’esonero. Le informazioni utili
Con l’avvicinarsi delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, è utile fare chiarezza sulle tasse scolastiche. Innanzitutto, è importante ricordare che nessuna tassa è prevista per la scuola dell’obbligo. Le tasse scolastiche sono dovute solo per la frequenza del quarto e quinto anno delle scuole superiori.
Importi e modalità di pagamento
Gli importi, stabiliti dal DPCM del 18 maggio 1990 e convertiti in euro, sono i seguenti:

Tassa di iscrizione: € 6,04 (una tantum per l’intero ciclo)
Tassa di frequenza: € 15,13 (annuale, rateizzabile)
Tassa per esami: € 12,09 (per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione)
Tassa di diploma: € 15,13 (una tantum al rilascio del diploma)
Il pagamento può essere effettuato tramite:

Bollettino postale sul c/c 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara
Bonifico bancario (IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016)
Modello F24 (con specifici codici tributo)
PagoPA tramite il sistema “Pago in Rete”
Quando è previsto l’esonero
Sono previsti esoneri totali dal pagamento delle tasse scolastiche per:
Merito: voto medio non inferiore a 8/10 negli scrutini finali (e comportamento non inferiore a 8/10)
Reddito: ISEE familiare pari o inferiore a € 20.000 per studenti del quarto e quinto anno delle superiori
Appartenenza a categorie protette: orfani di guerra, figli di invalidi di guerra o per causa di servizio, ciechi civili, ecc. (l’elenco completo è disponibile nella normativa di riferimento). L’esonero è concesso anche a coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, invalidi per causa di servizio o di lavoro.
Importante: l’esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto sanzioni disciplinari superiori a 5 giorni di sospensione e per i ripetenti (salvo casi di comprovata infermità).
tramite il sistema “Pago in Rete”
Quando è previsto l’esonero
Sono previsti esoneri totali dal pagamento delle tasse scolastiche per:
Merito: voto medio non inferiore a 8/10 negli scrutini finali (e comportamento non inferiore a 8/10)
Reddito: ISEE familiare pari o inferiore a € 20.000 per studenti del quarto e quinto anno delle superiori
Appartenenza a categorie protette: orfani di guerra, figli di invalidi di guerra o per causa di servizio, ciechi civili, ecc. (l’elenco completo è disponibile nella normativa di riferimento). L’esonero è concesso anche a coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, invalidi per causa di servizio o di lavoro.
Importante: l’esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto sanzioni disciplinari superiori a 5 giorni di sospensione e per i ripetenti (salvo casi di comprovata infermità).

 

  1. Riduzione della pressione fiscale (art.1, co.2)

Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 – Attuazione del primo modulo di

riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui

redditi –aveva ridotto a tre le aliquote IRPEF, ma solo per il 2024.

La nuova norma, contenuta nella legge di bilancio 2025, rende strutturale la

riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF.

Con il 2025, dunque, si conferma il passaggio da 4 a 3 scaglioni di reddito con altrettante aliquote:

 23% – 1^ scaglione – redditi fino a 28.000 euro,

 35% – 2^ scaglione – redditi da 28.000 a 50.000 euro,

 43% – 3^ scaglione – redditi oltre i 50.000 euro.

La lettera b) del medesimo comma 2 eleva da 1.880 euro a 1.955 euro le detrazioni

per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000

euro.

  1. Il taglio del cuneo fiscale (art.1 co. 4-9)

Con la manovra 2025 è definitiva la norma che rende strutturale il taglio del

cuneo fiscale, sono confermati gli aumenti di stipendio già corrisposti nel 2024, è

introdotto un nuovo meccanismo.

Fino a quest’anno i dipendenti con un reddito al di sotto dei 35mila euro

annuali erano esentati dal versare una parte dei contributi per la pensione. La somma

restava in busta paga e lo Stato compensava la differenza per evitare l’effetto

negativo sui futuri assegni pensionistici.

Il nuovo meccanismo non sarà più un taglio del cuneo contributivo, anche se, nella

sostanza, il risultato non cambierà per la maggior parte dei dipendenti.

Dal 2025 ci saranno due gruppi con meccanismi diversi:

 

  1. chi ha un reddito di lavoro dipendente reddito complessivo annuo non superiore a

20.000 euro,

  1. chi ha un reddito complessivo annuo dai 20mila ai 40mila euro.

