MOBILITA’ DIRIGENTI SCOLASTICI A.S. 2025/26
Venerdì 20 giugno il segretario regionale SNALS CONFSAL Vito Masciale ha partecipato all’incontro che si è tenuto presso l’USR PUGLIA
fra l’Amministrazione e le rappresentanze sindacali per la mobilità dei DS in vista del prossimo anno scolastico.
Il rappresentante dell’amministrazione ,dott. SILIPO, ha illustrato i contenuti del relativo avviso del ministero da cui partire per indicare
le linee operative ai DS interessati.
Una fra le più importanti novità di quest’anno è la possibilità rappresentata dal contenuto dell’articolo 10-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45,
convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che si riporta di seguito:
« In deroga alle disposizioni contrattuali sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilità
dell’anno scolastico 2025/2026, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti
regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione e
del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023. Dall’attuazione di questo non devono derivare esuberi di personale per gli anni scolastici 2025/2026 e
2026/2027 e non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell’ufficio scolastico della
regione richiesta in caso di esubero di personale per il biennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali
consegue l’immissione in ruolo secondo l’ordine di graduatoria nella regione medesima.
Per le operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2025
l’applicazione dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 verrà attuata seguendo i seguenti criteri di priorità e l’amministrazione si è impegnata a
garantire l’informazione e ha assicurato la verifica a campione delle dichiarazioni rese:
- Disabilità personale connotata da carattere di gravità (art. 21 e 3, comma 3, elegge 104/92)
- Assistenza a famigliare con handicap in situazione di gravità (art.33, commi 3 e 5, della legge 104/92), graduata sulla base del grado di parentela con l’assistito (art.74 e ss. Codice civile), del numero dei familiari da assistere e della prossimità della sede o ambito territoriale richiesti con la residenza del/dei familiare/i disabile/i.
Per le sedi affidate per incarico nominale la normativa prevede che siano subito disponibili per altro incarico e In caso di conferimento di incarico
su una sede nominale, al rientro del titolare, si applicano le disposizioni contrattuali vigenti ossia “al rientro in sede è garantita la precedenza
al dirigente che precede cronologicamente della titolarità della stessa e, a parità cronologica dell’affidamento, al dirigente che l’abbia effettivamente svolto”.
Regole di durata dell’incarico per i nuovi assunti:
l’articolo 16, comma 2, del DDG del 13 luglio 2011, stabilisce che “i vincitori assunti con rapporto a tempo indeterminato e che effettuano il periodo
di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni”;
l’articolo 4, comma 5, del DM 27 agosto 2015, n. 635 – attuativo dell’articolo 1, comma 92, della legge n. 107/2015 – stabilisce che “i destinatari
di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio”;
l’articolo 20, comma 4, del DM 3 agosto 2017, n. 138, con riferimento ai vincitori della procedura riservata di cui al DM n. 107/2023 stabilisce che ai sensi dell’art. 5,
comma 11-septies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al DDG 1259/2017, prevede che
“I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente regolamento sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale
assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.”
Ordine di conferimento degli incarichi:
a) Conferma degli incarichi ricoperti sull’attuale sede, alla scadenza del contratto: riguarda i dirigenti scolastici i cui contratti scadono il 31 agosto 2025.
b) Assegnazione di altro incarico a seguito di ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale.
c) Conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero.
d) Mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale
e) Mutamento di incarico in casi eccezionali
f) Mobilità interregionale.
LA FASE B) HA RICHIESTO TUTTA UNA SERIE DI PRECISAZIONI:
Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell’ufficio dirigenziale , si provvede ad una nuova stipulazione dell’atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato .
Tutti i dirigenti scolastici titolari di incarico su istituzioni coinvolte nel dimensionamento della rete scolastica possono chiedere il mutamento di incarico e usufruiscono della precedenza di cui alla fase b) solo se individuati quali “soprannumerari”.
QUANDO IL DIRIGENTE SCOLASTICO DIVENTA “SOPRANNUMERARIO”?
Premesso che nel dimensionamento scolastico è stato prevista l’aggregazione di due o più istituzioni scolastiche ma anche la fusione.
Si ha aggregazione quando c ‘è una scuola “aggregante” ossia una scuola che ingloba sedi e/o alunni di una o più scuole soppresse e frazionate) e di conseguenza una scuola “aggregata” per effetto di soppressione e frazionamento di quest’ultima, che viene aggregata, appunto, ad altre scuole. In tali casi, il Dirigente scolastico “soprannumerario” è individuato nel Dirigente della scuola “aggregata” che, quindi, partecipa ai movimenti nella fase b).
SE la sede aggregante risulti priva di dirigente titolare, i dirigenti delle scuole aggregate a quella possono concorrere tra loro per l’assegnazione della sede “aggregante” con precedenza rispetto alle domande di assegnazione della medesima sede presentate da dirigenti “soprannumerari” per aggregazione di altri istituti scolastici. Nel caso in cui nessuno dei dirigenti coinvolti chieda la dirigenza della scuola “aggregante”, gli stessi parteciperanno alle operazioni di mobilità nella successiva fase di cui alla lettera c)
Nell’ipotesi in cui, invece, ci sia una fusione tra scuole, con la conseguente istituzione di una nuova scuola, i dirigenti delle scuole coinvolte devono presentare istanza di nuovo incarico e, qualora richiedano l’attribuzione di nuovo incarico presso la nuova istituzione scolastica derivante dalla fusione, l’amministrazione , avuto riguardo alle precedenze di cui alla Legge 104/92, terrà in debito conto i criteri indicati dall’articolo 9 “Mutamento dell’incarico” del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 15/07/2010, di seguito sinteticamente riportati:
- a) esperienze professionali e competenze maturate;
- b) maggior numero di anni nella sede di servizio sottoposta a dimensionamento e/o impegno a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta.
