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In data 27 dicembre 2018 alle ore 12:00 si è svolto l’incontro concernente la bozza della Circolare Ministeriale sui primi orientamenti interpretativi del Regolamento contabile di cui al decreto 28 agosto 2018 n.129.

Erano presenti per la parte pubblica il Direttore Generale dott. Greco, la dott.ssa Busceti e la Dott.ssa Beltrame.

Ad inizio seduta la parte pubblica ha presentato la bozza della C.M. illustrandone i contenuti salienti. Sono stati presi in esame le principali novità rispetto al precedente D.I. 44/2001 ed esposti i primi orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo regolamento.

La bozza della circolare vuole costituire una misura di accompagnamento all’applicazione del nuovo regolamento dando un contributo di supporto e semplificazione.

Il testo riprende gli argomenti dei Titoli del nuovo regolamento contabile così delineati:

  • Gestione finanziaria: disciplina la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche, dettando norme di recepimento e attuazione dei principi contenuti nella L. 107/’15, nonché di coordinamento rispetto alla normativa primaria.

In particolare è stato posto l’accento sulla cosiddetta “gestione provvisoria”, ovvero la fattispecie nella quale il programma annuale non è approvato dal Consiglio d’istituto entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento del programma medesimo. Il DS comunica all’Ufficio scolastico competente l’avvio della gestione provvisoria e l’USR nomina un commissario ad acta con la possibilità di nominare come commissario ad acta il DS dell’istituzione scolastica che non ha provveduto all’approvazione del programma annuale e lo stesso commissario ad acta provvede all’approvazione del programma annuale. Durante tale gestione necessaria per garantire il funzionamento didattico e amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti e delle attività pluriennali, sono autorizzati gli stanziamenti di spesa nel limite di 1/12 degli stanziamenti definiti nel programma annuale, regolarmente approvato, relativo al precedente esercizio finanziario. Inoltre, nel corso della gestione provvisoria, l’istituzione scolastica può disporre di ulteriori pagamenti per l’assolvimento dei residui passivi, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, delle spese di personale, rate di mutuo, canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi alla scuola.

Per quanto riguarda il disavanzo Il Consiglio d’istituto, nella deliberazione del programma annuale, deve illustrare i criteri adottati per pervenire all’assorbimento del disavanzo medesimo definendo un piano di rientro dell’eventuale disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio, l’analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l’individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo. Pertanto, la presenza di un eventuale disavanzo di amministrazione diminuisce le facoltà di spesa delle istituzioni scolastiche poiché obbliga, in via prioritaria, a riassorbire nel corso dell’esercizio l’intera consistenza del disavanzo registrato a chiusura dell’esercizio finanziario precedente.

Per quanto riguarda le minute spese in caso di assenza o impedimento del DSGA i soggetti incaricati di sostituirlo nella gestione del fondo economale sono individuati attraverso le disposizioni previste nel CCNL;

  • Gestioni economiche separate: reca una puntuale disciplina delle gestioni economiche separate e in ossequio alla delega contenuta nell’articolo 1 comma 143 della L. 107/‘15, armonizza i sistemi contabili e le modalità  di  controllo dei  convitti e  degli educandati;
  • Gestione patrimoniale – Beni e inventari: delinea una disciplina organica relativa alla gestione patrimoniale dei beni e degli inventari delle istituzioni scolastiche, onde assicurare uniformità di comportamento e di procedimento in materia, rendere omogenee le risultanze inventariali e, in ultima analisi, rendere efficaci ed efficienti le attività di vigilanza e di controllo sulle modalità di amministrazione dei beni stessi; viene individuato il consegnatario, il sostituto consegnatario e l’eventuale sub-consegnatario quali soggetti incaricati a diverso titolo della gestione di beni e inventari, delineandone le modalità di nomina e le relative funzioni. In merito ai soggetti incaricati di sostituire il consegnatario, DSGA, in caso di assenza o impedimento, si precisa che valgono le disposizioni previste nel CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.

Altra novità riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e relative pertinenze previa delega dell’Ente locale competente. Le istituzioni scolastiche  hanno la facoltà di affidare autonomamente a terzi, anche in assenza di specifiche e preventive intese con gli Enti territoriali competenti, interventi relativi agli immobili e alle loro pertinenze nel caso in cui gli stessi appaiano indifferibili e urgenti nei limiti della misura “strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche”, laddove ricorrano in concreto unicamente  i presupposti indicati dalla norma (indifferibilità, urgenza e necessari età dell’intervento finalizzato a garantire le attività didattiche).

La previsione restringe, quindi, fortemente la possibilità per l’istituzione scolastica di espletare autonomamente i lavori rispetto al previgente regolamento il quale prevedeva l’esecuzione di lavori urgenti e indifferibili da parte delle scuole a prescindere dall’importo e per qualsiasi finalità.