Con il primo meccanismo è riconosciuta un’indennità automatica inserita

direttamente in busta paga. È una somma calcolata in percentuale decrescente per

scaglioni al crescere del reddito, che non concorre alla formazione del reddito. Si

determina applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la

percentuale corrispondente di seguito indicata:

 7,1 %, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;

 5,3 %, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma

non a 15.000 euro;

 4,8 %, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Per i dipendenti in questa fascia non dovrebbero esserci grandi differenze nello

stipendio rispetto al 2024.

Si tratta di cifre che oscillano dai 47 euro circa agli 80 euro per i dipendenti che hanno

un reddito, rispettivamente, di 8mila euro e di 20mila.

  1. Non sono soldi in più rispetto allo stipendio percepito nel 2024 ma rispetto alla

paga ‘base’ che si sarebbe avuta se non ci fosse stato il taglio del cuneo.

Ai soli fini dell’individuazione della percentuale, il reddito di lavoro dipendente è

rapportato all’intero anno.

Con il secondo meccanismo è riconosciuto una detrazione Irpef (uno sconto sulle

tasse da versare) dal valore decrescente:

  • un contributo in cifra fissa pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro,
  • un importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro e fino a 40.000

euro, fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro.

In altri termini per i redditi tra 32.000 euro e 40.000 euro l’importo riconosciuto è

progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 euro attribuiti fino alla soglia dei

32.000 euro, per azzerarsi (decalage) una volta raggiunta la soglia dei 40.000 euro.

Qualche esempio: fino a 32mila euro di reddito, 1.000,00 euro di detrazione in un

anno equivalgono a 83,30 euro al mese di aumento. Con un reddito da 35mila euro

all’anno la detrazione sarà di 52 euro al mese; con 39mila euro la detrazione sarà di

12 euro circa al mese.

Due informazioni conclusive:

Con le nuove norme sono inclusi negli aumenti coloro che hanno un reddito tra i

35mila e i 40mila euro annui lordi, che lo scorso anno erano esclusi.

Con il nuovo sistema per misurare il reddito, nel reddito complessivo sono

considerati lo stipendio e altre fonti di reddito, come l’affitto di un’abitazione o altri

lavori autonomi ma non il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione

principale e delle relative pertinenze.

 

  1. Contrasto alla povertà alimentare a scuola (art.1, co. 105-106)

È istituito il Fondo per il contrasto della povertà alimentare a Scuola, destinato ai

comuni individuati con un successivo decreto interministeriale. È finalizzato

all’erogazione di contributi a favore di nuclei familiari che, a causa di condizioni

oggettive di impoverimento durante l’anno scolastico, non riescono a pagare le rette

per fruire del servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria.

La dotazione del fondo è di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1

milione di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

  1. 4. Trattamenti accessori del personale (art. 1, co. 123)

Il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è incrementato di 93,7 milioni di

euro annui a decorrere dall’anno 2025 per il personale docente.

  1. Rinnovi contrattuali per i trienni 2025-2027 e 2028-2030

(art. 1, co.128-131)

Per il triennio 2025-2027, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la

contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale

della PA sono complessivamente determinati in:

  1. 1.755 milioni di euro per l’anno 2025,
  2. 3.550 milioni di euro per l’anno 2026,
  3. 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

Per il triennio 2028 – 2030 sono fissati:

  1. 1.954 milioni di euro per il 2028,
  2. 4.027 milioni di euro per il 2029,
  3. 6.112 milioni di euro annui a decorrere dal 2030.

Nelle more della definizione dei CCNL o dei provvedimenti negoziali relativi al triennio

2025-2027 (in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia) è

disposta l’erogazione, a valere sulle risorse a copertura dei suddetti oneri, dell’indennità

di vacanza contrattuale (IVC), la copertura economica che costituisce un’anticipazione

dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale.

La misura percentuale dell’IVC, rispetto agli stipendi tabellari, è pari, allo 0,6 % dal 1°

aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dell’1%a decorrere dal 1° luglio 2025.

 

  1. 6. Misure in materia di trattenimento in servizio (art.1, co.

