pensioni

 

A seguito della riunione sindacale che si è tenuta ieri, 30 gennaio, è stata pubblicata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito la circolare prot. n. 25316 del 31 gennaio 2025 contenente le indicazioni   relative alle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025, in relazione alle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207.

La circolare, condivisa con l’Inps, integra le prime disposizioni contenute nella circolare prot. n. 150796 del 25 settembre 2024 e fornisce le indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di Bilancio 2025), precisamente in merito a:

–              OPZIONE DONNA e PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE (QUOTA 103)

Istanze di cessazione da presentare su “Polis – istanze on line” entro il 28 febbraio 2025.

 

Per OPZIONE DONNA, l’articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2024, n. 207,  prevede che possono beneficiare del suddetto trattamento pensionistico le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%;

 

Per QUOTA 103, l’art. 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede la possibilità di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento, al 31 dicembre 2025, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di almeno 41 anni. La norma prevede, altresì, che per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2025 il trattamento di pensione anticipata sarà calcolato secondo le regole del sistema contributivo e il relativo assegno, sarà riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, raggiunta la quale verrà messo in pagamento l’intero importo della pensione.

I lavoratori che maturano in requisiti per la pensione con Quota 103 e decidono di rimanere al lavoro possono godere degli incentivi per la permanenza in servizio previsti dalla norma, corrispondenti allo sgravio dei contributi a proprio carico.

 

Le istanze Polis disponibili sono:

– Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Pensione anticipata flessibile – 2025

– Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Opzione donna -2025

– Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Pensione anticipata flessibile – 2025

– Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna – 2025

–              APE SOCIALE

Istanza di cessazione da presentare in modalità cartacea entro il 31 agosto 2025

 

L’articolo 1, comma 175, della Legge di Bilancio prevede il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2025 e pertanto sono confermate tutte le disposizioni riguardanti l’accesso. Requisiti: compimento dell’età anagrafica minima di 63 anni e 5 mesi per le lavoratrici e lavoratori dipendenti che si trovino in una delle seguenti condizioni: assistenza ex articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74% con 30 anni di anzianità contributiva, o che svolgono attività c.d. gravose (nel settore scuola docenti di scuola dell’infanzia e primaria) con minimo 36 anni di anzianità contributiva.

Le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione per opzione donna e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2025 (cosiddetto 1° scrutinio 2025), potranno, previo riconoscimento del diritto da parte dell’Inps, comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell’INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.

 

Le innovazioni più significative introdotte dalla Legge di Bilancio riguardano però il superamento dei limiti ordinamentali per alcune categorie di dipendenti pubblici e la possibilità di trattenimento in servizio.

In merito ai limiti ordinamentali, il personale della scuola che entro il 31 agosto 2025 raggiunge contestualmente la massima anzianità contributiva di 41 anni 10 mesi (donne) e 42 anni 10 mesi (uomini) e l’età di anni 65, può presentare istanza di cessazione unicamente in modalità cartacea, per il tramite dell’istituzione scolastica, all’Ufficio Scolastico territoriale competente, se non ha presentato domanda di cessazione dal servizio entro il termine del 21 ottobre.

Il personale può, altresì, revocare l’istanza presentata entro il 21 ottobre 2024 qualora, in base alla nuova normativa, la cessazione dal servizio determini una condizione più sfavorevole rispetto alla prosecuzione dell’attività lavorativa.

I provvedimenti di collocamento d’ufficio per limiti ordinamentali già disposti e notificati dai dirigenti scolastici al personale in base alla precedente normativa sono da ritenersi ANNULLATI.

Il Ministero ricorda che rimane confermata la data del 28 febbraio 2025 per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie, da parte dei dirigenti scolastici.

Si rende noto, infine, che il Ministero ha specificato nella circolare “de qua” le proposte formulate nella riunione informativa di ieri da questo sindacato, eccetto la richiesta di indicazioni precise in merito alle condizioni che potrebbero determinare, da parte dell’Amministrazione, il trattenimento in servizio dei dipendenti che raggiungono i requisiti del pensionamento di vecchiaia, ovvero 67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione entro il 31 agosto 2025. Il Ministero si è impegnato a fornire indicazioni più precise e dettagliate e modalità operative in merito a questo ultimo argomento, subordinando ogni successiva indicazione alla necessità di assumere adeguati contatti e accordi con gli uffici centrali dell’Inps.

