La Segreteria Nazionale e le Segreterie Provinciali dello SNALS-CONFSAL intendono offrire un servizio gratuito di consulenza tecnico-giuridica e di assistenza operativa per la lavorazione delle posizione assicurative (TFR, TFS ..) attraverso la piattaforma telematica Nuova Passweb, dal semplice controllo ed inserimento delle informazioni fino al completamento della pratica con successivo invio all’INPS.

Il Progetto Servizio di assistenza e supporto, messo a disposizione dallo SNALS-CONFSAL, intende fornire un prezioso aiuto a fronte delle criticità che si riscontrano nell’espletamento per la lavorazione delle posizioni assicurative, attraverso anche consulenze personalizzate e  materiale formativi  di supporto.

Si potrà  usufruire di questa assistenza prenotandosi sulla piattaforma telematica dedicata, predisposta dallo Snals  www.sospassweb.com

Sono già stati programmati dei webinar per  analizzare  ed affrontare la problematiche relative al TFR telematico, con approfondimenti tecnici ed esempi pratici.

Il primo seminario online si svolgerà martedì 23 aprile p.v. dalle ore 9:00 alle ore 13:00; a cui seguiranno altri incontri (in)formativi anche in orario pomeridiano.

Per prenotarsi  è sufficiente  collegarsi al portale www.sospassweb.com; cliccare sul banner  “TFR telematico” e lasciare i propri dati  nell’apposito modulo di contatto.

 

 

 

Informiamo gli iscritti che con  la nota del 14/02/2024 n. 0004871 l’USP Bari, comunica, al personale scolastico interessato, la possibilità di accedere alla domanda di pensione, tramite le seguenti modalità:

  1. Opzione donna;
  2. Pensione anticipata flessibile;
  3. Ape sociale.

 

NEL DETTAGLIO:

Il legislatore ha introdotto la facoltà di accedere a “opzione donna” in capo alle lavoratrici, che entro il 31 dicembre 2023 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104 oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.

Inoltre, il legislatore ha esteso – in via sperimentale – al 2024 il trattamento di “pensione anticipata flessibile” ( ex quota 103 ), prevedendo la facoltà di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento, nell’anno 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di almeno 41 anni. La norma prevede, altresì, che per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2024 il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo e in ogni caso “il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico”.

Il termine ultimo per la presentazione delle relative istanze di cessazione dal servizio, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico 2024/2024, è fissato al 28 febbraio 2024.

Le relative istanze dovranno essere presentate, tramite il sistema Polis, dal XX al 28 febbraio 2023 utilizzando le funzioni che saranno disponibili nell’ambito della sezione “Istanze Online” del sito.

Si invita la S.V. a prendere visione della circolare ministeriale allegata, con particolare riferimento ai passaggi da seguire ai fini della corretta presentazione della domanda.

Per quanto concerne, invece, “Ape sociale” è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2024, con innalzamento dell’età anagrafica minima prevista a 63 anni e 5 mesi, e sono state confermate le condizioni per l’accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose ovvero anche i “professori di scuola primaria, pre– primaria e professioni assimilate”.

Si precisa, infine, che le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione, e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2024 (cosiddetto 1° scrutinio 2024) potranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall’Inps dell’esito positivo dell’istruttoria a seguito dell’espletamento delle attività di monitoraggio della Conferenza di servizi per l’Ape sociale indetta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

– comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell’Inps la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.

Per ulteriori informazioni e fissare un appuntamento inviare una mail all’indirizzo info@snalsbari.it o dmpatronato@libero.it

 

PERCHÉ LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il sistema pensionistico italiano ha subito, dagli anni Novanta ad oggi, un processo di riforma per contenere la spesa pensionistica al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria.

Conseguenza di tali  cambiamenti è che l’importo della pensione erogata al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, risulterà  nettamente ridimensionato rispetto al passato.

L’esigenza di affiancare alla previdenza pubblica la previdenza complementare è nata, in particolar modo, al momento della Riforma pensionistica del 1995 (l. n. 335/1995, c.d. Riforma Dini), che ha apportato dei cambiamenti radicali all’intero sistema, avendo modificato il metodo di calcolo della pensione pubblica:

Prima della Riforma del 1995, veniva applicato il metodo di calcolo retributivo: l’importo della pensione era calcolato sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro.