161)

È previsto un incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di

lavoratori dipendenti, pubblici e privati. I requisiti per il trattamento pensionistico

anticipato sono:

 il conseguimento, da parte di un lavoratore dipendente, pubblico o privato,

entro il 31 dicembre 2025, dei requisiti inerenti alla cosiddetta quota 103, che

possono essere maturati entro il 31 dicembre 2025;

 il requisito di anzianità contributiva previsto in via generale per il

riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall’età

anagrafica (questo requisito è attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli

uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).

  1. Limiti massimi di età per proseguire il servizio (art.1, co.

162-165)

Il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio per la pensione di

vecchiaia è fissato 67 anni. Per il personale scolastico tale limite rimane a 41 anni e 10

mesi per le donne e 42 e 10 mesi per gli uomini, ma l’età anagrafica per la pensione

d’ufficio dal 2025 sale a 67 anni.

Abrogato l’obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al

compimento dell’attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente),

possano fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato (co.162-

163).

È abrogata la norma che consente alla pubblica amministrazione di risolvere in via

unilaterale il rapporto di lavoro con un dipendente che possa già fruire della

liquidazione del trattamento pensionistico anticipato (co. 164).

La pubblica amministrazione ha la possibilità di concordare con un dipendente il

trattenimento in servizio oltre il suddetto limite di 67 anni (co. 165).

  1. Opzione donna (art.1, comma 173)

Hanno diritto a Opzione donna anche le lavoratrici che abbiano maturato entro

il 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) un’anzianità contributiva pari o

superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ferma restando la

ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa in materia.

È posticipato al 28 febbraio 2025 il termine (attualmente previsto per il 28 febbraio

2024) entro cui il personale a tempo indeterminato del comparto scuola può

presentare domanda di cessazione dal servizio, con effetti dall’inizio,

rispettivamente, dell’anno scolastico.

  1. Quota 103 (art. 1, co. 174)

La norma estende anche per il 2025 la quota 103, fattispecie che costituisce una

possibilità alternativa rispetto alle altre ipotesi per le quali è riconosciuto il diritto

alla pensione anticipata.

L’estensione temporale concerne i soggetti che conseguono i requisiti della quota 103

– costituiti dal possesso di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità

contributiva di almeno 41 anni – nel corso dell’anno 2025.

  1. 10. Ape sociale (art.1, co.175 e 176)

Fino al 31 dicembre 2025 si applicano le disposizioni in materia di APE sociale

in favore dei soggetti che si trovino, al compimento dei 63 anni e 5 mesi, in una delle

seguenti condizioni: disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave,

riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori

usuranti.

Il beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, salvo

quelli che derivino da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi

annui.

  1. 11. Bonus per le nuove nascite (art. 1, co. 206-208)

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il sostegno di ogni

figlio, nato o adottato dal 1° gennaio 2025, è introdotto un assegno una tantum pari a

1.000 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF e che è

erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.

È riconosciuto dall’INPS su domanda, è subordinato alle condizioni che il nucleo

familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non

superiore a 40.000 euro annui, che il genitore richiedente sia residente in Italia e

rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame

familiare.

Il relativo onere è valutato in 330 milioni di euro per l’anno 2025 e in 360 milioni di

euro annui a decorrere dall’anno 2026.

  1. 12. Misure per il supporto al pagamento di rette per la

frequenza di asili nido (art. 1 co. 209-211)

I commi da 209 a 211 recano alcune modifiche della disciplina sul buono per il pagamento di

rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto

domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche.

Nella determinazione ISEE per l’attribuzione del buono, finalizzato al

pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati (cosiddetto

Bonus asili nido), va escluso l’assegno unico e universale per i figli a carico.

Per questo intervento il limite di spesa del bonus nido è incrementato di 5 milioni di

euro annui a decorrere dall’anno 2025 (co. 209).

La legge di bilancio 2024 era già intervenuta sulla misura esistente (legge n.

232/2016) e aveva disposto, per i nuclei familiari con un valore dell’ISEE fino a 40.000

euro e nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni,

l’elevazione dell’incremento del buono a 2.100 euro.

La nuova norma, relativo al buono per il pagamento delle rette degli asili nido,

sopprime la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci

anni per il riconoscimento della maggiorazione (di euro 2.100) del buono (co. 210).

