La Maturità si avvicina, e il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato oggi 31 marzo la consueta ordinanza che stabilisce come si svolgerà l’esame di Stato di quest’anno.
Il calendario delle prove d’esame per l’anno scolastico 2024/2025
Prima prova scritta -italiano: mercoledì 18 giugno 2025, dalle ore 8:30 (durata della prova sei ore);
Seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica: giovedì 19 giugno 2025. La durata della seconda prova varia da indirizzo a indirizzo;
Terza prova scritta: mercoledì 25 giugno 2025, dalle ore 8:30. Questa prova si effettua negli istituti dove sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.
Prove suppletive
La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 2 luglio 2025, dalle ore 8:30;
La seconda prova scritta suppletiva si svolge giovedì 3 luglio 2025, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni;
La terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge martedì 8 luglio 2025, dalle ore 8:30.
“Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato. In tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo. L’eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni/classi che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive”.
Pcto requisito d’ammissione all’esame
Lo svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto, ex alternanza scuola-lavoro) torna ad essere un requisito per l’ammissione all’esame di Stato. Tale requisito che era stato sospeso durante gli anni del Covid fino alla Maturità 2024 compresa. Per i candidati esterni, le attività assimilabili ai Pcto “sono accertate e valutate dal consiglio della classe dell’istituzione scolastica, statale o paritaria”.
Voto in condotta e Maturità: grandi novità
Il voto in condotta diventa criterio di accesso all’esame di Maturità. In attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge 150/2024, l’ordinanza prevede: “qualora il candidato riporti, in sede di scrutinio finale, una valutazione inferiore a sei decimi, non sarà ammesso all’esame di Stato. Se invece la valutazione del comportamento sarà pari a sei decimi, in sede di colloquio discuterà un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale fondata sul rispetto dei principi costituzionali”.
Quindi chi ha meno di 6 in comportamento non è ammesso alla Maturità. Chi invece ha 6 in condotta è ammesso all’esame ma deve discutere un elaborato in tema di “cittadinanza attiva e solidale” durante la prova orale.
“La definizione dell’argomento oggetto dell’elaborato – riporta l’ordinanza del ministero – sarà effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l’assegnazione dell’elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, saranno comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso”.
Infine, la valutazione della condotta inciderà anche sui crediti per l’ammissione all’esame di Stato. Infatti “il punteggio più alto potrà essere assegnato esclusivamente agli studenti che avranno ottenuto un voto di comportamento pari o superiore a nove decimi”.
Questo significa che per ottenere il punteggio massimo nel credito scolastico, gli studenti devono avere un voto di comportamento di almeno 9 su 10. Quindi, se uno studente ha buoni voti nelle materie, ma il suo comportamento è sotto il 9, non potrà ricevere il punteggio più alto per il credito scolastico (15 per il quinto anno).
La valutazione dell’esame di Maturità 2025
La valutazione complessiva per l’acquisizione del diploma si basa sul punteggio ottenuto nelle prove e sui crediti formativi maturati dagli studenti negli ultimi tre anni di studio. Il voto finale della Maturità si misura in centesimi. Ogni candidato potrà ottenere fino a:
40 punti di credito scolastico (12 durante nel terzo anno, 13 nel quarto e 15 nel quinto);
20 punti per ciascuna delle due prove scritte;
20 punti per l’orale;
5 punti extra se si dimostra particolarmente meritevole, ovvero se ha conseguito un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 50 punti.
Il voto massimo che ogni maturando potrà ottenere per l’acquisizione del diploma è 100/100, con la possibilità di ricevere la menzione di lode. Per superare l’esame di Stato, gli studenti dovranno raggiungere almeno 60/100.
Il MIM ha pubblicato la nota che disciplina la formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2024/2025. Le domande dei presidenti e commissari esterni possono essere presentate dal 25 marzo al 9 aprile.
Anche quest’anno le commissioni d’esame, una ogni due classi, sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni.
Le domande si presentano su Polis Istanze online compilando il modello ES-1.
Chi è obbligato a presentare domanda in qualità di presidente
Ai sensi dell’art. 4, co. 2, lettera a), del d.m. n. 183 del 2019, devono presentare istanza di nomina in qualità di presidente:
i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.
