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Gli USR  hanno avviato le convocazioni (FASE 1 scelta della provincia); dal 17 luglio ore 10.00 inoltre sarà aperta l’istanza per la presentazione della domanda

per le max 150 preferenze da GaE e GPS per richiedere l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026.

Per chiarire i dubbi più diffusi  …………

Quali sono le modalità di assunzione previste per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2025/2026?

Le immissioni in ruolo previste per il prossimo anno scolastico saranno circa 48.500. La ripartizione dei posti segue quanto stabilito nel decreto con le istruzioni operative: il 50% dei posti è destinato alle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) e il restante 50% alle graduatorie di merito concorsuali.

Nel caso in cui le GAE siano esaurite, l’assunzione avviene direttamente dalle graduatorie concorsuali. nel seguente  ordine di priorità :

Vincitori del concorso ordinario 2016 (residuali).

Per infanzia e primaria: 25% dal concorso straordinario 2018 e 25% dal concorso ordinario 2020 (solo vincitori).

Per la secondaria: 40% dal concorso straordinario 2018, 30% dal concorso straordinario 2020 e 30% dall’ordinario 2020 (solo vincitori).

Dopo si passa ai vincitori dei concorsi PNRR 1 e PNRR 2.  In caso di ulteriori disponibilità, si ricorre agli idonei:

Idonei PNRR 1 e 2, ciascuno nel limite del 30% dei posti banditi.

Dopo idonei dell’ordinario 2020 e dello straordinario 2020.

La possibilità di essere assunti dipende dalla disponibilità effettiva di cattedre libere e dai posti autorizzati per ciascuna classe di concorso. I vincitori non assunti mantengono comunque il diritto al ruolo negli anni successivi.

Concorsi PNRR

È vero che vengono valutati solo i concorsi superati per la stessa classe di concorso?

Sì, per le graduatorie di merito concorsuali è valutato solo il superamento di un concorso ordinario nella medesima classe di concorso. Il problema sorge  per le classi accorpate: alcuni USR hanno inizialmente attribuito punteggio anche per le classi accorpate, salvo poi rettificare le graduatorie. Manca un chiarimento ufficiale da parte del Ministero.

I vincitori PNRR 1 assunti a tempo determinato devono compilare istanze online una volta ottenuta l’abilitazione?

Non ci sono indicazioni nazionali specifiche. Occorre seguire le istruzioni del proprio USR. In alcuni casi è sufficiente trasmettere l’autocertificazione del conseguimento dell’abilitazione all’USP e alla scuola. In ogni caso, è fondamentale attenersi alle indicazioni dell’ufficio territoriale di competenza.

IMMISSIONI IN RUOLO DOCENTI 2025/26

Un idoneo PNRR 1 escluso per un punteggio inferiore può essere reintegrato in caso di rinunce?

Sì. Se vi sono rinunce tra vincitori o idonei entro il 30% dei posti banditi, e se restano posti vacanti, la graduatoria può essere integrata. Questo può comportare una nuova fase 1 di nomina per quella stessa classe di concorso, in cui vengono convocati anche coloro che inizialmente non erano destinatari di nomina.

Cosa indicano le sigle come “N”, “M” o “RS” nei contingenti pubblicati?

Queste sigle si riferiscono alle riserve di posti previste dalla legge 68/1999. Ad esempio:

“N” indica i posti riservati agli invalidi civili. “M”, “R”, “S” identificano altre tipologie di riserva (es. orfani, profughi, ecc.). I numeri accanto alle lettere specificano la quantità di posti riservati per ciascuna categoria.

Se le GAE sono esaurite e vi sono posti per una classe di concorso, si attinge subito da PNRR 1 o anche da PNRR 2?

L’ordine di assunzione prevede che prima si attinga dai vincitori dell’ordinario 2016 (se presenti), poi da quelli del 2018 e 2020, quindi da PNRR 1, e solo successivamente da PNRR 2. Tuttavia, anche se la graduatoria PNRR 2 non è ancora pubblicata, è possibile assumere fino al 31 dicembre, in continuità con le modalità adottate negli anni precedenti.

È previsto un criterio di riserva per gli idonei PNRR 1 con almeno 36 mesi di servizio?No. Lo scorrimento del 30% per gli idonei PNRR 1 non prevede ulteriori riserve per anzianità di servizio. Le percentuali e i criteri di accesso sono stabiliti per legge.

La graduatoria degli idonei nel concorso straordinario triennale potrà scorrere?