 

 

 

 

Si comunica che per problemi tecnici imputabili al fornitore dei servizi di telefonia purtroppo le linee telefoniche della sede provinciale   non sono operative. Continuiamo ovviamente  a sollecitare il ripristino del servizio e nel frattempo vi invitiamo a contattarci via mail all’indirizzo :info@snalsbari.it Si assicura pronto riscontro. Ci scusiamo per l’inconveniente indipendente dalla nostra volontà  e  ringraziamo  per la collaborazione . Sarà nostra premura avvertire appena le linee telefoniche saranno ripristinate 

 

Le consulenze attinenti le materie di pertinenza del patronato vanno richieste inviando una mail

 all’indirizzo: info@snalsbari.it indicando il numero di cellulare.  Si assicura pronto riscontro . Grazie per la collaborazione 

 

 

Per i licei, le materie scelte sono:
latino per il classico;
matematica per lo scientifico (anche per l’opzione scienze applicate e la sezione a indirizzo sportivo);
lingua e cultura straniera 1 per il liceo linguistico;
scienze umane per il liceo delle scienze umane (diritto ed economia politica all’opzione economico-sociale);
discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il liceo artistico;
teoria, analisi e composizione per il liceo musicale;
tecniche della danza per il liceo coreutico.
Per gli istituti tecnici, le materie scelte sono:
economia aziendale per l’indirizzo amministrazione, finanza e marketing (lingua inglese nell’articolazione relazioni internazionali per il marketing, informatica nell’articolazione sistemi informativi aziendali);
lingua inglese per l’indirizzo turismo;
geopedologia, economia ed estimo per l’indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (informatica per l’articolazione informatica, telecomunicazioni per l’articolazione telecomunicazioni);
progettazione multimediale per l’indirizzo grafica e comunicazione;
economia, estimo, marketing e legislazione per le articolazioni produzioni e trasformazioni;
gestione dell’ambiente e del territorio per gli istituti agrari (enologia per l’articolazione viticoltura ed enologia).
La Maturità 2025 inizia il 18 giugno e si articola nel seguente modo:
 una prova scritta di italiano;
 una seconda prova scritta differenziata a seconda dell’indirizzo;
 una terza prova scritta solo dove prevista;
 un colloquio multidisciplinare (che può contemplare anche la riparazione del voto in condotta).
La prova d’esame pesa per il 60% sul risultato finale.
Il terzo scritto
È prevista una terza prova scritta in alcuni indirizzi di studio: sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d’insegnamento slovena del Friuli-Venezia Giulia.

Il voto in condotta
Alla Maturità 2025 conta anche il voto in condotta: qualora il maturando, a fine anno, alla voce “comportamento” abbia riportato un voto inferiore al 7, durante la prova orale dovrà discutere anche un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal consiglio di classe.

Le Commissioni d’esame sono composte da:
un presidente esterno;
tre membri esterni;
tre interni.