Dopo la Riforma del 1995, viene applicato il metodo di calcolo contributivo (per i lavoratori in servizio a decorrere dal 1° gennaio 1996): l’importo della pensione si calcola in base all’ammontare dei contributi effettivamente versati dal lavoratore nel corso dell’intera vita lavorativa (quindi anche negli anni iniziali quando le retribuzioni sono, inevitabilmente, più basse).

Il sistema di calcolo retributivo risulta certamente più favorevole rispetto a quello contributivo in quanto si fonda sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa che, generalmente, sono più elevate.

Il metodo di calcolo contributivo ha, invece, nettamente ridimensionato l’importo che si arriverà a percepire al momento del pensionamento e le pensioni saranno via via sempre più basse in rapporto all’ultima retribuzione percepita ( c.d. tasso di sostituzione).

LA PENSIONE COMPLEMENTARE    DIVENTA INDISPENSABILE

Le nuove pensioni saranno sempre più basse rispetto all’ultima retribuzione percepita.

Da stime della Ragioneria Generale dello Stato consegue che la pensione nel 2060 sarà poco più della metà dell’ultimo stipendio: un taglio davvero significativo .

ULTIMO STIPENDIO 100            PENSIONE PROBABILE 60

COME PROTEGGERE IL PROPRIO FUTURO ? Fondo espero può essere la risposta giusta

COME      FUNZIONA ESPERO

Espero è il fondo pensione negoziale per tutti i lavoratori della scuola, istituito da rappresentanze dei lavoratori e dal datore di lavoro (MIUR) nell’ambito della contrattazione nazionale.

È un’associazione senza fini di lucro, il cui unico obiettivo è quello di permettere all’aderente di costruire una pensione complementare per bilanciare il previsto abbassamento della pensione pubblica.

È un fondo pensione a capitalizzazione individuale e contribuzione definita. Ogni lavoratore che aderisce al fondo apre un proprio conto individuale dove confluiscono i contributi versati.

 

 

 

COSA VIENE VERSATO NEL CONTO PERSONALE PER ESSERE INVESTITO

 

Il finanziamento dei Fondi pensione nel settore pubblico avviene mediante:

 

Una contribuzione reale così determinata:

– il contributo del datore di lavoro (1% della retribuzione lorda);

– il contributo del lavoratore (1% della retribuzione lorda);

– il contributo VOLONTARIO del lavoratore (fino al 20% della retribuzione lorda);

– i rendimenti conseguiti con l’investimento dei contributi sui mercati finanziari.

Una contribuzione figurativa (virtuale) così determinata: su un conto di natura figurativa tenuto dall’INPS Gestione ex INPDAP sono contabilizzati gli accantonamenti delle quote del TFR; esse non sono versate al Fondo man mano che maturano ma sono accantonate figurativamente presso l’INPS Gestione ex INPDAP che, al termine del rapporto di lavoro, le conferirà ad Espero.

I VANTAGGI FISCALI

  1. DEDUCIBILITA’ FISCALE

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati, entro il limite di 5.164,57 euro all’anno.

Tale importo comprende il contributo del lavoratore e del datore di lavoro e gli eventuali versamenti effettuati a favore dei soggetti fiscalmente a carico; è esclusa la quota del TFR. L’agevolazione fa diminuire l’imposta che devi pagare in base al reddito.

 

  1. TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La legge di bilancio 2018 ha introdotto agevolazioni fiscali sulle prestazioni del Fondo durante la fase di erogazione, sia sulla pensione complementare sia sul capitale. Per le contribuzioni versate dal 2018 in poi, l’aliquota fiscale applicata è del 15% e, per ogni anno di adesione successivo al 15°, l’aliquota decresce di 0,3 punti percentuali annui, fino ad arrivare al 9%.

 

  1. TASSAZIONE DEI RENDIMENTI

Rispetto al 26% normalmente applicato ai rendimenti finanziari, i rendimenti ottenuti dai fondi pensione sono tassati al 20% e, per alcune tipologie di titoli pubblici, l’aliquota scende al 12,5%.

