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chiarimenti e precisazioni sulla didattica a distanza

In questi giorni di concitato ed acceso confronto sulla didattica a distanza riceviamo e pubblichiamo una nota puntuale di chiarimenti del segretario provinciale prof. Vito Masciale

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI

AI DOCENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

BREVE VADEMECUM SULLA DIDATTICA A DISTANZA E IL MONITORAGGIO

nota 318 dell’11 marzo 2020

 

A SEGUITO DI NUMEROSE SEGNALAZIONI DA PARTE DEI COLLEGHI IMPEGNATI EGREGIAMENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA PENSIAMO SIA UTILE SAPERE COSA NON E’ OBBLIGATORIO PER POTER CONTINUARE A SVOLGERE QUESTA IMPORTANTE OPERA DI SUPPORTO PER I NOSTRI ALUNNI SENZA DOVER SUBIRE INUTILI STRESS ED IMMOTIVATE QUANTO CONTROPRODUCENTI INGERENZE DA PARTE DI ALCUNI DIRIGENTI SCOLASTICI.

 

NON E’ OBBLIGATORIO UTILIZZARE DETERMINATI MEZZI E STRUMENTI PER ATTUARE LA DIDATTICA A DISTANZA –   SI PUO’ DECIDERE LIBERAMENTE DI UTILIZZARE MATERIALI, MEZZI E STRUMENTI CHE SI RITENGONO PIU’ APPROPRIATI PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE EDUCATIVE E ALLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE  DEI PROPRI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE CHE DEVONO SUPPORTARLI – E’ BENE CHE OGNI SCUOLA SI ATTIVI PER SUPPORTARE IL PERSONALE DOCENTE NELLA DIDATTICA A DISTANZA MA NON POSSONO ESSERCI IMPOSIZIONI NELL’UTILIZZO DI DETERMINATE PIATTAFORME A DISCAPITO DELLA LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO – ART 33 DELLA COSTITUZIONE – CONTRATTO COLLETIVO SCUOLA E MANSIONARIO FUNZIONE DOCENTE .

SCHEDE SUL MONITORAGGIO – NESSUN OBBLIGO DI COMPILAZIONE DA PARTE DEI DOCENTI.

DATA L’ASSENZA DI INFORMATIVA CON LE PARTI SINDACALI, SI TRATTA DI UN ATTO ILLEGITTIMO SIA SUL PIANO LEGISLATIVO CHE SUL PIANO PEDAGOGICO E DOCIMOLOGICO.

 

Bisogna considerare che data l’eccezionalità delle condizioni in cui si svolgono le attività, queste devono avere una finalità di consolidamento e di approfondimento e non possono prevedere momenti di valutazione. In caso contrario rischieremmo di ampliare disuguaglianze tra gli alunni dato che non tutti sono dotati di connessioni internet e non tutti i genitori hanno a disposizione tempi e competenze adeguati per poter supportare i propri figli nelle attività di didattica a distanza.

NESSUN OBBLIGO DI SEGNALARE O CONTEGGIARE LE ASSENZE DEGLI ALUNNI – La sospensione dell’attività didattica comporta l’interruzione delle lezioni. Ai sensi del DL 9/2020 le assenze degli alunni nei periodi di sospensione di attività didattiche non sono conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico in quanto si tratta di una situazione dovuta a cause di forza maggiore.

NESSUN OBBLIGO DI FIRMA NEL REGISTRO ELETTRONICO DURANTE LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE ART 7 DEL TESTO UNICO SULLA SCUOLA (D. Dlgs 297/1994).

Facendo un plauso a tutti i docenti per gli sforzi che stanno attuando per supportare i propri alunni in questo delicatissimo momento, invitiamo i colleghi ad ignorare eventuali richieste vessatorie e a continuare a lavorare solo nell’interesse dei propri discenti. Qualora doveste essere destinatari di illegittimi ORDINI DI SERVIZIO sui punti di cui sopra vi invitiamo a contattarci tempestivamente in modo da attivare le necessarie e conseguenti azioni di tutela previste dalla normativa vigente.

Possono essere quindi ignorate circolari ed avvisi che non rispondono a quanto stabilito dalla normativa scolastica.

 

Il Segretario Provinciale

Prof. Vito Masciale