Ecco tutte le novità contenute nel testo
Quando sarà possibile presentare domanda?
Il Ministero pubblicherà apposita Ordinanza. La presentazione delle domande potrebbe essere avviata da metà febbraio.
Vincoli
Il CCNI 2025/28 considerato che gli stessi discendono da disposizioni legislative, disciplina l’applicazione di:
 vincolo triennale legato alla preferenza in relazione alla quale si è soddisfatti nel movimento, vincolo di cui all’art. 58/2, lettera f), del DL n. 73/2021;
 vincolo triennale per i docenti neoassunti di cui al combinato disposto dell’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/17, sostituito dall’art. 44/1, lettera g), del DL n. 36/2022, e dell’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94, come da ultimo sostituito dall’art. 5/20 del DL n. 44/2023;
 vincolo triennale per i docenti assunti da GPS I fascia sostegno di cui all’art. 5/10 del DL n. 44/2023 e all’art. 14/1, lettera c)- bis, del DL n. 19/2024 (che ha prorogato la predetta procedura straordinaria di assunzione da GPS I fascia sostegno, inizialmente prevista per il solo a.s. 23/24 e adesso prorogata sino al 31/12/2025).
Vincolo preferenza
Nel precedente CCNI 2022/25 tale vincolo era inizialmente applicato in due distinti casi: mobilità volontaria ottenuta in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola); mobilità volontaria interprovinciale ottenuta in una delle preferenze (indifferentemente analitica o sintetica) indicate nell’istanza. Poi, lo scorso anno, il vincolo è stato uniformato.
Stando al nuovo contratto, il docente, che ottiene il trasferimento volontario o il passaggio di ruolo/cattedra in una delle sedi, ossia scuole, indicate puntualmente (quindi con codice scuola) nella domanda, non potrà presentare istanza di mobilità (trasferimento e/o passaggio) per il triennio successivo.
Il vincolo si applica in caso di trasferimento o passaggio sia comunale sia provinciale che interprovinciale, cioè in tutte e tre le fasi della mobilità. In pratica, ottenendo il movimento richiesto in una delle scuole indicate puntualmente nell’istanza, non si potrà presentare domanda per il triennio successivo, indipendentemente se il movimento sia stato ottenuto nell’ambito del comune o della provincia nonché tra province diverse.
Il vincolo non si applica:
in caso si ottenga uno dei movimenti suddetti tramite preferenza sintetica (comune, distretto, provincia. Quest’ultima preferenza si può esprimere solo in caso di movimenti interprovinciali);
ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del medesimo CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza medesima;
ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
in caso si ottenga uno dei movimenti suddetti tramite preferenza sintetica (comune, distretto, provincia. Quest’ultima preferenza si può esprimere solo in caso di movimenti interprovinciali);
Neoassunti in ruolo
Il vincolo per i neoassunti in ruolo riguarda tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina in ruolo a decorrere dall’a.s. 2023/24, i quali devono permanere nella scuola in cui hanno svolto l’anno di prova – nei medesimi tipo di posto e classe di concorso – per non meno di tre anni, compreso il predetto anno di prova, cui si aggiunge per i vincitori di concorso non abilitati il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione
Il vincolo non si applica:
ai docenti in soprannumero o esubero;
ai docenti beneficiari dell’art. 33, commi 5 e 6, della L. 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GaE.
[ Comunque durante i tre anni di vincolo, i docenti in questione possono comunque presentare (ricorrendo i previsti motivi) domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova].

Assunti da GPS sostegno prima fascia
I docenti in esame sono assunti dapprima a tempo determinato, svolgono l’anno di prova durante il contratto al 31/08 e poi, previo superamento del predetto anno e della prevista lezione simulata, sono immessi e confermati in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio a tempo determinato.
Questi docenti possono presentare domanda di trasferimento e passaggio (come anche di assegnazione provvisoria) soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nella scuola dove hanno svolto l’anno di prova, eccetto i casi in cui vengano a trovarsi in condizione di soprannumero o esubero. Tale vincolo è più “stringente” rispetto a quello descritto sopra e relativo a neoimmessi in ruolo, in quanto non è derogato, nella summenzionata disposizione legislativa, nemmeno per i docenti beneficiari della legge 104/92.
Deroghe ai vincoli
Nel precedente CCNI sulla mobilità sottoscritto prima del CCNL 2019/21, le disposizioni in quest’ultimo contenute e relative alla tutela di determinate categorie di personale alle quali è garantita la partecipazione alla mobilità, sono state recepite tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024.
Le disposizioni in esame (art. 34/8 CCNL 19/21), naturalmente, sono adesso direttamente recepite nel CCNI mobilità 2025/28, secondo cui ai docenti soggetti ai vincoli sopra illustrati (vincolo per preferenza, vincolo neoassunti in ruolo, vincolo assunti GPS) è garantita comunque la partecipazione alle procedure di mobilità, ossia possono presentare domanda di trasferimento e/o passaggio, a condizione che rientrino in una delle seguenti categorie:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
la deroga di cui alla lettera a) include figli sino ai 16 anni di età, quindi per figli che compiono 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presentano le domanda di mobilità
e deroga per docenti che abbiano genitori che compiono 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presentano le domanda di mobilità

