A seguito della  riduzione numerica degli studenti iscritti in un’istituzione scolastica autonoma, si verificano due    conseguenze: la  diminuzione nel numero delle classi presenti e la  contrazione nell’organico ed esubero del personale docente titolare nella scuola.

Individuazione dei soprannumerari

L’individuazione dei soprannumerari viene fatta nei confronti dei docenti titolari nella scuola.

Nella scuola dell’Infanzia e Primaria l’individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti comuni, su posti di educazione motoria, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti ad indirizzo didattico differenziato, su posti di ruolo speciale in scuole speciali e, limitatamente alla scuola primaria, su posti dei centri di istruzione per gli adulti della scuola primaria attivati presso i centri territoriali.

Nella scuola Secondaria di I e II grado non si procede all’individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento.

Scuola dell’Infanzia e Primaria

L’individuazione dei soprannumerari viene effettuata distintamente per le varie tipologie di posto esistenti. Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.

Per i posti di sostegno l’individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia:

 

sostegno vista

sostegno udito

sostegno psicofisici

Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale all’interno della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza, a domanda o d’ufficio, al trasferimento su tale posto.

Nell’organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l’organico stesso (posto comune, lingua inglese, educazione motoria).

 

Nella scuola primaria il personale in soprannumero per l’insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull’organico dell’istituto. A tal fine l’ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l’inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell’organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l’insegnamento della lingua inglese. Il personale docente interessato a rientrare sul posto di lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

 

Scuola Secondaria di I e II grado

Per ogni istituzione scolastica autonoma l’individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento.

Relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola Secondaria di I grado con attività di sostegno, l’individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia:

 

sostegno vista

sostegno udito

sostegno psicofisici

Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza a domanda o d’ufficio al trasferimento su tale posto.

Nella scuola Secondaria di II grado con attività di sostegno, l’individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata senza distinzione delle previgenti aree di sostegno.

Negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l’organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all’organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi diurni, ovvero all’organico dei corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi serali.

 

Disposizioni comuni ai vari ordini di scuola

 

L’individuazione dei docenti soprannumerari viene fatta in base alla graduatoria interna di istituto che il Dirigente scolastico deve pubblicare all’albo dell’istituzione scolastica entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’OM per la presentazione delle domande di mobilità.

Sulla base del nuovo organico e delle graduatorie interne di istituto, i Dirigenti scolastici devono notificare formalmente e immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero.

I docenti individuati come perdenti posto dovranno, quindi, presentare domanda di trasferimento.

Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero nel seguente ordine:

 

docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo. A tal fine, come chiarisce la nota 3), non sono considerati coloro che si sono trasferiti da posto comune a posti di lingua nella stessa scuola;

docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nel decennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti.

Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso del decennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.

 

I docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.

Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

 

Concludendo

I docenti dei diversi ordini e gradi di istruzione dichiarati soprannumerari sono tenuti a presentare domanda di trasferimento, che può essere inoltrata anche oltre i termini di scadenza delle domande, previsti nell’OM sulla mobilità, nel caso in cui la soprannumerarietà venga “registrata” oltre tali termini.

In questo caso il docente viene riammesso a presentare domanda, che deve essere inoltrata entro 5 giorni dalla data di notifica del suo esubero nella scuola.

 

Chi può presentare domanda

Docenti titolari nella scuola (nella stessa classe di concorso e tipologia di posto) da oltre un triennio;

Docenti trasferiti nella scuola di titolarità da meno di un triennio, ma che sono stati soddisfatti su una preferenza sintetica (comune, distretto, provincia);

Docenti neo-immessi in ruolo dall’anno scolastico 2023/24 e precedenti. Il docente immesso in ruolo nel 2023/24 potrà presentare domanda per il prossimo anno scolastico in quanto quello in corso 2025/26 è per lui il terzo anno nella scuola in seguito all’immissione in ruolo (2023/24 – 2024/25 – 2025/26), per cui quest’anno 2025/26 potrà presentare domanda per il prossimo anno 2026/27;

Docenti che, pur avendo il vincolo triennale, possono usufruire della DEROGA;

Docenti soprannumerari o in esubero provinciale;

Docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.

