A partire dall’anno scolastico 2024/2025, i cellulari saranno banditi dalle classi delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, anche per le attività educative e didattiche.

La disposizione  è prevista  attraverso una circolare ministeriale  che fornisce alle scuole indicazioni per introdurre il divieto dell’uso dello smartphone a scopo didattico.

La  scelta è  stata dettata dalla preoccupazione per l’impatto negativo che l’uso eccessivo dei cellulari può avere sul naturale sviluppo cognitivo dei ragazzi.

Studi internazionali hanno infatti dimostrato che l’uso del cellulare in classe, anche a scopo educativo e didattico, può incidere negativamente sul livello degli apprendimenti degli alunni. In particolare, il Rapporto Unesco 2023 ha evidenziato che i dati delle valutazioni internazionali su larga scala, come quelli forniti dall’Ocse-Pisa 2022 mettono in luce un legame negativo tra l’uso eccessivo delle TIC e il rendimento degli studenti.

Il Rapporto Ocse ha evidenziato come gli smartphone siano fonte di distrazione per gli studenti che lo usano con maggior frequenza a scuola, facendo diminuire il livello di attenzione, in particolare durante le lezioni di matematica. L’uso  senza limiti, dei telefoni cellulari fin dall’infanzia e nella preadolescenza incide negativamente sul naturale sviluppo cognitivo, determinando perdita di concentrazione e di memoria, diminuzione della capacità dialettica, di spirito critico e di adattabilità.

La circolare ministeriale  dispone quindi il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d’infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali.

Altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, potranno essere utilizzati per fini didattici, sotto la guida dei docenti. Il Ministero dell’Istruzione sottolinea che il ricorso alla didattica digitale e la sua valorizzazione restano immutati , così come l’impegno a rendere consapevoli gli studenti sul corretto ed equilibrato uso delle nuove tecnologie, dei telefoni cellulari e dei social e sui  rischi ad essi connessi da uso eccessivo.

Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione dovranno aggiornare i propri regolamenti e il patto di corresponsabilità educativa, anche introducendo  specifiche sanzioni disciplinari per gli alunni che dovessero contravvenire al divieto di utilizzo in classe dello smartphone.

circolare m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0005274.11-07-2024

 

 

personale ata

 

Sono aperti i termini di presentazione delle domande per partecipare alla procedura valutativa finalizzata alla progressione all’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione per assistenti amministrativi facenti funzione DSGA. Il bando è stato pubblicato anche sul sito InPA. Le domande possono essere inoltrate  fino al 29 luglio.

Le domande di partecipazione devono essere presentate in una sola regione ed  unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera p > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.

Come fare   per  la  presentazione della domanda :

  1. Accedere alla pagina principale della “Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive”, con le credenziali in proprio possesso
  2. Selezionare ISTANZE -> Presenta una domanda e dalla Lista delle istanze scegliere “Procedura valutativa per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione”.
  3. Compilare la domanda (cliccando sul tasto “VAI ALLA DOMANDA”)
  4. Aggiornare, se necessario, i dati precedentemente inseriti (utilizzando la funzione di modifica)
  5. Inserire, se necessario o dove richiesto, l’elenco dei documenti da consegnare contestualmente alla domanda
  6. Inoltrare la domanda (utilizzando la funzione “Inoltra”). L’inoltro deve avvenire entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande. Al momento dell’inoltro, il sistema crea un documento .pdf, che viene inserito nella sezione “Domande presentate” presente nel menù “Istanze”, contenente il modulo domanda compilato.

L’intero processo di compilazione della domanda da parte del candidato viene tracciato tramite il salvataggio di ciascuna sezione, ma deve essere finalizzato dal candidato stesso con l’inoltro della domanda.

Possono partecipare:

gli assistenti amministrativi di ruolo in possesso di laurea magistrale, tra i titoli indicati nell’allegato 1 del decreto, che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza nell’area degli assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione

gli assistenti amministrativi di ruolo in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado con almeno 10 anni di esperienza nell’area degli assistenti e/o in quella, equivalente, del precedente sistema di classificazione

Rappresenta prerequisito l’aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni scolastici interi, ivi compreso l’anno scolastico 2023/2024, se è stato conferito incarico annuale.

Come sempre la segreteria provinciale e le sedi territoriali sono a disposizione degli iscritti per la consulenza specifica.

 

C ’è tempo fino al  2 agosto 2024 (ore 23.59) per la presentazione telematica delle istanze finalizzate alla nomina a presidente e componente delle commissioni giudicatrici delle procedure concorsuali straordinarie per docenti IRC nelle scuole di ogni ordine e grado.