I COSTI DI GESTIONE
i costi di gestione dei fondi negoziali sono in media
più bassi dei fondi aperti e dei PIP

 

LA GESTIONE FINANZIARIA: LA SCELTA TRA I DUE COMPARTI

Espero offre agli aderenti la possibilità di scegliere tra due comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento:

– Il Comparto GARANZIA è caratterizzato da una  garanzia di restituzione del capitale;

– Il Comparto CRESCITA, con profilo di rischio medio-basso è leggermente più dinamico del precedente.

 

All’atto dell’adesione, l’aderente sceglie il comparto in cui fa confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso il comparto Crescita. Dopo almeno 12 mesi di permanenza in un comparto, è possibile modificarlo.

 

ADESIONE

L’adesione si effettua andando sul sito internet:

www.fondoespero.it

clicca su ADERISCI ORA per procedere alla compilazione del QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE.

Successivamente bisogna accedere nell’area riservata del Portale NoiPA, nella sezione PREVIDENZA COMPLEMENTARE e seguire il procedimento per l’adesione.

Per il completamento dell’operazione è necessario disporre del CODICE OTP

 

 

Dal sito è possibile:

Controllare la propria posizione accedendo all’area riservata con le credenziali per l’accesso;

Scaricare la modulistica;

Rimanere aggiornati sulle news del Fondo.

Inoltre, dal Portale NoiPA è possibile:

Aderire;

Modificare la contribuzione volontaria

MODIFICARE LA CONTRIBUZIONE

A decorrere dal 7 novembre 2013 la modifica e la sospensione della contribuzione al Fondo Scuola Espero dovrà essere effettuata accedendo al servizio di Previdenza complementare disponibile nella propria area riservata sul portale NoiPA.

Tutte le variazioni decorrono dalla prima mensilità utile ai fini delle elaborazioni stipendiali da parte del MEF.

Questa nuova modalità sostituisce la procedura cartacea, si ricorda che per concludere la procedura è necessario disporre del codice OTP generato su NoiPa dopo aver completato l’accreditamento sul proprio profilo (conferma indirizzo di posta elettronica, numero di telefono cellulare, ecc.)

N.B. una volta inserito il codice OTP l’operazione non può essere annullata.

LE PRESTAZIONI DEL FONDO PRESTAZIONI PRE – PENSIONAMENTO

ANTICIPAZIONE

Dopo 8 anni di iscrizione al fondo è possibile richiedere un’anticipazione nei seguenti casi:

acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé, per i figli o per il coniuge in regime di comunione dei beni;

spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti per sé, i figli o il coniuge fiscalmente a carico;

spese sostenute durante la fruizione dei congedi per la formazione continua.

L’anticipazione può riguardare l’intera posizione accumulata (contributi lavoratore, contributi del datore di lavoro, rivalutazioni maturate) o una sua parte. Sono escluse dall’anticipazione le contribuzioni figurative Tfr accantonate presso l’Inps Gestione ex Inpdap.

TRASFERIMENTO

È possibile chiedere il trasferimento ad un altro fondo della posizione maturata con Espero:

in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, dopo almeno 3 anni di iscrizione;

in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo per dimissioni, pensionamento, licenziamento ecc.

LE PRESTAZIONI DEL FONDO PRESTAZIONI POST – PENSIONAMENTO

Premessa

RISCATTO INTEGRALE DELLA POSIZIONE

Può richiedere il riscatto della posizione accumulata l’iscritto che cessa l’attività lavorativa per le seguenti cause:

Inabilità, mobilità, fondo esuberi, fallimento e per altre cause indipendenti dalla volontà delle parti;

Scadenza del contratto, dimissioni, licenziamento e altre cause dipendenti dalla volontà delle parti.

Decesso.