  1. 13. Congedi parentali (art. 1, commi 217 e 218)

Le modifiche introdotte rendono permanente l’elevazione, all’80% della

retribuzione, dell’indennità corrisposta per il congedo parentale di due mesi fruito, in

alternativa dai genitori, entro il sesto anno di vita del bambino (a legislazione

vigente, per la Scuola, è prevista la percentuale al 100% per il primo mese e all’80%

per il secondo mese, ma per il solo 2024).

Inoltre, è previsto il potenziamento dei congedi parentali, per la durata massima di

un ulteriore mese (il terzo) fino al sesto anno di vita del bambino, all’80% della

retribuzione. L’indennità del congedo parentale all’80%della retribuzione è fruibile

per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino.

La formulazione del testo del comma 218 chiarisce che le modifiche si applicano

rispettivamente ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo

di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al

31 dicembre 2024.

Le modifiche comportano due tipologie di intervento:

  1. per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o

paternità a partire dal 1° gennaio 2024 è messa a regime, dal 2025, l’elevazione all’80% della

retribuzione dell’indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del

bambino, in luogo dell’elevazione al 60% prevista dalla legge di bilancio 2024;

  1. per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o

paternità a partire dal 1° gennaio 2025 è prevista, dal 2025, l’elevazione all’80% della

retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del

bambino.

Una circolare INPS dovrà rendere chiare le modalità di attuazione.

  1. Sostegno dell’attività sportiva agonistica svolta dagli

studenti della scuola secondaria di 2^grado (art.1, co.254-260)

Sono disciplinate le modalità di realizzazione del “Progetto studenti atleti di alto

livello”, per consentire agli studenti atleti, iscritti alle scuole secondarie di secondo

grado, di conciliare l’impegno agonistico con quello scolastico.

Lo studente membro del Programma studente-atleta che, alternativamente, sia

membro di un Corpo Sportivo delle Forze Armate o delle Forze dell’Ordine, ovvero

sia riconosciuto «atleta di interesse nazionale», ha diritto a ricevere una borsa di

studio.

I relativi oneri sono quantificati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2025.

  1. 15. Fondo Dote per la famiglia (art.1, co.270-272)

È istituito il Fondo Dote per la famiglia, con una dotazione di 30 milioni di euro

per l’anno 2025. È destinata a corrispondere i contributi per le prestazioni sportive e

ricreative erogate in favore dei minori tra i 6 e i 14 anni di età, in periodi extra

scolastici, da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche e degli enti del

Terzo settore.

Il riconoscimento dei contributi è previsto in favore di nuclei familiari con un valore

di ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 15.000 euro.

  1. 16. Incremento del bonus psicologico (art. 1, co. 344)

La disposizione incrementa le risorse attualmente previste a legislazione

vigente dal 2024 destinate al bonus psicologico, pari a 8 milioni di euro annui. Si

passa, così, a 9,5 mln per il 2025, a 8,5 mln per il 2026, a 9 mln per l’anno 2027.

Si ricorda che il servizio è stato introdotto con la legge 15/2022 (art. 1-quater, comma 3, del

D.L. n. 228/2021 poi L. n. 15/2022) che ha originariamente impegnato i servizi sanitari delle

regioni e delle province autonome ad adottare, entro il 31 maggio 2022, un programma di

interventi volto al potenziamento dell’assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale, con

particolare riferimento all’ambito semiresidenziale.

Tale programma è rivolto ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del

neurosviluppo nonché alle persone con disturbi mentali. Inoltre, per facilitare l’assistenza

indirizzata al benessere psicologico individuale e collettivo, e per fronteggiare situazioni di

disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress, la norma consente che l’accesso ai

servizi di psicologia e psicoterapia possa avvenire anche in assenza di una diagnosi di disturbi

mentali.

  1. Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti (art. 1, co. 345-347)

È istituito il Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti,

con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2025 e di 18,5 milioni di euro a

decorrere dal 2026. È finalizzato all’attivazione, in via sperimentale, di presìdi

territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche per fornire il

servizio di sostegno psicologico agli studenti.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto ministeriale,

sono individuate le modalità di erogazione del servizio di sostegno psicologico, in

raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, con lo scopo

di individuare le situazioni familiari, personali o di contesto che possano recare

disagio allo studente.