 

Chi non può presentare domanda

Sono tre le categorie di docenti che, in base ai requisiti richiesti, non possono presentare domanda di trasferimento o di passaggio per il prossimo anno scolastico:

 

docenti trasferiti con domanda volontaria da meno di un triennio, soddisfatti nella domanda su una preferenza analitica (scuola specifica);

docenti neo-immessi in ruolo, destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto. Questi docenti sono tenuti a rimanere presso l’istituzione scolastica in cui hanno svolto il periodo di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova;

docenti con nomina a tempo determinato ai sensi del D.L. 44/2023: possono presentare domanda di mobilità soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica dove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.

 

 

Date presentazione domanda

Personale docente: dal 16 marzo al 2 aprile – pubblicazione movimenti 29 maggio 2026;

Personale educativo: dal 16 marzo al 7 aprile – pubblicazione movimenti 4 giugno 2026;

Personale ATA: dal 23 marzo al 13 aprile – pubblicazione movimenti 12 giugno 2026;

Docenti di Religione Cattolica: dal 21 marzo al 17 aprile – pubblicazione movimenti 5 giugno 2026.

 

 

 

Passaggio di cattedra e di ruolo

Passaggio di cattedra: si chiede una classe di concorso diversa da quella di titolarità, ma nello stesso grado di istruzione in cui il docente è titolare. Es. da classe di concorso della secondaria primo grado ad altra classe di concorso della secondaria di I grado.

 

Passaggio di ruolo: si chiede un grado di istruzione diverso rispetto a quello di titolarità. Es. da primaria a secondaria II grado.

 

Passaggio di cattedra e di ruolo sono trattati nella stessa fase.

Passaggio di ruolo e di cattedra: con l’abilitazione i docenti potranno presentare domanda per il 2026/27

 

 

 

Cosa vuol dire “preferenza analitica e sintetica”

I docenti interessati alla mobilità per il prossimo anno scolastico 2026/27 hanno la possibilità, in fase di compilazione della domanda, di esprimere fino a quindici preferenze indicando le scuole, oppure un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in quest’ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.

Tipologie di preferenze

Le preferenze esprimibili sono, quindi, di due tipologie: analitiche e sintetiche.

 

Preferenza analitica

Con la preferenza analitica il docente chiede una specifica scuola

 

Preferenza sintetica

Con la preferenza sintetica il docente chiede un comune, un distretto o una provincia e, quindi, in questo modo chiede indistintamente tutte le scuole presenti nella singola preferenza sintetica.

 

Ordine di inserimento delle preferenze

L’inserimento delle preferenze territoriali nella domanda di mobilità è una fase importante della compilazione, nella quale è necessario prestare molta attenzione onde evitare errori che potrebbero penalizzare il docente in seguito a sbagli o dimenticanze.

In caso di preferenza sintetica su un comune, distretto o provincia, se il docente è interessato ad una specifica scuola ubicata nel comune, nel distretto o nella provincia, per avere maggiori possibilità di essere soddisfatto, prima della preferenza sintetica sul comune, distretto o provincia, deve inserire la preferenza analitica nella scuola di suo interesse, inserirla dopo non servirebbe a niente.

 

Valutazione delle preferenze

Nella valutazione della domanda le preferenze vengono considerate nell’ordine con il quale sono state inserite.

Il docente soddisfatto in una preferenza su una scuola specifica acquisisce la titolarità sulla scuola e avrà in essa il vincolo di permanenza triennale.

Se la domanda viene soddisfatta in una preferenza sintetica su comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l’ordine del Bollettino Ufficiale. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore e al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all’interno dell’espressa preferenza sintetica. In questo caso il docente non sarà sottoposto al vincolo triennale nella scuola.

 

 

 

 

Cattedra interna e cattedra esterna: si può essere trasferiti su più scuole

La richiesta di COE nella domanda di trasferimento o di passaggio rappresenta, quindi, un’opportunità in più per i docenti rispetto a coloro che chiedono soltanto cattedre interne.