Cosa fare per fruire delle deroghe
I docenti vincolati ma rientranti in una delle deroghe sopra riportate, ai fini della fruizione delle medesime:
 dovranno allegare alla domanda di trasferimento e/o passaggio una dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) attestante una delle suddette condizioni;
 nei casi di cui alle lettere b), c) e d) sopra riportate, oltre alla dichiarazione suddetta, dovranno allegare all’istanza la documentazione/certificazione comprovante la specifica situazione (come ad esempio certificazioni relative alla condizione di invalidità e/o alla condizione di disabilità), secondo le indicazioni che saranno fornite nell’OM che disciplinerà la mobilità per l’a.s. 2025/26;
 dovranno indicare nella domanda come prima preferenza il comune o distretto sub-comunale (nel caso di comuni suddivisi in più distretti) del soggetto con cui ricongiungersi o da assistere. Si tratterebbe di una NOVITA‘
Riguardo all’ultimo punto si precisa che:
è possibile indicare il comune di residenza dei figli o degli assistiti, a condizione che gli stessi, alla data di pubblicazione dell’OM che disciplinerà i movimenti per l’a.s. 2025/26, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza va attestata con dichiarazione personale (ai sensi del DPR 445/2000), in cui indicare la citata decorrenza dell’iscrizione anagrafica;
ATTENZIONE :
 in mancanza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere (per mancanza di posti di richiedibili si intende che, ad esempio, nelle scuole presenti non è prevista la classe di concorso dell’interessato ovvero perché si è docenti della secondaria di secondo grado e nel comune sono presenti solo scuole sino al primo grado) è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore ma che abbia una sede/plesso nel comune di residenza della persona cui ricongiungersi o da assistere. In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non potrà essere accolta;

 nel caso di docenti con disabilità personale (art. 21 o 33 della legge 104/92), ai fini dell’accoglimento della domanda, gli stessi devono indicare come prima preferenza il proprio comune o distretto sub-comunale di residenza.
Domande trasferimento a.s. 2025/26
Ricapitoliamo chi potrà o meno presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2025/26.
Potranno presentare domanda di trasferimento:
 se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti neoassunti a.s. 2024/25 nonché quelli assunti nell’a.s. 2023/24 anche se, in virtù di una delle deroghe succitate (recepite lo scorso anno tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024), abbiano ottenuto per l’a.s. 24/25 il trasferimento in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);

 se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);

 senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23, che non abbiano ancora ottenuto alcun movimento (trasferimento o passaggio) ovvero che l’abbiano ottenuto anche per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) espresse nella domanda;

 senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2021/22 e precedenti che, pur avendo ottenuto un movimento per l’a.s. 2022/23 in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola) e quindi soggetti al vincolo triennale, lo hanno ormai superato (il vincolo infatti riguarderebbe gli a.s. 22/23, 23/24 e 24/25, pertanto possono presentare domanda nel corso del corrente a.s. per l’a.s. 25/26).
Non possono presentare domanda, se non rientranti in nessuna delle suddette deroghe:
 i neoassunti a.s. 2024/25;
 i docenti assunti nell’a.s. 2023/24;
 i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 23/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda.

 

Si comunicano di seguito gli orari di operatività, i giorni di presenza nonché le modalità di ricevimento per la consulenza dei colleghi nella sede territoriale di Bitonto :

Lunedi : Vito Lozito previo appuntamento

Martedì: Vito Lozito-Luciana Del vino previo appuntamento

Mercoledì: Giuseppe Castellano dalle 16.00 alle 19.00

Giovedì: Vito Lozito –Palermo Marianna previo appuntamento

Venerdì: Vito Lozito- Previo appuntamento

Gli appuntamenti vanno concordati direttamente con i colleghi disponibili per la consulenza .

Grazie per la collaborazione

BRUNO (SINDACA DI ANDRIA): “REGIONE RIVEDA LA DELIBERA. LONTANA DALLA VOLONTÀ DELL’AMMINISTRAZIONE”

 

“L’assessore Leo (Istruzione, Formazione, Lavoro ndr) riveda le decisioni sul dimensionamento assunte con la delibera di giunta regionale n. 1891 del 30 dicembre scorso con cui si tagliano 18 autonomie scolastiche nella nostra regione per il prossimo anno scolastico. In particolare, chiedo che si faccia un passo indietro sull’accorpamento che interessa gli Istituti Comprensivi “Verdi-Cafaro” e “Cotugno”. Un caso che oggi è stato posto all’attenzione dello Snals per le gravi irregolarità nelle procedure di consultazione degli enti territoriali e delle scuole, culminato in una decisione d’imperio della Regione, basata, forse, su equilibrismi politici. Avevamo già espresso parere contrario ad interventi sul primo ciclo. Ribadiamo per l’ennesima volta questa posizione, rincarando la dose alla luce dei nuovi elementi emersi da confronto con l’Amministrazione comunale di Andria.” È la posizione del segretario regionale di Snals/Confsal Puglia, Vito Masciale, sul caso che in queste ore sta agitando la comunità scolastica della città della BAT.