In caso di decesso dell’associato prima del suo pensionamento la posizione maturata nel Fondo viene riscattata dal coniuge, o, in sua mancanza, dai figli o, in mancanza del coniuge e dei figli, dai genitori se fiscalmente a carico dell’iscritto. Se mancano i suddetti soggetti l’iscritto può designare un beneficiario. Qualora mancassero tutti i soggetti sopra descritti la posizione resta acquisita al Fondo (D.lgs. 124/1993).
Al momento del pensionamento, l’iscritto pubblico potrà scegliere tra le seguenti opzioni per la restituzione del montante finale:

 

TRASFORMAZIONE IN RENDITA;

 

50% CAPITALE E 50% RENDITA;

 

100% CAPITALE qualora la rendita di Espero sia inferiore all’assegno sociale Inps (per il 2023 pari a Euro 503,27).

R.I.T.A.
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

Requisiti:

Cessazione attività lavorativa non oltre 5 anni prima della maturazione del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (10 anni nel caso di inoccupazione superiore a 24 mesi);

20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;

5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

 

L’aderente ha facoltà di chiedere che la prestazione sia erogata, in tutto o in parte, in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. Tale prestazione è tassata con aliquota agevolata al 15%.

 

 

RIASSUMENDO

  1. Conviene aderire subito ad una forma di pensione complementare: sarà necessaria e durante la tua vita di lavoro ti peserà pochissimo.

 

  1. Prima di “andare a cercare sul mercato” conviene aderire a Espero il tuo fondo negoziale, per non perdere i privilegi previsti dalla Negoziazione.

 

  1. Decidere di aderire al minimo previsto dagli accordi non dovrebbe essere una decisione difficile (TFR + 1% a carico del lavoratore + 1% a carico del datore di lavoro).

 

  1. È opportuno riflettere soprattutto su due aspetti:
  • Quale comparto scegliere (più dinamico o più tranquillo)?
  • La percentuale eventualmente da aggiungere all’1% base (max 20% volontario anche con percentuale di mezzo punto

I TEMPI

 

L’ISCRITTO riceverà 3 (oppure 4)PAGAMENTI    relativi al  RISCATTO POSIZIONE FONDO ESPERO E          TFR                        e precisamente:

 

Entro 3 mesi dalla richiesta (cioè              ENTRO  dicembre 2024) sarà pagata  la parte relativa ai contributi dell’iscritto, alla quota del datore di lavoro  e agli interessi maturati.

 

Entro 9 mesi dalla cessazione (cioè ai primi di GIUGNO 2025) sarà pagata  LA QUOTA VIRTUALE DEL TFR.

In pratica l’INPS conferirà a sua volta al Fondo Espero la quota del 2% rivalutata e il Fondo provvederà a liquidarla all’interessato:  l’accantonamento del TFR, infatti, corrisponde al 6,91% della  retribuzione, di cui il 2%conferito al Fondo Espero e il 4,91% conferito  all’apposita gestione dell’INPS.

non prima di 24 mesi dalla cessazione decorrente dal 01/09/2026

sarà pagata la RESTANTE QUOTA DEL TFR  del 4,91% e sarà corrisposta – unitamente alla quota, anch’essa rivalutata, del TFS (buonuscita) maturato fino al momento dell’adesione al Fondo Espero

Novità Fondo Espero

Per il personale assunto dopo il 1° gennaio 2019, l’articolo 1 comma 157 della legge 205/2017 ha previsto la possibilità di regolamentare a livello contrattuale l’espressione di volontà per aderire ai fondi pensione complementari del pubblico impiego anche tramite il meccanismo del silenzio-assenso e con facoltà di recesso. Tale forma di adesione deve garantire la piena informazione e il libero esercizio della espressione della volontà del lavoratore.
Il 16 settembre del 2021 era stato sottoscritto l’accordo per l’adesione tramite questa modalità al Fondo pensione Perseo Sirio.

In data 31 maggio 2022 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo relativa al Fondo Pensione Espero a cui aderiscono i lavoratori del comparto scuola e AFAM allegata.

L’accordo si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 1 gennaio 2019 facendo riferimento alla effettiva immissione in ruolo con relativa decorrenza economica del rapporto di lavoro, mentre non rientra nel concetto di assunzione il passaggio tra amministrazioni o istituzioni scolastiche per mobilità, comando, altre forme di assegnazione. Inoltre, l’accordo non si applica al personale che continua a conservare il regime di TFS, quello già iscritto al Fondo, e quello destinatario di passaggio tra diverse qualifiche del sistema di classificazione professionale del personale non dirigente nell’ambito della stessa amministrazione.