A cui vanno aggiunti in caso di parità di esperienze professionali complessivamente maturate e anni di titolarità nelle sedi oggetto di dimensionamento:
- a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
- b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
- c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.
Si precisa che saranno considerate operazioni di “fusione”, a mero titolo di esempio e non esclusivamente
BARI ELENA DI SAVOIA –CARACCIOLO
BARI GIULIO CESARE –ROMANAZZI
BARI –MOLFETTA MONS. BELLO -SALVEMINI
I Dirigenti scolastici coinvolti nelle predette operazioni dovranno formulare richiesta di incarico riferita a tutte le nuove istituzioni derivanti da quella di precedente titolarità al fine di avvalersi della precedenza di cui alla lettera b), nel caso in cui risultino “sovrannumerari”. In caso contrario, gli stessi parteciperanno alle operazioni di mobilità nella successiva fase di cui alla lettera c)
Al fine di conferire maggiore chiarezza alla procedura si elencano le operazioni di riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale che saranno considerate “aggregazioni”:
Bari IPEOA “A. PEROTTI-P. CALAMANDREI”
Bari ITT. “LENOCI-EUCLIDE”
i dirigenti titolari delle Istituzioni scolastiche oggetto di “aggregazione” devono produrre domanda di mobilità, dovendo nei loro confronti procedersi alla stipulazione di un nuovo incarico formulando richiesta di incarico riferita a tutte le istituzioni comprese nell’aggregazione, derivanti da quella di precedente titolarità, al fine di avvalersi della precedenza di cui alla lettera b), per i “sovrannumerari”.
d) Conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero.
Per i dirigenti scolastici che si ritrovino in uno degli stati giuridici elencati e previsti per questa fase è garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella titolarità della stessa e, a parità cronologica, al dirigente che effettivamente svolge la funzione (articolo 13 C.C.N.L. 11/4/2006).
In subordine ai casi descritti, in questa fase è altresì garantita la precedenza ai dirigenti scolastici che, alla scadenza dell’incarico triennale, chiedano di rientrare nella provincia da cui erano precedentemente usciti a seguito del dimensionamento della rete scolastica in assenza di disponibilità nella medesima provincia o se siano stati assegnati a sede disagiata, sebbene nella medesima provincia (ad esempio se a più di 30 km di distanza dalla sede di precedente assegnazione o se di difficile raggiungimento per le caratteristiche orografiche).
e) Mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale.
Partecipano con precedenza a questa fase i dirigenti scolastici che, in pendenza di contratto, chiedano di rientrare nella provincia da cui erano precedentemente usciti a seguito del dimensionamento della rete scolastica in assenza di disponibilità nella medesima provincia o se siano stati assegnati a sede disagiata, sebbene nella medesima provincia (ad esempio se a più di 30 km di distanza dalla sede di precedente assegnazione o se di difficile raggiungimento per le caratteristiche orografiche).
f) Mutamento di incarico in casi eccezionali
Potrà essere disposto dallo scrivente Ufficio in casi di particolare urgenza e di esigenze familiari, così come previsti dall’art. 9 comma 3 del C.C.N.L. del 2010:
- insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
- trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
- altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali g) Mobilità interregionale.
g) Mobilità interregionale.
Stante il carattere derogatorio delle richiamate disposizioni, per la mobilità interregionale prevista per l’anno scolastico 2025/2026
partecipano alle operazioni di mobilità interregionale anche i dirigenti scolastici il cui incarico scada successivamente al 31 agosto 2025,
fatto salvo il completamento del periodo obbligatorio di permanenza nella regione di assegnazione stabilito dalla procedura di reclutamento
di riferimento, nonché ulteriori specifiche disposizioni normative.
In caso di domande di mobilità interregionale in ingresso in eccedenza rispetto alla quota di posti a ciò destinabile, verrà data precedenza
a chi ha indicato la Puglia come prima o unica regione di destinazione e verranno, inoltre, adottati i seguenti criteri, applicati in ordine di priorità:
1) disabilità personale connotata da gravità (artt. 21 e 3, comma 3 Legge 104/1992):
2) assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità (art. 33, commi 3 e 5 della Legge 104/1992), graduata sulla base del grado
di parentela con l’assistito (artt. 74 e ss. Codice Civile), del numero di familiari da assistere e della prossimità della sede od ambito territoriale
richiesti con la residenza del/dei familiare/i disabile/i;
3) anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, anzianità anagrafica.
In ogni caso, l’eventuale accoglimento della domanda di mobilità in ingresso è subordinato alla disponibilità delle sedi o degli ambiti territoriali
specificamente richiesti nella domanda. L’individuazione, nell’istanza di mobilità in ingresso, esclusivamente di sedi specifiche, che non siano disponibili,
è motivo di mancato accoglimento della medesima.
Le domande di mobilità per l’a.s. 2025/2026 dovranno essere presentate entro il 1° luglio 2025 esclusivamente online all’interno della nuova piattaforma
per la “Gestione dei Dirigenti Scolastici”,