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 Docenti, Ata e studenti da settembre assicurati in caso d’incidente nel percorso casa-scuola, in gita e Pcto: arriva il decreto attuativo, vale un anno

 

Entro pochi giorni sarà  pubblicato  un apposito decreto ministeriale che prevede  l’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema scolastico, a tutti i livelli d’istruzione, anche di tipo paritario.

La norma INNOVATIVA  è contenuta nella Legge n. 85, pubblicata il 3 luglio scorso in Gazzetta Ufficiale, che ha convertito in legge il testo coordinato del 4 maggio 2023, n. 48, “recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (il cosiddetto decreto Lavoro): l’articolo che estende la tutela assicurativa degli studenti e del personale è il 18.

L’altro articolo del testo coordinato che interessa la scuola è il 17 e riguarda il “Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.

La norma  prevede che solo per l’anno scolastico 2023/24, l’obbligo di assicurazione INAIL si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Rientrano nell’assicurazione – che copre tutte le attività esterne, a cominciare dalle visite didattico-culturali – coloro che appartengono alle seguenti categorie:

 

  1. a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonchè il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
  2. b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
  3. c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
  4. d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonchè ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
  5. e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonchè i preparatori;
  6. f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonchè del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
  7. g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

 

 

Cosa cambia per i PCTO

La copertura assicurativa comprende anche le attività di formazione svolte al di fuori della scuola, ad iniziare dai percorsi di Pcto (con costante monitoraggio della qualità dei Percorsi): le imprese impegnate nei Percorsi dovranno integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con una sezione specifica che indicherà le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione per i ragazzi. L’integrazione al documento sarà fornita alla scuola e allegata alla Convenzione stipulata tra l’istituto e l’impresa.

Decreto-legge prevede , inoltre, che il PCTO debba essere coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) degli istituti e con il profilo culturale, educativo e professionale dei singoli indirizzi di studio offerti dalle scuole e  per assicurare questo obiettivo, viene  introdotta la figura del docente coordinatore di progettazione, che sarà individuato da ciascuna scuola.

Viene rafforzato il ruolo del  Registro per l’alternanza scuola-lavoro presso le Camere di commercio con l’inserimento di ulteriori requisiti che devono possedere le imprese ospitanti i PCTO onde evitare ricorso ad aziende non qualificate: capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell’impresa, esperienza maturata nei Percorsi, eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei PCTO.