Sì, la graduatoria potrà scorrere in alcuni casi, ma non è garantito che ciò avvenga ovunque. Tutto dipende dal numero effettivo di cattedre libere e vacanti e dai posti autorizzati per le immissioni in ruolo, suddivisi per classe di concorso e regione.

Perché gli idonei dello straordinario 2021 non seguono l’ordine cronologico nelle immissioni in ruolo?

Gli idonei dello straordinario 2021 inizialmente non avevano diritto all’assunzione, riservata ai soli vincitori. Successivamente, una modifica normativa ha esteso la possibilità anche agli idonei, ma sempre nel rispetto del vincolo triennale di validità della graduatoria. Tuttavia, le assunzioni seguono un ordine stabilito dalla normativa, che dà priorità ai concorsi ordinari rispetto allo straordinario, indipendentemente dalla cronologia.

È possibile congelare l’anno di prova per una classe di concorso se si è vincitori di due concorsi PNRR in gradi diversi?

Se si è destinatari di due nomine a tempo determinato finalizzate al ruolo (es. PNRR 1 e 2), non è possibile scegliere tra le due. Tuttavia, se si riceve la nomina solo per uno dei due concorsi quest’anno e per l’altro non vi è disponibilità di posti, l’eventuale anno di prova per il secondo potrà essere svolto l’anno successivo, dopo l’assegnazione della nomina.

I posti autorizzati per le assunzioni possono aumentare durante le fasi?

No. I posti autorizzati per le immissioni in ruolo sono fissi e stabiliti dal MEF con decreto interministeriale. Anche se si liberassero cattedre (es. per dimissioni o pensionamenti tardivi), si potrebbe procedere a nuove nomine solo se già comprese nel contingente autorizzato.

Se un docente già in ruolo riceve una nuova nomina da concorso PNRR 2, cosa succede al contratto attuale?

Il docente ha cinque giorni di tempo per accettare o rifiutare la nuova sede. Accettando la nuova nomina, si rinuncia automaticamente al ruolo già in essere. Rifiutando, si mantiene il ruolo attuale.

È possibile chiedere trasferimento dopo il primo anno di ruolo?

No. La normativa impone un vincolo triennale di permanenza nella sede ottenuta con l’assunzione, anche se vi sono disponibilità nella stessa provincia. Il trasferimento è consentito solo dopo tre anni, salvo specifiche deroghe.

Chi è vincitore su due regioni può partecipare alla scelta della provincia per entrambe e poi scegliere?

Sì. È possibile partecipare alla fase 1 e 2 di entrambe le regioni. Tuttavia, una volta assegnata la sede (anche d’ufficio) in fase 2, non è possibile rinunciare in quella fase. Si può però decidere di rifiutare la sede entro cinque giorni dall’assegnazione. Le tempistiche potrebbero consentire di attendere l’esito della seconda regione prima di prendere una decisione definitiva.

Se il riparto contingente supera il numero di vincitori e idonei del 30%, ci sono possibilità per altri idonei PNRR 1?

Solo in caso di rinuncia da parte di vincitori o idonei entro il 30%, si può procedere allo scorrimento con ulteriori idonei. In assenza di rinunce, il contingente non può essere redistribuito ad altri idonei.

Cosa succede se un vincitore rinuncia? Un idoneo può diventare vincitore?

Sì. In caso di rinuncia da parte di un vincitore, la graduatoria scorre e un idoneo può subentrare, fino alla copertura dei posti messi a bando per quella classe di concorso. Lo stesso vale per gli idonei inclusi nel limite del 30%.

Se restano posti disponibili dopo PNRR 1 e 2, saranno banditi per PNRR 3?

Sì. I posti per PNRR 3 saranno determinati per raggiungere l’obiettivo complessivo di 70.000 assunzioni tra i tre concorsi. Tuttavia, se una classe di concorso ha ancora graduatorie attive (es. PNRR 1 non esaurita), potrebbero essere banditi pochissimi posti o nessuno per il PNRR 3 in quella disciplina.

Come si dichiara l’abilitazione durante la procedura?

Nella fase 2 della procedura, è presente una sezione dedicata in cui si deve dichiarare se si possiede l’abilitazione per la classe di concorso di riferimento. Questa dichiarazione è obbligatoria per proseguire.

 

Chi riceve una nomina in ruolo deve annullare la domanda delle 150 preferenze?

Sì. Se si riceve una nomina in ruolo, è importante annullare l’inoltro della domanda per le 150 preferenze, almeno entro il 30 luglio. In caso contrario, il sistema potrebbe assegnare una supplenza anche a chi ha già un ruolo,  penalizzando altri candidati. Annullare l’istanza è un passaggio fondamentale.