L’accordo precisa che l’adesione al Fondo Espero avviene:

tramite espressa manifestazione di volontà dell’aderente;

tramite silenzio-assenso con le modalità descritte dall’articolo 4

In sintesi, la procedura prevede che al momento dell’assunzione al lavoratore sia consegnata un’informativa sulle modalità di adesione al Fondo e sulla previdenza complementare.
Se nei 9 mesi successivi all’assunzione il lavoratore non esprime la volontà di aderire o di non aderire al Fondo Espero, egli è automaticamente iscritto al Fondo pensione tramite silenzio-assenso. Al Fondo Espero sono destinati: il contributo dell’amministrazione, il contributo del lavoratore e il Tfr dalla data di adesione.
Dal momento della iscrizione tramite silenzio-assenso, il lavoratore, che deve ricevere un’ulteriore specifica informativa, può esercitare entro 30 giorni il diritto di recesso e quindi ottenere il rimborso di quanto già versato. Se entro questo termine il lavoratore non esprime la volontà di recedere, egli è definitivamente iscritto al Fondo Espero.

Per ricevere consulenza inviare una mail all’indirizzo info@snalsbari.it

 

pensioni

Chiariamo subito che è cosa diversa dalla pensione cosi detta quota 103 (41 anni di contributi e 62 anni di età)
Viene anche definita :invio tempestivo .Vediamo la procedura e le condizioni per attivarla .
Prima di tutto la scadenza entro la quale on line chi ne ha diritto deve inviare la domanda di certificazione all’inps: le 23.59 dell’1/3/2023 ma si consiglia di inviarla appena possibile per collocarsi in graduatoria alla posizione utile per poter accedere alla prestazione. L’inps infatti annota sulla domanda la data e l’orario esatto di ricevimento e rilascia ricevuta.
Att. Le domande presentate in maniera diversa da quella telematica non vengono prese in considerazione
Le condizioni richieste per accedere a questo trattamento pensionistico devono essere presenti tutte e tre :
1^41 anni di anzianità utile a pensione entro il 31.12.2023;
2^ i dipendenti scuola che abbiano almeno 12 mesi di contributi di lavoro effettivo prima del 19 mo anno di età dove si intende la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di prestazione effettiva di lavoro espressa in mesi,settimane o giorni riferita all’anzianità contributiva utile secondo le rispettive discipline vigenti presso le varie forme assicurative previdenziali. Sono utili al tal fine anche i periodi di lavoro all’estero riscattati ed i periodi riscattati per omissione contributiva .Anche l’attività di apprendista è considerata contratto di lavoro.
3^ assistere un parente con handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 –legge 104 compreso parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compito 70 anni din età o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
oppure
chi è portatore di una invalidità pari o superiore al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche
oppure
docenti scuola dell’infanzia e non della primaria per lavoro gravoso che fino al 31/12/2022 abbiano lavorato per almeno 6 anni negli ultimi 7 ovvero 7 anni negli ultimi 10
L’inps comunica e certifica all’interessato che ha maturato le condizioni per accedere alla pensione precoci quota 41 entro il 30/6/2023. Ricevuta la certificazione positiva il dipendente deve presentare domanda cartacea di cessazione al dirigente scolastico entro il 31/8/2023.

Ricordiamo a tutti gli iscritti Snals –CONFSAL che possono contare sull’assistenza gratuita del patronato INPAS-CONFSAL operativo presso la sede Provinciale SNALS di Bari In Via Vincenzo de Romita ,8 .
Per informazioni inviare mail all’indirizzo: c.seccia@snalsbari.it

pensioni

La pubblicazione della LEGGE BILANCIO 2023 (legge n.197/2022:Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.) ha reso definitive altre possibilità di uscita dal mondo del lavoro per il personale della scuola  dal 01/09/2023 nello specifico:
1^ Pensione anticipata flessibile (c.d. quota 103 62aa età+41aa contributi);
2^Ape sociale 2023 per docenti scuola dell’infanzia e primaria;
3^ Opzione donna (58-59-60 età+35 contributi+altri limiti)?