  1. Fondo valorizzazione del sistema scolastico (art. 1, co. 565)

È istituito il fondo per la valorizzazione del sistema scolastico nell’ambito del

Programma 1.1 “Programmazione e coordinamento dell’istruzione”, Azione

“Supporto alla programmazione e al coordinamento dell’istruzione scolastica”, di

competenza del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione

digitale.

Dispone di una dotazione di 122 milioni di euro per l’anno 2025, 189 milioni di euro

per l’anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

  1. 19. Fondo per la promozione dei campus della filiera

formativa tecnologico-professionale (art. 1, comma 566)

È incrementato il Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa

tecnologico-professionale per 15 milioni di euro. Le risorse sono utilizzate non solo per

la progettazione, ma anche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali

correlati agli accordi istitutivi dei campus, misura che intende favorire l’integrazione

tra la scuola e l’impresa.

Per l’assegnazione delle risorse, le candidature devono prevedere la partecipazione

degli ITS Academy, delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica,

musicale e coreutica, e di altri soggetti privati finanziatori, e devono indicare la

disponibilità dell’area ove realizzare i medesimi interventi.

  1. Incremento dei posti di sostegno (art.1, co. 567)

Per garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, la norma

incrementa l’organico di sostegno di 1.866 posti dall’a.s.2025-2026 e di 134 posti

dall’a.s.2026-2027.

Gli oneri sono pari a 24,99 milioni di euro per l’anno 2025, a 87,50 milioni di euro per

l’anno 2026, a 89,17 milioni di euro per l’anno 2027, a 88,98 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 91,72 milioni di euro per l’anno 2032, a 92,97

milioni di euro per l’anno 2034 e a 93,05 milioni di euro annui a decorrere dal 2034.

Con riguardo alla determinazione dell’organico dei posti di sostegno, si segnala, per

completezza, la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010 che ha sancito

l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 413, della legge n. 244 del 2007, nella

parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e

dell’articolo 2, comma 414, della medesima legge 244, nella parte in cui escludeva la

possibilità (legge n. 449 del 1997) di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in

cui sono presenti studenti con disabilità grave, una volta utilizzati gli strumenti di tutela

previsti dalla normativa vigente.

  1. 21. Reclutamento di 101 unità di personale non dirigenziale

da destinarsi agli Uffici scolastici regionali (art.1, co.568-569)

Gli Uffici Scolastici Regionali (UU.SS.RR.) aumenteranno gli organici di 101

unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area dei funzionari, a

decorrere dal 2025. È per garantire il supporto alle Scuole nello svolgimento delle

attività di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, anche

se agiscono come stazioni appaltanti.

  1. Carta del docente (art. 1, co. 572-574)

La legislazione vigente prevede che il beneficio della Carta docente spetti ai

docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato. Ai docenti con contratto di

supplenza annuale al 31 agosto su posto vacante e disponibile, il beneficio è spettato

solo per l’anno 2023.

La nuova norma dispone l’estensione della Carta, in via permanente e non solo per il

2023, anche al personale docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e

disponibile (cioè al 31 agosto).

Per questi scopi l’autorizzazione di spesa è incrementata di 60 milioni di euro annui a

decorrere dall’anno 2025, che si aggiungono al finanziamento della Carta che, per il

2025, ammontava a 335.936.321 euro.

La norma interviene anche sull’importo (per tutti) perché stabilisce che sarà

determinato annualmente con un decreto ministeriale e potrà raggiungere un

ammontare fino a 500 euro che, quindi, non è più fisso a 500 euro.

L’intervento legislativo in commento, mirante a rendere strutturale l’estensione del beneficio

anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, è volto ad adattare l’ordinamento

nazionale rispetto a quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con

l’ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21 in sede di rinvio pregiudiziale ex

art. 267 TFUE. La pronuncia in parola, in particolare, ha ritenuto non compatibile con il

diritto europeo – e in particolare, con l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,

concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno

1999, nonché con i principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione – la

limitazione del beneficio della Carta elettronica ai soli docenti di ruolo, e non anche ai docenti

non di ruolo o comunque a tempo determinato, in considerazione dell’analogia di situazione

in cui le due categorie versano rispetto alla specifica esigenza di aggiornamento e formazione

continua che lo strumento è teso a soddisfare.

