personale ata
, , ,

Proroghe contratti di supplenze personale ATA    

 

Nei giorni scorsi con nota prot.   n .  AOODGPER 33473 dell ’ 8 giugno   2023 ,

il MIM   ha  fornito  indicazioni per  le  proroghe relative  ai contratti  di supplenza

del  personale  ATA,  richiamando le disposizioni dell’art.1 comma 7 del Regolamento

supplenze  del  personale  ATA,  nonché le  istruzioni    impartite con  nota

prot.  8556 del  10  giugno  2009 prot.n. 8556     , reiterata negli anni successivi  .

In  particolare    , si  evidenzia  che le  proroghe  devono essere  richieste  dai  dirigenti

scolastici   nei casi di effettiva necessità   e   qualora non fosse  possibile  assicurare

l’effettivo  svolgimento  dei  servizi  di  istituto  mediante  l’impiego  di personale

a tempo indeterminato e di personale supplente annuale .

Analogamente a quanto operato negli anni precedenti,

la proroga del contratto da parte

del dirigente scolastico , per il periodo strettamente necessario, è subordinata

all’autorizzazione del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale  territorialmente competente.

Pertanto,  il  dirigente  scolastico  interessato   alla  proroga  dovrà  inoltrare motivata

richiesta  all’Ufficio  scolastico   territorialmente   competente  ,

che   disporrà   le   modalità   e

la tempistica di acquisizione. Le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che        possano pregiudicare  l’effettivo  svolgimento  dei  servizi  di  istituto  con  riflessi  sull’ordinato  avvio  dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, etc.).