I professori universitari, i dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i docenti che intendono proporre la propria candidatura dovranno presentare istanza attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. L’istanza potrà essere presentata attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it dal 16 luglio (ore 09.00) e fino alle ore 23:59 del 2 agosto 2024.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Concorsi e procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it , attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito, con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Nell’istanza gli aspiranti  dovranno dichiarare:

l’USR responsabile della procedura concorsuale per la quale intendono candidarsi;

i propri dati anagrafici, di recapito e residenza;

il ruolo al quale, avendone i titoli, intendono candidarsi (presidente, commissario, componente aggregato di lingua inglese);

la qualifica ricoperta (professore universitario, dirigente scolastico, dirigente tecnico, docente);

lo stato di servizio o di quiescenza;

il possesso di eventuali criteri di precedenza indicati nel decreto;

di non trovarsi in alcuna condizione ostativa indicata nel decreto.

Le commissioni giudicatrici dovranno essere nominate con decreti dei dirigenti preposti ai competenti Uffici Scolastici Regionali, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti dal decreto ministeriale 9 gennaio 2024, n. 9, e secondo quanto previsto dai decreti del Direttore Generale per il personale scolastico 29 maggio 2024, n. 1327 (infanzia e primaria) e n. 1328 (secondaria di I e II grado).

 

 

Finalmente il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato il decreto per l’attribuzione degli incarichi di sostituzione del DSGA nei casi di assenza per l’intero anno scolastico (31 Agosto) o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, ai sensi dell’art. 57 comma 1 del CCNL 2019/21.

Dopo vari incontri con le OO.SS. ed il MIM, in cui lo SNALS CONFSAL ha più volte ribadito la netta contrarietà all’obbligatorietà dell’incarico ad interim per il DSGA, l’Amministrazione nel decreto di cui sopra ha accolto la nostra richiesta.

Nel decreto, infatti, viene chiarito che l’Ambito Territoriale conferirà gli incarichi prima agli eventuali funzionari privi di incarico e solo successivamente ai funzionari già titolari di incarico di DSGA.

Nel primo caso potrà essere conferito d’ufficio mentre nel secondo solo ed esclusivamente su base volontaria.

Lo SNALS CONFSAL continuerà a chiedere al Ministero la piena attuazione di quanto previsto dal CCNL.

 

personale ata

ECCO IL TESTO DEL DECRETO

 

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ECCO LA SCHEDA ESPLICATIVA PREPARATA DALLO SNALS

Nota interna esplicativa Integrazione 24 mesi ATA

 

ED INFINE IL TESTO PER L’AUTOCERTIFICAZIONE

Autodichiarazione-inserimento-24-mesi

 

personale ata

 

Ci sarà  la riapertura delle domande di prima fascia ATA, chiuse il 30 maggio scorso. La riapertura deriva   dall’approvazione dell’emendamento al decreto Coesione che vede il riconoscimento del periodo dal 16 aprile ai primi di maggio per i circa 6.000 collaboratori scolastici PNRR e Agenda Sud rimasti senza contratto circa due settimane. Durante l’esame al Senato del decreto Coesione, poi legge 4 luglio 2024, n. 95,  il comma 4 è stato integrato prevedendo che, ai soli fini della partecipazione ai bandi per la costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l’anno scolastico 2024/2025, si computi anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l’effettiva stipulazione dei contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario.

Si spera che questa procedura riguardi anche coloro che, attualmente inseriti in terza fascia, con l’acquisizione del relativo punteggio, possono raggiungere i 24 mesi e inserirsi in prima fascia.

La riapertura delle domande delle graduatorie ATA 24 mesi consentirà l’aggiornamento del servizio, tenendo presente che, proprio a causa del periodo di vacanza contrattuale intercorrente tra il 16 aprile e l’effettiva riassunzione, utile al raggiungimento dei 24 mesi di servizio, migliaia di lavoratori non hanno potuto proporre istanza di inserimento.

Le domande riguardano sia coloro che possono raggiungere i 24 mesi sommando il periodo dal 16 aprile ai primi di maggio, ovvero alla data di effettiva stipula dei contratti, sia coloro che possono aumentare il punteggio aggiungendo tale periodo.

Le domande potranno essere presentate tramite raccomandata, pec o cartaceo. Si attende la circolare per le specifiche. Le istanze dovranno essere valutate entro il 24 luglio.