 

Quanto tempo ha un vincitore per conseguire l’abilitazione se le università non sono in tempo con i percorsi?

Chi ottiene una nomina finalizzata al ruolo deve conseguire l’abilitazione entro una data stabilita annualmente dal Ministero. Nel 2024, la scadenza era inizialmente fissata al 18 luglio, poi prorogata ad agosto. Per il 2025, la data non è ancora stata comunicata. Inoltre, è stata prevista una scadenza al 19 novembre per la conclusione del secondo ciclo dei percorsi abilitanti, utile sia per l’inserimento al PNRR 3 sia per la trasformazione del contratto a tempo indeterminato per gli attuali vincitori.

Supplenze

Per evitare di essere considerati rinunciatari nelle 150 preferenze, è sufficiente inserire ogni scuola una sola volta?

No, è importante dare disponibilità per tutte le tipologie di contratto (31 agosto, 30 giugno e spezzoni) per ciascuna preferenza. L’ordine è personale: si può scegliere di inserire prima tutte le scuole per i contratti al 31 agosto, poi le stesse per il 30 giugno, e infine per gli spezzoni. Un utile accorgimento è inserire alla fine una preferenza sintetica “provincia” con tutte le tipologie di contratto, per garantire la massima disponibilità.

Per partecipare alla mini call veloce, è obbligatorio inserire tutte le scuole, compresi spezzoni, ospedali, carceri e CPIA?

No, perché la mini call veloce riguarda esclusivamente le nomine finalizzate al ruolo, che avvengono su cattedre intere in organico di diritto, e non su spezzoni. Tuttavia, per essere ammessi alla mini call in altre province, occorre non risultare rinunciatari nella propria provincia: bisogna quindi dare disponibilità a qualsiasi cattedra completa offerta nella propria provincia attraverso l’apposita istanza, separata dalle 150 preferenze per le supplenze.

Le nomine da GPS prima fascia sul sostegno saranno disponibili anche per il 2025/2026?

Al momento, la normativa prevede la possibilità solo per il 2024/2025, sulla base del decreto-legge n. 19/2024. Non vi è alcuna proroga automatica prevista per l’anno successivo.

È corretto compilare le 150 preferenze senza conoscere le disponibilità?

Sì, ed è anzi consigliabile. Le disponibilità per le supplenze cambiano di frequente e non corrispondono necessariamente alla situazione reale a settembre. Pubblicarle con troppo anticipo potrebbe indurre i candidati a non considerare cattedre che si renderanno disponibili successivamente (ad esempio per aspettative o dimissioni). Conviene quindi indicare tutte le preferenze per cui si è realmente disponibili, senza basarsi esclusivamente sui dati pubblicati.

Cosa succede se si indicano preferenze per classi di concorso di fasce diverse?

Il sistema analizza tutte le graduatorie (prima e seconda fascia) contemporaneamente e per ogni classe di concorso. Valuta le preferenze indicate in ordine: se trova una disponibilità per una classe di concorso di seconda fascia prima di esaminare quelle di prima fascia, assegna quella. È quindi fondamentale ordinare bene le preferenze.

Ci sarà la mini call veloce per la classe di concorso ADSS?

È possibile, ma molto improbabile. La mini call veloce si attiva solo se restano posti vacanti dopo aver esaurito tutte le graduatorie di merito concorsuali e la prima fascia GPS nella provincia interessata. Per ADSS, l’esperienza degli anni precedenti indica che raramente si verificano queste condizioni.

In caso di rinuncia di un riservista, viene chiamato un altro riservista?

La normativa specifica in merito non è stata confermata  In genere, le graduatorie di riserva seguono regole specifiche previste dalla legge 68/1999.

Le 150 preferenze devono includere obbligatoriamente 150 scuole?

No. Le preferenze possono essere puntuali (singole scuole) o sintetiche (comuni, distretti, intera provincia). Il limite massimo è di 150, ma non è obbligatorio raggiungerlo.

È possibile scegliere solo le supplenze annuali nella domanda per il sostegno?

Sì, è possibile selezionare solo le supplenze annuali (al 31 agosto). Tuttavia, se non si dà disponibilità anche per le cattedre al 30 giugno, e solo queste sono disponibili nella scuola in cui si potrebbe ottenere la conferma, non sarà possibile essere assegnati. Chi desidera rinunciare alla conferma deve farlo espressamente durante la compilazione.

Nella piattaforma per le 150 preferenze bisogna dichiarare in quale fascia si è inseriti?

No, la piattaforma riconosce automaticamente la fascia (prima o seconda) in cui si è presenti. Non è necessario spuntare alcuna casella.