Chi può presentare domanda in qualità di presidente
Possono presentare domanda in qualità di presidente di commissione:
i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;
i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;
i docenti in servizio di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni
i dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni
i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
Hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, purché rientrino in una delle categorie elencate:
ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;
i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame;
i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.
Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall’articolo 4 del d.m. n.183 del 2019, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri ordini di scuola
Chi deve presentare domanda in qualità di commissario esterno
Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di commissario esterno:
- i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento di organico), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
- i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.
Chi può presentare domanda in qualità di commissario esterno
Possono presentare domanda, dunque non sono obbligati, in qualità di commissari esterni:
i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999;
i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.
Hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nei paragrafi 3.c.c e 3.c.d. della nota:
ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;
i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;
i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all’esame di Stato;
i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992;
i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.
Il personale della scuola appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina in qualità di commissario esterno può contestualmente chiedere la nomina in qualità di presidente di commissione, purché in possesso dei prescritti requisiti.
Ieri 19 marzo è proseguito al MIM l’incontro tra l’Amministrazione e le OO.SS. per l’informazione in merito a:
1) Revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni del personale ATA della scuola, ai sensi della legge 30 dicembre 2024, n. 207 art. 1 comma 828 (riduzione di n. 2.174 unità di personale);
2) Revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, ai sensi dell’art. 10, comma 3 quinquies, del decreto legge 31 maggio 2024 n. 71 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024 n. 106.
Per l’Amministrazione sono state presenti la Dott.ssa Palermo e la Dott.ssa Calvosa.
Con riferimento al punto 1, l’Amministrazione, pur prendendo atto della netta contrarietà dello SNALS-CONFSAL e delle altre OO.SS., ritiene chiusa l’informativa in quanto si tratta di una norma applicativa dell’art. 1 comma 828 della legge di Bilancio 2025, che prevede con decorrenza dall’anno scolastico 2026/27, la riduzione di n. 2.174 unità di personale ATA. La riduzione riguarderà il profilo professionale di Collaboratore Scolastico è sarà applicata alle scuole del secondo ciclo (Licei, Istituti Tecnici e Professionali).
Con riferimento al punto 2, viene avanzata dalle OO.SS. presenti, la proposta di impiegare le risorse disponibili (€ 36.900.000,00) per consentire la progressione dal profilo di Collaboratore Scolastico ad Operatore Scolastico a n. 42.114 unità di personale e da Assistente Amministrativo a Funzionario a circa 1.000 unità di personale.
Per quanto riguarda l’Operatore Scolastico verrà garantita n. 1 figura per ogni plesso dell’istituzione scolastica.
Lo SNALS-CONFSAL, unitamente alle altre OO.SS., ha chiesto di avviare il prima possibile le procedure necessarie per le progressioni di qualifica.
Per la prossima settimana è previsto un altro incontro per la stesura definitiva.
Il prossimo aprile nei giorni 14-15-16 i lavoratori del mondo scuola saranno i protagonisti di un grande rito della democrazia : eserciteranno il diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti nelle rappresentanze sindacali d’istituto. Le RSU sono state introdotte nella scuola per la prima volta con il contratto
collettivo nazionale 1998/2001. Nei contratti precedenti al 1995, l’attività sindacale nelle
scuole si espletava con la nomina da parte dei sindacati di un proprio delegato, il
Rappresentante Sindacale Aziendale (RSA) che esercitava i diritti sindacali nell’ambito
della propria istituzione scolastica: usare la bacheca sindacale, fare assemblee, informare i
colleghi. Fino al 14 marzo i sindacati hanno la possibilità di presentare le liste dei candidati per il prossimo triennio . Ma a questo grande esercizio di democrazia si può partecipare anche con un impegno di tempo più breve accettando di far parte della commissione elettorale o ricoprendo il ruolo di scrutatore. Come fare ? Contattare la segreteria provinciale o la segreteria territoriale di riferimento o direttamente il segretario provinciale Vito Masciale per dichiarare la propria volontà a far parte della commissione elettorale o del seggio elettorale come scrutatore per conto dello SNALS-CONFSAL. Durante le attività della commissione elettorale e degli scrutatori il personale coinvolto è esonerato dal servizio.
Mobilità 2025/26 docenti, ATA, personale educativo e di religione cattolica per l’anno scolastico 2025/26
Date mobilità 2025/26
Docenti
La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 25 marzo 2025.
