A seguito della riduzione numerica degli studenti iscritti in un’istituzione scolastica autonoma, si verificano due conseguenze: la diminuzione nel numero delle classi presenti e la contrazione nell’organico ed esubero del personale docente titolare nella scuola.
Individuazione dei soprannumerari
L’individuazione dei soprannumerari viene fatta nei confronti dei docenti titolari nella scuola.
Nella scuola dell’Infanzia e Primaria l’individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti comuni, su posti di educazione motoria, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti ad indirizzo didattico differenziato, su posti di ruolo speciale in scuole speciali e, limitatamente alla scuola primaria, su posti dei centri di istruzione per gli adulti della scuola primaria attivati presso i centri territoriali.
Nella scuola Secondaria di I e II grado non si procede all’individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento.
Scuola dell’Infanzia e Primaria
L’individuazione dei soprannumerari viene effettuata distintamente per le varie tipologie di posto esistenti. Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.
Per i posti di sostegno l’individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia:
sostegno vista
sostegno udito
sostegno psicofisici
Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale all’interno della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza, a domanda o d’ufficio, al trasferimento su tale posto.
Nell’organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l’organico stesso (posto comune, lingua inglese, educazione motoria).
Nella scuola primaria il personale in soprannumero per l’insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull’organico dell’istituto. A tal fine l’ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l’inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell’organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l’insegnamento della lingua inglese. Il personale docente interessato a rientrare sul posto di lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.
Scuola Secondaria di I e II grado
Per ogni istituzione scolastica autonoma l’individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento.
Relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola Secondaria di I grado con attività di sostegno, l’individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia:
sostegno vista
sostegno udito
sostegno psicofisici
Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza a domanda o d’ufficio al trasferimento su tale posto.
Nella scuola Secondaria di II grado con attività di sostegno, l’individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata senza distinzione delle previgenti aree di sostegno.
Negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l’organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all’organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi diurni, ovvero all’organico dei corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi serali.
Disposizioni comuni ai vari ordini di scuola
L’individuazione dei docenti soprannumerari viene fatta in base alla graduatoria interna di istituto che il Dirigente scolastico deve pubblicare all’albo dell’istituzione scolastica entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’OM per la presentazione delle domande di mobilità.
Sulla base del nuovo organico e delle graduatorie interne di istituto, i Dirigenti scolastici devono notificare formalmente e immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero.
I docenti individuati come perdenti posto dovranno, quindi, presentare domanda di trasferimento.
Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero nel seguente ordine:
docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo. A tal fine, come chiarisce la nota 3), non sono considerati coloro che si sono trasferiti da posto comune a posti di lingua nella stessa scuola;
docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.
Il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nel decennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti.
Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso del decennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.
I docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.
Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
Concludendo
I docenti dei diversi ordini e gradi di istruzione dichiarati soprannumerari sono tenuti a presentare domanda di trasferimento, che può essere inoltrata anche oltre i termini di scadenza delle domande, previsti nell’OM sulla mobilità, nel caso in cui la soprannumerarietà venga “registrata” oltre tali termini.
In questo caso il docente viene riammesso a presentare domanda, che deve essere inoltrata entro 5 giorni dalla data di notifica del suo esubero nella scuola.



















