Nei giorni scorsi con nota prot. n . AOODGPER 33473 dell ’ 8 giugno 2023 ,
il MIM ha fornito indicazioni per le proroghe relative ai contratti di supplenza
del personale ATA, richiamando le disposizioni dell’art.1 comma 7 del Regolamento
supplenze del personale ATA, nonché le istruzioni impartite con nota
prot. 8556 del 10 giugno 2009 prot.n. 8556 , reiterata negli anni successivi .
In particolare , si evidenzia che le proroghe devono essere richieste dai dirigenti
scolastici nei casi di effettiva necessità e qualora non fosse possibile assicurare
l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale
a tempo indeterminato e di personale supplente annuale .
Analogamente a quanto operato negli anni precedenti,
la proroga del contratto da parte
del dirigente scolastico , per il periodo strettamente necessario, è subordinata
all’autorizzazione del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente.
Pertanto, il dirigente scolastico interessato alla proroga dovrà inoltrare motivata
richiesta all’Ufficio scolastico territorialmente competente ,
che disporrà le modalità e
la tempistica di acquisizione. Le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, etc.).