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025
Personale educativo
La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025.
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 30 aprile 2025.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2025.
Personale ATA
La domanda va presentata dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025.
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025.
Insegnanti di religione cattoliCA
La domanda va presentata dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025.
Gli insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il modello cartaceo disponibile sulla pagina del MIM, alla voce Modulistica – Mobilità.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2025.
Come presentare la domanda
La domanda va compilata e inoltrata sul portale del MiM, su Istanze on line.
RCORDIAMO CHE : Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Si può accedere anche con le credenziali SPID.
AI Docenti soggetti ai vincoli : per preferenza, neoassunti in ruolo, assunti da GPS è data comunque la possibilità di presentare domanda di trasferimento e/o passaggio, a condizione che rientrino in una delle seguenti categorie:
- a) genitori di figlio di età inferiore a 16 anni, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
- c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
- d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
- e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
Come fruire delle deroghe
I docenti vincolati ma rientranti in una delle categorie previste nelle deroghe , per poterne fruire :
dovranno allegare alla domanda di trasferimento e/o passaggio una dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) attestante una delle suddette condizioni;
nei casi di cui alle lettere b), c) e d) su citate , oltre alla dichiarazione suddetta, dovranno :
allegare all’istanza la documentazione e/o certificazione comprovante la specifica situazione (come ad esempio certificazioni relative alla condizione di invalidità e/o alla condizione di disabilità), secondo le indicazioni fornite nell’OM ;
indicare nella domanda come prima preferenza il comune o distretto sub-comunale (nel caso di comuni suddivisi in più distretti) del soggetto con cui ricongiungersi o da assistere.
ATTENZIONE !!!!!
E’ possibile indicare il comune di residenza dei figli o degli assistiti, a condizione che gli stessi, alla data di pubblicazione dell’OM , vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza va attestata con dichiarazione personale (ai sensi del DPR 445/2000), in cui indicare la citata decorrenza dell’iscrizione anagrafica;
in mancanza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere (per mancanza di posti di richiedibili si intende che, ad esempio, si è docenti della secondaria di secondo grado e nel comune sono presenti solo scuole sino al primo grado) è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore ma che abbia una sede/plesso nel comune di residenza della persona cui ricongiungersi o da assistere. In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non potrà essere accolta;
PER i docenti con disabilità personale (art. 21 o 33 della legge 104/92), ai fini dell’accoglimento della domanda, gli stessi devono indicare come prima preferenza il proprio comune o distretto sub-comunale di residenza.
CHI potrà o meno presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2025/26.
- se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti neoassunti a.s. 2024/25 nonché quelli assunti nell’a.s. 2023/24 anche se, in virtù di una delle deroghe succitate (recepite lo scorso anno tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024), abbiano ottenuto per l’a.s. 24/25 il trasferimento in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
- se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
- senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23, che non abbiano ancora ottenuto alcun movimento (trasferimento o passaggio) ovvero che l’abbiano ottenuto anche per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) espresse nella domanda;
- senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2021/22 e precedenti che, pur avendo ottenuto un movimento per l’a.s. 2022/23 in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola) e quindi soggetti al vincolo triennale, lo hanno ormai superato (il vincolo infatti riguarderebbe gli a.s. 22/23, 23/24 e 24/25, pertanto possono presentare domanda nel corso del corrente a.s. per l’a.s. 25/26).
Non possono presentare domanda, se non rientranti in nessuna delle suddette deroghe:
i docenti neoassunti a.s. 2024/25;
i docenti assunti nell’a.s. 2023/24;
i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 23/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda.
Passaggio ruolo su posto di sostegno senza abilitazione
Per richiedere il passaggio su posto di sostegno da un grado all’altro non sarà necessaria l’abilitazione nel grado richiesto, ma solo superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità al momento della presentazione della domanda e specializzazione su sostegno per il grado richiesto.
Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di istituzione scolastica, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Il vincolo opera per i movimenti di ciascuna delle tre fasi della mobilità.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI 2025, e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
IL MIM HA PUBBLICATO L’ORDINANZA PER I TRASFERIMENTI PER L’A.S. 2025/2026
TUTTE LE INFORMAZIONI SONO REPERIBILI SUL SITO DEL MINISTERO AL LINK
Ieri si è tenuta una audizione presso la VI Commissione consiliare regionale competente in politiche comunitarie, lavoro e formazione professionale sul tema: Formatori presso i Centri per l’impiego, dipendenti dagli enti di formazione professionale .Hanno partecipato e animato il confronto :Sebastiano Leo assessore all’Istruzione, formazione, lavoro, Leo Caroli presidente del SEPAC, Beniamino Di Cagno presidente del CdA Arpal, Gianluca Budano direttore generale di Arpal. Era presente anche Silvia Pellegrino direttore del Dipartimento politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione. Leo Caroli ha presentato due possibili soluzioni che devono ora essere esaminate dagli avvocati della Regione Puglia. Entrambe le soluzioni valorizzano l’anzianità di servizio dei formatori nell’ambito di un concorso Arpal da bandire nel prossimo futuro. Proprio i tempi di attuazione delle proposte fanno scaturire le perplessità del prof. Vito Masciale segretario regionale SnalsConfsal che segue la tormentata vicenda dei dipendenti storici dei due enti di formazione dall’inizio e si è sempre impegnato in tutti questi mesi per la ricerca di una soluzione a tutela di questi lavoratori. “ Il bando ponte “ afferma il prof Masciale “ frutto dell’intesa fra Sepac e OOSS il cui scopo era impegnare i lavoratori in attesa del concorso termina a giugno e non si prevedono proroghe. La complessa macchina burocratica riuscirà nei prossimi mesi a bandire il concorso ,espletarlo , proclamare i vincitori e procedere alle assunzioni mettendo fine alla situazione di incertezza e precarietà che dura da troppo tempo ? L’esperienza di vita mi fa sorgere molti dubbi ma voglio essere fiducioso e dare per il momento credito alla fattibilità delle proposte presentate oggi al tavolo dell’audizione.”
Per la cronaca e volendo entrare nel dettaglio sono 82 i dipendenti degli enti che compongono la RTI EPCPEP-AgeForM di cui 74 sono impegnati per Arpal nei CPI della regione .Diciassette dei 74 sono i “formatori storici” ossia lavoratori con anzianità di servizio dal 2015 nei CPI e ante 2015 nella Formazione professionale e hanno un’età anagrafica che ostacola il reinserimento nel mondo del lavoro .Tra “ i formatori storici” ci sono (come da elenco SEPAC) anche i tredici lavoratori ex EnAIP . Licenziati da EnAIP in liquidazione nel 2012, sono stati assunti negli anni da altri enti, tra cui AgeForM, e ora rischiano di affrontare un nuovo licenziamento senza prospettiva di riassunzione.
Infine il prof. Masciale esprime ringraziamenti alla consigliera Parchitelli e alla consigliera Barone che hanno voluto conoscere e approfondire gli sviluppi ultimi della annosa e tormentata risoluzione della vertenza .” È ancora aperto un tavolo di crisi “ribadisce il prof. Masciale e ci sono ancora lavoratori, residuali rispetto alle operazioni di scivolo pensionistico promosse dalla Regione Puglia e agli esodi volontari, che non sanno quale sarà il loro futuro questa è la triste realtà.” E ribadisce : “Una vertenza ha termine solo quando tutti i lavoratori che corrono il rischio di restare disoccupati trovano lavoro.”
Il MIM ha trasmesso il prospetto del numero dei candidati – suddivisi per regione – che risultano aver superato la prova scritta per la scuola dell’Infanzia e Primaria e che hanno raggiunto il punteggio minimo di 70/100, specificando che non si tratta di ammissioni alla prova orale che, come noto, sono determinate nel numero massimo del triplo dei posti messi a bando, con tutti i pari punti dell’ultimo.
Le ammissioni all’orale (in termini numerici) saranno pubblicate dai singoli UUSSRR responsabili della singola procedura, distintamente per tipologia di posto/regione gestita; ogni candidato ammesso all’orale avrà anche la comunicazione sulla propria area riservata della piattaforma concorsi..
Complessivamente: 32.077 aspiranti docenti hanno superato la soglia minima di 70/100, rappresentando una percentuale alta rispetto alle domande presentate.Nel dettaglio : per la scuola dell’infanzia su posto comune hanno ottenuto il punteggio minimo 10.286 candidati (56,7% delle domande) a fronte di 802 posti disponibili, mentre per il sostegno sono 1.031 gli aspiranti promossi (47,8%) per 302 cattedre. Nella scuola primaria, i numeri mostrano 17.209 candidati idonei su posto comune (61,8%) per 3.140 posti, e 3.551 sul sostegno (55,1%) per coprire 4.111 posizioni.