Il nuovo regolamento determina, dunque, una semplificazione degli adempimenti delle istituzioni scolastiche, rapportandoli alle realistiche e concrete disponibilità delle stesse e devono farsi rientrare i soli interventi di portata minore per invasività e per esborso economico.

In tale prospettiva e secondo una regola di massima, le spese per tali interventi, da imputare al fondo di funzionamento dell’istituzione scolastica, non dovrebbero superare un valore unitario di riferimento pari a € 500, IVA esclusa. A titolo esemplificativo sono indicati nella circolare alcune tipologie di interventi di piccola manutenzione e riparazione effettuabili. Le scuole, quando valutino di poter procedere autonomamente all’affidamento a terzi degli interventi manutentivi e/o di riparazione, ai fini del susseguente rimborso dei fondi anticipati, devono provvedere a darne immediata comunicazione agli Enti territoriali competenti, adottando ogni opportuna iniziativa di raccordo e di coordinamento con gli stessi.

  • Scritture contabili e contabilità informatizzata: semplifica la contabilità delle istituzioni scolastiche anche mediante la standardizzazione della modulistica e l’utilizzo di tecnologie digitali. Dal 1° gennaio saranno disponibili i nuovi modelli sul sistema informativo e il nuovo piano dei conti ma per effetto della manutenzione del sistema fino al 7 gennaio non potranno essere visibili i nuovi modelli. Il bilancio rimane quello precedente ma ci sarà un’ulteriore stratificazione. Sono previsti corsi di formazione con modalità webinar.
  • Attività negoziale: reca previsioni in merito all’attività negoziale delle istituzioni scolastiche, recependo le novità legislative in materia di contratti pubblici, anche per ciò che concerne gli acquisti in forma aggregata. Nella circolare viene anche evidenziato che il singolo provvedimento inerente all’attività negoziale è di competenza del Consiglio d’istituto, con l’unica eccezione riguardante gli affidamenti di rilevanza comunitaria, per i quali il relativo provvedimento di indizione è di competenza del DS, ma diviene efficace solo dopo che il Consiglio di istituto abbia adottato una delibera volta a verificarne la coerenza rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale.

Secondo quanto previsto all’art. 45 del nuovo regolamento, l’attività negoziale del DS necessita di una previa delibera del Consiglio d’istituto che, nei casi previsti al comma 1, dovrà riguardare la singola operazione, mentre, nei casi previsti al comma 2, avrà natura regolatoria e di carattere generale.

Nella circolare viene segnalata tra le attività negoziali elencate al comma 2 dell’art. 45 del regolamento quella dell’affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro che, al fine di semplificare  le attività di acquisto  delle istituzioni  scolastiche,  prevede l’adozione di una delibera di autoregolamentazione da parte del Consiglio d ‘istituto per gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro (IVA esclusa) e inferiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa).

I criteri e i limiti di cui alla suddetta delibera dovranno essere definiti nel rispetto del predetto D.Lgs. 50/2016 e dovranno altresì tenere in considerazione le previsioni contenute nelle Linee Guida A.N.AC. n. 4.

Tali Linee Guida, pur avendo natura di atto amministrativo generale non vincolante,  potranno essere derogate dalle stazioni appaltanti solo nel caso in cui le stesse adottino “[…] un atto, preferibilmente   a  carattere  generale,  che  contenga  una adeguata  e puntuale  motivazione,  anche  a fini di trasparenza, di ogni eventuale scelta amministrativa che disattenda i citati indirizzi, ma pur sempre rispettosa delle disposizioni del Codice e dei principi generali sull’esercizio del potere di affidamento di commesse pubbliche traibili dall’ordinamento eurounitario e da quello nazionale” (Parere Consiglio di Stato n. 361 del 12 febbraio 2018).

  • Controllo di regolarità amministrativa e contabile: disciplina i criteri generali per l’espletamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile svolti presso le istituzioni scolastiche al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l’efficacia delle verifiche. In particolare viene evidenziato che i revisori dei conti procedono alla verifica della coerenza nell’impiego delle risorse, in funzione degli obiettivi individuati nel P.T.O.F., nel programma annuale e nelle relative variazioni. Si precisa che tale disposizione prevede che i revisori debbano verificare la coerenza dell’impiego delle risorse con la programmazione strategica delle scuole (esplicitata nel P.T.O.F.), non che debbano entrare nel merito della didattica.
  • Consulenza contabile: recependo la previsione di cui all’art. 1, comma 142, della L. 107/15, attribuisce al MIUR il compito di fornire assistenza e supporto tempestivo alle Istituzioni scolastiche nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso un canale permanente di comunicazione e informazione;
  • Disposizione transitorie e finali: detta disposizioni transitorie e finali, nonché definisce la data di entrata in vigore del Regolamento.