Per il personale che, pur avendo maturato il requisito dei 24 mesi  avrebbe potuto ottenere più punteggio sommando tale periodo  ci sarà una procedura informatica dal 24 luglio.

Vito Masciale

 

“Nell’anno scolastico 2025/26 spariranno diciotto autonomie scolastiche in Puglia: 10 del secondo ciclo di istruzione e otto del primo ciclo. Questo non era assolutamente nei patti. A dicembre, prima della delibera di Giunta che rendeva esecutivi i pesanti tagli sul primo ciclo per l’as 2024/25, Regione e Città Metropolitana avevano assicurato che per il successivo anno elementari e medie non sarebbero stati aggetto di dimensionamento. Ieri l’amara sorpresa: anche questa volta si pensa di toccare un segmento della filiera istruzione delicato e già fortemente provato, facendosi scudo dietro il principio di verticalizzazione.”

Così il segretario regionale di Snals/Confsal Puglia, Vito Masciale, all’indomani del primo tavolo di confronto tra Regione, Ufficio Scolastico e sindacati sulle linee di indirizzo contenenti i criteri per la definizione del piano di dimensionamento scolastico 2025/26.

“Sì ad altre verticalizzazioni sul primo ciclo solo se sono gli istituti scolastici a chiederlo. Diversamente, il primo ciclo non va toccato. Invitiamo la Regione a chiedere con sollecitudine alle province e alla Città Metropolitana di Bari, che hanno competenza sul secondo ciclo, a fornire le loro proposte di dimensionamento. I tempi sono abbastanza stretti.”

Secondo il documento diffuso da Regione ai sindacati, istituzioni scolastiche, Comuni, province e Città Metropolitana di Bari hanno tempo fino al 30 settembre per presentare le loro proposte di dimensionamento.

“Praticamente domani. – sottolinea Masciale – L’anno scorso Città Metropolitana lamentò di non essere stata coinvolta per tempo. Vogliamo dare il pretesto per usare la stessa motivazione e arrivare al 30 novembre (data in cui la Giunta regionale deve approvare il Piano di dimensionamento as 2025/26 ndr) con una soluzione non condivisa dai sindacati?”

“Qualcuno non ha capito che la scuola va maneggiata con cura, salvaguardando livelli occupazionali, sicurezza, gestibilità e qualità della didattica. Snals non derogherà a quanto espresso nella riunione di ieri.”, conclude il sindacalista.

Ecco finalmente le date

11-24/ luglio 2024 per i docenti

8-19/ luglio 2024 personale ata

Per cui i tempi di pubblicazione delle graduatorie provvisorie sono collocati nella prima settimana di agosto, le graduatorie definitive, calcolati i tempi dei reclami e delle loro valutazioni, potranno essere pubbliche dopo Ferragosto. Le nomine delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie rischiano di arrivare negli ultimi giorni di agosto.

Ed ecco le regole:

Chi può e chi non può fare domanda.

  1. A) DOCENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO SU OGNI TIPOLOGIA DI POSTO NEI SEGUENTI ANNI SCOLASTICI:

a.s. 2022/2023 o precedenti, compresi gli assunti da GPS di I fascia con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2021/22 o 2022/23 e a tempo indeterminato l’1/9/2022 o l’1/9/2023, possono presentare domanda di:

a)Utilizzazione  e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza senza vincoli;

  1. b) Assegnazione provvisoria in altra provincia senza vincoli.
  2. B) DOCENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO SU OGNI TIPOLOGIA DI POSTO NEI SEGUENTI ANNI SCOLASTICI:

a.s.. 2023/2024, compresi gli assunti dal concorso straordinario bis a tempo determinato l’1/9/22 e a tempo indeterminato l’1/9/2023, possono presentare domanda di:

  1. a) Assegnazione provvisoria ed utilizzazione solo nell’ambito della provincia di assegnazione della sede all’atto della nomina
  2. b) Assegnazione provvisoria in altra provincia solo se rientrano in specifiche categorie di docenti, con determinati requisiti, in tale circostanza usufruiscono di deroghe ai vincoli di permanenza nella sede scolastica assegnata
  3. C) DOCENTI ASSUNTI DA CONCORSO STRAORDINARIO BIS OPPURE DALLA GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NELL’A.S. 2021/22 O 2022/23 CHE HANNO RINVIATO O RIPETUTO IL PERIODO DI PROVA NELL’A.S. 2023/24
  4. a) possono presentare domanda di Utilizzazione e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza senza vincoli;

b)possono produrre domanda di Assegnazione provvisoria in altra provincia solo  solo se rientrano in specifiche categorie di docenti con determinati requisiti; in tale circostanza  usufruiscono di deroghe ai vincoli di permanenza nella sede scolastica assegnata all’atto del conferimento della nomina a tempo determinato

