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VADEMECUM NEO IMMESSI IN RUOLO

ADEMPIMENTI E INFORMAZIONI PERSONALE  NEOIMMESSO IN RUOLO

A cura della Segreteria Generale degli Uffici e dei Coordinatori

AVVERTENZE

  • Attenzione: è fondamentale per i neo immessi in ruolo assumere servizio nella scuola assegnata; la mancata presa di servizio, se non giustificata da gravi motivi, comporta la perdita dell’impiego (art. 436/2 del D.Lgs. 297/94).
  • La stipula del contratto, opportunamente perfezionata dal dirigente scolastico attraverso le funzioni del

sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL.

Pertanto al personale è data la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (a titolo esemplificativo, maternità, malattia e infortunio).

  • Il decreto 137 dell’11 luglio 2025 che disciplina le operazioni di immissione in ruolo per l’a.s.2025/2026

statuisce che:

il docente neoimmesso in ruolo nell’anno scolastico 2025/2026, che deve svolgere l’anno di

prova, non può accettare incarichi a tempo determinato sfruttando l’art. 47 del CCNL

 

Documenti di rito

Il neoassunto deve fornire “in tempi brevi” (C.M. 29.7.2003, n. 65) la documentazione di rito per l’accesso ai pubblici impieghi e per l’accesso alla cattedra o al posto, pena l’annullamento della stipulazione del contratto o la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente già instaurato.

I requisiti per l’accesso all’impiego sono documentati con la presentazione dei seguenti certificati:

AUTOCERTIFICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 46 E SEGUENTI D.P.R. 445/00, DI:

  • nascita
  • cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea
  • assenza di condanne penali
  • godimento dei diritti politici
  • posizione nei confronti degli obblighi di leva
  • possesso del titolo di studio
  • possesso dell’abilitazione
  • possesso di eventuale specializzazione per il sostegno
  • non avere rapporti di impiego pubblico o privato
  • non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste per docente dall’art. 508 del D. Lgs. 297/94 e per

del D. Lgs. 29/93 il personale ATA dall’art. 58

 

In particolare, all’atto dell’assunzione a tempo indeterminato è comunque necessario provvedere alla Dichiarazione dei servizi di cui all’art. 145 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.

La dichiarazione deve essere resa in ogni caso, anche se negativa, cioè anche se il dipendente non ha servizi da dichiarare entro i 30 giorni dalla presa di servizio. La dichiarazione va presentata in modalità telematica attraverso il portale di Istanze On Line.

Nella dichiarazione vanno dichiarati tutti i servizi svolti prima della immissione in ruolo:

  • periodi lavorativi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo
  • periodi lavorativi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di personale ATA
  • periodi lavorativi prestati in altre istituzioni scolastiche in qualità di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo
  • periodi lavorativi prestati presso le università
  • periodi lavorativi prestati come servizio militare ed equiparati
  • periodi di assenza, aspettativa ed altre interruzioni dei periodi lavorativi

 

ANNO DI FORMAZIONE E DI PROVA

PER IL PERSONALE DOCENTE

  • Il periodo di prova dura un anno scolastico
  • Nello stesso anno c’è l’obbligo della partecipazione alla formazione
  • Viene richiesto lo svolgimento di almeno 180 giorni di servizio nel corso dell’anno scolastico

di cui almeno 120 per attività didattiche

Per il personale in Part-time, basandosi su un percentuale del 50% dell’orario di servizio, si

deve considerare, in proporzione, che si è obbligati a fare almeno 90 gg su 180 di cui almeno 60

in effettivo servizio dei 120 nelle modalità previste per il full time di seguito riportate.

Le 50 ore di formazione obbligatoria gestite dall’USR, invece, rimangono tali.

 Giorni che vanno computati nei 180 giorni:

  • tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie
  • il periodo antecedente l’inizio delle lezioni (dal 1° settembre) se sono previste attività di

programmazione didattica

  • i periodi di interruzione dell’attività didattica dovute a ragioni di pubblico servizio
  • i giorni dedicati a esami e scrutini, compresi gli esami di stato
  • il primo mese di congedo per maternità o interdizione dal lavoro per gravi complicanze di

gestazione

  • la frequenza di attività formative o corsi di aggiornamento organizzati dall’amministrazione,

compresi quelli organizzati a livello di istituto

  • il servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a

cattedre

  • il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la

data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell’1/7/1979)

  • i periodi di aspettativa per mandato parlamentare

 

Giorni che non vanno invece considerati nei 180 giorni:

  • le ferie
  • le assenze per malattia (compreso l’infortunio)
  • l’aspettativa per motivi familiari o altre aspettative
  • le vacanze estive
  • i periodi di congedo di maternità o interdizione dal lavoro (escluso il primo mese);
  • il congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti;
  • i permessi retribuiti o non retribuiti (congedo matrimoniale, permesso per motivi personali, per lutto…)

Nel calcolo dei 120 giorni di attività didattica vanno considerati i giorni di lezione, ma anche quelli utilizzati per ogni altra attività preordinata o collegata allo svolgimento dell’attività didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali (CONSIGLI CLASSE INTERCLASSE INTERSEZIONE/DIPARTIMENTI/SCRUTINI/…)

N.B.: se il personale docente non riesce a raggiungere i giorni (180/120) il periodo di prova è rinviabile in base all’art. 438, c. 5, D.Lgs. n. 297/1994 di un anno.