Le sedi disponibili per le immissioni in ruolo da GPS sostegno saranno pubblicate?

Sì. Gli USR stanno già pubblicando le sedi disponibili per ciascuna classe di concorso. Dopo le immissioni in ruolo, verrà pubblicato l’elenco delle sedi residue per le nomine da GPS.

Conferma su posto sostegno

Nella domanda per la continuità sul sostegno si può scegliere anche la tipologia di contratto?

Sì. Si può indicare se si desidera una supplenza annuale (al 31 agosto), fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o uno spezzone. In caso di spezzoni, si può specificare anche il numero di ore.

Se si conferma la continuità sul sostegno, si è automaticamente esclusi dal ruolo?

No. Se un docente è già di ruolo (ad esempio tramite articolo 47) e chiede la conferma su una supplenza, resta comunque in ruolo.

Se partecipa anche alle immissioni in ruolo, e riceve una nomina, questa ha la priorità: in tal caso la continuità sul sostegno decade. In teoria le immissioni in ruolo dovrebbero precedere le supplenze e quindi anche la fase di conferma su sostegno, ma potranno esserci anche nomine in ruolo tardive e anche dopo il 31 agosto (surroghe e accantonamenti PNRR2).

Cosa succede se si accetta la continuità sul sostegno ma il posto è assegnato a ruolo?

Se il posto su cui si è chiesta la conferma viene coperto da una nomina in ruolo, la conferma non potrà avvenire. In tal caso, si procederà all’assegnazione secondo le altre preferenze espresse per le supplenze.

Come funziona la conferma su sostegno (cosiddetto “bollettino zero”)?

Chi ha ricevuto richiesta di conferma da parte della famiglia, del GLO o del dirigente, potrà esprimere la propria disponibilità alla conferma sul posto di sostegno tramite una voce specifica nell’istanza. Se confermata, la precedenza sarà riconosciuta solo se si rientra nel contingente delle nomine. Una volta accettata la conferma, non si può più tornare indietro.

Per la conferma sul sostegno, è sufficiente rientrare nel primo bollettino anche su materia?

No. Per ottenere la conferma sul sostegno, bisogna essere nominati su una cattedra di sostegno entro il 31 agosto. Se si viene nominati su materia in un bollettino precedente, si rischia di perdere la conferma sul sostegno. Gli USR dovrebbero però gestire le assegnazioni in modo da evitare questi conflitti.

Di seguito il decreto del direttore rdll’ufficio scolastico regionale
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Via S. Castromediano,123 – 70126 BARI 0805506111 direzione-puglia@istruzione.it . http://www.pugliausr.gov.it
Il Dirigente: Oliva Esterina Lucia
Prot. n. AOODRPU/(in intestazione)
Bari, (fa fede il protocollo)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale è stato approvato il
Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66;
VISTO l’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n.
487, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai
candidati;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124;
VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 4 maggio 2004, n.
143;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre
2013, n.128;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca,
sottoscritto in data 19 aprile 2018;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e il Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e relativo
decreto legislativo di adeguamento n.101 del 10 agosto 2018;
VISTO il D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, con cui è stato indetto il concorso ordinario
per esami e titoli, a posti di insegnante di scuola secondaria di primo e secondo
grado, per posti comuni, nonché il D.D.G. del MIUR n. 85 del 01 febbraio 2018
e il D.D.G. del MIUR n.1546 del 07 novembre 2018;
VISTO il decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, con il quale è stata indetta, ai
sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la procedura straordinaria,
per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;
VISTO il decreto dipartimentale 8 luglio 2020, n. 783 recante modifiche e integrazioni
al decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510;

VISTO il decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826, disposizioni modificative, a
seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto
21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado», limitatamente alle classi di
concorso A020, A026, A027, A028 e A041”;
VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498 con il quale è stato indetto il
concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria:
VISTO il decreto dipartimentale 18 novembre 2021, n. 2215, recante disposizioni
modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 498;
VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 con il quale è stato indetto il
concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e
secondo grado;
VISTO il decreto dipartimentale 3 giugno 2020, n. 649 recante modifiche al decreto
dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499;
VISTO il decreto dipartimentale 1° luglio 2020, n. 749, recante disposizioni integrative
al decreto 21 aprile 2020, n. 499;
VISTO il decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, recante disposizioni
modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499;
VISTO il decreto direttoriale 31 gennaio 2022, n. 252, recante riapertura dei termini di
partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020,
A026, A027, A028 e A041, in attuazione dell’articolo 59 comma 18 del
decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n.
106;
VISTO il Decreto Ministeriale 27 giugno 2020 n. 40 recante “Istituzione delle fasce
aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all’articolo 4, comma 1- quater,
lettera b), del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell’infanzia e
primaria, e di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo
13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado”
che divengono, pertanto, utili ai fini delle ordinarie operazioni di immissioni in
ruolo per l’anno scolastico 2022/23;
VISTO il decreto direttoriale 6 maggio 2022, n. 1081, recante procedura concorsuale
straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio

2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ed
il relativo riparto a livello provinciale dei posti per la regione puglia disposto
con DD di questa Direzione prot. N. 15064 del 21 aprile 2022;
VISTO l’articolo 36, comma 2 ter, del decreto legge 21 marzio 2022, n. 21, convertito
con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n.51;
VISTO l’articolo 47, comma 11, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
VISTO il decreto ministeriale prot.n. AAOOGABMI 184 del 19 luglio 2022, recante
disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per
l’anno scolastico 2022/23;
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER 27845 del 21 luglio 2022, recante il
D.M. n. 184/2022 suddetto, nonché l’allegato A-Personale docente – istruzioni
operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2022/23, e
l’allegato B indicante il riparto del contingente nazionale a livello regionale, che
si intendono integralmente richiamati;
CONSIDERATO il contingente regionale assunzionale effettivo assegnato alla regione Puglia pari
a n. 5.015 posti;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 184 del 19 luglio 2022, per quanto
previsto dall’art. 399 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il numero di
posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è
assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami
attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento, di
cui all’articolo 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
CONSIDERATE le indicazioni contenute nel citato allegato A riguardanti le istruzioni operative
finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2022/2023;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a
decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono
regionali e, di conseguenza, eventuali posizioni di esubero devono essere
riassorbite tra le province della regione stessa;
VISTO che, al termine delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023, è
presente personale docente in situazione di esubero per la regione Puglia;
CONSIDERATA la necessità di procedere al riassorbimento di tali posizioni ai sensi dell’art. 2,
comma 4, del D.M. 184 del 19 luglio 2022, che prevede: “Nel caso in cui, a
livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino, su
una o più province, posizioni di esubero, sarà cura dell’Ufficio Scolastico
Regionale provvedere al riassorbimento di tali posizioni tramite compensazione

di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa per la medesima classe
di concorso/tipo posto. Se al termine di tale operazione si riscontrasse la
mancanza di posti vacanti e disponibili, nelle diverse province per la stessa
classe di concorso/tipo posto in ragione della presenza di ulteriore esubero,
l’Ufficio provvederà al riassorbimento dello stesso tramite compensazione delle
disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo posto della regione.
Nell’effettuare le suddette operazioni l’Ufficio terrà conto anche della
consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022 di aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di
istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici
2022/23, 2023/24 e 2024/25;
VISTO il numero degli aspiranti docenti che sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi
ordinari, straordinari e nelle fasce aggiuntive (GM e GMRE) e nelle graduatorie
ad esaurimento (GAE) valide per l’a.s. 2022/23;
VISTE le comunicazioni acquisite dagli Uffici di Ambito Territoriale della Puglia in
merito alla consistenza numerica delle GAE nonché alle verifiche sulle
disponibilità provinciali per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto;
CONSIDERATO necessario disporre la ripartizione dei contingenti per l’assunzione a tempo
indeterminato tra le province e i diversi gradi di istruzione, al fine di garantire
dall’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 la presenza in servizio dei docenti
nell’ambito del contingente autorizzato per le nomine in ruolo;
TENUTO CONTO
che nella procedura per le immissioni in ruolo ci si avvarrà del sistema
informatizzato INR messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione;
INFORMATE le organizzazioni sindacali:
DECRETA
per quanto in premessa il contingente di posti di insegnante di scuola statale dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria di primo e secondo grado, posti comuni e di sostegno, per l’a.s. 2022/23, finalizzato
alla stipula dei contratti a tempo indeterminato con i candidati iscritti nelle graduatorie di merito dei
concorsi ordinari, straordinari e fasce aggiuntive e con gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento è definito secondo il prospetto di cui all’allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
Il suddetto prospetto può subire variazioni, nel limite massimo del contingente assegnato per
eventuali circostanze e/o provvedimenti, anche giurisdizionali, sopravvenuti.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web (www.pugliausr.gov.it) con valore di notifica
ad ogni effetto di legge.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo
l’allegato al decreto è consultabile sul sito dell’ufficio scolastico regionale