 

  1. Promozione della Settimana nazionale delle discipline

STEM (art. 1, co. 575-576)

Si incrementa di 2 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2025, il Fondo per le

politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Lo scopo è la realizzazione delle

iniziative previste nell’ambito della Settimana nazionale delle discipline scientifiche,

tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM).

Per la copertura dei relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per far

fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, già finanziato con

2 mln di euro per il 2024 ed oggi appositamente rifinanziato per il 2025.

Si ricorda che la legge n. 187 del 2023, che istituisce la Settimana nazionale delle discipline

scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), stabilisce (articolo 2) che la

citata Settimana nazionale è volta a promuovere l’orientamento, l’apprendimento, la

formazione e l’acquisizione di competenze nell’ambito di tali discipline, necessarie a favorire

l’innovazione e la prosperità della Nazione (comma 1).

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 2, le iniziative da realizzare nell’ambito della

Settimana nazionale perseguono le seguenti finalità:

  1. a) attivare percorsi stabili di orientamento post-scolastico che coinvolgano gli studenti e le

istituzioni pubbliche, compresi le università, le istituzioni di alta formazione artistica,

musicale e coreutica, le imprese private e gli ordini professionali, volti a favorire la conoscenza

delle discipline STEM e che indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi studenti

verso tali discipline;

  1. b) valorizzare e consolidare le esperienze nell’ambito delle discipline STEM nel curriculum

dello studente;

  1. c) promuovere campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l’interesse, la scelta e

l’apprendimento delle discipline STEM le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori

opportunità lavorative;

  1. d) supportare la didattica, sin dai primi gradi di istruzione, verso l’acquisizione di

competenze nelle discipline STEM;

  1. e) promuovere corsi di formazione con modalità innovative sulle discipline STEM per il

personale docente al fine di favorire lo sviluppo delle competenze STEM negli alunni e negli

studenti;

  1. f) valorizzare gli strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato

attraverso la costituzione e lo sviluppo di start-up innovative e la promozione di

collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico

nell’ambito delle discipline STEM;

  1. g) sostenere iniziative, anche extrascolastiche, per gli studenti della scuola primaria e della

scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l’apprendimento delle discipline STEM;

 

  1. h) promuovere l’organizzazione di incontri, giornate di orientamento e altre attività similari

per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado indirizzate all’approfondimento delle

conoscenze e delle competenze nelle discipline STEM;

  1. i) promuovere percorsi di studio, formazione o ricerca nelle discipline STEM, anche attraverso

la previsione di borse di studio, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), per gli studenti che

decidano di intraprendere tali percorsi;

  1. l) attivare percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito

scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti

promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle

donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere;

  1. m) promuovere iniziative finalizzate all’applicazione delle competenze STEM in ambito

giuridico.

 

  1. Misure in materia di salute sessuale e educazione

sessuale e affettiva (art.1, co. 578)

La norma, che reca misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e

affettiva, incrementa di 500.000 euro per l’anno 2025 il Fondo per le politiche relative ai

diritti e alle pari opportunità. Ha lo scopo di promuovere, nei piani triennali dell’offerta

formativa (PTOF), interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado sulle tematiche della

salute sessuale e dell’educazione sessuale e affettiva.

  1. 25. Riduzione organici docenti e ATA (art.1, co. 828)

Il comma stabilisce – a decorrere dall’a.s.2025/2026 – la riduzione di 5.660 posti

dell’organico docenti.

Con un decreto interministeriale saranno rivisti i criteri e i parametri per la definizione

degli organici ATA, in modo da conseguire, a decorrere dall’a.s.2026/2027, una riduzione

di 2.174 unità posti.

Inoltre, con un DPCM, sarà possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell’organico

dell’autonomia e del personale ATA, garantendo l’invarianza finanziaria.

 

La disposizione citata ha stabilito che le consistenze dell’organico dell’autonomia del personale

docente, con esclusione dei docenti di sostegno, siano pari a 669.075 posti nell’anno scolastico

2026/2027, a 667.325 posti nell’anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti nell’anno scolastico

2028/2029, a 663.825 posti nell’anno scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell’anno scolastico

2030/2031 e a 660.325 posti dall’anno scolastico 2031/2032.