Tale richiesta consente loro di acquisire la titolarità in una delle scuole richieste, però, i docenti che optano anche per COE, devono essere consapevoli che potrebbero avere dei disagi in relazione alla sede di completamento della cattedra assegnata. Devono  valutare i pro e i contro.

 

 

Mobilità docenti 2026/27: il trasferimento si ottiene solo su cattedra vacante. Può essere interna o esterna

Come si individuano i docenti sovrannumerari

L’individuazione dei docenti soprannumerari viene fatta in base alla graduatoria interna di istituto che il Dirigente scolastico deve pubblicare all’albo dell’istituzione scolastica entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’OM per la presentazione delle domande di mobilità.

 

Chiuse le iscrizioni degli studenti si contano le classi e  si individuano i docenti sovrannumerari

 

 

 

 

Sedi disponibili per la mobilità

Le cattedre che possono essere utilizzate nei movimenti devono, quindi, risultare libere, cioè non occupate da un docente titolare. Si tratta, pertanto, di cattedre vacanti e disponibili.

Fra  qualche settimana  si conosceranno i posti liberi grazie ai pensionamenti.

Docenti assunti da concorso PNRR: chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di trasferimento nel primo anno di assunzione (quindi per il 26/27):

i docenti assunti a tempo indeterminato (quindi abilitati) e rientranti in una delle suddette deroghe;

i docenti assunti a tempo determinato, i quali conseguano l’abilitazione entro il 31/12 (con conseguente trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato) e rientrino in una delle suddette deroghe;

i docenti assunti a tempo indeterminato (quindi abilitati) che risulteranno soprannumerari ovvero i beneficiari dell’art. 33, commi 5 e 6, della L. 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GaE.

 

Il docente immesso in ruolo nel 2023/24 può presentare domanda di trasferimento

Il docente neo immesso in ruolo nell’anno scolastico 2023/24 e precedenti potrà presentare domanda per il prossimo anno scolastico in quanto quello in corso 2025/26 è per lui il terzo anno nella scuola in seguito all’immissione in ruolo (2023/24 – 2024/25 – 2025/26), per cui quest’anno 2025/26 potrà presentare domanda per il prossimo anno 2026/27.

Domanda contemporanea per trasferimento e passaggio di ruolo: quale prevale

Nel caso di presentazione contemporanea di domanda di trasferimento e domanda di passaggio di ruolo, il docente non ha la possibilità di indicare un ordine di priorità tra le due domande, in quanto prevale in ogni caso il passaggio di ruolo.

Le deroghe

Genitori di figlio minore di anni quattordici, ossia che compie i 14 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;

Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;

padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

Ordine dei movimenti: comune, provincia, interprovinciale e passaggi di ruolo

Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:

 

I fase: trasferimenti all’interno del comune;

II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

Punteggio scuole di montagna

Nelle more dell’adozione dei decreti di cui all’articolo 2, comma 2 e all’articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 12 settembre 2025 n. 131, resta fermo quanto previsto dal CCNI riguardo al punteggio attribuito per l’insegnamento nelle scuole primarie di montagna.

 

Precedenza per docente trasferito d’ufficio negli ultimi 10 anni

Il trasferimento d’ufficio dà il diritto al docente di poter rientrare con precedenza nella scuola di ex titolarità o nel comune di precedente titolarità, se presenta ogni anno domanda condizionata per il rientro. Questo diritto vale per 10 anni.

 

Le precedenze

Le precedenze valutabili sono le seguenti:

 

Disabilità e gravi motivi di salute (l’unica valida anche per la mobilità professionale);

Personale trasferito d’ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità;

Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;

Assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale;

Per questa precedenza risulta importante la nota esplicativa 5) dove si chiarisce che la figura dell’amministratore di sostegno non è in alcun modo equiparabile all’istituto della tutela legale.

Personale trasferito d’ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità;

Personale coniuge di militare o di categoria equiparata;

Per questa precedenza risulta importante la nota esplicativa 6) dove si chiarisce che, ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016, per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.

Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali;

Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017.

Trasferimento provinciale docenti da sostegno a materia solo sul 75% dei posti. Novità

I trasferimenti da posto sostegno a posto comune sono effettuati nella seconda fase della mobilità (quella provinciale). Nel 2026/27 sarà disponibile il 75% dei posti vacanti (non il 100%).