Per tali uscite dal mondo del lavoro la scadenza per presentare la domanda di dimissioni è il 28/02/2023.

Vediamo nel dettaglio le condizioni richieste per poter accedere.

Pensione anticipata la così detta quota 103 ( 62 anni di età + 41 anni di contributi)
Le regole sono:
I dipendenti del settore scuola(docenti ata dirigenti scolastici)che entro il 31/122023 compiranno 62 anni di età e che sempre alla data del 31/12/2023 abbiano versato almeno 41 anni di contributi utili ai fini pensionistici possono smettere di lavorare ed ottenere il pagamento della pensione dal 1/9/2023.

A quanto ammonterà la pensione mensile ?

La norma dice : Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Detto in cifre :
chi va in pensione con al quota 103 non può percepire un importo lordo mensile superiore a € 2.857,00 fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
L’importo massimo erogabile corrisponde al netto a € 2.149,48.
Nessun problema per docenti e anche per ata anche al gradone 35 le cui pensioni nette mensili nelle simulazioni fatte non superano € 2000.
Il problema riguarda i dirigenti scolastici che avendo mediamente una pensione netta mensile superiore ai 3000 euro fino al raggiungimento dei requisiti di pensione di vecchiaia (67 anni di età o più se aumenta la speranza di vita) non potranno percepire netto al mese più di 2149,48€
Inoltre attenzione : la pensione quota 103 non è cumulabile ,dal primo giorno di pensionamento e fino al conseguimento della pensione di vecchiaia, con redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezionale di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale fino a 5000€ lordi annui.
2^ APE SOCIALE
Possono accedere gli insegnanti della scuola d’infanzia e della scuola primaria poiché anche l’attività di insegnamento nella scuola primaria viene considerata “lavoro gravoso”.
3^ PENSIONE OPZIONE DONNA
Le dipendenti in servizio presso scuola statale ,paritaria,scuola infanzia gestita dai comuni al 31/12/2022 devono avere:
a) Almeno 35 anni di contributi
b) Requisito età : 58 anni se con 2 o più figli / 59 anni se con 1 figlio / 60 anni senza figli
c) Assistere da almeno 6 mesi un parente con handicap grave (legge 104-art.3 comma 3°) oppure essere invalida al 74 %

Ricordiamo a tutti gli iscritti Snals –CONFSAL che possono contare sull’assistenza gratuita del patronato INPAS-CONFSAL operativo presso la sede Provinciale SNALS di Bari In Via Vincenzo de Romita ,8 .
Per informazioni inviare mail all’indirizzo: c.seccia@snalsbari.it

pensioni

I dipendenti scuola nati nel 1958 che andranno in pensione dal 01/09/2025 per raggiunti limiti di età (attualmente sono richiesti 67 anni) oppure d’ufficio (se nati entro il 31/08/1958) oppure a domanda (se nati dal 01/09/1958 al 31/12/1958) e che vantano supplenze ante 1988, se intendono valorizzare tali periodi nella Cassa Stato, devono presentare entro il 31/08/2023 (se non già fatto in precedenza) on line alla competente sede INPS la domanda di computo tramite Web. La domanda di computo effettuata ai sensi dell’art.147 del D.P.R 1092/73 deve essere presentata all’Inps almeno 2 anni prima della cessazione per limiti di età (pensione di vecchiaia). Chi non usufruirà di tale domanda di computo, nei termini stabiliti, potrà utilizzare tali periodi, rimasti con contribuzione Inps, tramite il calcolo con il cumulo contributivo o la ricongiunzione

Ricordiamo a tutti gli iscritti Snals –CONFSAL che possono contare sull’assistenza gratuita del patronato INPAS-CONFSAL operativo presso la sede Provinciale SNALS di Bari In Via Vincenzo de Romita ,8 .
Per informazioni inviare mail all’indirizzo: c.seccia@snalsbari.it

pensioni

AVVISO IMPORTANTE

Si ricorda a tutti i pensionandi  dal 1 settembre 2023 che abbiano già presentato l’istanza  di dimissioni on line  e anche a  chi verrà collocato in pensione d’ufficio,  che entro il 31/3 /23 è necessario inoltrare domanda di pensionamento  anche all’INPS.