La stessa disposizione ha infatti istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, un

Fondo per l’incentivo alla formazione, i cui oneri complessivi sono coperti, innanzitutto, con i

risparmi che saranno accertati in relazione all’adeguamento dell’organico dell’autonomia del

personale docente conseguente all’andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, a

partire dall’anno scolastico 2026/2027 e sino all’anno scolastico 2031/2032, nell’ambito delle

cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti

capitoli relativi al personale cessato

“I tagli alle autonomie scolastiche non sono mai un bene, comunque vengano attuati. A maggior ragione, non sono un bene, anzi sono un danno enorme, se producono, attraverso la fusione di due o più scuole, mega istituti di oltre 1.200 alunni. È quanto sta accadendo in Puglia, ancora una volta. Il Piano di dimensionamento regionale per l’anno scolastico 2025-26 taglia 18 autonomie sul territorio regionale, generando almeno quattro istituti che sfiorano i 1.500 alunni. Tali scuole saranno decisamente sovradimensionate rispetto alle necessità di sorveglianza e sicurezza che vanno garantite, soprattutto nel primo ciclo, dove la giovane età degli studenti impone attenzioni maggiori. Oltre i 1.200 alunni le scuole non hanno diritto ad unità aggiuntive in termini di collaboratori scolastici e sono proprio loro che hanno funzioni di sorveglianza nelle scuole.”

Così si è espresso il segretario di Snals/Confsal Puglia, Vito Masciale, sul Piano di dimensionamento scolastico 2025-26, proposto dall’assessorato all’Istruzione, Formazione, Lavoro e approvato dalla giunta Emiliano il 30 dicembre scorso. A preoccupare il sindacalista, oltre alla sicurezza all’interno degli istituti, anche la possibile perdita di posti di lavoro. Con la riduzione di ciascuna autonomia, infatti, si perde un posto da DS, un posto da DSGA e, nel caso di istituti sopra i 1.200 alunni, anche diversi posti di collaboratore scolastico. “Non mi convincono del tutto le rassicurazioni del direttore Silipo (Ufficio Scolastico Regionale della Puglia n.d.r.), che ha detto che, nell’anno scolastico in corso, nonostante il dimensionamento, l’organico ATA delle scuole pugliesi è rimasto uguale a quello del precedente. Questo dato è da approfondire ma quel che è certo è che non vi sono garanzie per il futuro. Il DPR 119/2009 parla chiaro e la riduzione del numero di posti ATA di 2.174 unità, in un primo momento prevista in manovra economica già dal prossimo anno, è solo rimandata al successivo.”

Secondo Masciale, il dimensionamento scolastico “è un fallimento per tutti gli attori coinvolti. Per il Governo nazionale, in primis, che nella legge di bilancio 2023 ha inserito una norma attuativa del PNRR che comporta una ulteriore revisione dei criteri per l’attribuzione delle autonomie scolastiche su base regionale, portando a 900 iscritti il coefficiente minimo per avere l’autonomia. È un fallimento per la politica regionale: spesso i processi di dimensionamento hanno risposto più a logiche di politica locale che all’obiettivo di migliorare il servizio, dando luogo ad accorpamenti non di rado poco funzionale. Infine, il fallimento è pure dei sindacati, che sono stati sentiti ma solo di rado ascoltati.”), che ha detto che, nell’anno scolastico in corso, nonostante il dimensionamento, l’organico ATA delle scuole pugliesi è rimasto uguale a quello del precedente. Questo dato è da approfondire ma quel che è certo è che non vi sono garanzie per il futuro. Il DPR 119/2009 parla chiaro e la riduzione del numero di posti ATA di 2.174 unità, in un primo momento prevista in manovra economica già dal prossimo anno, è solo rimandata al successivo.”

Secondo Masciale, il dimensionamento scolastico “è un fallimento per tutti gli attori coinvolti. Per il Governo nazionale, in primis, che nella legge di bilancio 2023 ha inserito una norma attuativa del PNRR che comporta una ulteriore revisione dei criteri per l’attribuzione delle autonomie scolastiche su base regionale, portando a 900 iscritti il coefficiente minimo per avere l’autonomia. È un fallimento per la politica regionale: spesso i processi di dimensionamento hanno risposto più a logiche di politica locale che all’obiettivo di migliorare il servizio, dando luogo ad accorpamenti non di rado poco funzionale. Infine, il fallimento è pure dei sindacati, che sono stati sentiti ma solo di rado ascoltati.”

