, ,

Docenti assunti da gps: i sindacati chiedono anche per loro l’assegnazione provvisoria

Di seguito il testo della richiesta inviata dai sindacati al mInistro della istruzione

Al Ministro dell’Istruzione
Prof. Patrizio Bianchi
E, p.c. Al Capo di Gabinetto
Dott. Luigi Fiorentino
Al Capo Dipartimento MI
Dott. Stefano Versari
R O M A

OGGETTO: Richiesta di estensione, anche al personale assunto da GPS (art.59 – comma 4),
della possibilità di presentare istanze di utilizzazione/assegnazione provvisoria per
l’a.s. 2022/23. In via subordinata, richiesta di interpretazione autentica
CCNI su assegnazioni provvisorie e utilizzazioni aa.ss. 2019/22 personale Comparto Istruzione.
Premesso che
Al personale docente assunto ex art.59 – comma 4 D.L.73/2021 viene negata
la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria e di utilizzazione
a valere sull’a.s.2022/23 in quanto trattasi di personale con contratto a tempo
determinato che sarà trasformato in contratto a tempo indeterminato
con decorrenza giuridica dall’a.s.2021/22 ed economica dall’a.s.2022/23
Considerato che
Il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che ne determina tempi e modi,
è quello sottoscritto l’08 luglio 2020 che, nella parte relativa al personale docente,
prevede espressamente quanto segue:
– Art.7 – comma 2 – 2° periodo “Non sono consentite le assegnazioni provvisorie
nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza
giuridica coincidente all’inizio dell’a.s.2019/20 ovvero 2020/21 e
2021/22, fatto salvo per i docenti che sono stati assunti con DDG n.85/2018”;
– Allegato 1 – Sequenza operativa n.42 “Operazioni di assegnazione provvisoria
docenti DDG. 85/018” dedicata al personale docente, esplicita quanto segue:
“Assegnazione provvisoria dei docenti assunti con procedura ex DDG
n.85/2018, il personale docente beneficiario delle precedenze di cui
all’art.8 viene trattato con priorità, nell’ordine previsto. Art. 7 comma 2”;
Considerato che
– Il personale docente assunto ex art.59 – comma 4 D.L.73/2021 si trova nelle
medesime condizioni del personale ex DDG n.85/2018 è stato ammesso alla presentazione
della domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2019/20
nonostante il rispettivo contratto a tempo determinato sia stato
trasformato a tempo indeterminato a partire dal 1°
settembre 2019;
– Il 16 giugno è stato prorogato, per l’a.s. 2022/23 il CCNI
sulle Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie per il triennio
2019/22 e che lo stesso, per il principio dell’ultrattività,
produce effetti sul personale;
Per tali motivazioni, le scriventi Organizzazioni Sindacali
chiedono
che sia garantita a tale personale la possibilità di presentare domanda
di assegnazione provvisoria analogamente al
personale già a tempo indeterminato.
In via subordinata, chiedono l’interpretazione autentica dell’art. 7 comma 2,
nella parte citata e della sequenza
operativa n. 42 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
sottoscritto l’08 luglio 2020, al fine di permettere
anche a tale personale di presentare la domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2022/23.
Risulta, infatti, evidente la discriminazione condotta ai danni di tale personale che,
sicuramente, costituirà materia di
ricorsi giurisdizionali di cui la scuola farebbe volentieri a meno.
Roma,
Flc CGIL Francesco Sinopoli
CISL Scuola Ivana Barbacci
UIL Scuola Rua Giuseppe Turi
SNALS Confsal Elvira Serafini
GILDA Unams Rino Di Meglio