  1. D) DOCENTI ASSUNTI DALLE GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DAL 1.9.2023 E CHE ABBIANO IN OGNI CASO SUPERATO IL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA NEL PREDETTO A.S. 2023/24
  2. a) possono presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza e in altra provincia solo se hanno requisiti per rientrare nelle deroghe ai vincoli di permanenza nella sede di assegnazione
  3. b) se in possesso dei requisiti che appresso indicheremo, potranno produrre domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale ma vengono collocati in coda rispetto a tutti gli altri docenti che richiedono utilizzazione e assegnazione provvisoria su posto di sostegno
  4. c) nelle assegnazioni provvisorie interprovinciali sono collocati in coda rispetto a tutti gli altri docenti che richiedono assegnazione provvisoria su posto di sostegno in possesso del titolo, mentre precedono i docenti titolari su posto comune che stanno per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o che, in subordine, hanno maturato almeno un anno di servizio sul sostegno, e che richiedono anche posti di sostegno
  5. d) in ogni caso, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto.

QUALI SONO I REQUISITI PER OTTENERE LE DEROGHE ALL’IMPOSSIBILITA’ DI CHIEDERE L’UTILIZZAZIONE O ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:                                                                                                                                                                                                                              a) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;                                                            b) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti indicati  al punto a) precedente                                                                                                                                                                                                              c) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto b;

  1. d) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto c); e) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui a punti precedenti                                                                                                                                                                                                        – Possono altresì presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria se risultano in esubero sulla provincia.

LE MOTIVAZIONI PER LE QUALI E’ CONSENTITO PARTECIPARE ALLE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA (QUINDI QUANDO E’ POSSIBILE E PRODURRE DOMANDA).

Sono indicati dagli  art. 7 (Docenti) e 17 (ATA) del CCNI 2019/22, come di  seguito riportati:

ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto;

ricongiungimento a parenti e agli affini conviventi purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

ricongiungimento al genitore (anche non convivente).

Non vi è prescrizione circa il soggetto familiare per il quale richiedere l’assegnazione provvisoria, infatti il personale sceglie liberamente a quale familiare ricongiungersi tra quelli sopra indicati.  Il personale scolastico, anche se coniugato può anche scegliere di ricongiungersi ad un altro familiare (es. figli o genitore).

Inoltre, ai fini del ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile, genitore o figlio non è necessaria la convivenza. Il requisito della convivenza è, invece, obbligatorio, per il ricongiungimento al convivente di fatto o ad altri parenti o affini (es. nonna, zio ecc.).

In ogni caso, pur in presenza dei sopra citati motivi, non è possibile richiedere assegnazione provvisoria:

  1. per scuole ubicate all’interno del comune di titolarità (eccetto per i comuni divisi in più distretti sub-comunali – Roma, Milano, etc per esempio – e solo se si ha diritto ad una delle precedenze previste dagli artt. 8 (docenti) e 18 (ATA) del CCNI 2019/21 (es. assistenza al genitore con 104/92, mandato amministrativo, genitore con figlio fino a 6 anni ecc.
  2. personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l’1/9/24 (prossime immissioni in ruolo)
  3. per più province;
  4. per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza se non è stato superato con esito positivo il percorso annuale di formazione iniziale e prova.(docenti)

Il personale docente assunto a tempo indeterminato presenta la domanda attraverso il sistema POLIS.

 

Il personale docente assunto a tempo determinato nell’a.s.2023/24, il personale educativo, gli Insegnanti di Religione Cattolica e il personale ATA presenta la domanda in modalità cartacea utilizzando il modello di domanda pubblicato sul sito del Ministero nella sezione  mobilità annuale.

Per inviare la domanda compilata in modalità cartacea, bisogna convertire la domanda e i relativi allegati in un file pdf e inviarla, per come verrà indicato dai vari Ambiti Territoriali provinciali attraverso posta elettronica certificata.