“Secondo la delibera di Giunta regionale approvata a fine dicembre, – spiega il sindacalista – il punto di erogazione di scuola dell’infanzia “Carella” sarà scorporato dall’IC “Verdi-Cafaro” per essere accorpato all’IC “Cotugno”. Peccato che non vi sia alcuna delibera comunale del 2024 che dia parere favorevole all’operazione. Ad esprimere parere favorevole, per ovvi motivi, solo l’istituto accorpante, mentre l’IC “Verdi-Cafaro” esprime forte ed assoluto dissenso nei confronti di ogni proposta tendente a disgregare l’attuale assetto organizzativo. Arriva, quindi, la Provincia, che approva l’accorpamento senza averne le competenze. Il Comune viene totalmente ignorato. La decisione va riconsiderata. Anche l’Ufficio Scolastico Regionale ritiene che l’attuale assetto sia equilibrato. Perché cambiarlo? Soprattutto, mi chiedo, perché con queste modalità?”

“Il caso di Andria è l’ennesima dimostrazione che il dimensionamento scolastico, così concepito come da L 197/2022 è un disastro per la scuola. – conclude Masciale – Sollecito l’assessore Leo a rivedere il Piano tutto, congelando quello approvato, e facendo ricorso al Tar, come stanno facendo Toscana ed Emilia Romagna. Il dl n.1 16 gennaio 2015, con il quale il Governo ha modificato la disciplina in materia di riorganizzazione del sistemo scolastico, fornisce una buona occasione per ripensare il dimensionamento. Sottolineo, però, che il deceto contiene un principio che non ci piace per niente: premia gli obbedienti, perché introduce benefici per le Regioni che approvano il Piano di dimensionamento senza fare storie. Sui tagli scellerati alla scuola pubblica noi non potremo mai obbedire e chiedo a Leo di fare altrettanto.”

L’IC “Verdi-Cafaro” di Andria ha convocato per il 28 gennaio, alle 17:30, un consiglio d’Istituto monotematico aperto alla cittadinanza.

“La delibera regionale va in una direzione completamente differente da quelle che sono state le determinazioni dell’Amministrazione comunale – chiarisce la sindaca di Andria, Giovanna Bruno – determinazioni che sono state il frutto ancora una volta di un’ampia discussione con i dirigenti scolastici, con le parti sindacali, all’esito della quale si era deciso a maggioranza di lasciare inalterato il piano di dimensionamento che l’anno scorso ci è costato un lavoro di non poco conto. Alla Regione ho chiesto immediatamente di rivedere questa delibera perché non risponde a quelle che sono le esigenze attuali della comunità scolastica e tra l’altro lo scorporo della scuola dell’infanzia “Carella” per essere accorpata al nuovo Istituto Comprensivo “Cotugno” non è dettato da nessuna richiesta particolare, né dagli uffici scolastici provinciali e regionali né dalle linee regionali stesse sul dimensionamento, perché la reggenza dell’Istituto Cutugno non è in discussione dal punto di vista numerico circa il numero di alunni frequentanti.

Ho anche sollecitato la Provincia, che, in maniera assolutamente forzata, ha inteso dare un parere senza alcuna condivisione e comunicazione con il Comune e, soprattutto, senza nessuna competenza specifica; tanto più che quest’anno la Regione si era orientata sulla valutazione del dimensionamento che riguardava essenzialmente il secondo ciclo, mentre per il primo ciclo, almeno Andria, già l’anno scorso aveva abbondantemente fatto il suo.

Auspico che la Regione voglia rivedere la delibera, così come è successo l’anno scorso: la Regione deliberò in un modo a fine anno e poi nei giorni successivi ebbe a modificare la sua stessa delibera, accogliendo quelle che erano state le istanze mosse dal comune di Andria – conclude la sindaca – Mi auguro che anche quest’anno si vada in questa direzione».