 

PERIODO DI PROVA PER IL PERSONALE ATA

Il periodo di prova decorre dalla data di assunzione in servizio e dura:

  • 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree di Collaboratore e di Operatore
  • 4 mesi per i dipendenti inquadrati nell’area di Assistente
  • 6 mesiper i dipendenti inquadrati nell’area dei Funzionari ed elevate qualificazioni (DSGA)
  • I mesi devono essere di “servizio effettivamente prestato”
  • La malattia ed altre assenze interrompono il computo del periodo.
  • In caso di assenza per motivi di salute, si ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi, trascorsi i quali l’Amministrazione può recedere dal contratto
  • Il periodo di prova si intende superato se trascorsi i 2, 4 o 6 mesi non si ricevono comunicazioni contrarie dal Dirigente scolastico, salvo il diritto alla proroga Decorso, infatti, il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato formalmente risolto, il dipendente si intende automaticamente confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione

 Periodi utili ai fini del superamento del periodo di prova del personale ATA

  • le domeniche ed i giorni festivi
  • i periodi di chiusura della scuola derivanti da ragioni di pubblica utilità (es. seggio elettorale)
  • i periodi di chiusura della scuola disposti per ragioni sanitarie (es. profilassi);
  • frequenza a corsi di formazione e/o aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica
  • il periodo trascorso in mandato parlamentare
  • le giornate fruite a titolo di riposo compensativo
  • le giornate di chiusura prefestiva ed i permessi brevi, purché il dipendente effettui il recupero del

servizio non prestato entro il compimento, del periodo di prova

  • il giorno libero per i dipendenti che fruiscono dell’orario di lavoro su cinque giorni, poiché hanno

comunque assolto l’obbligo settimanale del servizio con i rientri pomeridiani

N.B.: il periodo deve essere completato in un anno scolastico. Nel caso in cui il dipendente non

riesca a cumulare i giorni di servizio necessario, per motivati diritti, completa il periodo nell’anno

seguente e comunque entro il limite massimo dei due anni.

PART-TIME

Il personale neoassunto in ruolo al momento della sottoscrizione del contratto può chiedere il

part-time con prestazione oraria pari o inferiore al 50% per poter proseguire lo svolgimento di

una eventuale altra attività lavorativa (per il personale docente, il dirigente scolastico dovrà

verificare, presso l’ATP, il mancato superamento a livello provinciale dell’aliquota del 25%,

calcolata sul totale dei posti della specifica classe di concorso/tipologia di posto). Le principali

norme di riferimento sono l‘articolo 53 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165 (testo unico sul pubblico

impiego), il quale riprende l’articolo 58 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato

dal DLgs 31 marzo 1998, n. 80, nonché il Testo unico 3/1957 e la L. 662/1996. Tale norma, nel

rispetto del principio generale dell’esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplina il

conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni

pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ruolo) e determinato (supplenza). La

richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico non è necessaria nel caso di rapporto di lavoro

non superiore al 50% di quello a tempo pieno, anche se in molte scuole continua a essere

richiesta. Onde evitare possibili equivoci e problemi è sempre opportuno darne comunicazione

al Dirigente Scolastico.

 

LA CARTA DEL DOCENTE

La CARTA DEL DOCENTE permette “di sostenere la formazione continua dei docenti e di

valorizzarne le competenze professionali”.

Viene assegnata annualmente ai docenti con contratto a tempo indeterminato sotto forma di

buono elettronico da utilizzare per:

  • acquisto di libri, riviste, pubblicazioni, hardware e software
  • iscrizioni a corsi di laurea, master, specializzazione, aggiornamento, o di qualificazione delle

competenze professionali, corsi di lingua straniera

  • biglietti/abbonamenti di ingresso a teatro/cinema/musei/eventi culturali e spettacoli.

In caso di non utilizzo o parziale utilizzo la somma residua integra quella erogata l’anno

successivo, ma non oltre.

Il buono elettronico è gestito direttamente dal Ministero su apposita piattaforma online, cui si

accede tramite SPID di livello 2 e CIE.

N.B. L’art. 6-bis del DL n. 45 del 7 aprile 2025, convertito in legge 79/2025, estende la Carta del

docente anche agli insegnanti con contratto a t.d. fino al 31 agosto. Dall’a.s. 2025/26 l’importo,

di massimo 500 euro, sarà definito annualmente da un decreto interministeriale (MIM-MEF).

 

DOMANDA RICOSTRUZIONE CARRIERA

Dall’a.s. 2015/16 gli assunti a tempo indeterminato (RUOLO) presenteranno al dirigente

scolastico la domanda per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della ricostruzione

della carriera tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno.