 

DETTAGLI IMPORTANTI

  1. per richiedere il ricongiungimento al genitore non è richiesta la convivenza;
  2. i docenti che potranno produrre domanda in virtù delle deroghe previste dal CCNI, in particolare quella prevista dall’art.33 commi 3 e 5- per l’assistenza ai soggetti  con disabilità, non dovranno dimostrare  il requisito della convivenza con tale soggetto  (questo però ai soli fini di ottenere la deroga ma non ai fini di ottenere la precedenza nell’assegnazione per la quale resta il requisito della convivenza)
  3. le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite negli specifici percorsi di protezione di cui al D.Lgs. n.80/2015 ovvero in presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione può presentare domanda di assegnazione provvisoria per una provincia o comune diverso da quello di residenza, salvo per i comuni con più distretti sub-comunali ovvero, nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune del luogo di lavoro;
  4. possono presentare domanda di assegnazione i Dsga neoassunti in ruolo dal concorso ordinario;
  5. può presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo anche il personale ATA ex LSU stabilizzato con contratto a tempo pieno e part-time

RICAPITOLIAMO CHI PUO’ PRODURRE DOMANDA DI UTILIZZAZIONE:

docenti trasferiti quali soprannumerari d’ufficio o a domanda condizionata nei nove anni scolastici precedenti che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nella istituzione di precedente titolarità.  N.B.: Occorre prima di tutto indicare la scuola di precedente titolarità e, poi, in subordine, indicare scuole del distretto sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili, le scuole del comune viciniore. L’indicazione dell’intero comune (o del distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune;

docenti in esubero su provincia;

docenti restituiti ai ruoli, compresi i docenti rientrati oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità che hanno avuto una  sede di titolarità diversa tra quelle espresse a domanda;

docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;

docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo per altre classi di concorso per cui hanno titolo o su posto di sostegno  anche se privi di specializzazione;

docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso della specializzazione sul sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che chiedono l’utilizzo su tale tipologia di posti nell’ambito dello stesso grado di istruzione;

docenti della primaria di posto comune che chiedono l’utilizzo su posto lingua avendone titolo;

docenti che abbiano superato corsi di riconversione per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno nel medesimo ordine di scuola;

docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti dei Corsi Serali della scuola secondaria di II grado;

docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo in altra classe di concorso per la quale posseggono i titoli validi per i per i passaggi;

docenti, anche non in esubero, che, avendone i requisiti, chiedono di essere utilizzati per la diffusione della cultura e della pratica cultura e della pratica musicale, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete;

N.B.: I docenti nella domanda dovranno indicare il punteggio attribuito dalla scuola nella graduatoria per l’individuazione del personale soprannumerario aggiungendo i punti relativi all’anno scolastico in corso.

COME VENGONO EFFETTUATE LE UTILIZZAZIONI

Il movimento relativo alle utilizzazioni avviene rispettando le preferenze espresse dal personale interessato Ai fini delle utilizzazioni del personale docente in esubero su provincia, è prevista una graduatoria formulata secondo le tabelle di valutazione dei titoli di cui al CCNI sulla mobilità.

L’utilizzo negli Uffici Tecnici degli ITP appartenenti a classi di concorso in esubero è effettuata a domanda prioritariamente tra i docenti titolari della stessa scuola o in subordine tra i docenti in esubero provinciale tenendo conto del punteggio a loro assegnato

Dopo aver coperto tutte le disponibilità, il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, ancora senza sede di servizio, può  essere utilizzato, a domanda, nella ex scuola di titolarità per eventuali progetti del PTOF nonché per posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico

ARTICOLAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

 

Il movimento di assegnazione provvisoria è disposto utilizzando tutti i posti dell’organico delle scuole (vacanti e disponibili o solo di fatto disponibili per l’intero anno scolastico) sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni compatibili.

Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

 

Il CCNI ha previsto che la domanda di assegnazione provvisoria può essere prodotta da  tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato, ivi compreso quello che ha ottenuto, con le operazioni di mobilità, una nuova sede per l’anno scolastico 2024/25.

Ricordiamo che :

In presenza delle condizioni indicate nel CCNI, oltre a tutti i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici precedenti il 2023/24 (che partecipano alle operazioni senza alcuna limitazione), possono produrre domanda di assegnazione provvisoria provinciale:

 

i docenti  assunti   con   contratto   a   tempo   indeterminato nell’a.s.2023/24;

i docenti assunti con contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 2023/24 a seguito delle procedure di cui all’art.59, commi 4 e 9-bis del Decreto-Legge 73/2021 nonché ai sensi dell’art.5-ter del L.228/2021 all’esito del superamento positivo dell’anno di prova;

i docenti assunti con contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 2023/24 a seguito della procedura di cui agli artt.5 e6 del Decreto-Legge 44/2022 (posto sostegno) all’esito del superamento positivo dell’anno di prova se rientranti nelle condizioni previste dalle deroghe di cui all’art.34 del CCNL;

Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, tenendo conto dei requisiti previsti dal CCNI, oltre ai docenti assunti in ruolo negli anni scolastici precedenti (che partecipano senza limitazioni), tutti gli assunti in ruolo (con contratto a tempo indeterminato o determinato) che rientrino nelle deroghe previste dall’art.34 del CCNL 2019/21. Si evidenzia che  il personale assunto a tempo determinato deve aver superato il periodo di prova. TALI DOCENTI PRESENTANO DOMANDA IN FORMATO CARTACEO IL CUI MODELLO E’ RINVENIBILE NEL PORTALE DEL MINISTERO -SEZIONE MOBILITA’. L’UST verificherà che il predetto docente abbia superato il periodo di formazione iniziale e prova

 

Per il sopra indicato personale, il movimento di assegnazione provvisoria avverrà, tenendo conto delle fasi previste dal CCNI, PRIMA DELLA FASE 41 E DOPO LA FASE 40.

 

COME  E A QUALI CONDIZIONI E’ POSSIBILE PRODURRE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

 

La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

 

Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

Ricongiungimento al genitore (senza la richiesta del requisito della convivenza).

Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno 3 mesi alla data di presentazione della domanda;

L’età dei figli è riferita al 31 dicembre 2024;

Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni entro il 31 dicembre 2024;

In caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Le domande di assegnazione provvisoria per altra provincia rispetto a quella di titolarità, potrà essere prodotta  in presenza dei requisiti indicati nel CCNI, e cioè da parte dei:

docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché siano stati ammessi ai relativi percorsi TFA sul sostegno;

docenti non specializzati che abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.

Tali assegnazioni avvengono in subordine a quelle del personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle GPS e nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.

I docenti possono chiedere una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti di scuola secondaria.

 

 

 

SI RICORDA  CHE:

 

  1. A) Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie (tale documentazione deve essere precedentemente caricata a sistema attraverso la funzione Altri servizi —> Gestione allegati).

 

  1. B) Il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.

 

  1. C) L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento è obbligatoria ove si intenda  esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune, anche nel caso che nel comune vi sia una scola scuola

 

  1. D) Ove si verifichi la mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di   ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

 

IL SISTEMA DELLE PRECEDENZE: COME FUNZIONANO

 

Rispetto all’a.s. 2023/2024 il sistema delle precedenze è identico e risultano essere, in ordine stretto:

PRECEDENZA ASSOLUTA

Personale docente non vedente (Legge 120/1999, art.3)

Personale docente emodializzato (Legge 270/1982, art.61)

2.DOPO LA PREDETTA PRECEDENZA SI PASSA ALLE PRECEDENZE PER LE UTILIZZAZIONI

 

personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a. s. 2014/2015 e successivi. Dopo l’indicazione della scuola di precedente titolarità è possibile indicare altre scuole appartenenti al medesimo comune/distretto sub- comunale. L’indicazione dell’intero comune (o del distretto sub- comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune.

3.SUCCESSIVAMENTE OPERANO LE PRECEDENZE DI CUI AI PUNTI III- IV- VI- VII DEL CCNI-

Cioè Personale con  disabilità o che necessita di cure,assistenza,coniuge di militare o che ricopre cariche pubbliche in amm.zioni EE.LL

L’indicazione della preferenza sintetica per il comune (o distretto sub- comunale) di precedenza è obbligatoria sempre, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale) di precedenza preclude la possibilità del riconoscimento della precedenza sia per il comune che per le eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

Per il solo personale con disabilità di cui all’art.21 della Legge 104/1992 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie I, II e III della tabella A annessa alla Legge 648/1950 non è obbligatoria l’indicazione del comune

  1. DOPO LE PRECEDENZE DI CUI AL PUNTO 3                                                                 – Personale cessato dal collocamento fuori ruolo;

– Personale che riprende servizio dopo l’aspettativa sindacale

Punteggi

  • Ricongiungimento al familiare:

Docenti: 6 punti

  • Figli fino a 6 anni:

Docenti: 4 punti

  • Figli 6-18 anni:

Docenti: 3 punti

  • Assistenza a familiari disabili:

Docenti: 6 punti

 

 

Si comunica che da lunedì 8 luglio l’orario di consulenza

nella sede provinciale di Bari e nelle sedi territoriali

sarà il seguente :

dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 18.30 .

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