 

 

Il MIM, con Avviso della DGPER n. 15551 del 21 gennaio 2025 – https://www.mim.gov.it/web/guest/-/avviso-n-15551-del-21-gennaio-2025 -,  ha pubblicato l’”Integrazione Quadri di riferimento prova orale finalizzata alla verifica della conoscenza e della capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego presso le istituzioni scolastiche” relativi al Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali – ai sensi del DM 13 ottobre 2022, n. 194.

Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili all’indirizzo https://www.miur.gov.it/concorso-dirigenti-scolastici-2023.

 

Si è svolta nella mattinata di oggi l’informativa presso il MIM relativa:

–    allo schema di decreto ministeriale concernente le operazioni annuali Gae;

–    allo schema di decreto ministeriale riguardante gli elenchi aggiuntivi alle GPS.

Per la parte pubblica erano presenti la Dott.ssa Maria Assunta Palermo e il Dott. Luca Volontè. L’Amministrazione, ad inizio seduta, ha illustrato i decreti e le motivazioni di alcune scelte alla base di essi.

1)  Per il decreto relativo alle operazioni annuali Gae, la presentazione dell’istanza è prevista dal 16 giugno al 2 luglio 2025. Il termine entro il quale i docenti iscritti nelle GAE devono conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno è fissato al 30 giugno 2025. Inoltre per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge n. 68/1999 il termine di possesso del titolo è fissato al 2 luglio 2025 e, ai fini dell’assunzione sui posti riservati, i candidati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento alla data di scadenza della domanda.

2)  Per il decreto degli elenchi aggiuntivi alle GPS, gli aspiranti possono presentare istanza a partire dalle ore 9.00 del giorno di pubblicazione del decreto sul Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, fino alle ore 23.59 del quindicesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.  L’aspirante già inserito nelle GPS in seconda fascia e l’aspirante non già inserito in seconda fascia per le classi di concorso per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, ma collocato in altra GPS, viene inserito nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda. L’aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento. Possono chiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 30 giugno 2025.  Sono presi in considerazione i titoli posseduti alla data del 24 giugno 2024, fissata come termine di scadenza per l’iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2024/25-2025/26.

Lo Snals-Confsal ha chiesto più tempo per l’intervallo di presentazione delle domande, anche al fine di poter usufruire della possibilità di iscrizione al collocamento di cui alla legge 68/1999, consentendo a tutte le Università di terminare i corsi in tempo utile per la presentazione delle istanze.

E’ stato chiesto inoltre:

–    di valutare l’inserimento dei percorsi di specializzazione dell’INDIRE che attualmente la procedura non comprenderebbe; a tal fine è stato chiesto un incontro di informativa per tali corsi;

–    di riaprire il confronto sul regolamento per il conferimento delle supplenze;

–    di avere un incontro con la Direzione dei sistemi informativi al fine di apportare modifiche migliorative per la procedura INS;

–    di risolvere il problema di coloro che hanno superato le prove scritte e che non conoscono le loro posizioni per il concorso PNRR1, ponendo anche attenzione al problema degli scorrimenti della graduatoria dopo il 31 dicembre 2024 con nomine giuridiche;

–    di avere l’informativa per il X ciclo TFA per il sostegno.

 

Infine sono stati richiesti i seguenti dati:

–    Immissioni in ruolo, supplenze.

–    Numero delle domande presentate per il concorso PNRR2, per il concorso per il personale ATA ad elevata qualificazione, per le posizioni economiche ATA.

 

L’Amministrazione ha comunicato di valutare la possibilità di allargare l’intervallo di presentazione delle domande, compatibilmente con il quadro generale di tutte le procedure da portare avanti.

Inoltre ha ribadito che la data del possesso dei titoli per la valutazione è comunque al 24 giugno 2024 come previsto nell’O.M. n. 88/2024.

I dati delle domande per il concorso PNRR2 sono circa 36000 per primaria e infanzia e 202000 circa secondaria, per il concorso ATA ad elevata qualificazione 29000 circa e per le posizioni economiche ATA 59000 circa.

Al più presto saranno fornite le informative richieste.