 

Il giorno 10 marzo 2026, alle ore 14:30, presso la sede del Ministero dell’istruzione e del merito, ha
avuto luogo l’incontro tra la delegazione di parte pubblica costituita con decreto ministeriale n. 221
del 7 novembre 2024 e le seguenti Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazio
nale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca – settore Scuola.
Considerato: – che in data 29 gennaio 2025 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integra
tivo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici del trien
nio 2025/26, 2026/27, 2027/28 e che sul medesimo testo si sono svolte le interlocuzioni con gli
Organi di controllo a seguito delle quali è stato predisposto il testo definitivo; – che per l’a.s. 2025/26 le procedure e le operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A. delle istituzioni scolastiche ed educative statali sono fatte salve ai sensi dell’art. 1, comma
526, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e, pertanto, per ragioni di unitarietà del testo contrattuale,
viene mantenuto il riferimento alla mobilità relativa all’a.s. 2025/26; – che per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28 occorre tener conto di quanto disposto dall’art. 18,
comma 1, lettera a), del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, e dall’art. 1, commi 219 e 220, della legge
199 del 30 dicembre 2025 che ha apportato modifiche al D.lgs. 151/2001;
al termine della riunione le parti concordano di sottoscrivere con il presente verbale l’allegato Con
tratto Collettivo Nazionale Integrativo nonché la dichiarazione congiunta del 29 gennaio 2025, con
cui le parti convengono sulla necessità di aggiornare le tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi ai
fini della mobilità per il personale ATA in occasione del prossimo rinnovo contrattuale, tenuto conto
della futura piena attuazione dei nuovi ordinamenti professionali, facente parte integrante del me
desimo contratto.

IL TESTO DEL CONTRATTO A QUESTO LINK

CCNI MOBILITA_triennio 25_28_10 marzo_PULITA_post riunione.pdf

 

 

 

Oggi è stata pubblicata l’Ordinanza n. 27 del 16 febbraio 2026 e le tabelle titoli.

Le operazioni possibili sono:primo inserimento, aggiornamento, permanenza, cambio provincia

Questa è l’unica possibilità  per l’inserimento in  seconda fascia.

Per la prima fascia è possibile iscriversi con riserva e si potrà sciogliere la riserva per titolo conseguito entro il 30 giugno 2026.

La presentazione della domanda avverrà: dalle ore 12.00 del 23 febbraio 2026 alle ore 23.59 del 16 marzo 2026.

Come si presenta la domanda

La domanda sarà presentata attraverso il Portale INPA www.inpa.gov.it oppure dal Servizio Istanze online.

Le graduatorie provinciali di supplenza e di istituto serviranno, a partire  dal prossimo anno scolastico, per jncarichi di  supplenze:fino al 31 agosto,fino al termine delle attività didattiche 30 giugno,fino all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio

Per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno vengono utilizzate le GPS (cosiddetto algoritmo). La domanda per la scelta delle max 150 preferenze sarà da compilare in estate.

Per le supplenze temporanee, brevi o anche lunghe fino a max ultimo giorno di lezione, si attingerà dalle graduatorie di istituto (si DOVRANNO scegliere fino a venti scuole per ciascuna classe di concorso entro il 16 marzo DURANTE LA PROCEDURA DELLE GPS ).

Le graduatorie di istituto saranno utilizzate anche per eventuali supplenze al 31 agosto o 30 giugno, da attribuire se le GPS saranno esaurite.

La prima fascia GPS sostegno sarà altresì utilizzata, prima delle supplenze, per nomine finalizzate al ruolo se residueranno posti dopo lo scorrimento di GPS, concorsi ed elenchi regionali.

Primo inserimento?  Cambiare provincia nell’aggiornamento per AVERE PU’ POSSIBILITA’ DI LAVORO?

Serve una scelta ponderata   in base a esigenze soprattutto  individuali.

Il Ministero ha pubblicato una applicazione in cui è possibile visualizzare il numero di iscritti per fascia e classe di concorso in ogni regione.

