LE FERIE NON GODUTE DEI PRECARI DEVONO ESSERE RETRIBUITE. LO SNALS SEMPRE AL FIANCO DEI PROPRI ISCRITTI A TUTELA DEI LORO DIRITTI FORNENDO ASSISTENZA LEGALE GRATUITA.
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO con sentenza n. 16715/2024 pubblicata il 17/06/2024 ha riconosciuto ai docenti SUPPLENTI fino al 30 giugno il diritto al pagamento delle ferie non espressamente richieste durante i giorni di sospensione dell’attività didattica. Si possono recuperare le ferie non godute a partire d all’a.s. 2013/14 non essendo ancora intervenuta la prescrizione decennale. Quindi si può chiedere il pagamento delle ferie non godute per tutti i contratti al 30 giugno stipulati dall’anno scol.2013/14 al 2023/24. Sempre la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020, ha statuito che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che indennitaria
Cosa ha stabilito la sentenza n. 16715/2024 della Corte di Cassazione
- a) Nessuna collocazione in ferie d’ufficio. I docenti assunti fino al 30 giugno non possono essere collocati in ferie d’ufficio, ossia in assenza di una loro esplicita richiesta, durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali;
- b) Obblighi di informazione del Dirigente Scolastico: In nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, se non dopo essere stato invitato dallo stesso Dirigente Scolastico per iscritto a goderne, con “apposito” avviso – sempre per iscritto – della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed all’indennità sostitutiva.
- c) Hanno diritto all’indennità tutti i docenti con contratto fino al 30 giugno per le ferie non espressamente richieste e quindi non godute durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.
- d) Il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie si prescrive in dieci anni.
Chi ha interesse ad attivare la procedura e quali sono i vantaggi
Sono interessati i docenti precari che hanno stipulato negli ultimi dieci anni contratti a termine sino al 30 giugno.
La procedura si attiva per gli anni pregressi con l’invio della diffida per interrompere la prescrizione decennale da inviare al
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
Viale Trastevere, 76/A
00153 Roma
A mezzo PEC personale: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it e urp@postacert.istruzione.it oppure a mezzo lettera RACC. con A.R.
I vantaggi : Hanno diritto al riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non espressamente richieste durante i giorni di sospensione dell’attività didattica stabiliti dai calendari scolastici regionali. Ricordiamo a tutti che un giorno di ferie vale NETTI IRPEF circa € 50 (come media) quindi recupere in 1 anno scol. esempio 20 gg di ferie VALE CIRCA € 1.000 per 10 anni si può arrivare a € 10.000
Col dovuto rinvio alla lettura del testo completo dell’Ordinanza, si può sintetizzare che la stessa ha precisato in particolare che:
- “diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d’ufficio durante il periodo dell’anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine”;
- “Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto; a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo -se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo -in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest’ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l’onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Ne deriva , quindi, in maniera inequivocabile, che il periodo di ferie deve essere richiesto dietro volontà del docente, escludendosi quindi la possibilità di collocare in ferie d’ufficio il docente.
Alla luce di quanto sopra, il personale che ha maturato ferie senza fruirne per motivi di carattere oggettivo, conserva il diritto alla relativa indennità sostitutiva, anche per i periodi precedenti all’ultimo rapporto di lavoro.
Ecco di seguito il testo della diffida :
Spett.le
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
Viale Trastevere, 76/A00153 Roma
A mezzo PEC personale:
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
urp@postacert.istruzione.it
oppure a mezzo lettera RACC. con A.R.
Oggetto: Atto di diffida e/o messa in mora per il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie
non godute.
Il sottoscritto/a _______________________________________________________________nato/a
_________________________ il _________________ C.F.: _____________________________________
residente a __________________________ in via _______________________________________ n.
In riferimento alla sentenza n. 16715/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO pubblicata il 17/06/2024;
CONSIDERATO che: ha prestato servizio come docente alle dipendenze del Ministero
dell’Istruzione e del Merito con contratti fino al termine delle attività didattiche (ossia fino 30
giugno) nei seguenti anni scolastici (indicare gli anni scolastici dal 2013/2014 al 2023/2024
relativi al tale servizio prestato):
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Nei suddetti anni scolastici il/la sottoscritto/a non ha espressamente chiesto di fruire delle ferie nei
periodi di sospensione delle lezioni.
Il dirigente scolastico, sempre con riferimento ai medesimi anni scolastici, non ha invitato il/la
sottoscritto/a per iscritto a chiedere le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, con espresso
avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
PERTANTO il/la sottoscritto/a
invita e diffida il Ministero dell’Istruzione pagare l’indennità sostitutiva delle ferie non
espressamente richieste negli anni scolastici sopra indicati.
La presente costituisce ad ogni effetto di legge formale atto di messa in mora e
interruzione dei termini di prescrizione e/o decadenza.
Con espressa riserva di tutelare i propri diritti innanzi alle competenti magistrature.
Distinti saluti.
Luogo e data_____________________
Firma(1) _______________________________________
(1)Allega copia documento di riconoscimento
Richiesta monetizzazione ferie non godute
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
__________________
_________
e, p.c.,
Alla RAGIONERIA TERRITORIALE dello STATO
B A R I
OGGETTO: Richiesta liquidazione ferie maturate e non godute.
Il/la sottoscritto/a ………….……………………………………………….. nato/a a …………………… il .…../……/….…. residente in ……………………..…….. via ……………………… n. tel./cell. ………./…………………… destinatario di ultimo contratto di lavoro quale docente a t.d. per l’a.s. ________________ retribuito/a dalla Ragioneria Territoriale del Tesoro di __________ n. partita di spesa fissa ____________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 19 del CCNL 2006/2009 e per effetto dell’Ordinanza della Cassazione n.16715/2004, la liquidazione delle ferie maturate e non godute relative al/ai sottoindicati servizio/i:
DURATA CONTRATTO
ORE SETTIMANALI SCUOLA DI SERVIZIO
dal al ore
dal al ore
dal al ore
dal al ore
dal al ore
dal al ore
A tal fine dichiara di aver maturato n. complessivi giorni di ferie e di averne fruito di n. giorni, residuando così giorni di cui si chiede la retribuzione.
Dichiara inoltre trovarsi al _______________ anno di servizio (indicare se 1°, 2°, 3° anno di servizio conteggiando 180 giorni di servizio svolto anche non continuativamente nei precedenti tre anni).
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
_____________,lì_______________
Firma
_______________________
GLI ISCRITTI AL SINDACATO DOPO AVER PROVVEDUTO ALL’INVIO DELLA DIFFIDA E DELLA RICHIESTA ED AVERE RICEVUTO RISCONTRO DEL RICEVIMENTO DELLE MEDESIME SONO INVITATI A PRENDERE APPUNTAMENTO VIA MAIL ALL’INDIRIZZO inf@snalsbari.it per consegnare la documentazione e poter avere l’assistenza GRADUITA da parte dei legali del sindacato.