Tutti gli iscritti al sindacato SNALS –CONFSAL  possono contare sull’assistenza gratuita del patronato INPAS CONFSAL operativo presso la sede provinciale SNALS  di  Bari  In Via Vincenzo de Romita ,8 .

Per informazioni  inviare mail all’indirizzo: c.seccia@snalsbari.it .

Grazie per la collaborazione .

pensioni

Il Ministro ha emesso il decreto  e la circolare relativa alle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022, la data di scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata al 31 ottobre p.v.

I testi integrali del decreto, della circolare esplicativa  e la tabella che indica i requisiti richiesti sono consultabili ai seguenti link:

MI-GABMI_Decreto_294_01-10-2021

MI-DGPER_Nota_30142_01-10-2021

MI Tabella riepilogativa requisiti pensionistici  2022

Conclusasi il 31.08 u.s. la fase dei pensionamenti del 2019, analizziamo la situazione dei pensionamenti con decorrenza 01.09.2020, anche alla luce delle voci allarmanti e infondate che circolano in questi giorni.

Quota 100

Molti iscritti hanno richiesto chiarimenti in merito alla possibilità di modifica, abolizione o revisione del pensionamento con quota 100.

Ad oggi i requisiti e le modalità dei pensionamenti, fino al 2021, restano quelli riportati nella tabella “Requisiti Pensioni Fornero e quota 100“.

Fine del calcolo retributivo, legge Fornero

Per i pensionamenti del 2020 e 2021, invece, il calcolo previsto dalla legge Fornero per chi ha maturato i 18 anni alla data del 31.12.1995 (con il metodo retributivo fino al 31.12.2011 e contributivo dal 1°.01.2012 alla data della cessazione) cesserà di essere utilizzato per mancanza di aventi diritto. Si presume che la fine di questo calcolo sia per le donne al 31.08.2020 e per gli uomini al 31.08.2021. A tali date sia le donne che gli uomini avranno ampiamente raggiunto i requisiti di massima anzianità richiesti per la pensione anticipata.

La seguente tabella spiega quanto sopra scritto:

Esauriti gli aventi diritto al calcolo retributivo, si applicherà per quanti avevano meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 il calcolo “misto” introdotto dalla legge n.335/95 (Dini), che prevede il calcolo retributivo per i contributi maturati alla data del 31.12.1995 e quello contributivo dal 1°.01.1996 alla cessazione dal servizio.

Per coloro che non hanno versato contributi prima del 1°.01.1996, si applicherà totalmente il calcolo “contributivo” dal 1°.01.1996 al giorno del pensionamento.

Pertanto, dai prossimi anni prevarrà in modo consistente il calcolo contributivo in tutte le future pensioni, e si ridurrà sempre di più la parte di pensione calcolata col metodo retributivo.

Fondo Credito

Al momento del pensionamento e, specificatamente nella domanda di pensione presentata all’Inps, il pensionando dovrà esprimere la volontà di aderire al Fondo Credito da pensionato. Se non si aderisce al Fondo in modo esplicito, non verrà più effettuata la trattenuta precedentemente applicata sul cedolino stipendiale, e quindi non si avrà più diritto alla richiesta e alla concessione dei prestiti.

La trattenuta prevista per i pensionati è pari allo 0,15%, mentre per il personale in servizio la trattenuta sul cedolino dello stipendio è dello 0,35%.

Aderendo al Fondo Credito, con una trattenuta che varierà dai 2 ai 4 euro mensili secondo l’importo mensile della pensione, il pensionato potrà continuare a richiedere sia “piccoli prestiti” che “prestiti pluriennali”.

Occorre, quindi, valutare bene la decisione di aderire, calcolando i vantaggi che si potranno avere in seguito, utilizzando i prestiti previsti, sia personalmente che per esigenze familiari.

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