La provincia da scegliere è valida per tutte le classi concorso per cui ci si inserisce, sia per supplenze su posto comune che sostegno, sia per infanzia primaria che secondaria.

La scelta deve essere indirizzata in modo da puntare ad avere la supplenza almeno per una classe di concorso.

Verificare sui siti degli usp se è una provincia in cui sono state attribuite anche supplenze al 31 agosto e quante al 31 agosto NON BASTA attenzione : La prima fascia  potrebbe sfoltirsi grazie alle immissioni in ruolo, MA  bisogna tenere in conto i passaggi da elenco aggiuntivo a prima fascia o da seconda fascia a prima fascia grazie al conseguimento dell’abilitazione.

RIFLETTERE SUL PROPRIO PERSONALE OBIETTIOVO PRINCIPALE : si  cambia provincia  per : solo supplenze al 31 agosto/30 giugno? Solo ruolo da GPS sostegno? Si è  disponibili a spostarsi sulla base delle chiamate, anche brevi?

Considerare  le spese di alloggio,viaggio ,trasferimenti giornalieri per raggiungere la sede di lavoro e GLI ONERI DI mantenimento lontano da casa  Immaginare lo scenario peggiore NON E’ SBAGLIATO : AD ES NIENTE SABATO LIBERO E SOPRATTUTTO : Non sarà possibile cambiare provincia nel 2027/28.:

 

Ci sarà  un incontro con i sindacati venerdì mattina per la presentazione della piattaforma software che servirà alla compilazione delle istanze GPS.Ci si aspetta l’imminenza dell’apertura che probabilmente verrà subito dopo.

Prima indicazione: “separare le procedure” per non fare confusione

Distinguere tutte le procedure…  scelta scuole, 150 preferenze,  GPS.

Chi può inserirsi nelle GPS e cosa controllare prima

Possono inserirsi “tutti coloro che ad oggi hanno un titolo di studio, quindi una laurea” e, “ancora per il 2026, anche un diploma ITP” che dia accesso a un insegnamento.

Ma attenzione: “Accedere a un insegnamento… ci sono decreti ministeriali 2016, 2017 e 2023 con tabelle che definiscono chi può accedere a determinate classi di concorso”. In alcuni casi, “è necessaria una valutazione del piano di studi” e, se mancano crediti, “prima di inserirsi occorre conseguire i CFU degli SSD mancanti”.

Inserimento: provincia unica, fascia e autocertificazione

L’inserimento è semplice ma va fatto con consapevolezza: “Si sceglie  prima di tutto la provincia dove voglio afferire.  La provincia può essere solo una”.

Poi si seleziona la classe di concorso e la fascia:

se si è abilitati: “ la prima fascia”;

se non si è abilitati: “ la seconda fascia”.

la domanda è una grande autocertificazione:si autocertifica… di avere tutti i CFU e di avere pieno accesso alla classe di concorso.

Il sistema poi acquisisce i dati del titolo e del voto: Inserito il punteggio… sarà il sistema poi a convertirlo.

Le tabelle titoli: 10 allegati e attenzione a quale tabella si applica

Ogni allegato afferisce a un grado di istruzione: ad esempio, per primo/secondo grado con abilitazione, “la tabella sarà la tab 3”.

E questa tabella “si ritroverà nella fase successiva” quando si vanno  a dichiarare titoli culturali e servizi: “titoli informatici, linguistici, master, dottorato di ricerca e quant’altro”.

Graduatorie di istituto: nella stessa domanda si scelgono 15-20 scuole

Un passaggio spesso frainteso: mentre si compila l’istanza GPS, si scelgono anche le scuole per le graduatorie di istituto.

Sono quelle che servono per supplenze brevi e temporanee: in sostituzione di colleghi per malattie, maternità e quant’altro.

Si scelgono “15 fino a 20 scuole” (a seconda del grado), da cui si può essere contattati dai dirigenti:  “entro dieci giorni normalmente via telefonica, oltre dieci giorni con un’e-mail”.

Le 150 preferenze: non adesso, ma in estate

Le preferenze “si faranno a giugno/luglio” e sono le famose 150 preferenze (non solo scuole, ma anche comuni e distretti): “istituzioni scolastiche, comuni, distretti… o anche tutta la provincia”.