Si comunica che la segreteria provinciale di Bari e le sedi territoriali saranno operative fino a lunedì 23 dicembre compreso. Dal 24 dicembre 2024 al 6gennaio 2025 osserveranno la chiusura per le feste di fine anno. L’attività di consulenza in presenza riprenderà martedì 7 gennaio 2025. Per le emergenze si chiede di inviare una mail all’indirizzo info@snalsbari.it . Si assicura sollecito riscontro.

 

Grazie per la collaborazione. Buon Natale e Felice Anno Nuovo

personale ata

 

In data odierna si è svolto al MIM l’incontro per la firma definitiva dell’ipotesi di CCNI per l’utilizzo delle risorse destinate al personale ATA, al fine di riconoscere i maggiori impegni e carichi di lavoro connessi alla definizione delle pratiche pensionistiche tramite l’applicativo Passweb e la gestione dei Progetti PNRR.

Nel CCNI sono state recepite tutte le osservazioni e indicazioni fornite nel corso dei vari incontri dallo SNALS-CONFSAL.

Viene precisato che la retribuzione di cui al presente accordo ha natura straordinaria e vale solo per l’anno scolastico 2024/25.

Lo stanziamento complessivo ammonta ad euro 13.700.000,00 per le pratiche pensionistiche gestite tramite passweb, con una somma pari ad euro 300,00 lordo stato per ogni pratica gestita dalla scuola.

Mentre la somma stanziata per la gestione dei progetti PNRR è pari ad euro 2.211.500,00 ed è ripartita tra le istituzioni scolastiche  sulla base dei posti di personale ATA in organico di diritto  per l’anno 2024/25,

Tali risorse saranno oggetto di informativa e di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica.

Gli incarichi relativi alla gestione PNRR possono essere attribuiti in aggiunta ai compensi già a carico del progetto PNRR stesso e quindi uno non esclude l’altro.

Infine è stata inserita una dichiarazione con la quale l’Amministrazione  si impegna, per il prossimo anno scolastico, ad individuare gli strumenti necessari, anche dal punto di vista normativo, per semplificare ed alleggerire, il complesso lavoro delle segreterie scolastiche derivante dall’uso di passweb.

 

 

personale ata

AL VIA CONCORSO ORDINARIO PER 1.435 POSTI DELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE

Il MIM, con nota DGPER n.216855 del 16 dicembre 2024, informa che è stato pubblicato il bando “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione” (Decreto DPIT n. 3122 del 12/12/2024).

Le domande di partecipazione alla procedura, che si svolge su base regionale, devono essere presentate unicamente in modalità telematica – attraverso il Portale Unico del reclutamento -, e in un’unica regione, a partire dalle ore 12:00 del 16 dicembre 2024 fino alle ore 23:59 del 15 gennaio 2025.

Alla pagina https://www.mim.gov.it/web/guest/concorso-funzionari-e-eq-2024-,  è possibile leggere il bando di Concorso – e i relativi allegati da A a E, informazioni e modalità per partecipare, Documentazione e FAQ.

 

In data 12 c.m. il MAECI ha informato lo Snals Confsal e le altre OO.SS. che è stato pubblicato, sul suo sito istituzionale, la procedura di selezione (D.D.n.4815/2021) riguardante il personale docente, destinato a prestare servizio in qualità  di collocato fuori ruolo ex art.13 D.Lgs. n.64 del 2017, presso il MAECI – ufficio V della D.G.D.P..

Il suindicato avviso, corredato dei relativi allegati, è reperibile, sul sito MAECI, nella sezione dedicata al Sistema della formazione italiana nel mondo, alla voce personale scolastico / Selezione personale scolastico per servizio al Maeci / Selezioni 2024-2025/ DD_2021_NUOVO_BANDO_SELEZIONE_DOCENTI_ART.13  (https://www.esteri.it/it/diplomazia-culturale-e-diplomazia-scientifica/cultura/sistema-della-formazione-italiana-nel-mondo/personalescolastico/selezione-personale-scolastico-per-servizio-al-maeci/ ),  e nel sito Snals alla voce “Scuole italiane all’estero”.