Ammissione alla prova orale
Il superamento della prova scritta non equivale automaticamente all’ammissione all’orale. La procedura concorsuale prevede, infatti, che accedano alla fase successiva un numero di candidati pari al triplo dei posti messi a concorso in ciascuna regione. Il meccanismo garantisce, comunque, che tutti i candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo classificato tra gli ammissibili possano partecipare alla prova orale.
Infanzia posto comune
Per la scuola dell’infanzia su posto comune, 10.286 candidati hanno superato la prova scritta (56,7% delle 18.139 domande) per 802 posti disponibili.
Nel dettaglio i dati regionali per la scuola dell’infanzia su posto comune:
La Lombardia presenta il maggior numero di posti disponibili (274) con 1.603 candidati che hanno superato la prova scritta, creando un rapporto di circa 5,8 aspiranti per ogni cattedra. Particolarmente critica la situazione nel Lazio, dove a fronte di soli 26 posti si registrano ben 1.486 candidati idonei, con un rapporto di 57 aspiranti per posto. In Puglia la competizione è elevata: 1.202 candidati per 100 posti (12 candidati per posto). Le regioni con il minor numero di posti sono Sardegna (2) e Molise (6), mentre l’Emilia Romagna mostra un’alta percentuale di superamento della prova (65,5%) con 983 candidati idonei su 1.500 domande presentate.
Primaria posto comune
Nel settore della primaria su posto comune, 17.209 candidati hanno superato la prova scritta (61,8% delle 27.846 domande) per 3.140 posti disponibili
Nel dettaglio: la Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di posti disponibili (945), seguita dal Veneto (593). Nonostante l’elevata disponibilità, la competizione rimane significativa con 2.488 candidati idonei in Lombardia (2,6 per posto) e 1.425 nel Veneto (2,4 per posto). Il Lazio presenta una situazione critica con 2.696 candidati che hanno superato la prova a fronte di 282 posti (9,5 candidati per posto). L’Emilia Romagna registra la più alta percentuale di superamento della prova (69,9%) con 1.639 candidati idonei su 2.345 domande. Il Molise si conferma la regione con il minor numero di posti disponibili (2), mentre la Basilicata mostra la percentuale più bassa di superamento della prova (50,9%).
Sostegno infanzia
Su 302 posti disponibili a livello nazionale per sostegno per scuola dell’infanzia, 1.031 candidati hanno superato la prova scritta (47,8% delle 2.158 domande presentate).
Nel dettaglio: il Piemonte presenta la situazione più critica con 108 posti disponibili ma solo 4 candidati idonei (3,7% di copertura). Anche la Lombardia mostra una forte carenza con 142 posti e 35 candidati idonei (24,6% di copertura). La Sicilia, pur gestendo le procedure per altre regioni, registra il maggior numero di candidati idonei (267) a fronte di soli 4 posti. La Calabria è la regione con la più alta percentuale di superamento della prova (54,5%) con 84 idonei su 154 domande. In totale, per 302 posti disponibili, 1.031 candidati hanno superato la prova scritta, creando un rapporto di 3,4 aspiranti per posto, ma con una distribuzione estremamente disomogenea tra le regioni.
Sostegno primaria
A fronte di 4.111 posti disponibili, solo 3.551 candidati hanno superato la prova scritta (55,1% delle 6.439 domande).
La Lombardia offre il maggior numero di posti (2.036) ma ha solo 87 candidati idonei, coprendo appena il 4,3% del fabbisogno. Situazione analoga in Veneto (675 posti e 27 idonei), Piemonte (689 posti e 26 idonei) e Liguria (215 posti e 10 idonei). L’unica regione con un numero di candidati superiore ai posti disponibili è il Lazio (538 idonei per 44 posti). La Puglia mostra la percentuale più alta di candidati che hanno superato la prova (57%) con 603 idonei su 1.057 domande. Complessivamente, a fronte di 4.111 posti disponibili, solo 3.551 candidati hanno superato la prova scritta. Forse è da rivedere il sistema di reclutamento