Le grandi novità: ripescaggio e nuove sanzioni

Ripescaggio: si potranno indicare solo le sedi “dove si andrà davvero”

In passato molti docenti erano “costretti a scegliere un po’ tutte le sedi” per non essere esclusi: se non si indicava una sede, si rischiava di risultare rinunciatari e di non partecipare ai turni successivi.

Questo renderà la scelta più coerente con le reali possibilità.

Sanzioni: resta l’abbandono, ma arriva la stretta sulla rinuncia

Resta la sanzione più grave: l’abbandono.

Es   “se viene conferito l’incarico…  si entra in aula… e poi si lascia: si configura come abbandono del servizio” e la conseguenza è pesantissima: “per tutta la durata del GPS… non si potranno  più avere supplenze da qualsiasi graduatoria, GPS e graduatorie di istituto. SI Sarà fuori per due anni”.

Ma la novità più impattante, nella bozza presentata ai sindacati, riguarda la rinuncia dopo assegnazione:

Se si rinuncia a una supplenza conferita, non  si avrà più la possibilità di avere incarichi per tutta la durata del GPS… per incarichi al 30 giugno e 31 agosto.

Resteranno eventualmente “solo supplenze brevi e temporanee” da graduatoria di istituto.

Titoli:

Tra le novità sui titoli si segnala :

“dottorato di ricerca a un punteggio superiore”;

i titoli di nuovo inserimento devono essere  rilasciati da enti accreditati ad Accredia”, si precisa  che “chi ha già inserito titoli già valutati… rimandano validi”.

Scienze motorie: accesso anche alla primaria

Infine, una novità attesa da molti laureati LM-47, LM-67, LM-68.

Da quest’anno… potranno afferire anche alla seconda fascia… nella scuola primaria, ampliando notevolmente le opportunità.

 

 

Nell’ambito del programma di scambio di assistenti di lingua, promosso dal MIM, con Austria, Belgio, Francia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Spagna, alcune scuole italiane hanno l’opportunità di accogliere, nell’a.s. 2026/2027, un assistente di lingua (inglese, francese, spagnolo e tedesco).

A tal fine, il MIM, con Avviso prot. n. 47 del 30 gennaio 2026, avente per oggetto: “Assegnazione di assistenti di lingua straniera alle istituzioni scolastiche italiane – anno scolastico 2026/2027”,  ha invitato gli UU.SS.RR. ad individuare, entro il 25 marzo 2026, le istituzioni scolastiche di ogni grado che accoglieranno l’assistente di lingua, secondo le procedure e i criteri indicati nell’avviso.

L’avviso è pubblicato al link  https://www.mim.gov.it/web/guest/-/avviso-prot-n-47-del-30-gennaio-2026

Pertanto, gli USR provvedono a pubblicare i propri avvisi con le indicazioni operative per la presentazione delle richieste da parte delle scuole statali interessate (https://www.mim.gov.it/web/guest/usr).

 

 

 

Il MIM-DGAFI, con Avviso n. 46 del 30 gennaio 2026, comunica che, sulla base di specifici Accordi Culturali e relativi Protocolli Esecutivi, per l’a.s. 2026/2027, sono disponibili posti di assistenti di lingua italiana presso alcune istituzioni scolastiche estere.

Il numero esatto dei posti per il prossimo anno scolastico sarà reso noto dalle autorità competenti dei Paesi partner nel corso dell’anno 2026.

Le disponibilità assicurate per il precedente anno scolastico erano:

  • AUSTRIA: 38
  • BELGIO (lingua francese): 3
  • FRANCIA: 204
  • GERMANIA: 28
  • IRLANDA: 9
  • REGNO UNITO: 4

(per l’a.s. 2026/27, non sarà possibile effettuare domanda di candidatura per la Spagna).

I candidati, che vogliano presentare domanda, devono essere in possesso dei requisiti (indicati nell’avviso), a pena di esclusione, entro il 5 marzo 2026, data di scadenza dell’avviso.

L’avviso e gli allegati A e B sono pubblicati al link https://www.mim.gov.it/web/guest/-/avviso-n-46-del-30-gennaio-2026.