Il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) è stato pubblicato nella G.U. n. 267 del 16/11/2018 ed è entrato in vigore il 17/11/2018.

Tale Regolamento sostituisce il precedente Regolamento n. 44 del 2001 con tali modalità: “1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° febbraio 2001, n. 44, le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre dell’esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono abrogate successivamente a tale data”. (art. 55 comma 1-Disposizioni transitorie e finali).

Il programma annuale delle scuole relativo all’esercizio finanziario 2020 dovrà essere redatto sulle base dei principi indicati nei primi tre articoli del Regolamento e dovrà essere in stretta connessione con il PTOF.

Il collegamento tra Piano dell’Offerta Formativa e programma annuale era già espressamente sancito all’art. 2 del DI 44/01, per il quale nella relazione con cui il dirigente propone il programma “sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell’offerta formativa (P.O.F.)”. Anche per il PTOF, nel decreto 129/2018, al primo comma dell’articolo 4 del Capo II dedicato al programma annuale si legge: “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.”.

Dunque si conferma la coerenza tra programma e piano.

Con nota ministeriale Prot. n. 21617 del 31.10.2018 (in considerazione della imminente pubblicazione del nuovo Regolamento) sono stati prorogati “i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità di cui all’art. 2 comma 3 del D.I. 44/2001, in merito alla predisposizione ed approvazione del Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2019”.

Resta la questione relativa all’esercizio provvisorio (ora gestione provvisoria art. 6) di cui all’art. 8 DI 44/01.

Se al programma si applicano le norme vigenti sino al 31 dicembre 2018, si pensa che esse possano estendersi anche alla possibilità di approvazione entro il termine perentorio di febbraio 2019 (sebbene a quella data viga il nuovo regolamento), come del resto lascerebbe intendere anche la flessibilità temporale di cui alla nota del 31 ottobre, che parla di proroga dei termini del regolamento del 2001 e non di applicazione di una nuova tempistica.

L’art. 5 del decreto 129/2018 dispone: “8. Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d’istituto per l’approvazione. … 9. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d’istituto entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento”. Il 31 dicembre è da considerarsi termine perentorio dal momento che il successivo art. 6 prevede che in caso di mancata approvazione entro tale data, il dirigente provvede alla gestione provvisoria ma “entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 31 dicembre, comunica all’Ufficio scolastico regionale competente l’avvio della gestione provvisoria. L’Ufficio scolastico regionale nomina, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un commissario ad acta che provvede all’approvazione del programma entro 15 giorni dalla nomina”.

Il consiglio di istituto, a cui peraltro spetta il nuovo compito in caso di disavanzo di amministrazione (art. 7 ultimo comma) di “illustrare i criteri adottati per pervenire all’assorbimento dello stesso disavanzo di amministrazione”, dovrà provvedere alla tempestiva adozione della delibera se non vuole essere commissariato per l’adempimento.

ALCUNE PRINCIPALI NOVITÀ

I principi fondanti enunciati nel nuovo Regolamento sono due: maggiore chiarezza e trasparenza; semplificazione ed efficienza della spesa.

Nell’articolo relativo alla predisposizione del programma annuale va precisato che la relazione deve evidenziare in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

Quindi le istituzioni scolastiche, che ogni anno, tra mille polemiche, raccolgono i contributi dei genitori per assicurare agli alunni attività aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie, dovranno rendicontare come intendono spendere questi fondi in fase di programmazione e, a consuntivo, come queste cifre sono state effettivamente spese.

Si riducono i tempi di avvio della gestione provvisoria: con il regolamento attuale si parla di gestione provvisoria solo se il Programma Annuale non viene approvato entro 45 giorni dalla scadenza del 31 dicembre; d’ora in avanti, invece, il dirigente scolastico sarà tenuto ad informare l’Ufficio Regionale già nei primissimi giorni di gennaio (e precisamente nel primo giorno lavorativo successivo al 31 dicembre).

Le scuole potranno occuparsi in proprio di lavori di piccola manutenzione degli edifici scolastici, su delega dell’ente proprietario; sarà possibile effettuare lavori urgenti salvo richiedere all’ente proprietario il rimborso delle spese sostenute.

Sparisce il vecchio tetto dei 2 mila euro per gli acquisti da farsi senza gara e viene introdotto il limite di 10 mila euro entro il quale le scuole potranno ricorrere all’affidamento diretto.

Sarà invece necessario aprire una gara ad almeno 5 diversi soggetti per le forniture di beni e servizi di importo compreso fra 10 mila e 135 mila euro.

Allegato: Miur_DM_129-18_Regolamento_Amm-contabile