Mentre le istanze di computo, riscatto o ricongiunzione ai fini della pensione possono

essere presentate in qualsiasi momento, la domanda di ricostruzione di carriera va

presentata dopo la conferma in ruolo.

La ricostruzione di carriera serve a computare il servizio pre-ruolo e permette di far valere

l’anzianità di carriera complessiva ai fini stipendiali.

  • la ricostruzione di carriera avviene solo “a domanda” e non viene attivata

automaticamente

  • alla domanda di ricostruzione di carriera non vanno più allegati né certificati di servizio,

né il titolo di studio, né il foglio matricolare militare

  • I certificati di servizio e i titoli di studio saranno sostituiti dall’autocertificazione

compilata dal dipendente e convalidata dalla scuola di servizio

  • la domanda va presentata alla scuola di servizio dopo aver concluso l’anno di prova e

ottenuto la conferma del ruolo

  • Il personale scolastico non è più soggetto alla prescrizione del diritto a produrre la

domanda di ricostruzione di carriera anche se sono trascorsi 10 anni fermo restando che

sulle competenze spettanti a seguito del riconoscimento, sulla corresponsione degli

arretrati si applica la prescrizione quinquennale sui maggiori assegni  (circolare MEF

Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n. 28 del 2/12/2021).

N.B. OCCORRE  PRESENTARE LA DOMANDA ENTRO I 5 ANNI PER NON PERDERE GLI EVENTUALI ARRETRATI

 

I servizi pre-ruolo riconoscibili ai fini della carriera sono:

  • per i docenti nelle scuole secondarie i servizi prestati nelle scuole secondarie statali e pareggiate (escluse quindi le parificate e le legalmente riconosciute), nonché i servizi di ruolo e non di ruolo nelle scuole primarie statali o parificate, nelle scuole popolari sussidiate o sussidiarie (sono escluse tutte le scuole dell’infanzia) negli educandati e nei convitti
  • per i docenti delle scuole primarie i servizi prestati nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole secondarie statali o pareggiate (sempre escluse quindi le parificate e le legalmente riconosciute), nelle scuole popolari sussidiate o sussidiarie (sono escluse tutte le scuole dell’infanzia), nonché i servizi di ruolo e non, prestati nelle scuole dell’infanzia statali e comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi, (con esclusione delle scuole private) negli educandati e nei convitti
  • per i docenti di scuole dell’infanzia gli stessi criteri degli insegnanti delle primarie

Tutti questi servizi, per essere riconosciuti ai fini della carriera, devono essere stati prestati con il possesso

Prescritto  del titolo di studio e devono avere avuto la durata minima non inferiore a quella prevista dall’ordinamento vigente al momento della prestazione: 180 giorni a partire dall’anno scolastico 1974/75,

oppure servizio continuativo dal 1° febbraio al termine delle lezioni con partecipazione agli scrutini finali o

esami.

Il servizio pre-ruolo viene riconosciuto per intero per i primi quattro anni ai fini giuridici ed economici e per la rimanente parte, nell’ordine di 2/3 ai fini giuridici ed economici e 1/3 ai soli fini economici.

Per il personale Docente e ATA nominato in ruolo dal 01/09/2023, superato il periodo di prova, diversamente sarà applicato l’art. 14 del D.L. 69/2023 convertito in legge 10 Agosto 2023 n. 103 in base al quale verrà effettuata la  valutazione del servizio come effettivamente prestato e per intero. Non si applicherà, quindi, il sistema di valutazione sopra indicato che resterà valido soltanto per il rimanente personale della scuola.

Art. 14

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 485:

1) al comma 1, dopo  le  parole  «Al  personale  docente  delle scuole di istruzione  secondaria  ed  artistica,»  sono  aggiunte  le seguenti  «immesso  in  ruolo  a  far  data  dall’anno   scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi  quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente  eccedente,  nonche’ ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole «e negli stessi  limiti  fissati  dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

3) il comma 4 e’ abrogato;

4)  al  comma  5,  le  parole  «e  negli  stessi  limiti»  sono soppresse;

  1. b) all’articolo 489, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Ai fini del riconoscimento del  servizio  agli  effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova  applicazione  la disciplina   sulla   validita’ dell’anno scolastico prevista dall’ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;
  2. c) all’articolo 569, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024,  il  servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e’ riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.».

 

RISCATTI E RICONGIUNZIONE

Ai fini della previdenza, quindi della pensione, è possibile ricostruire la propria posizione lavorativa computando, riscattando o ricongiungendo qualsiasi lavoro svolto antecedentemente per il quale siano stati versati i contributi.

Pertanto, sarà possibile sommare sia il lavoro svolto preso le aziende private, sia quello svolto presso le pubbliche amministrazioni e presso la scuola.

Il lavoratore qualora la ricongiunzione fosse particolarmente onerosa potrà rinunciare a tale opportunità scegliendo al momento della pensione altre tipologie di domanda (domanda di cumulo e totalizzazione).